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Removal of shark fins
Asportazione di pinne di squalo
Asportazione di pinne di squalo
Asportazione di pinne di squalo
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 1185/2003 relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a:
Esso proibisce:
Tale divieto si applica ai pesci del taxon Elasmobranchii (che comprende squali, raie, razze e specie simili), ad eccezione dell’asportazione delle ali di razze.
Condizioni
Per agevolare il magazzinaggio a bordo, le pinne possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ma non devono essere asportate dalla carcassa prima dello sbarco.
Relazioni
Nell’ambito del presente regolamento, il paese di cui i pescherecci battono bandiera, conformemente al regime di controllo della pesca dell’UE, deve inviare alla Commissione europea una relazione annuale sul rispetto del regolamento, che riporti le seguenti informazioni:
Nel 2016, la Commissione ha pubblicato una relazione sul funzionamento del regolamento in seguito alla modifica del 2013, nonché sugli sviluppi internazionali in questo settore.
DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?
Si applica dal 2 settembre 2003.
CONTESTO
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1185/2003 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTO COLLEGATO
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci, modificato dal regolamento (UE) n. 605/2013, e sugli sviluppi internazionali in questo settore [COM(2016) 207 final del 15.4.2016].
Ultimo aggiornamento: 20.09.2019