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Crediti non contestati: titolo esecutivo europeo

Crediti non contestati: titolo esecutivo europeo

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento crea un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati dai loro debitori.
  • Mediante il titolo esecutivo, le decisioni giudiziarie, le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici relativi a crediti non contestati, possano essere riconosciuti ed eseguiti automaticamente, in un altro paese dell'UE, senza procedimento intermedio.

PUNTI CHIAVE

Ambito

Il regolamento si applica in materia civile e commerciale e non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa. È applicabile in tutti i paesi dell'UE a eccezione della Danimarca.

Un credito si considera non contestato se:

  • il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o
  • il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario; o
  • il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento; o
  • il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico.

Titolo esecutivo europeo

La decisione relativa a un credito non contestato è certificata come titolo esecutivo europeo dal paese dell'UE che ha pronunciato la decisione (paese d'origine). La certificazione avviene in base a un certificato standard. Se la certificazione riguarda solo parte della decisione, si parlerà allora di «titolo esecutivo parziale».

Norme minime

Affinché la decisione relativa a un credito non contestato possa essere certificata come titolo esecutivo europeo, il procedimento giudiziario nel paese dell'UE d'origine deve essere conforme a certi requisiti.

Affinché una decisione giudiziaria possa essere certificata come titolo esecutivo europeo sono ammessi soltanto i metodi di notificazione previsti dal regolamento.

Inoltre, l'atto introduttivo del giudizio deve indicare con precisione:

  • il debito (dati personali delle parti, importo, sussistenza di interessi e per quale periodo, ecc.);
  • i requisiti procedurali per contestare il credito (termine per contestare il credito, conseguenze della mancanza di un'eccezione, ecc.).

infine, il paese dell'UE di origine deve prevedere la possibilità di riesaminare la decisione in casi eccezionali.

Esecuzione

Il diritto applicabile alla procedura di esecuzione è quello del paese dell'UE in cui viene richiesta l'esecuzione della decisione (paese di esecuzione). Il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti dell'esecuzione:

  • una copia della decisione;
  • una copia del certificato di titolo esecutivo europeo;
  • se del caso, una trascrizione del certificato di titolo esecutivo europeo o una sua traduzione nella lingua ufficiale del paese dell'UE dell'esecuzione oppure in un'altra lingua che abbia dichiarato di accettare.

Non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi a causa della qualità di straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nel paese di esecuzione.

Il giudice competente nel paese dell'UE dell'esecuzione può, a certe condizioni, rifiutare l'esecuzione se la decisione giudiziaria certificata è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in un paese dell'UE o in un paese terzo. In certi casi, può anche sospendere o limitare il procedimento di esecuzione.

Disposizioni generali e finali

Per agevolare l'accesso al procedimento d'esecuzione, i paesi dell'UE s'impegnano a fornire ai cittadini e agli ambienti professionali le informazioni rilevanti, in particolare, attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Il creditore resta libero di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione giudiziaria conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012. Inoltre, il regolamento lascia impregiudicata l'applicazione del regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 21 ottobre 2005.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni si consulti:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 805/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15–39)

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 805/2004 sono state integrate al testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente uno scopo documentale.

Ultimo aggiornamento: 28.06.2016

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