Norme di sicurezza dell'Unione europea per le gallerie stradali
SINTESI DI:
Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
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Fissa norme di sicurezza minima che riguardano aspetti organizzativi, strutturali, tecnici e operativi delle gallerie stradali che fanno parte della designata infrastruttura stradale transeuropea.
PUNTI CHIAVE
Requisiti di sicurezza
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La direttiva mira a garantire che tutte le gallerie di lunghezza superiore a 500 m, in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto, e facenti parte della della rete stradale transeuropea rispettino i nuovi requisiti di sicurezza armonizzati.
L'autorità amministrativa
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Ogni paese dell’UE deve designare una o più autorità amministrative, che hanno la responsabilità di tutti gli aspetti della sicurezza della galleria. Le autorità adottano le disposizioni necessarie per garantire l'osservanza della direttiva.
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Tale autorità può essere istituita a livello nazionale, regionale o locale. Per le gallerie situate sul territorio di due paesi dell’UE, ciascuno di questi può designare un'autorità o, in alternativa, i due paesi designano un'autorità comune.
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Per l'entrata in servizio di una nuova galleria o per la ricostruzione di una galleria esistente è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'autorità. L'autorità è autorizzata a sospendere o a limitare l'esercizio di una galleria se i requisiti di sicurezza non sono rispettati.
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L'autorità garantisce che siano svolti i seguenti compiti:
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effettuazione delle prove e ispezioni delle gallerie su base periodica ed elaborazione di requisiti pertinenti di sicurezza;
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messa in atto di schemi organizzativi e operativi (inclusi i piani di intervento in caso di emergenza) per fornire formazione e equipaggiamento ai servizi di pronto intervento;
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definizione della procedura per la chiusura immediata di una galleria in caso di emergenza;
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attuazione delle necessarie misure di riduzione dei rischi.
Il gestore della galleria
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Per ciascuna galleria situata sul territorio di un paese dell’UE, che si trovi nella fase di progettazione, di costruzione o di funzionamento, l'autorità identifica, quale gestore della galleria, l'organismo pubblico o privato responsabile della gestione della galleria nella fase interessata. Il gestore della galleria deve redigere un rapporto dei fatti per tutti gli incidenti o eventi di rilievo che si verificano in una galleria.
Il responsabile della sicurezza
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Per ciascuna galleria il gestore della galleria designa un responsabile della sicurezza che deve essere preventivamente accettato dall'autorità amministrativa e che coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. Le funzioni del responsabile della sicurezza comprendono:
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il coordinamento con servizi di pronto intervento e la partecipazione alla preparazione dei piani operativi;
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la partecipazione alla pianificazione, all'attuazione e alla valutazione degli interventi di emergenza;
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la partecipazione alla predisposizione dei piani di sicurezza e delle specifiche degli equipaggiamenti di infrastruttura;
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la verifica della formazione del personale di esercizio e dei servizi di pronto intervento e la partecipazione all'organizzazione di esercitazioni svolte a intervalli regolari;
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la consulenza sulla messa in servizio della struttura, sugli equipaggiamenti e sul funzionamento delle gallerie;
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la verifica della manutenzione e delle riparazioni della struttura e degli equipaggiamenti delle gallerie;
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la partecipazione alla valutazione di ogni incidente di rilievo.
Ispezioni periodiche
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I paesi dell’UE garantiscono che le ispezioni, le valutazioni e i collaudi vengano effettuati da organismi incaricati per le ispezioni.
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L'autorità amministrativa verifica che ispezioni periodiche vengano effettuate dall'organismo per le ispezioni onde garantire che tutte le gallerie che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva siano conformi alle norme della stessa.
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Il periodo intercorrente fra due ispezioni consecutive di una determinata galleria non deve superare i sei anni.
Analisi dei rischi
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A richiesta dell'autorità amministrativa è effettuata da parte di un organismo indipendente un'analisi dei rischi, sulla base di una metodologia unificata, definita a livello nazionale. L'analisi tiene conto di tutti i fattori inerenti le sue caratteristiche progettuali nonché delle condizioni del traffico che incidono sulla sicurezza, e segnatamente delle caratteristiche e del tipo di traffico, della lunghezza e della geometria della galleria e del numero previsto di veicoli pesanti in transito giornaliero.
Relazioni
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Ogni due anni i paesi dell’UE compilano relazioni sugli incendi scoppiati nella gallerie e sugli incidenti che mettono palesemente in pericolo la sicurezza degli utenti della strada nelle gallerie, e sulla frequenza e le cause di tali incidenti, ne danno una valutazione e forniscono informazioni sul ruolo effettivo e sull'efficacia delle infrastrutture e delle misure di sicurezza.
Adattamento ai progressi della tecnica
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La Commissione ha il potere di adattare gli allegati della direttiva in linea con i progressi della tecnica.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva è in vigore dal 30 aprile 2004. I paesi dell'UE dovevano integrarla nel diritto nazionale entro il 30 aprile 2006.
CONTESTO
Le gallerie sono infrastrutture importanti e fondamentali per il trasporto su lunga distanza e lo sviluppo delle economie regionali dell'UE. Gli incidenti nelle gallerie, in particolare gli incendi, possono però avere conseguenze drammatiche e risultare estremamente costosi in termini di vite umane, aumento della congestione, dell'inquinamento e dei costi di riparazione.
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Per maggiori informazioni, si veda la pagina Gallerie sul sito Internet della Commissione europea
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39-91)
Rettifica
Le modifiche successive alla direttiva 2004/54/CE sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 20.10.2016
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