Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all’interno dell’Unione europea

Trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all’interno dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 789/2004 relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all’interno dell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Esso intende eliminare gli ostacoli tecnici al trasferimento delle navi da carico e passeggeri battenti bandiera di uno Stato membro tra i registri degli Stati membri, assicurando al contempo un livello elevato di sicurezza delle navi e di protezione ambientale, in conformità con le convenzioni internazionali.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • Il regolamento si applica alle navi passeggeri costruite il 1o luglio 1998 o successivamente e alle navi da carico costruite il 25 maggio 1980 o successivamente o a navi costruite prima di questa data, ma certificate quali rispondenti alle disposizioni pertinenti europee e dell’Organizzazione marittima internazionale.
  • Tuttavia, il regolamento non si applica a:
    • alle navi consegnate previa ultimazione dei lavori di costruzione che non siano corredate da certificati definitivi in corso di validità rilasciati dallo Stato membro del registro precedente;
    • alle navi alle quali è negato l’accesso ai porti degli Stati membri ai sensi della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (si veda la sintesi) nel corso dei tre anni precedenti la domanda di iscrizione a seguito di un’ispezione effettuata nel porto di uno Stato firmatario del Memorandum di intesa di Parigi del 1982 sul controllo da parte dello Stato di approdo;
    • alle navi da guerra o destinate al trasporto di truppe né alle altre navi appartenenti a uno Stato membro o da esso noleggiate e utilizzate esclusivamente a fini governativi non commerciali;
    • alle navi senza mezzi di propulsione meccanica, a quelle in legno di costruzione primitiva, agli yacht da diporto utilizzati a fini non commerciali e alle imbarcazioni da pesca;
    • alle navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate.

Trasferimento di registro

  • Gli Stati membri non negano, per motivi tecnici derivanti dalle convenzioni, l’iscrizione a una nave da carico iscritta in un altro Stato membro che sia conforme ai requisiti, che sia munita di certificati validi e che disponga di equipaggiamento marittimo conforme alla direttiva 2014/90/UE (si veda la sintesi).
  • Al momento del ricevimento della richiesta di trasferimento, lo Stato membro del registro di provenienza della nave fornisce allo Stato membro del registro di accoglienza tutte le informazioni pertinenti sulla nave, in particolare sulle sue condizioni e attrezzature. Le informazioni includono la documentazione cronologica della nave, un elenco dei miglioramenti richiesti dal registro di provenienza per iscrivere la nave o rinnovarne i certificati nonché un elenco delle ispezioni in ritardo.
  • Prima di iscrivere una nave, lo Stato membro del registro di accoglienza sottopone la nave a ispezione per verificare che lo stato della nave e delle sue attrezzature corrisponda effettivamente ai certificati.

Certificati

  • Al momento del trasferimento, lo Stato membro del registro di accoglienza o l’organizzazione riconosciuta che agisce in suo nome rilascia alla nave certificati secondo le stesse condizioni previste per la bandiera dello Stato membro del registro precedente.
  • Al momento del rinnovo, della proroga o della revisione dei certificati, lo Stato membro del registro di accoglienza o l’organizzazione riconosciuta che agisce in suo nome si astiene dall’imporre requisiti diversi da quelli prescritti per il primo rilascio di certificati definitivi.

Rifiuto di trasferimento e interpretazione

  • Lo Stato membro del registro di accoglienza notifica immediatamente alla Commissione europea qualsiasi rifiuto di rilasciare o di autorizzare il rilascio di nuovi certificati a una nave.
  • Se uno Stato membro ritiene che una nave non possa essere iscritta per ragioni attinenti a gravi rischi per la sicurezza o l’ambiente, l’iscrizione può essere sospesa.

Relazioni

Ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una breve relazione annuale sull’attuazione del regolamento. Nel 2015 la Commissione ha presentato una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del regolamento.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 20 maggio 2004.

CONTESTO

  • Sono necessarie misure per facilitare il trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra i registri all’interno dell’Unione europea (UE) volte a ridurre i costi e le procedure amministrative.
  • Il regolamento concilia considerazioni relative al mercato interno (eliminazione degli ostacoli tecnici al trasferimento di navi tra i registri degli Stati membri) e requisiti relativi alla sicurezza marittima (livelli elevati di sicurezza delle navi e protezione ambientale). Riconosce l’adeguatezza per l’UE degli standard di sicurezza stabiliti nelle convenzioni dell’Organizzazione marittima internazionale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all’interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 19).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 789/2004 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTO CORRELATO

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del regolamento (CE) n. 789/2004 relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all’interno della Comunità [COM(2015) 195 final dell’ 8.5.2015].

Ultimo aggiornamento: 29.05.2020

Top