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Un nuovo approccio dell'armonizzazione tecnica

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Un nuovo approccio dell'armonizzazione tecnica

La presente risoluzione intende rimodellare l'armonizzazione tecnica nell’Unione europea (UE) su una nuova base limitandosi ad armonizzare unicamente i requisiti fondamentali dei prodotti e applicando il «rinvio alle norme» e il principio di riconoscimento reciproco per abolire gli ostacoli tecnici alla libera circolazione delle merci.

ATTO

Risoluzione del Consiglio 85/C 136/01, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione.

SINTESI

L'obiettivo principale della presente risoluzione è sviluppare un approccio, istituendo disposizioni regolamentari generali applicabili a settori o famiglie di prodotti nonché a tipi di rischio.

La presente risoluzione stabilisce un certo numero di principi fondamentali per una politica europea di normalizzazione:

  • gli Stati membri s'impegnano ad esaminare costantemente le norme tecniche applicabili affinché queste siano abrogate, qualora siano superate o superflue;
  • gli Stati membri assicurano il riconoscimento reciproco dei risultati delle prove e fissano norme armonizzate relative al funzionamento degli organismi di certificazione;
  • gli Stati membri accettano una rapida consultazione comunitaria se le proposte regolamentari o le procedure nazionali pongono un rischio al buon funzionamento del mercato interno;
  • è opportuno estendere il «rinvio alle norme», prioritariamente a norme europee e se necessario nazionali, e definire i compiti della normalizzazione per quanto riguarda la formulazione delle caratteristiche tecniche dei prodotti (in particolare in materia di sicurezza e di protezione della salute);
  • è opportuno rafforzare rapidamente la capacità di normalizzazione, prioritariamente a livello europeo;
  • l'adozione di norme europee deve essere sottoposta all'approvazione di organismi europei di normalizzazione.

Orientamenti generali del nuovo approccio

Il Consiglio stabilisce quattro principi fondamentali:

  • l'armonizzazione legislativa si limita ai requisiti fondamentali in materia di sicurezza (o ad altri requisiti di interesse collettivo) che i prodotti commercializzati devono soddisfare per essere messi in libera circolazione nell’Unione europea;
  • l'elaborazione delle specifiche tecniche di fabbricazione è affidata agli organi competenti in materia di normalizzazione industriale, che terranno conto dello stato della tecnologia;
  • queste specifiche tecniche non avranno carattere obbligatorio. Esse restano norme volontarie;
  • le amministrazioni sono tenute a riconoscere ai prodotti fabbricati conformemente alle norme armonizzate una presunzione di conformità ai requisiti fondamentali stabiliti dalla direttiva. Qualora il produttore non fabbrichi attenendosi a tali norme, egli sarà tenuto a dimostrare la conformità di tali prodotti ai requisiti fondamentali.

Affinché il sistema possa funzionare, devono essere soddisfatte due condizioni:

  • le norme devono garantire la qualità del prodotto conforme;
  • le autorità competenti devono vigilare sulla sicurezza (o altri requisiti) sul loro territorio. Questa è una condizione necessaria per assicurare la fiducia reciproca tra Stati membri.

La Commissione affida i mandati di normalizzazione agli organismi europei di normalizzazione. Gli accordi tra la Commissione e tali organismi assicurano l'esecuzione in conformità agli orientamenti generali. In assenza di norme europee, le norme nazionali saranno verificate sulla base di una procedura a livello europeo, gestita dalla Commissione e assistita da un comitato permanente di responsabili delle amministrazioni nazionali. Sono previste delle procedure di salvaguardia per consentire una contestazione delle autorità nazionali relative alla conformità di un prodotto o alla qualità di una norma.

Il campo d'applicazione di una direttiva è definita da ampie categorie di prodotti o/e dai tipi di rischi che essa copre.

Schema di una direttiva «nuovo approccio»

Spetta agli Stati membri assicurare sul loro territorio la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Le disposizioni che assicurano questa protezione devono essere armonizzate per garantire la libera circolazione delle merci senza abbassare i livelli esistenti di protezione negli Stati membri.

Il comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono gli organismi competenti per l'adozione delle norme europee armonizzate nel campo d'applicazione della direttiva. Per altri settori di attività industriali specifiche possono essere contemplati altri organismi europei competenti in materia di elaborazione di specifiche tecniche.

La definizione della gamma di prodotti coperti e della natura dei rischi da evitare deve assicurare un approccio coerente. La sovrapposizione di diverse direttive concernenti tipi diversi di rischi per la stessa categoria di prodotti non può essere esclusa.

I prodotti coperti da una direttiva possono essere commercializzati unicamente se non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Le direttive prevedono come regola un'armonizzazione totale, vale a dire che solamente i prodotti conformi possono essere commercializzati.

La direttiva deve contenere una descrizione dei requisiti in materia di sicurezza cui devono conformarsi tutti i prodotti che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva. Essa deve essere sufficientemente precisa per consentire, nel recepimento in diritto nazionale, la definizione delle sanzioni.

La libera circolazione del prodotto in questione è assicurata senza ricorrere ad un controllo preliminare del rispetto dei requisiti fondamentali.

Gli Stati membri presumono la conformità dei prodotti corredati di un attestato previsto dalla direttiva che dichiari la loro conformità a norme armonizzate o, in assenza di norme armonizzate, a norme nazionali. Qualora uno Stato membro ritenga che una norma armonizzata non soddisfi i requisiti fondamentali, la Commissione interpella il Comitato « Norme e regole tecniche », che emette un parere d'urgenza. Conformemente a tale parere, la norma può essere mantenuta, ritirata o riveduta.

Se uno Stato membro constata che un prodotto rischia di compromettere la sicurezza di persone, animali domestici o beni, esso dovrà adottare tutte le misure necessarie per ritirare o vietare la commercializzazione del prodotto in questione. La libera circolazione del prodotto può essere limitata, anche se questo è corredato di un attestato di conformità. In tal caso, lo Stato membro informa la Commissione di aver adottato questo provvedimento, specificando i motivi della sua decisione. La Commissione consulta gli Stati membri interessati e interpella il comitato permanente. Se l'azione è ritenuta giustificata, la Commissione informa gli Stati membri che devono vietare la commercializzazione del prodotto in questione.

Le possibilità per attestare la conformità sono:

  • i certificati o i marchi di conformità rilasciati da un terzo;
  • i risultati delle prove eseguite da un terzo;
  • la dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante, che può essere accompagnata da un sistema di sorveglianza;
  • altra possibilità di attestare la conformità che possono essere eventualmente definite dalla direttiva.

Lo Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi nazionali che possono rilasciare un marchio o un certificato di conformità. Essi sono tenuti ad agire conformemente ai principi e alle pratiche dell'organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO) (EN) (FR). Gli Stati membri devono controllare il corretto funzionamento di tali organismi. Le autorità nazionali hanno il diritto di richiedere al produttore di fornire i dati relativi alle prove di sicurezza se sussiste un dubbio circa la conformità ai requisiti in materia di sicurezza. Il produttore può, nel caso di una contestazione o di un'azione legale, fornire qualsiasi prova ritenuta opportuna per dimostrare la conformità del prodotto.

Il comitato permanente delle direttive settoriali è composto dai rappresentanti designati dagli Stati membri, eventualmente assistiti da esperti o da consulenti. Le mansioni del comitato hanno per oggetto l'applicazione della direttiva. Il comitato costituisce un forum per discutere eventuali obiezioni, ma non è incaricato di fornire valutazioni dettagliate sulla totalità del contenuto delle norme.

Criteri di selezione dei settori per l'applicazione del « rinvio delle norme»:

  • dato che debbono essere armonizzati solamente i requisiti fondamentali, deve essere possibile la distinzione tra requisiti fondamentali e specifiche di fabbricazione;
  • il settore forma l'oggetto di una normalizzazione (in cui è risentita la necessità di una regolamentazione comune a livello comunitario);
  • la maggior parte delle direttive adottate concernono i tre settori dei veicoli a motore, la metrologia e gli apparecchi elettrici. Il nuovo approccio dovrà quindi concentrarsi dapprima sugli altri settori;
  • la possibilità di disciplinare, con l'adozione di una sola direttiva, i problemi regolamentari di un elevato numero di prodotti e senza che questa direttiva sia oggetto di adeguamenti e modifiche frequenti (per considerazioni di carattere pratico e di economia di lavoro). I settori selezionati devono pertanto essere caratterizzati da una vasta gamma di prodotti la cui omogeneità consente la definizione di requisiti fondamentali comuni.

ATTI COLLEGATI

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [Gazzetta ufficiale L 204 del 231.7.1998].

See also

  • Sito della direzione generale Imprese e industria sul «Nuovo approccio» (EN)
  • Comitato europeo di normalizzazione (CEN) (EN)
  • Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) (EN)

Ultima modifica: 13.07.2011

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