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Radioactive waste & spent fuel - safety rules
Rifiuti radioattivi e combustibile esaurito: le regole di sicurezza
Rifiuti radioattivi e combustibile esaurito: le regole di sicurezza
Rifiuti radioattivi e combustibile esaurito: le regole di sicurezza
Direttiva 2011/70: gestione sicura delle scorie nucleari
ATTO
Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi
SINTESI
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
Essa stabilisce:
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i principi che devono fungere da guida per le politiche nazionali sui rifiuti radioattivi e il combustibile esaurito derivante da attività nucleari civili;
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l’ambito di applicazione dei quadri legislativi, regolamentari e organizzativi nazionali;
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le norme relative allo smaltimento.
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PUNTI CHIAVE
La direttiva richiede ai paesi dell’Unione europea (UE) di adottare politiche nazionali sui rifiuti radioattivi e sul combustibile esaurito basate sui seguenti principi:
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le quantità generate devono essere mantenute a livelli minimi;
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tutte le fasi della generazione e della gestione sono interconnesse;
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la sicurezza costituisce una priorità;
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i generatori devono sostenere l’intero costo di tutti i requisiti di sicurezza;
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tutti i processi decisionali devono essere documentati.
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Ciascun paese dell’UE è responsabile per la gestione dei propri rifiuti radioattivi e del proprio carburante esaurito.
Per questi materiali, ciascun paese deve attuare un quadro legislativo, regolamentare e organizzativo nazionale che includa:
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un programma di gestione nazionale;
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misure di gestione di sicurezza;
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un sistema di licenze per tutte le attività di gestione;
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misure atte ad applicare i requisiti di sicurezza;
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responsabilità assegnate per le varie fasi della gestione;
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l’informazione e la partecipazione della popolazione;
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finanziamenti adeguati.
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Programma di gestione nazionale
Deve includere informazioni dettagliate su:
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gli obiettivi generali della politica con chiari limiti temporali;
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un inventario del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi con le stime delle quantità future;
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piani per la fase post-chiusura di un impianto di smaltimento;
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le responsabilità assegnate per l’attuazione del programma;
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la valutazione dei costi legati all’attuazione di un programma nazionale;
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programmi di finanziamento;
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accordi conclusi con altri paesi (interni o esterni all’UE);
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una politica di informazione trasparente.
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Autorità di regolamentazione
Deve operare separatamente da produttori e promotori di materiale radioattivo ed energia nucleare.
Sistema di licenze
Le aziende che gestiscono rifiuti nucleari devono richiedere una licenza che li autorizzi a farlo e che conferisce loro la responsabilità primaria relativa alla gestione sicura di tali materiali.
Per ottenere la licenza, l’azienda deve dimostrare di essere in grado di:
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avviare, far funzionare e disattivare un impianto nucleare;
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garantire la sicurezza della fase post-chiusura di un impianto.
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Controlli periodici
Ogni 10 anni ciascun paese deve organizzare delle autovalutazioni e una verifica internazionale inter-pares del quadro nazionale, dell’autorità di regolamentazione e/o del programma nazionale, per garantire la conformità agli elevati standard di sicurezza.
Smaltimento
I rifiuti radioattivi devono essere smaltiti nel paese in cui sono stati generati, salvo che esistano accordi con altri paesi.
Qualora i rifiuti vengano spediti a un paese esterno all’UE, la responsabilità in materia di sicurezza sarà del paese UE che ha generato i rifiuti. Tale paese deve accertarsi che il paese che riceve i rifiuti:
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abbia firmato un accordo con l’UE relativo alla corretta gestione dei rifiuti radioattivi/del combustibile esaurito;
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abbia avviato programmi di gestione e smaltimento conformi alle norme di sicurezza della direttiva;
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possa contare su impianti già funzionanti prima che il materiale venga spedito.
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A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
A partire dal 22 agosto 2011.
CONTESTO
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RIFERIMENTO
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2011/70/Euratom |
22.8.2011 |
23.8.2013 |
Ultimo aggiornamento: 16.09.2015