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Rifiuti radioattivi e combustibile esaurito: le regole di sicurezza

Rifiuti radioattivi e combustibile esaurito: le regole di sicurezza

Direttiva 2011/70: gestione sicura delle scorie nucleari

ATTO

Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Essa stabilisce:

i principi che devono fungere da guida per le politiche nazionali sui rifiuti radioattivi e il combustibile esaurito derivante da attività nucleari civili;

l’ambito di applicazione dei quadri legislativi, regolamentari e organizzativi nazionali;

le norme relative allo smaltimento.

PUNTI CHIAVE

La direttiva richiede ai paesi dell’Unione europea (UE) di adottare politiche nazionali sui rifiuti radioattivi e sul combustibile esaurito basate sui seguenti principi:

le quantità generate devono essere mantenute a livelli minimi;

tutte le fasi della generazione e della gestione sono interconnesse;

la sicurezza costituisce una priorità;

i generatori devono sostenere l’intero costo di tutti i requisiti di sicurezza;

tutti i processi decisionali devono essere documentati.

Ciascun paese dell’UE è responsabile per la gestione dei propri rifiuti radioattivi e del proprio carburante esaurito.

Per questi materiali, ciascun paese deve attuare un quadro legislativo, regolamentare e organizzativo nazionale che includa:

un programma di gestione nazionale;

misure di gestione di sicurezza;

un sistema di licenze per tutte le attività di gestione;

misure atte ad applicare i requisiti di sicurezza;

responsabilità assegnate per le varie fasi della gestione;

l’informazione e la partecipazione della popolazione;

finanziamenti adeguati.

Programma di gestione nazionale

Deve includere informazioni dettagliate su:

gli obiettivi generali della politica con chiari limiti temporali;

un inventario del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi con le stime delle quantità future;

piani per la fase post-chiusura di un impianto di smaltimento;

le responsabilità assegnate per l’attuazione del programma;

la valutazione dei costi legati all’attuazione di un programma nazionale;

programmi di finanziamento;

accordi conclusi con altri paesi (interni o esterni all’UE);

una politica di informazione trasparente.

Autorità di regolamentazione

Deve operare separatamente da produttori e promotori di materiale radioattivo ed energia nucleare.

Sistema di licenze

Le aziende che gestiscono rifiuti nucleari devono richiedere una licenza che li autorizzi a farlo e che conferisce loro la responsabilità primaria relativa alla gestione sicura di tali materiali.

Per ottenere la licenza, l’azienda deve dimostrare di essere in grado di:

avviare, far funzionare e disattivare un impianto nucleare;

garantire la sicurezza della fase post-chiusura di un impianto.

Controlli periodici

Ogni 10 anni ciascun paese deve organizzare delle autovalutazioni e una verifica internazionale inter-pares del quadro nazionale, dell’autorità di regolamentazione e/o del programma nazionale, per garantire la conformità agli elevati standard di sicurezza.

Smaltimento

I rifiuti radioattivi devono essere smaltiti nel paese in cui sono stati generati, salvo che esistano accordi con altri paesi.

Qualora i rifiuti vengano spediti a un paese esterno all’UE, la responsabilità in materia di sicurezza sarà del paese UE che ha generato i rifiuti. Tale paese deve accertarsi che il paese che riceve i rifiuti:

abbia firmato un accordo con l’UE relativo alla corretta gestione dei rifiuti radioattivi/del combustibile esaurito;

abbia avviato programmi di gestione e smaltimento conformi alle norme di sicurezza della direttiva;

possa contare su impianti già funzionanti prima che il materiale venga spedito.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

A partire dal 22 agosto 2011.

CONTESTO

RIFERIMENTO

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2011/70/Euratom

22.8.2011

23.8.2013

GU L 199 del 2.8.2011, pagg. 48-56

Ultimo aggiornamento: 16.09.2015

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