Misure per la pesca e l’acquacoltura nella Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2023/2124 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell’accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
- Il regolamento stabilisce le norme per l’applicazione delle misure di conservazione, gestione, sfruttamento, controllo, commercializzazione ed esecuzione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura stabilite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.
- Si applica a tutte le attività commerciali di pesca e acquacoltura e ad alcune attività di pesca ricreativa, effettuate da pescherecci dell’Unione europea (Unione) e da cittadini degli Stati membri dell’Unione. Non si applica alle operazioni che si limitano ad indagini scientifiche autorizzate dallo Stato membro interessato.
PUNTI CHIAVE
Misure di gestione, conservazione e controllo per specie particolari
Il regolamento stabilisce le norme per la pesca mirata, accidentale e ricreativa nel Mar Mediterraneo, come specificato nell’allegato I, che comprende norme speciali per:
- anguilla europea, compresi gli attrezzi da pesca autorizzati e le dimensioni della rete, le norme per le acque di transizione e salmastre autorizzate e i punti di sbarco designati per la lotta contro la pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata (INN);
- gambero rosso gigante, gambero blu e rosso nel Mare di Levante, nel Mar Ionio e nel Canale di Sicilia, comprese le navi autorizzate e i punti di sbarco designati;
- demersale* stock ittici, compresi il nasello europeo e il gambero rosa mediterraneo nel Canale di Sicilia e nel Mare Adriatico, con norme relative a restrizioni spaziali o temporali, punti di sbarco designati, autorizzazione alle ispezioni e gestione della pesca;
- piccoli stock pelagici*, tra cui la sardina e l’acciuga nel Mare Adriatico, con norme sulla capacità, il controllo e la gestione;
- occhialone nel Mare di Alboran, comprese le misure tecniche e di conservazione, la gestione della flotta, il controllo e l’applicazione delle norme e il monitoraggio scientifico;
- lampuga, con un periodo di chiusura per l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce tra il 1o gennaio e il 14 agosto di ogni anno e di altre misure di gestione;
- rombo chiodato, compreso il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, nonché per la chiusura obbligatoria durante la stagione riproduttiva;
- taglia minima di riferimento per la conservazione dello spinarolo.
Conservazione e sfruttamento sostenibile del corallo rosso nel Mar Mediterraneo
Il regolamento definisce regole e restrizioni riguardo a:
- autorizzazioni e attrezzi di raccolta consentiti;
- profondità minima per la raccolta e il diametro delle colonie;
- fermi temporanei;
- registrazione delle catture, limiti di cattura e tracciabilità;
- sbarco solo nei porti designati, con divieto di operazioni di trasbordo* in mare.
Il regolamento stabilisce inoltre misure volte a:
- ridurre l’impatto delle attività di pesca su determinate specie, come segue:
- gli squali e le razze non devono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti o esposti o messi in vendita, e gli Stati membri devono garantire un elevato livello di protezione nelle zone designate;
- catture accidentali: gli uccelli marini, le tartarughe marine, le foche monache e i cetacei devono essere rilasciati, per quanto possibile, illesi e vivi;
- istituire zone soggette a restrizioni di pesca per proteggere gli habitat ittici essenziali, gli ecosistemi marini vulnerabili e gli habitat vulnerabili di acque profonde.
- istituire fermi spaziali o temporali;
- chiarire l’uso degli attrezzi da pesca in alcuni settori.
Il regolamento contiene inoltre varie misure di controllo, tra cui quelle elencate di seguito.
- Registro delle navi autorizzate. Entro il 30 novembre di ogni anno, ciascuno Stato membro deve fornire un elenco delle navi autorizzate nella zona coperta dall’accordo CGPM. Tale elenco deve includere tutte le navi registrate nel loro territorio e di lunghezza superiore a 15 metri che battono la loro bandiera nazionale.
- Misure da adottare da parte dello Stato di approdo per le navi di paesi terzi. Se la nave non è conforme al presente regolamento o non è autorizzata, gli Stati membri possono negare alle navi extra-UE l’accesso ai servizi portuali, compresi i servizi di rifornimento e approvvigionamento,
- Obbligo di segnalazione della presunta pesca INN. Gli Stati membri devono fornire alla Commissione europea le prove di ogni presunta pesca INN almeno 140 giorni prima della sessione annuale della CGPM.
- Cooperazione e informazione. La Commissione e gli Stati membri devono condividere le informazioni con il segretariato della CGPM al fine di promuovere l’effettiva attuazione del regolamento.
- Programma di ricerca regionale. Gli Stati membri che esercitano attività di pesca commerciale del granchio blu nel Mar Mediterraneo o del buccino rapa nel Mar Nero devono partecipare al programma di ricerca finalizzato al loro sfruttamento sostenibile.
Infine, il presente regolamento abroga il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona dell’accordo CGPM.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal 1 novembre 2023.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Demersale. Specie ittiche che vivono sul fondo marino o in prossimità di esso.
Pelagico. Specie ittiche che vivono nel mare aperto.
Trasbordo. Il trasferimento di una cattura da un peschereccio più piccolo a uno più grande che a sua volta lo incorpora in un lotto di spedizione più grande.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell’accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (rifusione) (GU L 2023/2124 del 12.10.2023).
Ultimo aggiornamento: 24.04.2024