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Orientamenti sulle restrizioni verticali

Orientamenti sulle restrizioni verticali

 

SINTESI DELLA:

Comunicazione della Commissione europea — Orientamenti sulle restrizioni verticali

FINALITÀ DEI PRESENTI ORIENTAMENTI

  • I presenti orientamenti definiscono i principi da applicare ai fini della valutazione degli accordi verticali* e delle pratiche concordate ai sensi dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (si veda la sintesi) e del regolamento (UE) 2022/720 della Commissione europea (il nuovo regolamento di esenzione per categorie verticali — si veda la sintesi).
  • I presenti orientamenti intendono fornire alle imprese uno strumento per valutare la compatibilità dei loro accordi verticali alla luce delle regole di concorrenza dell’Unione Europea (Unione). La commissione tuttavia sottolinea che i presenti ordinamenti non dovrebbero essere applicati in maniera meccanica, poiché ogni accordo deve essere valutato alla luce delle circostanze specifiche

PUNTI CHIAVE

I presenti orientamenti riguardano otto questioni principali.

Valutazione di un accordo verticale a seconda che il fornitore e/o l’acquirente detengano una quota di mercato superiore al 30 %.

  • Se le rispettive quote di mercato del fornitore e dell’acquirente non superano la soglia, ammesso che non includa restrizioni alla concorrenza («restrizioni fondamentali»), l’accordo verticale beneficia automaticamente di un’esenzione dall’articolo 101 del TFUE.
  • Se il fornitore o l’acquirente detengono una quota di mercato superiore alla soglia del 30 % o se l’accordo contiene una o più restrizioni fondamentali, è necessario valutare se la restrizione verticale rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE e, in caso affermativo, se soddisfa le condizioni dell’eccezione prevista dall’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE.

Effetti degli accordi verticali

  • Effetti positivi Riduzioni dei prezzi, promozione della concorrenza non basata sui prezzi, miglioramento della qualità dei servizi e altri effetti positivi per la concorrenza.
  • Effetti negativi Preclusione anticoncorrenziale del mercato nei confronti di altri fornitori o di altri acquirenti, per mezzo della creazione di barriere all’ingresso o all’espansione, limitando la scelta di beni o servizi o aumentando i prezzi.

Accordi verticali che non rientrano di norma nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE. Includono:

  • accordi non suscettibili di pregiudicare in modo significativo gli scambi fra Stati membri («assenza di pregiudizio al commercio»), che non restringono sensibilmente la concorrenza («accordi di importanza minore») o che riguardano le piccole e medie imprese;
  • accordi di agenzia, in cui un agente negozia e/o conclude contratti di vendita o acquista per conto di un’altra persona e non si assume alcun rischio economico significativo in relazione a tale attività di vendita o acquisto.

Ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/720. Riguarda:

  • una «zona di sicurezza» per gli accordi verticali ai sensi del regolamento;
  • definizione di accordo verticale: «un accordo o una pratica concordata stipulati tra due o più imprese, ciascuna delle quali opera, ai fini dell’accordo o della pratica concordata, a un livello diverso della catena di produzione o distribuzione, e che riguardano le condizioni alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni e servizi»;
  • accordi verticali nell’economia delle piattaforme online, che generalmente non si qualificano come accordi di agenzia che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE;
  • limiti all’applicazione del regolamento (UE) 2022/720, compresi:
    • accordi verticali che coinvolgono associazioni di dettaglianti;
    • accordi verticali relativi ai diritti di proprietà intellettuale;
    • accordi verticali tra imprese concorrenti;
    • accordi verticali con fornitori di servizi di intermediazione online che svolgono una funzione ibrida («piattaforme ibride»);
    • accordi verticali soggetti ad altri regolamenti di esenzione per categoria.

Definizione del mercato e calcolo della quota di mercato

  • La comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato fornisce indicazioni sulle norme, i criteri e gli elementi presi in considerazione dalla Commissione.
  • Il regolamento (UE) 2022/720 specifica che la quota di mercato del fornitore e dell’acquirente dovrebbe essere calcolata in linea di principio sulla base dei dati relativi al valore, tenendo conto di tutte le fonti di entrate generate dalla vendita dei beni o servizi. Qualora non siano disponibili dati relativi al valore, possono essere effettuate delle stime basate su elementi verificabili e su altre informazioni di mercato attendibili, compresi i volumi delle vendite.

Restrizioni fondamentali previste dal regolamento (UE) 2022/720. Tali restrizioni:

  • dovrebbero essere vietate nella maggior parte dei casi a causa del danno che provocano ai consumatori;
  • portano all’esclusione dell’intero accordo verticale dal beneficio dell’esenzione per categoria;
  • riguardano l’imposizione del prezzo di rivendita e le restrizioni sul territorio o sui clienti a cui l’acquirente può vendere attivamente o passivamente i beni o i servizi oggetto del contratto.

Revoca e disapplicazione. Riguardano:

  • i poteri della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza di revocare il beneficio dell’esenzione per categoria in relazione a singoli accordi verticali qualora l’autorità competente ritenga che l’accordo non soddisfi una o più condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE;
  • il potere della Commissione di revocare il beneficio del regolamento (UE) 2022/720, in particolare quando reti parallele di accordi verticali simili coprono più del 50 % di un mercato rilevante.

Politica di applicazione nei casi individuali. Essa:

  • chiarisce come la Commissione valuta, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1 e 3, del TFUE, gli accordi verticali che non beneficiano dell’esenzione per categoria prevista dal regolamento (UE) 2022/720;
  • fornisce indicazioni sulla valutazione di specifiche restrizioni verticali, come il monomarchismo, la fornitura esclusiva, le restrizioni relative all’uso di mercati online o di servizi di comparazione dei prezzi e gli obblighi di parità.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO GLI ORIENTAMENTI?

I presenti orientamenti si applicano unitamente al nuovo regolamento di esenzione per categoria verticale, entrato in vigore il 1o giugno 2022, e sostituiscono gli orientamenti del 2010.

CONTESTO

  • L’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE vieta gli accordi tra imprese che impediscono, limitano o falsano la concorrenza. Gli accordi verticali coinvolgono due o più imprese che operano a diversi livelli della catena di produzione o distribuzione.
  • L’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE consente tali accordi se:
    • migliorano la produzione o la distribuzione dei beni o promuovono il progresso tecnologico ed economico;
    • consentono ai consumatori di beneficiare di una parte equa dei vantaggi;
    • non contengono restrizioni che non siano necessarie al raggiungimento dei benefici;
    • non eliminano del tutto la concorrenza.
  • Il regolamento di esenzione per categoria verticale esclude gli accordi verticali che soddisfano determinate condizioni, consentendo la creazione di una «zona di sicurezza».
  • Il regolamento e gli orientamenti sulle restrizioni verticali sono stati modificati e adattati a un quadro economico plasmato dalla diffusione del commercio elettronico.
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Accordo verticale. Accordo o pratica concordata tra due o più imprese operanti a livelli differenti della catena di produzione o di distribuzione, che si riferisce alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare o vendere beni o servizi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione: Orientamenti sulle restrizioni verticali (GU C 248 del 30.6.2022, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) della Commissione 2022/720, del 10 maggio 2022, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativo a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 134 del 11.5.2022, pag. 4).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex Articolo 81 TEC) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Ultimo aggiornamento: 09.09.2022

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