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Misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali

Misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/56 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Conservazione e gestione

  • Periodi di chiusura: le attività di pesca sono vietate ai pescherecci con rete a circuizione* che praticano la pesca di tonnidi tropicali (tonno obeso, tonno pinna gialla e tonnetto striato) per due periodi all’anno. Ogni Stato membro dell’Unione coinvolto in attività di pesca stabilisce entro il 15 giugno quale dei due periodi di chiusura, dal 29 luglio all’8 ottobre o dal 9 novembre al 19 gennaio, è applicabile ai propri pescherecci.
  • Zona di chiusura: la pesca dei tonnidi tropicali nella zona compresa tra 96° e 110° O e tra 4° N e 3° S è chiusa dal 9 ottobre all’8 novembre di ogni anno.
  • La cala di attrezzi da pesca entro un miglio nautico da o, l’interazione con, una boa di raccolta dati fissa* nella zona della convenzione sono vietati.
  • I dispositivi di concentrazione del pesce* (FAD) attivi sono limitati a 450 per peschereccio con rete a circuizione. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione europea informazioni giornaliere relative a tutti i FAD attivi, a intervalli di almeno 60 giorni, ma non superiori a 90 giorni, tra una trasmissione e l’altra. Gli operatori dei pescherecci dell’Unione devono raccogliere e trasmettere le informazioni relative ad eventuali interazioni con i FAD.
  • Tutti i trasbordi di specie IATTC nella zona della convenzione devono avvenire in porto.

Protezione di specie marine

  • È vietato detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere le seguenti specie, che vanno liberate in sicurezza:
    • squali alalunga;
    • Mobulidae, comprendenti le mante e le mobule;
    • squali seta, se catturati da pescherecci con reti a circuizione.
  • Ai pescherecci dell’Unione è vietato calare reti a circuizione su banchi di tonni in cui sono presenti squali. In caso di incidenti, è necessario provvedere alla segnalazione. I pescherecci sono tenuti a rilasciare immediatamente gli squali (vivi o morti) il prima possibile, senza compromettere la sicurezza delle persone.
  • È vietato l’uso di palangari per squali da parte dei pescherecci dell’Unione che praticano la pesca con palangaro.
  • I dati relativi alle catture di squali seta e squali martello devono essere trasmessi all’IATTC.
  • Le tartarughe marine vanno rilasciate immediatamente in mare, in modo da causar loro il minor danno possibile, senza compromettere la sicurezza delle persone. È necessario provvedere che almeno un membro dell’equipaggio riceva formazione riguardante le tecniche di movimentazione e di rilascio delle tartarughe marine, al fine di migliorarne la sopravvivenza dopo il rilascio.
  • Sono altresì presenti misure volte alla protezione degli uccelli marini (limitazioni all’uso di palangari) e dei delfini (solo pescherecci autorizzati e con limitazioni sull’uso di reti a circuizione durante la pesca di tonni pinna gialla).

Osservatori scientifici a bordo di navi con palangari

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci con palangari abbiano a bordo un osservatore scientifico per coprire almeno il 5 % dello sforzo di pesca esercitato dai pescherecci di lunghezza superiore a 20 metri. L’osservatore scientifico ha il compito di registrare le catture delle specie ittiche bersaglio, la composizione delle specie e qualsiasi altra informazione biologica disponibile, nonché eventuali interazioni con specie non bersaglio, quali tartarughe marine, uccelli marini e squali. Il regolamento comprende norme dettagliate per garantire la sicurezza degli osservatori scientifici.

Obblighi relativi ai pescherecci

  • Gli Stati membri devono fornire informazioni dettagliate riguardo a ogni peschereccio soggetto alla loro giurisdizione presente nella zona della convenzione per l’inclusione nel registro regionale delle navi dell’IATTC.
  • Un pozzo, ovvero uno spazio a bordo di una nave destinato al trasporto di pesce vivo, è sigillato quando è ermeticamente e fisicamente chiuso in modo da evitare manomissioni, da non metterlo in comunicazione con altri spazi della nave e da impedirne l’uso per qualsiasi altro tipo di stoccaggio. Gli osservatori devono comunicare all’IATTC eventuali casi di utilizzo dei pozzi sigillati per immagazzinare il pescato.

Dati sulle catture

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati sulle catture siano trasmessi annualmente alla Commissione per tutte le specie contemplate dalla convenzione, prestando particolare attenzione alle norme speciali per la segnalazione della pesca di tonno obeso da parte di pescherecci con reti a circuizione e tonniere con lenze e canne.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore a partire dal 15 febbraio 2021.

CONTESTO

L’Unione europea ha concluso la convenzione nel 2006 in qualità di parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (si veda la sintesi).

Si veda anche:

TERMINI CHIAVE

Rete a circuizione: qualsiasi rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete.
Boa di raccolta dati: dispositivo galleggiante, derivante o fisso, utilizzato da organizzazioni o enti scientifici governativi o riconosciuti allo scopo di raccogliere elettronicamente dati ambientali e non come supporto alle attività di pesca, e di cui è stata data notifica al segretariato dell’IATTC.
Dispositivo di concentrazione del pesce (FAD): dispositivo ancorato, derivante, galleggiante o sommerso, calato o monitorato dal peschereccio, anche mediante boe radio o satellitari, allo scopo di concentrare le specie di tonno bersaglio in operazioni di pesca con reti a circuizione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/56 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2021, che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 24 del 26.1.2021, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1224/2009 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

Si veda. la versione consolidata.

Decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

Convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (convenzione di Antigua) (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 24).

Decisione 2005/26/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica («convenzione di Antigua») (GU L 15 del 19.1.2005, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1).

Si veda. la versione consolidata.

Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e accordo sull’attuazione della parte XI della stessa (Convenzione di Montego Bay) (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

Ultimo aggiornamento: 09.04.2021

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