Scambi transfrontalieri di energia elettrica
SINTESI DI:
Regolamento (UE) n. 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
- Esso riesamina le regole e i principi del mercato interno dell’elettricità dell’UE per garantire che sia ben funzionante, competitivo e senza distorsioni.
- Supporta inoltre la decarbonizzazione del settore energetico dell’UE e l’eliminazione degli ostacoli agli scambi transfrontalieri di energia elettrica.
- Il regolamento fa parte del pacchetto Energia pulita per tutti gli europei.
PUNTI CHIAVE
Principi
Il regolamento stabilisce una serie di principi sulla base dei quali dovrebbero essere gestiti i mercati dell’energia elettrica, tra cui:
- incoraggiare la formazione libera dei prezzi ed evitare azioni che impediscano la formazione dei prezzi sulla base della domanda e dell’offerta;
- facilitare lo sviluppo di una generazione più flessibile, una generazione sostenibile a basse emissioni di carbonio e una domanda più flessibile;
- offrire ai consumatori l’opportunità di agire come partecipanti al mercato nel mercato dell’energia e nella transizione energetica;
- permettere la decarbonizzazione del sistema elettrico, anche consentendo l’integrazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e fornendo incentivi all’efficienza energetica;
- incentivi d’investimento per la generazione, in particolare per quanto concerne gli investimenti a lungo termine in un sistema elettrico decarbonizzato e sostenibile;
- facilitare la progressiva rimozione degli ostacoli ai flussi transfrontalieri di energia elettrica tra zone di offerta* o Stati membri e alle transazioni transfrontaliere sui mercati dell’energia elettrica e dei relativi mercati dei servizi;
- consentire lo sviluppo di progetti dimostrativi in materia di fonti energetiche, tecnologie o sistemi sostenibili, sicuri e a basse emissioni di carbonio, da realizzare e da sfruttare a favore della società.
Transizione equa
La Commissione europea assiste gli Stati membri nel far fronte agli impatti sociali ed economici della transizione verso l’energia pulita anche attraverso il sostegno a strategie nazionali per la riduzione dell’estrazione di carbone e altri combustibili fossili solidi.
Accesso alle reti e gestione della capacità
- Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per affrontare le congestioni*.
- È pertanto opportuno definire le zone di offerta in modo da garantire la liquidità del mercato, una gestione efficiente della congestione e l’efficienza complessiva del mercato.
- Ogni tre anni, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’energia elettrica riferisce in merito alle congestioni strutturali e alle altre congestioni fisiche importanti tra le zone di offerta e al loro interno, comprese l’ubicazione e la frequenza di tali congestioni.
- Qualsiasi Stato membro con una congestione strutturale identificata decide, in cooperazione con i suoi gestori dei sistemi di trasmissione*, di istituire piani d’azione nazionali o multinazionali al fine di aumentare la capacità transfrontaliera disponibile per gli scambi o rivedere e modificare la configurazione delle proprie zone di offerta.
Meccanismo di capacità
- Il regolamento stabilisce le condizioni in base alle quali gli Stati membri possono introdurre meccanismi di capacità* e i principi per la loro creazione.
- Questi meccanismi mirano a garantire che l’approvvigionamento di energia elettrica sia sufficiente durante i periodi di punta remunerando le risorse per la loro disponibilità. Dovrebbero essere temporanei e progettati per affrontare un problema identificato di adeguatezza delle risorse. Dovrebbero essere aperti alla partecipazione transfrontaliera.
- Viene introdotta una valutazione europea dell’adeguatezza delle risorse per verificare se l’introduzione dei meccanismi di capacità è giustificata. Gli Stati membri che introducono meccanismi di capacità sottopongono i loro piani di attuazione alla Commissione al fine di migliorare il funzionamento del mercato.
- Viene fissato per le emissioni un limite di 550 g di CO2 per kWh di energia elettrica. Le nuove centrali elettriche con emissioni superiori e che iniziano la produzione commerciale dopo l’entrata in vigore del regolamento non potranno più partecipare ai meccanismi di capacità.
- Le centrali elettriche esistenti che emettono più di 550 g di CO2 fossile per kWh e una media di 350 kg di CO2 all’anno per kW installato non saranno in grado di partecipare ai meccanismi di capacità dopo il 1 luglio 2025.
- I contratti di capacità conclusi entro il 31 dicembre 2019 non saranno interessati dalle nuove regole.
Centri di coordinamento regionali
- Questi centri sostengono il coordinamento regionale degli operatori dei sistemi di trasmissione.
- Essi sostituiscono i coordinatori regionali della sicurezza, ma svolgono altri compiti di gestione del sistema, gestione del mercato e preparazione ai rischi.
- Il regolamento istituisce inoltre un Ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione (DSO)*, entità che opera nel comune interesse dell’UE.
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 2019/943 abroga il regolamento (CE) 714/2009 (vedere la sintesi in Scambi transfrontalieri di energia elettrica) a partire dal 31 dicembre 2019.
DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Esso si applica dal 1 gennaio 2020.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni consultare:
PAROLE CHIAVE
Congestione: una situazione in cui non possono essere soddisfatte tutte le richieste di compravendita tra aree della rete dei partecipanti al mercato in quanto inciderebbero in modo significativo sugli elementi della rete che non riescono a contenere fisicamente i flussi.
Zona di offerta: la più grande area geografica nella quale i partecipanti al mercato sono in grado di scambiare energia senza allocazione di capacità.
Gestore del sistema di trasmissione (GST): qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione e dello sviluppo del sistema di trasmissione dell’energia elettrica in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica.
Meccanismo di capacità: misura temporanea intesa ad assicurare il conseguimento del livello necessario dell’adeguatezza delle risorse, grazie alla remunerazione delle risorse in base alla disponibilità, escluse le misure relative ai servizi ancillari o alla gestione delle congestioni;
Gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona responsabile della gestione e dello sviluppo del sistema di distribuzione di energia elettrica in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).
Direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2012/27/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2018/1999 sono state integrate nel documento di base. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 25.07.2019