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Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/126 che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Obiettivo

Essendo una delle agenzie decentrate dell’UE, l’obiettivo dell’EU-OSHA è fornire alle istituzioni e agli organi dell’UE, ai paesi dell’UE, alle parti sociali e ad altri soggetti coinvolti nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro:

  • informazioni tecniche, scientifiche ed economiche pertinenti; e
  • esperienza qualificata nel settore al fine di migliorare l’ambiente di lavoro per quanto riguarda la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Essa cerca di raggiungere questo obiettivo:

  • accrescendo e diffondendo la conoscenza;
  • fornendo prove e servizi ai fini della definizione delle politiche, comprese le conclusioni basate sulla ricerca; e
  • facilitando la condivisione delle conoscenze tra le parti interessate a livello dell’UE e nazionale.

Compiti

Nel pieno rispetto delle responsabilità proprie dei paesi dell’UE, l’EU-OSHA:

  • raccoglie e analizza informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sulla sicurezza e la salute sul lavoro nei paesi dell’UE al fine di:
    • identificare i rischi e le buone pratiche, nonché le priorità e i programmi nazionali esistenti;
    • fornire il contributo necessario alle priorità e ai programmi dell’UE;
    • diffondere tali informazioni alle istituzioni e agli organi dell’UE, ai paesi dell’UE, alle parti sociali e alle altre parti coinvolte nel settore;
  • raccoglie e analizza le informazioni sulla ricerca in materia di sicurezza e salute sul lavoro e su altre attività di ricerca correlate e ne diffonde i risultati;
  • promuove la cooperazione e lo scambio di informazioni ed esperienze tra i paesi dell’UE, comprese le informazioni sui programmi di formazione;
  • contribuisce all’attuazione di riforme e di politiche a livello nazionale;
  • raccoglie e rende disponibili informazioni pertinenti da e verso paesi non UE e organizzazioni internazionali;
  • fornisce informazioni su metodi e strumenti per l’attuazione di attività di prevenzione, identifica le buone pratiche e promuove azioni preventive, prestando particolare attenzione ai problemi specifici delle micro, piccole e medie imprese;
  • contribuisce allo sviluppo di strategie e programmi d’azione dell’UE;
  • stabilisce una strategia per le relazioni con i paesi non UE e le organizzazioni internazionali;
  • svolge attività di sensibilizzazione e comunicazione e campagne.

Organizzazione

EU-OSHA, che ha sede a Bilbao, in Spagna, ha un consiglio di amministrazione e un comitato esecutivo, un direttore esecutivo e una rete.

Consiglio di amministrazione

  • Esso comprende:
    • un rappresentante di ciascun paese dell’UE;
    • un rappresentante dell’organizzazione dei datori di lavoro per ciascun paese dell’UE;
    • un rappresentante dell’organizzazione dei lavoratori per ciascun paese dell’UE;
    • tre membri in rappresentanza della Commissione;
    • un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo.
  • Le principali funzioni del consiglio sono:
    • fornire la direzione strategica dell’EU-OSHA;
    • adottare il documento di programmazione dell’EU-OSHA;
    • adottare il bilancio dell’EU-OSHA;
    • adottare norme procedurali (comprese quelle del comitato esecutivo), norme finanziarie, norme sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e una strategia antifrode;
    • nominare il direttore esecutivo.

Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo assiste il consiglio di amministrazione:

  • preparando le sue decisioni;
  • monitorando, insieme al consiglio di amministrazione, qualsiasi seguito alle conclusioni e alle raccomandazioni derivanti da relazioni di controlli interni o esterni, e dalle indagini dell’OLAF;
  • consigliando il direttore esecutivo nell’attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare la supervisione della gestione amministrativa e di bilancio.

Direttore esecutivo

Il direttore esecutivo è responsabile di:

  • gestione dell’EU-OSHA e attuazione dei compiti e del bilancio dell’EU-OSHA;
  • elaborazione di un progetto di documento di programmazione contenente un programma di lavoro pluriennale e uno annuale in linea con il regolamento (UE) n. 1271/2013 sulle norme finanziarie adottate dalle agenzie e dagli organi dell’UE.

Rete

La rete dell’EU-OSHA comprende:

  • le componenti principali delle reti di informazione tripartite nazionali, comprese le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
  • i punti focali nazionali (solitamente l’autorità competente per la sicurezza e la salute sul lavoro in ciascun paese dell’UE).

Programmi di lavoro

Il progetto di documento di programmazione è sottoposto all’approvazione del consiglio di amministrazione e successivamente presentato alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno.

  • Il programma di lavoro pluriennale stabilisce:
    • la programmazione strategica globale, compresi gli obiettivi;
    • i risultati attesi e gli indicatori di prestazione;
    • la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.
  • Il programma di lavoro annuale deve essere coerente con il programma di lavoro pluriennale e comprende:
    • obiettivi dettagliati e risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione;
    • una descrizione delle azioni da finanziare, comprese le misure previste per aumentare l’efficienza;
    • un’indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione;
    • possibili azioni per le relazioni con i paesi non UE e le organizzazioni internazionali.
  • Entrambi i programmi devono evitare sovrapposizioni con il lavoro svolto da altre agenzie dell’UE. L’EU-OSHA si coordina strettamente con altre due agenzie tripartite: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop). Inoltre collabora fianco a fianco con il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Bilancio

Le stime di tutte le entrate e le uscite per l’EU-OSHA devono essere preparate ogni anno finanziario e indicate nel bilancio dell’EU-OSHA. Il bilancio deve essere equilibrato in termini di entrate e uscite.

  • L’aspetto delle entrate comprende:
    • un contributo dal bilancio generale dell’UE;
    • contributi finanziari volontari dai paesi dell’UE;
    • spese per pubblicazioni e qualsiasi servizio fornito dall’EU-OSHA;
    • qualsiasi contributo da parte di paesi non UE coinvolti nel lavoro dell’EU-OSHA.
  • L’aspetto delle uscite comprende:
    • remunerazione del personale;
    • spese amministrative e di infrastruttura;
    • spese operative.

Valutazione

Entro il 21 febbraio 2024, e successivamente ogni 5 anni, la Commissione deve garantire che venga eseguita una valutazione per stimare le prestazioni dell’EU-OSHA in relazione ai suoi obiettivi, mandato e compiti.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il 20 febbraio 2019.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/127 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 74).

Regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 90).

Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 27.03.2019

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