Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2019/126 che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
PUNTI CHIAVE
Obiettivo
Essendo una delle agenzie decentrate dell’UE, l’obiettivo dell’EU-OSHA è fornire alle istituzioni e agli organi dell’UE, ai paesi dell’UE, alle parti sociali e ad altri soggetti coinvolti nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro:
- informazioni tecniche, scientifiche ed economiche pertinenti; e
- esperienza qualificata nel settore al fine di migliorare l’ambiente di lavoro per quanto riguarda la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Essa cerca di raggiungere questo obiettivo:
- accrescendo e diffondendo la conoscenza;
- fornendo prove e servizi ai fini della definizione delle politiche, comprese le conclusioni basate sulla ricerca; e
- facilitando la condivisione delle conoscenze tra le parti interessate a livello dell’UE e nazionale.
Compiti
Nel pieno rispetto delle responsabilità proprie dei paesi dell’UE, l’EU-OSHA:
- raccoglie e analizza informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sulla sicurezza e la salute sul lavoro nei paesi dell’UE al fine di:
- identificare i rischi e le buone pratiche, nonché le priorità e i programmi nazionali esistenti;
- fornire il contributo necessario alle priorità e ai programmi dell’UE;
- diffondere tali informazioni alle istituzioni e agli organi dell’UE, ai paesi dell’UE, alle parti sociali e alle altre parti coinvolte nel settore;
- raccoglie e analizza le informazioni sulla ricerca in materia di sicurezza e salute sul lavoro e su altre attività di ricerca correlate e ne diffonde i risultati;
- promuove la cooperazione e lo scambio di informazioni ed esperienze tra i paesi dell’UE, comprese le informazioni sui programmi di formazione;
- contribuisce all’attuazione di riforme e di politiche a livello nazionale;
- raccoglie e rende disponibili informazioni pertinenti da e verso paesi non UE e organizzazioni internazionali;
- fornisce informazioni su metodi e strumenti per l’attuazione di attività di prevenzione, identifica le buone pratiche e promuove azioni preventive, prestando particolare attenzione ai problemi specifici delle micro, piccole e medie imprese;
- contribuisce allo sviluppo di strategie e programmi d’azione dell’UE;
- stabilisce una strategia per le relazioni con i paesi non UE e le organizzazioni internazionali;
- svolge attività di sensibilizzazione e comunicazione e campagne.
Organizzazione
EU-OSHA, che ha sede a Bilbao, in Spagna, ha un consiglio di amministrazione e un comitato esecutivo, un direttore esecutivo e una rete.
Consiglio di amministrazione
- Esso comprende:
- un rappresentante di ciascun paese dell’UE;
- un rappresentante dell’organizzazione dei datori di lavoro per ciascun paese dell’UE;
- un rappresentante dell’organizzazione dei lavoratori per ciascun paese dell’UE;
- tre membri in rappresentanza della Commissione;
- un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo.
- Le principali funzioni del consiglio sono:
- fornire la direzione strategica dell’EU-OSHA;
- adottare il documento di programmazione dell’EU-OSHA;
- adottare il bilancio dell’EU-OSHA;
- adottare norme procedurali (comprese quelle del comitato esecutivo), norme finanziarie, norme sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e una strategia antifrode;
- nominare il direttore esecutivo.
Comitato esecutivo
Il comitato esecutivo assiste il consiglio di amministrazione:
- preparando le sue decisioni;
- monitorando, insieme al consiglio di amministrazione, qualsiasi seguito alle conclusioni e alle raccomandazioni derivanti da relazioni di controlli interni o esterni, e dalle indagini dell’OLAF;
- consigliando il direttore esecutivo nell’attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare la supervisione della gestione amministrativa e di bilancio.
Direttore esecutivo
Il direttore esecutivo è responsabile di:
- gestione dell’EU-OSHA e attuazione dei compiti e del bilancio dell’EU-OSHA;
- elaborazione di un progetto di documento di programmazione contenente un programma di lavoro pluriennale e uno annuale in linea con il regolamento (UE) n. 1271/2013 sulle norme finanziarie adottate dalle agenzie e dagli organi dell’UE.
Rete
La rete dell’EU-OSHA comprende:
- le componenti principali delle reti di informazione tripartite nazionali, comprese le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- i punti focali nazionali (solitamente l’autorità competente per la sicurezza e la salute sul lavoro in ciascun paese dell’UE).
Programmi di lavoro
Il progetto di documento di programmazione è sottoposto all’approvazione del consiglio di amministrazione e successivamente presentato alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno.
- Il programma di lavoro pluriennale stabilisce:
- la programmazione strategica globale, compresi gli obiettivi;
- i risultati attesi e gli indicatori di prestazione;
- la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.
- Il programma di lavoro annuale deve essere coerente con il programma di lavoro pluriennale e comprende:
- obiettivi dettagliati e risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione;
- una descrizione delle azioni da finanziare, comprese le misure previste per aumentare l’efficienza;
- un’indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione;
- possibili azioni per le relazioni con i paesi non UE e le organizzazioni internazionali.
- Entrambi i programmi devono evitare sovrapposizioni con il lavoro svolto da altre agenzie dell’UE. L’EU-OSHA si coordina strettamente con altre due agenzie tripartite: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop). Inoltre collabora fianco a fianco con il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
Bilancio
Le stime di tutte le entrate e le uscite per l’EU-OSHA devono essere preparate ogni anno finanziario e indicate nel bilancio dell’EU-OSHA. Il bilancio deve essere equilibrato in termini di entrate e uscite.
- L’aspetto delle entrate comprende:
- un contributo dal bilancio generale dell’UE;
- contributi finanziari volontari dai paesi dell’UE;
- spese per pubblicazioni e qualsiasi servizio fornito dall’EU-OSHA;
- qualsiasi contributo da parte di paesi non UE coinvolti nel lavoro dell’EU-OSHA.
- L’aspetto delle uscite comprende:
- remunerazione del personale;
- spese amministrative e di infrastruttura;
- spese operative.
Valutazione
Entro il 21 febbraio 2024, e successivamente ogni 5 anni, la Commissione deve garantire che venga eseguita una valutazione per stimare le prestazioni dell’EU-OSHA in relazione ai suoi obiettivi, mandato e compiti.
DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?
È entrato in vigore il 20 febbraio 2019.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, consultare:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2019/127 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 74).
Regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 90).
Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).
Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 27.03.2019