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Obblighi di visto per i cittadini di paesi terzi

Obblighi di visto per i cittadini di paesi terzi

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2018/1806: elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL PRESENTE REGOLAMENTO?

  • Elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Unione) e quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.
  • Abroga e codifica il regolamento (CE) n. 539/2001, più volte modificato.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento è uno sviluppo dell’accordo e della convenzione di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, quindi l’Irlanda non vi è vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Nell’allegato, il regolamento elenca:

  • i paesi e i territori terzi in cui i cittadini devono essere in possesso di un visto al momento dell’ingresso nell’Unione per soggiorni fino a 90 giorni in un qualsiasi periodo di 180 giorni;
  • i paesi e i territori in cui i cittadini sono esenti dall’obbligo di visto al momento dell’ingresso nell’Unione per soggiorni fino a 90 giorni in un qualsiasi periodo di 180 giorni.

Il regolamento definisce inoltre nel dettaglio quanto segue.

  • Eccezioni. La possibilità per gli Stati membri di concedere eccezioni all’obbligo del visto per alcune categorie di persone, quali i titolari di passaporti diplomatici o di servizio, gli equipaggi aerei e marittimi civili, gli alunni in gruppi, i titolari di permessi di traffico locali ed esenzioni per i rifugiati riconosciuti e gli apolidi che vivono nell’Unione e sono in possesso di un documento di viaggio rilasciato dal loro paese di residenza;
  • Reciprocità. Un meccanismo che consente la reciprocità se un paese terzo esente dall’obbligo di visto decide di imporre l’obbligo del visto in qualsiasi Stato membro.
  • Sospensione temporanea. Un meccanismo per la sospensione temporanea dell’esenzione dal visto in una situazione di emergenza, come un aumento sostanziale del rischio migratorio o di sicurezza.

Eventuali decisioni di modificare gli elenchi sono prese caso per caso, tenendo conto dei seguenti criteri:

  • immigrazione illegale, ordine pubblico e sicurezza;
  • beneficio economico, in particolare in termini di turismo e commercio estero;
  • le relazioni esterne dell’Unione con il paese extra UE pertinente, in particolare per quanto riguarda i diritti umani e le libertà fondamentali, la coerenza regionale e la reciprocità.

Il regolamento (UE) 2019/592 modifica il regolamento (UE) 2018/1806, includendo esplicitamente i cittadini del Regno Unito e i cittadini britannici che non sono «citizens» britannici (i cittadini dei territori britannici d’oltremare) nell’ambito di applicazione del regolamento, in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione.

I cittadini del Regno Unito e i cittadini dei territori d’oltremare britannici con diritti di soggiorno in uno Stato membro sono esenti dall’obbligo del visto quando viaggiano in un altro Stato membro per soggiorni di breve durata, fino a 90 giorni in un qualsiasi periodo di 180 giorni.

Qualora il Regno Unito introduca l’obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro, si applica il meccanismo di reciprocità.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA QUESTO REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 18 dicembre 2018.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (codificazione) (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2018/1806 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 384 del 12.11.2019, pag. 1).

Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera in merito all’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, relativo all’abolizione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

Protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, sulla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera in merito all’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

Ultimo aggiornamento: 15.02.2023

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