Norme più efficaci per le procedure di insolvenza transfrontaliere
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
- Mira a garantire una gestione efficiente delle procedure di insolvenza riguardanti una persona fisica o un’impresa che svolge attività commerciali o ha interessi finanziari in uno Stato membro dell’Unione europea (Unione) diverso da quello in cui normalmente risiede.
- Riformula e sostituisce il regolamento (CE) n. 1346/2000.
PUNTI CHIAVE
- Il regolamento prevede norme unionali volte a stabilire:
- il giudice competente per l’apertura della procedura di insolvenza;
- la legge nazionale applicabile;
- il riconoscimento della decisione del giudice qualora un’impresa, un professionista o un privato risulti insolvente.
- Non si applica alla Danimarca.
Situazioni di applicazione del regolamento
Il regolamento si applica alle procedure che comprendono tutti i creditori o una parte significativa di essi, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione:
1)
un debitore abbia perso, in tutto o in parte, il proprio patrimonio e venga nominato un amministratore delle procedure di insolvenza;
2)
i beni e gli affari di un debitore siano soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice;
3)
le procedure siano state sospese al fine di consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori. Tale situazione si applica solo se:
- si realizza nell’ambito di procedure che mirano a tutelare la massa dei creditori;
- le trattative falliscono a seguito di una delle altre due tipologie di procedure elencate qui sopra.
Il regolamento si applica alle procedure di insolvenza «preventive» previste dalla legge nazionale, che possono essere avviate in fase iniziale per aumentare le possibilità di salvare l’impresa. Tali procedure sono elencate nell’allegato A. Il regolamento tratta anche una vasta gamma di procedure di insolvenza di privati.
Competenza giurisdizionale
- Le procedure vengono avviate dai giudici dello Stato membro in cui è situato il centro degli interessi principali del debitore. Si presume che ciò significhi:
- il luogo in cui si trova la sede legale, in caso di società o persone giuridiche;
- il luogo in cui si trova la sede principale di attività, in caso di persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale;
- il luogo in cui la persona ha la residenza abituale, in caso di altre persone fisiche.
- Tale presunzione non si applica se il luogo in questione è cambiato entro un determinato periodo precedente l’apertura della procedura d’insolvenza.
- Se il debitore svolge la propria attività in un luogo situato in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il centro di propri interessi principali, anche tale Stato membro può avviare una procedura di insolvenza nei confronti del debitore. Tuttavia, tali «procedure secondarie» riguardano solo i beni detenuti in tale Stato membro.
- Il regolamento aumenta le opportunità di salvataggio delle imprese evitando l’apertura delle cosiddette procedure secondarie parallele, in cui gli interessi dei creditori locali siano garantiti in altro modo.
Legge applicabile
In generale, la legge applicabile è quella dello Stato membro in cui viene aperta la procedura. Tale legge regola le condizioni di apertura e chiusura della procedura, nonché il suo svolgimento. Ciò prevede l’individuazione:
- dei debitori che possono essere assoggettati ad una procedura;
- dei beni facenti parte della massa fallimentare;
- dei diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura;
- dell’onere delle spese derivanti dalla procedura.
Riconoscimento ed esecuzione
La decisione di apertura della procedura di insolvenza in uno Stato membro deve essere riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dal momento in cui essa produce effetto.
Registri fallimentari
Per garantire con più sicurezza che i creditori e i giudici ricevano le informazioni pertinenti e per evitare l’apertura di procedure parallele, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare le informazioni pertinenti relative a casi d’insolvenza transfrontalieri in un registro elettronico accessibile al pubblico. Tali registri saranno interconnessi attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, conformemente alle norme comunitarie sulla protezione dei dati.
Procedure di insolvenza di gruppi di società
Il regolamento stabilisce un approccio specifico per trattare l’insolvenza dei membri di un gruppo di società Ciò comprende:
- norme che obbligano i vari amministratori delle procedure di insolvenza e i giudici coinvolti a collaborare e comunicare reciprocamente;
- limitati diritti ad agire* di un amministratore delle procedure di insolvenza riguardanti un altro membro dello stesso gruppo;
- un sistema specifico per il coordinamento delle procedure riguardanti lo stesso gruppo di società («procedure di insolvenza di gruppi di società»).
Modifiche agli allegati
Il regolamento è stato modificato tre volte.
- Il regolamento (UE) 2017/353 ha sostituito l’allegato A (elenco delle procedure di insolvenza) e l’allegato B (elenco degli amministratori delle procedure di insolvenza) al regolamento (UE) 2015/848 con nuovi elenchi che tengono conto delle informazioni fornite dalla Polonia.
- Il regolamento (UE) 2018/946 sostituisce gli allegati A e B in seguito alle notifiche di modifiche ricevute da Belgio, Bulgaria, Croazia, Lettonia e Portogallo.
- Il regolamento (UE) 2021/2260 sostituisce gli allegati A e B a seguito delle notifiche delle modifiche ricevute da Germania, Italia, Cipro, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Austria e Polonia relative ai cambiamenti del rispettivo diritto nazionale, introducendo nuovi tipi di procedure di insolvenza o amministratori delle procedure di insolvenza. La decisione (UE) 2022/1437 della Commissione recante modifica conferma la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2021/2260.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento si applica a partire dal 26 giugno 2017. Il regolamento (UE) 2015/848 rivede e sostituisce il regolamento (CE) n. 1346/2000 e i successivi emendamenti.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Diritto ad agire. Diritto di «agire» in tribunale e difendere, avendo sufficiente causa, connessione e dimostrando un danno all’interesse giuridico del procedimento.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione) (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).
Successive modifiche al regolamento (UE) 2015/848 sono state incorporate nel testo base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1105 della Commissione, del 12 giugno 2017, che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160 del 22.6.2017, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 14.09.2022