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Document 62006TJ0394

    Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2012.
    Repubblica italiana contro Commissione europea.
    FEAOG – Sezione “Garanzia” – Liquidazione dei conti – Spese escluse dal finanziamento – Irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri – Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 e articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 – Ritardo eccessivo nella valutazione da parte della Commissione delle comunicazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 595/91 – Termine ragionevole.
    Causa T‑394/06.

    Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:417





    Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2012 –
    Italia / Commissione

    (causa T-394/06)

    «FEAOG – Sezione “Garanzia” – Liquidazione dei conti – Spese escluse dal finanziamento – Irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri – Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 e articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 – Ritardo eccessivo nella valutazione da parte della Commissione delle comunicazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 595/91 – Termine ragionevole»

    1.                     Ricorso di annullamento – Atto impugnato – Valutazione della legittimità in base alle informazioni disponibili al momento dell’adozione dell’atto (Art. 230 CE) (v. punto 43)

    2.                     Procedimento giurisdizionale – Termine per la produzione delle prove – Articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale – Ambito di applicazione (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, § 1, e 66, § 2) (v. punto 45)

    3.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente – Ammissibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 48)

    4.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Procedura di liquidazione dei conti – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione – Violazione – Conseguenze (Regolamento del Consiglio n. 595/91, art. 5, § 2) (v. punti 60, 62-63, 68-69)

    5.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Principi – Obbligo di diligenza degli Stati membri nel recupero delle somme irregolarmente versate – Portata (Art. 10 CE; regolamenti del Consiglio n. 729/70, art. 8, e n. 1258/99, art. 8) (v. punti 82-84)

    6.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Principi – Obbligo di diligenza degli Stati membri nel recupero delle somme irregolarmente versate – Inadempimento – Giustificazione fondata sulla lunghezza dei procedimenti avviati dinanzi ai giudici nazionali da parte degli operatori economici – Inammissibilità – Applicazione efficace da parte dello Stato membro del diritto nazionale in materia di recupero – Circostanza che non dimostra la diligenza (Art. 10 CE; regolamenti del Consiglio n. 729/70, art. 8, e n. 1258/99, art. 8) (v. punti 85, 91-92)

    7.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Art. 10 CE; regolamenti del Consiglio n. 729/70, art. 8, e n. 1258/99, art. 8) (v. punti 89-90, 193)

    Oggetto

    Domanda di annullamento parziale della decisione 2006/678/CE della Commissione del 3 ottobre 2006, relativa alle conseguenze finanziarie da applicare, nell’ambito della liquidazione delle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», in determinati casi di irregolarità commesse da alcuni operatori (GU L 278, pag. 24).

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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