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Document 62023CJ0067
Judgment of the Court (First Chamber) of 5 September 2024.#Criminal proceedings against S.Z.#Request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof.#Reference for a preliminary ruling – Common foreign and security policy – Restrictive measures in respect of Burma/Myanmar – Prohibition on the import of goods originating in or exported from Burma/Myanmar – Regulation (EC) No 194/2008 – Article 2(2)(a) – Teak logs originating in Burma/Myanmar exported to and processed in Taiwan before being transported to the European Union – Regulation (EEC) No 2913/92 – Community Customs Code – Article 24 – Concept of ‘substantial processing or working’ – Teak logs that have been debranched, debarked, sawn into the shape of wooden cuboids or cut into sawn teak wood in Taiwan – Certificate of origin issued by the Taiwanese authorities – Value of that certificate for the determination, by the customs authorities of the Member States, of the origin of those teak logs.#Case C-67/23.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 settembre 2024.
W. GmbH e Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof contro S.Z.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof.
Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar – Divieto di importazione di merci originarie o esportate dalla Birmania/Myanmar – Regolamento (CE) n. 194/2008 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Tronchi di teak originari della Birmania/Myanmar esportati e lavorati a Taiwan prima del loro trasporto verso l’Unione europea – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 24 – Nozione di “trasformazione o lavorazione sostanziale” – Tronchi di teak sfrondati, scortecciati, squadrati o tagliati per ricavarne legno di teak segato a Taiwan – Certificato di origine rilasciato dalle autorità taiwanesi – Valore di tale certificato per la determinazione, da parte delle autorità doganali degli Stati membri, dell’origine di detti tronchi di teak.
Causa C-67/23.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 settembre 2024.
W. GmbH e Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof contro S.Z.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof.
Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar – Divieto di importazione di merci originarie o esportate dalla Birmania/Myanmar – Regolamento (CE) n. 194/2008 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Tronchi di teak originari della Birmania/Myanmar esportati e lavorati a Taiwan prima del loro trasporto verso l’Unione europea – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 24 – Nozione di “trasformazione o lavorazione sostanziale” – Tronchi di teak sfrondati, scortecciati, squadrati o tagliati per ricavarne legno di teak segato a Taiwan – Certificato di origine rilasciato dalle autorità taiwanesi – Valore di tale certificato per la determinazione, da parte delle autorità doganali degli Stati membri, dell’origine di detti tronchi di teak.
Causa C-67/23.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:680
*A9* Bundesgerichtshof, beschluss vom 17/11/2022 (3 StR 373/21)
*P1* Bundesgerichtshof, Beschluss vom 25/11/2024 (3 StR 373/21)
Publication Flash News "Décisions de suivi" N° 1/25
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
5 settembre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar – Divieto di importazione di merci originarie o esportate dalla Birmania/Myanmar – Regolamento (CE) n. 194/2008 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Tronchi di teak originari della Birmania/Myanmar esportati e lavorati a Taiwan prima del loro trasporto verso l’Unione europea – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 24 – Nozione di “trasformazione o lavorazione sostanziale” – Tronchi di teak sfrondati, scortecciati, squadrati o tagliati per ricavarne legno di teak segato a Taiwan – Certificato di origine rilasciato dalle autorità taiwanesi – Valore di tale certificato per la determinazione, da parte delle autorità doganali degli Stati membri, dell’origine di detti tronchi di teak»
Nella causa C‑67/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 17 novembre 2022, pervenuta in cancelleria l’8 febbraio 2023, nel procedimento penale nei confronti di
S.Z.,
con l’intervento di:
W. GmbH,
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb (relatore), A. Kumin e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per S.Z., da G. Schwendinger, Rechtsanwalt; |
– |
per W. GmbH, da K. Göcke, Rechtsanwältin; |
– |
per il Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, da P. Frank, in qualità di agente; |
– |
per la Commissione europea, da M. Carpus Carcea, C. Hödlmayr e F. Moro, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU 2008, L 66, pag. 1). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di S.Z. per violazione del divieto di importare merci originarie o esportate dalla Birmania/Myanmar. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
La NC
3 |
La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007 (GU 2007, L 286, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»), la quale è fondata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). |
4 |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA, laddove soltanto la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie della NC. |
5 |
Le voci 4403 e 4407 della NC, che corrispondono alle stesse voci del SA, sono rispettivamente così formulate: «Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato» e «Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm». |
Codice doganale comunitario
6 |
Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1, e rettifica in GU 2013, L 287, pag. 90). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti di cui al procedimento principale, il codice doganale comunitario resta applicabile a quest’ultimo. |
7 |
Il titolo 2 del codice doganale comunitario, intitolato «Principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci», conteneva un capitolo intitolato «Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci», di cui faceva parte l’articolo 20 del codice stesso, il quale era così redatto: «1. I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un’obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee. (...) 3. La tariffa doganale delle Comunità europee comprende: (...)
(...)». |
8 |
Il capitolo 2 di tale titolo 2, rubricato «Origine delle merci», conteneva una sezione 1, «Origine non preferenziale delle merci», e una sezione 2, intitolata «Origine preferenziale delle merci». |
9 |
Detta sezione 1 conteneva l’articolo 22 del codice doganale comunitario, il quale così recitava: «Gli articoli da 23 a 26 definiscono l’origine non preferenziale delle merci per:
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10 |
Ai sensi dell’articolo 23 di detto codice: «1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese. 2. Per merci interamente ottenute in un paese s’intendono: (...)
(...)». |
11 |
Ai sensi dell’articolo 24 di detto codice: «Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione». |
12 |
L’articolo 26 dello stesso codice così disponeva: «1. La normativa doganale o altre normative comunitarie specifiche possono prevedere che l’origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento. 2. Nonostante la presentazione di detto documento l’autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l’origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria» |
Regolamento (CEE) n. 2454/93
13 |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1) è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione, del 1o aprile 2016, che abroga il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 2016, L 87, pag. 24). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti della controversia di cui al procedimento principale, il regolamento n. 2454/93 resta applicabile a quest’ultimo. |
14 |
Il regolamento da ultimo citato conteneva un allegato 13 bis, ivi inserito dal regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010 (GU 2010, L 307, pag. 1), il quale conteneva una parte II, intitolata «Elenco dei prodotti e delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono il carattere originario», che prevedeva in particolare quanto segue:
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Regolamento n. 194/2008
15 |
Il regolamento n. 194/2008 è stato abrogato, con effetto dal 3 maggio 2013 dal regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (GU 2013, L 121, pag. 1). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti della controversia di cui al procedimento principale, il regolamento n. 194/2008 resta applicabile a quest’ultimo. |
16 |
Ai sensi dei considerando 6 e 7 del regolamento n. 194/2008:
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17 |
L’articolo 1 di tale regolamento, che figura nel capo 1 del medesimo, intitolato «Definizioni» stabiliva quanto segue: «Ai fini del presente regolamento si intende per:
(...)». |
18 |
L’articolo 2, contenuto nel capo 2 del regolamento n. 194/2008, intitolato «Restrizioni all’importazione e all’acquisto», prevedeva, ai suoi paragrafi da 1 a 3: «1. L’allegato I comprende le merci appartenenti alle seguenti categorie:
2. È vietato:
3. L’origine delle merci è determinata conformemente alle disposizioni pertinenti del [codice doganale comunitario]». |
19 |
L’allegato I di detto regolamento era intitolato «[e]lenco delle merci soggette alle restrizioni all’importazione e all’acquisto di cui all’articolo 2». Al punto A di tale allegato, intitolato «Legname rotondo, legname e prodotti del legno», figuravano le merci rientranti nelle voci 4403 e 4407 della NC. |
Diritto tedesco
20 |
L’articolo 34, paragrafo 4, punto 2, dell’Außenwirtschaftsgesetz (legge sul commercio estero), nella versione del 27 maggio 2009 (in prosieguo: la «legge sul commercio estero»), così disponeva: «È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque: (...)
|
21 |
Il regolamento n. 194/2008, direttamente applicabile nel territorio della Repubblica federale di Germania, era stato pubblicato nel Bundesanzeiger, per quanto riguarda il suo articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di cui trattasi nel procedimento principale, il 22 ottobre 2009. |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
22 |
S.Z. era l’amministratore unico di una società con sede ad Amburgo (Germania), operante nel commercio di legno di teak originario della Birmania/Myanmar (in prosieguo: la «società interessata»). Tale legno era utilizzato principalmente per la costruzione navale. Detta società era dante causa di W. GmbH, che è la società proprietaria delle merci confiscate nonché parte interessata nel procedimento di confisca di cui al procedimento principale. |
23 |
Con sentenza del Landgericht Hamburg (Tribunale del Land, Amburgo, Germania), del 27 aprile 2021, S.Z. è stato condannato per violazione dell’articolo 34, paragrafo 4, punto 2, della legge sul commercio estero ad una pena privativa della libertà di un anno e nove mesi. Il Landgericht Hamburg (Tribunale del Land, Amburgo) ha altresì disposto la confisca, nei confronti di W., di tronchi di alberi di teak (in prosieguo: i «prodotti di cui trattasi») e di una somma di EUR 3310902,98, corrispondente al valore dei proventi derivanti dalla violazione. |
24 |
A tal riguardo, detto giudice ha constatato che, su iniziativa di S.Z., la società interessata ha continuato ad importare e a commercializzare legno di teak dalla Birmania/Myanmar tra l’ottobre 2009 e il maggio 2011, vale a dire dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 194/2008, che vietava l’importazione delle merci originarie o esportate dalla Birmania/Myanmar. Il fornitore di tale società, con sede a Taiwan, aveva tagliato alberi di teak in Birmania/Myanmar, aveva quindi trasportato i tronchi di tali alberi a Taiwan e li aveva lavorati in segherie. |
25 |
Detto giudice ha constatato, inoltre, che tali tronchi erano stati oggetto di tre tipi di lavorazione a Taiwan. Alcuni di essi erano stati semplicemente sfrondati e scortecciati. Altri erano stati sfrondati e scortecciati, poi squadrati, vale a dire tagliati in forma di parallelepipedi rettangoli. Infine, alcuni tronchi erano stati tagliati in assi o in tavole, vale a dire in legno di teak segato. Dopo tali lavorazioni, il legno, munito di certificati di origine rilasciati dalle autorità taiwanesi, è stato trasportato via nave fino ad Amburgo, dove è stato preso in consegna dalla società interessata. |
26 |
Lo stesso giudice ha ritenuto che il legno di teak di cui trattasi fosse, in conseguenza delle operazioni di lavorazione di cui era stato oggetto a Taiwan, originario di tale paese, cosicché non vi era stata violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento n. 194/2008, che vietava di importare merci originarie della Birmania/Myanmar. Ciò premesso, esso ha dichiarato che, nonostante il suo trasporto a Taiwan e i lavori di segatura di cui era stato ivi oggetto, tale legno di teak non aveva perso la qualità di prodotto esportato dalla Birmania/Myanmar, ai sensi del citato articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii), e che occorreva pertanto riscontrare una violazione a quest’ultima disposizione. |
27 |
S.Z. e W. hanno proposto un ricorso per «Revision» avverso la sentenza del Landgericht Hamburg (Tribunale del Land, Amburgo), del 27 aprile 2021, dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio. A loro avviso, da un lato, i tronchi di cui trattasi non sono stati semplicemente trasportati dalla Birmania/Myanmar verso la Germania passando per Taiwan, ma sono stati oggetto, in quest’ultimo paese terzo, di una lavorazione o di una trasformazione che ha conferito loro una nuova origine, ragion per cui le autorità taiwanesi avevano rilasciato certificati di origine nei quali Taiwan era indicata come paese d’origine. I prodotti di cui trattasi non sarebbero quindi legno originario della Birmania/Myanmar, bensì prodotti del legno taiwanese, che sono stati importati in Germania. Pertanto, l’importazione dei prodotti in questione non violerebbe l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento n. 194/2008. Dall’altro lato, il legno di teak di cui trattasi, introdotto nel territorio dell’Unione, sarebbe stato esportato non già dalla Birmania/Myanmar, ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii), bensì da Taiwan. |
28 |
Il Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (procuratore generale presso la Corte federale di giustizia, Germania) (in prosieguo: il «procuratore generale») ha aderito alla valutazione effettuata dal Landgericht Hamburg (Tribunale del Land, Amburgo). Esso ha ritenuto, in sostanza, che, nel caso di specie, la lavorazione del legno di teak esportato dalla Birmania/Myanmar avesse unicamente comportato un cambiamento di origine di tale merce, senza tuttavia renderla una merce diversa. |
29 |
In tale contesto il giudice del rinvio precisa, in primo luogo, che l’importazione dei prodotti di cui trattasi costituisce un fatto punibile, in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 4, punto 2, della legge sul commercio estero, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 194/2008, nel caso in cui la lavorazione o la trasformazione intervenuta a Taiwan non sia stata sufficiente a conferire al legno di teak in questione una nuova origine e quest’ultimo sia quindi sempre originario della Birmania/Myanmar, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), di tale regolamento. |
30 |
Il giudice del rinvio dubita, alla luce delle sentenze del 26 gennaio 1977, Gesellschaft für Überseehandel (49/76, EU:C:1977:9), relativa alla caseina, e del 23 febbraio 1984, Zentrag (93/83, EU:C:1984:78), relativa alla carne bovina, che la lavorazione, di cui il legno di teak tagliato in Birmania/Myanmar è stato oggetto a Taiwan, sia stata così sostanziale da rendere tale legno, in forza dell’articolo 24 del codice doganale comunitario, una merce originaria di Taiwan. Esso rileva, tuttavia, che il fatto di tagliare legno di teak grezzo per farne legno segato comporta un cambiamento di voce tariffaria nel SA, poiché il legno grezzo rientra nella voce 4403 del SA e il legno segato di spessore superiore a 6 mm rientra nella voce 4407 del medesimo. Orbene, dalle operazioni di modifica della presentazione della carne bovina o della caseina, oggetto delle cause che hanno dato luogo alle sentenze citate, non sarebbe derivato alcun cambiamento di voce tariffaria. Una modifica della voce tariffaria a quattro cifre potrebbe essere un indice di una lavorazione sostanziale di un prodotto, in quanto il SA si basa su una progressione dei prodotti della natura e delle materie prime verso prodotti sempre più trasformati. |
31 |
In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che, nell’ipotesi in cui i lavori di segatura, intervenuti a Taiwan, abbiano comportato un mutamento d’origine, l’importazione di cui trattasi costituirebbe un fatto punibile se i tronchi di teak di cui trattasi fossero stati esportati dalla Birmania/Myanmar, in violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 194/2008. |
32 |
A tal riguardo, contrariamente al Landgericht Hamburg (Tribunale del Land di Amburgo) e al procuratore generale, il giudice del rinvio tende a ritenere che occorra interpretare l’espressione «esportate dalla Birmania/Myanmar», di cui al citato articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii), nel senso che in tale espressione rientrano unicamente le merci importate nell’Unione direttamente dalla Birmania/Myanmar e non invece le merci che sono state trasportate verso un paese terzo, nella fattispecie Taiwan, e successivamente verso l’Unione, e ciò indipendentemente dalla questione se esse siano stati oggetto, in tale paese terzo, di una lavorazione o di una trasformazione tali da conferire loro una nuova origine. Se detta interpretazione fosse accolta, S.Z. non avrebbe violato il suddetto articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii). |
33 |
Secondo il giudice del rinvio, l’interpretazione di detta espressione accolta dal Landgericht Hamburg (Tribunale del Land, Amburgo) e dal procuratore generale priverebbe l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento n. 194/2008 di qualsiasi ambito di applicazione autonomo e avrebbe l’effetto di assoggettare merci di paesi terzi, prodotte a partire da materie prime o da prodotti provenienti dalla Birmania/Myanmar, al divieto di importazione previsto da tale articolo 2, paragrafo 2, lettera a), il che non sarebbe stato l’intento del legislatore dell’Unione. |
34 |
In terzo e ultimo luogo, il giudice del rinvio chiede se certificati di origine, come quelli rilasciati dalle autorità taiwanesi, vincolino le autorità doganali degli Stati membri allorquando esse verificano se il divieto di importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 194/2008 sia stato violato. |
35 |
Tanto premesso, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
36 |
Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione (sentenza del 7 settembre 2023, Groenland Poultry, C‑169/22, EU:C:2023:638, punto 47 e giurisprudenza citata). |
37 |
Nel formulare la sua prima questione, il giudice del rinvio ha fatto unicamente riferimento all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento n. 194/2008. |
38 |
Tale disposizione vieta l’importazione delle merci elencate nell’allegato I di detto regolamento se esse sono originarie della Birmania/Myanmar. Il punto A di tale allegato riguarda la categoria del «[l]egname rotondo, legname e prodotti del legno». |
39 |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento, l’origine delle merci è determinata conformemente alle disposizioni pertinenti del codice doganale comunitario. Nel caso di specie, la disposizione pertinente di tale codice è il suo articolo 24. |
40 |
Secondo il citato articolo 24, «[u]na merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione». |
41 |
Si deve di conseguenza ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento n. 194/2008, in combinato disposto con l’articolo 24 del codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che lo sfrondamento, lo scortecciamento, la squadratura o la trasformazione in legno segato di tronchi di teak costituiscano trasformazioni o lavorazioni che determinano l’origine delle merci ottenute a seguito di siffatte operazioni. |
Sulla ricevibilità
42 |
W. mette parzialmente in discussione la ricevibilità della prima questione, sostenendo che la questione volta a chiarire se il fatto di sfrondare e scortecciare tronchi di teak possa comportare un mutamento di origine di tali merci non è pertinente, dal momento che, secondo gli accertamenti del Landgericht Hamburg (Tribunale del Land, Amburgo), che vincolerebbero il giudice del rinvio, tali merci non sono state importate in Germania nel procedimento principale, dal momento che sono stati importati solo tronchi di teak squadrati e legno segato di teak. |
43 |
Occorre, al riguardo, ricordare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (sentenza del 9 marzo 2023, Sogefinancement, C‑50/22, EU:C:2023:177, punto 16 e giurisprudenza ivi citata). |
44 |
Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 9 marzo 2023, Sogefinancement, C‑50/22, EU:C:2023:177, punto 17 e giurisprudenza ivi citata). |
45 |
Tuttavia, ciò non si verifica nel caso di specie. |
46 |
Infatti, dalla decisione di rinvio non risulta in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale. Inoltre, è giocoforza constatare, da un lato, che la prima questione non è di natura ipotetica e, dall’altro, che la Corte dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile a tale questione. |
47 |
Occorre quindi pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento n. 194/2008, in combinato disposto con l’articolo 24 del codice doganale comunitario, con riferimento ai tre tipi di lavorazione elencati nella prima questione. |
Nel merito
48 |
Dall’articolo 24 del codice doganale comunitario si evince che, quando due o più paesi contribuiscono alla produzione di una merce, il criterio determinante per stabilire l’origine di quest’ultima è quello dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale della merce stessa (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2021, Renesola UK, C‑209/20, EU:C:2021:400, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). |
49 |
Inoltre, la determinazione dell’origine delle merci va effettuata in base ad una distinzione oggettiva e concreta fra prodotto base e prodotto trasformato, tenendo conto in sostanza delle caratteristiche specifiche di ciascuno dei suddetti prodotti (sentenza dell’11 febbraio 2010, Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). |
50 |
La Corte ha già affermato che l’espressione «ultima trasformazione o lavorazione sostanziale», ai sensi dell’articolo 24 del codice doganale comunitario, deve essere intesa come riferita alla fase del processo di produzione nel corso della quale le merci in questione acquisiscono la loro destinazione d’uso nonché proprietà e composizione specifiche, che non possedevano in precedenza e per le quali non sono previste modifiche qualitative importanti in futuro (sentenza del 20 maggio 2021, Renesola UK,C‑209/20, EU:C:2021:400, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). |
51 |
Pertanto, operazioni che modificano l’aspetto esteriore del prodotto ai fini della sua successiva utilizzazione, lasciandone sostanzialmente inalterate, sotto il profilo qualitativo, le caratteristiche essenziali, non possono determinare l’origine del prodotto stesso (sentenza dell’11 febbraio 2010, Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). |
52 |
Di conseguenza, le operazioni di trasformazione di un prodotto che non ne comportano una modifica sostanziale delle proprietà e della composizione, dato che esse consistono soltanto in una ripartizione e in una modifica del suo aspetto esteriore, non costituiscono una modifica qualitativa abbastanza marcata tale da poter essere considerata come fabbricazione di un prodotto nuovo ovvero come costituente una fase importante della fabbricazione di detto prodotto (sentenza dell’11 febbraio 2010, Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). |
53 |
Tanto premesso, per quanto riguarda il primo tipo di lavorazione, vale a dire lo sfrondamento e lo scortecciamento dei tronchi di teak di cui trattasi, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che tale lavorazione abbia conferito a tali tronchi la loro destinazione d’uso nonché proprietà e composizione specifiche, che non possedevano in precedenza e per le quali non sono previste modifiche qualitative importanti in futuro. Al contrario, tale tipo di lavorazione sembra essere, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, un’operazione di lavorazione semplice, che incide unicamente sulla presentazione del legno. Orbene, come ricordato al punto 52 della presente sentenza, non si può ritenere che una siffatta operazione abbia comportato la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione delle merci di cui trattasi e sia pertanto tale da determinare l’origine delle stesse. |
54 |
Per quanto riguarda il secondo tipo di lavorazione, vale a dire la squadratura dei tronchi di teak in questione, precedentemente sfrondati e scortecciati, vale a dire il loro taglio in forme di parallelepipedi rettangoli, neppure essa sembra aver conferito a detti tronchi, nel caso di specie, la loro destinazione d’uso nonché proprietà e composizione specifiche, che non possedevano in precedenza e per le quali non sono previste modifiche qualitative importanti in futuro, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 50 della presente sentenza. Al contrario, come rilevato dalle stesse S.Z. e W., questo secondo tipo di lavorazione costituisce una fase intermedia indispensabile per la produzione di legno segato. Questo secondo tipo di lavorazione non può quindi essere considerato tale da determinare l’origine di detti tronchi. |
55 |
Tuttavia, S.Z. e W. sostengono che dalla sentenza del 10 dicembre 2009, HEKO Industrieerzeugnisse (C‑260/08, EU:C:2009:768), nonché dall’allegato 22-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU 2015, L 343, pag. 1), risulta che deve essere constatato, in linea di principio, un mutamento d’origine qualora la lavorazione o la trasformazione del legno grezzo comporti un aumento sostanziale del valore del legno, che deve essere generalmente ammesso quando supera il 30%. Orbene, nel caso di specie, secondo S.Z. e W., il valore dei tronchi di teak in questione sarebbe aumentato di oltre il 30% dopo la loro squadratura. In ogni caso, anche se il valore di tali tronchi non fosse aumentato del 30%, dal momento che la loro squadratura richiede speciali attrezzature di segatura e può essere realizzata solo da professionisti appositamente formati a tal fine, questo tipo di lavorazione dovrebbe essere considerato tale da determinare l’origine di detti tronchi. |
56 |
A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, per quanto riguarda il valore che la squadratura dei tronchi di teak in questione avrebbe conferito agli stessi, che è vero che la Corte ha dichiarato, per quanto riguarda la questione se un’operazione di assemblaggio di elementi diversi configuri una trasformazione o una lavorazione sostanziale, che vi sono situazioni nelle quali l’esame in base a criteri d’ordine tecnico può non essere decisivo per la determinazione dell’origine di una merce e che in questi casi è d’uopo prendere in considerazione altri criteri sussidiari chiari e obiettivi, come quello del valore aggiunto, che consente di definire, per merci dalla composizione complessa, in cosa consiste la trasformazione sostanziale che conferisce l’origine delle merci stesse (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2009, HEKO Industrieerzeugnisse, C‑260/08, EU:C:2009:768, punti 30 e 31). |
57 |
Tuttavia, l’operazione di cui trattasi nella causa principale non è un’operazione di assemblaggio di diversi elementi, consistente nel montare diversi pezzi per formare una nuova unità coerente (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 1989, Brother International, C‑26/88, EU:C:1989:637, punto 13), bensì un taglio di un prodotto di base. |
58 |
Si deve quindi ritenere che, nel caso di specie, il criterio sussidiario del valore aggiunto, risultante dalla giurisprudenza citata al punto 56 della presente sentenza, non sia applicabile. |
59 |
In secondo luogo, per quanto riguarda le indicazioni relative ai prodotti rientranti nella voce 44 del SA, menzionata nella tabella contenuta nella parte II dell’allegato 22-03 del regolamento delegato 2015/2446, sulle quali S.Z. e W. si basano, occorre rilevare che tale regolamento delegato non è applicabile ratione temporis. Infatti, esso è applicabile dal 1o maggio 2016, mentre le importazioni di cui trattasi nel procedimento principale hanno avuto luogo tra il 2009 e il 2011. Tuttavia, tali indicazioni sono identiche a quelle che erano contenute nell’allegato 13 bis e ivi inserite dal regolamento n. 2454/93, dal regolamento n. 1063/2010, il quale è applicabile dal 1o gennaio 2011 e, quindi, alle importazioni che hanno avuto luogo a partire da tale data. |
60 |
Ciò premesso, è sufficiente rilevare che quest’ultimo allegato fissa unicamente norme riguardanti l’origine preferenziale delle merci e non invece norme relative all’origine non preferenziale delle merci, di cui si tratta nel caso di specie. |
61 |
Infine, per quanto riguarda la circostanza dedotta da S.Z. e W., secondo la quale la realizzazione di tronchi di teak squadrati necessita di attrezzature di segatura speciali e può essere effettuata solo da professionisti appositamente formati, occorre rilevare che dalla formulazione stessa dell’articolo 24 del codice doganale comunitario si evince che la realizzazione di una lavorazione in un’impresa attrezzata a tale scopo non è sufficiente a conferire alla lavorazione stessa un carattere sostanziale, ai sensi di detto articolo. |
62 |
Di conseguenza, occorre dichiarare che la squadratura dei tronchi di teak di cui trattasi non costituisce una trasformazione o lavorazione tale da determinare l’origine delle merci stesse. |
63 |
Per quanto riguarda il terzo tipo di lavorazione, vale a dire il taglio di tronchi di teak in legno segato, sembra che, contrariamente a quanto sostiene il procuratore generale, tale taglio non costituisca un’operazione semplice di taglio, dal momento che esso comporta più fasi, in quanto i tronchi di cui trattasi devono essere stati sfrondati, scortecciati e squadrati prima di essere tagliati per ricavarne assi. |
64 |
Inoltre, le merci risultanti da questo tipo di lavorazione si trovano in una fase avanzata del processo di fabbricazione di merci destinate, come nel caso di specie, alla costruzione navale. Si può infatti ritenere che la trasformazione in legno segato costituisca la fase del processo di produzione nel corso della quale le merci di cui trattasi acquisiscono la loro destinazione d’uso nonché proprietà e composizione specifiche, che non possedevano in precedenza e per le quali non sono previste modifiche qualitative importanti in futuro, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 50 della presente sentenza. |
65 |
Tale constatazione è confermata dal fatto che i tronchi di teak e i tronchi di teak squadrati sono classificati nella voce 4403 della NC, in quanto legno grezzo, mentre il legno segato di teak è classificato in uno stadio di lavorazione più avanzato, alla voce 4407 della NC. |
66 |
Risulta infatti dalla giurisprudenza che il cambiamento di classificazione tariffaria di una merce, dovuto all’operazione di trasformazione di essa, costituisce un’indicazione del carattere sostanziale della sua trasformazione o della sua lavorazione (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2023, Stappert Deutschland, C‑210/22, EU:C:2023:693, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). |
67 |
Si può di conseguenza considerare che il terzo tipo di lavorazione, consistente nella trasformazione dei tronchi di teak di cui trattasi in legno segato, costituisca una lavorazione che conferisce a tali tronchi l’origine di Taiwan, in applicazione dell’articolo 24 del codice doganale comunitario. |
68 |
Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento n. 194/2008, in combinato disposto con l’articolo 24 del codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che:
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Sulla seconda questione
69 |
Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’espressione «esportate dalla Birmania/Myanmar», che compare all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 194/2008, debba essere interpretata nel senso che rientrano in tale disposizione soltanto merci importate nell’Unione direttamente dalla Birmania/Myanmar. |
70 |
A tal riguardo, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 14 maggio 2024, Stachev, C‑15/24 PPU, EU:C:2024:399, punto 72 e giurisprudenza ivi citata). |
71 |
In primo luogo, per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 194/2008, l’espressione «esportate dalla Birmania/Myanmar» può includere, in mancanza di ulteriori precisazioni, prodotti importati sia direttamente sia indirettamente da tale paese. |
72 |
Ciò premesso, per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 194/2008, occorre ricordare che tale disposizione contiene due divieti di importazione dalla Birmania/Myanmar, vale a dire, da un lato, quello di importare merci originarie di tale paese, contenuto in tale articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), e, dall’altro, quello di importare merci che sono state esportate da detto paese, contenuto nel citato articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii). |
73 |
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento n. 194/2008 mirava proprio a garantire che le merci «originarie della Birmania/Myanmar» rientrassero nell’ambito di applicazione di tale regolamento anche se importate nell’Unione non direttamente dalla Birmania/Myanmar, bensì attraverso paesi terzi. Orbene, tale disposizione sarebbe superflua se si interpretasse l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii), di tale regolamento nel senso che tutte le merci che si trovavano in un determinato momento in Birmania/Myanmar – vale a dire anche le merci che erano originarie della Birmania/Myanmar e che non lo sono più a causa di una trasformazione o di una lavorazione sostanziale in un paese terzo – rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultima disposizione. |
74 |
In terzo luogo, dal considerando 6 del regolamento n. 194/2008 emerge che il suo obiettivo, considerate le gravi e ripetute violazioni dei diritti umani da parte del regime militare della Birmania/Myanmar in atto da molto tempo, era quello di contribuire, tramite la proroga ed il rafforzamento delle misure restrittive adottate nei confronti di tale paese, alla promozione del rispetto dei diritti fondamentali e di prevedere, di conseguenza, la tutela della morale pubblica. Inoltre, dal considerando 7 di tale regolamento risulta che le nuove misure restrittive previste da detto regolamento miravano a colpire settori che costituiscono una fonte di reddito per tale regime militare, come il legno e i prodotti del legno. Orbene, da tali obiettivi del regolamento n. 194/2008 non risulta che l’intenzione del legislatore dell’Unione, quando ha adottato tale regolamento riguardante la Birmania/Myanmar, fosse di assoggettare al divieto di importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), dello stesso tutte le merci provenienti da paesi terzi, prodotte a partire da merci provenienti dalla Birmania/Myanmar. |
75 |
Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’espressione «esportate dalla Birmania/Myanmar», di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 194/2008, deve essere interpretata nel senso che rientrano in tale disposizione soltanto merci importate nell’Unione direttamente dalla Birmania/Myanmar. |
Sulla terza questione
76 |
Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento n. 194/2008 debba essere interpretato nel senso che, quando le autorità doganali degli Stati membri verificano se tale disposizione sia stata violata, esse sono vincolate da certificati di origine rilasciati da un paese terzo da cui risulti che le merci di cui trattasi sono originarie di detto paese. |
77 |
A tal riguardo occorre rilevare che il regolamento n. 194/2008 non prevede alcun obbligo di produzione di un documento per comprovare l’origine delle merci cui tale regolamento si riferisce. L’articolo 2, paragrafo 3, di quest’ultimo dispone soltanto che l’origine delle merci è determinata conformemente alle disposizioni pertinenti del codice doganale comunitario. |
78 |
Come risulta dall’articolo 26 del codice doganale comunitario, se la normativa dell’Unione prevede che l’origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento, la presentazione di detto documento non osta a che, in caso di seri dubbi, l’autorità doganale richieda qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l’origine indicata risponda alle regole stabilite in materia dalla normativa dell’Unione. A tal proposito, la Corte ha già dichiarato che la finalità del controllo a posteriori è quella di verificare l’esattezza dell’origine indicata nel certificato d’origine (sentenza del 30 giugno 2016, Selena România, C‑416/15, EU:C:2016:501, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). |
79 |
Ne risulta che il fatto che merci siano corredate di certificati d’origine non è una circostanza tale da ostare al recupero di dazi dovuti per l’importazione delle merci in parola se, posteriormente alla suddetta importazione, i certificati di cui trattasi si sono rivelati essere inesatti (sentenza del 30 giugno 2016, Selena România, C‑416/15, EU:C:2016:501, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). |
80 |
Da tale giurisprudenza relativa all’articolo 26 del codice doganale comunitario risulta che, anche qualora esista un obbligo di presentazione di un documento, quale un certificato di origine, per comprovare l’origine delle merci di cui trattasi, le autorità doganali non sono vincolate da tale documento. Ciò vale a maggior ragione quando un siffatto obbligo non sussiste. |
81 |
Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento n. 194/2008 deve essere interpretato nel senso che, quando le autorità doganali degli Stati membri verificano se tale disposizione sia stata violata, esse non sono vincolate da certificati di origine rilasciati da un paese terzo che indichino che le merci di cui trattasi sono originarie di detto paese. |
Sulle spese
82 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.