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Document 62016CJ0195

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 ottobre 2017.
Procedimento penale a carico di I.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Kehl.
Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Patente di guida – Direttiva 2006/126/CE – Articolo 2, paragrafo 1 – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Nozione di “patente di guida” – Certificato di superamento dell’esame per la patente (CEPC) che autorizza il titolare a guidare nel territorio dello Stato membro di rilascio prima della consegna della patente di guida definitiva – Situazione in cui il titolare del CEPC guida un veicolo in un altro Stato membro – Obbligo di riconoscimento del CEPC – Sanzioni imposte al titolare del CEPC per guida di un veicolo al di fuori dello Stato membro di rilascio del CEPC – Proporzionalità.
Causa C-195/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:815

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

26 ottobre 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Patente di guida – Direttiva 2006/126/CE – Articolo 2, paragrafo 1 – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Nozione di «patente di guida» – Certificato di superamento dell’esame per la patente (CEPC) che autorizza il titolare a guidare nel territorio dello Stato membro di rilascio prima della consegna della patente di guida definitiva – Situazione in cui il titolare del CEPC guida un veicolo in un altro Stato membro – Obbligo di riconoscimento del CEPC – Sanzioni imposte al titolare del CEPC per guida di un veicolo al di fuori dello Stato membro di rilascio del CEPC – Proporzionalità»

Nella causa C‑195/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Kehl (Tribunale circoscrizionale di Kehl, Germania), con decisione del 24 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2016, nel procedimento penale a carico di

I,

con l’intervento di:

Staatsanwaltschaft Offenburg,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Rosas (relatore), C. Toader, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo dei Paesi Bassi, da B. Koopman e K. Bulterman, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da G. Braun e N. Yerrell, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 maggio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE nonché dell’articolo 2 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU 2006, L 403, pag. 18, e rettifiche GU 2009, L 291, pag. 43 e GU 2016, L 169, pag. 18).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di I, domiciliato in Francia, per aver guidato un autoveicolo in territorio tedesco senza patente di guida.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Ai sensi dei considerando 2, 3, 4, 6 e 8 della direttiva 2006/126:

«(2)

Le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dell’importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante è in grado di favorire la libera circolazione e la libertà di stabilimento delle persone. (…)

(3)

La facoltà d’imporre le disposizioni nazionali in materia di durata di validità, previste dalla direttiva 91/439/CEE, ha come conseguenza l’esistenza contemporanea di norme differenti nei vari Stati membri e la circolazione di oltre 110 diversi modelli di patente negli Stati membri. Ciò dà adito a problemi di trasparenza per i cittadini, le forze dell’ordine e le amministrazioni preposte alla gestione delle patenti e porta alla contraffazione di documenti risalenti talvolta ad alcuni decenni fa.

(4)

Onde evitare che il modello unico di patente di guida europea diventi un modello aggiuntivo oltre ai 110 già in circolazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per rilasciare tale modello unico a tutti i titolari di patente.

(…)

(6)

Le patenti di guida sono riconosciute reciprocamente. (…)

(…)

(8)

Per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è opportuno fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida. (…)».

4

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva medesima così prevede:

«Gli Stati membri istituiscono una patente nazionale di guida secondo il modello comunitario di cui all’allegato I a norma delle disposizioni della presente direttiva. La sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura nell’emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida».

5

Ai sensi del successivo articolo 2, paragrafo 1, «[l]e patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi».

6

Il successivo articolo 3 così dispone:

«1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida, compresi i rischi per i modelli di patente rilasciati prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, e ne informano la Commissione.

2.   Il materiale usato per la patente di guida di cui all’allegato I dev’essere protetto contro le falsificazioni in applicazione delle specifiche intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, che devono essere fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Gli Stati membri sono liberi di introdurre elementi di sicurezza aggiuntivi.

3.   Gli Stati membri si assicurano che, entro il 19 gennaio 2033, tutte le patenti di guida rilasciate o in circolazione soddisfino tutti i requisiti della presente direttiva».

7

Il successivo articolo 4, paragrafo 1, così recita:

«La patente di guida di cui all’articolo 1 autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie definite in appresso. Essa può essere rilasciata dall’età minima indicata per ciascuna categoria. (…)».

8

A termini dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva medesima:

«La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a guidare».

9

Il successivo articolo 7, paragrafo 1, dispone quanto segue:

«Il rilascio della patente di guida è subordinat[o]:

a)

al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

(…)

e)

alla residenza normale o alla prova della qualità di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida».

10

Ai sensi dell’articolo 13 di detta direttiva:

«1.   Previo accordo della Commissione, gli Stati membri definiscono le equivalenze tra abilitazioni ottenute anteriormente all’attuazione della presente direttiva e le categorie di cui all’articolo 4.

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di apportare alle rispettive legislazioni nazionali le modifiche necessarie all’applicazione del disposto dell’articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6.

2.   Qualsiasi abilitazione alla guida concessa anteriormente al 19 gennaio 2013 non è revocata né in alcun modo limitata dalle disposizioni della presente direttiva».

11

Il successivo articolo 16, paragrafi 1 e 2, così recita:

«1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k), all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, lettere a), c), d) e e), all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), paragrafi 2, 3 e 5, agli articoli 8, 10, 13, 14, 15 nonché agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle categorie A1, A2 e A, agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.   Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 gennaio 2013».

Diritto tedesco

12

Dalla decisione di rinvio risulta che, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, punto 1, dello Straβenverkehrsgesetz (codice della strada; in prosieguo: lo «StVG») chiunque guidi un autoveicolo senza essere munito della patente di guida a tal fine necessaria è colpevole dell’illecito penale di guida senza patente, sanzionato con pena detentiva sino ad un anno o con ammenda. Tali sanzioni possono inoltre essere accompagnate dal divieto di circolazione fino a tre mesi ai sensi dell’articolo 44 dello Strafgesetzbuch (codice penale; in prosieguo: lo «StGB»), dal sequestro del veicolo a motore impiegato, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, dello StVG, nonché dall’imposizione di un divieto temporaneo di concessione del diritto alla guida, ai sensi dell’articolo 69a, paragrafo 1, terzo periodo, dello StGB.

13

Se il conducente è privo di patente di guida quale documento attestante l’effettivo diritto alla guida, commette un’infrazione amministrativa ai sensi dell’articolo 75, punto 4, della Fahrerlaubnis-Verordnung (normativa sul diritto alla guida; in prosieguo, la «FeV»), punibile, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, dello StVG, con un’ammenda fino a EUR 2000, ma generalmente pari a EUR 10, ai sensi del punto 168 dell’allegato all’articolo 1, paragrafo 1, della Bussgeldkatalog-Verordnung (regolamento recante la determinazione delle ammende).

14

Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, della FeV, l’esaminatore rilascia, in linea di principio, al candidato alla patente di guida una patente di guida definitiva immediatamente a seguito della prova pratica di guida. Ai sensi del settimo periodo di tale disposizione, in via eccezionale, qualora la patente non sia ancora disponibile, il candidato riceve un attestato d’esame a scadenza prestabilita che, in Germania, attesta il diritto alla guida.

15

A determinate condizioni, un diritto alla guida concesso da un’autorità straniera può consentire al suo titolare, ai sensi degli articoli 28 e seguenti della FeV, di guidare un autoveicolo in Germania.

16

In forza dell’articolo 29, paragrafo 1, primo periodo, della FeV, i titolari di un diritto alla guida straniero residenti all’estero possono guidare, in linea di principio, autoveicoli in Germania, nei limiti del proprio diritto alla guida. A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, della FeV, questo diritto alla guida dev’essere attestato dal possesso di una patente corrispondente.

17

Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, punto 1, della FeV, il riconoscimento del diritto alla guida straniero di cui all’articolo 29, paragrafo 1, della stessa, viene segnatamente negato quando il suo titolare possieda solamente un foglio rosa o un’altra patente rilasciata a titolo provvisorio.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18

Il 15 maggio 2015, I, domiciliato in Francia, veniva fermato nel territorio del comune di Kehl (Germania) alla guida di un veicolo di categoria B sulla pubblica via. L’interessato era in possesso di una carta d’identità valida nonché del certificato di superamento dell’esame per la patente (certificat d’examen du permis de conduire; in prosieguo: il «CEPC»), documento provvisorio rilasciato, in linea di principio, ai candidati che superano in Francia l’esame teorico e pratico per la patente di guida di categoria B e che, ai sensi della normativa francese, per le forze dell’ordine vale come patente di guida sul territorio nazionale per un periodo di quattro mesi a decorrere dal giorno dell’esame pratico. È pacifico che, alla data in cui è stato fermato, I non aveva ancora ricevuto dalle autorità francesi la patente di guida definitiva.

19

Ritenendo che, essendo la validità di un CEPC limitata al territorio francese, I non disponesse, alla data di svolgimento dei fatti, di una patente di guida straniera che gli consentisse di guidare un’automobile in Germania ai sensi degli articoli 28 e seguenti della FeV, lo Staatsanwaltschaft Offenburg (pubblico ministero di Offenburg, Germania) chiedeva all’Amtsgericht Kehl (Tribunale circoscrizionale di Kehl, Germania) di condannare I, con ordinanza penale, al pagamento di un’ammenda per il reato di guida senza patente ai sensi dell’articolo 21 dello StVG.

20

Il giudice del rinvio osserva di dover esaminare, nell’ambito del procedimento principale, se ricorressero le condizioni sostanziali per la sussistenza del reato di guida senza patente, o se I disponesse di un titolo che lo autorizzasse a guidare un veicolo in Germania o, ancora, se sussistessero altri motivi ostativi alla punibilità penale dei fatti di cui trattasi. Inoltre, il giudice del rinvio si chiede, ove dovesse concludere per l’assenza di punibilità penale dei fatti in questione, se l’azione debba essere punita a titolo di illecito amministrativo.

21

Nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che, secondo il diritto francese, I, in seguito all’emissione del CEPC, avrebbe il diritto di guidare veicoli a motore di categoria B sulla pubblica via.

22

Il giudice medesimo osserva che, fino al rilascio della patente definitiva, avvenuto il 9 luglio 2015, l’interessato poteva provare l’esistenza del diritto alla guida, sul territorio francese, esibendo il CEPC unitamente ad un documento d’identità.

23

Orbene, secondo il giudice del rinvio, il rilascio del CEPC conferirebbe il diritto, non limitato al solo territorio francese, di guidare un veicolo a motore della categoria corrispondente. Infatti, così come nella normativa tedesca, quella francese distinguerebbe il diritto di guidare e il documento di autorizzazione, ossia la patente di guida, sebbene nei due casi sia utilizzato in francese il medesimo termine («permis de conduire»). Pertanto, il fatto di guidare un veicolo senza essere titolari di una patente di guida costituirebbe un reato penalmente sanzionato, mentre il fatto di guidare un veicolo senza avere con sé la patente di guida rappresenterebbe una contravvenzione sanzionata da un’ammenda amministrativa.

24

Secondo la normativa francese, la validità del CEPC, quale documento di legittimazione, sarebbe limitata a quattro mesi. In linea di principio, la patente di guida definitiva viene rilasciata al candidato entro tale termine. Per contro, se il candidato non ottiene la patente definitiva entro tale termine, il CEPC perderebbe sì la sua funzione di certificato di autorizzazione, ma il diritto alla guida permarrebbe. Pertanto, un soggetto che non abbia presentato domanda corretta e tempestiva ai fini del rilascio di una patente e il cui CEPC, dopo quattro mesi, perdesse la validità di certificato di autorizzazione, guiderebbe, in base al diritto francese, non in assenza del diritto di guida, ma senza patente di guida. A carico di tale soggetto potrebbe pertanto essere contestata una violazione amministrativa e non penale.

25

Successivamente al rilascio di un CEPC, il rilascio della patente di tipo B dipenderebbe solamente dalla corretta presentazione della relativa domanda da parte del candidato. La patente di guida verrebbe dunque rilasciata quasi automaticamente. Il candidato non potrebbe influire in alcun modo sulle tempistiche di rilascio della patente di guida.

26

Secondo il giudice del rinvio, si pone la questione se l’articolo 2 della direttiva 2006/126 debba essere interpretato nel senso che impone che gli Stati membri riconoscano il diritto alla guida solo nel caso in cui sia stata rilasciata una patente di guida definitiva quale certificato di autorizzazione, oppure se l’obbligo di riconoscimento si applichi al diritto alla guida in quanto tale, a prescindere dal rilascio di una patente definitiva da parte dell’autorità competente.

27

Il giudice medesimo ritiene che tale ambiguità risulti anche dalla terminologia utilizzata nelle versioni tedesca e francese della direttiva 2006/126.

28

Peraltro, secondo il giudice del rinvio, il diniego del riconoscimento del diritto alla guida di I o del CEPC come certificato di autorizzazione, e la relativa repressione della trasgressione mediante pena o multa, sembrano idonei a violare il divieto generale di discriminazione di cui all’articolo 18 TFUE e le libertà fondamentali ai sensi degli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE.

29

Infatti, per un candidato al conseguimento della patente domiciliato in Francia non sarebbe possibile, subito dopo aver superato l’esame di guida pratica, esercitare un impiego in Germania in un luogo raggiungibile solo servendosi del proprio veicolo. Il candidato al conseguimento della patente domiciliato in Germania, invece, non sarebbe soggetto a tale restrizione. Pertanto, pur avendo entrambi tali candidati alla patente di guida dimostrato di rispondere ai requisiti per il conseguimento del diritto alla guida armonizzati dalla direttiva 2006/126, essi non godrebbero dei medesimi diritti. Il giudice del rinvio, pertanto, ritiene sussista una discriminazione basata sul domicilio di un altro Stato membro.

30

Ciò premesso, l’Amtsgericht Kehl (Tribunale circoscrizionale di Kehl) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il diritto dell’Unione (…), in particolare l’articolo 2 della direttiva [2006/126] o gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 del [TFUE], debba essere interpretato nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro che neghi il riconoscimento di una patente di guida ottenuta in un altro Stato membro, specialmente ai sensi della (…) direttiva [2006/126].

2)

Se il diritto dell’Unione (…), in particolare l’articolo 2 della [direttiva 2006/126] o gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro che neghi il riconoscimento di un certificato di autorizzazione rilasciato da un altro Stato membro al titolare di una patente di guida ivi conseguita ai sensi della [direttiva 2006/126], anche nel caso in cui detto Stato membro abbia limitato la validità di tale certificato, ratione temporis e sul proprio territorio, e il certificato medesimo non rispetti, inoltre, le disposizioni relative al modello di patente di guida di cui alla direttiva in questione.

3)

In caso di risposta negativa alla questione sub 1): se il diritto dell’Unione (…), in particolare l’articolo 2 della [direttiva 2006/126] o gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro che punisca con sanzione penale un reato connesso alla guida di un autoveicolo, ove il conducente, pur avendo conseguito il diritto alla guida in un altro Stato membro ai sensi della terza direttiva concernente la patente di guida, non disponga del diritto alla guida di veicoli, senza tuttavia poter addurre prove al riguardo attraverso un certificato di autorizzazione corrispondente al modello di patente di guida di cui alla direttiva medesima.

4)

In caso di risposta negativa alla questione sub 2): se il diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 2 della [direttiva 2006/126] o gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro, in cui il candidato al conseguimento della patente ottenga quest’ultima, in forma definitiva, di regola immediatamente a seguito del superamento dell’esame di guida pratica, che punisca con sanzione di polizia l’infrazione connessa alla guida di un autoveicolo laddove, al momento del viaggio, il conducente, il quale abbia ottenuto il permesso di guida in un altro Stato membro ai sensi della [direttiva 2006/126], non disponga di una patente definitiva attestante il suo diritto alla guida di veicoli, non essendogli stata ancora rilasciata la patente stessa, in considerazione delle peculiarità procedurali del suo rilascio in questo Stato membro sulle quali il conducente non possa in alcun modo influire, ma sia invece in possesso di un certificato ufficiale comprovante la presenza delle condizioni necessarie per l’ottenimento del diritto alla guida».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

31

Con la prima e la seconda questione, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, nonché gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostino alla normativa di uno Stato membro in virtù della quale lo Stato membro medesimo possa negare il riconoscimento di un certificato rilasciato da un altro Stato membro, attestante l’esistenza di un diritto alla guida del titolare, allorché tale certificato non risponda ai requisiti del modello di patente di guida previsto dalla menzionata direttiva, anche nell’ipotesi in cui il titolare del certificato in questione soddisfi le condizioni fissate dalla direttiva per il rilascio di una patente di guida.

32

Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tenere conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza dell’11 maggio 2017, Krijgsman, C–302/16, EU:C:2017:359, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

33

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, «[l]e patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi».

34

Secondo consolidata giurisprudenza della Corte, tale disposizione prevede il reciproco riconoscimento, senza alcuna formalità, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 1o marzo 2012, Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112, punto 40; del 26 aprile 2012, Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, punti 4344, nonché del 23 aprile 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, punto 45).

35

Per rispondere alla prima e alla seconda questione sollevate dal giudice del rinvio, occorre tuttavia accertare se tale obbligo di reciproco riconoscimento imposto agli Stati membri riguardi solo la patente di guida quale documento comprovante l’esistenza di un diritto alla guida o se riguardi parimenti il diritto alla guida stesso, a prescindere dall’esistenza della patente di guida in parola.

36

Per quanto concerne, innanzitutto, l’interpretazione letterale della disposizione interessata, il giudice del rinvio s’interroga sull’interpretazione dell’espressione «patenti di guida», di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126. Evocando, più in generale, le difficoltà linguistiche legate alla scelta dei termini utilizzati dalla direttiva, il giudice del rinvio osserva, in particolare, che non è certo che i termini «Führerschein» e «permis de conduire», che figurano nella versione tedesca e nella versione francese della direttiva, designino solamente il documento comprovante l’esistenza del diritto alla guida, e che i termini «Fahrerlaubnis» e «droit de conduire» designino solamente il diritto alla guida in sé.

37

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle conclusioni, alla luce dei termini utilizzati in diverse versioni linguistiche dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, quali la versione tedesca («Führerscheine»), inglese («driving licences»), ceca («řidičské průkazy»), spagnola («permisos de conducción»), italiana («patenti di guida»), neerlandese («rijbewijzen»), finlandese («ajokortit»), romena («permisele de conducere») o ancora svedese («Körkort»), pare nondimeno che l’espressione «patente di guida» presente nella disposizione in questione si riferisca al documento comprovante l’esistenza del diritto alla guida.

38

Anche l’esame del contesto in cui si colloca l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 conduce alla stessa conclusione.

39

Infatti, la direttiva introduce un modello di patente di guida comunitario unico, che mira a sostituire le diverse patenti di guida esistenti negli Stati membri (sentenze del 26 aprile 2012, Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, punto 40, e del 26 aprile 2017, Popescu, C‑632/15, EU:C:2017:303, punto 36).

40

A tal proposito, va rilevato, da un lato, che le disposizioni della direttiva contengono, in particolare, requisiti in materia di struttura, contenuto, caratteristiche fisiche ed elementi di sicurezza di un documento diretto a provare, in maniera standardizzata e uniforme, l’esistenza del diritto alla guida, come precisato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle conclusioni.

41

Infatti, l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 prevede che gli Stati membri istituiscano una patente nazionale di guida secondo il modello dell’Unione di cui all’allegato I della direttiva, a norma delle disposizioni della stessa. Tale modello descrive l’aspetto della patente di guida stessa e precisa le informazioni che devono figurarvi. Per quanto attiene al contenuto della patente di guida, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 prevede che essa menzioni le condizioni alle quali il conducente è abilitato a guidare. Quanto agli elementi di sicurezza per evitare i rischi di falsificazione, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, in combinato disposto con l’allegato I alla stessa, impone espressamente che il materiale usato per la patente di guida sia protetto contro le falsificazioni.

42

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle conclusioni, risulta, in particolare, dall’allegato I alla previgente direttiva 91/439, sostituita dalla direttiva 2006/126, che le disposizioni della prima direttiva miravano parimenti ad un’armonizzazione del documento in quanto tale.

43

Dall’altro lato, la direttiva 2006/126, come risulta dal suo considerando 8, procede ad un’armonizzazione minima delle condizioni per il rilascio della patente di guida di cui all’articolo 1. Tali condizioni sono definite, in particolare, agli articoli 4 e 7 di detta direttiva e riguardano, tra l’altro, l’età minima richiesta, la capacità di guidare, le prove che il candidato deve superare e la residenza dello stesso nel territorio dello Stato membro di rilascio.

44

Tale armonizzazione delle condizioni per ottenere la patente di guida, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 delle conclusioni, mira in particolare a stabilire i prerequisiti preliminari necessari per il riconoscimento reciproco delle patenti (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 1978, Choquet, 16/78, EU:C:1978:210, punto 7).

45

In tale contesto, si deve ricordare che la Corte ha avuto modo di dichiarare che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 impone agli Stati membri un chiaro e preciso obbligo di reciproco riconoscimento, senza alcuna formalità, delle patenti di guida, che non lascia alcun margine di discrezionalità quanto alle misure da adottare per conformarvisi (v., in tal senso, sentenze del 1o marzo 2012, Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112, punto 40; del 26 aprile 2012, Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, punti 4344, nonché del 23 aprile 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, punto 45).

46

La Corte ha più volte affermato che spetta allo Stato membro del rilascio verificare la sussistenza dei requisiti minimi imposti dal diritto dell’Unione, in particolare quelli relativi alla residenza e all’idoneità a guidare, previsti all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 91/439, ora ripresi all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, e, pertanto, se sia giustificato il rilascio di una patente di guida (v., in tal senso, sentenze del 19 febbraio 2009, Schwarz, C‑321/07, EU:C:2009:104, punto 76, e del 23 aprile 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, punto 46).

47

La Corte ha ritenuto, a tal proposito, che, allorché le autorità di uno Stato membro abbiano rilasciato una patente di guida conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, gli altri Stati membri non hanno il diritto di verificare il rispetto dei requisiti per il rilascio previsti da tale direttiva, in quanto il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dev’essere considerato come prova del fatto che il titolare di tale patente soddisfaceva, alla data in cui questa gli è stata rilasciata, i suddetti requisiti (v., in tal senso, sentenze del 26 aprile 2012, Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, punti 4647, nonché del 23 aprile 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, punto 47).

48

Alla luce di tale giurisprudenza, nonché dell’interpretazione letterale dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, e dell’economia complessiva di quest’ultima, risulta quindi che la citata disposizione, che prevede il reciproco riconoscimento delle «patenti di guida», si riferisce alle patenti di guida quali documenti comprovanti l’esistenza del diritto alla guida rilasciati conformemente alle disposizioni della direttiva in parola. L’unica riserva, a tal proposito, riguarda le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri prima dell’entrata in vigore dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva medesima, ossia, ai sensi dell’articolo 16 della stessa, prima del 19 gennaio 2013, e in relazione alle quali l’articolo 13 della direttiva 2006/126 è volto a disciplinare la questione delle equivalenze tra i diritti acquisiti prima dell’attuazione di tale direttiva e le varie categorie di patenti di guida ivi definite (v., in tal senso, sentenze del 26 aprile 2012, Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, punto 41, nonché del 26 aprile 2017, Popescu, C‑632/15, EU:C:2017:303, punto 37).

49

Ne consegue che il riconoscimento del diritto alla guida acquisito in uno Stato membro non è previsto in quanto tale dalla direttiva 2006/126, detto riconoscimento non essendo che la conseguenza del reciproco riconoscimento delle patenti di guida istituito da detta direttiva.

50

Come rilevato, in particolare, dal governo dei Paesi Bassi e dal governo polacco nelle proprie osservazioni scritte, tale interpretazione della direttiva 2006/126 trova conferma, infine, alla luce degli obiettivi perseguiti da quest’ultima.

51

Infatti, come risulta dal suo considerando 2, la direttiva 2006/126 è finalizzata a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché di agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Risulta, inoltre, dai considerando 3 e 4 di detta direttiva che essa mira espressamente a risolvere ed evitare i problemi di trasparenza per i cittadini, le forze dell’ordine e le amministrazioni preposte alla gestione delle patenti e la contraffazione delle patenti di guida, derivanti dall’esistenza contemporanea di norme differenti nei vari Stati membri e dalla circolazione di oltre 110 diversi modelli di patente nell’Unione. La direttiva in parola mira pertanto, come rilevato supra al punto 39, ad introdurre, a termine, un modello di patente di guida unico per tutti gli Stati membri, con condizioni minime per il rilascio armonizzate dalla medesima direttiva, volto a sostituire le diverse patenti di guida esistenti negli Stati membri, mettendo così fine progressivamente al riconoscimento delle certificazioni nazionali dell’idoneità alla guida.

52

Orbene, imporre ad uno Stato membro il riconoscimento di certificati rilasciati da un altro Stato membro, quali il CEPC oggetto del procedimento principale, non rispondenti ai requisiti enunciati dalla direttiva 2006/126 e neppure corrispondenti ad uno dei modelli di patente la cui equivalenza con la categorie di cui all’articolo 4 della direttiva medesima è ivi prevista dall’articolo 13, si porrebbe in contrasto con tali diversi obiettivi, e ciò sebbene i titolari dei certificati stessi siano in possesso, nel proprio Stato membro di residenza, dei requisiti per il rilascio di una patente di guida ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva in questione e abbiano ivi acquisito il diritto alla guida. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle conclusioni, interpretare la direttiva 2006/126 nel senso che gli Stati membri sarebbero tenuti a riconoscere tipologie di documenti diversi e, nel caso di specie, provvisori, emessi da un altro Stato membro per dimostrare l’esistenza del diritto alla guida, contrasterebbe chiaramente con l’obiettivo generale di detta direttiva, consistente nell’introduzione di una patente di guida standardizzata che consenta il riconoscimento immediato e agevole da parte di qualsiasi autorità in ogni luogo dell’Unione.

53

Infatti, la validità di detti certificati rilasciati da uno Stato membro potrebbe difficilmente essere verificata dalle autorità competenti di un altro Stato membro, circostanza quest’ultima che potrebbe far aumentare il rischio di frodi.

54

Ne consegue che il diniego da parte di uno Stato membro di riconoscere un documento finalizzato a provare l’esistenza del diritto alla guida, rilasciato da un altro Stato membro, nel caso in cui detto documento, come nel caso del CEPC oggetto del procedimento principale, non soddisfi i criteri del modello di patente di guida previsto dalla direttiva 2006/126, non è contrario all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva.

55

Orbene, un simile diniego dev’essere valutato unicamente alla luce di quest’ultima disposizione e non in base agli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE, parimenti evocati nella prima e nella seconda questione.

56

Infatti, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte, qualsiasi misura nazionale in un ambito che ha costituito oggetto di un’armonizzazione esauriente a livello dell’Unione europea dev’essere valutata alla luce delle disposizioni di tale misura di armonizzazione, e non di quelle del diritto primario (sentenza del 12 novembre 2015, Visnapuu, C–198/14, EU:C:2015:751, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

57

Orbene, nel caso di specie, se è pur vero che la direttiva 2006/126 si limita ad introdurre un’armonizzazione minima delle disposizioni nazionali relative alle condizioni a cui una patente di guida può essere rilasciata (v., in tal senso, sentenza del 1o marzo 2012, Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112, punto 53), essa, per contro, armonizza in modo completo i documenti che comprovano l’esistenza di un diritto alla guida e che gli Stati membri devono riconoscere ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della stessa.

58

Peraltro, come sottolineato dalla Commissione, si deve rilevare che la direttiva 2006/126, sebbene stabilisca le condizioni minime per il rilascio delle patenti di guida, non ne disciplina la procedura amministrativa di rilascio. Spetta, pertanto, agli Stati membri disciplinare tale procedura e, in particolare, determinare la data in cui la patente di guida dev’essere rilasciata al candidato che sia in possesso di tali requisiti minimi.

59

Orbene, il giudice del rinvio sembra ritenere che il diniego di uno Stato membro di riconoscere il diritto alla guida ottenuto in un altro Stato membro non attestabile attraverso una patente di guida conforme ai requisiti del modello di patente di guida previsto dalla citata direttiva 2006/126 possa costituire una discriminazione fondata sulla residenza, vietata dal diritto dell’Unione.

60

Secondo il giudice del rinvio, l’esistenza di differenze nelle procedure amministrative degli Stati membri che disciplinano il rilascio di patenti di guida conformi a detti requisiti potrebbe far sì, come nel caso del procedimento principale, che un soggetto in possesso dei requisiti stabiliti dalla direttiva 2006/126 per ottenere il diritto alla guida nel proprio Stato membro di residenza si veda rilasciare una patente di guida conforme ai requisiti stessi solo al termine di un periodo transitorio durante il quale egli disponga solamente di un certificato temporaneo e territorialmente limitato, mentre ai soggetti residenti in altri Stati membri e che parimenti soddisfino tali requisiti la patente di guida verrebbe rilasciata immediatamente a seguito del superamento dell’esame pratico di guida.

61

A tal proposito, e contrariamente a quanto sembra ritenere il giudice del rinvio, anche in circostanze in cui sussistano, tra gli Stati membri, divergenze nelle procedure di rilascio delle patenti di guida, il diniego da parte di uno Stato membro di riconoscere un documento rilasciato da un altro Stato membro al fine di provare il diritto alla guida, quale il CEPC oggetto del procedimento principale, allorché detto documento non soddisfi i requisiti del modello di patente previsto dalla direttiva 2006/126, non è tale da violare né il divieto generale di discriminazione di cui all’articolo 18 TFUE, né il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, riconosciuto ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21 TFUE, né, ancora, le libertà fondamentali garantite dagli articoli 45, 49 e 56 TFUE.

62

Infatti, la differenza di trattamento dei candidati all’ottenimento della patente di guida residenti in Germania e in Francia – derivante dal fatto che, in base alle informazioni fornite dal giudice del rinvio, i candidati all’ottenimento della patente di guida residenti in Germania ricevono, in linea di principio, la patente di guida in tale Stato membro immediatamente a seguito del superamento della prova pratica di guida, mentre i candidati all’ottenimento della patente di guida residenti in Francia sono generalmente soggetti ad un periodo transitorio in cui dispongono solamente di un certificato provvisorio e territorialmente limitato che attesta il loro diritto alla guida, prima di ricevere una patente di guida conforme ai requisiti del modello di patente di guida previsto dalla direttiva 2006/126 – non dipende da prassi discriminatorie nell’uno o nell’altro Stato membro in questione, ma bensì dall’esistenza di regole procedurali amministrative diverse in tali Stati membri, in un contesto non armonizzato (v., per analogia, sentenze del 12 luglio 2005, Schempp, C‑403/03, EU:C:2005:446, punto 45, e del 29 novembre 2011, National Grid Indus, C‑371/10, EU:C:2011:785, punto 62). Come rilevato supra ai punti 43, 44 e 57, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la direttiva 2006/126 prevede solamente un’armonizzazione minima di taluni requisiti sostanziali ai quali è subordinato il rilascio della patente di guida prevista all’articolo 1.

63

Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, nonché gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale lo Stato membro medesimo può negare il riconoscimento di un certificato rilasciato da un altro Stato membro, attestante l’esistenza del diritto alla guida del titolare, laddove tale certificato non risponda ai requisiti del modello di patente di guida previsto dalla direttiva stessa, anche nell’ipotesi in cui il titolare del certificato in questione sia in possesso dei requisiti posti dalla direttiva ai fini del rilascio della patente di guida.

Sulle questioni terza e quarta

64

Con la terza e la quarta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, nonché gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro infligga una sanzione penale o amministrativa ad un soggetto che, pur rispondendo ai criteri per il rilascio della patente di guida previsti dalla direttiva medesima, guidi un veicolo a motore nel territorio dello Stato membro in questione senza disporre di una patente di guida conforme ai criteri del modello di patente di guida previsto dalla direttiva in parola e che, nelle more del rilascio di una patente di guida conforme da parte di un altro Stato membro, possa solamente provare l’esistenza del proprio diritto alla guida acquisito in tale altro Stato membro attraverso un certificato temporaneo rilasciato da quest’ultimo.

65

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle conclusioni, la direttiva 2006/126 non contiene alcuna disposizione relativa ad eventuali sanzioni in caso di mancata acquisizione del diritto alla guida o di mancata esibizione di una patente di guida conforme ai requisiti del modello di patente di guida previsto dalla direttiva o di un’altra tipologia di documento comprovante tale diritto.

66

Si deve rilevare, a tal proposito, che la direttiva in parola non prevede neppure norme relative all’obbligo, per i conducenti, di avere con sé la patente di guida rilasciata in conformità ai requisiti da essa stabiliti.

67

Peraltro, l’obbligo di reciproco riconoscimento delle patenti di guida di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 non esclude che gli Stati membri possano infliggere sanzioni ai conducenti che non siano in grado di esibire alle autorità competenti una patente di guida rilasciata conformemente a detti requisiti, comprovante il loro diritto alla guida.

68

Ne consegue che, in assenza di una normativa dell’Unione in materia, gli Stati membri restano, in linea di principio, competenti quanto alla sanzione della violazione dell’obbligo di esibire una patente di guida conforme ai requisiti del modello di patente previsto dalla direttiva 2006/126, obbligo che può essere imposto a coloro che guidano un veicolo a motore sul loro territorio (v., in tal senso, sentenze del 29 febbraio 1996, Skanavi e Chryssanthakopoulos, C‑193/94, EU:C:1996:70, punto 36, nonché del 29 ottobre 1998, Awoyemi, C‑230/97, EU:C:1998:521, punto 25).

69

Tuttavia, gli Stati membri non possono prevedere, in materia, una sanzione che pregiudichi il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21 TFUE e di cui la direttiva 2006/126 intende facilitare l’esercizio (v., in tal senso, sentenze del 29 febbraio 1996, Skanavi e Chryssanthakopoulos, C‑193/94, EU:C:1996:70, punto 36; del 29 ottobre 1998, Awoyemi, C‑230/97, EU:C:1998:521, punto 26, nonché del 26 aprile 2012, Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, punto 77), o le libertà fondamentali garantite dagli articoli 45, 49 e 56 TFUE.

70

Per quanto concerne l’articolo 18 TFUE, in merito al quale parimenti il giudice del rinvio interroga la Corte, si deve ricordare che tale disposizione, che sancisce il divieto generale di discriminazione in base alla cittadinanza, è destinato ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione per le quali il Trattato FUE non stabilisca divieti specifici di discriminazione (v., in tal senso, sentenze del 12 maggio 1998, Gilly, C‑336/96, EU:C:1998:221, punto 37, nonché del 18 luglio 2017, Erzberger, C‑566/15, EU:C:2017:562, punto 25).

71

Nel caso di specie, poiché la decisione di rinvio non riporta le ragioni per cui I si trovava in Germania, spetta al giudice del rinvio determinare se l’esercizio di una delle libertà fondamentali, garantite agli articoli 45, 49 e 56 TFUE e in attuazione del divieto di discriminazione, possa risultare pregiudicato dall’imposizione di una sanzione a I.

72

Diversamente ragionando, nei limiti in cui I sembra essere un cittadino dell’Unione, circostanza che parimenti spetta al giudice del rinvio verificare, risulta, in ogni caso, che costui, recandosi dalla Francia alla Germania, si sia avvalso, nella propria qualità di cittadino dell’Unione, del diritto di circolare liberamente nell’Unione, garantito dall’articolo 21 TFUE.

73

Dalla decisione di rinvio, nonché dalla risposta alla prima e alla seconda questione, emerge tuttavia che, nel caso di specie, a differenza dei soggetti perseguiti nella causa oggetto della sentenza del 29 febbraio 1996, Skanavi e Chryssanthakopoulos (C‑193/94, EU:C:1996:70), I, pur disponendo del diritto di guida in Francia, alla data di svolgimento dei fatti di cui al procedimento principale non disponesse, quantomeno in base al diritto dell’Unione, di tale diritto negli altri Stati membri, che le autorità degli altri Stati membri avrebbero dovuto riconoscere ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, non disponendo l’interessato, a tale data, di una patente di guida conforme ai requisiti del modello di patente di guida previsto da tale direttiva e comprovante il soddisfacimento, da parte del medesimo, dei requisiti previsti dalla stessa. Inoltre, risulta dalla decisione di rinvio che il CEPC rilasciatogli in Francia ha validità nel solo territorio francese.

74

Non pare quindi in contrasto con gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE che ad un conducente, quale I, privo del diritto alla guida in Germania, venga inflitta una sanzione in tale Stato membro.

75

La sanzione imposta, tuttavia, non dev’essere sproporzionata in relazione alla gravità dei fatti di cui al procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 1996, Skanavi e Chryssanthakopoulos, C‑193/94, EU:C:1996:70, punti 3638).

76

Orbene, si deve rilevare che il fatto di guidare un veicolo nel territorio di uno Stato membro disponendo di un diritto alla guida rilasciato in un altro Stato membro, ma senza ancora disporre di una patente di guida conforme ai requisiti del modello di patente di guida previsto dalla direttiva 2006/126, risulta nettamente meno censurabile rispetto alla guida di un veicolo nel territorio di uno Stato membro senza disporre di alcun diritto alla guida, in particolare alla luce della finalità della direttiva medesima, come ricordato supra al punto 51, costituito dal miglioramento della sicurezza stradale.

77

Pertanto, il fatto che uno Stato membro infligga ad un conducente, quale I, che abbia ottenuto il diritto alla guida in un altro Stato membro, ma al quale non sia stata ancora rilasciata una patente di guida conforme ai requisiti del modello di patente di guida previsto dalla direttiva 2006/126, una sanzione severa, di natura penale o amministrativa, quale una pena detentiva o un’ammenda di importo elevato, non sarebbe proporzionato alla gravità dei fatti in questione e pregiudicherebbe quindi il diritto del conducente medesimo di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21 TFUE, o alle libertà fondamentali garantite dagli articoli 45, 49 e 56 TFUE. Per contro, infliggere una sanzione lieve, quale un’ammenda amministrativa di importo ragionevole, non sarebbe sproporzionato.

78

Spetta quindi al giudice del rinvio prendere in considerazione, nell’ambito della propria valutazione della gravità della violazione commessa da I e della severità della sanzione da applicargli, a titolo di eventuale circostanza attenuante, il fatto che I avesse ottenuto il diritto alla guida in Francia, attestato dall’esistenza del CEPC, il quale, come rilevato dallo stesso giudice del rinvio, in linea di principio sarà scambiato prima della scadenza, su domanda dell’interessato, contro una patente conforme ai requisiti del modello di patente di guida previsto dalla direttiva 2006/126. Il giudice del rinvio dovrà parimenti esaminare, nel contesto delle proprie valutazioni, quale pericolo effettivo per la sicurezza stradale presentasse I nel territorio tedesco.

79

Alla luce del complesso dei suesposti rilievi, si deve rispondere alla terza e alla quarta questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, nonché gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro infligga una sanzione ad un soggetto che, pur rispondendo ai criteri per il rilascio di una patente di guida previsti da detta direttiva, guidi un veicolo a motore nel territorio dello Stato membro in questione senza disporre di una patente di guida conforme ai criteri del modello di patente di guida previsto dalla direttiva medesima e che, nelle more del rilascio di detta patente di guida da parte di un altro Stato membro, possa solamente provare l’esistenza del proprio diritto alla guida acquisito in tale altro Stato membro per mezzo di un certificato temporaneo rilasciato da quest’ultimo, a condizione che la sanzione non sia sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti di cui trattasi. A tal proposito, spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione, nell’ambito della propria valutazione della gravità della violazione commessa dall’interessato e della severità della sanzione da infliggergli, a titolo di eventuale circostanza attenuante, il fatto che l’interessato abbia ottenuto il diritto alla guida in un altro Stato membro, attestato dall’esistenza di un certificato rilasciato da tale altro Stato membro il quale, in linea di principio, sarà scambiato prima della sua scadenza, su domanda dell’interessato, contro una patente di guida conforme ai requisiti del modello di patente di guida previsto dalla direttiva 2006/126. Il giudice del rinvio dovrà parimenti esaminare, nel contesto delle proprie valutazioni, quale pericolo effettivo per la sicurezza stradale presentasse l’interessato nel suo territorio.

Sulle spese

80

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nonché gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale lo Stato membro medesimo può negare il riconoscimento di un certificato rilasciato da un altro Stato membro, attestante l’esistenza del diritto alla guida del titolare, laddove tale certificato non risponda ai requisiti del modello di patente di guida previsto dalla direttiva stessa, anche nell’ipotesi in cui il titolare del certificato in questione sia in possesso dei requisiti posti dalla direttiva ai fini del rilascio della patente di guida.

 

2)

L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, nonché gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro infligga una sanzione ad un soggetto che, pur rispondendo ai criteri per il rilascio di una patente di guida previsti da detta direttiva, guidi un veicolo a motore nel territorio dello Stato membro in questione senza disporre di una patente di guida conforme ai criteri del modello di patente di guida previsto dalla direttiva medesima e che, nelle more del rilascio di detta patente di guida da parte di un altro Stato membro, possa solamente provare l’esistenza del proprio diritto alla guida acquisito in tale altro Stato membro per mezzo di un certificato temporaneo rilasciato da quest’ultimo, a condizione che la sanzione non sia sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti di cui trattasi. A tal proposito, spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione, nell’ambito della propria valutazione della gravità della violazione commessa dall’interessato e della severità della sanzione da infliggergli, a titolo di eventuale circostanza attenuante, il fatto che l’interessato abbia ottenuto il diritto alla guida in un altro Stato membro, attestato dall’esistenza di un certificato rilasciato da tale altro Stato membro il quale, in linea di principio, sarà scambiato prima della sua scadenza, su domanda dell’interessato, contro una patente di guida conforme ai requisiti del modello di patente di guida previsto dalla direttiva 2006/126. Il giudice del rinvio dovrà parimenti esaminare, nel contesto delle proprie valutazioni, quale pericolo effettivo per la sicurezza stradale presentasse l’interessato nel suo territorio.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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