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Dokumentas 62013CJ0318

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 settembre 2014.
X.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 79/7/CEE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori dipendenti – Entità di un risarcimento forfettario per lesioni permanenti – Calcolo attuariale fondato sulla speranza di vita media in base al sesso del beneficiario del risarcimento – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione.
Causa C‑318/13.

Teismo praktikos rinkinys. Bendrasis rinkinys

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI): ECLI:EU:C:2014:2133

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

3 settembre 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 79/7/CEE — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori dipendenti — Entità di un risarcimento forfettario per lesioni permanenti — Calcolo attuariale fondato sulla speranza di vita media in base al sesso del beneficiario del risarcimento — Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione»

Nella causa C‑318/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), con decisione del 7 giugno 2013, pervenuta in cancelleria l’11 giugno 2013, nel procedimento promosso da

X,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, J.L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: C. Strömholm, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 aprile 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per X, da K. Kuusi, asianajaja;

per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

per il governo ellenico, da E.-M. Mamouna e M. Tassopoulou, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da D. Martin e I. Koskinen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 maggio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra X e il Ministero degli affari sociali e della sanità (in prosieguo: il «ministero») in merito alla concessione di un risarcimento forfettario versato a seguito di un infortunio sul lavoro.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

La direttiva 79/7 trova applicazione, a norma del suo articolo 3, paragrafo 1, lettera a), ai regimi legali che assicurano, segnatamente, la protezione contro gli infortuni sul lavoro.

4

Ai termini dell’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva:

«Il principio di parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:

il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi,

l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi,

il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni».

Il diritto finlandese

5

L’istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni rappresenta un compito di gestione pubblica la cui esecuzione è attribuita, in Finlandia, a compagnie di assicurazioni private. Al fine di adempiere all’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori in materia di infortuni sul lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a contrarre un’assicurazione presso una delle compagnie di assicurazioni autorizzate ad assicurare i rischi di cui alla legge sull’assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori indipendenti (tapaturmavakuutuslaki), del 1982, come modificata nel 1992 (in prosieguo: la «legge sull’assicurazione infortuni»). I costi dell’assicurazione istituita ex lege in materia di infortuni sono coperti dai premi assicurativi versati dai datori di lavoro.

6

Il risarcimento per lesioni permanenti è una delle prestazioni dell’assicurazione infortuni. Essa ricade nel regime previdenziale istituito ex lege. Esso è volto a garantire al lavoratore il risarcimento del danno derivante da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, vale a dire derivante dalla riduzione delle capacità funzionali del lavoratore per tutta la durata delle sua vita.

7

L’articolo 14, comma 1, punto 1, di detta legge prevede il versamento, in particolare, di un’indennità per lesioni permanenti a titolo di risarcimento in caso di lesioni o di malattia provocata da un infortunio sul lavoro.

8

Ai sensi dell’articolo 18 ter, comma 1, della legge sull’assicurazione infortuni, l’indennità per lesioni permanenti viene versata, a seconda dei casi, sia una tantum, sia sotto forma di rendita periodica. Ai sensi del terzo comma di detto articolo, l’indennità versata una tantum viene calcolata, secondo i criteri stabiliti dal ministero, sotto forma di capitale corrispondente al valore dell’indennità per lesioni permanenti tenuto conto dell’età del lavoratore.

9

La decisione n. 1662/453/82 del ministero, del 30 dicembre 1982, sui criteri di calcolo dei valori capitalizzati delle rendite versate in base all’assicurazione infortuni ovvero, nei casi in cui non abbia luogo il versamento di una rendita, dell’indennità una tantum, ha definito i criteri in base ai quali viene calcolata l’indennità.

10

A tal riguardo, l’allegato di detta decisione prevede le formule seguenti:

«La mortalità applicabile sarà (TLE-82) con un riporto di età di 3 anni vale a dire

ux = 0,0000797 e 0,0875 (x+3) (uomini)

ux = 0,0000168 e 0,1000 (y+3) (donne)».

11

I danni provocati da lesioni o da malattie vengono ripartiti, ai fini della quantificazione del danno generale permanente, in venti classi in funzione della loro natura medica e del loro livello di gravità. L’importo dell’indennità riconosciuta varia in funzione della classe delle lesioni. Il risarcimento per le lesioni e malattie meno gravi, ricomprese nelle classi di lesioni da uno a dieci, viene sempre versato in un’unica soluzione. Nei casi di cui alle classi di lesioni da 11 a 20, gli assicurati possono optare per il versamento di un’indennità una tantum ovvero per una rendita mensile a vita.

La controversia principale e le questioni pregiudiziali

12

X, nato nel 1953, rimaneva ferito a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto il 27 agosto 1991. Il vakuutusoikeus (tribunale competente in materia previdenziale), accertava, con decisione pronunciata il 18 ottobre 2005, il diritto del medesimo ad un’indennità forfettaria per lesioni permanenti, sulla base della legge sull’assicurazione infortuni.

13

In esito a tale decisione, la compagnia di assicurazioni competente fissava, con decisioni pronunciate il 16 dicembre 2005, in EUR 4197,98, maggiorazioni comprese, l’importo forfettario da versare a X a titolo di risarcimento.

14

Avverso tale decisione X proponeva ricorso, sostenendo che l’indennità versata una tantum per lesioni permanenti doveva essere calcolata sulla base degli stessi criteri di quelli previsti per le donne. Il ricorso veniva respinto il 31 agosto 2006 dalla commissione di ricorso per gli infortuni sul lavoro. Detta decisione veniva confermata dal vakuutusoikeus il 27 maggio 2008.

15

Con lettera del 13 ottobre 2008 indirizzata al ministero X sosteneva che l’importo forfettario versatogli a titolo di risarcimento per le lesioni permanenti subìte era stato determinato in violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione relative alla parità di trattamento tra gli uomini e le donne. X richiedeva pertanto il versamento della somma di 278,89 EUR, oltre gli interessi di mora. Tale importo corrisponde alla differenza tra l’indennità percepita tra X e quella che sarebbe stata riconosciuta ad una donna della stessa età che si fosse trovata in analoga situazione. In data 27 maggio 2009 il ministero negava il versamento della somma richiesta.

16

Il 17 giugno 2009 X proponeva ricorso dinanzi all’Helsingin hallinto-oikeus (tribunale amministrativo di Helsinki) ai fini della condanna dello Stato finlandese a versargli la somma di cui trattasi. Con decisione del 2 dicembre 2010, il Helsingin hallinto-oikeus dichiarava il ricorso irricevibile per incompetenza.

17

Avverso tale decisione X proponeva allora ricorso dinanzi al Korkein hallinto-oikeus (Suprema Corte amministrativa) il quale, in data 28 novembre 2012, annullava la decisione dell’Helsingin hallinto-oikeus.

18

Quanto al merito, il giudice del rinvio si chiede se le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, e in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, ostino ad una normativa nazionale in base alla quale l’importo di una prestazione previdenziale versata in conseguenza di un infortunio sul lavoro differisca, per effetto dell’applicazione di fattori attuariali fondati sul sesso, a seconda che il beneficiario sia un uomo o una donna.

19

Il giudice del rinvio rileva parimenti che, se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale come quella oggetto della controversia dinanzi ad esso pendente, sorge la questione se ricorrano i requisiti ai fini della sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato per violazione del diritto dell’Unione.

20

Ciò premesso, il Korkein hallinto-oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [79/7] debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazionale per effetto della quale la differenza di speranza di vita tra uomini e donne venga presa in considerazione quale fattore attuariale ai fini del calcolo delle prestazioni di sicurezza sociale stabilite ex lege, dovute in ragione di un infortunio sul lavoro, laddove il ricorso a tale fattore implichi che la somma risarcitoria una tantum spettante ad un uomo sia inferiore a quella che percepirebbe una donna di pari età e in una situazione, per il resto, analoga.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se nel caso di specie sussista, quale presupposto della responsabilità di uno Stato membro, una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, tenuto conto in particolare del fatto:

che la Corte non si è espressamente pronunciata, nella propria giurisprudenza, sul punto se, ai fini della determinazione delle prestazioni dei regimi legali di sicurezza sociale ricompresi nella sfera di applicazione della direttiva [79/7], possano essere presi in considerazione fattori attuariali fondati sul sesso;

nella sentenza pronunciata nella causa C 236/09, [EU:C:2011:100], Association belge des Consommateurs Test Achats e a., la Corte ha dichiarato invalido l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura [(GU L 373, pag. 37)], il quale consente che vengano presi in considerazione tali fattori, fissando peraltro un periodo transitorio sino all’entrata in vigore dell’invalidità; e

che il legislatore dell’Unione ha ammesso, nelle direttive [2004/113] e 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego [(GU L 204, pag. 23)], a determinate condizioni, che vengano presi in considerazione fattori attuariali fondati sul sesso ai fini del calcolo delle prestazioni previste dalle direttive medesime, ragion per cui il legislatore nazionale ha presunto che detti fattori potessero essere presi in considerazione anche nell’ambito dei regimi legali di sicurezza sociale qui in esame».

Sulla competenza della Corte

21

Il governo finlandese ha rilevato all’udienza che i fatti all’origine della controversia, vale a dire l’infortunio sul lavoro di X, si sono verificati nel 1991, vale a dire anteriormente all’adesione della Repubblica di Finlandia all’Unione europea. Sebbene l’indennità forfettaria de qua sia volta a risarcire il danno permanente derivante da tale infortunio sul lavoro, ai fini dell’applicabilità del diritto dell’Unione rileverebbe unicamente la data del fatto generatore di tale danno. Ciò premesso, il governo finlandese ritiene che la Corte non sia competente per rispondere al giudice del rinvio.

22

A tal riguardo, si deve rilevare che l’atto giuridico oggetto della controversia principale è stato adottato nel corso del 2008 con la decisione del vakuutusoikeus. È parimenti pacifico che l’indennità per lesioni permanenti di cui trattasi nella specie è volta a compensare le conseguenze derivanti dall’infortunio di X per tutta la durata della vita del medesimo.

23

Ne consegue che la controversia principale non ha ad oggetto una fattispecie che abbia prodotto tutti i suoi effetti anteriormente all’adesione della Repubblica di Finlandia all’Unione.

24

Ciò premesso, la Corte è competente per rispondere al giudice del rinvio.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

25

Al fine di rispondere alla prima questione, si deve osservare, in limine, che, se è pur vero che l’indennità oggetto del procedimento principale viene versata da una compagnia di assicurazioni privata, l’assicurazione infortuni dei lavoratori dipendenti in Finlandia e i criteri di concessione di tale indennità fanno parte dei regimi «legali» che garantiscono la tutela contro i rischi di infortunio sul lavoro, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/7. Conseguentemente, l’indennità oggetto del procedimento principale ricade nella sfera di applicazione della direttiva.

26

Si deve ricordare che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 vieta, segnatamente, qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, fondata sul sesso per quanto attiene alle prestazioni ivi contemplate.

27

Dalla decisione di rinvio emerge che il procedimento principale verte sulle modalità di calcolo dell’importo del risarcimento dovuto per le lesioni derivanti da un infortunio sul lavoro, versato una tantum sotto forma di indennità forfettaria. Tale calcolo deve essere effettuato in funzione, segnatamente, dell’età del lavoratore nonché delle speranze di vita media residua del medesimo. Ai fini della determinazione di quest’ultimo fattore, si tiene conto del sesso del lavoratore.

28

È pacifico che, per effetto delle modalità di calcolo dell’indennità forfettaria oggetto della controversia principale, una donna di età pari a quella di X che avesse subìto, nello stesso giorno, un identico infortunio sul lavoro da cui fossero derivate le stesse lesioni avrebbe diritto ad un’indennità forfettaria superiore rispetto a quello di cui ha beneficiato X.

29

Il governo finlandese deduce, tuttavia, che X e la donna non si trovano in una situazione analoga. Il governo medesimo espone, al riguardo, che le modalità di calcolo dell’indennità una tantum versata a titolo di risarcimento delle lesioni permanenti subìte, prevista dalla normativa nazionale, sono volte a garantire la fissazione dell’importo dell’indennità medesima ad un livello equivalente all’importo complessivo dell’indennità stessa nel caso in cui questa venisse versato sotto forma di rendita ad vitam. Tenuto conto dell’esistenza di una diversa durata della speranza di vita tra gli uomini e le donne, l’applicazione di un coefficiente di mortalità identico per i due sessi farebbe sì che il risarcimento versato una tantum ad un lavoratore infortunato di sesso femminile non corrisponderebbe più alla speranza di vita residua media del relativo beneficiario.

30

il governo finlandese precisa che la differenziazione in funzione del sesso è necessaria per evitare di svantaggiare le donne rispetto agli uomini. Infatti, considerato che le donne hanno statisticamente una speranza di vita più elevata, l’indennità volta a risarcire forfettariamente il danno subìto per la durata di vita residua della persona lesa dovrebbe essere più elevata per le donne rispetto agli uomini. Conseguentemente, non vi sarebbe discriminazione tra uomini e donne.

31

A tal riguardo, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, si deve rilevare che tale ragionamento consentirebbe tutt’al più di giustificare la disparità di trattamento tra uomini e donne nella concessione di un’indennità come quella oggetto del procedimento principale e non di negare, come riconosciuto dal governo finlandese all’udienza, la sussistenza di una disparità di trattamento, derivante dall’applicazione delle disposizioni delle normativa nazionale, nella parte in cui prevedono, in circostanze identiche, indennità differenti.

32

Si deve quindi rilevare che le disposizioni del regime di assicurazione infortuni oggetto del procedimento principale determinano una disparità di trattamento idonea a costituire una discriminazione contraria all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7.

33

Ciò premesso, occorre stabilire se tale disparità di trattamento possa risultare giustificata.

34

Quanto agli eventuali motivi di deroga al principio di parità di trattamento indicati all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, si deve rilevare che la presa in considerazione di un fattore fondato sulla speranza di vita residua non è prevista né all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima, avente ad oggetto le disposizioni relative alla protezione della donna in caso di maternità, né al successivo articolo 7, paragrafo 1, che consente agli Stati membri di escludere dalla sfera di applicazione della direttiva stessa talune regole, vantaggi e prestazioni in materia previdenziale.

35

Inoltre, non risulta dal tenore dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 79/7 che i motivi di deroga ivi indicati non siano di natura esaustiva e che gli Stati membri siano liberi di prevedere altri motivi di deroga al principio di parità di trattamento. Il fatto che la rilevanza di un fattore di tal genere non sia espressamente vietata dalle disposizioni della direttiva medesima non può essere interpretato nel senso che il legislatore nazionale sia autorizzato a prevedere tale fattore quale elemento di calcolo ai fini di un’indennità del genere di quella oggetto del procedimento principale.

36

Il governo finlandese fa tuttavia valere che la differenza di entità di tale risarcimento a seconda del sesso del lavoratore interessato può risultare giustificata dalla differenza oggettiva di speranza di vita media degli uomini e delle donne. Qualsiasi altra soluzione condurrebbe a svantaggiare le donne, la cui speranza di vita è superiore a quella degli uomini, atteso che il versamento dell’indennità forfettaria è volto a compensare le conseguenze del danno per tutta la durata di vita residua della persona lesa.

37

Si deve osservare, a tal riguardo, che, nonostante il fatto che l’indennità forfettaria oggetto del procedimento principale sia prevista da un regime che fissa parimenti le prestazioni per i danni derivanti da infortunio sul lavoro versate periodicamente per la vita residua della persona lesa, il calcolo dell’indennità de qua non può effettuarsi sulla base di una generalizzazione relativa alla speranza di vita media degli uomini e delle donne.

38

Infatti, tale generalizzazione è idonea a condurre ad un trattamento discriminatorio degli assicurati di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile. Inoltre, la presa in considerazione di dati statistici generali, a seconda del sesso, si scontra con la mancanza di certezza quanto al fatto che un’assicurata abbia sempre una speranza di vita superiore a quella di un assicurato di pari età in una situazione analoga.

39

Da tali considerazioni emerge che il regime nazionale oggetto del procedimento principale non può essere giustificato.

40

Occorre quindi rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che preveda, ai fini del calcolo di una prestazione previdenziale legale versata per un infortunio sul lavoro, l’applicazione, quale fattore attuariale, della differenza di speranza di vista tra gli uomini e le donne, laddove l’applicazione di tale fattore faccia sì che il risarcimento versato una tantum a titolo di tale prestazione risulti inferiore, quando sia concesso ad un uomo, rispetto a quello che percepirebbe una donna di pari età che si trovi in situazione analoga.

Sulla seconda questione

41

Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, come quella oggetto del procedimento principale, debba essere considerata come violazione del diritto dell’Unione «sufficientemente qualificata», costitutiva di uno dei requisiti necessari affinché sorga la responsabilità dello Stato membro interessato.

42

Si deve rammentare, a tal riguardo, che al punto 56 della sentenza Brasserie du pêcheur et Factortame (cause C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79), la Corte ha precisato che, fra gli elementi che il giudice competente può eventualmente prendere in considerazione, figurano il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, l’ampiezza del potere discrezionale che tale norma riserva alle autorità nazionali o dell’Unione, il carattere intenzionale o involontario della trasgressione commessa o del danno causato, la scusabilità o l’inescusabilità di un eventuale errore di diritto, la circostanza che i comportamenti adottati da un’istituzione dell’Unione abbiano potuto concorrere all’omissione, all’adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto dell’Unione.

43

La Corte ha parimenti sottolineato che l’applicazione dei criteri che consentono di stabilire la responsabilità degli Stati membri per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione deve, in linea di principio, essere operata dai giudici nazionali, in conformità agli orientamenti forniti dalla Corte per procedere a tale applicazione (v. sentenza Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, punto 210 e giurisprudenza ivi citata).

44

Ne consegue che la Corte non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dei giudici nazionali (v. sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, EU:C:1996:79, punto 58). Tuttavia, la Corte può fornire a questi ultimi orientamenti ed indicazioni per l’attuazione di tale principio (v. sentenza Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 100).

45

Per quanto attiene alla controversia in esame, tre sono gli elementi da prendere in considerazione ai fini della risposta alla questione se le disposizioni della normativa nazionale di cui trattasi debbano essere considerate quale violazione «sufficientemente qualificata» dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7.

46

In primo luogo, la portata del principio di parità di trattamento sancito dall’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva e la sua interpretazione non hanno sino ad oggi costituito oggetto di pronuncia della Corte. Inoltre, la violazione del diritto dell’Unione riguardante X, rilevata supra, si è concretizzata solamente nel 2008, per effetto della decisione definitiva del vakuutusoikeus.

47

In secondo luogo, né la normativa finlandese in questione nel procedimento principale né alcun’altra normativa nazionale hanno costituito sino ad oggi oggetto di ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE per violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7.

48

Si deve rilevare, in terzo luogo, che, per quanto attiene agli atti adottati dal legislatore dell’Unione volti all’attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113 ha riconosciuto agli Stati membri la facoltà di autorizzare, anteriormente al 21 dicembre 2007, differenze proporzionali in materia di premi e di prestazioni per gli assicurati qualora il sesso costituisca un fattore determinante nella valutazione dei rischi, sulla base di dati attuariali e di statistiche pertinenti e precise. Inoltre, all’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/54 il legislatore dell’Unione, nel dichiarare contrarie al principio di parità di trattamento talune regole nel settore dei regimi previdenziali di categoria fondati sul sesso, ha tuttavia accolto talune deroghe al principio medesimo, in taluni casi, l’utilizzazione di fattori attuariali differenti in base al sesso.

49

Per quanto riguarda la prima di dette disposizioni, la Corte ha dichiarato, in data 1o marzo 2011, al punto 32 della sentenza Association belge des Consommateurs Test-Achats e a. (EU:C:2011:100), che consentire agli Stati membri interessati di mantenere senza limiti di tempo una deroga alla regola dei premi e delle prestazioni unisex, è contraria alla realizzazione dell’obiettivo della parità di trattamento tra uomini e donne perseguito dalla direttiva 2004/113, precisando che tale disposizione, per effetto del suo carattere discriminatorio, dev’essere considerata invalida.

50

Alla luce dei suesposti elementi, spetta al giudice nazionale stabilire se, nel caso di specie, la violazione del diritto dell’Unione debba essere considerata «sufficientemente qualificata».

51

Occorre pertanto rispondere alla seconda questione che spetta al giudice del rinvio valutare se ricorrano i requisiti necessari affinché sorga la responsabilità dello Stato membro. Parimenti, per quanto attiene alla questione se la normativa nazionale oggetto del procedimento principale costituisca violazione «sufficientemente qualificata» del diritto dell’Unione, il giudice medesimo dovrà prendere in considerazione, segnatamente, il fatto che la Corte non si sia ancora pronunciata sulla liceità della rilevanza di un fattore fondato sulla speranza di vita media in base al sesso ai fini della determinazione di una prestazione versata in base ad un regime previdenziale istituito ex lege e ricompreso nella sfera di applicazione della direttiva 79/7. Il giudice del rinvio dovrà parimenti tener conto della facoltà riconosciuta agli Stati membri dal legislatore dell’Unione, espressa nell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113, nonché dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/54. Il giudice medesimo dovrà inoltre considerare che la Corte ha dichiarato, in data 1o marzo 2011 (C‑236/09, EU:C:2011:100), che la prima di tali disposizioni è invalida, in quanto viola il principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne.

Sulle spese

52

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che preveda, ai fini del calcolo di una prestazione previdenziale versata per un infortunio sul lavoro, l’applicazione, quale fattore attuariale, della differenza di speranza di vita tra gli uomini e le donne, laddove l’applicazione di tale fattore faccia sì che il risarcimento versato una tantum a titolo di tale prestazione risulti inferiore, quando sia concesso ad un uomo, rispetto a quello che percepirebbe una donna di pari età che si trovi in situazione analoga.

 

2)

Spetta al giudice del rinvio valutare se ricorrano i requisiti necessari affinché sorga la responsabilità dello Stato membro. Parimenti, per quanto attiene alla questione se la normativa nazionale oggetto del procedimento principale costituisca violazione «sufficientemente qualificata» del diritto dell’Unione, il giudice medesimo dovrà prendere in considerazione, segnatamente, il fatto che la Corte non si sia ancora pronunciata sulla liceità della rilevanza di un fattore fondato sulla speranza di vita media in base al sesso ai fini della determinazione di una prestazione versata in base ad un regime previdenziale istituito ex lege e ricompreso nella sfera di applicazione della direttiva 79/7. Il giudice del rinvio dovrà parimenti tener conto della facoltà riconosciuta agli Stati membri dal legislatore dell’Unione, espressa nell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, nonché dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Il giudice medesimo dovrà inoltre considerare che la Corte ha dichiarato, in data 1o marzo 2011 (C‑236/09, EU:C:2011:100), che la prima di tali disposizioni è invalida, in quanto viola il principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il finlandese.

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