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Document 62008CJ0351

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 novembre 2009.
Christian Grimme contro Deutsche Angestellten-Krankenkasse.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundessozialgericht - Germania.
Libera circolazione delle persone - Membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero che dirige in Germania una filiale della stessa società - Obbligo di iscrizione all’assicurazione pensionistica tedesca - Esenzione da tale obbligo a favore dei membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni di diritto tedesco.
Causa C-351/08.

Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-10777

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:697

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

12 novembre 2009 ( *1 )

«Libera circolazione delle persone — Membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero che dirige in Germania una filiale della stessa società — Obbligo di iscrizione all’assicurazione pensionistica tedesca — Esenzione da tale obbligo a favore dei membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni di diritto tedesco»

Nel procedimento C-351/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundessozialgericht (Germania) con decisione 27 febbraio 2008, pervenuta in cancelleria il , nella causa

Christian Grimme

contro

Deutsche Angestellten-Krankenkasse,

con l’intervento di:

Deutsche Rentenversicherung Bund,

Bundesagentur für Arbeit,

BGl Bertil Grimme AG Insurance Brokers,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. E. Juhász (relatore), G. Arestis, J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. N. Nanchev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 luglio 2009,

considerate le osservazioni presentate:

per il sig. Grimme, dall’avv. B. Koch, Rechtsanwalt;

per il Deutsche Rentenversicherung Bund, dal sig. R. Mey, Leitender Verwaltungsdirektor;

per la BGI Bertil Grimme AG Insurance Brokers, dall’avv. B. Koch, Rechtsanwalt;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. Traversa e F. Hoffmeister, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 1, 5, 7 e 16 dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (GU 2002, L 114, pag. 6; in prosieguo: l’«Accordo»), nonché degli artt. 12 e 17-19 dell’allegato I di tale Accordo.

2

Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposti il sig. Grimme e la BGI Bertil Grimme AG Insurance Brokers (in prosieguo: la «Bertil Grimme»), società per azioni di diritto svizzero, alla Deutsche Angestellten-Krankenkasse (cassa malattia tedesca), al Deutsche Rentenversicherung Bund e alla Bundesagentur für Arbeit, in merito all’obbligo di iscrizione all’assicurazione pensionistica tedesca di un membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero che dirige una filiale della stessa in Germania.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3

Il 21 giugno 1999 la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, hanno sottoscritto sette accordi (GU 2002, L 114, pag. 6), tra cui l’Accordo di cui trattasi.

4

Nei ‘considerando’ dell’Accordo le parti contraenti si sono dichiarate «convint[e] che la libertà delle persone di circolare sul territorio dell’altra parte costituisca un elemento importante per lo sviluppo armonioso delle loro relazioni» e «decis[e] ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità europea».

5

L’articolo 1 dell’Accordo così recita:

«Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di:

a)

conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;

b)

agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;

c)

conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un’attività economica nel paese ospitante;

d)

garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali».

6

Per quanto attiene alla prestazione di servizi, l’art. 5 dell’Accordo prevede quanto segue:

«1.   Fatti salvi altri accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di servizi (compreso l’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le società conformemente alle disposizioni dell’allegato I, gode del diritto di fornire sul territorio dell’altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

(…)

4.   I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III. Le restrizioni quantitative di cui all’articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo».

7

L’art. 7 dell’Accordo così dispone:

«Conformemente all’allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone:

a)

il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica e il suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro;

(…)».

8

L’art. 16 dell’Accordo è così formulato:

«1.   Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento.

2.   Nella misura in cui l’applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell’Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza».

9

L’allegato I dell’Accordo, rubricato «Libera circolazione delle persone», prevede all’art. 9, di cui al titolo II dello stesso, quanto segue:

«Parità di trattamento

1.

Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere sul territorio dell’altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2.

Il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all’articolo 3 del presente allegato godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie.

(…)».

10

L’allegato I dell’Accordo è comprensivo di un titolo III composto dagli artt. 12-16, i quali contengono disposizioni specifiche relative ai lavoratori autonomi. Così, l’art. 12, n. 1, del detto allegato dispone quanto segue:

«1.   Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi nel territorio di un’altra parte contraente per esercitarvi un’attività indipendente (in appresso denominato“autonomo”) riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine».

11

L’art. 15 dell’allegato I dell’Accordo così recita:

«1.   Il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante, per quanto riguarda l’accesso a un’attività indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali.

2.   Le disposizioni dell’articolo 9 del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, ai lavoratori autonomi di cui al presente capo».

12

L’allegato I dell’Accordo è comprensivo altresì di un titolo IV, il quale reca, tra le altre, le seguenti disposizioni sulle prestazioni di servizi:

«Articolo 17

Prestazione di servizi

Nell’ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 5 del presente Accordo, è vietata:

a)

qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di una parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile;

b)

qualsiasi limitazione relativa all’ingresso e al soggiorno nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 2 del presente Accordo per quanto riguarda:

i)

i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o della Svizzera prestatori di servizi e stabiliti sul territorio di una parte contraente diversa da quella del destinatario dei servizi;

ii)

i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro di una parte contraente e che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di un’altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell’articolo 1.

Articolo 18

Le disposizioni di cui all’articolo 17 del presente Allegato si applicano a società costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera e che abbiano sede sociale, amministrazione centrale o sede principale sul territorio di una parte contraente.

Articolo 19

Il prestatore di servizi che ha il diritto di, o è stato autorizzato a, fornire un servizio può esercitare, per l’esecuzione della sua prestazione, a titolo temporaneo, la propria attività nello Stato in cui la prestazione è fornita alle stesse condizioni che lo Stato in questione impone ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni del presente allegato e degli allegati II e III».

La normativa nazionale

13

Il libro VI del codice della previdenza sociale tedesco (Sozialgesetzbuch; in prosieguo: il «SGB VI») è dedicato al regime obbligatorio di assicurazione pensionistica.

14

L’art. 1 di tale libro, rubricato «Lavoratori subordinati», così recita:

«Sono soggetti all’obbligo di iscrizione al regime di assicurazione:

1.

le persone che svolgono un’attività lavorativa retribuita o nel contesto della loro formazione professionale; l’obbligo di iscrizione permane per il periodo in cui si continua a percepire la disoccupazione parziale ai sensi del libro III;

(…)».

15

Tale medesimo articolo contiene una disposizione che prevede un esonero per i membri del consiglio di amministrazione di una società per azioni.

Causa principale e questione pregiudiziale

16

Dal 26 settembre 1996 il sig. Grimme, cittadino tedesco, è responsabile della filiale di Amburgo (Germania) della Bertil Grimme, con sede a Zug (Svizzera). Dal il ricorrente nella causa principale è iscritto nel registro delle imprese del cantone di Zug, con potere di firma congiunta, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della Bertil Grimme.

17

Nel giugno del 2003 il sig. Grimme ha chiesto alla Deutsche Angestellten-Krankenkasse di valutare lo status dell’attività che egli esercita presso la filiale di Amburgo sotto il profilo del diritto delle assicurazioni di previdenza sociale. A sostegno della sua domanda, il ricorrente nella causa principale ha fatto valere, da un lato, il suo contratto di assunzione in qualità di procuratore e responsabile della filiale e, dall’altro, il fatto che egli percepisce uno stipendio base che continua ad essergli corrisposto in caso di inabilità al lavoro per un periodo di sei settimane. Inoltre, egli partecipa agli utili in funzione del risultato finanziario dell’impresa.

18

Con decisione 7 agosto 2003 la Deutsche Angestellten-Krankenkasse ha accertato che, con riferimento alla sua attività esercitata presso la filiale di Amburgo, il ricorrente nella causa principale rientrava nell’ambito dei rapporti di lavoro dipendente e, pertanto, doveva essere iscritto al regime di assicurazione pensionistica obbligatoria.

19

Il sig. Grimme ha presentato opposizione contro la decisione summenzionata deducendo che, in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società di diritto svizzero e, pertanto, a partire dall’acquisizione di tale qualità, ad esso doveva essere riservato lo stesso trattamento previsto per un membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto tedesco. Di conseguenza, a partire dal 29 dicembre 2003 egli sarebbe esonerato dall’obbligo di iscriversi al regime di assicurazione pensionistica obbligatoria. Tale opposizione è stata respinta con decisione .

20

Con sentenza 1o novembre 2005 il Sozialgericht Hamburg (Tribunale per le cause in materia previdenziale di Amburgo) ha accolto la domanda del ricorrente e ha annullato le decisioni controverse nella causa principale, nella parte in cui esse imponevano al sig. Grimme l’obbligo di iscrizione ai regimi obbligatori di assicurazione pensionistica e di assicurazione contro la disoccupazione.

21

In seguito all’appello interposto dal Deutsche Rentenversicherung Bund, con sentenza 11 ottobre 2006 il Landessozialgericht Hamburg (Tribunale distrettuale per le cause in materia previdenziale di Amburgo) ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Sozialgericht Hamburg. I membri del consiglio di amministrazione di una società per azioni svizzera sarebbero equiparati ai membri del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto tedesco e, sotto tale profilo, essi potrebbero parimenti godere dell’esonero dall’obbligo di essere iscritti al regime di assicurazione pensionistica obbligatoria previsto dall’art. 1 del SGB VI.

22

Il Deutsche Rentenversicherung Bund ha proposto allora ricorso per cassazione dinanzi al Bundessozialgericht (Corte federale per le cause in materia di previdenza sociale). Il giudice del rinvio ricorda che, contrariamente all’interpretazione accolta dai giudici nella causa principale, in forza del diritto tedesco i membri del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero non sono equiparabili ai membri del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto tedesco. Tuttavia, il Bundessozialgericht si chiede se la disapplicazione della disposizione sull’esonero dei membri del consiglio di amministrazione di una società per azioni, di cui all’art. 1 del SGB VI, ai soggetti come il ricorrente nella causa principale sia compatibile con le disposizioni dell’Accordo, in particolare con quelle relative al diritto alla libertà di stabilimento ovvero al diritto alla libera prestazione di servizi.

23

Per il giudice del rinvio, l’Accordo, pur prevedendo un diritto alla libertà di stabilimento sul territorio di una parte contraente per le sole persone fisiche, potrebbe essere esteso anche alle società che sono state costituite in conformità al diritto di uno Stato membro o al diritto svizzero. L’estensione dell’ambito di applicazione dell’Accordo potrebbe essere dedotta dalle disposizioni dei suoi ‘considerando’, le quali non distinguono tra la nozione di persona fisica e quella di persona giuridica, dal suo Atto finale, il quale prevede l’adozione di tutte le misure necessarie al fine di garantire l’applicazione dell’acquis comunitario nonché dal suo art. 16, n. 1, il quale si riferisce al diritto comunitario.

24

Inoltre, nell’ipotesi in cui l’Accordo non fosse applicabile alle società, il Bundessozialgericht si chiede se il diritto di prestare servizi sul territorio delle parti contraenti, riconosciuto alle società in forza degli artt. 5, n. 1, dell’Accordo e 18 dell’allegato I del medesimo Accordo, corrisponda agli artt. 48 CE — 50 CE relativi al diritto di stabilimento nonché alle prestazioni di servizi sul territorio della Comunità. Ad avviso del giudice del rinvio, il diritto alla libera prestazione di servizi previsto dall’Accordo, sebbene più circoscritto dal punto di vista temporale e con un ambito di applicazione materiale più limitato di quello riconosciuto dal diritto comunitario, potrebbe tuttavia consentire prestazioni di servizi di durata più prolungata sulla base di una valutazione caso per caso.

25

Ritenendo che l’interpretazione delle disposizioni dell’Accordo fosse necessaria al fine di emettere la propria decisione, il Bundessozialgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, e in particolare i suoi artt. 1, 5, 7 e 16, nonché gli artt. 12 e 17-19 dell’allegato I, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa che obbliga un membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero occupato in Germania ad iscriversi al regime di assicurazione pensionistica obbligatoria, sebbene i membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni di diritto tedesco siano esenti dall’obbligo di iscrizione al regime tedesco di assicurazione pensionistica obbligatoria».

Sulla questione pregiudiziale

26

In via preliminare, occorre rammentare che l’Accordo si inserisce nell’ambito di una serie di sette accordi tra le stesse parti contraenti, sottoscritti il 21 giugno 1999.

27

Detti accordi sono stati conclusi dopo che la Confederazione svizzera, il 6 dicembre 1992, aveva rifiutato di aderire all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Con il suo rifiuto, la Confederazione svizzera non ha aderito al progetto di un sistema economico integrato con un mercato unico, basato su regole comuni tra i suoi membri, preferendo piuttosto la via degli accordi bilaterali con la Comunità e i suoi Stati membri, in settori specifici. Pertanto, la Confederazione svizzera non ha aderito al mercato interno della Comunità diretto a rimuovere tutti gli ostacoli al fine di creare uno spazio di libertà di circolazione completa simile a quello che offre un mercato nazionale, il quale comprende, inter alia, la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento.

28

È dunque così che, al fine di rafforzare i legami tra le parti contraenti, è stato firmato l’Accordo bilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone. Quest’ultimo a partire dal 1o aprile 2006 è stato esteso agli Stati che hanno aderito all’Unione europea il mediante un Protocollo sottoscritto il (GU 2006, L 89, pag. 30).

29

In tale contesto, l’interpretazione data al diritto comunitario relativamente al mercato interno non può essere trasposta in modo automatico all’interpretazione dell’Accordo, salvo che lo stesso Accordo non contenga espresse disposizioni in tal senso (v., in tal senso, sentenza 9 febbraio 1982, causa 270/80, Polydor e RSO Records, Racc. pag. 329, punti 15-19).

30

In merito agli effetti dell’Accordo sull’iscrizione del ricorrente nella causa principale al regime tedesco di assicurazione pensionistica obbligatoria, la questione sottoposta alla Corte presuppone che si determini, anzitutto, se l’Accordo garantisca un diritto alla libertà di stabilimento tanto alle persone fisiche quanto alle persone giuridiche che sono state costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro della Comunità o della Svizzera e che hanno sede sociale, amministrazione centrale o sede principale sul territorio di una parte contraente. In seguito, occorre accertare se dalle disposizioni dell’Accordo in materia di prestazione di servizi derivino diritti al ricorrente nella causa principale e, infine, esaminare se, in base all’Accordo, l’iscrizione obbligatoria al regime tedesco di assicurazione pensionistica obbligatoria pregiudichi la parità di trattamento del ricorrente nella causa principale nella sua qualità di lavoratore dipendente.

31

In primo luogo, per quanto riguarda la questione della libertà di stabilimento delle persone giuridiche, il ricorrente nella causa principale fa valere che nessuna disposizione dell’Accordo esclude esplicitamente le persone giuridiche dal godimento di tale libertà. Le disposizioni dei ‘considerando’ dell’Accordo si riferiscono alle persone senza distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche e fondano la libera circolazione delle persone sull’acquis comunitario. Inoltre, l’art. 16, n. 1, dell’Accordo si riferisce esplicitamente al fatto che le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento. Di conseguenza, si potrebbe ritenere che la libertà di stabilimento garantita dall’Accordo alle persone fisiche si applichi parimenti alle persone giuridiche.

32

Siffatta interpretazione non può, tuttavia, essere accolta.

33

Si ricava dalla lettera dell’art. 1 dell’Accordo, il quale definisce gli obiettivi dello stesso, che questi ultimi sono stabiliti a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità e della Confederazione svizzera e, di conseguenza, a favore delle persone fisiche. Secondo l’art. 1, lett. a), dell’Accordo, gli obiettivi di quest’ultimo sono quelli di conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti.

34

Occorre parimenti rilevare che le disposizioni dell’Accordo riguardano le seguenti categorie di persone — cittadini comunitari e svizzeri —, vale a dire lavoratori autonomi, inclusi anche i lavoratori frontalieri autonomi, i lavoratori, tra i quali rientrano i lavoratori dipendenti, i lavoratori distaccati e i lavoratori frontalieri dipendenti, i prestatori di servizi, i destinatari di servizi, le persone che hanno avuto un impiego di durata inferiore a un anno sul territorio di una parte contraente, gli studenti, coloro che cercano un impiego, le persone che non esercitano un’attività economica nonché i familiari di tali diverse categorie di cittadini. Tutte queste categorie di persone, eccetto i prestatori e i destinatari di servizi, presuppongono per la loro stessa natura che si tratti di persone fisiche.

35

È giocoforza constatare che, eccetto gli artt. 5, n. 1, dell’Accordo e 18 dell’allegato I dell’Accordo, i quali prevedono che le società godono di un determinato diritto alla prestazione di servizi, nessuna disposizione di tale Accordo o del suo allegato riconosce diritti alle persone giuridiche e, in particolare, il diritto di stabilimento sul territorio di una delle parti contraenti.

36

Secondo l’Accordo, il diritto di stabilimento sul territorio di una parte contraente è riservato unicamente al lavoratore autonomo cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o della Confederazione svizzera. Ai sensi dell’art. 12, n. 1, dell’allegato I di tale Accordo, il suddetto lavoratore autonomo, che desideri stabilirsi nel territorio di un’altra parte contraente per esercitarvi un’attività indipendente, riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni, rinnovabile.

37

Occorre aggiungere che l’art. 16, n. 1, dell’Accordo, il quale si riferisce all’applicazione dell’acquis comunitario nelle relazioni tra le parti contraenti, prevede tale applicazione soltanto nell’ambito degli obiettivi dell’Accordo. Tali obiettivi sono elencati all’art. 1 dell’Accordo, il cui punto a) riconosce in modo esplicito alle persone fisiche il diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo. Tale diritto è stato confermato dalla giurisprudenza (v., in tal senso, sentenza 22 dicembre 2008, causa C-13/08, Stamm e Hauser, Racc. pag. I-11087, punto 44). Per contro, il riconoscimento di un siffatto diritto a una persona giuridica non rientra tra gli obiettivi perseguiti dall’Accordo.

38

Inoltre, l’art. 16, n. 1, dell’Accordo subordina l’applicazione dell’acquis comunitario nelle relazioni tra le parti dell’Accordo al fatto che si faccia riferimento a diritti e a obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità. Così, le disposizioni dei nn. 1 e 2 del detto art. 16 non possono essere invocate nella causa principale, poiché l’Accordo non fa riferimento ad alcuna disposizione relativa al diritto di stabilimento delle persone giuridiche.

39

Di conseguenza, non si può affermare che, in base a tale Accordo, le persone giuridiche godano dello stesso diritto di stabilimento delle persone fisiche.

40

In secondo luogo, in merito all’incidenza delle disposizioni dell’Accordo in materia di prestazioni di servizi sulla situazione del ricorrente nella causa principale, occorre sottolineare che, ai sensi dell’art. 1, lett. b), dell’Accordo, l’obiettivo dell’Accordo è di agevolare le prestazioni di servizi sul territorio delle parti contraenti e, segnatamente, di liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata.

41

Occorre rilevare che l’art. 5, n. 1, dell’Accordo dispone che i destinatari di tale liberalizzazione dei servizi sono i prestatori di servizi, vale a dire le persone fisiche ma anche le società. In forza dell’art. 18 dell’allegato I dell’Accordo, le società costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro della Comunità o della Confederazione svizzera e che hanno sede sociale, amministrazione centrale o sede principale sul territorio di una parte contraente si avvalgono delle disposizioni di cui all’art. 17, lett. a), dell’allegato I, il quale vieta qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi trasfrontaliera sul territorio di una parte contraente qualora tale prestazione non superi i 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

42

È giocoforza constatare che, da un lato, le prestazioni di servizi contemplate dall’Accordo, come si ricava dall’art. 17, lett. a), dell’allegato I dell’Accordo, riguardano soltanto le prestazioni di servizi transfrontaliere e, dall’altro, che il diritto di fornire una prestazione di servizi sul territorio di un’altra parte contraente è limitato, dagli artt. 5, n. 1, dell’Accordo e 17, lett. a), dell’allegato I dello stesso, a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Ai sensi dell’art. 19 di tale allegato I, durante tale periodo, lo Stato ospitante non può imporre a tali prestatori di servizi condizioni meno favorevoli rispetto a quelle riservate ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni degli allegati I-III dell’Accordo.

43

Si ricava dai punti 40-42 della presente sentenza che l’Accordo ha autorizzato tra la Comunità e la Confederazione svizzera soltanto una libertà di prestazioni di servizi transfrontalieri limitata nel tempo a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

44

Di conseguenza, un cittadino di uno Stato membro, il quale svolga un lavoro permanente in tale Stato, superando per forza di cose i 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile, e pur supponendo che la sua attività possa essere considerata come transfrontaliera, non può desumere dalle disposizioni dell’Accordo alcun diritto in materia di prestazioni di servizi.

45

In terzo luogo, come risulta implicitamente dalla questione pregiudiziale e dalle dichiarazioni rese in udienza dal sig. Grimme, la Corte viene interrogata in merito all’applicazione del principio di non discriminazione dei lavoratori dipendenti, come risultante dall’Accordo.

46

Il sig. Grimme afferma che, in qualità di lavoratore dipendente, l’iscrizione obbligatoria al regime tedesco di assicurazione pensionistica obbligatoria pregiudica la parità di trattamento. Tale obbligo di iscrizione in qualità di impiegato della Bertil Grimme e membro del consiglio di amministrazione di tale società, mentre i membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni di diritto tedesco ne sono dispensati, è contrario al principio di non discriminazione dei lavoratori dipendenti garantito dall’art. 9 dell’allegato I dell’Accordo.

47

L’art. 9 dell’allegato I dell’Accordo garantisce una parità di trattamento ai lavoratori dipendenti cittadini di una parte contraente sul territorio dell’altra parte contraente. Pertanto, gli stessi non possono ricevere un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento e reintegrazione professionale o ricollocamento in caso di disoccupazione.

48

Di conseguenza, tale articolo contempla soltanto l’ipotesi di una discriminazione fondata sulla nazionalità nei confronti di un cittadino di una parte contraente sul territorio di un’altra parte contraente.

49

Orbene, si ricava dagli elementi di fatto sottoposti alla Corte che il sig. Grimme è cittadino tedesco ed esercita la sua attività in qualità di impiegato per la filiale di Amburgo della Bertil Grimme. Non può quindi trattarsi, nel caso di specie, di una discriminazione compiuta dalle autorità di una parte contraente nei confronti di un cittadino di un’altra parte contraente. Il fatto che il sig. Grimme sia membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero è ininfluente a tal riguardo.

50

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che le disposizioni dell’Accordo e, in particolare, i suoi artt. 1, 5, 7 e 16 nonché gli artt. 12 e 17-19 del suo allegato I non ostano a una normativa di uno Stato membro che esige che una persona, avente la nazionalità di tale Stato membro e occupata sul territorio di quest’ultimo, si iscriva al regime di assicurazione pensionistica obbligatoria di tale Stato membro, nonostante il fatto che tale persona sia membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero, mentre i membri dei consigli di amministrazione delle società per azioni di diritto di tale stesso Stato membro non sono obbligati a iscriversi al detto regime assicurativo.

Sulle spese

51

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

Le disposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, sottoscritto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, e, in particolare, i suoi artt. 1, 5, 7 e 16 nonché gli artt. 12 e 17-19 del suo allegato I non ostano a una normativa di uno Stato membro che esige che una persona, avente la nazionalità di tale Stato e occupata sul territorio di quest’ultimo, si iscriva al regime di assicurazione pensionistica obbligatoria di tale Stato membro, nonostante il fatto che tale persona sia membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero, mentre i membri dei consigli di amministrazione delle società per azioni di diritto di tale stesso Stato membro non sono obbligati a iscriversi al medesimo regime assicurativo.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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