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Document 62007CO0109

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 14 maggio 2008.
Jonathan Pilato contro Jean-Claude Bourgault.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Prud’homie de pêche de Martigues - Francia.
Nozione di giudice nazionale - Incompetenza della Corte.
Causa C-109/07.

Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-03503

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:274

Ordinanza della Corte (Prima Sezione)

14 maggio 2008 ( *1 )

Nel procedimento C-109/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Prud’homie de pêche de Martigues (Francia) con decisione 17 dicembre 2006, pervenuta in cancelleria il 20 febbraio 2007, nella causa

Jonathan Pilato

contro

Jean-Claude Bourgault,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano (relatore), A. Borg Barthet, E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. R. Grass

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione e sulla validità dell’art. 11 bis del regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 1997, n. 894, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 132, pag. 1), come modificato dal regolamento del Consiglio 8 giugno 1998, n. 1239 (GU L 171, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 894/97»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra due proprietari di pescherecci immatricolati presso la Sezione Affari marittimi di Martigues, rispettivamente il sig. Pilato e il sig. Bourgault, in merito all’uso, da parte di quest’ultimo, di un dispositivo per la pesca denominato «thonaille».

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3

L’art. 11 bis del regolamento n. 894/97 dispone quanto segue:

«1.   Dal 1o gennaio 2002 è vietato a qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti da posta derivanti destinate alla cattura di specie elencate nell’allegato VIII.

2.   Dal 1o gennaio 2002 è vietato lo sbarco delle specie elencate nell’allegato VIII pescate con reti da posta derivanti.

3.   Fino al 31 dicembre 2001, una nave può tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti da posta derivanti di cui al paragrafo 1 soltanto dopo aver ottenuto un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera (…)».

4

Tra le specie elencate all’allegato VIII di tale regolamento è menzionato, segnatamente, il tonno rosso.

La normativa nazionale

5

La Prud’homie de pêche de Martigues è disciplinata dal decreto 19 novembre 1859, recante regolamento della pesca marittima costiera nel quinto distretto marittimo, come modificato dal decreto 25 gennaio 1990, n. 90-95 (JORF 27 gennaio 1990, pag. 1155; in prosieguo: il «decreto del 1859»).

6

Conformemente all’art. 5 del decreto del 1859, sono membri delle comunità dei probiviri i pescatori che abbiano esercitato la professione per un anno nella circoscrizione della Prud’homie alla quale chiedono di appartenere.

7

Secondo l’art. 7 di tale decreto, i probiviri sono scelti tra i membri della comunità che abbiano esercitato la pesca per dieci anni.

8

L’art. 17 di detto decreto recita:

«Le competenze dei probiviri pescatori sono determinate come segue:

1.

Essi sono i soli a statuire, in esclusiva e senza appello, revisione o cassazione, su tutte le controversie tra pescatori, sorte nell’ambito di fatti inerenti alla pesca e di pratiche e disposizioni ad essa relative, entro i limiti della propria giurisdizione.

Di conseguenza, e al fine di prevenire, per quanto possibile, le risse, i danni o gli incidenti, sono tenuti in particolare, sotto l’autorità del commissario all’Iscrizione marittima:

 

a regolare, tra i pescatori, lo sfruttamento del mare e delle pertinenze del pubblico demanio marittimo;

 

a determinare le postazioni, i turni, i moli, le stazioni ed i luoghi di partenza per ciascun genere di pesca;

 

a stabilire l’ordine in cui i pescatori devono calare le loro reti di giorno e di notte;

 

a fissare le ore del giorno e della notte in cui taluni tipi di pesca dovranno cedere il posto ad altri;

 

ad adottare, infine, tutte le misure di ordine e di precauzione che, per la loro varietà e molteplicità, non sono previste dal presente decreto.

2.

Essi amministrano gli affari della comunità.

3.

Essi concorrono, conformemente all’art. 16 della legge 9 gennaio 1852, alla ricerca ed alla constatazione delle infrazioni in materia di pesca costiera».

9

L’art. 18 del decreto del 1859 dispone che i probiviri, prima di entrare in funzione, prestano dinanzi al giudice di pace del luogo in cui risiedono un giuramento con la formula seguente:

«Giuro di adempiere fedelmente le funzioni di proboviro pescatore e di far eseguire esattamente i regolamenti relativi alla pesca costiera, di conformarmi agli ordini che mi saranno impartiti dai miei superiori e di segnalare le contravvenzioni ai regolamenti senza odio né manipolazioni nei confronti dei contravventori».

10

L’art. 22 del decreto del 1859, che regola la revoca dei probiviri, ha il seguente tenore letterale:

«I probiviri pescatori possono essere revocati dalle loro funzioni dal direttore dell’Iscrizione marittima in seguito a previa indagine svolta dall’amministratore dell’Iscrizione marittima.

Lo scioglimento del Collegio dei probiviri può essere pronunciata dal ministro incaricato della Marina mercantile su proposta del direttore dell’Iscrizione marittima.(…)

I probiviri revocati potranno essere rieletti solo tre anni dopo la data della loro revoca.

(…)».

11

L’art. 24 del decreto del 1859, che disciplina il procedimento in contraddittorio dinanzi alla Prud’homie de pêche, dispone, tra l’altro, che i probiviri deliberino in segreto.

12

L’art. 25, primo comma, del decreto del 1859 dispone che «[l]e decisioni dei probiviri sono immediatamente esecutive».

13

Ai sensi dell’art. 26 del decreto del 1859:

«L’amministratore dell’Iscrizione marittima, o il suo delegato, assiste, quando lo reputi opportuno, alle sedute ed alle deliberazioni del tribunale, ma solo per accertarsi che tutto si svolga regolarmente».

14

Infine, l’art. 27 del decreto del 1859 prevede che:

«Qualora due tribunali di probiviri intendano conoscere della stessa causa, il conflitto di competenza è portato per via gerarchica dinanzi al direttore dell’Iscrizione marittima».

Causa principale e questioni pregiudiziali

15

Emerge dalla decisione di rinvio che il 12 giugno 2006 il primo proboviro della Prud’homie de pêche de Martigues ha constatato la presenza, a bordo dell’imbarcazione del sig. Bourgault, di un dispositivo di pesca denominato «thonaille», con l’ausilio del quale quest’ultimo aveva catturato 15 tonni rossi.

16

Il 6 dicembre 2006 il sig. Pilato ha investito la Prud’homie de pêche de Martigues di un reclamo nei confronti del sig. Bourgault in cui sosteneva che, poiché la «thonaille» è una «rete da posta derivante» ai sensi dell’art. 11 bis del regolamento n. 894/97, il suo uso è vietato. Il sig. Pilato ha quindi fatto valere che la cattura, da parte del sig. Bourgault, di 15 esemplari di tonno rosso con un dispositivo di pesca vietato gli ha arrecato un danno, in quanto è stato immesso sul mercato del pesce pescato con strumenti illeciti e a costi inferiori a quelli sostenuti per catture effettuate in condizioni regolari. Pertanto, ha chiesto che la Prud’homie de pêche de Martigues si pronunciasse sul risarcimento del danno sofferto a causa della concorrenza sleale praticata dal sig. Bourgault.

17

Il 17 dicembre 2007, durante l’udienza dinanzi alla Prud’homie de pêche de Martigues, pur riconoscendo i fatti contestatigli, il sig. Bourgault ha, da un lato, contestato che la «thonaille» sia «una rete da posta derivante» ai sensi dell’art. 11 bis del regolamento n. 894/97 e, dall’altro, contestato la validità di tale disposizione.

18

Di conseguenza, la Prud’homie de pêche de Martigues ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’art. 11 bis del [regolamento n. 894/97] vada interpretato nel senso che vieta anche le reti da posta non derivanti, o derivanti solo minimamente grazie a un’ancora galleggiante alla quale esse sono attaccate?

2)

Se l’art. 11 bis, nn. 1 e 2, del [regolamento n. 894/97] sia valido, considerato che esso:

a)

sembra perseguire un obiettivo strettamente ambientale, mentre il suo fondamento normativo è costituito dall’art. [43 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 37 CE)][;]

b)

non dà una definizione di rete da posta derivante e quindi non determina chiaramente il suo ambito di applicazione[;]

c)

non è chiaramente motivato[;]

d)

non tiene conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, né delle condizioni ambientali nelle varie regioni della Comunità, né dei vantaggi e degli oneri che discendono dal divieto in esso contenuto[;]

e)

è sproporzionato rispetto allo scopo perseguito[;]

f)

è discriminatorio, in quanto tratta allo stesso modo situazioni molto diverse dal punto di vista geografico, economico e sociale[;]

g)

non prevede alcuna deroga a beneficio dei pescatori che praticano una piccola pesca come la «thonaille» che, oltre ad essere tradizionale nel Mediterraneo, è vitale per la popolazione che l’esercita ed è molto selettiva».

Sulla competenza della Corte

19

In via preliminare occorre verificare se la Prud’homie de pêche de Martigues si configuri come «giurisdizione» ai sensi dell’art. 234 CE e, pertanto, se la Corte sia competente a pronunciarsi sulle questioni che le sono state sottoposte.

20

Infatti, pur senza sollevare formalmente un’eccezione d’incompetenza, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee esprimono dubbi circa la natura giurisdizionale dell’organo di rinvio, alla luce, in particolare, delle condizioni di revoca dei probiviri pescatori, del contenuto del giuramento che questi ultimi devono prestare prima di entrare in funzione, nonché del fatto che la Prud’homie è chiamata a svolgere talune delle sue funzioni sotto l’autorità del commissario all’Iscrizione marittima.

21

Il governo francese fa valere invece che la Prud’homie de pêche de Martigues soddisfa l’insieme dei criteri fissati dalla giurisprudenza comunitaria per essere considerata una «giurisdizione di uno degli Stati membri» ai sensi dell’art. 234 CE e, in particolare, il criterio relativo all’indipendenza dell’organo di rinvio.

22

Al riguardo, va rammentato che, secondo costante giurisprudenza, per valutare se l’organo del rinvio possegga le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell’art. 234 CE, questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenze 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. I-4961, punto 23; 31 maggio 2005, causa C-53/03, Syfait e a., Racc. pag. I-4609, punto 29, nonché 14 giugno 2007, causa C-246/05, Häupl, Racc. pag. I-4673, punto 16).

23

Quanto, più in particolare, all’indipendenza dell’organo di rinvio, tale requisito presuppone che detto organo sia tutelato da pressioni o da interventi dall’esterno idonei a mettere a repentaglio l’indipendenza di giudizio dei suoi membri riguardo alle controversie loro sottoposte (sentenza 19 settembre 2006, causa C-506/04, Wilson, Racc. pag. I-8613, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

24

La Corte ha altresì avuto modo di precisare che tali garanzie di indipendenza e di imparzialità implicano l’esistenza di disposizioni, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni, nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità del detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti (v., in tal senso, sentenze Dorsch Consult, cit., punto 36; 4 febbraio 1999, causa C-103/97, Köllensperger e Atzwanger, Racc. pag. I-551, punti 20-23; 29 novembre 2001, causa C-17/00, De Coster, Racc. pag. I-9445, punti 18-21, nonché Wilson, cit., punto 53). A tale riguardo, per considerare soddisfatta la condizione relativa all’indipendenza dell’organo di rinvio, la giurisprudenza esige, in particolare, che i casi di revoca dei membri di tale organo siano determinati da espresse disposizioni di legge (v., in tal senso, sentenze Köllensperger e Atzwanger, cit., punto 21, nonché 30 maggio 2002, causa C-516/99, Schmid, Racc. pag. I-4573, punto 41).

25

Nel caso di specie, da un lato, dalla lettura del decreto del 1859 nonché dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che i probiviri pescatori sono sottoposti, almeno per talune delle loro attività, ad una tutela amministrativa.

26

Infatti, emerge espressamente dall’art. 17, n. 1, del decreto del 1859, che i probiviri pescatori svolgono una serie di funzioni «sotto l’autorità del commissario all’Iscrizione marittima». Un membro della medesima amministrazione è altresì competente, conformemente all’art. 27 di tale decreto, a risolvere eventuali conflitti di competenza pendenti tra diverse Prud’homie de pêche.

27

Per di più, va rilevato che l’art. 18 di detto decreto esige che i probiviri pescatori prestino un giuramento con il quale affermano, in particolare, di «conformar[s]i agli ordini (…) impartiti dai (…) superiori».

28

D’altro lato, non sembra che la revoca dei probiviri pescatori sia soggetta a garanzie particolari che consentano di fugare qualsiasi dubbio legittimo in merito all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni.

29

Infatti, conformemente all’art. 22 del decreto del 1859, i probiviri pescatori possono essere revocati dal direttore dell’Iscrizione marittima dopo una mera indagine, senza che tale disposizione o un altro articolo di detto decreto precisi i motivi che hanno condotto alla pronuncia di un’eventuale revoca.

30

Di conseguenza, non si può ritenere che la Prud’homie de pêche de Martigues soddisfi la condizione relativa all’indipendenza dell’organo di rinvio, come definita dalla giurisprudenza rammentata ai punti 23 e 24 della presente ordinanza.

31

Risulta da quanto precede che la Prud’homie de pêche de Martigues non costituisce un organo giurisdizionale ai sensi dell’art. 234 CE. Pertanto si deve constatare, in applicazione degli artt. 92, n. 1, e 103, n. 1, del regolamento di procedura, che la Corte è manifestamente incompetente a statuire sulle questioni proposte.

Sulle spese

32

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi alla Prud’homie de pêche de Martigues, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) così provvede:

 

La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a statuire sulle questioni proposte dalla Prud’homie de pêche de Martigues con decisione 17 dicembre 2006.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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