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Έγγραφο 62003CJ0397
Judgment of the Court (First Chamber) of 18 May 2006.#Archer Daniels Midland Co. and Archer Daniels Midland Ingredients Ltd v Commission of the European Communities.#Appeals - Competition - Cartels - Synthetic lysine market - Fines - Guidelines on the method of setting fines - Non-retroactivity - Non bis in idem principle - Equal treatment - Turnover which may be taken into account.#Case C-397/03 P.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 maggio 2006.
Archer Daniels Midland Co. e Archer Daniels Midland Ingredients Ltd contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Intese - Mercato della lisina sintetica - Ammende - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Irretroattività - Principio del ne bis in idem - Parità di trattamento - Fatturato da prendere in considerazione.
Causa C-397/03 P.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 maggio 2006.
Archer Daniels Midland Co. e Archer Daniels Midland Ingredients Ltd contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Intese - Mercato della lisina sintetica - Ammende - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Irretroattività - Principio del ne bis in idem - Parità di trattamento - Fatturato da prendere in considerazione.
Causa C-397/03 P.
Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-04429
Αναγνωριστικό ECLI: ECLI:EU:C:2006:328
Causa C‑397/03 P
Archer Daniels Midland Co.
e
Archer Daniels Midland Ingredients Ltd
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Intese — Mercato della lisina sintetica — Ammende — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende — Irretroattività — Principio ne bis in idem — Parità di trattamento — Fatturato da prendere in considerazione»
Conclusioni dell’avvocato generale A. Tizzano, presentate il 7 giugno 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 maggio 2006
Massime della sentenza
1. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Competenza della Corte
(Art. 81 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
3. Concorrenza — Ammende — Importo
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
4. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Insufficienza di motivazione — Ricorso da parte del Tribunale a una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti
(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, primo comma)
5. Atti delle istituzioni — Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in caso di infrazione alle regole di concorrenza
(Comunicazione della Commissione 98/C 9/03)
6. Concorrenza — Ammende — Importo — Esercizio da parte del Tribunale della propria competenza anche di merito
(Art. 229 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 17; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)
7. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
1. Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA fanno parte del contesto normativo che determina l’ammontare delle ammende, di modo che la loro applicazione ad infrazioni commesse prima della loro adozione potrebbe contrastare con il principio di irretroattività. Infatti, la modifica di una politica repressiva, come la politica generale della Commissione in materia di concorrenza per quanto riguarda le ammende, in particolare se essa è attuata attraverso l’adozione di norme di comportamento quali gli orientamenti, può produrre alcuni effetti rispetto al principio d’irretroattività.
L’efficace applicazione delle norme comunitarie della concorrenza implica, però, che la Commissione possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica. Ne deriva che le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che possa dare luogo ad un’ammenda non possono riporre un legittimo affidamento né nel fatto che la Commissione non supererà il livello delle ammende praticato anteriormente né in un metodo di calcolo di queste ultime.
Di conseguenza, le imprese devono tenere conto della possibilità che, in qualsiasi momento, la Commissione decida di aumentare il livello delle ammende rispetto a quello applicato nel passato.
Ciò vale non solo quando la Commissione procede ad un aumento del livello delle ammende infliggendo ammende nelle sue decisioni individuali, ma anche se tale maggiorazione viene effettuata applicando a casi concreti norme di comportamento dotate di portata generale, quali gli orientamenti.
Ne deriva che gli orientamenti e, in particolare, il nuovo metodo di calcolo delle ammende da essi previsto, supposto che esso abbia un effetto aggravante sul livello delle ammende inflitte, erano ragionevolmente prevedibili per le imprese all’epoca, anteriore alla loro introduzione, in cui esse hanno commesso infrazioni alle regole comunitarie di concorrenza.
(v. punti 19‑25)
2. Nell’ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, il controllo della Corte è volto, da un lato, a verificare se il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce degli artt. 81 CE e 15 del regolamento n. 17 e, dall’altro, ad accertare se il Tribunale abbia risolto esaurientemente le questioni poste dal complesso degli argomenti invocati dalla parte ricorrente e diretti alla revoca o alla riduzione dell’ammenda.
Tuttavia, non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, sull’ammontare delle ammende inflitte ad imprese che hanno violato il diritto comunitario.
(v. punti 47, 105)
3. Anche supponendo che la sanzione irrogata dalle autorità di uno Stato terzo per violazione delle sue regole di concorrenza sia un elemento rilevante nella valutazione delle circostanze di specie ai fini del calcolo dell’ammenda che la Commissione si propone di infliggere per violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la censura vertente sull’omessa considerazione da parte della Commissione di tali ammende può essere accolta solo in caso di identità tra i fatti contestati dalle autorità del detto Stato terzo e quelli contestati dalla Commissione nei confronti dell’impresa.
(v. punti 52, 69)
4. L’obbligo di motivazione delle sentenze che incombe al Tribunale ai sensi degli artt. 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale.
(v. punto 60)
5. Se è vero che norme di comportamento intese a produrre effetti esterni, come gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, che riguardano operatori economici, non possono essere qualificate come norme giuridiche che l’amministrazione deve rispettare in ogni caso, esse sono pur sempre indicative della prassi da seguire e l’amministrazione non può discostarsene, in un’ipotesi specifica, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento.
(v. punto 91)
6. Qualora il Tribunale abbia constatato una violazione da parte della Commissione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, consistente nella mancata presa in considerazione di un elemento che, alla luce degli stessi, avrebbe dovuto esserlo, e abbia affermato la propria competenza anche di merito, parità di trattamento e certezza del diritto vogliono che quest’ultimo verifichi innanzi tutto se, anche alla luce del detto elemento, l’ammenda resti nell’ambito definito dagli orientamenti, mentre il principio di proporzionalità trova applicazione solo dopo una tale verifica.
(v. punto 93)
7. Per determinare l’importo dell’ammenda per infrazione alle regole di concorrenza, si può tener conto tanto del fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione, sia pure approssimata e imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa stessa, quanto della frazione di tale fatturato riferibile alle merci oggetto dell’infrazione e perciò atta a fornire un’indicazione della gravità di quest’ultima. Non si deve attribuire né all’uno né all’altro di questi dati un peso eccessivo rispetto agli altri criteri di valutazione, sicché la determinazione di un’ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo. Ciò è particolarmente vero qualora le merci in questione costituiscano solo una piccola parte di tale fatturato. Per contro, il diritto comunitario non contiene un principio di applicazione generale secondo cui la sanzione dev’essere proporzionata all’importanza dell’impresa sul mercato dei prodotti oggetto dell’infrazione. Pertanto, è lecito distinguere gli importi di base dell’ammenda in funzione di criteri diversi dal fatturato risultante dalle vendite del prodotto di cui trattasi.
(v. punti 34, 100‑101)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
18 maggio 2006 (*)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Intese – Mercato della lisina sintetica – Ammende – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Irretroattività – Principio ne bis in idem – Parità di trattamento – Fatturato da prendere in considerazione»
Nel procedimento C-397/03 P,
avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 19 settembre 2003,
Archer Daniels Midland Co., con sede in Decatur (Stati Uniti),
Archer Daniels Midland Ingredients Ltd, con sede in Erith (Regno Unito),
rappresentate dal sig. C. O. Lenz, Rechtsanwalt, dal sig. E. Batchelor nonché dalle sig.re L. Martin Alegi e M. Garcia, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Lyal, in qualità di agente, assistito dal sig. J. Flynn, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. E. Juhász ed E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 novembre 2004,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 giugno 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il presente ricorso Archer Daniels Midland Co. (in prosieguo: «ADM Company») e la sua controllata europea Archer Daniels Midland Ingredients Ltd (in prosieguo: «ADM Ingredients») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 9 luglio 2003, causa T-224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione (Racc. pag. II-2597; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), per aver quest’ultimo respinto il loro ricorso di annullamento parziale della decisione della Commissione 7 giugno 2000, 2001/418/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/36.545/F3 – Aminoacidi) (GU 2001, L 152, pag. 24; in prosieguo: la «decisione controversa»).
2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha, in particolare, ridotto l’ammenda inflitta, in solido, a ADM Company e ADM Ingredients e respinto nella sostanza i ricorsi di annullamento contro la decisione controversa.
Contesto normativo
3 L’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), intitolato «Nulla poena sine lege», stabilisce, al n. 1, quanto segue:
«Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso».
4 Ai termini dell’art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU, intitolato «Diritto di non essere giudicato o punito due volte»:
«1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.
(…)
3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell’art. 15 della Convenzione».
5 L’art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), così prevede:
«La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:
a) commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo [81], paragrafo 1 o dell’articolo [82] del Trattato,
(…)
Per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».
6 La comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del Trattato CECA» (GU 1998 C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), enuncia, in particolare, quanto segue:
«I principi indicati negli orientamenti (...) dovrebbero consentire di assicurare la trasparenza ed il carattere obiettivo delle decisioni della Commissione, di fronte sia alle imprese che alla Corte di giustizia, ponendo l’accento, nel contempo, sul margine discrezionale lasciato dal legislatore alla Commissione nella fissazione delle ammende, entro il limite del 10% del volume d’affari globale delle imprese. La Commissione intende tuttavia inquadrare tale margine in una linea politica coerente e non discriminatoria, che sia funzionale agli obiettivi perseguiti con la repressione delle infrazioni alle regole della concorrenza.
La nuova metodologia applicabile per la determinazione dell’ammontare dell’ammenda si baserà ormai sullo schema seguente, che consiste nella fissazione di un importo di base, al quale si applicano maggiorazioni in caso di circostanze aggravanti e riduzioni in caso di circostanze attenuanti».
7 Ai termini del punto 1, parte A, quarto e sesto capoverso, degli orientamenti:
«Sarà inoltre necessario valutare in che misura gli autori dell’infrazione abbiano l’effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e occorrerà fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo.
(…)
In caso di infrazioni che coinvolgono più imprese (tipo cartelli), potrà essere opportuno, in certi casi, ponderare gli importi determinati nell’ambito di ciascuna delle tre categorie predette, in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione».
I fatti all’origine della controversia
8 I fatti all’origine del ricorso dinanzi al Tribunale sono, nella sentenza impugnata, esposti come segue:
«1 Le società ricorrenti, [ADM Company] e la sua controllata europea [ADM Ingredients], operano nel settore della lavorazione di cereali e di semi oleosi. Esse sono entrate sul mercato della lisina nel 1991.
2 La lisina è il principale aminoacido utilizzato nell’alimentazione animale a fini nutrizionali. La lisina sintetica è impiegata come additivo negli alimenti con un tenore insufficiente di lisina naturale, ad esempio i cereali, al fine di permettere ai nutrizionisti di elaborare diete a base di proteine rispondenti al fabbisogno alimentare degli animali. Gli alimenti integrati con lisina sintetica possono anche sostituire alimenti dotati di un sufficiente tenore di lisina allo stato naturale, ad esempio la soia.
3 Nel 1995, in seguito ad un’indagine segreta svolta dal Federal Bureau of Investigation (FBI), negli Stati Uniti sono state effettuate perquisizioni nei locali di molte imprese operanti sul mercato della lisina. Nei mesi di agosto e di ottobre 1996, le società ADM Company nonché Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd (in prosieguo: la «Kyowa»), Sewon Corp. Ltd, Cheil Jedang Corp. (in prosieguo: la «Cheil») e Ajinomoto Co. Inc. sono state accusate dalle autorità americane di aver costituito un accordo finalizzato alla fissazione dei prezzi e alla ripartizione dei volumi delle vendite di lisina tra il giugno 1992 e il giugno 1995. In seguito ad accordi conclusi con il Ministero della Giustizia americano, il giudice investito della causa ha inflitto alcune ammende alle dette imprese, vale a dire un’ammenda di dollari americani (USD) 10 milioni alla Kyowa Hakko Kogyo e all’Ajinomoto, un’ammenda di USD 70 milioni all’ADM Company e un’ammenda di USD 1,25 milioni alla Cheil. L’importo dell’ammenda irrogata alla Sewon Corp. ammontava, a detta di quest’ultima, a USD 328 000. Inoltre, tre dirigenti dell’ADM Company sono stati condannati a pene detentive ed al pagamento di ammende per il ruolo svolto nell’accordo.
4 Nel luglio 1996 l’Ajinomoto, richiamandosi alla comunicazione della Commissione 96/C 207/04 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), ha offerto alla Commissione la sua cooperazione per accertare l’esistenza di un cartello sul mercato della lisina ed i suoi effetti nello Spazio economico europeo (SEE).
5 L’11 e il 12 giugno 1997 la Commissione, in applicazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento [n. 17], ha effettuato accertamenti negli impianti europei dell’ADM Company e in quelli della Kyowa Hakko Europe GmbH. In seguito ai detti accertamenti, la Kyowa Hakko Kogyo e la Kyowa Hakko Europe hanno manifestato l’intenzione di collaborare con la Commissione e le hanno fornito alcune informazioni relative, in particolare, alla cronologia delle riunioni tra i produttori di lisina.
6 Il 28 luglio 1997 la Commissione, in conformità dell’art. 11 del regolamento n. 17, ha rivolto all’ADM Company e all’ADM Ingredients, alla Sewon Corp. e alla sua controllata europea Sewon Europe GmbH (in prosieguo, collettivamente: la «Sewon»), nonché alla Cheil, alcune richieste di informazioni in merito al loro comportamento sul mercato degli aminoacidi e alle riunioni del cartello menzionate nelle dette richieste. In seguito ad una lettera di sollecitazione inviata dalla Commissione alle interessate il 14 ottobre 1997, l’ADM Ingredients ha risposto alla richiesta della Commissione relativa al mercato della lisina. L’ADM Company non ha risposto.
7 Il 30 ottobre 1998, sulla base delle informazioni che le erano state fornite, la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti all’ADM Company e all’ADM Ingredients (in prosieguo, collettivamente: l’«ADM») e alle altre imprese interessate, vale a dire all’Ajinomoto e alla sua controllata europea, l’Eurolysine SA (in prosieguo, collettivamente: l’«Ajinomoto»), alla Kyowa Hakko Kogyo e alla sua controllata europea, la Kyowa Hakko Europe (in prosieguo, collettivamente: la «Kyowa»), alla Daesang Corp. (già Sewon Corp.) e alla sua controllata europea, la Sewon Europe, e alla Cheil, per violazione dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 53, n. 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l’«Accordo SEE»). Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione rimproverava alle dette imprese di aver fissato i prezzi della lisina nel SEE, nonché quote di vendita per tale mercato, e di essersi scambiate informazioni sui rispettivi quantitativi di vendita, a decorrere dai mesi di settembre 1990 (l’Ajinomoto, la Kyowa e la Sewon), di marzo 1991 (la Cheil) e di giugno 1992 (l’ADM) fino al giugno 1995. Dopo aver ricevuto la detta comunicazione degli addebiti, le ricorrenti hanno informato la Commissione che non contestavano la sostanza dei fatti.
8 In seguito all’audizione orale delle imprese in questione il 1° marzo 1999, la Commissione ha inviato a queste ultime, il 17 agosto 1999, una comunicazione degli addebiti supplementare relativa alla durata dell’intesa, nella quale si affermava che l’Ajinomoto, la Kyowa e la Sewon avevano partecipato all’intesa a decorrere almeno dal giugno 1990, la Cheil almeno dall’inizio del 1991 e le ricorrenti dal 23 giugno 1992. Le ricorrenti hanno risposto alla detta comunicazione degli addebiti supplementare il 6 ottobre 1999, affermando che non contestavano la sostanza dei fatti addebitati.
9 Al termine del procedimento, la Commissione ha adottato la decisione [controversa]. La [decisione controversa] è stata notificata alle ricorrenti con lettera 16 giugno 2000.
10 La [decisione controversa] comprende le seguenti disposizioni:
‘Articolo 1
[ADM Company] e la sua controllata europea [ADM Ingredients], Ajinomoto Company Incorporated e la sua controllata europea Eurolysine SA, Kyowa Hakko Kogyo Company Limited e la sua controllata europea Kyowa Hakko Europe GmbH, Daesang Corporation e la sua controllata europea Sewon Europe GmbH, nonché [Cheil], hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE per avere partecipato ad accordi sui prezzi, sui volumi di vendita e sullo scambio di informazioni specifiche relativamente ai volumi di vendita di lisina sintetica nell’intero SEE.
L’infrazione si è protratta per i seguenti periodi:
a) per [ADM Company] e [ADM Ingredients] dal 23 giugno 1992 al 27 giugno 1995;
b) per Ajinomoto Company Incorporated e Eurolysine SA almeno dal luglio 1990 al 27 giugno 1995;
(…)
Articolo 2
Alle imprese di cui all’articolo 1 vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni indicate in detto articolo:
a) [ADM Company] e
[ADM Ingredients],
in solido, un’ammenda di: 47 300 000 EUR
b) Ajinomoto Company Incorporated e
Eurolysine SA,
in solido, un’ammenda di: 28 300 000 EUR
(...)’.
11 Per il calcolo dell’importo delle ammende, la Commissione ha applicato, nella [decisione controversa], il metodo stabilito negli orientamenti (…), nonché la comunicazione sulla cooperazione.
12 In primo luogo, l’importo di base dell’ammenda, determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, è stato fissato a EUR 39 milioni per quanto riguarda l’ADM. Per quanto concerne le società Ajinomoto, Kyowa, Cheil e Sewon, l’importo di base dell’ammenda è stato fissato, rispettivamente, a EUR 42, 21, 19,5 e 21 milioni (punto 314 della [decisione controversa]).
13 Per calcolare le ammende in funzione della gravità dell’infrazione, la Commissione è partita dalla considerazione che le imprese di cui trattasi avevano commesso un’infrazione molto grave, tenuto conto della sua natura, del suo impatto concreto sul mercato della lisina nel SEE e dell’estensione del mercato geografico rilevante. Constatando poi, sulla base del fatturato globale realizzato nell’ultimo anno del periodo in cui è stata commessa l’infrazione, che esisteva una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che hanno commesso l’infrazione, la Commissione ha applicato un trattamento differenziato. Di conseguenza, l’importo di base delle ammende è stato fissato a EUR 30 milioni per l’ADM e l’Ajinomoto e a EUR 15 milioni per la Kyowa, la Cheil e la Sewon (punto 305 della [decisione controversa]).
14 Per tenere conto della durata dell’infrazione commessa da ciascuna impresa, l’importo di base così determinato è stato poi maggiorato del 10% all’anno, ossia del 30% per quanto riguarda l’ADM e la Cheil e del 40% per quanto riguarda l’Ajinomoto, la Kyowa e la Sewon (punto 313 della [decisione controversa]).
15 In secondo luogo, applicando le circostanze aggravanti, la Commissione ha maggiorato del 50% gli importi di base delle ammende dell’ADM e dell’Ajinomoto, aumentandoli rispettivamente di EUR 19,5 milioni per l’ADM e di EUR 21 milioni per l’Ajinomoto, per il fatto che le dette imprese avevano svolto un ruolo di leader nella commissione dell’infrazione (punto 356 della [decisione controversa]).
16 In terzo luogo, applicando le circostanze attenuanti, la Commissione ha ridotto del 20% la maggiorazione dell’ammenda inflitta alla Sewon a causa della durata dell’infrazione, per il fatto che la detta impresa aveva svolto un ruolo passivo nell’intesa a decorrere dall’inizio del 1995 (punto 365 della [decisione controversa]). La Commissione ha inoltre ridotto del 10% gli importi di base delle ammende di ciascuna delle imprese di cui trattasi, per il fatto che tutte avevano posto fine all’infrazione sin dai primi interventi dell’autorità pubblica (punto 384 della [decisione controversa]).
17 In quarto luogo, la Commissione ha applicato una “significativa riduzione” dell’importo delle ammende, ai sensi del punto D della comunicazione sulla cooperazione. A tale titolo, la Commissione ha concesso all’Ajinomoto e alla Sewon una riduzione del 50% dell’importo dell’ammenda che sarebbe stata loro inflitta in assenza di cooperazione, alla Kyowa e alla Cheil una riduzione del 30% e all’ADM, infine, una riduzione del 10% (punti 431, 432 e 435 della [decisione controversa])».
Il ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado
9 Il 25 agosto 2000 ADM Company e ADM Ingredients hanno presentato ricorso al Tribunale contro la decisione controversa.
10 Con quel ricorso esse hanno concluso per l’annullamento della decisione che infliggeva loro un’ammenda ovvero per la riduzione dell’ammenda medesima.
11 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha:
– fissato l’importo dell’ammenda solidarmente a carico delle ricorrenti a EUR 43 875 000;
– respinto, per il resto, il ricorso;
– condannato le ricorrenti a sopportare le spese proprie nonché, per tre quarti, quelle della Commissione delle Comunità europee e condannato quest’ultima a sopportare il pagamento del quarto residuo.
Le conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
12 Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata per aver il Tribunale respinto il loro ricorso contro la decisione controversa;
– annullare l’art. 2 della decisione controversa nella parte relativa a ADM;
– in subordine, con riferimento al secondo trattino, modificare l’art. 2 della decisione controversa nel senso di ridurre o di annullare l’ammenda inflitta a ADM;
– in ulteriore subordine, con riferimento al secondo e al terzo trattino, rimettere la causa al Tribunale perché statuisca conformemente alla valutazione di diritto contenuta nella sentenza della Corte;
– in ogni caso, condannare la Commissione alla spese proprie e a quelle di ADM nel procedimento dinanzi al Tribunale come dinanzi alla Corte.
13 La Commissione conclude che la Corte voglia:
– respingere il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado;
– condannare le ricorrenti alle spese.
I motivi dedotti
14 A sostegno dell’impugnazione le ricorrenti deducono i seguenti motivi:
– violazione del principio d’irretroattività, per aver [il Tribunale] interinato l’applicazione retroattiva degli orientamenti da parte della Commissione;
– violazione del principio della parità di trattamento:
– per aver interinato la discriminazione esercitata dalla Commissione, quanto al metodo di calcolo delle ammende applicato ad infrazioni simultanee al diritto della concorrenza, in base alla data della decisione, se adottata prima o dopo la pubblicazione degli orientamenti;
– per aver interinato un importo di base uguale per l’ammenda inflitta a ADM e per quella inflitta a Ajinomoto, benché la quota di mercato di Ajinomoto nel SEE superasse quasi del doppio quella di ADM;
– violazione del principio ne bis in idem, per aver statuito che la Commissione non era tenuta né a compensare né a considerare le ammende pagate da ADM ad altre autorità per i medesimi comportamenti;
– violazione dell’obbligo di motivazione:
– per aver dichiarato che la Commissione non era tenuta a considerare le ammende pagate da ADM in paesi terzi, benché l’ammenda inflitta dalla Commissione fosse commisurata segnatamente al fatturato mondiale di ADM e quest’ultima fosse, di conseguenza, sanzionata in funzione del volume di affari in Stati in cui è già stata condannata ad ammende;
– per aver dichiarato l’ammenda adeguata nonostante la Commissione sia venuta meno all’obbligo di tener conto del fatturato di ADM per la lisina nel SEE;
– snaturamento degli elementi di prova, per aver dichiarato che la Commissione aveva dimostrato un impatto economico, laddove i detti elementi probatori non costituiscono un’analisi dei livelli di prezzo in assenza di collusione e, pertanto, non mostrano che i prezzi erano superiori a quelli che sarebbero stati altrimenti praticati;
– violazione del principio per il quale la Commissione deve rispettare le sue stesse regole, per aver autorizzato la detta istituzione ad infrangere gli orientamenti;
– violazione del principio di proporzionalità, come interpretato dalla Corte e dal Tribunale, principio per il quale deve sussistere un certo nesso tra le ammende e il fatturato da cui si parte.
Quanto al ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado
Quanto al primo motivo, vertente su una violazione del principio d’irretroattività
15 Con il primo motivo le ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia, ai punti 39-61 della sentenza impugnata, violato il principio d’irretroattività interinando l’applicazione retroattiva degli orientamenti da parte della Commissione.
16 Fanno valere che, se fosse stata seguita la prassi anteriore, l’ammenda sarebbe stata minore di quella stabilita in base agli orientamenti.
17 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha respinto la censura sviluppando un ragionamento identico a quello già espresso in altre sentenze poi impugnate dinanzi alla Corte e definite, il 28 giugno 2005, dalla sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione (cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P, da C‑205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Racc. pag. I‑5425).
18 Ai punti 202-206 di quets’ultima sentenza, la Corte ha riassunto l’argomentazione del Tribunale come segue:
«202 Il Tribunale, innanzi tutto e a ragione, ha rilevato che il principio d’irretroattività delle norme penali, consacrato dall’art. 7 della CEDU come diritto fondamentale, costituisce un principio generale del diritto comunitario il cui rispetto si impone ove vengano inflitte ammende per violazione delle norme sulla concorrenza e che tale principio richiede che le sanzioni irrogate corrispondano a quelle che erano state fissate all’epoca in cui la violazione è stata commessa.
203 Il Tribunale, poi, ha statuito che gli orientamenti s’iscrivono nel contesto normativo che disciplina la determinazione dell’ammontare delle ammende, quale definito, precedentemente alle infrazioni, dall’art. 15 del regolamento n. 17.
204 Infatti, il metodo di calcolo delle ammende previsto dagli orientamenti continuerebbe a fondarsi sui principi previsti da tale disposizione, in quanto il calcolo è sempre effettuato sulla base della gravità e della durata dell’infrazione e l’ammenda non può superare un importo massimo pari al 10% del fatturato complessivo.
205 Gli orientamenti non modificherebbero quindi il contesto normativo delle sanzioni, che resterebbe definito unicamente dal regolamento n. 17. La prassi decisionale anteriore della Commissione non rientrerebbe in tale contesto normativo.
206 Infine, secondo il Tribunale, non vi è aggravamento retroattivo delle ammende anche se, in certi casi, gli orientamenti possono comportare un aumento delle stesse. Ciò deriverebbe dal margine discrezionale nella determinazione dell’ammontare delle ammende spettante alla Commissione ai sensi del regolamento n. 17. Tale istituzione potrebbe quindi, in qualsiasi momento, innalzare il livello delle ammende in base alle esigenze della sua politica in materia di concorrenza, a condizione di restare entro i limiti indicati dal regolamento n. 17 (…)».
19 Come la Corte ha constatato ai punti 207 e 208 sempre della sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, la premessa del Tribunale secondo cui gli orientamenti non fanno parte del contesto normativo che determina l’ammontare delle ammende, essendo questo costituito esclusivamente dall’art. 15 del regolamento n. 17, di modo che l’applicazione degli orientamenti ad infrazioni commesse prima della loro adozione non può contrastare con il principio d’irretroattività, è inesatta.
20 La modifica di una politica repressiva, nella fattispecie la politica generale della Commissione in materia di concorrenza per quanto riguarda le ammende, in particolare se essa è attuata attraverso l’adozione di norme di comportamento quali gli orientamenti, può, infatti, produrre alcuni effetti rispetto al principio d’irretroattività (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punto 222).
21 L’efficace applicazione delle norme comunitarie di concorrenza implica, però, che la Commissione possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica (sentenze 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 109, e Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punto 227).
22 Ne deriva che le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che possa dare luogo ad un’ammenda non possono riporre un legittimo affidamento nel fatto che la Commissione non supererà il livello delle ammende praticato anteriormente né in un metodo di calcolo di queste ultime (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punto 228).
23 Di conseguenza, le imprese devono tenere conto della possibilità che, in qualsiasi momento, la Commissione decida di aumentare il livello delle ammende rispetto a quello applicato nel passato (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punto 229).
24 Ciò vale non solo quando la Commissione procede ad un aumento del livello delle ammende infliggendo ammende nelle sue decisioni individuali, ma anche se tale maggiorazione viene effettuata applicando a casi concreti norme di comportamento dotate di portata generale, quali gli orientamenti (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punto 230).
25 Come nella causa Dansk Rørindustri e a./Commissione, se ne deve dedurre che gli orientamenti e, in particolare, il nuovo metodo di calcolo delle ammende da essi previsto, supposto che esso abbia un effetto aggravante sul livello delle ammende inflitte, erano ragionevolmente prevedibili per imprese quali i ricorrenti all’epoca in cui le infrazioni di cui trattasi sono state commesse. Pertanto, applicando, nella decisione controversa, gli orientamenti ad infrazioni commesse prima della loro adozione, la Commissione non ha violato il principio d’irretroattività (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punti 231 e 232).
26 Ne consegue che il Tribunale non ha commesso errore di diritto nel respingere il motivo di annullamento vertente su una violazione del principio d’irretroattività.
27 Alla luce di quanto precede, il primo motivo dell’impugnazione dev’essere respinto.
Quanto al secondo motivo, vertente su una violazione del principio di parità di trattamento
28 Il secondo motivo invocato dalle ricorrenti si articola in due capi. ADM rimprovera al Tribunale di aver violato il principio di parità di trattamento, da un lato, interinando la discriminazione esercitata dalla Commissione, quanto al metodo di calcolo delle ammende applicato alle infrazioni concomitanti al diritto di concorrenza, secondo che la detta istituzione abbia adottato la propria decisione prima o dopo la pubblicazione degli orientamenti (punti 69-75 della sentenza impugnata), e, dall’altro, confermando un importo di base uguale per l’ammenda inflitta a ADM e per quella inflitta a Ajinomoto, benché la quota di mercato nel SEE di questa seconda impresa superasse quasi del doppio quella di ADM (punti 207 e 211-214 della sentenza impugnata).
29 Quanto al primo capo del secondo motivo, esso è strettamente legato al primo motivo in quanto il trattamento asseritamente discriminatorio discende dal fatto che, a partire da una certa data, sono stati applicati gli orientamenti.
30 Come rilevato al punto 21 della presente sentenza, la Commissione può decidere in qualunque momento di adeguare l’importo delle ammende applicato in passato.
31 Per questo la Corte, al punto 110 della citata sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, ha respinto un motivo fondato proprio sull’argomento che il metodo applicato dalla Commissione fosse discriminatorio in quanto i fatti di quella controversia si erano verificati contemporaneamente ai fatti di altri procedimenti in cui la Commissione aveva già adottato una decisione applicando ammende di importo nettamente inferiore.
32 Ciò considerato, il primo capo del secondo motivo non può aver seguito.
33 Quanto al secondo capo del secondo motivo, l’argomentazione delle ricorrenti poggia sulla premessa secondo cui, allorché più imprese hanno partecipato alla medesima infrazione, gli importi di base dell’ammenda possono essere differenziati solo a partire dal volume di vendite del prodotto nel SEE. Tale premessa è errata.
34 Come risulta dai punti 243 e 312 della citata sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, è lecito distinguere gli importi di base dell’ammenda in funzione di criteri diversi dal fatturato.
35 Il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nell’affermare, al punto 212 della sentenza impugnata, in base alle constatazioni di fatto che gli competono, che dal volume di affari complessivo di ADM, pur sempre un’indicazione delle dimensioni e della potenza economica di un’impresa, risulta chiaramente che quest’ultima è due volte più importante di Ajinomoto, ciò che può valere allo stesso tempo a compensare la circostanza che ADM eserciti un’influenza sul mercato della lisina nel SEE minore di quella di Ajinomoto e a spiegare perché l’importo di base dell’ammenda venga fissato in una misura sufficientemente dissuasiva.
36 Ne consegue che anche il secondo capo del secondo motivo dev’essere respinto e, così, il secondo motivo nel suo insieme.
Quanto al terzo motivo, vertente su una violazione di un corollario del principio ne bis in idem
Argomenti delle parti
37 Quanto al terzo motivo, quale precisato all’udienza, le ricorrenti lamentano la violazione di un corollario del principio ne bis in idem per aver il Tribunale affermato, ai punti 85-104 della sentenza impugnata, che la Commissione non era tenuta a compensare o a considerare le ammende corrisposte ad altre autorità per gli stessi comportamenti.
38 Questo motivo si divide in tre capi.
39 Le ricorrenti deducono innanzi tutto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando troppo restrittivamente il principio ne bis in idem e la sentenza 14 dicembre 1972, causa 7/72, Boehringer Mannheim/Commissione (Racc. pag. 1281). Sostengono che, fra i principi elementari, esiste un corollario del principio ne bis in idem che impone di tener conto delle sanzioni concomitanti per gli stessi fatti. Esso sarebbe un principio fondamentale del diritto comunitario che sussiste a prescindere da qualunque convenzione. Le ricorrenti osservano che nella sentenza Boehringer Mannheim/Commissione la Corte si era occupata di un paese terzo e aveva deciso che controversie come quella così definita andavano risolte sulla base dei principi elementari della giustizia. Sarebbe conforme ai principi di buona amministrazione della giustizia e di proporzionalità che le sanzioni successive tengano conto di quelle già inflitte da altro giudice, non importa quale, per gli stessi comportamenti. A procedere diversamente si rischierebbe di penalizzare troppo le imprese interessate: si infliggerebbe loro una sanzione non proporzionata alle necessità di dissuasione e/o di giusta repressione.
40 Le ricorrenti avanzano, poi, che la conclusione formulata ai punti 101 e 102 della sentenza impugnata, secondo la quale esse non hanno dimostrato che i fatti costitutivi dell’infrazione sanzionata dalla Commissione e dagli Stati terzi sono identici, snatura gli elementi probatori, viola l’art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia per inadempimento dell’obbligo di motivazione e lede i diritti della difesa.
41 Infine, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore nel dichiarare, al punto 103 della sentenza impugnata, che, anche se i fatti fossero stati identici, non sarebbe sussistito diritto a compensazione perché ADM non aveva dimostrato che le sanzioni inflitte negli Stati terzi si riferivano all’applicazione o all’effetto dell’intesa nel SEE, e nel dichiarare che tali sanzioni erano calcolate a partire dal fatturato di ADM negli Stati Uniti e nel Canada. L’unica cosa necessaria da dimostrare sarebbe l’identità degli atti sanzionati dalla Commissione e dalle autorità dei paesi terzi e ADM avrebbe dimostrato che i suoi atti e l’intesa sanzionata dalla Commissione e dalle autorità degli Stati terzi si riferivano proprio alla medesima intesa mondiale.
42 Quanto al primo capo del terzo motivo addotto dalle ricorrenti, la Commissione sostiene che la sentenza Boehringer Mannheim/Commissione non ha risolto la questione se la Commissione debba tener conto delle sanzioni irrogate dalle autorità di uno Stato terzo nell’ipotesi in cui gli addebiti contestati ad un’impresa da parte di tale istituzione e delle dette autorità siano identici. A suo avviso, sussistono buone ragioni di ritenere che il principio di diritto naturale invocato nelle sentenze 13 febbraio 1969, causa 14/68, Wilhelm e a. (Racc. pag. 1), e Boehringer Mannheim/Commissione, citata, si applichi unicamente nel territorio dell’Unione europea. Tutte le giurisdizioni dell’Unione dovrebbero, in ogni caso nell’ambito del diritto della concorrenza, conformarsi alla giurisprudenza preponderante della Corte, e le competenze degli Stati membri nonché quelle delle istituzioni comunitarie si accavallano. Non sussisterebbero, invece, né nessi né sovrapposizioni del genere tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea.
43 Quanto al secondo capo del terzo motivo delle ricorrenti, la Commissione sostiene che il Tribunale ha dimostrato, facendo riferimento alla citata sentenza Boehringer Mannheim/Commissione, che le autorità comunitarie e americane s’interessavano al comportamento dei partecipanti all’intesa sui loro rispettivi territori. In quella sentenza la Corte avrebbe distinto gli accordi per la costituzione di un’intesa dall’applicazione della stessa in territori diversi.
44 Quanto al terzo capo del terzo motivo, la Commissione fa valere che ADM ha dato una lettura errata del punto 103 della sentenza impugnata. Il Tribunale avrebbe invero affrontato la questione se le condanne negli Stati Uniti e nel Canada avessero riguardato un comportamento identico a quello sanzionato dalla Commissione nella decisione controversa.
45 Secondo la Commissione, se non ricorre identità di oggetto e di localizzazione territoriale, i fatti contestati dalle autorità comunitarie e americane non possono essere considerati identici. I fatti contestati dalla Commissione e dalle autorità americane non sarebbero identici e senza alcuna giustificazione ADM asserirebbe che queste ultime intendessero sanzionarla per l’attuazione degli accordi nel SEE.
Giudizio della Corte
– Quanto al primo capo del terzo motivo
46 Come hanno chiarito all’udienza, le ricorrenti non invocano il principio ne bis in idem in quanto tale. Esse non asseriscono, dunque, che la Commissione abbia sbagliato ad avviare il procedimento o che non avesse il potere di imporre un’ammenda. Fanno valere, piuttosto, che fra i principi elementari della giustizia vi è un corollario del principio ne bis in idem in base al quale deve tenersi conto delle sanzioni concomitanti inflitte per i medesimi comportamenti.
47 Occorre ricordare, in limine, che nell’ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado il controllo della Corte è volto, da un lato, a verificare se il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce degli artt. 81 CE e 15 del regolamento n. 17 e, dall’altro, ad accertare se il Tribunale abbia risolto esaurientemente le questioni poste dal complesso degli argomenti invocati dalla parte ricorrente e diretti alla revoca o alla riduzione dell’ammenda (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punto 244 e la giurisprudenza ivi citata).
48 Nella fattispecie, il Tribunale ha rilevato, al punto 98 della sentenza impugnata, che risulta evidente dalla formulazione del punto 3 della citata sentenza Boehringer/Commissione, che la Corte non ha risolto la questione se la Commissione debba tener conto delle sanzioni irrogate dalle autorità di uno Stato terzo nell’ipotesi in cui i fatti contestati ad un’impresa da parte di tale istituzione e delle dette autorità siano identici. Al contrario, la Corte ha considerato l’identità dei fatti censurati dalla Commissione e dalle autorità di uno Stato terzo come una condizione preliminare per porre la detta questione.
49 Sotto tale profilo il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto. Nella citata sentenza Boehringer Mannheim/Commissione, la Corte non ha risolto la detta questione perché mancava la prova che i fatti addebitati alla ricorrente dalla Commissione, da un lato, e dalle autorità americane, dall’altro, fossero identici.
50 In secondo luogo, facendo rinvio al punto 11 della citata sentenza Wilhelm e a., il Tribunale, al punto 99 della sentenza impugnata, ha affermato che, tenuto conto della situazione particolare derivante, da un lato, dalla stretta interdipendenza dei mercati nazionali degli Stati membri e del mercato comune e, dall’altro, dal sistema specifico di ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri in materia di intese in uno stesso territorio, quello del mercato comune, la Corte, avendo ammesso la possibilità di un duplice procedimento, ha ritenuto necessario, vista l’eventuale duplice sanzione che ne deriva, prendere in considerazione la prima decisione repressiva conformemente ad un’esigenza di equità.
51 Al punto 100 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che nel caso di specie non sussiste una situazione di questo tipo e che, pertanto, non avendo dedotto una disposizione convenzionale espressa che preveda l’obbligo per la Commissione, nella fissazione dell’importo di un’ammenda, di tener conto delle ammende già inflitte alla stessa impresa per il medesimo fatto da autorità o da giudici di uno Stato terzo, come gli Stati Uniti o il Canada, le ricorrenti non possono validamente contestare alla Commissione di essere venuta meno, nel caso di specie, a tale preteso obbligo.
52 Ad ogni modo, anche supponendo che tale ragionamento sia errato e che la sanzione irrogata dalle autorità di uno Stato terzo sia un elemento rilevante nella valutazione delle circostanze di specie ai fini del calcolo dell’ammenda, la censura vertente sull’omessa considerazione da parte della Commissione delle ammende già inflitte negli Stati terzi può essere accolta solo se i fatti contestati ad ADM da parte di tale istituzione, da un lato, e delle autorità degli Stati Uniti e del Canada, dall’altro, erano identici.
53 Ai punti 101‑103 della sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato, in via subordinata, se le ricorrenti abbiano fornito la prova di una tale identità. Esaminiamo, perciò, gli altri capi del terzo motivo, che si riferiscono proprio a tali punti.
54 Il principio di buona amministrazione, anch’esso invocato dalle ricorrenti nell’ambito del primo capo del terzo motivo, è irrilevante nel contesto di specie.
– Quanto al secondo capo del terzo motivo
55 Quanto all’affermazione del Tribunale secondo cui non è stato dimostrato che i fatti contestati ad ADM dalla Commissione e dalle autorità degli Stati Uniti e del Canada sono identici, le ricorrenti lamentano per prima cosa uno snaturamento degli elementi probatori. Fanno valere che la distinzione tra le infrazioni concernenti la lisina e quelle concernenti l’acido citrico risultava dalla documentazione dell’accordo giudiziario negli Stati Uniti e nel Canada, Stati in cui tali infrazioni avrebbero integrato capi d’accusa separati contro ADM. Né la detta documentazione né altri elementi farebbero pensare che i vari accordi s’iscrivessero in «un complesso più ampio di accordi e di pratiche concordate».
56 In realtà il Tribunale non ha detto che le infrazioni concernenti, rispettivamente, la lisina e l’acido citrico non fossero distinte l’una dall’altra. È vero che, all’inizio del punto 103 della sentenza impugnata, ha dubitato che la condanna dell’intesa sulla lisina potesse essere altro da quella dell’intesa sull’acido citrico, ma poi ha supposto che fosse davvero questo il caso.
57 Non si può sostenere che il Tribunale ha snaturato elementi probatori perché ha affermato che le condanne negli Stati Uniti e nel Canada riguardavano un complesso più ampio di accordi e di pratiche concordate. Il riferimento alle «condanne negli Stati Uniti e in Canada [che] riguardavano un complesso più ampio di accordi e di pratiche concordate», di cui al punto 102 della sentenza impugnata, dev’essere letto alla luce del punto 5 della sentenza Boehringer Mannheim/Commissione, nel quale si parla di «un complesso più ampio [di fatti]» e al quale allude il Tribunale nel precedente punto [101]. Esso va perciò interpretato nel senso che quelle condanne riguardano anche i comportamenti relativi all’acido citrico, che non sono presi in considerazione nella decisione controversa.
58 La censura vertente su uno snaturamento degli elementi di prova dev’essere, perciò, respinta.
59 Le ricorrenti deducono, poi, che il Tribunale ha immotivatamente escluso le prove supplementari da loro fornite circa l’identità dei procedimenti, in violazione dell’art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia.
60 In proposito occorre ricordare che l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale ai sensi degli artt. 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I-123, punto 372).
61 Relativamente alle prove supplementari presentate da ADM, il Tribunale non ha violato l’obbligo di motivazione a suo carico. La sua motivazione poggia sulla premessa che, per provare l’identità dei fatti considerati, le ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che le condanne pronunciate negli Stati Uniti e nel Canada avevano avuto ad oggetto applicazioni o effetti dell’intesa intervenuti al di fuori di tali Stati e, in particolare, nel SEE. Dichiarando che nulla era dimostrato, il Tribunale ha implicitamente definito insufficienti alla stregua di tale criterio gli elementi probatori supplementari dedotti dalle ricorrenti.
62 Ne consegue che la censura vertente su una violazione dell’art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia non può essere accolta.
63 Le ricorrenti fanno valere, infine, che, siccome nelle sue memorie e nella decisione controversa la Commissione ha evidentemente riconosciuto che i fatti sanzionati nell’ambito di procedimenti avviati in paesi terzi erano proprio gli stessi esposti dinanzi al Tribunale, quest’ultimo avrebbe dovuto offrire loro la possibilità di un contraddittorio.
64 Si osservi, ebbene, che la Commissione, se è vero che ha indicato che l’infrazione commessa nel SEE risultava dall’esistenza di un’intesa mondiale, non ha per ciò stesso riconosciuto l’identità dei fatti da lei stessa addebitati alle ricorrenti con quelli loro addebitati dalle autorità degli Stati Uniti e del Canada.
65 In effetti, dal punto 183 della parte motiva della decisione controversa risulta che la Commissione contesta ad ADM e alle altre imprese destinatarie della decisione di aver violato le disposizioni dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE in quanto, all’interno del SEE e tramite un accordo, hanno fissato i prezzi di vendita della lisina, controllato l’offerta e ripartito tra loro i volumi di vendita, nonché scambiato informazioni sui propri volumi di vendita allo scopo di controllare la ripartizione così concordata. Al punto 311 sempre della parte motiva della decisione la Commissione ha rilevato che, stando alle informazioni fornite dalle autorità degli Stati Uniti e del Canada, le sanzioni penali inflitte alle imprese destinatarie della decisione hanno tenuto conto solamente degli effetti anticoncorrenziali della collusione nel territorio di loro giurisdizione.
66 Ne discende che, per la Commissione, si trattava dell’applicazione di un’intesa su territori differenti. Di conseguenza, le constatazioni della Commissione avevano permesso alle ricorrenti di difendere utilmente il loro punto di vista al riguardo.
67 La censura vertente su una violazione del diritto al contraddittorio non è, dunque, fondata.
– Quanto al terzo capo del terzo motivo
68 Il punto 103 della sentenza impugnata s’inserisce nell’analisi del Tribunale circa l’identità dei fatti contestati.
69 A tale riguardo si deve osservare che, allorché la sanzione inflitta nello Stato terzo riguarda solo le applicazioni o gli effetti dell’intesa sul mercato di tale Stato e la sanzione comunitaria solo le applicazioni o gli effetti di quest’ultima sul mercato comunitario, non c’è identità dei fatti.
70 Se il Tribunale, al punto 103 della sentenza impugnata, ha sottolineato che le ammende in questione sono state calcolate a partire dai fatturati realizzati rispettivamente negli Stati Uniti e nel Canada, era per corroborare la propria conclusione secondo cui le ammende erano dirette a sanzionare l’applicazione dell’accordo su quei territori e non all’interno del SEE.
71 Secondo il Tribunale, ADM non ha dimostrato che, oltre a quelli intervenuti, rispettivamente, negli Stati Uniti e nel Canada, le sanzioni imposte in tali Stati riguardassero anche applicazioni o effetti dell’intesa avvenuti nel SEE.
72 La censura principale sollevata dalle ricorrenti nell’ambito del terzo capo del terzo motivo è, dunque, infondata.
73 In subordine, le ricorrenti fanno valere che la Commissione è obbligata a tener conto delle ammende pagate ad altre autorità e calcolate sul fatturato negli Stati Uniti e nel Canada ove, come nella fattispecie, parta dal fatturato mondiale delle ricorrenti per la lisina per calcolare l’ammenda a loro carico. Ché la detta istituzione calcolerebbe l’ammenda dopo aver sommato al fatturato delle ricorrenti nel SEE il fatturato ottenuto in Stati in cui esse hanno già pagato un’ammenda.
74 In realtà, nella decisione controversa, il fatturato mondiale è servito solo a comparare le dimensioni relative delle imprese interessate, per poter tener conto della loro effettiva capacità di arrecare un danno consistente al mercato della lisina nel SEE.
75 La censura va perciò respinta.
76 Dato che tutte le censure sollevate dalle ricorrenti contro la constatazione del Tribunale secondo cui esse non hanno dimostrato l’identità dei fatti considerati non sono fondate, il terzo motivo dev’essere respinto.
Quanto al quarto motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione
77 Il quarto motivo si articola in due capi.
78 Con il primo capo, che si riferisce ai punti 85‑94 della sentenza impugnata, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato l’art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia affermando che la Commissione non era tenuta a considerare le ammende da loro pagate in Stati terzi, benché l’ammenda inflitta dalla Commissione sia commisurata segnatamente al loro fatturato mondiale e le ricorrenti siano, di conseguenza, sanzionate a partire dal fatturato conseguito in Stati in cui sono già state condannate ad ammende.
79 Con il secondo capo del quarto motivo, che si riferisce ai punti 198‑206 della sentenza impugnata, le ricorrenti rimproverano al Tribunale di aver violato l’art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia definendo ragionevole l’ammenda nonostante la Commissione non avesse adempiuto l’obbligo di tener conto del fatturato delle ricorrenti per la lisina nel SEE.
80 In merito ai presupposti dell’obbligo di motivazione a carico del Tribunale, si veda il punto 60 della presente sentenza.
81 Nella fattispecie, la sentenza del Tribunale è, quanto ai due aspetti suddetti, sufficientemente motivata. Da un lato, il Tribunale, ai punti 85‑103 della sentenza impugnata, ha offerto una motivazione circostanziata della conclusione secondo cui la Commissione non era tenuta a considerare le ammende pagate da ADM in paesi terzi; dall’altro, ai punti 198-206 sempre della sentenza impugnata, ha spiegato perché respingere l’argomentazione delle ricorrenti secondo cui l’ammenda era sproporzionata al loro fatturato sul mercato della lisina nel SEE.
82 Ne consegue che il quarto motivo dev’essere respinto nel suo complesso.
Quanto al quinto motivo, vertente su uno snaturamento degli elementi probatori
83 Con il quinto motivo, concernente i punti 142‑171 della sentenza impugnata, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova dichiarando che la Commissione aveva dimostrato un impatto economico.
84 Per l’esattezza, le ricorrenti rimproverano al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova nel concludere che la Commissione ha adeguatamente dimostrato che i prezzi erano superiori a quelli che sarebbero stati praticati in mancanza di collusione. Dagli elementi di prova della Commissione di cui il Tribunale, ai punti 154‑160 della sentenza impugnata, ha constatato l’esistenza risulterebbe unicamente il livello dei prezzi effettivi, senza alcuna analisi del livello dei prezzi probabili in mancanza d’intesa.
85 A tale riguardo si deve ricordare che la valutazione dei fatti, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (v., in particolare, sentenza 21 giugno 2001, Moccia Irme e a./Commissione, cause riunite da C‑280/99 P a C-282/99 P, Racc. pag. I-4717, punto 78).
86 Orbene, le ricorrenti non hanno spiegato in cosa le prove prodotte sarebbero state snaturate. La critica da esse mossa al ragionamento seguito dal Tribunale è destituita di fondamento. Come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 124 delle conclusioni, dalla lettura della decisione controversa e della sentenza impugnata risulta che la Commissione ha fornito una serie di elementi di prova sull’aumento dei prezzi provocato dall’intesa e che questi elementi sono stati esaurientemente esaminati dal Tribunale. Respingendo gli argomenti delle ricorrenti nel senso che non è stato provato che i prezzi applicati erano superiori a quelli che sarebbero stati praticati in condizioni di oligopolio senza infrazione, il Tribunale non ha tratto dagli elementi di prova conclusioni che manifestamente non potevano essere tratte.
87 Il quinto motivo dev’essere, di conseguenza, respinto.
Quanto al sesto motivo, vertente su una violazione del principio secondo cui la Commissione deve attenersi alle sue stesse regole
88 Con il sesto motivo le ricorrenti rimproverano al Tribunale di aver, ai punti 191‑206 della sentenza impugnata, violato il principio secondo cui la Commissione deve attenersi alle sue stesse regole.
89 Il Tribunale avrebbe constatato che, nel fissare l’importo di base, la Commissione aveva tenuto conto solo del fatturato globale delle ricorrenti per l’intera gamma di prodotti e del fatturato mondiale sul mercato della lisina, venendo così meno all’obbligo di guardare al fatturato realizzato dalle imprese in questione sul mercato rilevante. Nonostante l’inosservanza da parte della Commissione dei propri orientamenti, il Tribunale avrebbe ritenuto legittima l’ammenda perché non violava il principio di proporzionalità. Quanto meno se non motiva, il Tribunale non potrebbe permettere alla Commissione di violare i propri orientamenti. Lasciare che la Commissione disattenda gli orientamenti fermandosi al rispetto dell’imperativo di proporzionalità significherebbe violare i principi di certezza del diritto e di buon amministrazione e discriminare tra le ricorrenti e le imprese alle quali gli orientamenti sono debitamente applicati.
90 Per questi motivi, per fissare correttamente il livello delle ammende il Tribunale avrebbe dovuto applicare il metodo per il loro calcolo illustrato negli orientamenti tenendo conto del fatturato di ADM rilevante nella fattispecie. Venendo meno a tale obbligo, esso avrebbe infranto il principio secondo cui la Commissione deve attenersi alle sue stesse regole.
91 Si ricordi, in proposito, che norme di comportamento intese a produrre effetti esterni, come appunto gli orientamenti, che riguardano operatori economici, se non possono essere qualificate come norme giuridiche che l’amministrazione deve rispettare in ogni caso, sono pur sempre indicative della prassi da seguire e l’amministrazione non può discostarsene, in un’ipotesi specifica, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento (v., in tal senso, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punti 209 e 210).
92 Non si può accusare il Tribunale di aver autorizzato la Commissione ad un’applicazione erronea degli orientamenti. Dopo aver affermato, infatti, al punto 197 della sentenza impugnata, che, basandosi sui fatturati mondiali di ADM senza prendere in considerazione il suo fatturato per il mercato della lisina nel SEE, la Commissione non ha tenuto conto del punto 1, parte A, quarto e sesto capoverso, degli orientamenti, il Tribunale ha valutato esso stesso l’adeguatezza dell’ammenda.
93 Ove, però, la Commissione non abbia tenuto debito conto di un elemento di valutazione dell’infrazione e il Tribunale, constatata una violazione degli orientamenti, affermi la propria competenza anche di merito, parità di trattamento e certezza del diritto vogliono che quest’ultimo verifichi innanzi tutto se, anche alla luce del detto elemento, l’ammenda resti nell’ambito definito dagli orientamenti. Il principio di proporzionalità trova applicazione solo dopo una tale verifica.
94 Il Tribunale ha perciò commesso un errore di diritto applicando solo il criterio di proporzionalità.
95 Nella valutazione del fatturato di ADM per le vendite di lisina nel SEE, effettuata ai punti 203‑205 della sentenza impugnata, è implicito, tuttavia, che, se pure la Commissione avesse applicato correttamente gli orientamenti tenendo conto di tale fatturato, il risultato della determinazione dell’ammenda non sarebbe stato diverso.
96 Il sesto motivo dev’essere pertanto respinto.
Quanto al settimo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità
Argomentazione delle ricorrenti
97 Con il settimo motivo le ricorrenti rimproverano al Tribunale di aver negletto il principio di proporzionalità come interpretato dalla Corte e dal Tribunale. Ai punti 199‑202 della sentenza impugnata esso avrebbe a torto respinto l’argomento secondo cui il principio di proporzionalità postula un certo rapporto tra l’ammenda e il fatturato da considerare, tale che un’ammenda pari al 115% del detto fatturato, quale l’ammenda di cui trattasi nella fattispecie, risulti sproporzionata. Per il loro calcolo le ricorrenti si basano sul fatturato per la vendita della lisina nel SEE durante l’ultimo anno d’infrazione.
98 Esse ritengono che, a differenza di quanto statuito dal Tribunale al punto 200 della sentenza impugnata, la sentenza 16 novembre 2000, causa C-248/98 P, KNP BT/Commissione (Racc. pag. I‑9641), comprenda un principio d’applicazione generale, quello per cui la sanzione dev’essere proporzionata all’importanza dell’impresa sul mercato dei prodotti oggetto dell’infrazione.
99 Le ricorrenti sostengono che i fatti di specie sono identici a quelli della controversia definita dalla sentenza 14 luglio 1994, causa T-77/92, Parker Pen/Commissione (Racc. pag. II‑549), in cui il Tribunale ha ridotto l’ammenda perché la Commissione non aveva tenuto nel debito conto il fatturato rilevante. Il fatto che, nella causa Parker Pen/Commissione, sia l’importo definitivo dell’ammenda ad essere stato ridotto e non l’importo di base calcolato in funzione della gravità non farebbe differenza: in quella causa l’importo di base non sarebbe stato calcolo separatamente. Inoltre, l’ammenda inflitta alle ricorrenti sarebbe comunque sproporzionata al fatturato da considerare, sia a tener conto dell’ammenda definitiva, sia a guardare all’importo di base calcolato in funzione della gravità.
Giudizio della Corte
100 Secondo la giurisprudenza della Corte, per determinare l’ammenda, si può tener conto tanto del fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione, sia pure approssimata e imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa stessa, quanto della frazione di tale fatturato riferibile alle merci oggetto dell’infrazione e perciò atta a fornire un’indicazione della gravità di quest’ultima. Non si deve attribuire né all’uno né all’altro di questi dati un peso eccessivo rispetto agli altri criteri di valutazione, sicché la determinazione di un’ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo. Ciò è particolarmente vero qualora le merci in questione costituiscano solo una piccola parte di tale fatturato (citate sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, punto 121, e Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 243).
101 Per contro, il diritto comunitario non contiene un principio di applicazione generale secondo cui la sanzione dev’essere proporzionata all’importanza dell’impresa sul mercato dei prodotti oggetto dell’infrazione.
102 Al punto 200 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto l’argomento delle ricorrenti nei termini seguenti:
«(…) Dalla giurisprudenza risulta, infatti, che il limite stabilito dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, con riferimento al fatturato complessivo dell’impresa, mira ad evitare che le ammende siano sproporzionate alle dimensioni di quest’ultima (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, cit., punto 119). Se l’importo dell’ammenda definitiva non supera il 10% del fatturato complessivo dell’ADM durante l’ultimo anno d’infrazione, questa non potrebbe quindi essere considerata sproporzionata per il solo fatto che supera il fatturato realizzato sul mercato rilevante. Va osservato che le ricorrenti hanno fatto riferimento alla sentenza della Corte [KNP BT/Commissione, cit., punto 61], in cui quest’ultima ha sottolineato, incidentalmente, che “(l)’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 [è] inteso a garantire che la sanzione sia proporzionata alle dimensioni dell’impresa sul mercato dei prodotti oggetto dell’infrazione”. Oltre al fatto che, al punto 61 della sentenza di cui sopra, la Corte richiama espressamente, a titolo di riferimento, il punto 119 della sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, occorre sottolineare che la formulazione in questione, non ripresa nella giurisprudenza successiva, s’inserisce nel contesto particolare della causa che ha dato origine alla sentenza KPN BT/Commissione, citata. In tale causa, la ricorrente contestava infatti alla Commissione di aver tenuto conto del valore delle vendite interne al gruppo ai fini della determinazione delle sue quote di mercato, il che tuttavia è stato dichiarato valido dalla Corte per il motivo di cui sopra. Non se ne può pertanto dedurre che la sanzione inflitta all’ADM sia sproporzionata».
103 La motivazione non è inficiata da errore di diritto.
104 Quanto alla citata sentenza Parker Pen/Commissione, al suo punto 94 risulta che il Tribunale non ha fatto che applicare le regole enunciate al punto 121 della citata sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, e ricordate nella presente sentenza al punto 100.
105 Inoltre, non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, sull’ammontare delle ammende inflitte ad imprese che hanno violato il diritto comunitario (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punto 245 e la giurisprudenza ivi citata).
106 Occorre coerentemente respingere il settimo motivo dedotto.
107 Alla luce di quanto sopra discende che il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado dev’essere respinto.
Sulle spese
108 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione per effetto dell’art. 118 del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Corte ne ha fatto domanda, ADM Company e ADM Ingredients, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.
2) Archer Daniels Midland Co. e Archer Daniels Midland Ingredients Ltd sopporteranno le spese.
Firme
* Lingua processuale: l'inglese.