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Document 61999CJ0196
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 2 October 2003. # Siderúrgica Aristrain Madrid SL v Commission of the European Communities. # Appeal - Agreements and concerted practices - European producers of beams. # Case C-196/99 P.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 ottobre 2003.
Siderúrgica Aristrain Madrid SL contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Accordi e pratiche concordate - Produttori europei di putrelle.
Causa C-196/99 P.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 ottobre 2003.
Siderúrgica Aristrain Madrid SL contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Accordi e pratiche concordate - Produttori europei di putrelle.
Causa C-196/99 P.
Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-11005
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:529
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 ottobre 2003. - Siderúrgica Aristrain Madrid SL contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Accordi e pratiche concordate - Produttori europei di putrelle. - Causa C-196/99 P.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-11005
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Errata valutazione dei fatti - Irricevibilità - Rigetto
(Art. 32 quinto, n. 1, CA; Statuto CECA della Corte di giustizia, art. 51)
2. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione che infligge ammende per violazione delle regole di concorrenza - Semplice auspicabilità della comunicazione del metodo di calcolo dell'ammenda
(Trattato CECA, artt. 15, primo comma, e 65, n. 5)
3. Procedura - Mezzi istruttori - Domanda di produzione di un documento - Potere discrezionale del Tribunale
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 49 e 65, lett. b)]
4. CECA - Regole comunitarie di concorrenza - Infrazioni - Ammende - Determinazione - Criteri - Aumento del livello generale delle ammende - Ammissibilità - Presupposti
(Trattato CECA, art. 65, n. 5)
5. CECA - Regole comunitarie di concorrenza - Violazione commessa da un'impresa - Imputazione ad un'altra impresa in considerazione dei vincoli economici e giuridici esistenti tra loro - Presupposti - Insufficienza di un controllo unico del capitale
(Trattato CECA, art. 65, n. 1)
6. CECA - Intese - Ammende - Importo - Metodo di calcolo - Fissazione, per tutte le imprese che hanno partecipato all'infrazione, in ECU sulla base del fatturato, espresso in ECU, dell'ultimo anno completo del periodo dell'infrazione - Ammissibilità
(Trattato CECA, art. 65, n. 5)
7. Tribunale - Organizzazione - Composizione delle sezioni - Assenza o impedimento di un giudice - Carattere definitivo o temporaneo - Irrilevanza
(Statuto CECA della Corte di giustizia, artt. 18 e 44; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 32 e 33, nn. 1 e 5)
8. Procedura - Durata del procedimento dinanzi al Tribunale - Termine ragionevole - Criteri di valutazione
$$1. Come risulta dagli artt. 32 quinto, n. 1, CA e 51 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, l'impugnazione di una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi.
La Corte può tuttavia verificare se il Tribunale si sia pronunciato su tutti i motivi dedotti dalle parti ed abbia regolarmente motivato la propria sentenza.
( v. punti 40-41 )
2. L'obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all'interessato un'indicazione sufficiente per giudicare se la decisione sia fondata oppure sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità.
Per quanto riguarda l'obbligo di motivazione di una decisione che infligge ammende a svariate imprese per un'infrazione alle regole comunitarie della concorrenza, l'indicazione di dati numerici relativi alle modalità di calcolo di tali ammende, per quanto utili e auspicabili tali dati possano essere, non è indispensabile, fermo restando, in ogni caso, che la Commissione non può, ricorrendo esclusivamente e meccanicamente a formule aritmetiche, rinunciare ad avvalersi del proprio potere discrezionale.
( v. punti 52, 56 )
3. Spetta al giudice comunitario decidere, in funzione delle circostanze della controversia, se sia necessario disporre la produzione di un documento, secondo le disposizioni del regolamento di procedura in materia di provvedimenti istruttori. Per quanto riguarda il Tribunale, dal combinato disposto degli artt. 49 e 65, lett. b), del suo regolamento di procedura risulta che la richiesta di produzione di documenti fa parte dei provvedimenti istruttori che il Tribunale può adottare in qualsiasi fase del procedimento, ove li ritenga necessari all'accertamento della verità.
( v. punti 67-68 )
4. La difficoltà di raffrontare il livello delle ammende inflitte a imprese che abbiano partecipato ad accordi diversi, su mercati distinti, in epoche talvolta distanti tra loro, può risultare dalle condizioni necessarie per l'attuazione di un'efficace politica della concorrenza. A questo proposito, il fatto che la Commissione abbia sanzionato, in passato, talune tipologie di violazioni con ammende di un determinato livello non può privarla della possibilità di innalzare tale livello entro i limiti indicati dall'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, ove ciò sia necessario per garantire l'efficacia della politica comunitaria della concorrenza.
( v. punto 81 )
5. Il comportamento anticoncorrenziale di un'impresa può essere imputato ad un'altra qualora la prima non abbia determinato in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, bensì abbia applicato in sostanza le direttive impartitele dalla seconda, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici e giuridici che intercorrono tra loro.
A questo proposito, il semplice fatto che il capitale sociale di due società commerciali distinte appartenga a un medesimo soggetto o a una medesima famiglia non è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza, tra tali due società, di un'unità economica per effetto della quale, in virtù della normativa comunitaria in materia di concorrenza, i comportamenti dell'una possano essere imputati all'altra e una di esse possa essere tenuta a pagare un'ammenda per l'altra.
( v. punti 96, 99 )
6. Quando la Commissione infligge ammende a diverse imprese per infrazioni alle regole di concorrenza nell'ambito del Trattato CECA, la presa in considerazione del fatturato realizzato da ciascuna impresa nell'anno di riferimento, vale a dire l'ultimo anno completo del periodo accertato di commissione della violazione, è pertinente ai fini della valutazione della gravità dell'illecito commesso da ciascuna impresa. Infatti, da un lato, quando si tratta di valutare le dimensioni e la potenza economica di un'impresa al momento di una violazione, occorre necessariamente far riferimento al fatturato realizzato a tale data e non a quello conseguito al momento dell'adozione della decisione che infligge l'ammenda. D'altro lato, l'utilizzazione di un anno di riferimento comune per tutte le imprese partecipanti alla medesima violazione garantisce a ciascuna di esse che sarà trattata allo stesso modo delle altre, posto che le sanzioni vengono fissate in maniera uniforme e senza tenere conto di elementi estrinseci e aleatori che avrebbero potuto influire sul fatturato tra l'ultimo anno di commissione della violazione e il momento dell'adozione della decisione che infligge le ammende. Peraltro, il fatto che l'anno di riferimento faccia parte del periodo di commissione della violazione consente di valutare l'ampiezza dell'illecito commesso in rapporto alla realtà economica quale risultava nel corso di tale periodo.
Quanto all'ammenda stessa, da una parte, la fissazione del suo importo in ECU, sulla base del fatturato dell'anno di riferimento al tasso di cambio dell'epoca consente di evitare che venga falsata la valutazione delle dimensioni rispettive delle imprese che hanno partecipato alla violazione mediante la presa in considerazione di fatti estrinseci e aleatori, come la fluttuazione delle valute nazionali nel corso del periodo successivo. D'altra parte, l'utilizzazione di una valuta comune, come l'ECU, per fissare le ammende inflitte ad imprese che abbiano partecipato ad una medesima violazione non è vietata dall'art. 65, n. 5, del Trattato CECA ed è, anzi, giustificata dall'esigenza di sanzionare tali imprese in maniera uniforme.
Infine, le fluttuazioni monetarie sono un'alea che può generare vantaggi oppure svantaggi, alla quale le imprese devono abitualmente far fronte nell'ambito delle loro attività commerciali e la cui esistenza, in quanto tale, non è idonea a rendere incongruo l'importo di un'ammenda legittimamente fissato in funzione della gravità dell'infrazione e del fatturato realizzato nel corso dell'ultimo anno del periodo in cui questa è stata commessa.
( v. punti 128-132 )
7. Ai fini dell'applicazione delle regole enunciate agli artt. 18, secondo comma, e 44 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, nonché agli artt. 32 e 33, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, relativi alla composizione dei collegi giudicanti del Tribunale, il carattere definitivo o temporaneo dell'impedimento di un giudice non è determinante. Se un'assenza o un impedimento temporaneo giustifica la modificazione della composizione affinché i membri rimangano in numero dispari, lo stesso vale, a maggior ragione, nel caso di un impedimento definitivo risultante, ad esempio, dalla scadenza del mandato di un membro.
In proposito, il momento da prendere in considerazione per verificare se le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale in materia di deliberazione siano state rispettate è, conformemente all'art. 33, n. 5, di tale regolamento, quello dell'adozione, dopo la discussione finale, delle conclusioni che determinano la decisione del Tribunale.
( v. punti 155-157 )
8. Il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo equo, e in particolare il diritto a un processo entro un termine ragionevole, è applicabile nell'ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione che infligge ammende a un'impresa per violazione della normativa sulla concorrenza.
Il carattere ragionevole del termine è valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, alla luce della posta in gioco nella controversia per l'interessato, della complessità del caso in esame, nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti.
A questo proposito, l'elencazione dei detti criteri non è esaustiva e la valutazione del carattere ragionevole del termine non richiede un esame sistematico delle circostanze della causa alla luce di ciascuno di tali criteri quando la durata del procedimento risulti giustificata alla luce di uno solo di essi. La funzione di questi criteri è quella di stabilire se il tempo impiegato per definire una pratica sia o no giustificato. Pertanto, la complessità del caso in esame ovvero un comportamento dilatorio del ricorrente può essere considerato valida giustificazione di un termine a prima vista troppo lungo. Per contro, un termine può ritenersi eccedere i limiti della ragionevolezza anche alla luce di un solo criterio, in particolare qualora la sua durata derivi dal comportamento delle autorità competenti. Eventualmente, la durata di una fase del procedimento può essere di primo acchito qualificata ragionevole qualora appaia conforme al tempo medio di definizione di un caso del tipo di quello in questione.
( v. punti 165-167 )
Nel procedimento C-196/99 P,
Siderúrgica Aristrain Madrid SL, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dai sigg. A. Creus Carreras e N. Lacalle Mangas, abogados,
ricorrente,
avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) l'11 marzo 1999, nella causa T-156/94, Aristrain/Commissione (Racc. pag. II-645),
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Currall e W. Wils, in qualità di agenti, assistiti dal sig. J. Rivas de Andrés, abogado, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, e dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 31 gennaio 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 maggio 1999, la Siderúrgica Aristrain Madrid SL ha proposto, a norma dell'art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 1999, causa T-156/94, Aristrain/Commissione (Racc. pag. II-645; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha in parte respinto il ricorso della detta società diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di putrelle [così, in luogo di: travi; conforme rettifica in tutti i passi citati] (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»). Con tale decisione, la Commissione aveva inflitto un'ammenda alla ricorrente a norma del detto art. 65.
Fatti di causa e decisione controversa
2 Risulta dalla sentenza impugnata che, a partire dal 1974, l'industria siderurgica europea ha attraversato una crisi caratterizzata da un crollo della domanda, ciò che ha originato problemi di eccedenza dell'offerta e di sovraccapacità, nonché un basso livello dei prezzi.
3 Dopo aver tentato di gestire la crisi mediante impegni volontari unilaterali delle imprese relativi ai volumi di acciaio proposti sul mercato e a taluni prezzi minimi («piano Simonet») ovvero mediante la fissazione di prezzi indicativi e di prezzi minimi («piano Davignon», accordo «Eurofer I»), la Commissione, nel 1980, ha dichiarato lo stato di crisi manifesta ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA e ha imposto quote di produzione obbligatorie, in particolare per le putrelle. Il detto regime comunitario ha avuto termine il 30 giugno 1988.
4 Molto prima di questa data, la Commissione aveva annunciato l'abbandono del regime di quote in diverse comunicazioni e decisioni, ricordando che la fine di tale regime avrebbe significato il ritorno ad un mercato di libera concorrenza tra le imprese. Tuttavia, il settore rimaneva caratterizzato da capacità produttive eccedentarie, che gli esperti ritenevano dovessero essere oggetto di una riduzione sufficiente e rapida al fine di consentire alle imprese di far fronte alla concorrenza mondiale.
5 A partire dalla fine del regime di quote, la Commissione ha introdotto un regime di sorveglianza, che comportava la raccolta di statistiche sulla produzione e sulle forniture, la vigilanza sull'evoluzione dei mercati, nonché la regolare consultazione delle imprese in merito alla situazione e alle tendenze del mercato. Le imprese del settore, alcune delle quali erano membri dell'associazione professionale Eurofer, hanno così mantenuto regolari contatti con la DG III (direzione generale «Mercato interno e affari industriali») della Commissione (in prosieguo: la «DG III») nell'ambito di riunioni di consultazione. Il regime di sorveglianza ha avuto termine il 30 giugno 1990 ed è stato sostituito da un regime di informazione individuale e volontario.
6 All'inizio del 1991, la Commissione ha effettuato diverse verifiche presso un certo numero di imprese siderurgiche e di associazioni di imprese di tale settore. Una comunicazione degli addebiti è stata ad esse inviata in data 6 maggio 1992. All'inizio del 1993 hanno avuto luogo alcune audizioni.
7 Il 16 febbraio 1994 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale ha accertato la partecipazione di diciassette imprese siderurgiche europee e di una delle loro associazioni professionali ad una serie di accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e lo scambio di informazioni riservate sul mercato comunitario delle putrelle, in violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Con la detta decisione, la Commissione ha inflitto ammende a quattordici imprese per violazioni commesse tra il 1° luglio 1988 e il 31 dicembre 1990.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
8 Il 18 aprile 1994 la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa.
9 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso della ricorrente e ha ridotto l'ammenda che le era stata inflitta.
Conclusioni delle parti
10 La ricorrente conclude che la Corte voglia:
«1) sia che si pronunci espressamente sul merito della causa, sia che rinvii la causa al Tribunale di primo grado, annullare, in considerazione di tutti o taluni dei vizi dedotti, la sentenza impugnata, con tutte le relative conseguenze giuridiche derivanti da tale annullamento, e in particolare:
a) annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che la [decisione controversa] non viola il diritto comunitario a motivo di erronea applicazione e interpretazione dell'art. 65 del Trattato CECA e, conseguentemente, annullare la [detta decisione] a tale titolo;
b) decidere sulla causa se lo stato degli atti lo consente, ovvero, se così non fosse, rinviarla eventualmente al Tribunale di primo grado affinché questo statuisca in accoglimento dei motivi esposti qui di seguito e, conseguentemente, annulli la [decisione controversa] nella parte attinente a tali motivi o, in subordine, disponga la riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente:
- solidarietà,
- difetto di motivazione,
- incoerenza,
- violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità per il fatto che le ammende sono espresse in ECU,
- mancata condanna in primo grado della Commissione a versare alla ricorrente l'intero importo delle spese e degli interessi derivanti dalla costituzione di una garanzia ovvero dall'eventuale pagamento, totale o parziale, dell'ammenda, e statuire che gli interessi derivanti dall'ammenda cominciano a decorrere solo dal momento in cui la sentenza del Tribunale diverrà esecutiva, e condannare perciò la Commissione a rimborsare le spese e gli interessi derivanti dalla costituzione della garanzia o dal pagamento dell'ammenda,
- allo stesso modo in relazione ai motivi di impugnazione ottavo e nono dedotti con il presente atto;
c) rinviare la causa nella misura in cui lo stato degli atti non consenta di statuire:
- sul motivo relativo allo sviamento di potere;
2) condannare la convenuta alle spese del giudizio dinanzi alla Corte, nonché a quelle del giudizio dinanzi al Tribunale di primo grado, in caso di accoglimento totale o parziale del (...) ricorso».
11 La Commissione conclude che la Corte voglia:
1) respingere l'impugnazione;
2) condannare la ricorrente alle spese.
Motivi di impugnazione
12 La ricorrente deduce nove motivi a sostegno della sua impugnazione:
1) erronea interpretazione e applicazione dell'art. 65 del Trattato CECA nonché contraddittorietà della motivazione, per quanto riguarda la valutazione delle violazioni asseritamente commesse;
2) scorretta applicazione della nozione di sviamento di potere;
3) violazione dell'art. 15 del Trattato CECA per quanto riguarda la motivazione dell'importo delle ammende;
4) insufficienza della motivazione per quanto riguarda:
a) la constatazione della sussistenza del quorum di presenze al momento dell'adozione della decisione controversa e il rifiuto di adottare un provvedimento istruttorio sollecitato in proposito dalla ricorrente,
b) il rifiuto di prendere in considerazione il livello delle ammende inflitte in altri procedimenti in materia di intese;
5) violazione del diritto comunitario nel valutare:
a) gli argomenti relativi alla persona giuridica tenuta al pagamento dell'ammenda inflitta per il comportamento di due società distinte,
b) la circostanza aggravante costituita dalla conoscenza dell'illegittimità dei comportamenti incriminati,
c) la data che la Commissione, nel dispositivo della decisione controversa, ha assunto quale termine iniziale delle violazioni da essa imputate alla ricorrente;
6) violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità nella valutazione degli argomenti relativi alla presa in considerazione delle svalutazioni subite dalla peseta spagnola rispetto all'ECU;
7) violazione del diritto comunitario per il fatto che il Tribunale non ha condannato la Commissione al pagamento delle spese e degli interessi derivanti dalla costituzione di una cauzione o dal pagamento eventuale dell'ammenda;
8) violazione dell'art. 33 del regolamento di procedura del Tribunale e delle garanzie procedurali;
9) violazione del diritto ad un processo equo entro un termine ragionevole.
13 I punti della sentenza impugnata censurati nell'ambito di ciascun motivo verranno indicati in sede di esposizione del motivo medesimo.
Sull'impugnazione
Quanto al primo motivo
14 Con il primo motivo viene dedotta una violazione del diritto comunitario a motivo di un'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 65 del Trattato CECA, nonché una contraddittorietà della motivazione, per quanto riguarda la valutazione delle violazioni asseritamente commesse nell'ambito del mercato disciplinato dal detto Trattato.
15 Tale motivo ha ad oggetto:
- i punti 314-336 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha esaminato la qualificazione dei comportamenti incriminati alla luce del criterio relativo al «giuoco normale della concorrenza» contemplato dall'art. 65 del Trattato CECA;
- i punti 413-439 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha esaminato la decisione controversa al fine di stabilire se lo scambio di informazioni incriminato fosse stato considerato come una violazione autonoma e ha valutato il carattere anticoncorrenziale di tale scambio;
- i punti 465-519 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha esaminato gli argomenti relativi al coinvolgimento della Commissione nelle violazioni addebitate alla ricorrente;
- i punti 612-623 e 645 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha esaminato l'incidenza economica delle violazioni ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda.
16 In sostanza, la ricorrente sostiene che:
- il Tribunale ha interpretato erroneamente la nozione di «accordo» e di «pratica concordata» di cui all'art. 65 del Trattato CECA, utilizzando i criteri di applicazione dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), malgrado che il contesto economico e normativo dei due trattati non sia identico e che il mercato dell'acciaio possegga caratteristiche particolari - ad esempio, una grande trasparenza - che rendono possibile un parallelismo dei prezzi;
- in considerazione della necessità di riunioni volte allo scambio di informazioni in sede di applicazione del Trattato CECA e delle domande formulate in tal senso dalla DG III, il Tribunale ha commesso un errore laddove ha ritenuto, in particolare al punto 233 della sentenza impugnata, che il semplice fatto di partecipare a tali riunioni fosse sufficiente per dimostrare la partecipazione ad attività anticoncorrenziali.
17 La ricorrente afferma che il Tribunale ha riconosciuto la fondatezza delle sue allegazioni e delle dichiarazioni dei testimoni, in quanto, come risulterebbe dai punti 606-623 della sentenza impugnata, il detto giudice ha ridotto del 15% l'ammenda inflitta alla ricorrente per gli accordi e le pratiche concordate di vario tipo di fissazione dei prezzi.
18 La ricorrente addebita altresì al Tribunale di avere respinto, al punto 420 della sentenza impugnata, la valutazione della Commissione, formulata nella risposta scritta di quest'ultima del 19 gennaio 1998 e all'udienza, secondo cui lo scambio di informazioni non costituiva una violazione autonoma. Il Tribunale, sostituendo in tal modo la propria valutazione a quella della Commissione, avrebbe ecceduto i limiti dei suoi poteri.
19 La Commissione sostiene che l'argomento relativo a una presunta erronea interpretazione dell'art. 65 del Trattato CECA è privo di fondamento. Essa fa valere che la sentenza impugnata ha sufficientemente dimostrato che il divieto di fissazione dei prezzi, ai sensi del detto art. 65, era stato violato e che l'art. 60 del medesimo Trattato non impediva l'applicazione della norma sopra citata.
20 Quanto alla partecipazione a riunioni per lo scambio di informazioni, la Commissione ritiene che la ricorrente accomuni indebitamente le riunioni «legittime», considerate al punto 232 della sentenza impugnata, e le riunioni segrete tendenti a un obiettivo illegittimo, che sono descritte ai punti 510 e 511 di tale sentenza. Soltanto la partecipazione a queste ultime sarebbe stata addebitata alla ricorrente.
21 La Commissione asserisce che la censura relativa al rigetto della valutazione da essa formulata in corso di causa in merito al carattere autonomo della violazione consistente nello scambio di informazioni è irricevibile, in quanto dedotta per la prima volta dinanzi alla Corte. Tale motivo sarebbe altresì privo di fondamento, in quanto, nell'ambito del ricorso, il Tribunale avrebbe avuto il compito di controllare la decisione controversa e non una valutazione di questo tipo.
22 Quanto all'affermazione secondo cui la DG III avrebbe avuto conoscenza e perfino incoraggiato le pratiche anticoncorrenziali addebitate alla ricorrente, la Commissione sostiene che essa è inesatta e fa rinvio ai punti 510 e 511 della sentenza impugnata. Ivi sarebbero formulate constatazioni di fatto, che non potrebbero essere assoggettate al controllo della Corte.
Giudizio della Corte
23 Occorre rilevare come il Tribunale abbia esaminato, ai punti 315-320 della sentenza impugnata, il contesto nel quale si inserisce l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Esso ha altresì verificato, ai punti 321-331 della detta sentenza, se l'art. 60 del Trattato CECA fosse conferente ai fini della valutazione, alla luce del detto art. 65, n. 1, dei comportamenti addebitati alla ricorrente. Al punto 332 della medesima sentenza, il Tribunale ha esaminato gli artt. 46-48 del Trattato CECA, concludendo, al punto successivo, che nessuna delle disposizioni sopra citate consente alle imprese di violare il divieto contenuto nel detto art. 65, n. 1, concludendo accordi o mettendo in atto pratiche concordate di fissazione dei prezzi del tipo di quelle in oggetto nella presente fattispecie.
24 Occorre ritenere fondato l'insieme delle motivazioni sviluppate dal Tribunale a questo proposito.
25 Ai punti 413-420 della sentenza impugnata, il Tribunale ha verificato se la decisione controversa considerasse i censurati sistemi di scambio di informazioni come una violazione autonoma. Occorre tuttavia rilevare come la ricorrente non dimostri, e d'altronde neppure tenti di dimostrare, sotto quale profilo il Tribunale avrebbe violato il diritto comunitario provvedendo esso stesso ad interpretare la detta decisione, piuttosto che riconoscere la validità dei chiarimenti forniti nella risposta del 19 gennaio 1998 e all'udienza dai rappresentanti della Commissione. Ad ogni modo, è sufficiente rilevare come, allorché il Tribunale statuisce su un ricorso di annullamento proposto contro un atto comunitario, spetti al detto giudice interpretare tale atto.
26 Considerando l'analisi del Trattato CECA effettuata dal Tribunale, risulta che correttamente quest'ultimo, per valutare il carattere anticoncorrenziale dello scambio di informazioni controverso, ha ritenuto, al punto 421 della sentenza impugnata, che l'art. 65, n. 1, del detto Trattato si basi sul concetto secondo cui ciascun operatore economico deve determinare autonomamente la politica che intende seguire sul mercato comune.
27 Del pari, non risulta da alcuna regola del Trattato CECA che la partecipazione alle riunioni contestate avrebbe dovuto presumersi legittima. Pertanto, legittimamente e senza violare le regole di diritto in materia di prove il Tribunale ha constatato, al punto 233 della sentenza impugnata, che la partecipazione di un'impresa a riunioni nel corso delle quali sono state svolte attività anticoncorrenziali è sufficiente per provare la partecipazione di tale impresa alle dette attività, in assenza di indizi idonei a dimostrare il contrario.
28 Quanto all'argomento relativo alla pretesa necessità, per le imprese, di scambiarsi informazioni nell'ambito della loro cooperazione con la DG III, occorre rilevare come la ricorrente non faccia valere alcun argomento che rimetta in discussione la valutazione espressa dal Tribunale ai punti 478-519 della sentenza impugnata. In tali punti, il detto giudice ha dimostrato che le imprese in questione avevano occultato alla Commissione l'esistenza e il contenuto delle discussioni pregiudizievoli per la concorrenza da esse tenute e degli accordi da esse conclusi. Il Tribunale ha precisato, al punto 512 della detta sentenza, che, in ogni caso, le disposizioni dell'art. 65, n. 4, del Trattato CECA hanno un contenuto oggettivo e si impongono tanto alle imprese quanto alla Commissione, la quale non può dispensare queste ultime dalla loro osservanza.
29 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il fatto che il Tribunale abbia ridotto l'ammenda per tener conto dell'incidenza economica dello scambio di informazioni relative ai prezzi non rimette in discussione il carattere anticoncorrenziale dello scambio medesimo. Il controllo, effettuato dal Tribunale, dell'entità della sanzione inflitta alla ricorrente in applicazione dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA è infatti un controllo distinto da quello dell'esistenza di una violazione ai sensi del n. 1 del medesimo articolo.
30 Il Tribunale non è dunque incorso in alcuna contraddizione allorché, ai punti 621-623 della sentenza impugnata, ha preso in considerazione il comportamento della Commissione al fine di valutare l'incidenza economica della violazione e di ridurre l'ammenda inflitta, malgrado che esso avesse concluso, ai punti 510 e 511 della medesima sentenza, che la violazione consistente nello scambio di informazioni era stata commessa senza che i funzionari della DG III ne avessero avuto conoscenza.
31 Dall'insieme di tali considerazioni risulta che il primo motivo è infondato.
Quanto al secondo motivo
32 Con il secondo motivo si afferma che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell'applicare la nozione di sviamento di potere, in quanto non avrebbe correttamente esaminato né le argomentazioni svolte dalla ricorrente a questo proposito né gli indizi da essa fatti valere.
33 Tale motivo è diretto contro i punti 526-532 della sentenza impugnata, che sono così formulati:
«526 Il Tribunale ricorda che, parallelamente al procedimento amministrativo avviato dalla DG IV [(direzione generale "Concorrenza") della Commissione] nel presente caso, la DG III ha condotto negoziati con l'industria siderurgica, diretti ad una ristrutturazione profonda di quest'ultima, parzialmente finanziata mediante fondi comunitari. Tali negoziati sono stati interrotti, in mancanza di accordo tra le parti, alla vigilia dell'adozione della [decisione controversa], ossia il 15 febbraio 1994, nel corso di una riunione alla quale erano presenti i rappresentanti dell'industria nonché i membri della Commissione sigg. Bangemann e Van Miert.
527 Secondo una costante giurisprudenza, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (v., ad esempio, sentenza della Corte 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I-4023, punto 24; sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-143/89, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II-917, punto 68, e 24 settembre 1996, causa T-57/91, NALOO/Commissione, Racc. pag. II-1019, punto 327).
528 Perseguire e reprimere infrazioni in materia di concorrenza costituisce un obiettivo legittimo dell'azione della Commissione, in conformità delle disposizioni fondamentali degli artt. 3 e 4 del Trattato. Una volta che sia stata effettivamente acquisita la prova di tali infrazioni e che risulti dimostrato che le ammende sono state calcolate in maniera obiettiva e proporzionata, la decisione che irroga tali ammende, ai sensi dell'art. 65, n. 5, del Trattato, può essere considerata viziata da sviamento di potere solo in circostanze eccezionali.
529 Nella fattispecie, né la coesistenza di negoziati paralleli tra la Commissione e l'industria sulla ristrutturazione della siderurgia europea, risalenti agli anni '80, o addirittura agli anni '70, né la "coincidenza" tra il fallimento di tali negoziati e l'adozione della [decisione controversa], e gli interrogativi che essa ha suscitato in alcuni membri del Parlamento europeo e giornalisti, costituiscono, di per sé stesse, un indizio di sviamento di potere.
530 Per il resto, il Tribunale non ha riscontrato, nel fascicolo trasmessogli ai sensi dell'art. 23 [dello Statuto CECA della Corte di giustizia], alcun indizio idoneo a dimostrare che il presente procedimento di applicazione dell'art. 65 del Trattato sia stato utilizzato allo scopo di costringere l'industria siderurgica a ristrutturarsi, o di sanzionare la sua mancata cooperazione in materia. Non v'è d'altronde alcuna ragione di sospettare che il procedimento non abbia seguito un corso normale, a partire dalle prime ispezioni nel gennaio 1991 sino all'adozione della [decisione controversa], il 16 febbraio 1994, passando per la comunicazione degli addebiti alle imprese interessate il 6 maggio 1992, l'esame delle loro risposte inviate verso il mese di agosto 1992, la loro audizione nel gennaio 1993, l'inchiesta interna svolta su richiesta delle interessate nel gennaio-febbraio 1993, l'invio del resoconto dell'audizione in due parti, in data 8 luglio e 8 settembre 1993, e la preparazione del progetto di decisione, con traduzione nelle diverse lingue e consultazione dei vari servizi interessati. Inoltre, la ricorrente non ha contestato l'affermazione della Commissione secondo cui l'audizione è stata rinviata dal settembre 1992 al gennaio 1993, ossia di circa quattro mesi, proprio su richiesta di talune delle imprese, per consentire agli avvocati di queste ultime di predisporre la loro difesa nell'ambito del procedimento antidumping avviato nei loro confronti, a quell'epoca, dalle autorità americane.
531 Infine, l'argomento secondo cui la [decisione controversa] non sarebbe stata adottata in questi termini se i negoziati con l'industria siderurgica non fossero stati interrotti alla vigilia non è sostenuto dal minimo indizio. Lo stesso vale per le allegazioni relative all'esistenza di un procedimento parallelo nel settore dei "coils", cui la ricorrente si è limitata a far riferimento nei propri scritti difensivi. Alla luce di tali circostanze, il Tribunale reputa che non sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento istruttorio richiesto.
532 Gli argomenti della ricorrente relativi a un presunto sviamento di potere devono dunque essere respinti perché infondati».
34 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella sentenza impugnata, non consentendo di eliminare l'incertezza derivante dai chiari indizi di sviamento di potere individuati nel caso di specie e dedotti dalla ricorrente medesima nei propri scritti difensivi.
35 Il Tribunale avrebbe così omesso di tener conto, in primo luogo, dell'esistenza di un'inchiesta, parallela a quella che ha originato la decisione controversa, riguardante il mercato dei «coils», in secondo luogo, del fatto che tale decisione è intervenuta un giorno dopo l'abbandono dei negoziati condotti tra la Commissione e le imprese del settore siderurgico comunitario per la composizione del contenzioso esistente tra loro e, in terzo luogo, delle dichiarazioni del sig. Van Miert, membro della Commissione, rilasciate nel corso della conferenza stampa del 16 febbraio 1994, con le quali il detto commissario avrebbe qualificato come «esemplare» l'ammenda inflitta e prospettato la possibilità che si fosse tenuto conto, nell'applicazione della sanzione, di circostanze estranee a quelle strettamente connesse all'inchiesta.
36 La ricorrente contesta altresì al Tribunale di aver limitato il proprio esame ai documenti contenuti nel fascicolo, senza ritenere necessario un supplemento d'inchiesta diretto a stabilire la reale consistenza degli indizi presentati, malgrado che il detto fascicolo contenesse, ad avviso della ricorrente, documenti idonei a far nascere, quanto meno, un dubbio ragionevole.
37 La Commissione ritiene che tale motivo sia irricevibile, in quanto la ricorrente si limiterebbe a riproporre argomenti già dedotti in primo grado.
38 Essa sostiene inoltre che il motivo è infondato, posto che il Tribunale avrebbe ampiamente motivato la propria decisione ai punti 529-531 della sentenza impugnata.
Giudizio della Corte
39 Il Tribunale ha correttamente ricordato, al punto 527 della sentenza impugnata, che, come risulta da una costante giurisprudenza, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista da un trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie.
40 Occorre inoltre ricordare che, come risulta dagli artt. 32 quinto, n. 1, CA e 51 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, l'impugnazione di una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v., in tal senso, sentenze 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punti 49 e 66; 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punto 194, e 10 dicembre 2002, causa C-312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I-11355, punto 69).
41 La Corte può tuttavia verificare se il Tribunale si sia pronunciato su tutti i motivi dedotti dalle parti ed abbia regolarmente motivato la propria sentenza (v., in tal senso, sentenza 6 marzo 2001, causa C-274/99 P, Connolly/Commissione, Racc. pag. I-1611, punti 119-122).
42 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale ha esaminato e tenuto espressamente in considerazione, al punto 529 della sentenza impugnata, le circostanze dell'adozione della decisione controversa costituite dai negoziati paralleli sulla ristrutturazione del settore siderurgico, dalla coincidenza tra il fallimento di tali negoziati e l'adozione della detta decisione, nonché dagli interrogativi suscitati da quest'ultima.
43 Non è possibile sostenere fondatamente che il Tribunale non avrebbe tenuto conto neppure delle dichiarazioni del sig. Van Miert in occasione della conferenza stampa del 16 febbraio 1994, per il semplice fatto che il detto giudice non le avrebbe citate anch'esse espressamente nel detto punto 529 della sentenza impugnata. Occorre infatti tener presente che il Tribunale, occupandosi degli «interrogativi [che la decisione controversa] ha suscitato in alcuni membri del Parlamento europeo e giornalisti», ha preso in considerazione l'insieme degli elementi relativi all'adozione di tale decisione, tra i quali figuravano necessariamente le dette dichiarazioni.
44 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il Tribunale ha altresì preso in considerazione il parallelo procedimento nel settore dei «coils», al quale ha fatto esplicito riferimento al punto 531 della sentenza impugnata.
45 Tenuto conto che in tale punto della sentenza il Tribunale ha constatato che non era dato riscontrare alcun indizio di sviamento di potere nell'esistenza del detto procedimento parallelo - valutazione questa di elementi di prova non soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un giudizio di impugnazione -, risulta coerente la conclusione del detto giudice secondo cui non sussistevano i presupposti per accogliere le domande di provvedimenti istruttori attinenti a tale procedimento.
46 Dall'insieme delle dette considerazioni risulta che il secondo motivo è infondato.
Quanto al terzo motivo
47 Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 15 del Trattato CECA, in quanto il Tribunale non avrebbe sanzionato l'insufficienza della motivazione della decisione controversa per quanto riguarda il calcolo delle ammende.
48 Tale motivo ha ad oggetto i punti 557-559 della sentenza impugnata, che hanno il seguente tenore:
«557 Il Tribunale ha precisato, nella sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063, punto 142), che è auspicabile che le imprese - per poter decidere con piena cognizione di causa la posizione da assumere - siano poste in grado di conoscere in dettaglio, mediante qualunque sistema che la Commissione ritenga opportuno, il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta con una decisione per un'infrazione alle regole di concorrenza, senza che, a tal fine, esse siano obbligate a proporre un ricorso giurisdizionale contro la detta decisione.
558 Ciò vale a maggior ragione qualora, come nella fattispecie, la Commissione abbia utilizzato formule aritmetiche precise per il calcolo delle ammende. In siffatta ipotesi, è auspicabile che le imprese interessate e, ove necessario, il Tribunale siano messi in condizione di controllare che il metodo di calcolo utilizzato e i passaggi seguiti dalla Commissione siano privi di errori e compatibili con le disposizioni e i principi applicabili in materia di ammende, in particolare con il principio di non discriminazione.
559 Si deve tuttavia rilevare che tali dati numerici, forniti su richiesta di una delle parti o del Tribunale, ai sensi degli artt. 64 e 65 del regolamento di procedura, non costituiscono una motivazione supplementare e a posteriori della Decisione, bensì la traduzione in cifre dei criteri enunciati nella Decisione medesima, ove questi ultimi siano essi stessi idonei ad essere quantificati».
49 La ricorrente sostiene che il Tribunale, rigettando il motivo relativo a un difetto di motivazione della decisione controversa quanto al calcolo delle ammende e ignorando i principi proprio da esso ricordati ai punti 557 e 558 della sentenza impugnata, ha violato l'art. 15 del Trattato CECA. Confermare la conclusione cui il Tribunale è giunto in proposito finirebbe per consentire alla Commissione di aggiungere, fino alla fase orale del procedimento giurisdizionale, motivazioni supplementari rispetto a quelle contenute in una decisione che infligge una sanzione.
50 La Commissione ritiene che la ricorrente compia un'erronea interpretazione della citata sentenza Tréfilunion/Commissione. Il Tribunale avrebbe ritenuto che l'importo dell'ammenda fosse sufficientemente motivato nel caso di specie, pur affermando, con un obiter dictum, che era auspicabile che la Commissione fornisse maggiori dettagli in merito alle modalità di calcolo di una sanzione di questo tipo. La Commissione segnala inoltre di aver adottato, successivamente alla decisione controversa, alcuni orientamenti ai fini del calcolo delle ammende.
Giudizio della Corte
51 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 15, primo comma, del Trattato CECA, «[l]e decisioni, le raccomandazioni e i pareri della Commissione sono motivati e fanno riferimento ai pareri obbligatoriamente richiesti».
52 Risulta da una costante giurisprudenza che l'obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione stessa e di fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione è fondata oppure se è eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità (sentenza 7 aprile 1987, causa 32/86, Sisma/Commissione, Racc. pag. 1645, punto 8).
53 Nella fattispecie correttamente il Tribunale ha giudicato, al punto 555 della sentenza impugnata, che la decisione controversa conteneva, ai punti 300-312, 314 e 315 della motivazione, un'esposizione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per stabilire la gravità, in generale, delle diverse violazioni addebitate, constatando altresì, al punto 556 della medesima sentenza, che l'art. 1 della detta decisione indicava dettagliatamente la durata presa in considerazione per ciascuna violazione.
54 Infatti, la motivazione della decisione controversa ricorda, al punto 300, la gravità delle violazioni ed espone gli elementi presi in considerazione per la fissazione dell'ammenda. Nella detta motivazione si è così tenuto conto, al punto 301, della situazione economica dell'industria siderurgica, ai punti 302-304, dell'incidenza economica delle violazioni, ai punti 305-307, del fatto che almeno alcune delle imprese sapevano che il loro comportamento era o avrebbe potuto essere contrario all'art. 65 del Trattato CECA, ai punti 308-312, dei malintesi che avrebbero potuto determinarsi durante il regime di crisi e, al punto 316, della durata delle violazioni. Per giunta, la decisione controversa chiarisce in dettaglio la partecipazione di ciascuna impresa a ogni singola violazione.
55 E' giocoforza constatare che le indicazioni contenute nella decisione controversa consentivano all'impresa interessata di conoscere le giustificazioni della misura adottata, al fine di far valere i propri diritti, e pongono il giudice comunitario in condizione di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione stessa. Ne consegue che il Tribunale non ha violato l'art. 15 del Trattato CECA affermando che tale decisione era motivata in forma sufficiente per quanto riguarda la determinazione dell'importo delle ammende.
56 Quanto all'indicazione di dati numerici relativi alle modalità di calcolo delle ammende, occorre ricordare che tali dati, per quanto utili e auspicabili, non sono indispensabili ai fini del rispetto dell'obbligo di motivazione di una decisione che infligge ammende, fermo restando, in ogni caso, che la Commissione non può, ricorrendo esclusivamente e meccanicamente a formule aritmetiche, rinunciare ad avvalersi del proprio potere discrezionale (sentenze 16 novembre 2000, causa C-291/98 P, Sarrió/Commissione, Racc. pag. I-9991, punti 75-77, e Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 464).
57 Pertanto, legittimamente e senza contraddirsi il Tribunale ha ricordato, ai punti 557 e 558 della sentenza impugnata, che la produzione dei dati numerici relativi al calcolo delle ammende era auspicabile, ritenendo però, al punto 559 della medesima sentenza, che la motivazione della decisione controversa fosse sufficiente quanto all'ammontare delle ammende.
58 Da tali considerazioni consegue che il terzo motivo è infondato.
Quanto al quarto motivo
59 Con il quarto motivo, che è suddiviso in due parti, viene dedotto un difetto di motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda, da un lato, la sussistenza del quorum di presenze al momento dell'adozione della decisione controversa e, dall'altro, il rifiuto del Tribunale di prendere in considerazione il livello delle ammende inflitte in altri procedimenti in materia di intese nel settore di applicazione del Trattato CE.
Quanto alla prima parte del quarto motivo
60 Con la prima parte del quarto motivo viene dedotta un'insufficienza di motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda la sussistenza del quorum di presenze al momento dell'adozione della decisione controversa e il rifiuto di ordinare la produzione di documenti pertinenti in proposito.
61 In primo luogo, la ricorrente contesta l'esame effettuato dal Tribunale relativamente al processo verbale della seduta della Commissione nel corso della quale la decisione controversa è stata adottata (in prosieguo: il «processo verbale»). In secondo luogo, la ricorrente ritiene che il detto giudice avrebbe dovuto, d'ufficio, procedere ad un supplemento di istruttoria o, quanto meno, motivare sufficientemente il proprio rifiuto di disporre i provvedimenti istruttori integrativi da essa richiesti.
62 La Commissione ritiene che tale parte del motivo sia irricevibile, in quanto riguarderebbe una valutazione di circostanze di fatto compiuta dal Tribunale.
63 La detta parte del motivo sarebbe ad ogni modo infondata, per il fatto che il ragionamento sviluppato dal Tribunale ai punti 116-131 della sentenza impugnata sarebbe conforme a diritto. La ricorrente effettuerebbe inoltre un'erronea interpretazione della pagina 40 del processo verbale, che il Tribunale avrebbe esaminato ai punti 125-128 della detta sentenza.
Giudizio della Corte
64 Come ricordato al punto 40 della presente sentenza, il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. Pertanto, la ricorrente, che non deduce uno snaturamento da parte del Tribunale del contenuto del processo verbale, non può rimettere in discussione la valutazione compiuta dal detto giudice in ordine a tale documento.
65 Quanto alla prima doglianza sollevata con la prima parte del motivo, con la quale viene dedotto un difetto di motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda il quorum di presenze richiesto ai fini dell'adozione della decisione controversa, è sufficiente constatare che il Tribunale, ai punti 187-202 della sentenza impugnata, ha esaminato tale questione. Ai punti 195-200 della detta sentenza, il Tribunale si è pronunciato in maniera precisa e dettagliata sugli argomenti della ricorrente riguardanti l'insussistenza di tale quorum al momento dell'adozione della detta decisione da parte del collegio dei commissari.
66 Ne consegue che, sul punto, la sentenza impugnata è sufficientemente motivata.
67 Per quanto riguarda la seconda doglianza dedotta con la prima parte del motivo, riguardante la motivazione del rifiuto di accogliere la domanda di produzione di documenti, occorre ricordare che spetta al giudice comunitario decidere, in funzione delle circostanze della controversia, se sia necessario disporre la produzione di un documento, secondo le disposizioni del regolamento di procedura in materia di provvedimenti istruttori. Per quanto riguarda il Tribunale, dal combinato disposto degli artt. 49 e 65, lett. b), del suo regolamento di procedura risulta che la richiesta di produzione di documenti fa parte dei provvedimenti istruttori che il Tribunale può adottare in qualsiasi fase del procedimento (sentenza 6 aprile 2000, causa C-286/95 P, Commissione/ICI, Racc. pag. I-2341, punti 49 e 50).
68 Il Tribunale, disponendo di una copia del processo verbale, vale a dire del documento previsto dal regolamento interno della Commissione, nella versione risultante dalla decisione della Commissione 17 febbraio 1993, 93/492/Euratom, CECA, CEE (GU L 230, pag. 15), per attestare lo svolgimento delle riunioni della detta istituzione, non era in alcun modo tenuto ad adottare un provvedimento istruttorio integrativo per reclamare ulteriori documenti se riteneva che una misura di questo tipo non fosse necessaria all'accertamento della verità (v., in tal senso, sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 404).
69 L'esame del processo verbale compiuto dal Tribunale ai punti 190-199 della sentenza impugnata e la conclusione che tale giudice ne ha tratto al punto 200 della medesima sentenza, secondo cui il quorum di presenze richiesto era stato raggiunto, sono sufficienti a sostenere la valutazione del Tribunale, formulata al punto 223 della medesima sentenza, secondo cui non era necessario emanare i provvedimenti istruttori domandati dalla ricorrente.
70 Ne consegue che la doglianza dedotta con la prima parte del quarto motivo relativa a un presunto difetto di motivazione del rifiuto di adottare un provvedimento istruttorio è infondata.
Quanto alla seconda parte del quarto motivo
71 Con la seconda parte del quarto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha rifiutato di prendere in considerazione il livello delle ammende inflitte in altri procedimenti in materia di intese nel settore di applicazione del Trattato CE, omettendo di addurre motivazioni atte a giustificare un tale rifiuto.
72 Tale parte del motivo ha ad oggetto i punti 649-652 della sentenza impugnata, che sono così formulati:
«649 Il Tribunale ritiene che non si possa fare alcun raffronto diretto tra il livello generale delle ammende stabilito nella [decisione controversa] e quello adottato nelle [decisioni della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino) (GU L 243, pag. 1; in prosieguo: la "decisione Cartoncino"), e 30 novembre 1994, 94/815/CE, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del Trattato CE (Caso IV/33.126 e 33.322 - Cemento) (GU L 343, pag. 1; in prosieguo: la "decisione Cemento")].
650 Anzitutto, il calcolo effettuato nella [decisione controversa], che è precedente agli orientamenti, non è stato effettuato facendo ricorso al metodo previsto da questi ultimi, il quale implica un'ammenda base ed aumenti commisurati alla durata.
651 In secondo luogo, le decisioni Cartoncino e Cemento sono anch'esse anteriori ai detti orientamenti e in esse non viene indicato che sarebbe stato seguito il metodo previsto da questi ultimi.
652 In terzo luogo, il Tribunale ritiene che il contesto fattuale e giuridico del caso di specie sia troppo diverso da quello dei procedimenti Cartoncino e Cemento perché un raffronto dettagliato tra queste tre decisioni sia utile ai fini della valutazione dell'ammenda che deve essere irrogata alla ricorrente nella presente fattispecie».
73 La ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale non ha sanzionato la violazione, da parte della Commissione, del principio della parità di trattamento, avendo quest'ultima applicato, malgrado l'identità del contesto, un metodo più sfavorevole nella fattispecie rispetto ad altri casi, in particolare infliggendo un'ammenda che, espressa in una percentuale del fatturato, sarebbe stata più elevata, in rapporto alla gravità della violazione e alla sua durata, che nelle decisioni Cartoncino e Cemento. La sentenza impugnata non si pronuncerebbe su tale punto, ciò che costituirebbe un manifesto difetto di motivazione attinente ad un elemento essenziale dell'iter argomentativo.
74 La Commissione ritiene che tale parte del motivo sia irricevibile sotto un duplice profilo. Essa, da un lato, costituirebbe la semplice ripetizione di argomenti già presentati dinanzi al Tribunale e, dall'altro, sarebbe diretta contro la valutazione di circostanze di fatto, la quale sarebbe rimessa alla competenza esclusiva del detto giudice.
75 Per giunta, il motivo sarebbe infondato, attesa la conformità a diritto del ragionamento del Tribunale.
Giudizio della Corte
76 Occorre constatare che, ai punti 650-652 della sentenza impugnata, il Tribunale ha svolto tre ordini di motivi per i quali esso giudicava non pertinente un raffronto del livello delle ammende stabilito nella decisione controversa con quello adottato nelle decisioni Cartoncino e Cemento.
77 Ai punti 650 e 651 della detta sentenza, il Tribunale ha giustamente ricordato che tanto la decisione controversa quanto le decisioni Cartoncino e Cemento sono anteriori agli orientamenti adottati dalla Commissione e, pertanto, non utilizzano il metodo da questi previsto, il quale implica un'ammenda base e aumenti commisurati alla durata della violazione.
78 Al punto 652 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che il contesto fattuale e giuridico della decisione controversa era troppo diverso da quello delle decisioni Cartoncino e Cemento perché un raffronto dettagliato tra queste tre decisioni fosse utile ai fini della valutazione dell'ammenda che doveva essere inflitta alla ricorrente.
79 Sulla scorta di tali elementi, il Tribunale ha giustificato in forma giuridicamente sufficiente la propria valutazione, formulata al punto 649 della sentenza impugnata, secondo cui non può essere effettuato alcun raffronto diretto del livello generale delle ammende adottato nelle diverse decisioni di cui sopra.
80 Così facendo, il Tribunale non ha violato il principio della parità di trattamento, bensì ha chiarito le ragioni per le quali una violazione siffatta non poteva essere dimostrata mediante un semplice raffronto del livello delle ammende inflitte nelle decisioni indicate.
81 Occorre sottolineare come la difficoltà di raffrontare il livello delle ammende inflitte a imprese che abbiano partecipato ad accordi diversi, su mercati distinti, in epoche talvolta distanti tra loro, possa risultare anche dalle condizioni necessarie per l'attuazione di un'efficace politica della concorrenza. A questo proposito occorre ricordare, come ha rilevato giustamente il Tribunale al punto 644 della sentenza impugnata, che il fatto che la Commissione abbia sanzionato, in passato, talune tipologie di violazioni con ammende di un determinato livello non può privarla della possibilità di innalzare tale livello entro i limiti indicati dall'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, ove ciò sia necessario per garantire l'efficacia della politica comunitaria della concorrenza (v., per analogia, sentenza 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 109).
82 Allo stesso modo, come ricordato al punto 56 della presente sentenza, l'impiego di formule aritmetiche ai fini della determinazione dell'importo delle ammende non può privare la Commissione del suo potere discrezionale in materia.
83 Dal complesso di tali elementi risulta che la seconda parte del quarto motivo è infondata.
84 Pertanto, il quarto motivo è infondato.
Quanto al quinto motivo
85 Con il quinto motivo, la ricorrente addebita al Tribunale vari errori di diritto. Tale motivo è suddiviso in tre parti.
Quanto alla prima parte del quinto motivo
86 La prima parte del quinto motivo è diretta contro i punti 140-143 della sentenza impugnata, il cui tenore è il seguente:
«140 Dal momento che la Commissione aveva debitamente accertato l'uguale partecipazione [della ricorrente] e dell'Aristrain Olaberría [SL (in prosieguo: l'"Aristrain Olaberría")] alle diverse infrazioni loro attribuite all'art. 1 del dispositivo della [decisione controversa], e poiché queste due società devono essere considerate come costituenti una sola "impresa" ai sensi dell'art. 65, n. 5, del Trattato, il Tribunale ritiene che, nelle specifiche circostanze del caso di specie, la Commissione avesse il diritto di imputare alla prima la responsabilità dei comportamenti della seconda nonché, come ha fatto all'art. 4 del dispositivo della [detta decisione], di tener conto del fatturato di quest'ultima nel calcolare l'importo dell'ammenda dovuta dalla prima.
141 Infatti, il Tribunale ritiene che, in una situazione in cui, a motivo della composizione familiare del gruppo e della dispersione del suo azionariato, era impossibile o eccessivamente difficile individuare la persona giuridica a capo del gruppo, alla quale - in quanto responsabile del coordinamento dell'azione di quest'ultimo - avrebbero potuto essere imputate le infrazioni commesse dalle varie società componenti il gruppo medesimo, la Commissione aveva il diritto di considerare le due controllate [che sono la ricorrente] e [l'] Aristrain Olaberría responsabili in solido dell'insieme degli atti del gruppo, in modo da evitare che la separatezza formale di tali società, risultante dalla loro distinta personalità giuridica, potesse ostare alla constatazione del carattere organico del loro comportamento sul mercato ai fini dell'applicazione delle regole della concorrenza (v. sentenza [14 luglio 1972, causa 48/69], ICI/Commissione, [Racc. pag. 619,] punto 140).
142 Ne consegue che, nella fattispecie, la Commissione poteva legittimamente irrogare alle due società [consorelle] un'ammenda unica di importo calcolato con riferimento al loro [fatturato] cumulato, rendendole responsabili in solido del suo pagamento.
143 Ne consegue parimenti che, inserendo solo [la ricorrente] nel novero dei destinatari della [decisione controversa] e calcolando nel contempo l'ammenda dovuta da tale società con riferimento al suo [fatturato] cumulato con quello dell'Aristrain Olaberría, la Commissione non ha commesso nessun atto illegittimo, ma si è semplicemente privata [della possibilità di disporre] di un condebitore solidale nella persona di quest'ultima società».
87 La ricorrente sostiene che ingiustamente il Tribunale ha riconosciuto legittimo il fatto che la Commissione abbia inflitto solo ad essa, con la decisione controversa, un'ammenda a titolo di sanzione di un comportamento illecito tenuto anche dalla società consorella, l'Aristrain Olaberría. La ricorrente non nega che le due società fanno parte di un medesimo gruppo. Tuttavia, essa ritiene che ciò non possa avere come conseguenza di porre a carico di una sola società, in modo aleatorio, l'ammenda destinata a sanzionare il comportamento di tutto il gruppo.
88 La ricorrente aggiunge che la decisione controversa non è motivata sul punto e che il Tribunale ha commesso un errore sostituendo la propria motivazione a una motivazione inesistente.
89 La Commissione fa valere che il Tribunale, statuendo che le due società consorelle erano solidalmente responsabili degli atti del gruppo, nulla ha aggiunto rispetto alle affermazioni della detta istituzione secondo cui le due imprese fanno parte dello stesso gruppo e costituiscono una «unità economica e imprenditoriale». Per il resto, il ragionamento sviluppato dal Tribunale ai punti 135-143 della sentenza impugnata sarebbe conforme a diritto.
90 La Commissione sostiene inoltre che il Tribunale non ha «riscritto» la decisione controversa. Il detto giudice avrebbe solamente confermato che il fatto che la Commissione abbia inflitto l'ammenda a una sola delle due imprese coinvolte e abbia rinunciato a un condebitore solidale non è idoneo a giustificare un annullamento della detta decisione.
Giudizio della Corte
91 Il punto 16, lett. b), della motivazione della decisione controversa è così formulato:
«José María Aristrain, Madrid SA e José María Aristrain SA (in appresso congiuntamente denominate "Aristrain") sono imprese siderurgiche appartenenti al gruppo Aristrain il cui capitale azionario è detenuto dalla famiglia Aristrain. Nel 1990 il fatturato del gruppo è stato pari a 73 216 Mio di PTA di cui (...) per le putrelle. José María Aristrain, Madrid SA e José María Aristrain SA sono ora denominate rispettivamente Siderúrgica Aristrain Madrid, SL e Siderúrgica Aristrain Olaberría, SL».
92 Nel prosieguo, la decisione controversa si riferisce semplicemente all'«Aristrain», contemplando così sia la ricorrente che l'Aristrain Olaberría per quanto riguarda la partecipazione ai fatti incriminati e l'imputabilità delle violazioni.
93 Quanto alla sanzione, il punto 323 della motivazione della decisione controversa è così formulato:
«Nel caso delle due società Aristrain, entrambe produttrici di putrelle, la decisione è indirizzata ad una di esse, [vale a dire la Siderúrgica Aristrain, Madrid SL,] ex José Maria Aristrain, Madrid SA. L'ammenda inflitta[le] tiene conto anche del comportamento di Siderúrgica Aristrain Olaberría SL, ex José Maria Aristrain SA».
94 Occorre constatare che il punto suddetto espone la scelta della Commissione per quanto riguarda l'individuazione di un destinatario della decisione controversa, senza però fornire alcuna motivazione in proposito.
95 Il fatto di considerare soltanto la ricorrente quale debitrice di un'ammenda inflitta per i comportamenti di tale impresa e dell'Aristrain Olaberría risulta tanto meno comprensibile per il fatto che, al punto 16, lett. b), della motivazione della decisione controversa, la Commissione riconosce che si tratta di due società distinte e che, successivamente, la detta decisione non fa alcuna menzione di circostanze particolari relative all'imputabilità delle violazioni, lasciando così intendere che queste ultime debbono essere imputate a ciascuna società in proporzione alla rispettiva condotta.
96 Risulta nondimeno da una costante giurisprudenza che il comportamento anticoncorrenziale di un'impresa può essere imputato ad un'altra qualora la prima non abbia determinato in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, bensì abbia applicato in sostanza le direttive impartitele dalla seconda, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici e giuridici che intercorrono tra loro (sentenza 16 novembre 2000, causa C-294/98 P, Metsä-Serla e a./Commissione, Racc. pag. I-10065, punto 27).
97 Tuttavia, nella fattispecie, la decisione controversa non dimostra che la ricorrente disponesse di un potere direttivo nei confronti dell'Aristrain Olaberría tale da privare quest'ultima di qualsiasi reale autonomia nella determinazione della propria linea di condotta sul mercato.
98 Erroneamente il Tribunale ha statuito, al punto 141 della sentenza impugnata, che era possibile imputare a una società l'insieme dei comportamenti di un gruppo anche se tale società non era identificata come la persona giuridica che, alla testa di tale gruppo, era responsabile del coordinamento dell'azione di quest'ultimo.
99 A questo proposito occorre rilevare come il semplice fatto che il capitale sociale di due società commerciali distinte appartenga a un medesimo soggetto o a una medesima famiglia non sia di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza, tra tali due società, di un'unità economica per effetto della quale, in virtù della normativa comunitaria in materia di concorrenza, i comportamenti dell'una possano essere imputati all'altra e una di esse possa essere tenuta a pagare un'ammenda per l'altra.
100 La decisione controversa non è motivata sul punto e contiene perfino una contraddizione interna, in quanto lascia intendere che le violazioni constatate debbono essere imputate in pari misura alle due società, condannando però allo stesso tempo soltanto una di esse al pagamento di un'ammenda complessiva per i comportamenti di entrambe.
101 Ne consegue che, non sanzionando il difetto di motivazione della decisione controversa in ordine a tale questione e affermando, al punto 142 della sentenza impugnata, che la Commissione era legittimata a infliggere solidalmente alle due società un'ammenda unica per un importo calcolato con riferimento al loro fatturato cumulato, e dichiarando altresì, al punto 143 della medesima sentenza, che la Commissione poteva pretendere il pagamento di tale ammenda dalla sola ricorrente, il Tribunale ha commesso errori di diritto la cui necessaria conseguenza è l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata.
102 Visto il carattere solo parziale di tale annullamento della sentenza impugnata, occorre proseguire l'esame dei motivi di impugnazione.
Quanto alla seconda parte del quinto motivo
103 La seconda parte del quinto motivo ha ad oggetto i punti 624-628 della sentenza impugnata. I punti 627 e 628 di tale sentenza sono così formulati:
«627 A giudizio del Tribunale, i tre elementi di prova specificamente indicati al punto 307 della [decisione controversa], costituiti da note interne redatte rispettivamente dalla Usinor Sacilor, dalla Peine-Salzgitter e dalla Eurofer, non vengono addotti a titolo di circostanza aggravante specifica a carico delle tre interessate, ma sono piuttosto diretti a dimostrare, insieme ai punti 305 e 306, che tutte le imprese destinatarie della [detta decisione] erano consapevoli di infrangere il divieto di cui all'art. 65, n. 1, del Trattato. Per le ragioni già esposte, il Tribunale ritiene che la ricorrente non potesse ignorare l'illiceità del proprio comportamento.
628 Ciò premesso, il Tribunale reputa, nell'esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, che non si possa escludere la circostanza aggravante imputata a tale titolo alla ricorrente ai punti 305-307 della [decisione controversa], senza che occorra verificare se la ricorrente medesima abbia avuto conoscenza delle ispezioni effettuate nell'ambito del procedimento acciaio inossidabile ovvero se i tre documenti menzionati al punto 307 della [detta decisione] possano esserle opposti».
104 La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata comporta una violazione del diritto comunitario nella parte in cui le imputa, sulla scorta di prove raccolte nei confronti di altre imprese, una circostanza aggravante costituita dalla conoscenza dell'illiceità del proprio comportamento, omettendo di appurare la veridicità dell'affermazione in questione.
105 La Commissione ritiene che tale parte del motivo sia irricevibile, in quanto riguarderebbe valutazioni relative a circostanze di fatto. La censura in questione sarebbe inoltre infondata per il fatto che snaturerebbe il pur chiaro ragionamento del Tribunale esposto ai punti 627 e 628 della sentenza impugnata.
Giudizio della Corte
106 Occorre rilevare come tale parte del motivo sia fondata su una lettura manifestamente inesatta della sentenza impugnata. Infatti, il Tribunale non ha dedotto la conoscenza, da parte della ricorrente, dell'illiceità del proprio comportamento dagli elementi di prova indicati al punto 307 della motivazione della decisione controversa e provenienti da altre imprese, bensì ha dimostrato tale conoscenza nell'ambito di altre valutazioni non contestate dalla ricorrente. Si tratta, in particolare, delle valutazioni espresse ai punti 541-548 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha statuito che la ricorrente era consapevole dell'illiceità del proprio comportamento e ha respinto l'argomento relativo alla buona fede della ricorrente medesima.
107 Ne consegue che la seconda parte del quinto motivo è manifestamente infondata.
Quanto alla terza parte del quinto motivo
108 La terza parte del quinto motivo concerne il punto 226 della sentenza impugnata, che ha il seguente tenore:
«Ai sensi dell'art. 1 della [decisione controversa], la Commissione imputa alla ricorrente di aver partecipato ad un'infrazione consistente nella fissazione di prezzi nell'ambito della [commissione di Eurofer denominata "commissione putrelle"]. Il periodo considerato ai fini dell'ammenda è di 24 mesi, compreso tra il 1° gennaio 1989 e il 31 dicembre 1990 (v. i punti 80-121, 223-243, 311, 313 e 314 del preambolo nonché art. 1 della [detta decisione]). A tal riguardo, è bensì vero che l'art. 4 della [decisione controversa], nelle versioni spagnola e francese, indica che l'ammenda inflitta alla ricorrente si riferisce alle infrazioni commesse "dopo il 31 dicembre 1989". Tuttavia, tanto dalle versioni tedesca e inglese del detto art. 4 quanto dalla motivazione della decisione (v. punti 313 e 314 del preambolo, relativi alle conseguenze del periodo transitorio previsto nell'atto di adesione della Spagna, e l'art. 1, ai sensi del quale l'Aristrain ha preso parte all'infrazione consistente nella fissazione dei prezzi nella commissione putrelle per 24 mesi), alla luce della quale va interpretato il dispositivo della stessa, risulta che l'indicazione di tale data anziché di quella del 31 dicembre 1988 costituisce un semplice errore redazionale, che non incide sul contenuto dell'atto impugnato (v. sentenza della Corte 2 giugno 1994, causa C-30/93, AC-ATEL Electronics Vertriebs, Racc. pag. I-2305, punti 21-24)».
109 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il diritto comunitario ritenendo che un tale «errore redazionale» nel dispositivo della decisione controversa fosse irrilevante.
110 Essa addebita inoltre al Tribunale un'incoerenza dovuta al fatto che tale giudice, al punto 226 della sentenza impugnata, farebbe rinvio, al fine di attestare e confermare che si tratta proprio di un errore, alle versioni tedesca e inglese della decisione controversa, mentre, al punto 209 della medesima sentenza, rispondendo all'argomento della ricorrente relativo agli errori scoperti nella versione italiana della detta decisione, il detto giudice si limiterebbe a dichiarare che tale questione «è (...) irrilevante, tanto più che la ricorrente non è destinataria della versione italiana della [decisione controversa]».
111 La Commissione sostiene che tale argomento è infondato. Anche ammettendo che il Tribunale non potesse fare riferimento alle altre versioni linguistiche della decisione controversa, ciò non toglierebbe che la qualificazione che il Tribunale ha dato dell'errore constatato sia sufficientemente motivata mediante il rinvio alla motivazione della detta decisione, elemento questo che non sarebbe contestato dalla ricorrente.
Giudizio della Corte
112 Con tale parte del motivo, la ricorrente addebita in sostanza al Tribunale di aver snaturato la decisione controversa ritenendo che l'ammenda fosse stata inflitta alla ricorrente per violazioni commesse dopo il 31 dicembre 1988, mentre l'art. 4 della detta decisione, nelle versioni spagnola e francese, indicherebbe che l'ammenda suddetta sanziona violazioni commesse «dopo il 31 dicembre 1989».
113 A questo proposito è sufficiente rilevare come risulti dai punti 80-121, 223-243 e 311 della motivazione della decisione controversa, nonché, più in particolare, dai punti 313 e 314 della detta motivazione e dall'art. 1 della medesima decisione, presi in considerazione dal Tribunale al punto 226 della sentenza impugnata, che la durata della violazione è stata ritenuta pari a 24 mesi, compresi tra il 1° gennaio 1989 e il 31 dicembre 1990.
114 Pertanto, giustamente e senza snaturare il contenuto della decisione controversa il Tribunale ha affermato che l'indicazione del 31 dicembre 1989, in luogo del 31 dicembre 1988, nelle versioni spagnola e francese dell'art. 4 della detta decisione costituiva un errore redazionale.
115 Posto che un evidente errore materiale di questo tipo non inficia la validità di un atto, bensì autorizza tutt'al più l'autore del medesimo a procedere alla rettifica, del pari correttamente il Tribunale ha affermato, al punto 226 della sentenza impugnata, che tale mero errore redazionale non influiva in alcun modo sul contenuto dell'atto impugnato, ossia la decisione controversa.
116 Ne consegue che la terza parte del quinto motivo è infondata.
117 Dalle considerazioni che precedono risulta che il quinto motivo è fondato nella sua prima parte e infondato per il resto.
Quanto al sesto motivo
118 Con il sesto motivo viene dedotta la violazione del diritto comunitario a motivo di un'erronea interpretazione e applicazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, in quanto il Tribunale non avrebbe correttamente considerato le svalutazioni subite dalla peseta spagnola rispetto all'ECU, ciò che avrebbe determinato un aumento dell'ammenda inflitta alla ricorrente rispetto a quelle inflitte alle imprese di Stati membri le cui monete non hanno subìto svalutazioni ovvero sono state rivalutate.
119 Tale motivo ha ad oggetto i punti 658-666 della sentenza impugnata, che sono così formulati:
«658 Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 4 della [decisione controversa], le ammende irrogate sono dovute in ECU.
659 Occorre rilevare che nulla vieta alla Commissione di indicare l'importo dell'ammenda in ECU, unità monetaria convertibile in valuta nazionale. Peraltro, ciò consente alle imprese di paragonare più agevolmente gli importi delle ammende irrogate. Inoltre, la possibilità di convertire l'ECU in valuta nazionale differenzia tale unità monetaria dall'"unità di conto" di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 [regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204)], unità di conto che, come espressamente riconosciuto dalla Corte, non è una moneta di pagamento e, quindi, implica che l'importo dell'ammenda venga determinato in moneta nazionale (sentenza della Corte 9 marzo 1977, cause riunite 41/73, 43/73 44/73 - Interpretazione, Société anonyme Générale sucrière e a./Commissione, Racc. pag. 445, punto 15).
660 Come il Tribunale ha già affermato nella sentenza 14 maggio 1998, causa T-334/94, Sarrió/Commissione (Racc. pag. II-1439, punti 394 e seguenti), le critiche avanzate dalla ricorrente per mettere in questione la legittimità del metodo usato dalla Commissione, consistente nel convertire in ECU il fatturato di riferimento delle imprese al tasso di cambio medio vigente nello stesso anno di riferimento (il 1990), non possono essere accolte.
661 Innanzi tutto, la Commissione deve di regola utilizzare un unico e medesimo metodo per il calcolo delle ammende inflitte alle imprese sanzionate per aver partecipato ad una stessa infrazione (v. sentenza [Musique Diffusion française e a./Commissione, cit.], punto 122).
662 Per poter, poi, stabilire un confronto tra i diversi dati di fatturato comunicati, espressi nelle rispettive monete nazionali delle imprese coinvolte, la Commissione deve convertire tali dati in un'unica e medesima unità monetaria. Poiché il valore dell'ECU è determinato in funzione del valore della moneta nazionale di ciascuno degli Stati membri, la Commissione ha correttamente convertito in ECU il fatturato di ciascuna delle imprese.
663 Sempre a buon diritto, essa si è basata sul fatturato dell'anno di riferimento (1990) e lo ha convertito in ECU utilizzando i tassi di cambio medi dello stesso anno. Da un lato, la presa in considerazione del fatturato realizzato da ciascuna impresa nell'anno di riferimento, vale a dire l'ultimo anno completo del periodo di infrazione considerato, ha consentito alla Commissione di valutare le dimensioni e la potenza economica di ogni impresa nonché l'entità dell'infrazione commessa da ciascuna di esse, elementi questi di cui si deve tener conto per valutare la gravità dell'infrazione commessa da ciascuna impresa (v. sentenza [Musique Diffusion française e a./Commissione, cit.], punti 120 e 121). Dall'altro, la presa in considerazione, ai fini della conversione in ECU dei fatturati in questione, dei tassi di cambio medi dell'anno di riferimento considerato ha consentito alla Commissione di evitare che eventuali fluttuazioni monetarie intervenute dopo la cessazione dell'infrazione incidessero sulla valutazione delle dimensioni e della potenza economica relative delle imprese nonché sull'entità dell'infrazione commessa da ciascuna di esse e, quindi, sulla valutazione della gravità dell'infrazione. La valutazione della gravità dell'infrazione deve infatti riferirsi alla realtà economica quale si presentava all'epoca in cui l'infrazione è stata commessa.
664 Di conseguenza, l'argomento secondo cui il fatturato dell'anno di riferimento avrebbe dovuto essere convertito in ECU in base al tasso di cambio vigente alla data di adozione della decisione non può essere accolto. Il metodo di calcolo dell'ammenda consistente nell'utilizzare il tasso di cambio medio dell'anno di riferimento consente di evitare gli effetti aleatori delle alterazioni dei valori reali delle monete nazionali che potevano intervenire e che sono effettivamente intervenute, nel caso di specie, nel periodo intercorrente tra l'anno di riferimento e l'anno di adozione della decisione. Se tale metodo può comportare che una data impresa si trovi a dover pagare un importo, espresso in moneta nazionale, nominalmente superiore o inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare nell'ipotesi in cui fosse stato applicato il tasso di cambio vigente alla data di adozione della decisione, ciò altro non è se non la conseguenza logica delle fluttuazioni dei valori reali delle diverse monete nazionali.
665 Occorre aggiungere che le imprese destinatarie della decisione esercitano di norma le loro attività in più di uno Stato membro, avvalendosi di succursali locali. Esse operano conseguentemente in varie valute nazionali. La ricorrente stessa realizza una parte notevole del suo fatturato sui mercati di esportazione (secondo la lettera 27 gennaio 1995 dei revisori dei conti della ricorrente, nel 1990 questa ha realizzato un fatturato "putrelle" di PTA 6 067 974 000 in Spagna e di PTA 3 853 431 000 nel resto della CECA; questi fatturati sono, rispettivamente, di PTA 12 717 803 000 e di PTA 5 109 707 000 nel caso della sua società [consorella], l'Aristrain Olaberría). Ora, quando una decisione come [la decisione] controversa sanziona violazioni dell'art. 65, n. 1, del Trattato e le imprese destinatarie della decisione esercitano di norma le loro attività in [vari] Stati membri, il fatturato dell'anno di riferimento, convertito in ECU al tasso di cambio medio applicato nel corso di quello stesso anno, è costituito dalla somma dei fatturati realizzati in ciascuno dei paesi in cui opera l'impresa. Esso riflette quindi perfettamente la realtà della situazione economica delle imprese considerate durante l'anno di riferimento.
666 Alla luce di quanto precede, l'argomento della ricorrente deve essere respinto».
120 La ricorrente contesta la determinazione dell'importo dell'ammenda sulla base della conversione dei fatturati in questione al tasso di cambio medio dell'anno di riferimento prescelto, mentre l'ammenda dovrebbe essere pagata in valuta nazionale al tasso applicabile il giorno precedente il pagamento.
121 A suo avviso, il Tribunale ha commesso un errore dichiarando che, per poter comparare i diversi fatturati comunicati, la Commissione doveva convertirli in un'unica unità monetaria. Soltanto la percentuale applicata al fatturato, definito in base alla durata della violazione e alla partecipazione di ciascuna impresa alla violazione stessa, consentirebbe effettivamente di stabilire se un'ammenda inflitta sia superiore a un'altra.
122 Facendo valere che non esiste alcuna ragione oggettiva che giustifichi l'utilizzazione di tale sistema e che la sua applicazione è chiaramente discriminatoria per le imprese la cui valuta nazionale abbia subìto una svalutazione nel corso degli anni di riferimento, la ricorrente asserisce che il Tribunale ha violato il principio di equità approvando la scelta compiuta dalla Commissione tra le diverse opzioni e modalità di calcolo ipotizzabili.
123 La ricorrente censura inoltre il Tribunale per non aver preso in considerazione il fatto che il pagamento dell'ammenda avviene in un momento diverso da quello in cui l'importo di quest'ultima è stato fissato.
124 La Commissione ritiene che tale motivo sia infondato e che la ricorrente non proponga un diverso metodo praticabile.
125 Essa sostiene che è logico prendere a riferimento il fatturato e il tasso di cambio dell'anno in cui è stata commessa la violazione, in quanto tale metodo rifletterebbe effettivamente l'entità della violazione alla data in cui questa ha avuto luogo e consentirebbe di prendere in considerazione con grande precisione la totalità dei benefici eventualmente derivanti dalla violazione stessa.
126 La Commissione precisa che non è obbligatorio pagare l'ammenda in valuta nazionale, posto che il pagamento può essere effettuato anche in ECU.
127 Essa ricorda inoltre che, se esiste una differenza di tasso tra il momento in cui l'importo dell'ammenda viene fissato e il momento in cui tale importo viene pagato, ciò deriva dal fatto che la ricorrente ha scelto di pagare l'ammenda in un momento successivo a quello in cui il relativo importo era stato fissato. La detta impresa avrebbe potuto bloccare l'importo dell'ammenda su un conto bancario sin dal 1994.
Giudizio della Corte
128 Occorre riconoscere che correttamente il Tribunale ha statuito che la presa in considerazione del fatturato realizzato da ciascuna impresa nell'anno di riferimento, vale a dire l'ultimo anno completo del periodo accertato di commissione della violazione, era pertinente ai fini della valutazione della gravità dell'illecito commesso da ciascuna impresa. Infatti, quando si tratta di valutare le dimensioni e la potenza economica di un'impresa al momento di una violazione, occorre necessariamente far riferimento al fatturato realizzato a tale data e non a quello conseguito al momento dell'adozione della decisione che infligge l'ammenda (v., in tal senso, sentenza della Corte Sarrió/Commissione, cit., punto 86).
129 La ricorrente non dimostra in che modo l'utilizzazione di tale anno di riferimento violerebbe il principio della parità di trattamento ovvero il principio di proporzionalità. Al contrario, l'utilizzazione di un anno di riferimento comune per tutte le imprese partecipanti alla medesima violazione garantisce a ciascuna di esse che sarà trattata allo stesso modo delle altre, posto che le sanzioni vengono fissate in maniera uniforme e senza tener conto di elementi estrinseci e aleatori che avrebbero potuto influire sul fatturato tra l'ultimo anno di commissione della violazione e il momento dell'adozione della decisione che infligge le ammende. Peraltro, il fatto che l'anno di riferimento facesse parte del periodo di commissione della violazione ha consentito di valutare l'ampiezza dell'illecito commesso in rapporto alla realtà economica quale risultava nel corso di tale periodo.
130 Quanto alla fissazione dell'ammenda in ECU, sulla base di un fatturato convertito al tasso di cambio applicabile nel 1990, occorre anzitutto sottolineare come la conversione del fatturato dell'anno di riferimento al tasso di cambio dell'epoca consenta di evitare che venga falsata la valutazione delle dimensioni rispettive delle imprese che hanno partecipato alla violazione mediante la presa in considerazione di fatti estrinseci e aleatori, come la fluttuazione delle valute nazionali nel corso del periodo successivo (sentenza della Corte Sarrió/Commissione, cit., punto 86).
131 Occorre poi rilevare come l'art. 65, n. 5, del Trattato CECA non vieti di fissare un'ammenda in ECU. Al contrario, l'utilizzazione di una valuta comune per fissare le ammende inflitte ad imprese che abbiano partecipato ad una medesima violazione è giustificata dall'esigenza di sanzionare tali imprese in maniera uniforme.
132 Infine, per quanto riguarda le fluttuazioni monetarie, si tratta di un'alea che può generare vantaggi oppure svantaggi, alla quale le imprese devono abitualmente far fronte nell'ambito delle loro attività commerciali e la cui esistenza, in quanto tale, non è idonea a rendere incongruo l'importo di un'ammenda legittimamente fissato in funzione della gravità dell'infrazione e del fatturato realizzato nel corso dell'ultimo anno del periodo in cui questa è stata commessa (v. sentenza dalla Corte Sarrió/Commissione, cit., punto 89).
133 Ne consegue che correttamente, e senza violare i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, il Tribunale ha giustificato, ai punti 659-666 della sentenza impugnata, il metodo di calcolo dell'ammenda utilizzato dalla Commissione.
134 Pertanto, il sesto motivo è infondato.
Quanto al settimo motivo
135 Con il settimo motivo viene dedotta una violazione del diritto comunitario per il fatto che il Tribunale non ha condannato la Commissione a pagare le spese e gli interessi derivanti dalla costituzione di una cauzione o dal pagamento eventuale dell'ammenda.
136 Il motivo è diretto contro i punti 710-712 e 717 della sentenza impugnata, che sono così formulati:
«710 Si deve, al riguardo, sottolineare che, ai sensi dell'art. 39 del Trattato, i ricorsi proposti dinanzi al Tribunale non hanno effetto sospensivo. Ne consegue che la Commissione non può essere tenuta a trattare allo stesso modo un'impresa che, avendo proposto o no un ricorso, assolva l'obbligo di pagamento dell'ammenda entro il normale termine di scadenza, eventualmente avvalendosi delle modalità di pagamento rateizzato al tasso d'interesse preferenziale che, come nella fattispecie, le siano state offerte dalla Commissione, e un'impresa che desideri differire tale pagamento fino alla pronuncia di una sentenza definitiva. Infatti, salvo circostanze eccezionali, l'applicazione di interessi moratori al tasso normale deve essere considerata giustificata in quest'ultimo caso (v. sentenza della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/Commissione, Racc. pag. 3151, punto 141, e ordinanze del presidente della Corte 6 maggio 1982, causa 107/82 R, AEG/Commissione, Racc. pag. 1549, e 7 marzo 1986, causa 392/85 R, Finsider/Commissione, Racc. pag. 959).
711 Si deve del pari rilevare che la possibilità offerta alle imprese interessate di pagare le rispettive ammende in cinque rate annuali soggette, fino alla data di scadenza, al tasso di base FECOM, insieme alla possibilità di ottenere una sospensione dei provvedimenti di riscossione in caso di ricorso, costituisce un vantaggio rispetto alla formula tradizionalmente utilizzata dalla Commissione in caso di ricorso proposto dinanzi al giudice comunitario. Infatti, risulta dalla linea di condotta generale adottata dalla Commissione che il tasso di interesse da questa preteso in caso di sospensione del pagamento dell'ammenda è pari al tasso applicato dal FECOM alle proprie operazioni in ECU il mese precedente l'adozione della decisione di cui trattasi, maggiorato di un punto e mezzo. Ebbene, la scelta del pagamento rateizzato, ritardando la data di scadenza dei quattro quinti dell'ammenda, ha l'effetto di rinviare nel tempo l'applicazione di questo tasso.
712 Il capo della domanda diretto all'annullamento della [lettera 28 febbraio 1994 con la quale la Commissione ha notificato la decisione controversa alla ricorrente] deve pertanto essere respinto in quanto infondato, senza che sia necessario statuire sulla questione se la detta [lettera] costituisca una decisione autonoma, impugnabile nell'ambito di un ricorso di annullamento.
(...)
717 Non sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente diretta ad ottenere che la convenuta venga condannata a rifonderle le spese sostenute nel corso del procedimento amministrativo».
137 La ricorrente addebita al Tribunale di non aver accolto la sua domanda diretta a che la Commissione venga condannata a pagare le spese e gli interessi derivanti dalla costituzione di una cauzione o dal pagamento eventuale dell'ammenda. Essa avrebbe fondato tale domanda, in particolare, sulle irregolarità che a suo avviso inficiano la decisione controversa, ritenendo tali spese e tali interessi ripetibili ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura del Tribunale.
138 Richiamando i punti 109-116 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha giustificato la propria competenza giurisdizionale anche di merito a controllare le ammende inflitte dalla Commissione ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA, la ricorrente ne deduce che la decisione controversa non era definitiva fintantoché il Tribunale non l'avesse confermata e che, pertanto, le spese e gli interessi derivanti dalla costituzione di una cauzione non dovrebbero essere posti a suo carico prima che il Tribunale abbia effettuato un controllo giurisdizionale completo di tale decisione.
139 Pertanto, la ricorrente chiede alla Corte di annullare il punto 717 della sentenza impugnata, nella parte in cui non condanna la Commissione a pagare le spese e gli interessi derivanti dalla costituzione di una cauzione o dall'eventuale pagamento dell'ammenda, e di dichiarare che gli interessi hanno cominciato a decorrere soltanto a partire dal momento in cui tale sentenza è divenuta esecutiva.
140 La Commissione sostiene che tale motivo è infondato.
141 Anzitutto, la Commissione non capisce come si possa attribuire al Tribunale l'affermazione secondo cui la decisione controversa sarebbe divenuta definitiva soltanto una volta confermata dal detto giudice. Ciò costituirebbe un'erronea interpretazione della sentenza impugnata.
142 La Commissione fa valere poi che le sue decisioni comportanti obblighi pecuniari costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'art. 92 del Trattato CECA e che, ai sensi dell'art. 39 del medesimo Trattato, i ricorsi proposti dinanzi ai giudici comunitari non hanno effetto sospensivo. Ritenere che le ammende producano interessi soltanto una volta che siano state confermate dal Tribunale avrebbe come conseguenza di svuotare quest'ultima disposizione del suo contenuto e costituirebbe un incentivo a proporre ricorsi al solo scopo di ritardare il pagamento delle ammende.
143 Infine, la Commissione fa rinvio ai punti 111-118 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale si sarebbe pronunciato sulle allegazioni della ricorrente riguardanti la pretesa violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), nonché in merito all'esistenza e alla portata di un ricorso di piena giurisdizione.
Giudizio della Corte
144 Occorre constatare che il motivo in questione si basa su un errato presupposto, vale a dire che l'esistenza di un ricorso di piena giurisdizione nei confronti di una decisione della Commissione conferisca a quest'ultima carattere provvisorio fintantoché non sia stata confermata dal giudice comunitario.
145 A questo proposito è sufficiente ricordare, da un lato, che, ai sensi dell'art. 92 del Trattato CECA, le decisioni della Commissione comportanti obblighi pecuniari costituiscono titolo esecutivo, vale a dire possono essere portate ad esecuzione senza che sia necessario attendere il verificarsi di una condizione o adempiere particolari formalità, e, dall'altro, che, in conformità dell'art. 39 del medesimo Trattato, i ricorsi proposti dinanzi ai giudici comunitari non hanno effetto sospensivo.
146 Inoltre, dall'art. 91 del regolamento di procedura del Tribunale non risulta che le spese derivanti da una particolare modalità di pagamento di un'ammenda dovuta da un'impresa ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA - modalità prescelta da tale impresa - possano ritenersi comprese tra le spese ripetibili di cui alla prima della disposizioni sopra citate.
147 Ne consegue che il settimo motivo è infondato.
Quanto all'ottavo motivo
148 Con l'ottavo motivo viene dedotta una violazione dell'art. 33 del regolamento di procedura del Tribunale e delle garanzie procedurali per il fatto che, dei cinque giudici che componevano il collegio giudicante durante la fase orale, soltanto tre avrebbero partecipato alla fase finale della deliberazione della sentenza impugnata e sottoscritto tale sentenza.
149 L'art. 32, nn. 1 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale è formulato come segue:
«1. Se, a causa di assenza o d'impedimento, i giudici sono in numero pari, il giudice meno anziano ai sensi dell'articolo 6 si astiene dal partecipare alla deliberazione, a meno che non sia il giudice relatore. In tal caso il giudice che lo precede immediatamente nell'ordine di precedenza si astiene dal partecipare alla deliberazione.
(...)
(...)
3. Se, in una delle sezioni, il quorum di tre giudici non è raggiunto, il presidente della sezione ne informa il presidente del Tribunale che designa un altro giudice per completare la sezione».
150 L'art. 33, nn. 1-5, del detto regolamento così dispone:
«1. Il Tribunale delibera in camera di consiglio.
2. Alle deliberazioni prendono parte soltanto i giudici che sono intervenuti [nella fase orale].
3. Ciascuno dei giudici che prende parte alla deliberazione esprime il suo parere motivandolo.
(...)
5. Le conclusioni adottate dalla maggioranza dei giudici in esito alla discussione finale determinano la decisione del Tribunale. I voti vengono espressi nell'ordine inverso a quello stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento».
151 In proposito, il punto 77 della sentenza impugnata ha il seguente tenore:
«La fase orale è stata chiusa al termine dell'udienza del 27 marzo 1998. Poiché due membri della sezione erano impediti a partecipare alla deliberazione dopo la scadenza del loro mandato avvenuta in data 17 settembre 1998, le deliberazioni del Tribunale sono state proseguite dai tre giudici firmatari della presente sentenza, in conformità dell'art. 32 del regolamento di procedura».
152 La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è viziata da una violazione dell'art. 33 del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto il presidente A. Kalogeropoulos e il giudice C.P. Briët, che avevano entrambi preso parte alla fase orale e alla fase iniziale della deliberazione, non hanno partecipato alla fase finale di quest'ultima, né sottoscritto la detta sentenza.
153 Ad avviso della ricorrente, la scadenza del mandato di un giudice non costituisce uno dei casi di assenza o impedimento contemplati dall'art. 32, n. 1, del detto regolamento di procedura. Essa fa valere inoltre che, stanti tali circostanze, la sentenza impugnata non soltanto è contraria alle disposizioni dell'art. 33 di tale regolamento, ma viola anche le garanzie procedurali fondamentali tutelate dal diritto comunitario e dalla CEDU, in quanto la deliberazione costituirebbe un'attività essenziale degli organi giurisdizionali collegiali.
154 La Commissione fa valere che l'art. 32 del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le sezioni devono essere composte da almeno tre membri, ciò che si sarebbe verificato nel caso di specie. Essa sostiene inoltre che la ricorrente compie un'errata interpretazione dell'art. 33 del detto regolamento, il quale verrebbe violato non già quando non possano partecipare alla deliberazione tutti i giudici che hanno preso parte alla fase orale, bensì nel caso in cui partecipino alla deliberazione giudici che non hanno preso parte alla fase orale.
Giudizio della Corte
155 A norma dell'art. 18, secondo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell'art. 44 del medesimo Statuto, il Tribunale può deliberare validamente soltanto in numero dispari e le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici. L'art. 32 del regolamento di procedura del Tribunale precisa le modalità di attuazione di tali regole.
156 Ai fini dell'applicazione delle regole suddette, il carattere definitivo o temporaneo di un impedimento non è determinante. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, se un'assenza o un impedimento temporaneo giustifica la modificazione della composizione di un collegio giudicante affinché i membri di quest'ultimo rimangano in numero dispari, lo stesso vale, a maggior ragione, nel caso di un impedimento definitivo risultante, ad esempio, dalla scadenza del mandato di un membro.
157 E' inoltre importante sottolineare che, ai sensi dell'art. 33, n. 5, del regolamento di procedura del Tribunale, il momento da prendere in considerazione per verificare se le disposizioni di tale regolamento in materia di deliberazione siano state rispettate è quello dell'adozione, dopo la discussione finale, delle conclusioni che determinano la decisione del Tribunale.
158 Pertanto, nel caso di specie, la Seconda Sezione ampliata del Tribunale ha validamente deliberato in una composizione ridotta a tre membri, in seguito alla scadenza, successiva alla fase orale e alla fase iniziale della deliberazione, del mandato di due dei cinque membri che la componevano inizialmente.
159 Quanto all'asserita violazione della CEDU, occorre rilevare come la ricorrente si limiti ad allegare tale violazione, ma non si sforzi in alcun modo di dimostrare sotto quale profilo l'osservanza, da parte del Tribunale, delle disposizioni del proprio regolamento di procedura contravverrebbe a una disposizione della detta convenzione.
160 Ne consegue che l'ottavo motivo dev'essere respinto perché infondato.
Quanto al nono motivo
161 Con il nono motivo viene dedotta una violazione dell'art. 6 della CEDU, in quanto alla ricorrente sarebbe stato negato il diritto a un giudizio equo entro un termine ragionevole.
162 La ricorrente sostiene che le reticenze della Commissione nel darle accesso alla documentazione necessaria per la sua difesa, nonché la lunghezza del procedimento giurisdizionale, durato più di cinque anni, hanno indebitamente ritardato la soluzione della controversia a un punto tale che essa ricorrente ne ha subìto un grave pregiudizio. Più precisamente, essa fa valere che la Commissione è responsabile di un ritardo di più di tre anni nella gestione del procedimento a motivo del fatto che la detta istituzione non ha applicato immediatamente l'art. 23 dello Statuto CECA della Corte di giustizia trasmettendo i documenti richiesti.
163 La Commissione precisa che le circostanze del caso di specie erano assai differenti da quelle esaminate dalla Corte nella sentenza 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I-8417). Nel presente caso, l'obbligo previsto dall'art. 23 dello Statuto CECA della Corte di giustizia di trasmettere al Tribunale tutti i documenti relativi alla causa avrebbe costretto tale giudice ad esaminare i detti documenti e a stabilire quali tra essi potessero essere comunicati alla ricorrente.
164 La Commissione sottolinea inoltre come sia stato su iniziativa della ricorrente che il Tribunale ha proceduto ad un'analisi così esaustiva delle prove documentali.
Giudizio della Corte
165 Occorre ricordare che il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo equo, e in particolare il diritto a un processo entro un termine ragionevole, è applicabile nell'ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione che infligge ammende a un'impresa per violazione della normativa sulla concorrenza (sentenze Baustahlgewebe/Commissione, cit., punto 21, e Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 179).
166 Il carattere ragionevole del termine è valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, alla luce della posta in gioco nella controversia per l'interessato, della complessità del caso in esame, nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti (sentenze Baustahlgewebe/Commissione, cit., punto 29, e Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 187).
167 La Corte ha precisato a questo proposito che l'elencazione dei detti criteri non è esaustiva e che la valutazione del carattere ragionevole del termine non richiede un esame sistematico delle circostanze della causa alla luce di ciascuno di tali criteri quando la durata del procedimento risulti giustificata alla luce di uno solo di essi. La funzione di questi criteri è quella di stabilire se il tempo impiegato per definire una pratica sia o no giustificato. Pertanto, la complessità del caso in esame ovvero un comportamento dilatorio del ricorrente può essere considerato valida giustificazione di un termine a prima vista troppo lungo. Per contro, un termine può ritenersi eccedere i limiti della ragionevolezza anche alla luce di un solo criterio, in particolare qualora la sua durata derivi dal comportamento delle autorità competenti. Eventualmente, la durata di una fase del procedimento può essere di primo acchito qualificata ragionevole qualora appaia conforme al tempo medio di definizione di un caso del tipo di quello in questione (sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 188).
168 Nella fattispecie, occorre ricordare che il procedimento dinanzi al Tribunale ha avuto come termine iniziale il deposito, in data 18 aprile 1994, dell'atto introduttivo del ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente contro la decisione controversa e si è concluso l'11 marzo 1999, data della pronuncia della sentenza impugnata. Pertanto, il detto procedimento è durato quasi cinque anni.
169 Una tale durata appare, a prima vista, notevole. Tuttavia, occorre ricordare che undici imprese hanno proposto un ricorso di annullamento contro la medesima decisione, in quattro lingue processuali.
170 Come ricordato dai punti 57-63 della sentenza impugnata, il Tribunale è stato chiamato a esaminare diverse contestazioni relative all'accesso ai documenti del procedimento amministrativo. Poiché la Commissione, in data 24 novembre 1994, ha depositato un fascicolo composto di 11 000 documenti relativi alla decisione controversa, facendo però valere che i documenti contenenti segreti commerciali e i suoi documenti interni non dovevano essere resi accessibili alle imprese interessate, il Tribunale ha dovuto sentire le parti in proposito, esaminare l'insieme dei documenti e stabilire a quali di questi ultimi ciascuna ricorrente potesse avere accesso.
171 Con ordinanza 19 giugno 1996, cause riunite T-134/94, da T-136/94 a T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 e T-157/94, NMH Stahlwerke e a./Commissione (Racc. pag. II-537), il Tribunale ha statuito sul diritto di accesso delle ricorrenti ai documenti del fascicolo della Commissione promananti, da un lato, dalle ricorrenti stesse e, dall'altro, da terzi estranei ai procedimenti, classificati dalla Commissione come riservati nell'interesse di tali terzi.
172 Con ordinanza 10 dicembre 1997, cause riunite T-134/94, da T-136/94 a T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 e T-157/94, NMH Stahlwerke e a./Commissione (Racc. pag. II-2293), il Tribunale si è pronunciato sulle domande di accesso delle ricorrenti ai documenti qualificati dalla Commissione come «interni».
173 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, alla Commissione non può essere imputata la responsabilità di un ritardo di più di tre anni nella gestione del procedimento a motivo del mancato rispetto dell'art. 23 dello Statuto CECA della Corte di giustizia. Infatti, sollecitata in proposito con lettera della cancelleria del Tribunale in data 25 ottobre 1994, la Commissione ha depositato il proprio fascicolo in cancelleria a partire dal 24 novembre 1994. Inoltre, essa non può essere ritenuta responsabile delle difficoltà giuridiche connesse all'accesso a taluni documenti, difficoltà aventi per lo più carattere di novità e che il Tribunale ha dovuto risolvere mediante ordinanze a seguito di un esame dei documenti oggetto di contestazione.
174 Le varie cause proposte da altre imprese interessate dalla decisione controversa sono state riunite ai fini dell'istruttoria e della fase orale. Come precisato ai punti 64-74 della sentenza impugnata, numerosi provvedimenti istruttori sono stati emanati dal Tribunale nell'ambito della preparazione di tale procedimento. A questo proposito il Tribunale ha sottoposto diversi quesiti scritti alle parti e ha altresì ordinato la produzione di documenti e l'audizione di testimoni.
175 La fase orale è stata conclusa al termine dell'udienza del 27 marzo 1998.
176 La sentenza impugnata è stata pronunciata l'11 marzo 1999, vale a dire lo stesso giorno delle altre dieci sentenze che hanno deciso sui ricorsi proposti contro la decisione controversa.
177 Dalle constatazioni che precedono risulta che la durata del procedimento conclusosi con la sentenza impugnata si spiega, in particolare, tenendo presente il numero di imprese che hanno partecipato all'intesa incriminata e che hanno proposto un ricorso contro la decisione controversa, ciò che ha imposto un esame parallelo di tali diversi ricorsi, nonché considerando le questioni giuridiche connesse all'accesso al voluminoso fascicolo della Commissione, l'istruzione approfondita del fascicolo compiuta dal Tribunale e i vincoli linguistici imposti dalle regole di procedura di quest'ultimo.
178 Ne consegue che la durata del procedimento dinanzi al Tribunale è giustificata alla luce della particolare complessità del caso in esame.
179 Pertanto, il nono motivo è infondato.
180 Dall'insieme delle suddette considerazioni risulta che soltanto la prima parte del quinto motivo è fondata. Occorre pertanto annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato il ricorso di annullamento proposto contro la decisione controversa infondato per quanto riguarda la condanna della ricorrente a pagare un'ammenda commisurata anche al comportamento dell'Aristrain Olaberría. L'impugnazione dev'essere respinta per il resto.
Sul merito della controversia
181 Ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia, quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.
182 A questo proposito occorre constatare che le motivazioni sviluppate ai punti 91-101 della presente sentenza che giustificano l'annullamento parziale della sentenza impugnata non sono idonee a comportare l'annullamento totale della decisione controversa. Infatti, le dette motivazioni giustificano l'annullamento di tale decisione soltanto nella parte in cui quest'ultima infligge alla ricorrente una quota di ammenda commisurata anche al comportamento dell'Aristrain Olaberría.
183 Tuttavia, la determinazione dell'importo di tale quota di ammenda erroneamente inflitta alla ricorrente impone, in particolare, l'esame dei documenti contabili delle due società, e segnatamente l'esame del fatturato realizzato a quell'epoca da ciascuna di esse nel settore delle putrelle.
184 Occorre pertanto affermare che lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia. Di conseguenza, la causa va rinviata al Tribunale affinché questo stabilisca l'importo della quota di ammenda che può essere lasciata a carico della ricorrente e annulli la decisione controversa per la parte residua dell'ammenda. Occorre altresì riservare la decisione sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 1999, causa T-156/94, Aristrain/Commissione, è annullata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di putrelle, infondato per quanto riguarda la condanna della Siderúrgica Aristrain Madrid SL a pagare un'ammenda commisurata anche al comportamento dell'Aristrain Olaberría SL.
2) L'impugnazione è respinta per il resto.
3) La causa è rinviata al Tribunale di primo grado.
4) La decisione sulle spese è riservata.