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Document 61993CJ0278
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 7 March 1996. # Edith Freers and Hannelore Speckmann v Deutsche Bundespost. # Reference for a preliminary ruling: Arbeitsgericht Bremen - Germany. # Indirect discrimination against women workers - Compensation for attendance at training courses providing members of staff committees with the knowledge necessary for performing their functions. # Case C-278/93.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 marzo 1996.
Edith Freers e Hannelore Speckmann contro Deutsche Bundespost.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arbeitsgericht Bremen - Germania.
Discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori di sesso femminile - Compensazione per la partecipazione ai corsi di formazione che dispensano ai membri dei comitati del personale le nozioni necessarie per l'assolvimento dei loro compiti.
Causa C-278/93.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 marzo 1996.
Edith Freers e Hannelore Speckmann contro Deutsche Bundespost.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arbeitsgericht Bremen - Germania.
Discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori di sesso femminile - Compensazione per la partecipazione ai corsi di formazione che dispensano ai membri dei comitati del personale le nozioni necessarie per l'assolvimento dei loro compiti.
Causa C-278/93.
Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-01165
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:83
*A9* Arbeitsgericht Bremen, Vorlagebeschluß vom 05/05/1993 (7 Ca 7454/92 ; 7 Ca 7455/92)
- Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1993 p.614-616
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 marzo 1996. - Edith Freers e Hannelore Speckmann contro Deutsche Bundespost. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arbeitsgericht Bremen - Germania. - Discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori di sesso femminile - Compensazione per la partecipazione ai corsi di formazione che dispensano ai membri dei comitati del personale le nozioni necessarie per l'assolvimento dei loro compiti. - Causa C-278/93.
raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-01165
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzioni ° Retribuzione ° Nozione ° Compensazione per la partecipazione ad un organo di rappresentanza del personale ° Inclusione
(Trattato CEE, art. 119; direttiva del Consiglio 75/117/CEE)
2. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzioni ° Compensazione delle perdite di retribuzione a causa della partecipazione a corsi di formazione destinati ai membri dei comitati del personale durante l' orario di lavoro a tempo pieno ° Normativa nazionale che limita fino a concorrenza del loro orario individuale di lavoro la compensazione dovuta ai partecipanti occupati a tempo parziale ° Disparità di trattamento rispetto ai partecipanti occupati a tempo pieno ° Organico dei lavoratori a tempo parziale composto principalmente da donne ° Inammissibilità, in mancanza di giustificazioni oggettive
(Trattato CEE, art. 119; direttiva del Consiglio 75/117)
1. La nozione di "retribuzione" ai sensi dell' art. 119 del Trattato e della direttiva 75/117, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, comprende tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano corrisposti, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell' impiego di quest' ultimo, vuoi in forza di un contratto di lavoro, di disposizioni di legge ovvero a titolo volontario.
E' riconducibile a tale nozione la compensazione concessa ad un lavoratore di sesso maschile o femminile per via della sua partecipazione ad un organo di rappresentanza del personale, istituito per legge. Infatti, siffatta compensazione, benché non derivi di per sé dal contratto di lavoro, costituisce nondimeno un vantaggio indiretto concesso dal datore di lavoro, in quanto è pagata in forza di disposizioni di legge e in ragione dell' esistenza di rapporti di lavoro subordinato.
2. Nell' ipotesi in cui la categoria dei lavoratori a tempo parziale includa un numero considerevolmente più elevato di donne che di uomini, il divieto di discriminazioni indirette in materia di retribuzione, quale risulta dall' art. 119 del Trattato e dalla direttiva 75/117, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, osta ad una normativa nazionale che, senza essere idonea a conseguire un legittimo obiettivo di politica sociale e necessaria a tale scopo, produca l' effetto di limitare all' orario individuale di lavoro la compensazione che i membri dei comitati del personale, occupati a tempo parziale, debbono ricevere dal loro datore di lavoro a motivo della loro partecipazione a corsi di formazione per l' apprendimento delle nozioni necessarie all' attività dei comitati del personale, organizzati durante l' orario di lavoro a tempo pieno vigente nell' impresa, ma eccedenti il loro orario di lavoro individuale a tempo parziale, mentre i membri dei comitati del personale occupati a tempo pieno ricevono, per la partecipazione agli stessi corsi, una compensazione entro i limiti del loro orario di lavoro.
Nel procedimento C-278/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Arbeitsgericht di Brema (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Edith Freers,
Hannelore Speckmann
e
Deutsche Bundespost,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 119 del Trattato CEE e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray (relatore), giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il governo tedesco, dai signori Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Karen Banks, membro del servizio giuridico, e dal signor Horstpeter Kreppel, funzionario nazionale in distacco presso questo servizio, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali delle signore Freers e Speckmann, rappresentate dal signor Klaus Loercher, Justitiar der Deutschen Postgewerkschaft ° Hauptvorstand (consulente legale della presidenza del sindacato tedesco dei dipendenti dei servizi postali), del governo tedesco, rappresentato dal signor Ernst Roeder, e della Commissione, rappresentata dal signor Horstpeter Kreppel, all' udienza del 28 aprile 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 5 luglio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 5 maggio 1993, pervenuta in cancelleria il 14 maggio successivo, l' Arbeitsgericht di Brema ha posto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni relative all' interpretazione dell' art. 119 del Trattato CEE e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19; in prosieguo: la "direttiva").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra le signore Freers e Speckmann (in prosieguo: le "ricorrenti nella causa a quo") e la Deutsche Bundespost (in prosieguo: la "convenuta nella causa a quo") in ordine alla compensazione per le ore effettuate dalle ricorrenti nella causa a quo nell' ambito di un corso di formazione necessario per l' assolvimento dei loro compiti in seno al comitato del personale, ma eccedenti il loro orario individuale di lavoro.
3 Le ricorrenti nella causa a quo prestano lavoro a tempo parziale, con orario individuale di 18 ore la settimana, presso la convenuta nella causa a quo. In qualità di membri del comitato del personale, esse hanno partecipato, dal 9 al 14 febbraio 1992, ad un corso di formazione della durata di circa 38,5 ore, vale a dire corrispondente all' orario di lavoro settimanale previsto dal contratto collettivo per un dipendente a tempo pieno.
4 Per la durata del corso la convenuta nella causa a quo ha continuato a versare alle ricorrenti nella causa a quo il loro stipendio normale, calcolato sulla base dell' attività a orario ridotto. Fondandosi sulla normativa tedesca, essa non ha corrisposto loro alcuna integrazione di retribuzione né ha offerto loro alcun collocamento in disponibilità retribuito per le ore di corso eccedenti il loro orario di lavoro.
5 I comitati del personale istituiti presso le amministrazioni federali, di cui fa parte la convenuta nella causa a quo, sono assoggettati alla Bundespersonalvertretungsgesetz (legge federale in materia di rappresentanza del personale; in prosieguo: il "BPersVG") 15 marzo 1974 (BGBl I, pag. 693), nella versione del 16 gennaio 1991 (BGBl I, pag. 47).
6 In forza dei nn. 1, 2, 5 e 6 dell' art. 46 del BPersVG:
"1) I membri del comitato del personale (Personalrat) esercitano le loro funzioni a titolo volontario.
2) Le ore di lavoro che i membri del comitato del personale dedicano al regolare espletamento del loro mandato non comportano alcuna riduzione di salario o di stipendio. Qualora i membri del comitato del personale siano chiamati ad impegnarsi, per l' assolvimento dei compiti loro affidati, per una durata superiore all' orario di lavoro ordinario, essi fruiscono di un collocamento in disponibilità retribuito per il numero di ore corrispondenti.
5) I membri del comitato del personale totalmente dispensati dai loro obblighi lavorativi percepiscono un' indennità mensile di rappresentanza. I membri del comitato del personale dispensati parzialmente, in ogni caso almeno per la metà, dall' orario di lavoro ordinario percepiscono la metà dell' indennità di rappresentanza di cui alla prima frase. L' importo dell' indennità di rappresentanza è fissato con decreto governativo non soggetto all' approvazione del Bundesrat.
6) I membri del comitato del personale sono dispensati dai loro obblighi lavorativi, conservando la retribuzione, al fine di partecipare a corsi di perfezionamento e formazione che forniscano loro le nozioni necessarie per l' assolvimento dei rispettivi compiti in seno al comitato stesso".
7 Il tenore di tale disposizione è analogo a quello dell' art. 37 del Betriebsverfassungsgesetz (legge sull' organizzazione delle imprese; in prosieguo: il "BetrVG") 15 gennaio 1972 (BGBl, pag. 13), nella versione del 23 dicembre 1988 (BGBl, 1989, pag. 1, rettificato alla pag. 902), modificata dalla legge 18 dicembre 1989 (BGBl I, pag. 2386), applicabile alle commissioni interne.
8 Tale articolo prevede infatti ai nn. 1, 2, 3 e 6:
"1) I membri della commissione interna esercitano le loro funzioni a titolo volontario.
2) I membri della commissione interna devono essere dispensati dall' attività lavorativa senza diminuzione della retribuzione se e nella misura in cui ciò sia necessario, secondo le dimensioni e il tipo dell' impresa, per il regolare espletamento dei loro compiti.
3) Come compensazione per le ore dedicate alla commissione interna oltre il proprio orario di lavoro per motivi inerenti all' impresa, il membro della commissione ha diritto ad una corrispondente dispensa dal lavoro, continuando a percepire la retribuzione. Tale dispensa è accordata entro il termine di un mese; se ciò non è possibile per motivi inerenti all' impresa, le ore dedicate alla commissione interna sono oggetto di compensazione a titolo di ore straordinarie.
(...)
6) Il n. 2 è applicabile per analogia alla partecipazione a corsi di perfezionamento e di formazione nella misura in cui in tali corsi sono dispensate nozioni necessarie all' attività della commissione interna. La commissione interna tiene conto, nel fissare gli orari di partecipazione ai corsi di perfezionamento e di formazione professionale, delle necessità dell' impresa. Essa notifica in tempo utile al datore di lavoro la partecipazione e l' orario di partecipazione a tali corsi. Qualora il datore di lavoro ritenga che non si sia tenuto conto sufficientemente delle necessità dell' impresa, può sollecitare la convocazione del comitato di conciliazione. La decisione del comitato di conciliazione ha valore di accordo tra il datore di lavoro e la commissione interna".
9 Dall' ordinanza del giudice a quo emerge che gli artt. 46 del BPersVG e 37 del BetrVG sono stati interpretati dal Bundesarbeitsgericht e dal Bundesverwaltungsgericht nel senso che i membri dei comitati del personale o delle commissioni interne non hanno diritto ad un congedo retribuito con compensazione dello stipendio per la partecipazione a corsi di formazione organizzati oltre il loro normale orario di lavoro.
10 Nella sentenza 4 giugno 1992, causa C-360/90, Boetel (Racc. pag. I-3589), la Corte ha dichiarato che l' art. 119 del Trattato e la direttiva ostano a che una normativa nazionale, applicabile ad un numero assai più elevato di donne che di uomini, limiti all' orario individuale di lavoro la compensazione che i membri della commissione interna, occupati a tempo parziale, debbono ricevere dal loro datore di lavoro, sotto forma di ferie o di ore di straordinario retribuite, a seguito della loro partecipazione a corsi di formazione per l' apprendimento delle nozioni necessarie all' attività delle commissioni interne, che sono organizzati durante l' orario di lavoro a tempo pieno vigente nell' impresa, ma che eccedono il loro orario di lavoro a tempo parziale, mentre i membri della commissione interna occupati a tempo pieno ricevono, per la partecipazione agli stessi corsi, una compensazione entro i limiti dell' orario di lavoro a tempo pieno.
11 La Corte ha tuttavia ritenuto che allo Stato membro resta possibile dimostrare che tale normativa è giustificata da fattori oggettivi ed estranei a qualsivoglia discriminazione fondata sul sesso.
12 Secondo il giudice nazionale, la citata sentenza Boetel non tiene conto delle particolarità del regime dei membri dei comitati del personale in diritto tedesco. Esso reputa infatti che il principio del volontariato, che mira a garantire l' autonomia dei membri di tali comitati, sarebbe rimesso in discussione da siffatta giurisprudenza.
13 Alla luce delle considerazioni che precedono, l' Arbeitsgericht di Brema ha sospeso il procedimento ed ha invitato la Corte a pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se la compensazione accordata al lavoratore di sesso maschile o femminile, in conseguenza della sua partecipazione ad un organo di rappresentanza del personale istituito per legge, configuri una retribuzione ai sensi delle norme del diritto comunitario in materia di parità di retribuzioni tra uomo e donna (art. 119 del Trattato CEE, direttiva 10 febbraio 1975, 75/117/CEE).
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il fatto che la normativa nazionale non preveda una retribuzione per la partecipazione ad un organo di rappresentanza del personale, bensì l' applicazione del principio della compensazione per la perdita della retribuzione (Lohnausfallprinzip) costituisca una giustificazione oggettiva per una disparità di trattamento, estranea a qualsiasi discriminazione delle donne fondata sul sesso.
3) In caso di soluzione negativa della seconda questione, se costituisca un tale motivo di discriminazione il fatto che, sebbene i lavoratori occupati a tempo parziale continuino ad essere retribuiti esclusivamente sulla base della loro attività a tempo parziale quando partecipano ad un seminario che duri un' intera giornata, il datore di lavoro continui nondimeno a retribuire le ore di straordinario ai dipendenti che ne effettuano normalmente, anche quando la durata del seminario coincida con una giornata normale di lavoro".
Sulla prima questione
14 Il governo tedesco ritiene che la compensazione prevista dalla normativa in parola non può costituire una retribuzione ai sensi dell' art. 119 del Trattato. Infatti le funzioni svolte nell' ambito dei comitati del personale sono esercitate a titolo volontario e la compensazione percepita è esclusivamente diretta a compensare la perdita di reddito subita dai membri di tali comitati quando le attività di rappresentanza del personale o le riunioni di informazione o formazione necessarie per l' esercizio corretto di tali attività hanno luogo durante l' orario di lavoro.
15 Il governo tedesco ritiene peraltro che la circostanza che l' attività di rappresentanza dei lavoratori subordinati sia esercitata nell' interesse generale del datore di lavoro non sia sufficiente ad attribuire alla compensazione per tale attività una natura di retribuzione. Esso osserva inoltre che la rappresentanza del personale costituisce la parte essenziale dei compiti attribuiti a tali comitati.
16 Occorre preliminarmente ricordare che le nozioni e le qualificazioni giuridiche elaborate dal diritto nazionale non possono inficiare l' interpretazione o la forza vincolante del diritto comunitario né, di conseguenza, la portata del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile sancito dall' art. 119 del Trattato e dalla direttiva in esame, come sviluppato dalla giurisprudenza della Corte (v., da ultimo, sentenza 6 febbraio 1996, causa C-457/93, Lewark, Racc. pag. I-0000, punto 20).
17 Si deve inoltre sottolineare come da una giurisprudenza costante della Corte emerga che la nozione di "retribuzione" ai sensi dell' art. 119 del Trattato comprende tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano corrisposti, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell' impiego di quest' ultimo, vuoi in forza di un contratto di lavoro, di disposizioni di legge ovvero a titolo volontario (v. sentenze Lewark, già citata, punto 21, e 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber, Racc. pag. I-1889, punto 12).
18 Orbene, come la Corte ha rilevato nella sentenza Boetel al punto 14, una compensazione come quella considerata nella causa a quo, benché di per sé non derivi dal contratto di lavoro, è cionondimeno pagata dal datore di lavoro in forza di disposizioni di legge ed in ragione dell' esistenza di rapporti di lavoro subordinato. Infatti i membri di un comitato del personale hanno necessariamente la qualità di dipendente dell' impresa per poter partecipare alla rappresentanza del personale di questa.
19 Ne consegue che la compensazione ottenuta a causa della perdita di retribuzione subita in occasione della partecipazione a corsi di formazione che impartiscono le nozioni necessarie per l' attività nei comitati del personale va considerata una retribuzione ai sensi dell' art. 119 e della direttiva, poiché essa costituisce un vantaggio concesso indirettamente dal datore di lavoro a causa dell' esistenza di un rapporto di lavoro.
20 Risulta da quanto precede che la compensazione concessa ad un lavoratore di sesso maschile o femminile a motivo della sua partecipazione ad un organo di rappresentanza del personale, istituito per legge, costituisce una retribuzione ai sensi dell' art. 119 del Trattato e della direttiva.
Sulla seconda e sulla terza questione
21 Con la seconda e la terza questione il giudice nazionale intende sostanzialmente accertare se l' art. 119 del Trattato e la direttiva ostino ad una normativa nazionale che limiti, fino a concorrenza dell' orario individuale di lavoro, la compensazione che i membri dei comitati del personale, occupati a tempo parziale, debbono ricevere dal loro datore di lavoro a motivo della loro partecipazione a corsi di formazione per l' apprendimento delle nozioni necessarie all' attività dei comitati del personale, organizzati durante l' orario di lavoro a tempo pieno vigente nell' impresa, ma eccedenti il loro orario di lavoro individuale a tempo parziale, mentre i membri dei comitati del personale occupati a tempo pieno ricevono, per la partecipazione agli stessi corsi, una compensazione entro i limiti del loro orario di lavoro.
22 Va preliminarmente ricordato che l' esclusione dei lavoratori a tempo parziale da determinati vantaggi è in linea di principio contraria all' art. 119 del Trattato quando è palese che una percentuale sensibilmente più elevata di donne che di uomini lavorano a tempo parziale. Diverso sarebbe il caso soltanto qualora l' accertata disparità di trattamento fosse giustificata da fattori oggettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.
23 In riferimento a normative nazionali analoghe a quelle controverse nella causa a quo, la Corte ha ritenuto, nelle citate sentenze Boetel e Lewark, da un lato, che esse comportavano in via di principio una discriminazione nei confronti dei lavoratori di sesso femminile contraria all' art. 119 del Trattato nonché alla direttiva e, dall' altro, che allo Stato membro era sempre possibile dimostrare che tale normativa era giustificata da fattori oggettivi ed estranei a qualsivoglia discriminazione fondata sul sesso.
24 Secondo una giurisprudenza costante, anche se spetta al giudice nazionale, nel contesto di un rinvio pregiudiziale, accertare l' esistenza di una siffatta necessità nel caso concreto per il quale è stato adito, la Corte, chiamata a fornire al giudice nazionale risposte utili, è competente a fornire delle indicazioni, tratte dal fascicolo della causa principale come pure dalle osservazioni scritte ed orali sottopostele, idonee a mettere il giudice nazionale in grado di decidere (v., in particolare, sentenza 30 marzo 1993, causa C-328/91, Thomas e a., Racc. pag. I-1247, punto 13).
25 Secondo il governo tedesco, se dovesse sussistere una disparità di trattamento, essa sarebbe giustificata dal principio del carattere gratuito della funzione di membro del comitato del personale, inteso a garantire l' autonomia dei suoi membri. Il carattere volontario dell' attività in parola nonché il divieto di qualsiasi vantaggio o svantaggio che faccia leva su tale funzione sono diretti, a garantire tale autonomia. Essi assicurano pertanto che la decisione di presentarsi alle elezioni dei comitati del personale tragga ispirazione da preoccupazioni di interesse generale e non dal desiderio di conseguire un vantaggio finanziario.
26 D' altro canto, dalla citata sentenza Lewark emerge come il Bundesarbeitsgericht, in presenza di disposizioni analoghe concernenti le commissioni interne, abbia considerato che la volontà del legislatore tedesco di far prevalere l' indipendenza della commissione interna sull' incentivo economico a esercitarvi funzioni, quale espressa nelle disposizioni in esame in tale causa, costituisce un obiettivo di politica sociale.
27 Siffatto obiettivo di politica sociale appare di per sé estraneo a qualsiasi discriminazione basata sul sesso. Non si può infatti negare che l' attività dei comitati del personale favorisce l' esistenza di rapporti di lavoro armoniosi in seno alle imprese garantendo in particolare la rappresentanza degli interessi dei lavoratori. Di conseguenza, l' intento di garantire l' indipendenza dei membri di tali comitati risponde anch' esso ad un legittimo obiettivo di politica sociale.
28 Occorre ricordare che, qualora uno Stato membro sia in grado di provare che gli strumenti scelti rispondono ad uno scopo legittimo della sua politica sociale, sono idonei a conseguire l' obiettivo perseguito da quest' ultima e sono necessari a tal fine, la sola circostanza che la norma di legge interessi un numero molto più elevato di lavoratori di sesso femminile rispetto ai lavoratori di sesso maschile non può essere considerata una violazione dell' art. 119 e della direttiva (v. sentenze 24 febbraio 1994, causa C-343/92, Roks e a., Racc. pag. I-571, e 14 dicembre 1995, causa C-444/93, Megner e Scheffel, Racc. pag. I-4741).
29 Spetta al giudice nazionale accertare, alla luce di tutti i fattori pertinenti e tenendo conto della possibilità di conseguire l' obiettivo di politica sociale considerato con altri mezzi, se la disparità di trattamento controversa sia atta a garantire il detto obiettivo e necessaria a tale scopo.
30 Nel far ciò, il giudice a quo deve tenere conto, come la Corte ha già rilevato nella citata sentenza Boetel al punto 25, del fatto che una normativa del genere di quella controversa è atta a dissuadere la categoria dei lavoratori a tempo parziale, ove la percentuale delle donne è incontestabilmente preponderante, dallo svolgimento delle funzioni di membro di un comitato del personale o dall' acquisire le conoscenze necessarie all' esercizio di dette funzioni, rendendo quindi più difficile la rappresentanza di detta categoria di lavoratori da parte di membri qualificati di comitati del personale.
31 Risulta da quanto precede che, nell' ipotesi in cui la categoria dei lavoratori a tempo parziale includa un numero considerevolmente più elevato di donne che di uomini, il divieto di discriminazioni indirette in materia di retribuzione, quale risulta dall' art. 119 e dalla direttiva, osta ad una normativa nazionale che, senza essere idonea a conseguire un legittimo obiettivo di politica sociale e necessaria a tale scopo, produca l' effetto di limitare all' orario individuale di lavoro la compensazione che i membri dei comitati del personale, occupati a tempo parziale, debbono ricevere dal loro datore di lavoro a motivo della loro partecipazione a corsi di formazione per l' apprendimento delle nozioni necessarie all' attività dei comitati del personale, organizzati durante l' orario di lavoro a tempo pieno vigente nell' impresa, ma eccedenti il loro orario di lavoro individuale a tempo parziale, mentre i membri dei comitati del personale occupati a tempo pieno ricevono, per la partecipazione agli stessi corsi, una compensazione entro i limiti del loro orario di lavoro.
Sulle spese
32 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Arbeitsgericht di Brema con ordinanza 5 maggio 1993, dichiara:
1) La compensazione concessa ad un lavoratore di sesso maschile o femminile a motivo della sua partecipazione ad un organo di rappresentanza del personale, istituito per legge, costituisce una retribuzione ai sensi dell' art. 119 del Trattato CEE e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.
2) Nell' ipotesi in cui la categoria dei lavoratori a tempo parziale includa un numero considerevolmente più elevato di donne che di uomini, il divieto di discriminazioni indirette in materia di retribuzione, quale risulta dall' art. 119 del Trattato e dalla direttiva 75/117, osta ad una normativa nazionale che, senza essere idonea a conseguire un legittimo obiettivo di politica sociale e necessaria a tale scopo, produca l' effetto di limitare all' orario individuale di lavoro la compensazione che i membri dei comitati del personale, occupati a tempo parziale, debbono ricevere dal loro datore di lavoro a motivo della loro partecipazione a corsi di formazione per l' apprendimento delle nozioni necessarie all' attività dei comitati del personale, organizzati durante l' orario di lavoro a tempo pieno vigente nell' impresa, ma eccedenti il loro orario di lavoro individuale a tempo parziale, mentre i membri dei comitati del personale occupati a tempo pieno ricevono, per la partecipazione agli stessi corsi, una compensazione entro i limiti del loro orario di lavoro.