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Document 61983CJ0249
Judgment of the Court (Second Chamber) of 27 March 1985. # Vera Hoeckx v Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Kalmthout. # Reference for a preliminary ruling: Arbeidsrechtbank Antwerpen - Belgium. # Minimum means of subsistence - Concept of social advantage or benefit. # Case 249/83.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 marzo 1985.
Vera Hoeckx contro Centre public d'aide sociale di Kalmthout.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arbeidsrechtbank Antwerpen - Belgio.
Minimo di mezzi di sussistenza: nozione di prestazione o di vantaggio sociale.
Causa 249/83.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 marzo 1985.
Vera Hoeckx contro Centre public d'aide sociale di Kalmthout.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arbeidsrechtbank Antwerpen - Belgio.
Minimo di mezzi di sussistenza: nozione di prestazione o di vantaggio sociale.
Causa 249/83.
Raccolta della Giurisprudenza 1985 -00973
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:139
*A9* Arbeidsrechtbank Antwerpen, 6e kamer, vonnis van 28/10/1983 (120.008)
*P1* Arbeidsrechtbank Antwerpen, 6e kamer, vonnis van 31/10/1985 (120.008)
SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 27 MARZO 1985. - VERA HOECKX CONTRO CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DI KALMTHOUT. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALL'ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN). - MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA - NOZIONE DI PRESTAZIONE O DI VANTAGGIO SOCIALE. - CAUSA 249/83.
raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 00973
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - NORMATIVA COMUNITARIA - CAMPO D ' APPLICAZIONE RATIONE MATERIAE - PRESTAZIONI CONTEMPLATE E PRESTAZIONI ESCLUSE - CRITERI DISTINTIVI - PRESTAZIONE CHE GARANTISCA UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA - ESCLUSIONE
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 4 , N . 1 )
2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI - PARITA DI TRATTAMENTO - VANTAGGI SOCIALI - NOZIONE - PRESTAZIONE CHE GARANTISCA UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA - ATTRIBUZIONE AI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI - REQUISITO DEL MINIMO DI RESIDENZA - INAMMISSIBILITA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68 , ART . 7 , N . 2 )
1 . LA DISTINZIONE FRA PRESTAZIONI ESCLUSE DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 E PRESTAZIONI CHE VI RIENTRANO SI BASA ESSENZIALMENTE SUGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DI CIASCUNA PRESTAZIONE , IN PARTICOLARE I SUOI SCOPI ED I PRESUPPOSTI PER LA SUA ATTRIBUZIONE , NON GIA SUL FATTO CHE LA PRESTAZIONE SIA QUALIFICATA DALLE LEGGI NAZIONALI PRESTAZIONE PREVIDENZIALE . PER RIENTRARE NEL CAMPO DELLA PREVIDENZA SO CIALE CONTEMPLATO DAL REGOLAMENTO N . 1408/71 , LA NORMATIVA DEVE COMUNQUE POSSEDERE , FRA L ' ALTRO IL REQUISITO DI RIFERIRSI AD UNO DEI RISCHI ENUMERATI ESPRESSAMENTE NELL ' ART . 4 , N . 1 , DI DETTO REGOLAMENTO . NE CONSEGUE CHE QUESTO ELENCO HA CARATTERE TASSATIVO CON LA CONSEGUENZA CHE UN SETTORE DELLA PREVIDENZA SOCIALE CHE NON VI SIA NOMINATO ESULA DA TALE QUALIFICA , ANCHE SE ATTRIBUISCE AI BENEFI CIARI UNO STATUS GIURIDICO DEFINITO CHE DIA DIRITTO AD UNA PRESTAZIONE .
LA PRESTAZIONE CHE GARANTISCA IN VIA GENERALE UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA NON PUO ESSERE CLASSIFICATA IN ALCUNO DEI RAMI DELLA PREVIDENZA SOCIALE ELENCATI NELL ' ART . 4 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 E NON COSTITUISCE QUINDI UNA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE NEL SENSO SPECIFICO DI DETTO REGOLAMENTO .
2 . LA NOZIONE DI VANTAGGIO SOCIALE , DI CUI ALL ' ART . 7 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , COMPRENDE TUTTI I VANTAGGI I QUALI , CONNESSI O MENO AD UN CONTRATTO DI LAVORO , SONO GENERALMENTE RICONOSCIUTI AI LAVORATORI NAZIONALI , IN RELAZIONE PRINCIPALMENTE ALLA LORO QUALITA OBIETTIVA DI LA VORATORI O AL SEMPLICE FATTO DELLA RESIDENZA NEL TERRITORIO NAZIONALE , E LA CUI ESTENSIONE AI LAVORATORI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI APPARE QUINDI ATTA A FACILITARE LA LORO MOBILITA NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA .
LA PRESTAZIONE CHE GARANTISCA IN VIA GENERALE UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA COSTITUISCE UN VANTAGGIO SOCIALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 . L ' ART . 7 , N . 2 , DI QUESTO REGOLAMENTO VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE L ' ATTRIBUZIONE DI UN SIFFATTO VANTAGGIO SOCIALE NON PUO ESSERE SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE DI AVER RISIEDUTO EFFETTIVAMENTE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DURANTE UN PERIODO DETERMINATO , QUALORA LO STESSO OBBLIGO NON SIA IMPOSTO AI CITTADINI DI TALE STATO MEMBRO .
NEL PROCEDIMENTO 249/83 ,
AVENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA SOTTOPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALL ' ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN ( TRIBUNALE DEL LAVORO DI ANVERSA ( SESTA SEZIONE ) NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA
VERA HOECKX , RESIDENTE IN KALMTHOUT ( BELGIO ),
E
CENTRE PUBLIC D ' AIDE SOCIALE DI KALMTHOUT ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 3 , N . 1 , E 4 , NN . 1 , 2 E 4 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU L 149 , PAG . 2 ), NONCHE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 7 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU L 257 , PAG . 2 ),
1 CON SENTENZA 28 OTTOBRE 1983 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 10 NOVEMBRE 1983 , L ' ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN ( TRIBUNALE DEL LAVORO DI ANVERSA ) HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , QUATTRO QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 3 , N . 1 , E 4 , NN . 1 , 2 E 4 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU L 149 , PAG . 2 ) E DELL ' ART . 7 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU L 257 , PAG . 2 ).
2 TALI QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA FRA IL CENTRE PUBLIC D ' AIDE SOCIALE ( CENTRO PUBBLICO DI AIUTO SOCIALE ) DI KALMTHOUT E LA SIG.RA VERA HOECKX , ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , NATA A KALMTHOUT , CITTADINA OLANDESE , CHE CHIEDE LA CONCESSIONE DI UN ' INDENNITA ALIMENTARE DETTA ' MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA ' ( IN PROSIEGUO : MINIMEX ), ISTITUITA DALLA LEGGE BELGA 7 AGOSTO 1974 ( MONITEUR BELGE DEL 18 SETTEMBRE 1974 , PAG . 11363 ).
3 NEL GIUGNO 1981 , LA SIG.RA HOECKX , RESIDENTE NEL BELGIO E BENEFICIARIA DI UN SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE , SI RECAVA IN FRANCIA OVE CONTINUAVA A PERCEPIRE SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE . RIENTRATA IN BELGIO NEL GENNAIO 1982 , OTTENEVA , A DOMANDA , IL MINIMEX CHE CESSAVA DI ESSERLE CORRISPOSTO A SEGUITO DEL SUO NUOVO TRASFERIMENTO IN FRANCIA IL 28 MAGGIO 1982 . RIENTRATA NEL BELGIO , CONSTATANDO DI NON POTER OTTENERE SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE , IL 19 APRILE 1983 PRESENTAVA UNA NUOVA DOMANDA DI CONCESSIONE DEL MINIMEX .
4 TALE DOMANDA VENIVA RESPINTA CON DECISIONE 28 APRILE 1983 DAL CONSIGLIO DI AIUTO SOCIALE DI KALMTHOUT . IL 9 MAGGIO 1983 , L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE IMPUGNAVA TALE DECISIONE DINANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO DI ANVERSA .
5 IL TRIBUNALE , CONSTATANDO CHE LA DECISIONE DI RIGETTO SI BASA SULL ' ART . 1 DEL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1976 ( MONITEUR BELGE DEL 13 GENNAIO 1976 ), AI SENSI DEL QUALE IL DIRITTO AL MINIMEX SPETTA AI CITTADINI DEI PAESI CHE FANNO PARTE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , A CONDIZIONE , FRA L ' ALTRO , DI ' AVER RISIEDUTO EFFETTIVAMENTE NEL BELGIO ALMENO DURANTE I CINQUE ANNI PRECEDENTI LA DATA DELL ' ATTRIBUZIONE DEL MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA ' , RITIENE CHE LA CONTROVERSIA VERTA ESCLUSIVAMENTE SUL SE IL MINIMEX DEBBA O POSSA ESSERE RIFIUTATO ALL ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE PER IL SOLO MOTIVO CHE DURANTE IL PERIODO DI CINQUE ANNI CHE PRECEDE LA SUA DOMANDA ESSA HA PARZIALMENTE RISIEDUTO IN FRANCIA . SECONDO IL GIUDICE NAZIONALE , LA CONDIZIONE DI RESIDENZA DI CUI ALL ' ART . 1 DEL REGIO DECRETO SI APPLICA SOLTANTO AI CITTADINI COMUNITARI , AD ESCLUSIONE DEI BELGI . IN TALE CONTESTO , IL GIUDICE NAZIONALE HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI :
' 1 ) SE IL ' ' DIRITTO AD UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA ' ' DI CUI ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1974 RIENTRI NELLA SFERA DI APPLICAZIONE RATIONE MATERIAE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 ( ART . 4 , NN . 1 E 2 ) O SI TRATTI DI ' ' ASSISTENZA SOCIALE ' ' ( AI SENSI DELL ' ART . 4 , N . 4 ).
2 ) SE L ' ART . 1 DEL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1976 , RELATIVO AL MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA , IN QUANTO DISPONE CHE ' ' I CITTADINI DEI PAESI APPARTENENTI ALLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ... PER AVER DIRITTO AL MINIMO DEI MEZZI DI SUSSISTENZA ... DEVONO ... AVER RISIEDUTO EFFETTIVAMENTE NEL BELGIO ALMENO DURANTE I CINQUE ANNI PRECEDENTI LA DATA DELL ' ATTRIBUZIONE DEL MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA ' ' , MENTRE QUESTA CONDIZIONE NON E STABILITA PER I BELGI , NON SIA IN CONTRASTO CON IL TRATTATO O CON IL REGOLAMENTO N . 1408/71 ( PIU PRECISAMENTE CON L ' ART . 3 , N . 1 , RIGUARDANTE LA PARITA DI TRATTAMENTO ).
3 ) SE IL ' ' MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA ' ' CONTEMPLATO DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1974 COSTITUISCA UN ' ' VANTAGGIO SOCIALE ' ' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA .
4 ) IN SUBORDINE , SE SIA CONFORME AI SUMMENZIONATI REGOLAMENTI IL FATTO CHE , PER SODDISFARE LA CONDIZIONE DELLA RESIDENZA , ALLA QUALE E SUBORDINATO IL SORGERE DEL DIRITTO AL MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA PER I CITTADINI DEI PAESI APPARTENENTI ALLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , VENGANO PRESI IN CONSIDERAZIONE SOLO I PERIODI DI RESIDENZA NEL BELGIO , O SE I PERIODI DI RESIDENZA IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELLA COMUNITA EUROPEA DEBBANO ESSERE EQUIPARATI A PERIODI DI RESIDENZA NEL BELGIO . '
6 IL GOVERNO DEL REGNO UNITO E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI SCRITTE . QUEST ' ULTIMA HA ANCHE SVOLTO OSSERVAZIONI DURANTE LA FASE ORALE .
7 IL GOVERNO DEL REGNO UNITO RITIENE CHE SI DEBBA SOPRATTUTTO ACCERTARE SE LA VALUTAZIONE DEL CASO SINGOLO COSTITUISCA UNA CARATTERISTICA ESSENZIALE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1974 . SAREBBE QUESTO IL CRITERIO STABILITO DALLA CORTE NELLA SENTENZA 22 GIUGNO 1972 ( CAUSA 1/72 , FRILLI , RACC . PAG . 457 ) PER CARATTERIZZARE L ' ASSISTENZA SOCIALE . IL GOVERNO BRITANNICO E DEL PARERE CHE CIO NON AVVENGA NELLA FATTISPECIE IN QUANTO IL MINIMEX VIENE GARANTITO A TUTTI COLORO IL CUI REDDITO NON SUPERA UN IMPORTO DETERMINATO . TUTTAVIA , TALE DIRITTO ALL ' ASSISTENZA NON SAREBBE COLLEGATO AD ALCUNO DEI CASI CONTEMPLATI DAL REGOLAMENTO N . 1408/71 E VERREBBE ACCORDATO A QUALSIASI RICHIEDENTE MAGGIORENNE CHE DISPONGA DI UN REDDITO INFERIORE AD UN IMPORTO DETERMINATO . PER QUEST ' ULTIMO MOTIVO SI TRATTEREBBE DI UN DIRITTO RIENTRANTE NELL ' AMBITO DELL ' ASSISTENZA SOCIALE .
8 LA COMMISSIONE SOSTIENE , IN PRIMO LUOGO , CHE NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE , IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SI OPPONE DIRETTAMENTE ALLA CONDIZIONE SUPPLEMENTARE DELLA RESIDENZA , NON PRESCRITTA PER I CITTADINI BELGI . ANCHE SE FOSSE ESTESA AI BELGI , DETTA CONDIZIONE COSTITUIREBBE SEMPRE UNA DISCRIMINAZIONE INDIRETTA IN QUANTO PIU DIFFICILE DA SODDISFARE PER I CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI . ESSA RITIENE , IN SECONDO LUOGO , CHE LA LEGGE BELGA DI CUI TRATTASI DIFFERISCA DAI SISTEMI CHE LA CORTE HA AVUTO OCCASIONE DI ESAMINARE AI FINI DI UNA LORO CLASSIFICAZIONE NEI SETTORI DI PREVIDENZA SOCIALE SPECIFICATI ALL ' ART . 4 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 . IL MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA NON SI RICOLLEGHEREBBE AD ALCUN RISCHIO SPECIFICO DATO CHE IL SUO OGGETTO CONSISTEREBBE NEL GARANTIRE AI MENO ABBIENTI UN MINIMO SOCIO-VITALE E RIENTREREBBE QUINDI CHIARAMENTE NELLA CATEGORIA DEI VANTAGGI SOCIALI DI CUI ALL ' ART . 7 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 . TALI VANTAGGI SOCIALI NON POTREBBERO ESSERE INTERPRETATI RESTRITTIVAMENTE E COMPRENDEREBBERO TUTTI I VANTAGGI , CONNESSI O MENO AL CONTRATTO DI LAVORO , COME RISULTEREBBE IN PARTICOLARE DALLA SENTENZA 14 GENNAIO 1982 ( CAUSA 65/81 , REINA , RACC . PAG . 33 ).
SULLA PRIMA QUESTIONE
9 LA PRIMA QUESTIONE RIGUARDA , IN SOSTANZA , IL PROBLEMA SE LA PRESTAZIONE CHE GARANTISCE IN MANIERA GENERALE UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA , COME CONTEMPLATO DALLA LEGGE BELGA 7 AGOSTO 1974 , RIENTRI NELLA SFERA DI APPLICAZIONE RATIONE MATERIAE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , SFERA DEFINITA DALL ' ART . 4 , NN . 1 E 2 , DEL REGOLAMENTO STESSO .
10 A QUESTO PROPOSITO , VA RICORDATO CHE , A NORMA DELL ' ART . 4 , N . 1 , IL REGOLAMENTO N . 1408/71 SI APPLICA A TUTTE LE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AI SETTORI DI PREVIDENZA SOCIALE ELENCATI ALLE LETTERE DA A ) AD H ) DELLA STESSA DISPOSIZIONE MENTRE , IN FORZA DEL N . 4 DELLO STESSO ARTICOLO , E ESCLUSA DALL ' AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO , FRA L ' ALTRO , L ' ' ASSISTENZA SOCIALE E MEDICA ' .
11 LA CORTE HA RIPETUTAMENTE DICHIARATO CHE LA DISTINZIONE FRA PRESTAZIONI ESCLUSE DALL ' AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 E PRESTAZIONI CHE NE FANNO PARTE SI FONDA ESSENZIALMENTE SUGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DI CIASCUNA PRESTAZIONE , IN PARTICOLARE I SUOI SCOPI E LE CONDIZIONI PER LA SUA CONCESSIONE , E NON SUL FATTO CHE UNA PRESTAZIONE SIA QUALIFICATA O MENO COME PRESTAZIONE DI PREVIDENZA SOCIALE DA UNA LEGGE NAZIONALE .
12 BENCHE NON SI POSSA ESCLUDERE LA POSSIBILITA CHE IN RELAZIONE AL LORO AMBITO DI APPLICAZIONE RATIONE PERSONAE , DEI LORO OBIETTIVI E DELLE LORO MODALITA DI APPLICAZIONE , TALUNE NORMATIVE PRESENTINO CONTEMPORANEAMENTE SOMIGLIANZE CON ENTRAMBE LE CATEGORIE MENZIONATE , SFUGGENDO COSI A QUALSIASI CLASSIFICAZIONE COMPLESSIVA , VA TUTTAVIA CONSTATATO CHE PER RIENTRARE NELL ' AMBITO DELLA PREVIDENZA SOCIALE CONSIDERATO DAL REGOLAMENTO N . 1408/71 , UNA LEGGE DEVE IN OGNI CASO SODDISFARE , FRA L ' ALTRO , LA CONDIZIONE DI RIFERIRSI AD UNO DEI RISCHI ESPRESSAMENTE ELENCATI ALL ' ART . 4 , N . 1 , DEL SUDDETTO REGOLAMENTO . NE CONSEGUE CHE TALE ELENCAZIONE PRESENTA CARATTERE TASSATIVO CON LA CONSEGUENZA CHE UN SETTORE DI PREVIDENZA SOCIALE CHE NON VI SIA MENZIONATO SFUGGE A QUESTA QUALIFICA ANCHE SE ESSO ATTRIBUISCE AI BENEFICIARI UNA POSIZIONE LEGALMENTE DEFINITA CHE DA DIRITTO AD UNA PRESTAZIONE .
13 RISULTA DAGLI ATTI CHE IL MINIMEX E CARATTERIZZATO DAL FATTO CHE , IN PRIMO LUOGO , ESSO ATTRIBUISCE AI BENEFICIARI UNA POSIZIONE LEGALMENTE DEFINITA , E CHE , IN SECONDO LUOGO , SPETTA A CHIUNQUE NON DISPONGA DI RISORSE SUFFICIENTI NE POSSA ' PROCURARSELE VUOI ATTRAVERSO SFORZI PERSONALI , VUOI CON ALTRI MEZZI ' ( ART . 1 , N . 1 , DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1974 ), PRENDENDO COSI IN CONSIDERAZIONE IL BISOGNO COME CRITERIO ESSENZIALE DI APPLICAZIONE E FACENDO ASTRAZIONE DA QUALSIASI REQUISITO RELATIVO A PERIODI DI ATTIVITA PROFESSIONALE , DI CONTRIBUZIONE O DI AFFILIAZIONE AD UN QUALSIASI ENTE DI PREVIDENZA SOCIALE COMPETENTE AD ASSICURARE UN RISCHIO PARTICOLARE . IL BENEFICIARIO DEVE UNICAMENTE COMPROVARE ' DI ESSERE DISPOSTO AD ESSERE COLLOCATO ' , SALVO INABILITA DIPENDENTE DAL SUO STATO DI SALUTE O DA MOTIVI SOCIALI DI CARATTERE IMPERATIVO ; INOLTRE , EGLI HA L ' OBBLIGO DI FAR VALERE I SUOI DIRITTI A PRESTAZIONI SOCIALI , O ADDIRITTURA I SUOI DIRITTI ALIMENTARI , SE IL CENTRO PUBBLICO DI AIUTO SOCIALE LO RITIENE NECESSARIO ( ART . 6 , NN . 1 E 2 , DELLA LEGGE PRECITATA ).
14 NE CONSEGUE CHE UN ' INDENNITA COME QUELLA DI CUI E CAUSA , IN QUANTO PRESTAZIONE DI CARATTERE GENERALE , NON PUO ESSERE CLASSIFICATA IN UNO DEI SETTORI DI PREVIDENZA SOCIALE ELENCATI ALL ' ART . 4 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 E NON COSTITUISCE QUINDI UNA PRESTAZIONE DI PREVIDENZA SOCIALE NEL SENSO SPECIFICO DI TALE REGOLAMENTO .
15 LA PRIMA QUESTIONE VA PERTANTO RISOLTA NEL SENSO CHE UNA PRESTAZIONE CHE GARANTISCA IN MANIERA GENERALE UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA , COME QUELLA CONTEMPLATA DALLA LEGGE BELGA 7 AGOSTO 1974 , NON RIENTRA NELLA SFERA DI APPLICAZIONE RATIONE MATERIAE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , DEFINITA DALL ' ART . 4 , NN . 1 E 2 , DEL REGOLAMENTO STESSO .
SULLA SECONDA QUESTIONE
16 LA SECONDA QUESTIONE , NELLA PARTE IN CUI RIGUARDA IL PROBLEMA SE LA CONDIZIONE DI AVER RISIEDUTO EFFETTIVAMENTE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DURANTE UN PERIODO DETERMINATO PER AVER DIRITTO AD UNA PRESTAZIONE CHE GARANTISCA IN MANIERA GENERALE UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA , IN QUANTO DETTA CONDIZIONE NON E RICHIESTA PER I CITTADINI DI TALE STATO MEMBRO , SIA IN CONTRASTO COL REGOLAMENTO N . 1408/71 , E PIU PRECISAMENTE CON L ' ART . 3 , N . 1 , E DIVENUTA PRIVA DI OGGETTO . NELLA PARTE IN CUI ESSA RIGUARDA L ' INCOMPATIBILITA DI TALE CONDIZIONE COL TRATTATO CEE , OCCORRE TRATTARE LA SECONDA QUESTIONE UNITAMENTE ALLA TERZA .
SULLA TERZA QUESTIONE
17 LA TERZA QUESTIONE RIGUARDA , IN SOSTANZA , IL PROBLEMA SE LA PRESTAZIONE CHE GARANTISCE IN MANIERA GENERALE UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA , COME STABILITO DALLA LEGGE BELGA 7 AGOSTO 1974 , COSTITUISCA UN VANTAGGIO SOCIALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 . NEL CONTESTO DI TALE QUESTIONE , VA TRATTATA LA SECONDA PARTE DELLA SECONDA QUESTIONE , E CIOE SE LA CONCESSIONE DI TALE MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA POSSA ESSERE SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE DI AVER RISIEDUTO EFFETTIVAMENTE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DURANTE UN PERIODO DETERMINATO , QUALORA TALE CONDIZIONE NON SIA RICHIESTA PER I CITTADINI DI TALE STATO MEMBRO .
18 PER RISOLVERE LA TERZA QUESTIONE , OCCORRE PRELIMINARMENTE ACCERTARE SE LA PRESTAZIONE DI CARATTERE GENERALE POSSA ESSERE CONSIDERATA UN VANTAGGIO SOCIALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 .
19 I NN . 1 E 2 DELL ' ART . 7 DI TALE REGOLAMENTO RECITANO :
1 ) IL LAVORATORE CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO NON PUO RICEVERE SUL TERRITORIO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI , A MOTIVO DELLA PROPRIA CITTADINANZA , UN TRATTAMENTO DIVERSO DA QUELLO DEI LAVORATORI NAZIONALI PER QUANTO CONCERNE LE CONDIZIONI D ' IMPIEGO E DI LAVORO , IN PARTICOLARE IN MATERIA DI RETRIBUZIONE , LICENZIAMENTO , REINTEGRAZIONE PROFESSIONALE O RICOLLOCAMENTO SE DISOCCUPATO .
2 ) EGLI GODE DEGLI STESSI VANTAGGI SOCIALI E FISCALI DEI LAVORATORI NAZIONALI .
20 COME LA CORTE HA RIPETUTAMENTE DECISO , RISULTA DAL COMPLESSO DELLE NORME DI TALE REGOLAMENTO , NONCHE DALL ' OBIETTIVO PERSEGUITO , CHE I VANTAGGI CHE ESSO ESTENDE AI LAVORATORI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI SONO TUTTI QUELLI CHE , CONNESSI O MENO AD UN CONTRATTO DI LAVORO , SONO GENERALMENTE ATTRIBUITI AI LAVORATORI NAZIONALI , IN RELAZIONE , PRINCIPALMENTE , ALLA LORO QUALIFICA OBIETTIVA DI LAVORATORI O AL SEMPLICE FATTO DELLA LORO RESIDENZA NEL TERRITORIO NAZIONALE , E LA CUI ESTENSIONE AI LAVORATORI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI APPARE PERTANTO ATTA A FACILITARE LA LORO MOBILITA ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA .
21 COSI LA CORTE HA GIA AFFERMATO , NELLA SENTENZA 12 LUGLIO 1984 ( CAUSA 261/83 , CASTELLI , RACC . 1984 , PAG . 3199 ) CHE LA NOZIONE DI VANTAGGIO SOCIALE AI SENSI DELL ' ART . 7 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 COMPRENDE ANCHE LA CONCESSIONE AGLI ASCENDENTI A CARICO DEL LAVORATORE DEL REDDITO GARANTITO AGLI ANZIANI DALLA LEGGE DI UNO STATO MEMBRO .
22 DALL ' INSIEME DELLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO RISULTA CHE UNA PRESTAZIONE CHE GARANTISCE UN ' MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA ' COSTITUISCE UN VANTAGGIO SOCIALE , AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68 , DAL QUALE UN LAVORATORE MIGRANTE CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO E RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO TENUTO ALLA PRESTAZIONE , COME PURE I MEMBRI DELLA SUA FAMIGLIA , NON POSSONO ESSERE ESCLUSI .
23 PER QUANTO CONCERNE IL PROBLEMA SE UN SIFFATTO VANTAGGIO SOCIALE POSSA ESSERE SUBORDINATO AD UNA CONDIZIONE DI RESIDENZA CHE SI APPLICHI UNICAMENTE AGLI ALTRI CITTADINI COMUNITARI , VA RICORDATO CHE IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E IN EFFETTI , COME RILEVA GIUSTAMENTE LA COMMISSIONE , LA REGOLA FONDAMENTALE PER QUANTO RIGUARDA L ' AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE , PRINCIPIO A CUI SI RIFERISCE D ' ALTRONDE IL REGOLAMENTO N . 1612/68 . ESSO VIENE SANCITO NELL ' ART . 48 , N . 2 , DEL TRATTATO CEE NONCHE NEL QUINTO E SESTO CONSIDERANDO E , PIU PRECISAMENTE , NELL ' ART . 7 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , A NORMA DEL QUALE IL LAVORATORE CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO FRUISCE NEL TERRITORIO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI ' DEGLI STESSI VANTAGGI SOCIALI E FISCALI DEI LAVORATORI NAZIONALI ' .
24 ORBENE , L ' OBBLIGO DI RESIDENZA COSTITUISCE UNA CONDIZIONE SUPPLEMENTARE RICHIESTA AI LAVORATORI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO , MA NON AI LAVORATORI NAZIONALI . SI TRATTA QUINDI DI UNA DISCRIMINAZIONE EVIDENTE , FONDATA SULLA CITTADINANZA DEI LAVORATORI .
25 DI CONSEGUENZA , LA TERZA QUESTIONE VA RISOLTA NEL SENSO CHE UNA PRESTAZIONE CHE GARANTISCA IN MANIERA GENERALE UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA , COME QUELLA CONTEMPLATA DALLA LEGGE BELGA 7 AGOSTO 1974 , COSTITUISCE UN VANTAGGIO SOCIALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 . L ' ART . 7 , N . 2 , DI TALE REGOLAMENTO VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE LA CONCESSIONE DI UN SIFFATTO VANTAGGIO SOCIALE NON PUO ESSERE SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE DI AVER RISIEDUTO EFFETTIVAMENTE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DURANTE UN PERIODO DETERMINATO , QUALORA TALE OBBLIGO NON SIA IMPOSTO AI CITTADINI DI DETTO STATO MEMBRO .
SULLA QUARTA QUESTIONE
26 LA QUARTA QUESTIONE , ESSENDO STATA SOLLEVATA SOLO IN VIA SUBORDINATA NEL CASO DI SOLUZIONE IN SENSO NEGATIVO DELLA SECONDA QUESTIONE , E DIVENUTA PRIVA DI OGGETTO .
SULLE SPESE
27 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( SECONDA SEZIONE ),
STATUENDO SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALL ' ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN ( TRIBUNALE DEL LAVORO DI ANVERSA ), CON SENTENZA 28 OTTOBRE 1983 , DICHIARA :
1 ) UNA PRESTAZIONE CHE GARANTISCA IN MANIERA GENERALE UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA , COME QUELLA CONTEMPLATA DALLA LEGGE BELGA 7 AGOSTO 1974 , NON RIENTRA NELLA SFERA DI APPLICAZIONE RATIONE MATERIAE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , DEFINITA DALL ' ART . 4 , NN . 1 E 2 , DEL REGOLAMENTO STESSO .
2 ) UNA PRESTAZIONE CHE GARANTISCA IN MANIERA GENERALE UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA , COME QUELLA CONTEMPLATA DALLA LEGGE BELGA 7 AGOSTO 1974 , COSTITUISCE UN VANTAGGIO SOCIALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 . L ' ART . 7 , N . 2 , DI TALE REGOLAMENTO VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE LA CONCESSIONE DI UN SIFFATTO VANTAGGIO SOCIALE NON PUO ESSERE SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE DI AVER RISIEDUTO EFFETTIVAMENTE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DURANTE UN PERIODO DETERMINATO , QUALORA TALE OBBLIGO NON SIA IMPOSTO AI CITTADINI DI DETTO STATO MEMBRO .