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Document 61978CJ0110
Judgment of the Court of 18 January 1979. # Ministère public and"Chambre syndicale des agents artistiques et impresarii de Belgique" ASBL v Willy van Wesemael and others. # References for a preliminary ruling: Tribunal de première instance de Tournai - Belgium. # Freedom to provide services - Fee-charging employment agencies. # Joined cases 110 and 111/78.
Sentenza della Corte del 18 gennaio 1979.
Pubblico ministero e "Chambre syndicale des agents artistiques et impresarii de Belgique", ASBL contro Willy van Wesemael ed altri.
Domande di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de première instance de Tournai - Belgio.
Libera prestazione di servizi - Uffici collocamento a pagamento.
Cause riunite 110 e 111/78.
Sentenza della Corte del 18 gennaio 1979.
Pubblico ministero e "Chambre syndicale des agents artistiques et impresarii de Belgique", ASBL contro Willy van Wesemael ed altri.
Domande di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de première instance de Tournai - Belgio.
Libera prestazione di servizi - Uffici collocamento a pagamento.
Cause riunite 110 e 111/78.
Raccolta della Giurisprudenza 1979 -00035
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:8
** AFFAIRE 111/1978 **
*A9* Tribunal de 1re instance de Tournai, 5e chambre, jugement du 21/03/1978 (17)
*P1* Tribunal de 1re instance de Tournai, 5e chambre, jugement du 19/06/1979 (38)
*A9* Tribunal de 1re instance de Tournai, 5e chambre, jugement du 21/03/1978 (18)
*P1* Tribunal de 1re instance de Tournai, 5e chambre, jugement du 19/06/1979 (37)
SENTENZA DELLA CORTE DEL 18 GENNAIO 1979. - PUBBLICO MINISTERO E CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS ARTISTIQUES ET IMPRESARII DE BELGIQUE, ASBL CONTRO WILLY VAN WESEMAEL ED ALTRI. - (DOMANDE DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTE DAL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI TOURNAI). - LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICI COLLOCAMENTO A PAGAMENTO. - CAUSE RIUNITE 110 E 111/78.
raccolta della giurisprudenza 1979 pagina 00035
edizione speciale greca pagina 00029
edizione speciale portoghese pagina 00027
edizione speciale svedese pagina 00263
edizione speciale finlandese pagina 00285
edizione speciale spagnola pagina 00031
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - COMPETENZA DELLA CORTE - LIMITI
( TRATTATO CEE , ART . 177 )
2 . SERVIZI - LIBERA PRESTAZIONE - RESTRIZIONI - ELIMINAZIONE - EFFICACIA DIRETTA
( TRATTATO CEE , ARTT . 59 , 60 E 63 )
3 . SERVIZI - LIBERA PRESTAZIONE - UFFICI COLLOCAMENTO A PAGAMENTO PER ARTISTI DELLO SPETTACOLO - ESERCIZIO DELL ' ATTIVITA - OBBLIGO DI OTTENERE LA LICENZA O DI VALERSI DI UN INTERMEDIARIO TITOLARE DI LICENZA - RESTRIZIONE INCOMPATIBILE COL TRATTATO - CRITERI
( TRATTATO CEE , ARTT . 59 E 60 )
1 . NELL ' AMBITO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA CHE L ' ART . 177 CREA FRA I GIUDICI NAZIONALI E LA CORTE DI GIUSTIZIA , AVENTI IL COMPITO DI CONTRIBUIRE SIA DIRETTAMENTE SIA MEDIANTE APPORTI RECIPROCI ALL ' APPLICAZIONE UNIFORME DEL DIRITTO COMUNITARIO IN TUTTI GLI STATI MEMBRI , LA CORTE PUO DESUMERE DAL TESTO DELLE QUESTIONI FORMULATE DAL GIUDICE NAZIONALE , TENUTO CONTO DEI DATI DA QUESTO FORNITI , GLI ELEMENTI DI DIRITTO COMUNITARIO NECESSARI AFFINCHE DETTO GIUDICE POSSA RISOLVERE IL PROBLEMA GIURIDICO SOTTOPOSTOGLI , IN CONFORMITA WA TALE DIRITTO .
2 . GLI IMPERATIVI DELL ' ART . 59 DEL TRATTATO , CUI SI DOVEVA DARE GRADUALMENTE ATTUAZIONE , DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO , MEDIANTE LE DIRETTIVE CONTEMPLATE DALL ' ART . 63 , HANNO ACQUISTATO EFFICACIA DIRETTA E INCONDIZIONATA ALLA SCADENZA DI DETTO PERIODO . QUESTI IMPERATIVI IMPLICANO L ' ELIMINAZIONE DI TUTTE LE DISCRIMINAZIONI CHE COLPISCONO IL PRESTATORE A CAUSA DELLA SUA NAZIONALITA O DELLA SUA RESIDENZA IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN CUI VIENE FORNITA LA PRESTAZIONE .
3 . QUALORA L ' ESERCIZIO DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO A PAGAMENTO PER ARTISTI DELLO SPETTACOLO SIA SUBORDINATO , NELLO STATO IN CUI VIENE FORNITA LA PRESTAZIONE , AL RILASCIO DI UNA LICENZA , DETTO STATO NON PUO IMPORRE AI PRESTATORI STABILITI IN UN ALTRO STATO MEMBRO L ' OBBLIGO DI SODDISFARE TALE CONDIZIONE OVVERO DI PASSARE ATTRAVERSO UN UFFICIO DI COLLOCAMENTO A PAGAMENTO TITOLARE DI LICENZA , QUANDO LA PRESTAZIONE E EFFETTUATA DA UN UFFICIO DI COLLOCAMENTO FACENTE PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI UNO STATO MEMBRO O IL PRESTATORE E TITOLARE , NELLO STATO MEMBRO IN CUI E STABILITO , DI UNA LICENZA RILASCIATA A CONDIZIONI ANALOGHE A QUELLE IMPOSTE DALLO STATO MEMBRO IN CUI VIENE FORNITA LA PRESTAZIONE E LE SUE ATTIVITA SONO SOGGETTE , NEL PRIMO STATO , AD UN CONTROLLO ADEGUATO , CONCERNENTE QUALSIASI ATTIVITA DI COLLOCAMENTO , QUALE CHE SIA LO STATO MEMBRO DESTINATARIO DELLA PRESTAZIONE .
NEI PROCEDIMENTI RIUNITI 110 E 111/78 ,
AVENTI RISPETTIVAMENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI TOURNAI , NELLE CAUSE DINANZI AD ESSO PENDENTI FRA :
( PROCEDIMENTO 110/78 )
1 ) PUBBLICO MINISTERO ,
2 ) ' CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS ARTISTIQUES ET IMPRESARII DE BELGIQUE ' , A.S.B.L ., CON SEDE IN CHARLEROI ,
E
1 ) WILLY VAN WESEMAEL , BRUXELLES ( BELGIO ),
2 ) JEAN POUPAERT , LILLA ( FRANCIA ),
( PROCEDIMENTO 111/78 )
1 ) PUBBLICO MINISTERO ,
2 ) ' CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS ARTISTIQUES ET IMPRESARII DE BELGIQUE ' , A.S.B.L ., CON SEDE IN CHARLEROI ,
3 ) ALBERT GERARD , LIEGI
E
1 ) ROMANO FOLLACHIO , PERUWELZ ( BELGIO ),
2 ) ROBERT LEDUC , VALENCIENNES ( FRANCIA ),
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CEE RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO E AI SERVIZI , NONCHE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 12 GENNAIO 1967 , N . 67/43/CEE ( GU 1967 , N . 10 , PAG . 140 ),
1CON DUE SENTENZE , ENTRAMBE EMESSE IL 21 MARZO 1978 E PERVENUTE IN CANCELLERIA L ' 8 MAGGIO SUCCESSIVO , IL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI TOURNAI HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , VARIE QUESTIONI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 12 GENNAIO 1967 , N . 67/43/CEE ( GU N . 10 , PAG . 140 ) E DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CEE RELATIVE ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI ;
2LE SUDDETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI DUE PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DUE PERSONE RESIDENTI NEL BELGIO E DI DUE AGENTI ARTISTICI FRANCESI , RESIDENTI IN FRANCIA , IMPUTATI DI CONTRAVVENZIONE AGLI ARTT . 6 E 20 DEL REGIO DECRETO BELGA 28 NOVEMBRE 1975 , RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO A PAGAMENTO PER ARTISTI DELLO SPETTACOLO ;
3A NORMA DI DETTI ARTICOLI , ' LA GESTIONE DI UN UFFICIO DI COLLOCAMENTO A PAGAMENTO PER ARTISTI DELLO SPETTACOLO E SOGGETTA AL RILASCIO D ' UNA LICENZA DA PARTE DEL MINISTRO COMPETENTE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE ' E ' SALVO PATTO DI RECIPROCITA TRA IL BELGIO ED I LORO PAESI , GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO PER ARTISTI DELLO SPETTACOLO STRANIERI NON POSSONO EFFETTUARE IL COLLOCAMENTO NEL BELGIO SENZA PASSARE PER IL TRAMITE D ' UN UFFICIO DI COLLOCAMENTO A PAGAMENTO TITOLARE DI LICENZA . CIASCUNO DEI DUE COLLOCATORI RICEVE LA META DELLA PROVVIGIONE PREVISTA , FISSATA NEL DECRETO MINISTERIALE ' ;
4IN CIASCUNO DEI DUE PROCEDIMENTI , IL PRIMO IMPUTATO E ACCUSATO DI AVER FATTO RICORSO , PER LA SCRITTURAZIONE DI ARTISTI DELLO SPETTACOLO , AD UN UFFICIO DI COLLOCAMENTO A PAGAMENTO AVENTE SEDE IN FRANCIA E IL CUI GESTORE NON E IN POSSESSO DELLA LICENZA NEL BELGIO , MENTRE IL SECONDO E ACCUSATO DI AVER EFFETTUATO COLLOCAMENTI IN QUESTO STATO SENZA PASSARE PER IL TRAMITE DI UN UFFICIO TITOLARE DELLA LICENZA NEL BELGIO ;
5GLI IMPUTATI HANNO ECCEPITO L ' INCOMPATIBILITA COL TRATTATO DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI SOPRA CITATE , IN QUANTO ESSE OSTACOLEREBBERO LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONTEMPLATA DAGLI ARTT . 52 , 55 , 59 E 60 .
6I PROCEDIMENTI , GIA RIUNITI AI FINI DELLA TRATTAZIONE ORALE , DEVONO RIMANERLO AI FINI DELLA SENTENZA .
7L ' ATTIVITA CONSIDERATA NELLA FATTISPECIE COSTITUISCE UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI ; L ' ESAME DELLE QUESTIONI FORMULATE DAL GIUDICE NAZIONALE VA QUINDI EFFETTUATO PRINCIPALMENTE ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE AI ' SERVIZI ' .
8CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO A PAGAMENTO PER ARTISTI DELLO SPETTACOLO VADANO ANNOVERATI NEL GRUPPO 839 DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE C.I.T.I ., SOTTO LA VOCE ' AGENZIE DI COLLOCAMENTO ' ;
9PER IL CASO DI SOLUZIONE AFFERMATIVA DI TALE QUESTIONE , SI CHIEDE POI SE LE ATTIVITA DI DETTI UFFICI DI COLLOCAMENTO SIANO STATE EFFETTIVAMENTE ED A BUON DIRITTO LIBERALIZZATE DALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 12 GENNAIO 1967 , N . 67/43/CEE ;
10PER IL CASO CHE ANCHE TALE QUESTIONE VENGA RISOLTA AFFERMATIVAMENTE , IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE , CON LA TERZA QUESTIONE , SE L ' ART . 62 DEL TRATTATO AUTORIZZI GLI STATI MEMBRI A RIPRODURRE , SENZA AGGRAVARLE , DISPOSIZIONI DISCRIMINATORIE GIA ESISTENTI NELLA LORO LEGISLAZIONE ;
11INFINE , PER IL CASO IN CUI DOVESSE RISULTARE CHE I SUDDETTI UFFICI DI COLLOCAMENTO NON VANNO ANNOVERATI NEL GRUPPO 839 , IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE , CON LA QUARTA QUESTIONE , SE LA CORTE CONFERMI L ' INTERPRETAZIONE SECONDO CUI ESSI VANNO CLASSIFICATI NEL GRUPPO 842 ' NON ANCORA LIBERALIZZATO ' .
12LA DIRETTIVA 12 GENNAIO 1967 , EMANATA DAL CONSIGLIO IN FORZA DEGLI ARTT . 54 E 63 DEL TRATTATO E DEL ' PROGRAMMA GENERALE PER LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI ' ADOTTATO DALLO STESSO CONSIGLIO IL 18 DICEMBRE 1961 ( GU 1962 , N . 2 , PAG . 32 ), RIGUARDA L ' ATTUAZIONE DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER LE ATTIVITA NON SALARIATE COMPRESE IN TALUNI GRUPPI DELLA ' CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE , PAR INDUSTRIE , DE TOUTES LES BRANCHES D ' ACTIVITE ECONOMIQUE ' ( C.I.T.I .), STABILITA DALL ' UFFICIO STATISTICO DELLE NAZIONI UNITE ;
13IL SUDDETTO PROGRAMMA GENERALE , NELL ' ELENCARE NEI SUOI ALLEGATI I-IV LE ATTIVITA LA CUI LIBERALIZZAZIONE DOVEVA ESSERE GRADUALMENTE ATTUATA DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO , SECONDO LO SCADENZARIO FISSATO NEL TITOLO V , SI BASAVA , PER CIASCUNA ATTIVITA O GRUPPO DI ATTIVITA , SULLA SUMMENZIONATA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE , DI GUISA CHE QUESTA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEGLI ATTI COMUNITARI DI CUI TRATTASI .
14LA PRIMA QUESTIONE E INTESA AD OTTENERE UNA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA CONSIDERATE , CON RIFERIMENTO AL GRUPPO 839 DELLA C.I.T.I .;
15QUESTA CLASSIFICAZIONE DEFINISCE IL GRUPPO 839 , DELLA CLASSE 83 , SETTORE 8 ( ' SERVIZI ' ), COME UN GRUPPO RESIDUO , COMPRENDENTE I ' SERVIZI FORNITI ALLE IMPRESE N.C.A . ' ( NON CLASSIFICATI ALTROVE );
16NELLA VERSIONE DETTAGLIATA , STABILITA NEL 1964 , VIENE ESPRESSAMENTE INDICATO CHE , MENTRE LE ' AGENZIE DI COLLOCAMENTO ' RIENTRANO NEL SUDDETTO GRUPPO , NE E INVECE ESCLUSO IL ' COLLOCAMENTO PER IL PERSONALE TEATRALE E DELLA RADIO ' ;
17DETTO TESTO INCLUDE NEL GRUPPO 841 LA ' SCRITTURAZIONE DI ARTISTI E COMPARSE ' NEL SETTORE DELLA CINEMATOGRAFIA E DEI SERVIZI ACCESSORI E NEL GRUPPO 842 SERVIZI ' COME QUELLI DELLE AGENZIE DI COLLOCAMENTO DEL PERSONALE TEATRALE ' NEL SETTORE DEL TEATRO E DEI SERVIZI CONNESSI ;
18DI CONSEGUENZA , GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO A PAGAMENTO PER ARTISTI DELLO SPETTACOLO NON VANNO ANNOVERATI NEL GRUPPO 839 DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE C.I.T.I ., SOTTO LA VOCE ' AGENZIE DI COLLOCAMENTO ' .
19DALLA SECONDA E DALLA QUARTA QUESTIONE RISULTA CHE IL GIUDICE NAZIONALE HA SOLLEVATO IL PROBLEMA DELLA CLASSIFICAZIONE , NELL ' AMBITO DELLA C.I.T.I ., DELLE ATTIVITA DI CUI E CAUSA , UNICAMENTE AL FINE DI STABILIRE SE TALI ATTIVITA SIANO STATE LIBERALIZZATE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL ' ART . 59 DEL TRATTATO RELATIVAMENTE ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI ;
20L ' ESPRESSIONE ' NON ANCORA LIBERALIZZATO ' , CHE FIGURA NELLA QUARTA QUESTIONE PREGIUDIZIALE , INFINE , FA RITENERE CHE , NEL FORMULARE TALE QUESTIONE , IL GIUDICE NAZIONALE SIA PARTITO DALLA PRESUNZIONE SECONDO CUI LA LIBERALIZZAZIONE DI TALI ATTIVITA NON PUO CONSIDERARSI ATTUATA , NEMMENO DOPO LA SCADENZA DEL PERIODO TRANSITORIO , SE NON SIA CONTEMPLATA DA UN ATTO COMUNITARIO , COME LA SUMMENZIONATA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 67/43/CEE ;
21NELL ' AMBITO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA CHE L ' ART . 177 CREA FRA I GIUDICI NAZIONALI E LA CORTE DI GIUSTIZIA , AVENTI IL COMPITO DI CONTRIBUIRE SIA DIRETTAMENTE SIA MEDIANTE APPORTI RECIPROCI ALL ' APPLICAZIONE UNIFORME DEL DIRITTO COMUNITARIO IN TUTTI GLI STATI MEMBRI , LA CORTE PUO DESUMERE DAL TESTO DELLE QUESTIONI FORMULATE DAL GIUDICE NAZIONALE - TENUTO CONTO DEI DATI DA QUESTO FORNITI E , FRA L ' ALTRO , DELLA QUESTIONE DI CARATTERE GENERALE CH ' ESSO SI E POSTA RELATIVAMENTE ALLA ' CONFORMITA DEL REGIO DECRETO DI CUI E CAUSA COL TRATTATO DI ROMA ' - GLI ELEMENTI DI DIRITTO COMUNITARIO NECESSARI AFFINCHE DETTO GIUDICE POSSA RISOLVERE IL PROBLEMA GIURIDICO SOTTOPOSTOGLI , IN CONFORMITA A TALE DIRITTO ;
22NELLA FATTISPECIE , SI DEVE QUINDI ACCERTARE SE E IN QUAL MISURA LE ATTIVITA DI CUI TRATTASI SIANO LIBERALIZZATE , AI SENSI DEGLI ARTT . 59-66 DEL TRATTATO , ANCHE IN MANCANZA DI UN ATTO COMUNITARIO EMANATO DAL CONSIGLIO , COME LA SUDDETTA DIRETTIVA ;
23LA QUESTIONE VA RISOLTA IN BASE AL SISTEMA RISULTANTE DAL CAPITOLO RELATIVO AI SERVIZI , TENENDO INOLTRE CONTO DELLE NORME SUL DIRITTO DI STABILIMENTO , CUI RINVIA L ' ART . 66 .
24A NORMA DELL ' ART . 59 , 1* COMMA , DEL TRATTATO , ' . . . LE RESTRIZIONI ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA SONO GRADATAMENTE SOPPRESSE DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI . . . ' ;
25STABILENDO CHE LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DEV ' ESSERE ATTUATA ENTRO LA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO , QUESTA NORMA , DA INTERPRETARE ALLA LUCE DELL ' ART . 8 , N . 7 , DEL TRATTATO , IMPONE UN PRECISO OBBLIGO DI RISULTATO , IL CUI ADEMPIMENTO DOVEVA ESSERE FACILITATO , MA NON ERA CONDIZIONATO , DALL ' ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI PROVVEDIMENTI GRADUALI ;
26NE CONSEGUE , PERTANTO , CHE GLI IMPERATIVI DELL ' ART . 59 DEL TRATTATO , CUI SI DOVEVA DARE GRADUALMENTE ATTUAZIONE , DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO , MEDIANTE LE DIRETTIVE CONTEMPLATE DALL ' ART . 63 , HANNO ACQUISTATO EFFICACIA DIRETTA E INCONDIZIONATA ALLA SCADENZA DI DETTO PERIODO ;
27QUESTI IMPERATIVI , RIGUARDANTI LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI , IMPLICANO L ' ELIMINAZIONE DI TUTTE LE DISCRIMINAZIONI CHE COLPISCONO IL PRESTATORE A CAUSA DELLA SUA NAZIONALITA O DELLA SUA RESIDENZA IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN CUI VIENE FORNITA LA PRESTAZIONE ;
28TENUTO CONTO DELLE SPECIALI CARATTERISTICHE DI TALUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI , COME IL COLLOCAMENTO DI ARTISTI DELLO SPETTACOLO , NON SI POSSONO CONSIDERARE INCOMPATIBILI COL TRATTATO TALUNE CONDIZIONI SPECIFICHE IMPOSTE AL PRESTATORE IN FORZA DI NORME SULL ' ESERCIZIO DELLA SUA PROFESSIONE , GIUSTIFICATE DAL PUBBLICO INTERESSE O DALLA NECESSITA DI GARANTIRE LA TUTELA DELL ' ARTISTA ED OBBLIGATORIE NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE RISIEDA NELLO STATO IN CUI VIENE FORNITA LA PRESTAZIONE , SE IL PRESTATORE NON E SOGGETTO AD UNA DISCIPLINA ANALOGA NELLO STATO MEMBRO IN CUI RISIEDE ;
29QUALORA L ' ESERCIZIO DELL ' ATTIVITA DI COLLOCAMENTO DI CUI TRATTASI SIA SUBORDINATO , NELLO STATO IN CUI VIENE FORNITA LA PRESTAZIONE , AL RILASCIO DI UNA LICENZA , NONCHE AL CONTROLLO DELLE AUTORITA COMPETENTI , DETTO STATO NON PUO TUTTAVIA , SENZA IGNORARE GLI IMPERATIVI DELL ' ART . 59 DEL TRATTATO , IMPORRE AL PRESTATORE RESIDENTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO L ' OBBLIGO DI SODDISFARE TALI CONDIZIONI OVVERO DI PASSARE PER IL TRAMITE DI UN ALTRO SOGGETTO , TITOLARE DELLA LICENZA , A MENO CHE TALE IMPOSIZIONE RISULTI OBIETTIVAMENTE NECESSARIA AL FINE DI ASSICURARE L ' OSSERVANZA DELLE NORME PROFESSIONALI E DI GARANTIRE LA SUDDETTA TUTELA ;
30TALE IMPOSIZIONE NON RISULTA OBIETTIVAMENTE NECESSARIA QUALORA LA PRESTAZIONE SIA EFFETTUATA DA UN UFFICIO DI COLLOCAMENTO FACENTE PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI UNO STATO MEMBRO O SE IL PRESTATORE SIA TITOLARE , NELLO STATO MEMBRO IN CUI RISIEDE , DI UNA LICENZA RILASCIATA A CONDIZIONI ANALOGHE A QUELLE IMPOSTE DALLO STATO IN CUI VIENE FORNITA LA PRESTAZIONE E LE SUE ATTIVITA SIANO SOGGETTE , NEL PRIMO STATO , AD UN CONTROLLO ADEGUATO , CONCERNENTE QUALSIASI ATTIVITA DI COLLOCAMENTO , QUALE CHE SIA LO STATO MEMBRO DESTINATARIO DELLA PRESTAZIONE .
31IL GOVERNO BELGA SOSTIENE CHE L ' ATTIVITA IN QUESTIONE RIENTRA NELL ' AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N . 96 DELL ' ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO RELATIVA AGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO A PAGAMENTO , RIVEDUTA A GINEVRA IL 1* LUGLIO 1949 , LA QUALE AMMETTE L ' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO DA PARTE DELLE AUTORITA COMPETENTI NEI CONFRONTI DI DETTI UFFICI ;
32SECONDO IL GOVERNO BELGA , TALE CONVENZIONE , RATIFICATA NEL BELGIO CON LEGGE 3 MARZO 1958 , E ' RIGOROSAMENTE RISPETTATA DAL REGIO DECRETO 28 NOVEMBRE 1975 , CHE SANCISCE IL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI LA GESTIONE DI UFFICI DI COLLOCAMENTO A PAGAMENTO E VIETATA ( ART . 2 ), ED AMMETTE UNA SOLA ' ' DEROGA ' ' A TALE PRINCIPIO , ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO A PAGAMENTO PER ARTISTI DELLO SPETTACOLO , ALL ' ESPRESSA CONDIZIONE CHE LA LORO GESTIONE SIA CONFORME AI RIGOROSI REQUISITI STABILITI DALLA LEGGE ' .
33LA SUDDETTA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PONE IL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO A PAGAMENTO AVENTI SCOPO DI LUCRO SONO VIETATI , E A TAL FINE STABILISCE , ALL ' ART . 3 , N . 1 , CHE DETTI UFFICI ' SONO SOPPRESSI ENTRO UN PERIODO LIMITATO LA CUI DURATA VIENE PRECISATA DALL ' AUTORITA COMPETENTE ' ;
34D ' ALTRA PARTE , L ' ART ,. 5 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE DISPONE CHE ' ECCEZIONALMENTE , L ' AUTORITA COMPETENTE POTRA CONCEDERE DEROGHE ALL ' ART . 3 DELLA CONVENZIONE , PER DETERMINATE CATEGORIE DI PERSONE , ESATTAMENTE DEFINITE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE , AL CUI COLLOCAMENTO NON SI POSSA CONVENIENTEMENTE PROVVEDERE NELL ' AMBITO DEL SERVIZIO PUBBLICO DELL ' OCCUPAZIONE . . . ' ;
35PERCIO , DAL MOMENTO CHE LA CONSERVAZIONE DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO A PAGAMENTO NON CORRISPONDE AD UN OBBLIGO DERIVANTE DALLA CONVENZIONE N . 96 , IL GOVERNO BELGA NON PUO RICHIAMARSI A QUESTA PER DISAPPLICARE LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO IN MATERIA DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI ;
36GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE N . 96 NON POSSONO , QUINDI , ESSERE OPPOSTI ALL ' APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE NEL SETTORE CONSIDERATO ;
37INOLTRE , LA CONVENZIONE NON OSTA IN ALCUN MODO A CHE UNO STATO MEMBRO , IL QUALE SI VALGA DELLA POSSIBILITA DI DEROGA CONTEMPLATA DALL ' ART . 5 , APPLICHI TALE CLAUSOLA NEI CONFRONTI DEL PRESTATORE RESIDENTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO , A CONDIZIONI CONFORMI ALLE ESIGENZE DELL ' ART . 59 DEL TRATTATO , COME QUELLE SOPRA INDICATE ;
38D ' ALTRONDE , DALLO STESSO ART . 20 DEL DECRETO BELGA 28 NOVEMBRE 1975 RISULTA CHE , IN CASO DI PATTO DI RECIPROCITA FRA IL BELGIO ED I LORO PAESI , GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO PER ARTISTI DELLO SPETTACOLO STRANIERI POSSONO EFFETTUARE IL COLLOCAMENTO NEL BELGIO SENZA PASSARE PER IL TRAMITE DI UN UFFICIO DI COLLOCAMENTO A PAGAMENTO TITOLARE DELLA LICENZA BELGA .
39PER TUTTI QUESTI MOTIVI , SI DEVE DICHIARARE CHE QUALORA L ' ESERCIZIO DELL ' ATTIVITA PROPRIA DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO A PAGAMENTO PER ARTISTI DELLO SPETTACOLO SIA SUBORDINATO , NELLO STATO IN CUI VIENE FORNITA LA PRESTAZIONE , AL RILASCIO DI UNA LICENZA , DETTO STATO NON PUO IMPORRE AL PRESTATORE RESIDENTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO L ' OBBLIGO DI SODDISFARE TALE CONDIZIONE OVVERO DI PASSARE PER IL TRAMITE DI UN UFFICIO DI COLLOCAMENTO A PAGAMENTO , TITOLARE DELLA LICENZA , NEL CASO IN CUI LA PRESTAZIONE SIA EFFETTUATA DA UN UFFICIO DI COLLOCAMENTO FACENTE PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI UNO STATO MEMBRO O SE IL PRESTATORE SIA TITOLARE , NELLO STATO MEMBRO IN CUI RISIEDE , DI UNA LICENZA RILASCIATA A CONDIZIONI ANALOGHE A QUELLE IMPOSTE DALLO STATO IN CUI VIENE FORNITA LA PRESTAZIONE E LE SUE ATTIVITA SIANO SOGGETTE , NEL PRIMO STATO , AD UN CONTROLLO ADEGUATO , CONCERNENTE QUALSIASI ATTIVITA DI COLLOCAMENTO , QUALE CHE SIA LO STATO MEMBRO DESTINATARIO DELLA PRESTAZIONE .
SULLE SPESE
40LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO BELGA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ;
41IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLE CAUSE PENDENTI DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI TOURNAI CON SENTENZE 21 MARZO 1978 , DICHIARA :
1* GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO A PAGAMENTO PER ARTISTI DELLO SPETTACOLO NON VANNO ANNOVERATI NEL GRUPPO 839 DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE C.I.T.I ., SOTTO LA VOCE ' AGENZIE DI COLLOCAMENTO ' .
2* GLI IMPERATIVI DELL ' ART . 59 DEL TRATTATO , CUI SI DOVEVA DARE GRADUALMENTE ATTUAZIONE , DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO , MEDIANTE LE DIRETTIVE CONTEMPLATE DALL ' ART . 63 , HANNO ACQUISTATO EFFICACIA DIRETTA E INCONDIZIONATA ALLA SCADENZA DI DETTO PERIODO .
3* QUALORA L ' ESERCIZIO DELL ' ATTIVITA PROPRIA DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO A PAGAMENTO PER ARTISTI DELLO SPETTACOLO SIA SUBORDINATO , NELLO STATO IN CUI VIENE FORNITA LA PRESTAZIONE , AL RILASCIO DI UNA LICENZA , DETTO STATO NON PUO IMPORRE AL PRESTATORE RESIDENTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO L ' OBBLIGO DI SODDISFARE TALE CONDIZIONE OVVERO DI PASSARE PER IL TRAMITE DI UN UFFICIO DI COLLOCAMENTO A PAGAMENTO , TITOLARE DELLA LICENZA , NEL CASO IN CUI LA PRESTAZIONE SIA EFFETTUATA DA UN UFFICIO DI COLLOCAMENTO FACENTE PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI UNO STATO MEMBRO O SE IL PRESTATORE SIA TITOLARE , NELLO STATO MEMBRO IN CUI RISIEDE , DI UNA LICENZA RILASCIATA A CONDIZIONI ANALOGHE A QUELLE IMPOSTE DALLO STATO IN CUI VIENE FORNITA LA PRESTAZIONE E LE SUE ATTIVITA SIANO SOGGETTE , NEL PRIMO STATO , AD UN CONTROLLO ADEGUATO , CONCERNENTE QUALSIASI ATTIVITA DI COLLOCAMENTO , QUALE CHE SIA LO STATO MEMBRO DESTINATARIO DELLA PRESTAZIONE .