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Document 61977CJ0132

Sentenza della Corte del 10 maggio 1978.
Société pour l'exportation des sucres SA contro Commissione delle Comunità europee.
Regolamento d'equità.
Causa 132/77.

Raccolta della Giurisprudenza 1978 -01061

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:99

61977J0132

SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 MAGGIO 1978. - SOCIETE POUR L'EXPORTATION DES SUCRES, SA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - REGOLAMENTO D'EQUITA'. - CAUSA 132/77.

raccolta della giurisprudenza 1978 pagina 01061
edizione speciale greca pagina 00345
edizione speciale portoghese pagina 00379


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


AGRICOLTURA - POLITICA CONGIUNTURALE - IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI - ESENZIONE DALL ' ONERE - CLAUSOLA EQUITATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEGLI STATI MEMBRI - INTERVENTO DELLA COMMISSIONE - PRESUPPOSTI

( REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1608/74 , ART . 4 )

Massima


IL REGOLAMENTO N . 1608/74 HA DEMANDATO IN LINEA DI MASSIMA AGLI STATI MEMBRI LA GESTIONE DELLA CLAUSOLA D ' EQUITA , ATTRIBUENDO LORO UN MARGINE DI DISCREZIONALITA CHE LASCIA LORO LA RESPONSABILITA QUANTO ALLA DECISIONE DI APPLICARE O MENO , NEL CASO CONCRETO , LA CLAUSOLA STESSA .

L ' INTERVENTO DELLA COMMISSIONE , NEL CASO DI CUI ALL ' ART . 4 DEL REGOLAMENTO , PUO AVER LUOGO SOLO RISPETTO A DETERMINATI CONTRATTI , PER I QUALI LO STATO MEMBRO CONSIDERATO HA L ' INTENZIONE DI APPLICARE LA CLAUSOLA D ' EQUITA E COMUNICA ALLA COMMISSIONE DETTA INTENZIONE . E SOLO DOPO TALE COMUNICAZIONE CHE LA COMMISSIONE PUO , IN FORZA DELL ' ART . 4 , N . 2 , PROCEDERE ALL ' ESAME DEL CASO DI CUI SI PROGETTA L ' ESONERO ED EVENTUALMENTE OPPORSI AL PROVVEDIMENTO ALLO STUDIO .

Parti


NELLA CAUSA 132/77 ,

SOCIETE POUR L ' EXPORTATION DES SUCRES , S.A ., CON SEDE IN ANVERSA , CON L ' AVV . WILMA VISCARDINI , DEL FORO DI PADOVA , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO L ' AVV . ERNEST ARNDT , 34 B , RUE PHILIPPE II ,

RICORRENTE ,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . PETER GILSDORF , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DAL SIG . JACQUES DELMOLY , MEMBRO DELL ' UFFICIO LEGALE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO IL SIG . MARIO CERVINO , MEMBRO DELL ' UFFICIO LEGALE DELLA COMMISSIONE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

CONVENUTA ,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO , NELL ' ATTUALE FASE DEL PROCEDIMENTO , LA RICEVIBILITA DEL RICORSO PROPOSTO DALLA RICORRENTE A NORMA DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , E , IN SUBORDINE , DELL ' ART . 215 , 2* COMMA , DEL TRATTATO ,

Motivazione della sentenza


1 CON RICORSO PROPOSTO IL 31 OTTOBRE 1977 IN FORZA DEGLI ARTT . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE , LA RICORRENTE CHIEDE IN VIA PRINCIPALE ALLA CORTE DI ' ANNULLARE LA DECISIONE , ADOTTATA IN FORZA DELL ' ART . 4 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO CEE N . 1608/74 , CON CUI LA COMMISSIONE HA ESCLUSO DALL ' ESONERO DALL ' IMPORTO COMPENSATIVO MONETARIO FRANCESE DETERMINATI CONTRATTI PER LA SOLA RAGIONE CHE SONO STATI STIPULATI PRIMA DEL MAGGIO 1975 ' , CIOE IN UN PERIODO IN CUI PER LO ZUCCHERO VIGEVANO IN FRANCIA IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ;

2 A SOSTEGNO DI TALI CONCLUSIONI ESSA ASSUME CHE E ALLA LUCE DELL ' OPPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE IN ESITO AL SUDDETTO PROCEDIMENTO , ESPRESSA NEL TELEX 25 FEBBRAIO 1977 DIRETTO ALLE AUTORITA FRANCESI , CHE QUESTE NON HANNO POTUTO CONCEDERLE L ' ESONERO DAGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI , RIPRISTINATI IN FRANCIA IL 25 MARZO 1976 , PER FORNITURE DI ZUCCHERO DA EFFETTUARSI IN FORZA DI DUE CONTRATTI STIPULATI IL 18 E IL 19 MARZO 1975 ;

3 IN SUBORDINE , LA RICORRENTE CHIEDE IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA ESSA SUBITI NELLA FATTISPECIE , DATO CHE IL RIFIUTO DELLE AUTORITA FRANCESI DI CONCEDERE L ' ESONERO DAGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ERA DOVUTO , A SUO AVVISO , AL COMPORTAMENTO ILLECITO DELLA COMMISSIONE .

4 CON ATTO DEPOSITATO IL 5 DICEMBRE 1977 , LA CONVENUTA HA ECCEPITO L ' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO , IN FORZA DELL ' ART . 91 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE , ASSUMENDO CHE UN RIFIUTO DEL GENERE NON E DOVUTO AD UN ATTO DELLA COMMISSIONE ;

5 IN PROPOSITO ESSA SOSTIENE CHE NESSUN ATTO E STATO NELLA FATTISPECIE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE , TALE DA VINCOLARE IL POTERE DI DECISIONE DELLE AUTORITA FRANCESI QUANTO AL RIFIUTO DI CONCEDERE L ' ESONERO CHE LA RICORRENTE AVEVA LORO RICHIESTO ;

6 NEL TELEX 25 FEBBRAIO 1977 DIRETTO ALLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE DELLA FRANCIA , LA COMMISSIONE SI SAREBBE IN EFFETTI LIMITATA A PRENDERE IN ESAME , ALLA LUCE DEI CRITERI DI CUI ALL ' ART . 2 DEL REGOLAMENTO N . 1608/74 , SENZA AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL ' ART . 4 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO , I CONTRATTI TRASMESSI DAL GOVERNO FRANCESE IL 20 GENNAIO 1977 E CHE , DEL RESTO , NON COMPRENDEVANO I CONTRATTI DI CUI E CAUSA ;

7 LA RICORRENTE ASSERISCE , PER CONTRO , CHE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL ' ART . 4 DEL REGOLAMENTO N . 1608/74 E STATO NELLA FATTISPECIE EFFETTIVAMENTE PROMOSSO , DATO CHE LA COMMISSIONE , NEL SUMMENZIONATO TELEX , HA PRESO FORMALMENTE POSIZIONE RIGUARDO ALLE INTENZIONI D ' ESONERO DEL GOVERNO FRANCESE , CHE LE ERANO STATO SOTTOPOSTE GIUSTA IL N . 1 DEL SUDDETTO ARTICOLO ;

8 PUR SE LA POSIZIONE COSI ESPRESSA DALLA COMMISSIONE RIGUARDA CONTRATTI DIVERSI DA QUELLI CONTROVERSI , CIO NON TOGLIEREBBE CHE TALE POSIZIONE SIA MOTIVATA DALLA SOLA RAGIONE CHE TRATTASI DI CONTRATTI STIPULATI PRIMA DEL MAGGIO 1975 , E SI ESTENDA QUINDI ANCHE AI CONTRATTI DI CUI E CAUSA , STIPULATI NEL MARZO 1975 ;

9 LA LETTERA 30 SETTEMBRE 1977 DIRETTA ALLA RICORRENTE DAL FONDS D ' INTERVENTION ET DE REGLEMENTATION DU MARCHE DU SUCRE ( FIRS ) MOSTREREBBE D ' ALTRONDE CHE LA POSIZIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE E STATA , NELLA FATTISPECIE , DETERMINANTE , DATO CHE IL FIRS VI HA FATTO ESPRESSO RIFERIMENTO ONDE GIUSTIFICARE IL SUO RIFIUTO .

10 E OPPORTUNO ESAMINARE LA RICEVIBILITA DELLA DOMANDA PRINCIPALE SEPARATAMENTE DA QUELLA DELLA DOMANDA IN SUBORDINE .

A - QUANTO ALLA DOMANDA PRINCIPALE

11 IL REGOLAMENTO N . 1608/74 HA ISTITUITO UN REGIME FONDATO SU UNA CLAUSOLA D ' EQUITA CHE AUTORIZZA GLI STATI MEMBRI A CONCEDERE ' DISCREZIONALMENTE ' , AD OPERATORI IMPEGNATISI AD ADEMPIERE CONTRATTI DEFINITIVAMENTE STIPULATI , L ' ESONERO DAGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ISTITUITI DOPO LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI STESSI ;

12 IL SUDDETTO REGOLAMENTO NON CONTEMPLA L ' APPLICAZIONE GENERALIZZATA DI DETTA CLAUSOLA A CATEGORIE DI CONTRATTI CONSIDERATI IN FUNZIONE DI DETERMINATE CARATTERISTICHE COMUNI , MA PRECISA ESPRESSAMENTE , NEL TERZO CONSIDERANDO , CHE L ' APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA EQUITATIVA VIENE CONCESSA IN BASE AD UN ESAME CONDOTTO DI VOLTA IN VOLTA , TENUTO CONTO DEL DANNO SUBITO DALL ' OPERATORE ;

13 COME RISULTA DAL QUINTO CONSIDERANDO , IL REGOLAMENTO HA DEMANDATO IN LINEA DI MASSIMA AGLI STATI MEMBRI LA GESTIONE DI DETTA CLAUSOLA , ATTRIBUENDO LORO UN MARGINE DI DISCREZIONALITA CHE LASCIA LORO LA RESPONSABILITA QUANTO ALLA DECISIONE DI APPLICARE O MENO , NEL CASO CONCRETO , LA CLAUSOLA STESSA ;

14 L ' INTERVENTO DELLA COMMISSIONE CHE LIMITI IL POTERE DISCREZIONALE D ' UNO STATO MEMBRO E CONTEMPLATO DAL REGOLAMENTO SOLO NEL CASO DI CUI ALL ' ART . 4 , CIOE DI CONTRATTI LA CUI DURATA SUPERI I TRE MESI O QUELLA DELLA LICENZA D ' ESPORTAZIONE , OVE QUESTA COMPORTI LA FISSAZIONE DEL PRELIEVO E DELLA RESTITUZIONE ANTICIPATA DI PIU DI TRE MESI ;

15 CIONONDIMENO DAL SUDDETTO ARTICOLO E FRA L ' ALTRO DALL ' ESPRESSIONE ' IN UN CASO SPECIFICO ' CHE FIGURA ALL ' INIZIO DEL N . 1 , RISULTA CHE L ' INTERVENTO DELLA COMMISSIONE PUO AVER LUOGO SOLO RISPETTO A DETERMINATE FATTISPECIE , PER LE QUALI LO STATO MEMBRO CONSIDERATO HA L ' INTENZIONE DI APPLICARE LA CLAUSOLA D ' EQUITA E COMUNICA ALLA COMMISSIONE DETTA INTENZIONE ' INDICANDO I MOTIVI E LE PROVE FORNITE ' , ALLO SCOPO DI CONSENTIRLE DI VALUTARE TUTTI GLI ELEMENTI DI FATTO CHE POSSONO GIUSTIFICARE L ' ESONERO DAGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ;

16 E SOLO DOPO TALE COMUNICAZIONE CHE LA COMMISSIONE PUO , IN FORZA DELL ' ART . 4 , N . 2 , PROCEDERE ALL ' ESAME DEL CASO DI CUI SI PROGETTA L ' ESONERO ED EVENTUALMENTE OPPORSI AL PROVVEDIMENTO ALLO STUDIO .

17 E PACIFICO CHE IL GOVERNO FRANCESE NON HA COMUNICATO ALLA COMMISSIONE L ' INTENZIONE D ' ESONERARE DAGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI I CONTRATTI CONTEMPLATI NELLA FATTISPECIE , REGISTRATI PRESSO IL FIRS CON I NN . S 125 E S 172 ;

18 NELLA COMUNICAZIONE D ' INTENZIONI D ' ESONERO RECANTE LA DATA DEL 19 GENNAIO 1977 E PERVENUTA ALLA COMMISSIONE IL 20 GENNAIO 1977 , LA RAPPRESENTANZA PERMANENTE DELLA FRANCIA NON MENZIONA , FRA I CONTRATTI ANNOVERATI NELL ' ELENCO DI SPEDIZIONE , IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI A FORNITORI DI ZUCCHERO , I CONTRATTI DI CUI TRATTASI ;

19 NEL TELEX 25 FEBBRAIO 1977 RELATIVO A TALE COMUNICAZIONE , LA COMMISSIONE FA ESCLUSIVAMENTE RIFERIMENTO AI CONTRATTI RIPORTATI NEL SUDDETTO ELENCO , CHIEDENDO IN PRIMO LUOGO INFORMAZIONI SUPPLETIVE PER UNA PARTE DI QUESTI CONTRATTI , ED OPPENENDOSI IN SECONDO LUOGO ALLA CONCESSIONE DELL ' ESONERO DAGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI PER ALTRI CONTRATTI , RELATIVI A FORNITURE DI CEREALI ;

20 QUINDI , VISTA LA CARENZA D ' UNA COMUNICAZIONE D ' INTENZIONI D ' ESONERO , AI SENSI DELL ' ART . 4 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1608/74 , RELATIVA AI CONTRATTI DI CUI TRATTASI , E TENUTO CONTO DEL CONTENUTO DEL TELEX DELLA COMMISSIONE 25 FEBBRAIO 1977 , E ESCLUSO CHE UN INTERVENTO DELLA COMMISSIONE , AI SENSI DEL SUMMENZIONATO ART . 4 , ABBIA AVUTO LUOGO PER QUANTO RIGUARDA TALI CONTRATTI ;

21 SI DEVE QUINDI CONCLUDERE , PER QUANTO RIGUARDA LA DOMANDA D ' ANNULLAMENTO BASATA SULL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO , CHE TALE DOMANDA E IRRICEVIBILE DATO CHE NELLA FATTISPECIE NON SUSSISTE ALCUN ATTO DELLA COMMISSIONE AI SENSI DEL SUDDETTO ARTICOLO .

B - QUANTO ALLA DOMANDA IN SUBORDINE

22 LA RICORRENTE FA CIONONDIMENO PRESENTE , IN PARTICOLARE AI FINI DELLE CONCLUSIONI IN SUBORDINE BASATE SULL ' ART . 215 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CHE , ANCHE IN MANCANZA D ' INTERVENTO DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL ' ART . 4 DEL REGOLAMENTO N . 1608/74 , LA POSIZIONE ASSUNTA DALL ' ISTITUZIONE NEL SUMMENZIONATO TELEX 25 FEBBRAIO 1977 E STATA TUTTAVIA DETERMINANTE AI FINI DEL RIFIUTO OPPOSTO ALL ' INTERESSATO DAL FIRS IL QUALE , NELLA LETTERA 30 SETTEMBRE 1977 , RIBADISCE ' CHE NON E STATO POSSIBILE , TENUTO CONTO DI DETTA POSIZIONE , ESONERARE DALL ' IMPORTO COMPENSATIVO MONETARIO LE FORNITURE DI ZUCCHERO . . . EFFETTUATE . . . IN FORZA DEI . . . CONTRATTI NN . S 125 E S 172 STIPULATI NEL MARZO 1975 ' .

23 DATO CHE L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 4 DEL REGOLAMENTO N . 1608/74 CONTEMPLA L ' ESAME INDIVIDUALE DI CIASCUN CASO , E TENUTO CONTO DEL FATTO CHE LA COMMISSIONE NON E STATA MESSA IN GRADO DI EFFETTUARE UN ESAME DEL GENERE PER I CONTRATTI DI CUI TRATTASI , E ESCLUSO CHE VI SIA STATO NELLA FATTISPECIE UN COMPORTAMENTO AD ESSA IMPUTABILE , PER QUANTO RIGUARDA L ' ESONERO DAGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ;

24 STANDO COSI LE COSE , LA RELAZIONE , PROVATA DALLA SUMMENZIONATA LETTERA DEL FIRS , TRA LA SUA DECISIONE DI RESPINGERE LA DOMANDA D ' ESONERO ED IL TELEX DELLA COMMISSIONE 25 FEBBRAIO 1977 , NON PUO COSTITUIRE OGGETTO CHE D ' UNA VALUTAZIONE PROPRIA DELLE AUTORITA FRANCESI , LA QUALE NON IMPLICA LA RESPONSABILITA DELLA COMMISSIONE PER I CONTRATTI DI CUI TRATTASI ;

25 LE SUDDETTE AUTORITA ERANO COMUNQUE PADRONISSIME , ANCHE DOPO TALE TELEX , DI SOTTOPORRE ALLA COMMISSIONE LA LORO INTENZIONE D ' ESONERO PER I CONTRATTI DI CUI E CAUSA , INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI SPECIFICI DI TALI CONTRATTI , IVI COMPRESA LA CIRCOSTANZA DELLA STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE PER LA COPERTURA DI CAMBIO CHE , SECONDO LA RICORRENTE , SAREBBE UN ELEMENTO DETERMINANTE DELL ' ASSERITO DANNO , E METTERE QUINDI L ' ISTITUZIONE IN GRADO DI PRONUNCIARSI , CON PIENA COGNIZIONE DI CAUSA , CON PARERE MOTIVATO , SULLA POSSIBILITA DELL ' ESONERO DI CUI TRATTASI , SECONDO IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL ' ART . 4 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1608/74 ;

26 D ' ALTRA PARTE , LA LETTERA 7 OTTOBRE 1977 RICHIAMATA DALLA RICORRENTE E INDIRIZZATALE DA UN ALTO FUNZIONARIO DELLA COMMISSIONE , IN CUI SI CONSTATA CHE LA DECISIONE DI REIEZIONE ADOTTATA NELLA FATTISPECIE DAL FIRS ' CORRISPONDEVA ' AL PARERE DEGLI UFFICI DELLA COMMISSIONE , NON ESCLUDE CHE IL PUNTO DI VISTA DEL FIRS , AI FINI DI TALE DECISIONE , DIPENDESSE UNICAMENTE DALLA VALUTAZIONE PROPRIA DI DETTA AUTORITA NAZIONALE , TANTO PIU CHE QUESTA LETTERA SOTTOLINEA CHE ' IN FORZA DELL ' ART . 4 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1608/74 , IL DIRITTO DI RESPINGERE LA DOMANDA D ' ESONERO RIENTRA NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI STATI MEMBRI ' ;

27 STANDO COSI LE COSE , POICHE IL RIFIUTO DELLE AUTORITA NAZIONALI DI CONCEDERE L ' ESONERO DAGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI PER I CONTRATTI DI CUI E CAUSA SCATURISCE DA UNA DECISIONE AUTONOMA DI DETTE AUTORITA , NON RISULTA CHE NELLA FATTISPECIE VI SIA UN COMPORTAMENTO DELLA COMMISSIONE TALE DA LEGITTIMARE IL RICORSO ALLA CORTE EX ART . 215 , 2* COMMA , DEL TRATTATO .

28 PER QUESTI MOTIVI , IL PRESENTE RICORSO VA DICHIARATO IRRICEVIBILE .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

29 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE ;

30 LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE

DICHIARA E STATUISCE :

1* IL RICORSO E IRRICEVIBILE .

2* LA RICORRENTE E CONDANNATA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO .

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