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Document 61977CJ0132
Judgment of the Court of 10 May 1978. # Société pour l'Exportation des Sucres SA v Commission of the European Communities. # Regulation to ensure fairness. # Case 132/77.
Sentenza della Corte del 10 maggio 1978.
Société pour l'exportation des sucres SA contro Commissione delle Comunità europee.
Regolamento d'equità.
Causa 132/77.
Sentenza della Corte del 10 maggio 1978.
Société pour l'exportation des sucres SA contro Commissione delle Comunità europee.
Regolamento d'equità.
Causa 132/77.
Raccolta della Giurisprudenza 1978 -01061
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:99
SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 MAGGIO 1978. - SOCIETE POUR L'EXPORTATION DES SUCRES, SA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - REGOLAMENTO D'EQUITA'. - CAUSA 132/77.
raccolta della giurisprudenza 1978 pagina 01061
edizione speciale greca pagina 00345
edizione speciale portoghese pagina 00379
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
AGRICOLTURA - POLITICA CONGIUNTURALE - IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI - ESENZIONE DALL ' ONERE - CLAUSOLA EQUITATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEGLI STATI MEMBRI - INTERVENTO DELLA COMMISSIONE - PRESUPPOSTI
( REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1608/74 , ART . 4 )
IL REGOLAMENTO N . 1608/74 HA DEMANDATO IN LINEA DI MASSIMA AGLI STATI MEMBRI LA GESTIONE DELLA CLAUSOLA D ' EQUITA , ATTRIBUENDO LORO UN MARGINE DI DISCREZIONALITA CHE LASCIA LORO LA RESPONSABILITA QUANTO ALLA DECISIONE DI APPLICARE O MENO , NEL CASO CONCRETO , LA CLAUSOLA STESSA .
L ' INTERVENTO DELLA COMMISSIONE , NEL CASO DI CUI ALL ' ART . 4 DEL REGOLAMENTO , PUO AVER LUOGO SOLO RISPETTO A DETERMINATI CONTRATTI , PER I QUALI LO STATO MEMBRO CONSIDERATO HA L ' INTENZIONE DI APPLICARE LA CLAUSOLA D ' EQUITA E COMUNICA ALLA COMMISSIONE DETTA INTENZIONE . E SOLO DOPO TALE COMUNICAZIONE CHE LA COMMISSIONE PUO , IN FORZA DELL ' ART . 4 , N . 2 , PROCEDERE ALL ' ESAME DEL CASO DI CUI SI PROGETTA L ' ESONERO ED EVENTUALMENTE OPPORSI AL PROVVEDIMENTO ALLO STUDIO .
NELLA CAUSA 132/77 ,
SOCIETE POUR L ' EXPORTATION DES SUCRES , S.A ., CON SEDE IN ANVERSA , CON L ' AVV . WILMA VISCARDINI , DEL FORO DI PADOVA , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO L ' AVV . ERNEST ARNDT , 34 B , RUE PHILIPPE II ,
RICORRENTE ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . PETER GILSDORF , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DAL SIG . JACQUES DELMOLY , MEMBRO DELL ' UFFICIO LEGALE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO IL SIG . MARIO CERVINO , MEMBRO DELL ' UFFICIO LEGALE DELLA COMMISSIONE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO , NELL ' ATTUALE FASE DEL PROCEDIMENTO , LA RICEVIBILITA DEL RICORSO PROPOSTO DALLA RICORRENTE A NORMA DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , E , IN SUBORDINE , DELL ' ART . 215 , 2* COMMA , DEL TRATTATO ,
1 CON RICORSO PROPOSTO IL 31 OTTOBRE 1977 IN FORZA DEGLI ARTT . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE , LA RICORRENTE CHIEDE IN VIA PRINCIPALE ALLA CORTE DI ' ANNULLARE LA DECISIONE , ADOTTATA IN FORZA DELL ' ART . 4 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO CEE N . 1608/74 , CON CUI LA COMMISSIONE HA ESCLUSO DALL ' ESONERO DALL ' IMPORTO COMPENSATIVO MONETARIO FRANCESE DETERMINATI CONTRATTI PER LA SOLA RAGIONE CHE SONO STATI STIPULATI PRIMA DEL MAGGIO 1975 ' , CIOE IN UN PERIODO IN CUI PER LO ZUCCHERO VIGEVANO IN FRANCIA IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ;
2 A SOSTEGNO DI TALI CONCLUSIONI ESSA ASSUME CHE E ALLA LUCE DELL ' OPPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE IN ESITO AL SUDDETTO PROCEDIMENTO , ESPRESSA NEL TELEX 25 FEBBRAIO 1977 DIRETTO ALLE AUTORITA FRANCESI , CHE QUESTE NON HANNO POTUTO CONCEDERLE L ' ESONERO DAGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI , RIPRISTINATI IN FRANCIA IL 25 MARZO 1976 , PER FORNITURE DI ZUCCHERO DA EFFETTUARSI IN FORZA DI DUE CONTRATTI STIPULATI IL 18 E IL 19 MARZO 1975 ;
3 IN SUBORDINE , LA RICORRENTE CHIEDE IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA ESSA SUBITI NELLA FATTISPECIE , DATO CHE IL RIFIUTO DELLE AUTORITA FRANCESI DI CONCEDERE L ' ESONERO DAGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ERA DOVUTO , A SUO AVVISO , AL COMPORTAMENTO ILLECITO DELLA COMMISSIONE .
4 CON ATTO DEPOSITATO IL 5 DICEMBRE 1977 , LA CONVENUTA HA ECCEPITO L ' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO , IN FORZA DELL ' ART . 91 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE , ASSUMENDO CHE UN RIFIUTO DEL GENERE NON E DOVUTO AD UN ATTO DELLA COMMISSIONE ;
5 IN PROPOSITO ESSA SOSTIENE CHE NESSUN ATTO E STATO NELLA FATTISPECIE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE , TALE DA VINCOLARE IL POTERE DI DECISIONE DELLE AUTORITA FRANCESI QUANTO AL RIFIUTO DI CONCEDERE L ' ESONERO CHE LA RICORRENTE AVEVA LORO RICHIESTO ;
6 NEL TELEX 25 FEBBRAIO 1977 DIRETTO ALLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE DELLA FRANCIA , LA COMMISSIONE SI SAREBBE IN EFFETTI LIMITATA A PRENDERE IN ESAME , ALLA LUCE DEI CRITERI DI CUI ALL ' ART . 2 DEL REGOLAMENTO N . 1608/74 , SENZA AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL ' ART . 4 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO , I CONTRATTI TRASMESSI DAL GOVERNO FRANCESE IL 20 GENNAIO 1977 E CHE , DEL RESTO , NON COMPRENDEVANO I CONTRATTI DI CUI E CAUSA ;
7 LA RICORRENTE ASSERISCE , PER CONTRO , CHE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL ' ART . 4 DEL REGOLAMENTO N . 1608/74 E STATO NELLA FATTISPECIE EFFETTIVAMENTE PROMOSSO , DATO CHE LA COMMISSIONE , NEL SUMMENZIONATO TELEX , HA PRESO FORMALMENTE POSIZIONE RIGUARDO ALLE INTENZIONI D ' ESONERO DEL GOVERNO FRANCESE , CHE LE ERANO STATO SOTTOPOSTE GIUSTA IL N . 1 DEL SUDDETTO ARTICOLO ;
8 PUR SE LA POSIZIONE COSI ESPRESSA DALLA COMMISSIONE RIGUARDA CONTRATTI DIVERSI DA QUELLI CONTROVERSI , CIO NON TOGLIEREBBE CHE TALE POSIZIONE SIA MOTIVATA DALLA SOLA RAGIONE CHE TRATTASI DI CONTRATTI STIPULATI PRIMA DEL MAGGIO 1975 , E SI ESTENDA QUINDI ANCHE AI CONTRATTI DI CUI E CAUSA , STIPULATI NEL MARZO 1975 ;
9 LA LETTERA 30 SETTEMBRE 1977 DIRETTA ALLA RICORRENTE DAL FONDS D ' INTERVENTION ET DE REGLEMENTATION DU MARCHE DU SUCRE ( FIRS ) MOSTREREBBE D ' ALTRONDE CHE LA POSIZIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE E STATA , NELLA FATTISPECIE , DETERMINANTE , DATO CHE IL FIRS VI HA FATTO ESPRESSO RIFERIMENTO ONDE GIUSTIFICARE IL SUO RIFIUTO .
10 E OPPORTUNO ESAMINARE LA RICEVIBILITA DELLA DOMANDA PRINCIPALE SEPARATAMENTE DA QUELLA DELLA DOMANDA IN SUBORDINE .
A - QUANTO ALLA DOMANDA PRINCIPALE
11 IL REGOLAMENTO N . 1608/74 HA ISTITUITO UN REGIME FONDATO SU UNA CLAUSOLA D ' EQUITA CHE AUTORIZZA GLI STATI MEMBRI A CONCEDERE ' DISCREZIONALMENTE ' , AD OPERATORI IMPEGNATISI AD ADEMPIERE CONTRATTI DEFINITIVAMENTE STIPULATI , L ' ESONERO DAGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ISTITUITI DOPO LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI STESSI ;
12 IL SUDDETTO REGOLAMENTO NON CONTEMPLA L ' APPLICAZIONE GENERALIZZATA DI DETTA CLAUSOLA A CATEGORIE DI CONTRATTI CONSIDERATI IN FUNZIONE DI DETERMINATE CARATTERISTICHE COMUNI , MA PRECISA ESPRESSAMENTE , NEL TERZO CONSIDERANDO , CHE L ' APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA EQUITATIVA VIENE CONCESSA IN BASE AD UN ESAME CONDOTTO DI VOLTA IN VOLTA , TENUTO CONTO DEL DANNO SUBITO DALL ' OPERATORE ;
13 COME RISULTA DAL QUINTO CONSIDERANDO , IL REGOLAMENTO HA DEMANDATO IN LINEA DI MASSIMA AGLI STATI MEMBRI LA GESTIONE DI DETTA CLAUSOLA , ATTRIBUENDO LORO UN MARGINE DI DISCREZIONALITA CHE LASCIA LORO LA RESPONSABILITA QUANTO ALLA DECISIONE DI APPLICARE O MENO , NEL CASO CONCRETO , LA CLAUSOLA STESSA ;
14 L ' INTERVENTO DELLA COMMISSIONE CHE LIMITI IL POTERE DISCREZIONALE D ' UNO STATO MEMBRO E CONTEMPLATO DAL REGOLAMENTO SOLO NEL CASO DI CUI ALL ' ART . 4 , CIOE DI CONTRATTI LA CUI DURATA SUPERI I TRE MESI O QUELLA DELLA LICENZA D ' ESPORTAZIONE , OVE QUESTA COMPORTI LA FISSAZIONE DEL PRELIEVO E DELLA RESTITUZIONE ANTICIPATA DI PIU DI TRE MESI ;
15 CIONONDIMENO DAL SUDDETTO ARTICOLO E FRA L ' ALTRO DALL ' ESPRESSIONE ' IN UN CASO SPECIFICO ' CHE FIGURA ALL ' INIZIO DEL N . 1 , RISULTA CHE L ' INTERVENTO DELLA COMMISSIONE PUO AVER LUOGO SOLO RISPETTO A DETERMINATE FATTISPECIE , PER LE QUALI LO STATO MEMBRO CONSIDERATO HA L ' INTENZIONE DI APPLICARE LA CLAUSOLA D ' EQUITA E COMUNICA ALLA COMMISSIONE DETTA INTENZIONE ' INDICANDO I MOTIVI E LE PROVE FORNITE ' , ALLO SCOPO DI CONSENTIRLE DI VALUTARE TUTTI GLI ELEMENTI DI FATTO CHE POSSONO GIUSTIFICARE L ' ESONERO DAGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ;
16 E SOLO DOPO TALE COMUNICAZIONE CHE LA COMMISSIONE PUO , IN FORZA DELL ' ART . 4 , N . 2 , PROCEDERE ALL ' ESAME DEL CASO DI CUI SI PROGETTA L ' ESONERO ED EVENTUALMENTE OPPORSI AL PROVVEDIMENTO ALLO STUDIO .
17 E PACIFICO CHE IL GOVERNO FRANCESE NON HA COMUNICATO ALLA COMMISSIONE L ' INTENZIONE D ' ESONERARE DAGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI I CONTRATTI CONTEMPLATI NELLA FATTISPECIE , REGISTRATI PRESSO IL FIRS CON I NN . S 125 E S 172 ;
18 NELLA COMUNICAZIONE D ' INTENZIONI D ' ESONERO RECANTE LA DATA DEL 19 GENNAIO 1977 E PERVENUTA ALLA COMMISSIONE IL 20 GENNAIO 1977 , LA RAPPRESENTANZA PERMANENTE DELLA FRANCIA NON MENZIONA , FRA I CONTRATTI ANNOVERATI NELL ' ELENCO DI SPEDIZIONE , IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI A FORNITORI DI ZUCCHERO , I CONTRATTI DI CUI TRATTASI ;
19 NEL TELEX 25 FEBBRAIO 1977 RELATIVO A TALE COMUNICAZIONE , LA COMMISSIONE FA ESCLUSIVAMENTE RIFERIMENTO AI CONTRATTI RIPORTATI NEL SUDDETTO ELENCO , CHIEDENDO IN PRIMO LUOGO INFORMAZIONI SUPPLETIVE PER UNA PARTE DI QUESTI CONTRATTI , ED OPPENENDOSI IN SECONDO LUOGO ALLA CONCESSIONE DELL ' ESONERO DAGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI PER ALTRI CONTRATTI , RELATIVI A FORNITURE DI CEREALI ;
20 QUINDI , VISTA LA CARENZA D ' UNA COMUNICAZIONE D ' INTENZIONI D ' ESONERO , AI SENSI DELL ' ART . 4 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1608/74 , RELATIVA AI CONTRATTI DI CUI TRATTASI , E TENUTO CONTO DEL CONTENUTO DEL TELEX DELLA COMMISSIONE 25 FEBBRAIO 1977 , E ESCLUSO CHE UN INTERVENTO DELLA COMMISSIONE , AI SENSI DEL SUMMENZIONATO ART . 4 , ABBIA AVUTO LUOGO PER QUANTO RIGUARDA TALI CONTRATTI ;
21 SI DEVE QUINDI CONCLUDERE , PER QUANTO RIGUARDA LA DOMANDA D ' ANNULLAMENTO BASATA SULL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO , CHE TALE DOMANDA E IRRICEVIBILE DATO CHE NELLA FATTISPECIE NON SUSSISTE ALCUN ATTO DELLA COMMISSIONE AI SENSI DEL SUDDETTO ARTICOLO .
B - QUANTO ALLA DOMANDA IN SUBORDINE
22 LA RICORRENTE FA CIONONDIMENO PRESENTE , IN PARTICOLARE AI FINI DELLE CONCLUSIONI IN SUBORDINE BASATE SULL ' ART . 215 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CHE , ANCHE IN MANCANZA D ' INTERVENTO DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL ' ART . 4 DEL REGOLAMENTO N . 1608/74 , LA POSIZIONE ASSUNTA DALL ' ISTITUZIONE NEL SUMMENZIONATO TELEX 25 FEBBRAIO 1977 E STATA TUTTAVIA DETERMINANTE AI FINI DEL RIFIUTO OPPOSTO ALL ' INTERESSATO DAL FIRS IL QUALE , NELLA LETTERA 30 SETTEMBRE 1977 , RIBADISCE ' CHE NON E STATO POSSIBILE , TENUTO CONTO DI DETTA POSIZIONE , ESONERARE DALL ' IMPORTO COMPENSATIVO MONETARIO LE FORNITURE DI ZUCCHERO . . . EFFETTUATE . . . IN FORZA DEI . . . CONTRATTI NN . S 125 E S 172 STIPULATI NEL MARZO 1975 ' .
23 DATO CHE L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 4 DEL REGOLAMENTO N . 1608/74 CONTEMPLA L ' ESAME INDIVIDUALE DI CIASCUN CASO , E TENUTO CONTO DEL FATTO CHE LA COMMISSIONE NON E STATA MESSA IN GRADO DI EFFETTUARE UN ESAME DEL GENERE PER I CONTRATTI DI CUI TRATTASI , E ESCLUSO CHE VI SIA STATO NELLA FATTISPECIE UN COMPORTAMENTO AD ESSA IMPUTABILE , PER QUANTO RIGUARDA L ' ESONERO DAGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ;
24 STANDO COSI LE COSE , LA RELAZIONE , PROVATA DALLA SUMMENZIONATA LETTERA DEL FIRS , TRA LA SUA DECISIONE DI RESPINGERE LA DOMANDA D ' ESONERO ED IL TELEX DELLA COMMISSIONE 25 FEBBRAIO 1977 , NON PUO COSTITUIRE OGGETTO CHE D ' UNA VALUTAZIONE PROPRIA DELLE AUTORITA FRANCESI , LA QUALE NON IMPLICA LA RESPONSABILITA DELLA COMMISSIONE PER I CONTRATTI DI CUI TRATTASI ;
25 LE SUDDETTE AUTORITA ERANO COMUNQUE PADRONISSIME , ANCHE DOPO TALE TELEX , DI SOTTOPORRE ALLA COMMISSIONE LA LORO INTENZIONE D ' ESONERO PER I CONTRATTI DI CUI E CAUSA , INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI SPECIFICI DI TALI CONTRATTI , IVI COMPRESA LA CIRCOSTANZA DELLA STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE PER LA COPERTURA DI CAMBIO CHE , SECONDO LA RICORRENTE , SAREBBE UN ELEMENTO DETERMINANTE DELL ' ASSERITO DANNO , E METTERE QUINDI L ' ISTITUZIONE IN GRADO DI PRONUNCIARSI , CON PIENA COGNIZIONE DI CAUSA , CON PARERE MOTIVATO , SULLA POSSIBILITA DELL ' ESONERO DI CUI TRATTASI , SECONDO IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL ' ART . 4 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1608/74 ;
26 D ' ALTRA PARTE , LA LETTERA 7 OTTOBRE 1977 RICHIAMATA DALLA RICORRENTE E INDIRIZZATALE DA UN ALTO FUNZIONARIO DELLA COMMISSIONE , IN CUI SI CONSTATA CHE LA DECISIONE DI REIEZIONE ADOTTATA NELLA FATTISPECIE DAL FIRS ' CORRISPONDEVA ' AL PARERE DEGLI UFFICI DELLA COMMISSIONE , NON ESCLUDE CHE IL PUNTO DI VISTA DEL FIRS , AI FINI DI TALE DECISIONE , DIPENDESSE UNICAMENTE DALLA VALUTAZIONE PROPRIA DI DETTA AUTORITA NAZIONALE , TANTO PIU CHE QUESTA LETTERA SOTTOLINEA CHE ' IN FORZA DELL ' ART . 4 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1608/74 , IL DIRITTO DI RESPINGERE LA DOMANDA D ' ESONERO RIENTRA NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI STATI MEMBRI ' ;
27 STANDO COSI LE COSE , POICHE IL RIFIUTO DELLE AUTORITA NAZIONALI DI CONCEDERE L ' ESONERO DAGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI PER I CONTRATTI DI CUI E CAUSA SCATURISCE DA UNA DECISIONE AUTONOMA DI DETTE AUTORITA , NON RISULTA CHE NELLA FATTISPECIE VI SIA UN COMPORTAMENTO DELLA COMMISSIONE TALE DA LEGITTIMARE IL RICORSO ALLA CORTE EX ART . 215 , 2* COMMA , DEL TRATTATO .
28 PER QUESTI MOTIVI , IL PRESENTE RICORSO VA DICHIARATO IRRICEVIBILE .
SULLE SPESE
29 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE ;
30 LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1* IL RICORSO E IRRICEVIBILE .
2* LA RICORRENTE E CONDANNATA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO .