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Document 61973CJ0192
Judgment of the Court of 3 July 1974. # Van Zuylen frères v Hag AG. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal d'arrondissement de Luxembourg - Grand Duchy of Luxemburg. # Case 192-73.
Sentenza della Corte del 3 luglio 1974.
Van Zuylen frères contro Hag AG.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal d'arrondissement de Luxembourg - Granducato del Lussemburgo.
Causa 192-73.
Sentenza della Corte del 3 luglio 1974.
Van Zuylen frères contro Hag AG.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal d'arrondissement de Luxembourg - Granducato del Lussemburgo.
Causa 192-73.
Raccolta della Giurisprudenza 1974 -00731
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:72
*A9* Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, jugement du 31/10/1973 (16283 16638)
*P1* Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, lettre du 16/02/1977
SENTENZA DELLA CORTE DEL 3 LUGLIO 1974. - VAN ZUYLEN FRERES CONTRO HAG AG. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT LUXEMBOURG). - CAUSA 192/73.
raccolta della giurisprudenza 1974 pagina 00731
edizione speciale greca pagina 00371
edizione speciale portoghese pagina 00377
edizione speciale spagnola pagina 00347
edizione speciale svedese pagina 00331
edizione speciale finlandese pagina 00333
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE - DIRITTI - OGGETTO SPECIFICO DELLA PROPRIETA - DIRITTO DI MARCHIO - TUTELA - CONTRAFFAZIONE
( TRATTATO CEE, ART . 36 )
2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - PROPRIETA INDUSTRIALE - DIRITTO DI MARCHIO - PRODOTTO LEGALMENTE CONTRASSEGNATO DA UN MARCHIO IN UNO STATO MEMBRO - DISTRIBUZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO - DIVIETO - INAMMISSIBILITA
( TRATTATO CEE, ART . 36 )
1 . L' ART . 36 AMMETTE DEROGHE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI SOLO NELLA MISURA IN CUI TALI DEROGHE APPAIANO INDISPENSABILI PER LA TUTELA DEI DIRITTI CHE COSTITUISCONO OGGETTO SPECIFICO DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE . PERTANTO, LE LEGGI RELATIVE ALLA TUTELA DEI MARCHI GARANTISCONO LA PROTEZIONE DEL LEGITTIMO TITOLARE DI UN MARCHIO CONTRO EVENTUALI CONTRAFFAZIONI DA PARTE DI TERZI SPROVVISTI DI QUALSIASI TITOLO GIURIDICO AL RIGUARDO .
2 . L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI MARCHIO PUO' CONTRIBUIRE ALL' ISOLAMENTO DEI MERCATI E COMPROMETTERE IN TAL MODO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI FRA STATI MEMBRI, TANTO PIU CHE, A DIFFERENZA DI ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE, QUELLO IN ESAME NON E SOGGETTO A LIMITI TEMPORALI .
E' QUINDI INAMMISSIBILE CHE IL CARATTERE ESCLUSIVO DEL DIRITTO DI MARCHIO, CONSEGUENZA DELLA TERRITORIALITA DELLA LEGGE INTERNA, SIA FATTO VALERE DAL TITOLARE DI UN MARCHIO AL FINE DI IMPEDIRE LA DISTRIBUZIONE, IN UNO STATO MEMBRO, DI MERCI LEGALMENTE PRODOTTE SOTTO UN MARCHIO IDENTICO, AVENTE LA STESSA ORIGINE, IN UN ALTRO STATO MEMBRO . LO STESSO VALE ANCHE NELL' IPOTESI DI UN TERZO CHE ABBIA REGOLARMENTE ACQUISTATO IL PRODOTTO NEL PRIMO STATO .
NEL PROCEDIMENTO 192-73,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL TRIBUNAL D' ARRONDISSEMENT DI LUSSEMBURGO NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA :
VAN ZUYLEN FRERES,
E
HAG AG,
DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 5, 30, 36 E 85 DEL TRATTATO CEE,
1 CON SENTENZA 31 OTTOBRE 1973, PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 28 DICEMBRE 1973, IL TRIBUNAL D' ARRONDISSEMENT DI LUSSEMBURGO HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, IN FORZA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 5, 30, 36 E 85 DEL TRATTATO, IN RELAZIONE AL DIRITTO DI MARCHIO .
2 LA PRIMA QUESTIONE MIRA A STABILIRE SE LE NORME COMUNITARIE SULLA CONCORRENZA, O QUELLE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, VIETINO AL TITOLARE DI UN MARCHIO DEPOSITATO IN UNO STATO MEMBRO DI OPPORSI ALL' IMPORTAZIONE DI PRODOTTI LEGALMENTE CONTRASSEGNATI DALLO " STESSO MARCHIO " IN UN ALTRO STATO MEMBRO, NEL CASO IN CUI I DUE MARCHI ABBIANO AVUTO ORIGINARIAMENTE LO STESSO TITOLARE .
3/5 DAL FASCICOLO RISULTA CHE, NELLA FATTISPECIE, L' IMPRESA TEDESCA ORIGINARIAMENTE TITOLARE DEL MARCHIO NE AVEVA CEDUTO L' ESCLUSIVA PER IL BELGIO AD UNA PROPRIA FILIALE DA ESSA CONTROLLATA, MA POI DIVENUTA INDIPENDENTE IN FORZA DI UN ATTO DELLA PUBBLICA AUTORITA . STANDO AI TERMINI DELLA QUESTIONE FORMULATA DAL GIUDICE A QUO, FRA LE DUE ATTUALI TITOLARI DEL MARCHIO " NON SUSSISTE ALCUN RAPPORTO GIURIDICO, FINANZIARIO, TECNICO OD ECONOMICO ". ESSENDO PERCIO' ESCLUSA L' APPLICAZIONE DELL' ART . 85, LA QUESTIONE VA ESAMINATA ALLA LUCE DELLE SOLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI .
6 IN FORZA DI QUESTE DISPOSIZIONI, E IN PARTICOLARE DELL' ART . 30, SONO VIETATE FRA GLI STATI MEMBRI LE RESTRIZIONI ALL' IMPORTAZIONE E LE MISURE D' EFFETTO EQUIVALENTE .
7 NON E ESCLUSA, D' ALTRA PARTE, AI SENSI DELL' ART . 36, LA LICEITA DEI DIVIETI O DELLE RESTRIZIONI IMPOSTI ALL' IMPORTAZIONE PER MOTIVI ATTINENTI ALLA TUTELA DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE .
8 DALLA LETTERA DELL' ART . 36, E PRECISAMENTE DALLA SECONDA FRASE DELLO STESSO, NONCHE DAL SUO CONTESTO, RISULTA TUTTAVIA CHE, SE PUR IL TRATTATO NON INFLUISCE SULL' ESISTENZA DEI DIRITTI ATTRIBUITI DALLE LEGGI DI UNO STATO MEMBRO IN FATTO DI PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE, IN DETERMINATE CIRCOSTANZE E POSSIBILE CHE I DIVIETI SANCITI DAL TRATTATO INFLUISCANO SULL' ESERCIZIO DEI SUDDETTI DIRITTI .
9 IN QUANTO NORMA ECCEZIONALE RISPETTO AD UNO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL MERCATO COMUNE, L' ART . 36 AMMETTE IN EFFETTI DEROGHE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI SOLO NELLA MISURA IN CUI TALI DEROGHE APPAIONO INDISPENSABILI PER LA TUTELA DEI DIRITTI CHE COSTITUISCONO OGGETTO SPECIFICO DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE .
10 IN OGNI CASO, PERCIO', LE LEGGI RELATIVE ALLA TUTELA DEI MARCHI GARANTISCONO LA PROTEZIONE DEL LEGITTIMO TITOLARE DI UN MARCHIO CONTRO EVENTUALI CONTRAFFAZIONI DA PARTE DI TERZI SPROVVISTI DI QUALSIASI TITOLO GIURIDICO AL RIGUARDO .
11 L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI MARCHIO PUO' CONTRIBUIRE ALL' ISOLAMENTO DEI MERCATI E COMPROMETTERE IN TAL MODO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI FRA STATI MEMBRI, TANTO PIU CHE, A DIFFERENZA DI ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE, QUELLO IN ESAME NON E SOGGETTO A LIMITI TEMPORALI .
12 E' QUINDI INAMMISSIBILE CHE IL CARATTERE ESCLUSIVO DEL DIRITTO DI MARCHIO, CONSEGUENZA DELLA TERRITORIALITA DELLA LEGGE INTERNA, SIA FATTO VALERE DAL TITOLARE DI UN MARCHIO AL FINE D' IMPEDIRE LA DISTRIBUZIONE, IN UNO STATO MEMBRO, DI MERCI LEGALMENTE PRODOTTE SOTTO UN MARCHIO IDENTICO, AVENTE LA STESSA ORIGINE, IN UN ALTRO STATO MEMBRO .
13 QUESTO INTENTO, CHE SI RISOLVEREBBE NELL' ISOLAMENTO DEI MERCATI NAZIONALI, E INFATTI IN CONTRASTO CON UNO DEGLI SCOPI ESSENZIALI DEL TRATTATO, QUAL E LA FUSIONE DEI MERCATI NAZIONALI IN UN MERCATO UNICO .
14 SE E VERO CHE IN UN SIFFATTO MERCATO SONO UTILI LE INDICAZIONI CIRCA L' ORIGINE DI UN PRODOTTO DI MARCA, E PUR VERO CHE LA RELATIVA INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE PUO' ESSERE GARANTITA CON ALTRI MEZZI, CHE NON COMPROMETTANO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI .
15 DI CONSEGUENZA, IL FATTO CHE IN UNO STATO MEMBRO VENGA IMPEDITA LA DISTRIBUZIONE DI UNA MERCE CONTRASSEGNATA DA UN MARCHIO DEPOSITATO IN UN ALTRO STATO MEMBRO, E CIO' PER L' UNICA RAGIONE CHE NEL PRIMO STATO ESISTE UN MARCHIO IDENTICO, AVENTE LA STESSA ORIGINE, E INCOMPATIBILE CON LE NORME RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NELL' AMBITO DEL MERCATO COMUNE .
16 CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE SE LO STESSO RAGIONAMENTO SIA VALIDO, QUALORA IL PRODOTTO DI MARCA SIA DISTRIBUITO NON GIA DAL TITOLARE DEL MARCHIO DEPOSITATO NELL' ALTRO STATO MEMBRO, MA DA UN TERZO CHE ABBIA REGOLARMENTE ACQUISTATO IL PRODOTTO IN QUESTO STATO .
17 SE IL TITOLARE DI UN MARCHIO DEPOSITATO IN UNO STATO MEMBRO PUO' DIRETTAMENTE PORRE IN VENDITA IL RELATIVO PRODOTTO IN UN ALTRO STATO MEMBRO, LO STESSO DIRITTO DEV' ESSERE RICONOSCIUTO AL TERZO CHE ABBIA REGOLARMENTE ACQUISTATO IL PRODOTTO NEL PRIMO STATO .
18/19 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL TRIBUNAL D' ARRONDISSEMENT DI LUSSEMBURGO, CUI SPETTA QUINDI DI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL TRIBUNAL D' ARRONDISSEMENT DI LUSSEMBURGO CON PROVVEDIMENTO DI RINVIO 31 OTTOBRE 1973, AFFERMA PER DIRITTO :
1 ) IL FATTO CHE IN UNO STATO MEMBRO VENGA IMPEDITA LA DISTRIBUZIONE DI UNA MERCE CONTRASSEGNATA DA UN MARCHIO DEPOSITATO IN UN ALTRO STATO MEMBRO, E CIO' PER L' UNICA RAGIONE CHE NEL PRIMO STATO ESISTE UN MARCHIO IDENTICO, AVENTE LA STESSA ORIGINE, E INCOMPATIBILE CON LE NORME RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NELL' AMBITO DEL MERCATO COMUNE .
2 ) SE IL TITOLARE DI UN MARCHIO DEPOSITATO IN UNO STATO MEMBRO PUO' DIRETTAMENTE PORRE IN VENDITA IL RELATIVO PRODOTTO IN UN ALTRO STATO MEMBRO, LO STESSO DIRITTO DEV' ESSERE RICONOSCIUTO AL TERZO CHE ABBIA REGOLARMENTE ACQUISTATO IL PRODOTTO NEL PRIMO STATO .