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Document 52016PC0219

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 02.03.01)

    COM/2016/0219 final - 2016/0116 (NLE)

    Bruxelles, 20.4.2016

    COM(2016) 219 final

    2016/0116(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
    (linea di bilancio 02.03.01)


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione UE nell'accordo SEE e autorizza la partecipazione degli Stati EFTA-SEE alle azioni e ai programmi dell'UE riguardanti il SEE.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

    Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà per proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea in materia di "Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi".

    2016/0116 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
    (linea di bilancio 02.03.01)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 1 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)L'accordo sullo Spazio economico europeo 2 ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

    (2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE.

    (3)Il protocollo 31 contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

    (4)È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno per beni e servizi.

    (5)Il protocollo 31 dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2015.

    (6)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
    (2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
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    Bruxelles, 20.4.2016

    COM(2016) 219 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
    (linea di bilancio 02.03.01)


    ALLEGATO

    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2016

    del

    che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

    considerando quanto segue:

    (1)È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno per beni e servizi.

    (2)Il protocollo 31 dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estera possa iniziare il 1º gennaio 2016,


    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

    1.dopo il paragrafo 10 è inserito il seguente paragrafo:

    "11.Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1º gennaio 2016, alle azioni dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2016:

    -linea di bilancio 02.03.01: "Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi";

    2.ai paragrafi 3 e 4, le parole "paragrafi da 5 a 10" sono sostituite da "paragrafi da 5 a 11"."

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE 1*.

    Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2016.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Comitato misto SEE

       Il presidente
       
       
       
       I segretari
       del Comitato misto SEE
       

    (1) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
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