EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0440

Regolamento (UE) 2023/440 della Commissione del 28 febbraio 2023 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso del carbomer negli integratori alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/1288

GU L 64 del 1.3.2023, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/440/oj

1.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 64/4


REGOLAMENTO (UE) 2023/440 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2023

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso del carbomer negli integratori alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari, compresi i coloranti e gli edulcoranti, elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

Il 22 aprile 2020 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l’uso del carbomer come agente di carica e stabilizzante negli integratori alimentari solidi e come stabilizzante e addensante negli integratori alimentari liquidi. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza dei polimeri reticolati dell’acido poliacrilico (carbomer) usati come additivo alimentare (4) e ha concluso che il loro uso negli integratori alimentari liquidi al livello d’uso massimo di 30 000 mg/kg e negli integratori alimentari solidi al livello d’uso tipico di 200 000 mg/kg non desta preoccupazioni per la sicurezza.

(6)

Il carbomer è destinato all’uso negli integratori alimentari solidi per il rilascio prolungato e controllato di nutrienti, che consente l’impiego di compresse di dimensioni più piccole, più facili da ingerire per i consumatori. Negli integratori alimentari liquidi il carbomer è destinato all’uso in formulazioni con un’ampia gamma di proprietà di scorrimento e reologiche che sono stabili con un livello inferiore di polimero.

(7)

È pertanto opportuno autorizzare l’additivo alimentare «carbomer» (E 1210) come agente di carica e stabilizzante negli integratori alimentari solidi e come stabilizzante e addensante negli integratori alimentari liquidi.

(8)

Poiché il carbomer (E 1210) è incluso per la prima volta nell’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, le sue specifiche dovrebbero essere inserite nel regolamento (UE) n. 231/2012.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(4)  EFSA Journal 2021;19(8):6693.


ALLEGATO I

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a)

nella parte B, al punto 3 (Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti), dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 1209 è inserita la voce seguente:

«E 1210

Carbomer»;

b)

la parte E è così modificata:

1)

nella categoria di alimenti 17.1 (Integratori alimentari in forma solida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia), dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 1209 è inserita la voce seguente:

 

«E 1210

Carbomer

200 000 »;

 

 

2)

nella categoria di alimenti 17.2 (Integratori alimentari in forma liquida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia), dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 969 è inserita la voce seguente:

 

«E 1210

Carbomer

30 000 ».

 

 


ALLEGATO II

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce relativa a E 1209 è inserita la voce seguente:

 

«E 1210 CARBOMER

Sinonimi

carbomer, carbossipolimetilene; carbomer omopolimero

Definizione

Polimeri ad alta massa molecolare ottenuti mediante polimerizzazione dell’acido acrilico e reticolazione con allile pentaeritritolo. I polimeri sono sintetizzati in acetato di etile utilizzando un perossido per iniziare la polimerizzazione a radicali liberi.

N. CAS

9007-20-9 (CAS primario), 9003-01-4 (CAS secondario)

Denominazione chimica

Carbomer omopolimero, legame trasversale allile pentaeritritolo

Formula chimica

-(CH2-CH) m -(XM) p

COOH

m: numero di unità monomeriche; XM: reticolante; p: numero di unità reticolanti, con m>>p

Peso molecolare medio ponderale

 

Tenore

Tenore di acido carbossilico non inferiore al 56 % e non superiore al 68 % (su sostanza secca)

Descrizione

Polvere o granuli igroscopici, soffici, di colore bianco o quasi bianco

Identificazione

 

Spettroscopia infrarossa in riflettanza totale attenuata

Spettroscopia a risonanza magnetica nucleare protonica

Caratteristica del composto

Viscosità (viscosimetro Brookfield, 20 rpm) 25 °C

Tipo B

Tipo A

Tipo A

29 400 -39 400 mPa.s

4 000 -11 000 mPa.s

Forma fisica

Polvere

Polvere

Granuli

Passaggio attraverso setaccio 40 mesh, % 425 μm

-

-

95 min.

Passaggio attraverso setaccio 100 mesh, % 150 μm

-

-

10 max.

Solubilità

Insolubile in acqua. Rigonfiabile in acqua, provoca la formazione di idrogel in dispersioni acquose.

Purezza

 

Monomeri residui

Acido acrilico non più di 100 mg/kg

Reticolante residuo

Pentaeritritolo tri e tetra-allile non più di 1 000  mg/kg

Solvente residuo

Acetato di etile non più di 0,5 % p/p

2-etilesanolo

non più di 100 mg/kg

2-etilesil acetato

non più di 100 mg/kg

Frazione a basso peso molecolare < 1 000 Da

Non più dello 0,75 % p/p

Perdita all’essiccazione

Non più del 2 %

Ceneri solfatate

Non più del 2,5 %»


Top