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Document 32018R0120

    Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127

    GU L 27 del 31.1.2018, p. 1–168 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/10/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/120/oj

    31.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 27/1


    REGOLAMENTO (UE) 2018/120 DEL CONSIGLIO

    del 23 gennaio 2018

    che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.

    (3)

    Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese talune condizioni a esse funzionalmente collegate, se del caso. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

    (4)

    È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.

    (5)

    L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 è introdotto in modo differenziato in funzione delle varie attività di pesca. Nella regione coperta dal presente regolamento, quando un'attività di pesca è soggetta all'obbligo di sbarco, tutte le specie interessate da tale attività cui sono applicabili limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A decorrere dal 1o gennaio 2016 l'obbligo di sbarco si applica alle specie che definiscono le attività di pesca. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che istituiscono specifici piani in materia di rigetti applicabili a titolo temporaneo, per un periodo massimo di tre anni, in preparazione della piena attuazione dell'obbligo di sbarco.

    (6)

    Le possibilità di pesca per gli stock delle specie soggette all'obbligo di sbarco a decorrere dal 1o gennaio 2018 dovrebbero compensare i precedenti rigetti e dovrebbero essere basate su informazioni e consulenze scientifiche. Al fine di garantire un'equa compensazione per il pesce che era precedentemente rigettato e che dovrà essere sbarcato a decorrere dal 1o gennaio 2018, è opportuno applicare una maggiorazione calcolata secondo il metodo seguente: il nuovo valore per gli sbarchi dovrebbe essere calcolato sottraendo dal quantitativo di catture totali stabilito dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) i quantitativi che continueranno a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco; un aumento complementare applicato al valore relativo al TAC dovrebbe essere proporzionale alla variazione tra il nuovo valore calcolato per gli sbarchi e il precedente valore del CIEM relativo agli sbarchi.

    (7)

    Secondo i pareri scientifici, la spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c e 7a, 7d–7h) continua ad essere gravemente minacciata e lo stock è in continuo declino, nonostante le misure adottate negli anni precedenti. Tali misure in questione non hanno prodotto l'auspicata riduzione della mortalità per pesca commerciale (solo il – 17 % anziché il previsto – 50 %). La mortalità per pesca ricreativa dello stock settentrionale è ora considerata molto più significativa di quanto calcolato in precedenza e si stima che abbia superato quella per fonti commerciali nel 2016. Ciò comprende anche le fonti di mortalità post-rilascio. Di conseguenza, la mortalità per pesca dello stock settentrionale deve essere notevolmente ridotta onde consentire un lieve aumento della biomassa.

    (8)

    Al fine di mitigare l'impatto socioeconomico delle suddette misure, sarebbe possibile autorizzare solo attività di pesca limitate con determinati attrezzi, istituendo al tempo stesso un divieto di due mesi per proteggere le aggregazioni riproduttive. Pur potendosi verificare alcune catture accessorie inevitabili dovute all'uso di altri attrezzi da pesca, la situazione dello stock è talmente grave che non è possibile consentire lo sbarco di tutte le catture accessorie e qualsiasi incontro con lo stock deve essere evitato. Inoltre, sarà necessario prevedere ulteriori restrizioni alla pesca ricreativa, con la limitazione alle sole attività di pesca di cattura e rilascio consentite durante l'intero anno. Tenendo conto del parere del CIEM secondo cui va ridotta ulteriormente la pressione di pesca sullo stock di spigola nel golfo di Biscaglia, in tale zona dovrebbe inoltre essere fissato un limite giornaliero inferiore per la pesca ricreativa.

    (9)

    Per quanto riguarda lo stock di anguilla europea (Anguilla anguilla), il CIEM ha raccomandato che la mortalità antropogenica nel suo insieme sia ridotta a zero o mantenuta a livelli quanto più possibile prossimi allo zero. Alla luce di tale parere, è opportuno istituire un divieto temporaneo di pesca per questa specie avente lunghezza totale pari o superiore a 12 cm nelle acque dell'Unione della zona CIEM, compreso il Mar Baltico, per proteggere i riproduttori durante la loro migrazione.

    (10)

    Per alcuni anni determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. La ragione di tale trattamento specifico risiede nel cattivo stato di conservazione di questi stock e nel fatto che, a motivo dei loro elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non determineranno un aumento dei tassi di mortalità per pesca di tali specie, ma sono anzi ritenuti benefici per la loro conservazione. A decorrere dal 1o gennaio 2015, tuttavia, le catture di tali specie nell'ambito di attività di pesca pelagica devono essere sbarcate, a meno che siano contemplate da una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore dellaPCP. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone interessate.

    (11)

    A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto i TAC per gli stock di sogliola nella Manica occidentale, di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei regolamenti (CE) n. 509/2007 (2), (CE) n. 676/2007 (3) e (UE) 2016/1627 (4). L'obiettivo per lo stock di nasello meridionale di cui al regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio (5) è quello di ricostituire la biomassa degli stock interessati entro limiti di sicurezza biologica, mantenendoli in linea con i dati scientifici. Secondo i pareri scientifici, in assenza di dati definitivi su un obiettivo di biomassa dello stock riproduttore e tenendo conto dei cambiamenti nei limiti di sicurezza biologica, è opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP definiti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, fissare il TAC sulla base del parere relativo al rendimento massimo sostenibile, come previsto dal CIEM.

    (12)

    A seguito della definizione dei parametri di riferimento, per quanto riguarda lo stock di aringa a ovest della Scozia, il CIEM ha formulato un parere per gli stock di aringa combinati nelle divisioni 6a, 7b e 7c (ovest della Scozia, ovest dell'Irlanda). Il parere del CIEM riguarda due TAC distinti (uno per le zone 6aS, 7b e 7c e l'altro per le zone 5b, 6b e 6aN). Secondo il CIEM per tali stock deve essere elaborato un piano di ricostituzione. Poiché, secondo il parere scientifico, il piano di gestione per lo stock settentrionale (6) non può essere applicato agli stock combinati e non è possibile fissare possibilità di pesca distinte per questi due stock, è istituito un TAC per consentire un volume limitato di catture nell'ambito di un programma di campionamento scientifico a gestione commerciale.

    (13)

    Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

    (14)

    Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (7) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC, il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si deve applicare l'articolo 3 o 4 di tale regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (15)

    Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.

    (16)

    È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2018 conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli 5, 6, 7 e 9, nonché all'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/1627.

    (17)

    Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune delle zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico. Oltre alle flessibilità interregionali esistenti, è opportuno introdurre una flessibilità limitata all'interno della zona per la molva dalle sottozone CIEM da 6 a 14 alle acque dell'Unione della sottozona 4 e per il merluzzo carbonaro e le razze tra la divisione 7d e le acque dell'Unione della divisione 2a e della sottozona 4.

    (18)

    In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

    (19)

    All'11a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Quito dal 3 al 9 novembre 2014, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione, con effetto a decorrere dall'8 febbraio 2015. È pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell'Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

    (20)

    L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (8), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

    (21)

    Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2018, è opportuno fissare provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.

    (22)

    Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (9) e le Isole Færøer (10), l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Secondo la procedura di cui all'accordo e al protocollo in materia di pesca con la Groenlandia (11), la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2018. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.

    (23)

    Nella riunione annuale del 2017, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato misure di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione.

    (24)

    Nella riunione annuale del 2017 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha mantenuto allo stesso livello i TAC per il tonno bianco dell'Atlantico meridionale e per il tonno albacora. L'ICCAT ha adottato anche aumenti dei TAC per il tonno rosso orientale e del Mediterraneo e l'alalunga del nord. Il TAC per il 2018 per l'alalunga del nord applicabile alla Spagna evidenzia già una riduzione pari a 945, 56 tonnellate per la pesca eccessiva verificatasi nel 2016. Tale pesca eccessiva è stata compensata a livello di ICCAT con possibilità di pesca di altri Stati membri (Francia, Irlanda, Portogallo e Regno Unito). Sarà pertanto necessario un piano di compensazione supplementare da parte della Spagna per compensare pienamente tali Stati membri.

    (25)

    Nel 2018, il TAC per il pesce spada mediterraneo è diminuito in linea con la raccomandazione ICCAT 16-05. Come già avviene per lo stock di tonno rosso orientale e del Mediterraneo, è opportuno che le catture nell'ambito della pesca ricreativa di tutti gli altri stock dell'ICCAT debbano essere soggette ai limiti di cattura adottati dall'ICCAT. Inoltre, i pescherecci dell'Unione di lunghezza pari almeno a 20 metri dediti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT dovrebbero essere soggetti alle limitazioni di capacità adottate dall'ICCAT con la raccomandazione ICCAT 15-01. È opportuno attuare tutte tali misure nel diritto dell'Unione.

    (26)

    Nella 36a riunione annuale del 2017 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie per il periodo dal 1o dicembre 2017 al 30 novembre 2018. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2018 si dovrebbe tenere conto dello sfruttamento dei contingenti nel corso del 2017.

    (27)

    Nella riunione annuale del 2017, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato nuovi limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares) che non incidono sui limiti di cattura dell'Unione nella IOTC. Ha inoltre ridotto le possibilità di utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) e di navi d'appoggio. Poiché le attività delle navi d'appoggio e l'uso di FAD sono parte integrante dello sforzo di pesca messo in atto dalla flotta operante con reti da circuizione, è opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.

    (28)

    La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 30 gennaio al 3 febbraio 2018. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.

    (29)

    Nella riunione annuale del 2017 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato una misura di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato per il periodo 2018-2020 e modificato la vigente misura di conservazione applicabile a tali specie per il 2017. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

    (30)

    Nella sua riunione annuale del 2017, la Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) ha confermato il TAC per il tonno rosso del sud per il periodo 2018-2020, adottata nella riunione annuale nel 2016. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla CCSBT.

    (31)

    Nella riunione annuale del 2017 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) non ha modificato le misure di conservazione relativa a TAC biennali per l'austromerluzzo, il granchio rosso di fondale, i berici e lo Pseudopentaceros spp., adottati nel 2016. La misura di conservazione per il TAC biennale per il pesce specchio atlantico nella divisione B1 non è stata riveduta e rimane in vigore nel 2018. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO.

    (32)

    Nella 14a riunione annuale, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato misure di conservazione e di gestione per il tonno tropicale. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.

    (33)

    Nella 39a riunione annuale del 2017 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2018 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.

    (34)

    Nella 40a riunione annuale del 2016 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato limiti di cattura e di sforzo per alcuni stock di piccoli pelagici per il 2017 e 2018 nelle sottozone geografiche 17 e 18 (Mar Adriatico) della zona dell'accordo CGPM. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione. I limiti massimi di catture stabiliti all'allegato IL sono fissati soltanto per un anno e non pregiudicano eventuali altre misure adottate in futuro né un eventuale sistema di ripartizione tra gli Stati membri.

    (35)

    Tenuto conto delle particolarità della flotta slovena e del relativo impatto marginale sugli stock di piccole specie pelagiche, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e assicurare l'accesso della flotta slovena a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche.

    (36)

    Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1o dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2017, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.

    (37)

    Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso alle risorse equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in due note verbali alla Norvegia del 25 ottobre 2016 e del 24 febbraio 2017. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatoria che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2018. Si ricorda che la responsabilità primaria nell'Unione di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

    (38)

    Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (12), è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.

    (39)

    Poiché talune disposizioni devono essere applicate su base continuativa, e al fine di evitare l'incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2017 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018, è opportuno prevedere che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura continuino ad applicarsi all'inizio del 2019, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2019.

    (40)

    Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda il rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione dello sforzo di pesca a esso assegnato conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

    (41)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché alla definizione del formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro.

    (42)

    Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2018, e di talune disposizioni specifiche riguardanti regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

    (43)

    Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione.

    (44)

    Secondo il parere scientifico aggiornato del CIEM le catture annuali del rombo chiodato nella sottozona CIEM 4 non dovrebbero essere superiori a 4 952 tonnellate per gli anni 2017-2019. È pertanto opportuno modificare il TAC per il rombo chiodato e il rombo liscio nel Mare del Nord per consentire catture più abbondanti di tali specie anche nel 2017. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/127 (14) del Consiglio.

    (45)

    Il TAC per il rombo chiodato e il rombo liscio nel Mare del Nord (divisioni CIEM IIa e IV) previsto al regolamento (UE) 2017/127 si applica dal 1o gennaio 2017. Le disposizioni di modifica di cui al presente regolamento dovrebbero parimenti applicarsi a partire da tale data. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione sono aumentate rispetto a quelle fissate nel regolamento (UE) 2017/127,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    1.   Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

    2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

    a)

    i limiti di cattura per il 2018 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2019;

    b)

    i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2018 al 31 gennaio 2019, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli articoli 26, 27 e 39 e nell'allegato IIE, nonché per quanto riguarda i dispositivi di concentrazione del pesce (Fish Aggregating Devices — FAD);

    c)

    le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2017 al 30 novembre 2018 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;

    d)

    le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 28 per i periodi del 2018 e del 2019 indicati in tale articolo.

    Articolo 2

    Campo di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

    a)

    pescherecci dell'Unione;

    b)

    navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

    2.   Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

    a)   «nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

    b)   «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

    c)   «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

    d)   «totale ammissibile di catture» (TAC):

    i)

    nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;

    ii)

    in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;

    e)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

    f)   «valutazioni analitiche»: valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

    g)   «apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (15);

    h)   «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    i)   «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 4

    Zone di pesca

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

    a)   «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (16);

    b)   «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

    c)   «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

    d)   «unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

    53° 30′ N 15° 00′ O,

    53° 30′ N 11° 00′ O,

    51° 30′ N 11° 00′ O,

    51° 30′ N 13° 00′ O,

    51° 00′ N 13° 00′ O,

    51° 00′ N 15° 00′ O,

    53° 30′ N 15° 00′ O;

    e)   «unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

    43° 00′ N 8° 00′ O,

    43° 00′ N 10° 00′ O,

    42° 00′ N 10° 00′ O,

    42° 00′ N 8° 00′ O;

    f)   «unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

    42° 00′ N 8° 00′ O,

    42° 00′ N 10° 00′ O,

    38° 30′ N 10° 00′ O,

    38° 30′ N 9° 00′ O,

    40° 00′ N 9° 00′ O,

    40° 00′ N 8° 00′ O;

    g)   «unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica sotto la giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione 9a;

    h)   «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O;

    i)   «zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

    j)   «zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

    k)   «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (19);

    l)   «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (20);

    m)   «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (21);

    n)   «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (22);

    o)   «zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione (23) per il tonno dell'Oceano indiano;

    p)   «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (24);

    q)   «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (25);

    r)   «sottozone geografiche della CGPM» (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo): le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (26);

    s)   «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

    t)   «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

    longitudine 150° O,

    longitudine 130° O,

    latitudine 4° S,

    latitudine 50° S.

    TITOLO II

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 5

    TAC e loro ripartizione

    1.   I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

    2.   I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 15 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (27) e nelle relative disposizioni di applicazione.

    Articolo 6

    TAC stabiliti dagli Stati membri

    1.   I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

    2.   I TAC stabiliti da uno Stato membro:

    a)

    sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock, e

    b)

    consentono:

    i)

    se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2018 in poi; o

    ii)

    se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

    3.   Entro il 15 marzo 2018 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

    a)

    i TAC adottati;

    b)

    i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

    c)

    informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.

    Articolo 7

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    1.   La conservazione a bordo o lo sbarco di catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono consentiti unicamente se:

    a)

    le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

    b)

    le catture sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

    2.   Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.

    Articolo 8

    Limitazioni dello sforzo di pesca

    Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:

    a)

    allegato IIA per la gestione degli stock di passera di mare e sogliola nella sottozona CIEM 4;

    b)

    allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM 8c e 9a, a esclusione del Golfo di Cadice;

    c)

    allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e.

    Articolo 9

    Misure relative alla pesca della spigola

    1.   Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

    2.   In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2018 e dal 1o aprile al 31 dicembre 2018, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h e nelle acque entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM 7a e 7g sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con i seguenti attrezzi ed entro i seguenti limiti:

    a)

    utilizzando reti a strascico (28), per catture accessorie inevitabili non superiori a 100 chilogrammi/mese e all'1 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio in un unico giorno;

    b)

    utilizzando reti da circuizione (29), per catture accessorie inevitabili non superiori a 180 chilogrammi/mese e all'1 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio in un unico giorno;

    c)

    utilizzando ami e palangari (30), non superiori a 5 tonnellate per nave all'anno;

    d)

    utilizzando reti da posta fisse (31), per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,2 tonnellate per nave all'anno.

    Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera c) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera d) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga.

    3.   I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci e, se si applica un limite mensile, da un mese all'altro. Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo in un solo mese di calendario, si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 2 per qualunque attrezzo.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.

    4.   Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, da 7a a 7k, sono consentite solo attività di pesca di cattura e rilascio della spigola. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

    5.   Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere conservati al massimo tre esemplari di spigola al giorno per pescatore.

    Articolo 10

    Misure relative alla pesca dell'anguilla europea

    Ai pescherecci dell'Unione e alle navi di paesi terzi nonché a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva sono vietati la pesca dell'anguilla europea avente lunghezza totale pari o superiore a 12 cm nelle acque dell'Unione della zona CIEM, compreso il Mar Baltico, per un periodo di tre mesi consecutivi che ogni Stato membro dovrà determinare tra il 1o settembre 2018 e il 31 gennaio 2019. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo determinato entro il 1o giugno 2018.

    Articolo 11

    Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

    1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

    a)

    gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    b)

    le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    c)

    le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;

    d)

    gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    e)

    i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    f)

    le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    g)

    i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.

    2.   Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.

    3.   Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

    4.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    Articolo 12

    Periodi di divieto della pesca

    1.   Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1o maggio al 31 maggio 2018: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosme, molva azzurra, molva e spinarolo.

    Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    52° 27′ N

    12° 19′ O

    2

    52° 40′ N

    12° 30′ O

    3

    52° 47′ N

    12° 39.600′ O

    4

    52° 47′ N

    12° 56′ O

    5

    52° 13,5′ N

    13° 53.830′ O

    6

    51° 22′ N

    14° 24′ O

    7

    51° 22′ N

    14° 03′ O

    8

    52° 10′ N

    13° 25′ O

    9

    52° 32′ N

    13° 07.500′ O

    10

    52° 43′ N

    12° 55′ O

    11

    52° 43′ N

    12° 43′ O

    12

    52° 38.800′ N

    12° 37′ O

    13

    52° 27′ N

    12° 23′ O

    14

    52° 27′ N

    12° 19′ O

    In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie menzionate in tale comma è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    2.   La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1o gennaio al 31 marzo 2018 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2018.

    Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4.

    Articolo 13

    Divieti

    1.   Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti Specie:

    a)

    razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e nella sottozona CIEM 4;

    b)

    pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;

    c)

    sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

    d)

    squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

    e)

    squalo elefante (Cetorhinus maximus) in tutte le acque;

    f)

    zigrino (Dalatias licha) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

    g)

    squalo becco d'uccello (Deania calcea) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

    h)

    complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

    i)

    sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

    j)

    sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

    k)

    canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

    l)

    smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;

    m)

    manta della barriera corallina (Manta alfredi) in tutte le acque;

    n)

    manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque;

    o)

    le seguenti specie di mobule in tutte le acque:

    i)

    diavolo di mare (Mobula mobular);

    ii)

    diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);

    iii)

    diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);

    iv)

    diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);

    v)

    diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);

    vi)

    razza di Munk (Mobula munkiana);

    vii)

    diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

    viii)

    diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);

    ix)

    diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

    p)

    le seguenti specie di pesce sega (Pristidae) in tutte le acque:

    i)

    pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);

    ii)

    pesce sega nano (Pristis clavata);

    iii)

    pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

    iv)

    pesce sega comune (Pristis pristis);

    v)

    pesce sega verde (Pristis zijsron);

    q)

    razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

    r)

    razza norvegese (Dipturus nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h e 7k;

    s)

    razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;

    t)

    razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 7, 8, 9 e 10;

    u)

    pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12;

    v)

    spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA;

    w)

    squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.

    2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

    Articolo 14

    Trasmissione dei dati

    Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

    CAPO II

    Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

    Articolo 15

    Autorizzazioni di pesca

    1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.

    2.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca definite nell'allegato III del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III del presente regolamento.

    CAPO III

    Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

    Articolo 16

    Trasferimenti e scambi di contingenti

    1.   Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

    2.   Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione esprime senza indugio il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

    3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

    4.   Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

    5.   Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2019 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

    Sezione 1

    Zona della convenzione ICCAT

    Articolo 17

    Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

    1.   Il numero di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1.

    2.   Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 2.

    3.   Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 3.

    4.   Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 4.

    5.   Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 5.

    6.   La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 6.

    7.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 7, del presente regolamento.

    8.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 8.

    Articolo 18

    Pesca ricreativa

    Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati, stabiliti nell'allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.

    Articolo 19

    Squali

    1.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

    2.   È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

    3.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

    4.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

    5.   È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

    Sezione 2

    Zona della convenzione CCAMLR

    Articolo 20

    Divieti e limiti di cattura

    1.   La pesca diretta delle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.

    2.   Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

    Articolo 21

    Pesca sperimentale

    1.   Nel 2018 gli Stati membri possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di austromerluzzo (Dissostichus spp.) nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alle suddette attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1o giugno 2018.

    2.   Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

    3.   Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

    Articolo 22

    Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2017/2018

    1.   Gli Stati membri che intendono partecipare alla pesca del krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2018/2019 ne danno notifica alla Commissione entro il 1o maggio 2018 mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, del presente regolamento. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2018.

    2.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

    3.   Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.

    4.   Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

    a)

    dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

    b)

    un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

    5.   Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

    Sezione 3

    Zona di competenza della IOTC

    Articolo 23

    Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

    1.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

    2.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

    3.   Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporti un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.

    5.   Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

    Articolo 24

    Dispositivi FAD derivanti e navi d'appoggio

    1.   Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 350 FAD derivanti in attività.

    2.   Le navi d'appoggio non sono più di una a sostegno di almeno due pescherecci con reti da circuizione, e tutti battenti bandiera di uno stesso Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.

    3.   Un solo peschereccio con reti da circuizione non è sostenuto contemporaneamente da più di una sola nave d'appoggio battente bandiera di uno stesso Stato.

    4.   A partire dal 1o gennaio 2018, nessuna nave d'appoggio nuova o aggiuntiva viene iscritta nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

    Articolo 25

    Squali

    1.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

    2.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

    3.   Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

    Sezione 4

    Zona della convenzione SPRFMO

    Articolo 26

    Pesca pelagica

    1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.

    2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2017 a un livello totale di 78 600 di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.

    3.   Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, con l'obiettivo di comunicare tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

    Articolo 27

    Pesca di fondo

    1.   Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2017 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.

    2.   Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.

    Sezione 5

    Zona della convenzione IATTC

    Articolo 28

    Pesca con reti da circuizione

    1.   La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

    a)

    dalle ore 00.00 del 29 luglio alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2018 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2018 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2019 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    le coste americane del Pacifico,

    longitudine 150° O,

    latitudine 40° N,

    latitudine 40° S;

    b)

    dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2018 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2018 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    longitudine 96° O,

    longitudine 110° O,

    latitudine 4° N,

    latitudine 3° S.

    2.   Per ciascuna delle loro navi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2018, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessati munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

    3.   Le navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

    4.   Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:

    a)

    se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure

    b)

    nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

    Articolo 29

    FAD derivanti

    1.   Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 450 FAD derivanti in attività nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato in attività quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dall'armatore o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di navi con reti da circuizione.

    2.   Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare FAD nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e sono tenute a recuperare, nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto, un numero di FAD identico a quello inizialmente utilizzato.

    3.   Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i FAD in attività secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse entro un termine di minimo 60 e massimo 75 giorni. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della IATTC.

    Articolo 30

    Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari

    Le catture annue totali di tonno obeso praticate dalle navi con palangari di ogni Stato membro nella zona della convenzione IATTC non superano 500 tonnellate o le rispettive catture annuali di tonno obeso praticate nel 2001.

    Articolo 31

    Divieto di pesca di squali alalunga

    1.   Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

    2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.

    3.   Gli operatori delle navi:

    a)

    registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);

    b)

    comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.

    Articolo 32

    Divieto di pesca delle Mobulidae

    Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di esemplari di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono stati catturati esemplari di Mobulidae, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.

    Sezione 6

    Zona della convenzione SEAFO

    Articolo 33

    Divieto di pesca degli squali di acque profonde

    Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:

    gattuccio fantasma (Apristurus manis),

    squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),

    sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),

    sagrì atlantico (Etmopterus princeps),

    sagrì nano (Etmopterus pusillus),

    razze (Rajidae),

    squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),

    squali di acque profonde del superordine Selachimorpha,

    spinarolo (Squalus acanthias).

    Sezione 7

    Zona della convenzione WCPFC

    Articolo 34

    Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

    1.   Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

    2.   I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca diretta del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

    3.   Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2018.

    Articolo 35

    Gestione della pesca con FAD

    1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le navi con reti da circuizione che utilizzano, predispongono o collocano FAD tra le ore 00.00 del 1o luglio 2018 e le ore 24.00 del 30 settembre 2018.

    2.   Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato collocare FAD nelle acque ad alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S per due mesi supplementari: dalle ore 00.00 del 1o aprile 2018 alle ore 24.00 del 31 maggio 2018 o dalle ore 00.00 del 1o novembre 2018 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2018. La scelta dei due mesi supplementari è notificata alla Commissione anteriormente al 31 gennaio 2018.

    3.   Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:

    a)

    nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

    b)

    se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure

    c)

    in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

    4.   Gli Stati membri garantiscono che ciascuna nave con reti da circuizione non abbia utilizzato in mare contemporaneamente più di 350 FAD con boe strumentalizzate attivate. La boa è attivata esclusivamente a bordo di una nave.

    5.   Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

    Articolo 36

    Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

    Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20o S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

    Articolo 37

    Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

    Gli Stati membri garantiscono che le catture di pesce spada (Xiphias gladius) a sud di 20° S effettuate con palangari non superino nel 2018 il limite di cui all'allegato IH. Gli Stati membri garantiscono inoltre che non vi sia alcun trasferimento dello sforzo di pesca per il pesce spada nella zona a nord di 20° S come conseguenza di tale misura.

    Articolo 38

    Squali seta e squali alalunga

    1.   Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle seguenti Specie:

    a)

    squali seta (Carcharhinus falciformis),

    b)

    squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

    2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

    Articolo 39

    Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

    1.   Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui alla presente sezione.

    2.   Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 29, 30 e 31.

    Sezione 8

    Zona dell'accordo CGPM

    Articolo 40

    Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18

    1.   Le catture di stock di piccoli pelagici effettuate da pescherecci dell'Unione nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano i livelli registrati nel 2014, comunicati conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1343/2011, quali indicati nell'allegato IL del presente regolamento.

    2.   I pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca di stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano 180 giorni di pesca all'anno. Di tali 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca dell'acciuga.

    Sezione 9

    Mare di Bering

    Articolo 41

    Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

    È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

    TITOLO III

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

    Articolo 42

    TAC

    I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Færøer sono autorizzati a effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

    Articolo 43

    Autorizzazioni di pesca

    I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste dal presente regolamento e dal capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII del presente regolamento.

    Articolo 44

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 43.

    Articolo 45

    Divieti

    1.   Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie quando si trovano nelle acque dell'Unione:

    a)

    razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e nella sottozona CIEM 4;

    b)

    le seguenti specie di pesce sega nelle acque dell'Unione:

    i)

    pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);

    ii)

    pesce sega nano (Pristis clavata);

    iii)

    pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

    iv)

    pesce sega comune (Pristis pristis);

    v)

    pesce sega verde (Pristis zijsron);

    c)

    squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque dell'Unione;

    d)

    complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

    e)

    canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

    f)

    sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

    g)

    zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;

    h)

    smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;

    i)

    manta della barriera corallina (Manta alfredi) nelle acque dell'Unione;

    j)

    manta gigante (Manta birostris) nelle acque dell'Unione;

    k)

    le seguenti specie di mobule nelle acque dell'Unione:

    i)

    diavolo di mare (Mobula mobular);

    ii)

    diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);

    iii)

    diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);

    iv)

    diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);

    v)

    diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);

    vi)

    razza di Munk (Mobula munkiana);

    vii)

    diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

    viii)

    diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);

    ix)

    diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

    l)

    razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

    m)

    razza norvegese (Dipturus nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h e 7k;

    n)

    razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10 e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 7, 8, 9 e 10;

    o)

    pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12;

    p)

    spinarolo (Squalus acanthias) nella acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;

    q)

    squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.

    2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

    TITOLO IV

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER IL 2017

    Articolo 46

    Modifica del regolamento (UE) 2017/127

    La tabella relativa alle possibilità di pesca per il rombo chiodato e il rombo liscio nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV di cui all'allegato IA del regolamento (UE) 2017/127 è sostituita dalla seguente:

    Specie:

    Rombo chiodato e rombo liscio

    Psetta maxima e Scopthalmus rhombus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (T/B/2AC4-C)

    Belgio

    434

     

     

    Danimarca

    928

     

     

    Germania

    237

     

     

    Francia

    112

     

     

    Paesi Bassi

    3 291

     

     

    Svezia

    7

     

     

    Regno Unito

    915

     

     

    Unione

    5 924

     

     

    TAC

    5 924

     

    TAC precauzionale

    TITOLO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 47

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 48

    Disposizione transitoria

    L'articolo 9, l'articolo 11, paragrafo 2, e gli articoli 13, 19, 20, 25, 31, 32, 33, 38, 41 e 45 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2019 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2019.

    Articolo 49

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

    Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2018. L'articolo 46 si applica retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2017.

    Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 20, 21 e 22 e negli allegati IE e V per alcuni stock nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1o dicembre 2017.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2018

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. KRALEVA


    (1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (2)  Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7).

    (3)  Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

    (6)  Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente a ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).

    (7)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

    (8)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (9)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

    (10)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

    (11)  Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).

    (12)  GU L 6 del 10.1.2012, pag. 9.

    (13)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (14)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

    (15)  Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

    (16)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

    (17)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

    (18)  Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

    (19)  Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

    (20)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio del 9 giugno 1986 relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

    (21)  Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

    (22)  Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

    (23)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

    (24)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 2012/130/UE del Consiglio del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

    (25)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

    (26)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

    (27)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

    (28)  Tutti i tipi di reti a strascico, inclusi OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS, TB.

    (29)  Tutti i tipi di reti da circuizione, inclusi SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX.

    (30)  Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne, inclusi LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS.

    (31)  Tutte le reti da posta fisse e trappole, inclusi GTR, GNS, FYK, FPN e FIX.


    ELENCO DEGLI ALLEGATI

    ALLEGATO I:

    TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

    ALLEGATO IA:

    Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana Francese

    ALLEGATO IB:

    Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1

    ALLEGATO IC:

    Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO

    ALLEGATO ID:

    Zona della convenzione ICCAT

    ALLEGATO IE:

    Antartico — Zona della convenzione CCAMLR

    ALLEGATO IF:

    Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO

    ALLEGATO IG:

    Tonno rosso del sud — Zone di distribuzione

    ALLEGATO IH:

    Zona della convenzione WCPFC

    ALLEGATO IJ:

    Zona della convenzione SPRFMO

    ALLEGATO IK:

    Zona di competenza della IOTC

    ALLEGATO IL:

    Zona dell'accordo CGPM

    ALLEGATO IIA:

    Sforzo di pesca delle navi nella sottozona CIEM 4

    ALLEGATO IIB:

    Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM 8c e 9a ad esclusione del Golfo di Cadice

    ALLEGATO IIC:

    Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e

    ALLEGATO IID:

    Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4

    ALLEGATO III:

    Numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di paesi terzi

    ALLEGATO IV:

    Zona della convenzione ICCAT

    ALLEGATO V:

    Zona della convenzione CCAMLR

    ALLEGATO VI:

    Zona di competenza della IOTC

    ALLEGATO VII:

    Zona della convenzione WCPFC

    ALLEGATO VIII:

    Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione


    ALLEGATO I

    TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

    Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IJ, IK e IL figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

    Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 (1), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

    I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

    Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

    Nome scientifico

    Codice alfa a 3 lettere

    Nome comune

    Amblyraja radiata

    RJR

    Razza stellata

    Ammodytes spp.

    SAN

    Cicerelli

    Argentina silus

    ARU

    Argentina

    Beryx spp.

    ALF

    Berici

    Brosme brosme

    USK

    Brosme

    Caproidae

    BOR

    Pesce tamburo

    Centrophorus squamosus

    GUQ

    Sagrì

    Centroscymnus coelolepis

    CYO

    Squalo portoghese

    Chaceon spp.

    GER

    Granchi rossi di fondale

    Chaenocephalus aceratus

    SSI

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    ANI

    Pesce del ghiaccio

    Channichthys rhinoceratus

    LIC

    Pesce del ghiaccio

    Chionoecetes spp.

    PCR

    Grancevole artiche

    Clupea harengus

    HER

    Aringa

    Coryphaenoides rupestris

    RNG

    Granatiere di roccia

    Dalatias licha

    SCK

    Zigrino

    Deania calcea

    DCA

    Squalo becco d'uccello

    Dicentrarchus labrax

    BSS

    Spigola

    Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

    RJB

    Complesso di specie della razza bavosa

    Dissostichus eleginoides

    TOP

    Austromerluzzo

    Dissostichus mawsoni

    TOA

    Austromerluzzo

    Dissostichus spp.

    TOT

    Austromerluzzi

    Engraulis encrasicolus

    ANE

    Acciuga

    Etmopterus princeps

    ETR

    Sagrì atlantico

    Etmopterus pusillus

    ETP

    Sagrì nano

    Euphausia superba

    KRI

    Krill antartico

    Gadus morhua

    COD

    Merluzzo bianco

    Galeorhinus galeus

    GAG

    Canesca

    Glyptocephalus cynoglossus

    WIT

    Passera lingua di cane

    Hippoglossoides platessoides

    PLA

    Passera canadese

    Hippoglossus hippoglossus

    HAL

    Ippoglosso atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    ORY

    Pesce specchio atlantico

    Illex illecebrosus

    SQI

    Totano

    Lamna nasus

    POR

    Smeriglio

    Lepidorhombus spp.

    LEZ

    Lepidorombi

    Leucoraja naevus

    RJN

    Razza cuculo

    Limanda ferruginea

    YEL

    Limanda

    Lophiidae

    ANF

    Rana pescatrice

    Macrourus spp.

    GRV

    Granatieri

    Makaira nigricans

    BUM

    Marlin azzurro

    Mallotus villosus

    CAP

    Capelin

    Manta birostris

    RMB

    Manta gigante

    Martialia hyadesi

    SQS

    Calamaro

    Melanogrammus aeglefinus

    HAD

    Eglefino

    Merlangius merlangus

    WHG

    Merlano

    Merluccius merluccius

    HKE

    Nasello

    Micromesistius poutassou

    WHB

    Melù

    Microstomus kitt

    LEM

    Limanda

    Molva dypterygia

    BLI

    Molva azzurra

    Molva molva

    LIN

    Molva

    Nephrops norvegicus

    NEP

    Scampo

    Notothenia gibberifrons

    NOG

    Nototenia

    Notothenia rossii

    NOR

    Nototenia

    Notothenia squamifrons

    NOS

    Nototenia

    Pandalus borealis

    PRA

    Gamberello boreale

    Paralomis spp.

    PAI

    Granchi

    Penaeus spp.

    PEN

    Mazzancolle

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Passera di mare

    Pleuronectiformes

    FLX

    Pesce piatto

    Pollachius pollachius

    POL

    Merluzzo giallo

    Pollachius virens

    POK

    Merluzzo carbonaro

    Psetta maxima

    TUR

    Rombo chiodato

    Pseudochaenichthys georgianus

    SGI

    Pesce del ghiaccio

    Pseudopentaceros spp.

    EDW

    Pseudopentaceros spp.

    Raja alba

    RJA

    Razza bianca

    Raja brachyura

    RJH

    Razza a coda corta

    Raja circularis

    RJI

    Razza rotonda

    Raja clavata

    RJC

    Razza chiodata

    Raja fullonica

    RJF

    Razza spinosa

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    JAD

    Razza norvegese

    Raja microocellata

    RJE

    Razza dagli occhi piccoli

    Raja montagui

    RJM

    Razza maculata

    Raja undulata

    RJU

    Razza ondulata

    Rajiformes

    SRX

    Razze

    Reinhardtius hippoglossoides

    GHL

    Ippoglosso nero

    Sardina pilchardus

    PIL

    Sardina

    Scomber scombrus

    MAC

    Sgombro

    Scophthalmus rhombus

    BLL

    Rombo liscio

    Sebastes spp.

    RED

    Scorfani

    Solea solea

    SOL

    Sogliola

    Solea spp.

    SOO

    Sogliole

    Sprattus sprattus

    SPR

    Spratto

    Squalus acanthias

    DGS

    Spinarolo

    Tetrapturus albidus

    WHM

    Marlin bianco

    Thunnus maccoyii

    SBF

    Tonno rosso del sud

    Thunnus obesus

    BET

    Tonno obeso

    Thunnus thynnus

    BFT

    Tonno rosso

    Trachurus murphyi

    CJM

    Sugarello cileno

    Trachurus spp.

    JAX

    Suri/sugarelli

    Trisopterus esmarkii

    NOP

    Busbana norvegese

    Urophycis tenuis

    HKW

    Musdea americana

    Xiphias gladius

    SWO

    Pesce spada

    La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

    Nome comune

    Codice alfa a 3 lettere

    Nome scientifico

    Acciuga

    ANE

    Engraulis encrasicolus

    Argentina

    ARU

    Argentina silus

    Aringa

    HER

    Clupea harengus

    Austromerluzzi

    TOT

    Dissostichus spp.

    Austromerluzzo

    TOA

    Dissostichus mawsoni

    Austromerluzzo

    TOP

    Dissostichus eleginoides

    Berici

    ALF

    Beryx spp.

    Brosme

    USK

    Brosme brosme

    Busbana norvegese

    NOP

    Trisopterus esmarkii

    Calamaro

    SQS

    Martialia hyadesi

    Canesca

    GAG

    Galeorhinus galeus

    Capelin

    CAP

    Mallotus villosus

    Cicerelli

    SAN

    Ammodytes spp.

    Complesso di specie della razza bavosa

    RJB

    Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

    Eglefino

    HAD

    Melanogrammus aeglefinus

    Gamberello boreale

    PRA

    Pandalus borealis

    Granatiere di roccia

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    Granatieri

    GRV

    Macrourus spp.

    Grancevole artiche

    PCR

    Chionoecetes spp.

    Granchi

    PAI

    Paralomis spp.

    Granchi rossi di fondale

    GER

    Chaceon spp.

    Ippoglosso atlantico

    HAL

    Hippoglossus hippoglossus

    Ippoglosso nero

    GHL

    Reinhardtius hippoglossoides

    Krill antartico

    KRI

    Euphausia superba

    Lepidorombi

    LEZ

    Lepidorhombus spp.

    Limanda

    LEM

    Microstomus kitt

    Limanda

    YEL

    Limanda ferruginea

    Manta gigante

    RMB

    Manta birostris

    Marlin azzurro

    BUM

    Makaira nigricans

    Marlin bianco

    WHM

    Tetrapturus albidus

    Mazzancolle

    PEN

    Penaeus spp.

    Melù

    WHB

    Micromesistius poutassou

    Merlano

    WHG

    Merlangius merlangus

    Merluzzo bianco

    COD

    Gadus morhua

    Merluzzo carbonaro

    POK

    Pollachius virens

    Merluzzo giallo

    POL

    Pollachius pollachius

    Molva

    LIN

    Molva molva

    Molva azzurra

    BLI

    Molva dypterygia

    Musdea americana

    HKW

    Urophycis tenuis

    Nasello

    HKE

    Merluccius merluccius

    Nototenia

    NOS

    Notothenia squamifrons

    Nototenia

    NOG

    Notothenia gibberifrons

    Nototenia

    NOR

    Notothenia rossii

    Passera canadese

    PLA

    Hippoglossoides platessoides

    Passera di mare

    PLE

    Pleuronectes platessa

    Passera lingua di cane

    WIT

    Glyptocephalus cynoglossus

    Pesce del ghiaccio

    SSI

    Chaenocephalus aceratus

    Pesce del ghiaccio

    ANI

    Champsocephalus gunnari

    Pesce del ghiaccio

    SGI

    Pseudochaenichthys georgianus

    Pesce del ghiaccio

    LIC

    Channichthys rhinoceratus

    Pesce piatto

    FLX

    Pleuronectiformes

    Pesce spada

    SWO

    Xiphias gladius

    Pesce specchio atlantico

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    Pesce tamburo

    BOR

    Caproidae

    Pseudopentaceros spp.

    EDW

    Pseudopentaceros spp.

    Rana pescatrice

    ANF

    Lophiidae

    Razza a coda corta

    RJH

    Raja brachyura

    Razza bianca

    RJA

    Raja alba

    Razza chiodata

    RJC

    Raja clavata

    Razza cuculo

    RJN

    Leucoraja naevus

    Razza dagli occhi piccoli

    RJE

    Raja microocellata

    Razza maculata

    RJM

    Raja montagui

    Razza norvegese

    JAD

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    Razza ondulata

    RJU

    Raja undulata

    Razza rotonda

    RJI

    Raja circularis

    Razza spinosa

    RJF

    Raja fullonica

    Razza stellata

    RJR

    Amblyraja radiata

    Razze

    SRX

    Rajiformes

    Rombo chiodato

    TUR

    Psetta maxima

    Rombo liscio

    BLL

    Scophthalmus rhombus

    Sagrì

    GUQ

    Centrophorus squamosus

    Sagrì atlantico

    ETR

    Etmopterus princeps

    Sagrì nano

    ETP

    Etmopterus pusillus

    Sardina

    PIL

    Sardina pilchardus

    Scampo

    NEP

    Nephrops norvegicus

    Scorfani

    RED

    Sebastes spp.

    Sgombro

    MAC

    Scomber scombrus

    Smeriglio

    POR

    Lamna nasus

    Sogliola

    SOL

    Solea solea

    Sogliole

    SOO

    Solea spp.

    Spigola

    BSS

    Dicentrarchus labrax

    Spinarolo

    DGS

    Squalus acanthias

    Spratto

    SPR

    Sprattus sprattus

    Squalo becco d'uccello

    DCA

    Deania calcea

    Squalo portoghese

    CYO

    Centroscymnus coelolepis

    Sugarello cileno

    CJM

    Trachurus murphyi

    Suri/sugarelli

    JAX

    Trachurus spp.

    Tonno obeso

    BET

    Thunnus obesus

    Tonno rosso

    BFT

    Thunnus thynnus

    Tonno rosso del sud

    SBF

    Thunnus maccoyii

    Totano

    SQI

    Illex illecebrosus

    Zigrino

    SCK

    Dalatias licha


    (1)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


    ALLEGATO IA

    SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 E 14, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

    Specie:

    Cicerello e catture accessorie connesse

    Ammodytes spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 (1)

    Danimarca

    0 (2)

     

     

    Regno Unito

    0 (2)

     

     

    Germania

    0 (2)

     

     

    Svezia

    0 (2)

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    0

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Argentina

    Argentina silus

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2

    (ARU/1/2.)

    Germania

    24

     

     

    Francia

    8

     

     

    Paesi Bassi

    19

     

     

    Regno Unito

    39

     

     

    Unione

    90

     

     

    TAC

    90

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Argentina

    Argentina silus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 3a e 4

    (ARU/34-C)

    Danimarca

    1 093

     

     

    Germania

    11

     

     

    Francia

    8

     

     

    Irlanda

    8

     

     

    Paesi Bassi

    51

     

     

    Svezia

    43

     

     

    Regno Unito

    20

     

     

    Unione

    1 234

     

     

    TAC

    1 234

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Argentina

    Argentina silus

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

    (ARU/567.)

    Germania

    355

     

     

    Francia

    7

     

     

    Irlanda

    329

     

     

    Paesi Bassi

    3 710

     

     

    Regno Unito

    260

     

     

    Unione

    4 661

     

     

    TAC

    4 661

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14

    (USK/1214EI)

    Germania

    6 (3)

     

     

    Francia

    6 (3)

     

     

    Regno Unito

    6 (3)

     

     

    Altri

    3 (3)

     

     

    Unione

    21 (3)

     

     

    TAC

    21

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    3a

    (USK/3A/BCD)

    Danimarca

    15

     

     

    Svezia

    8

     

     

    Germania

    8

     

     

    Unione

    31

     

     

    TAC

    31

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona 4

    (USK/04-C.)

    Danimarca

    68

     

     

    Germania

    20

     

     

    Francia

    47

     

     

    Svezia

    7

     

     

    Regno Unito

    102

     

     

    Altri

    7 (4)

     

     

    Unione

    251

     

     

    TAC

    251

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

    (USK/567EI.)

    Germania

    17

     

     

    Spagna

    60

     

     

    Francia

    705

     

     

    Irlanda

    68

     

     

    Regno Unito

    340

     

     

    Altri

    17 (5)

     

     

    Unione

    1 207

     

     

    Norvegia

    2 923  (6)  (7)  (8)  (9)

     

     

    TAC

    4 130

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

    (USK/04-N.)

    Belgio

    0

     

     

    Danimarca

    165

     

     

    Germania

    1

     

     

    Francia

    0

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Regno Unito

    4

     

     

    Unione

    170

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce tamburo

    Caproidae

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8

    (BOR/678-)

    Danimarca

    5 001

     

     

    Irlanda

    14 084

     

     

    Regno Unito

    1 295

     

     

    Unione

    20 380

     

     

    TAC

    20 380

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Aringa (10)

    Clupea harengus

    Zona:

    3a

    (HER/03A.)

    Danimarca

    20 255  (11)

     

     

    Germania

    324 (11)

     

     

    Svezia

    21 189  (11)

     

     

    Unione

    41 768  (11)

     

     

    Norvegia

    6 459

     

     

    Isole Færøer

    200 (12)

     

     

    TAC

    48 427

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Aringa (13)

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

    (HER/4AB.)

    Danimarca

    111 299

     

     

    Germania

    65 302

     

     

    Francia

    27 114

     

     

    Paesi Bassi

    70 776

     

     

    Svezia

    6 105

     

     

    Regno Unito

    79 381

     

     

    Unione

    359 977

     

     

    Isole Færøer

    400

     

     

    Norvegia

    174 171  (14)

     

     

    TAC

    600 588

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Aringa (16)

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (HER/04-N.)

    Svezia

    1 239  (16)

     

     

    Unione

    1 239

     

     

    TAC

    600 588

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Aringa (17)

    Clupea harengus

    Zona:

    3a

    (HER/03A-BC)

    Danimarca

    5 692

     

     

    Germania

    51

     

     

    Svezia

    916

     

     

    Unione

    6 659

     

     

    TAC

    6 659

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Aringa (18)

    Clupea harengus

    Zona:

    4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a

    (HER/2A47DX)

    Belgio

    48

     

     

    Danimarca

    9 256

     

     

    Germania

    48

     

     

    Francia

    48

     

     

    Paesi Bassi

    48

     

     

    Svezia

    45

     

     

    Regno Unito

    176

     

     

    Unione

    9 669

     

     

    TAC

    9 669

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Aringa (19)

    Clupea harengus

    Zona:

    4c, 7d (20)

    (HER/4CXB7D)

    Belgio

    10 139  (21)

     

     

    Danimarca

    1 718  (21)

     

     

    Germania

    1 008  (21)

     

     

    Francia

    16 644  (21)

     

     

    Paesi Bassi

    30 002  (21)

     

     

    Regno Unito

    6 529  (21)

     

     

    Unione

    66 040

     

     

    TAC

    600 588

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN (22)

    (HER/5B6ANB)

    Germania

    466 (23)

     

     

    Francia

    88 (23)

     

     

    Irlanda

    630 (23)

     

     

    Paesi Bassi

    466 (23)

     

     

    Regno Unito

    2 520  (23)

     

     

    Unione

    4 170  (23)

     

     

    TAC

    4 170

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    6aS (24), 7b, 7c

    (HER/6AS7BC)

    Irlanda

    1 482

     

     

    Paesi Bassi

    148

     

     

    Unione

    1 630

     

     

    TAC

    1 630

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    6 Clyde (25)

    (HER/06ACL.)

    Regno Unito

    da fissare

     

     

    Unione

    da fissare (26)

     

     

    TAC

    da fissare (26)

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    7a (27)

    (HER/07A/MM)

    Irlanda

    1 826

     

     

    Regno Unito

    5 190

     

     

    Unione

    7 016

     

     

    TAC

    7 016

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    7e e 7f

    (HER/7EF.)

    Francia

    465

     

     

    Regno Unito

    465

     

     

    Unione

    930

     

     

    TAC

    930

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    7g (28), 7h (28), 7j (28) e 7k (28)

    (HER/7G-K.)

    Germania

    113

     

     

    Francia

    625

     

     

    Irlanda

    8 751

     

     

    Paesi Bassi

    625

     

     

    Regno Unito

    13

     

     

    Unione

    10 127

     

     

    TAC

    10 127

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Acciuga

    Engraulis encrasicolus

    Zona:

    8

    (ANE/08.)

    Spagna

    29 700

     

     

    Francia

    3 300

     

     

    Unione

    33 000

     

     

    TAC

    33 000

     

    TAC analitico


    Specie:

    Acciuga

    Engraulis encrasicolus

    Zona:

    9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (ANE/9/3411)

    Spagna

    5 978

     

     

    Portogallo

    6 522

     

     

    Unione

    12 500

     

     

    TAC

    12 500

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Skagerrak

    (COD/03AN.)

    Belgio

    20

     

     

    Danimarca

    6 397

     

     

    Germania

    160

     

     

    Paesi Bassi

    40

     

     

    Svezia

    1 119

     

     

    Unione

    7 736

     

     

    TAC

    7 995

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Kattegat

    (COD/03AS.)

    Danimarca

    389 (29)

     

     

    Germania

    8 (29)

     

     

    Svezia

    233 (29)

     

     

    Unione

    630 (29)

     

     

    TAC

    630 (29)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (COD/2A3AX4)

    Belgio

    1 275

     

     

    Danimarca

    7 327

     

     

    Germania

    4 645

     

     

    Francia

    1 575

     

     

    Paesi Bassi

    4 140

     

     

    Svezia

    49

     

     

    Regno Unito

    16 808

     

     

    Unione

    35 819

     

     

    Norvegia

    7 337  (30)

     

     

    TAC

    43 156

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (COD/04-N.)

    Svezia

    382 (31)

     

     

    Unione

    382

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    6b; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b ad ovest di 12° 00′ O e delle zone 12 e 14

    (COD/5W6-14)

    Belgio

    0

     

     

    Germania

    1

     

     

    Francia

    12

     

     

    Irlanda

    16

     

     

    Regno Unito

    45

     

     

    Unione

    74

     

     

    TAC

    74

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    6a; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b ad est di 12° 00′ O

    (COD/5BE6A)

    Belgio

    0

     

     

    Germania

    0

     

     

    Francia

    0

     

     

    Irlanda

    0

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    0 (32)

     

    TAC analitico


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    7a

    (COD/07A.)

    Belgio

    9 (33)

     

     

    Francia

    25 (33)

     

     

    Irlanda

    459 (33)

     

     

    Paesi Bassi

    2 (33)

     

     

    Regno Unito

    200 (33)

     

     

    Unione

    695 (33)

     

     

    TAC

    695 (33)

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (COD/7XAD34)

    Belgio

    121

     

     

    Francia

    1 984

     

     

    Irlanda

    757

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Regno Unito

    214

     

     

    Unione

    3 076

     

     

    TAC

    3 076

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    7d

    (COD/07D.)

    Belgio

    74

     

     

    Francia

    1 456

     

     

    Paesi Bassi

    43

     

     

    Regno Unito

    160

     

     

    Unione

    1 733

     

     

    TAC

    1 733

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

    (LEZ/2AC4-C)

    Belgio

    8

     

     

    Danimarca

    7

     

     

    Germania

    7

     

     

    Francia

    41

     

     

    Paesi Bassi

    33

     

     

    Regno Unito

    2 430

     

     

    Unione

    2 526

     

     

    TAC

    2 526

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (LEZ/56-14)

    Spagna

    617

     

     

    Francia

    2 407

     

     

    Irlanda

    704

     

     

    Regno Unito

    1 704

     

     

    Unione

    5 432

     

     

    TAC

    5 432

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    7

    (LEZ/07.)

    Belgio

    333 (34)

     

     

    Spagna

    3 693  (35)

     

     

    Francia

    4 481  (35)

     

     

    Irlanda

    2 038  (34)

     

     

    Regno Unito

    1 765  (34)

     

     

    Unione

    12 310

     

     

    TAC

    12 310

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

    (LEZ/8ABDE.)

    Spagna

    674

     

     

    Francia

    544

     

     

    Unione

    1 218

     

     

    TAC

    1 218

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (LEZ/8C3411)

    Spagna

    1 280

     

     

    Francia

    64

     

     

    Portogallo

    43

     

     

    Unione

    1 387

     

     

    TAC

    1 387

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

    (ANF/2AC4-C)

    Belgio

    573 (36)

     

     

    Danimarca

    1 264  (36)

     

     

    Germania

    618 (36)

     

     

    Francia

    118 (36)

     

     

    Paesi Bassi

    434 (36)

     

     

    Svezia

    15 (36)

     

     

    Regno Unito

    13 203  (36)

     

     

    Unione

    16 225  (36)

     

     

    TAC

    16 225

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

    (ANF/04-N.)

    Belgio

    51

     

     

    Danimarca

    1 305

     

     

    Germania

    21

     

     

    Paesi Bassi

    18

     

     

    Regno Unito

    305

     

     

    Unione

    1 700

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (ANF/56-14)

    Belgio

    330

     

     

    Germania

    377

     

     

    Spagna

    353

     

     

    Francia

    4 059

     

     

    Irlanda

    918

     

     

    Paesi Bassi

    318

     

     

    Regno Unito

    2 825

     

     

    Unione

    9 180

     

     

    TAC

    9 180

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    7

    (ANF/07.)

    Belgio

    3 097  (37)

     

     

    Germania

    345 (37)

     

     

    Spagna

    1 231  (37)

     

     

    Francia

    19 875  (37)

     

     

    Irlanda

    2 540  (37)

     

     

    Paesi Bassi

    401 (37)

     

     

    Regno Unito

    6 027  (37)

     

     

    Unione

    33 516  (37)

     

     

    TAC

    33 516  (37)

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

    (ANF/8ABDE.)

    Spagna

    1 368

     

     

    Francia

    7 612

     

     

    Unione

    8 980

     

     

    TAC

    8 980

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (ANF/8C3411)

    Spagna

    3 296

     

     

    Francia

    3

     

     

    Portogallo

    656

     

     

    Unione

    3 955

     

     

    TAC

    3 955

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    3a

    (HAD/3A/BCD)

    Belgio

    12

     

     

    Danimarca

    2 070

     

     

    Germania

    132

     

     

    Paesi Bassi

    2

     

     

    Svezia

    245

     

     

    Unione

    2 461

     

     

    TAC

    2 569

     

    TAC analitico


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    4; acque dell'Unione della zona 2a

    (HAD/2AC4.)

    Belgio

    241

     

     

    Danimarca

    1 657

     

     

    Germania

    1 054

     

     

    Francia

    1 837

     

     

    Paesi Bassi

    181

     

     

    Svezia

    167

     

     

    Regno Unito

    27 324

     

     

    Unione

    32 461

     

     

    Norvegia

    9 306

     

     

    TAC

    41 767

     

    TAC analitico

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    Acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

    Unione

    24 146


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (HAD/04-N.)

    Svezia

    707 (38)

     

     

    Unione

    707

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14

    (HAD/6B1214)

    Belgio

    12

     

     

    Germania

    40

     

     

    Francia

    546

     

     

    Irlanda

    429

     

     

    Regno Unito

    4 136

     

     

    Unione

    5 163

     

     

    TAC

    5 163

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a

    (HAD/5BC6A.)

    Belgio

    5 (39)

     

     

    Germania

    6 (39)

     

     

    Francia

    257 (39)

     

     

    Irlanda

    762 (39)

     

     

    Regno Unito

    3 624  (39)

     

     

    Unione

    4 654  (39)

     

     

    TAC

    4 654  (39)

     

    TAC analitico


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (HAD/7X7A34)

    Belgio

    77

     

     

    Francia

    4 606

     

     

    Irlanda

    1 536

     

     

    Regno Unito

    691

     

     

    Unione

    6 910

     

     

    TAC

    6 910

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    7a

    (HAD/07A.)

    Belgio

    51

     

     

    Francia

    232

     

     

    Irlanda

    1 388

     

     

    Regno Unito

    1 536

     

     

    Unione

    3 207

     

     

    TAC

    3 207

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    3a

    (WHG/03A.)

    Danimarca

    929

     

     

    Paesi Bassi

    3

     

     

    Svezia

    99

     

     

    Unione

    1 031

     

     

    TAC

    1 050

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    4; acque dell'Unione della zona 2a

    (WHG/2AC4.)

    Belgio

    442

     

     

    Danimarca

    1 912

     

     

    Germania

    497

     

     

    Francia

    2 873

     

     

    Paesi Bassi

    1 105

     

     

    Svezia

    4

     

     

    Regno Unito

    13 818

     

     

    Unione

    20 651

     

     

    Norvegia

    1 406  (40)

     

     

    TAC

    22 057

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (WHG/56-14)

    Germania

    1 (41)

     

     

    Francia

    26 (41)

     

     

    Irlanda

    64 (41)

     

     

    Regno Unito

    122 (41)

     

     

    Unione

    213 (41)

     

     

    TAC

    213 (41)

     

    TAC analitico


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    7a

    (WHG/07A.)

    Belgio

    0

     

     

    Francia

    3

     

     

    Irlanda

    46

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Regno Unito

    31

     

     

    Unione

    80

     

     

    TAC

    80

     

    TAC analitico


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

    (WHG/7X7A-C)

    Belgio

    217

     

     

    Francia

    13 328

     

     

    Irlanda

    6 176

     

     

    Paesi Bassi

    108

     

     

    Regno Unito

    2 384

     

     

    Unione

    22 213

     

     

    TAC

    22 213

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    8

    (WHG/08.)

    Spagna

    1 016

     

     

    Francia

    1 524

     

     

    Unione

    2 540

     

     

    TAC

    2 540

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merlano e merluzzo giallo

    Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (W/P/04-N.)

    Svezia

    190 (42)

     

     

    Unione

    190

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    3a

    (HKE/3A/BCD)

    Danimarca

    2 890  (43)

     

     

    Svezia

    246 (43)

     

     

    Unione

    3 136

     

     

    TAC

    3 136  (44)

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

    (HKE/2AC4-C)

    Belgio

    52 (45)

     

     

    Danimarca

    2 112  (45)

     

     

    Germania

    242 (45)

     

     

    Francia

    468 (45)

     

     

    Paesi Bassi

    121 (45)

     

     

    Regno Unito

    658 (45)

     

     

    Unione

    3 653  (45)

     

     

    TAC

    3 653  (46)

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (HKE/571214)

    Belgio

    575 (47)

     

     

    Spagna

    18 434

     

     

    Francia

    28 468  (47)

     

     

    Irlanda

    3 449

     

     

    Paesi Bassi

    371 (47)

     

     

    Regno Unito

    11 239  (47)

     

     

    Unione

    62 536

     

     

    TAC

    62 536  (48)

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

    (HKE/8ABDE.)

    Belgio

    19 (49)

     

     

    Spagna

    13 065

     

     

    Francia

    29 338

     

     

    Paesi Bassi

    38 (49)

     

     

    Unione

    42 460

     

     

    TAC

    42 460  (50)

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (HKE/8C3411)

    Spagna

    5 924

     

     

    Francia

    569

     

     

    Portogallo

    2 765

     

     

    Unione

    9 258

     

     

    TAC

    9 258

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 2 e 4

    (WHB/24-N.)

    Danimarca

    0

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

    (WHB/1X14)

    Danimarca

    61 277  (51)

     

     

    Germania

    23 825  (51)

     

     

    Spagna

    51 949  (51)  (52)

     

     

    Francia

    42 644  (51)

     

     

    Irlanda

    47 451  (51)

     

     

    Paesi Bassi

    74 720  (51)

     

     

    Portogallo

    4 826  (51)  (53)

     

     

    Svezia

    15 158  (51)

     

     

    Regno Unito

    79 513  (51)

     

     

    Unione

    401 363  (51)  (53)

     

     

    Norvegia

    110 000

     

     

    Isole Færøer

    10 000

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (WHB/8C3411)

    Spagna

    42 778

     

     

    Portogallo

    10 695

     

     

    Unione

    53 473  (54)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30′ N e 7 a ovest di 12° O

    (WHB/24A567)

    Norvegia

    227 975  (55)  (56)

     

     

    Isole Færøer

    21 500  (57)  (58)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Limanda e passera lingua di cane

    Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

    (L/W/2AC4-C)

    Belgio

    346

     

     

    Danimarca

    953

     

     

    Germania

    122

     

     

    Francia

    261

     

     

    Paesi Bassi

    794

     

     

    Svezia

    11

     

     

    Regno Unito

    3 904

     

     

    Unione

    6 391

     

     

    TAC

    6 391

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

    (BLI/5B67-)

    Germania

    110

     

     

    Estonia

    17

     

     

    Spagna

    347

     

     

    Francia

    7 908

     

     

    Irlanda

    30

     

     

    Lituania

    7

     

     

    Polonia

    3

     

     

    Regno Unito

    2 011

     

     

    Altri

    30 (59)

     

     

    Unione

    10 463

     

     

    Norvegia

    150 (60)

     

     

    Isole Færøer

    150 (61)

     

     

    TAC

    10 763

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    Acque internazionali della zona 12

    (BLI/12INT-)

    Estonia

    1 (62)

     

     

    Spagna

    273 (62)

     

     

    Francia

    7 (62)

     

     

    Lituania

    2 (62)

     

     

    Regno Unito

    2 (62)

     

     

    Altri

    1 (62)

     

     

    Unione

    286 (62)

     

     

    TAC

    286 (62)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 2 e 4

    (BLI/24-)

    Danimarca

    4

     

     

    Germania

    4

     

     

    Irlanda

    4

     

     

    Francia

    23

     

     

    Regno Unito

    14

     

     

    Altri

    4 (63)

     

     

    Unione

    53

     

     

    TAC

    53

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 3a

    (BLI/03-)

    Danimarca

    3

     

     

    Germania

    2

     

     

    Svezia

    3

     

     

    Unione

    8

     

     

    TAC

    8

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2

    (LIN/1/2.)

    Danimarca

    8

     

     

    Germania

    8

     

     

    Francia

    8

     

     

    Regno Unito

    8

     

     

    Altri

    4 (64)

     

     

    Unione

    36

     

     

    TAC

    36

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    3a

    (LIN/3A/BCD)

    Belgio

    6 (65)

     

     

    Danimarca

    50

     

     

    Germania

    6 (65)

     

     

    Svezia

    19

     

     

    Regno Unito

    6 (65)

     

     

    Unione

    87

     

     

    TAC

    87

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona 4

    (LIN/04-C.)

    Belgio

    25

     

     

    Danimarca

    385

     

     

    Germania

    238

     

     

    Francia

    214

     

     

    Paesi Bassi

    8

     

     

    Svezia

    16

     

     

    Regno Unito

    2 957

     

     

    Unione

    3 843

     

     

    TAC

    3 843

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5

    (LIN/05EI.)

    Belgio

    9

     

     

    Danimarca

    6

     

     

    Germania

    6

     

     

    Francia

    6

     

     

    Regno Unito

    6

     

     

    Unione

    33

     

     

    TAC

    33

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

    (LIN/6X14.)

    Belgio

    48 (66)

     

     

    Danimarca

    8 (66)

     

     

    Germania

    173 (66)

     

     

    Spagna

    3 498

     

     

    Francia

    3 730  (66)

     

     

    Irlanda

    935

     

     

    Portogallo

    8

     

     

    Regno Unito

    4 296  (66)

     

     

    Unione

    12 696

     

     

    Norvegia

    7 500  (67)  (68)  (69)

     

     

    Isole Færøer

    200 (70)  (71)

     

     

    TAC

    20 396

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

    (LIN/04-N.)

    Belgio

    9

     

     

    Danimarca

    1 187

     

     

    Germania

    33

     

     

    Francia

    13

     

     

    Paesi Bassi

    2

     

     

    Regno Unito

    106

     

     

    Unione

    1 350

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    3a

    (NEP/3A/BCD)

    Danimarca

    8 626

     

     

    Germania

    25

     

     

    Svezia

    3 087

     

     

    Unione

    11 738

     

     

    TAC

    11 738

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

    (NEP/2AC4-C)

    Belgio

    1 282

     

     

    Danimarca

    1 282

     

     

    Germania

    19

     

     

    Francia

    38

     

     

    Paesi Bassi

    660

     

     

    Regno Unito

    21 237

     

     

    Unione

    24 518

     

     

    TAC

    24 518

     

    TAC analitico


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

    (NEP/04-N.)

    Danimarca

    758

     

     

    Germania

    0

     

     

    Regno Unito

    42

     

     

    Unione

    800

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b

    (NEP/5BC6.)

    Spagna

    25

     

     

    Francia

    98

     

     

    Irlanda

    164

     

     

    Regno Unito

    11 842

     

     

    Unione

    12 129

     

     

    TAC

    12 129

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    7

    (NEP/07.)

    Spagna

    1 745  (72)

     

     

    Francia

    7 074  (72)

     

     

    Irlanda

    10 729  (72)

     

     

    Regno Unito

    9 543  (72)

     

     

    Unione

    29 091  (72)

     

     

    TAC

    29 091  (72)

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

    (NEP/8ABDE.)

    Spagna

    217

     

     

    Francia

    3 397

     

     

    Unione

    3 614

     

     

    TAC

    3 614

     

    TAC analitico


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    8c

    (NEP/08C.)

    Spagna

    0

     

     

    Francia

    0

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    0

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (NEP/9/3411)

    Spagna

    95 (73)

     

     

    Portogallo

    286 (73)

     

     

    Unione

    381 (73)  (74)

     

     

    TAC

    381 (74)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    3a

    (PRA/03A.)

    Danimarca

    2 545

     

     

    Svezia

    1 371

     

     

    Unione

    3 916

     

     

    TAC

    7 333

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

    (PRA/2AC4-C)

    Danimarca

    1 453

     

     

    Paesi Bassi

    14

     

     

    Svezia

    59

     

     

    Regno Unito

    431

     

     

    Unione

    1 957

     

     

    TAC

    1 957

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (PRA/04-N.)

    Danimarca

    211

     

     

    Svezia

    123 (75)

     

     

    Unione

    334

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Mazzancolle

    Penaeus spp.

    Zona:

    Acque della Guyana francese

    (PEN/FGU.)

    Francia

    da fissare (76)

     

     

    Unione

    da fissare (76)  (77)

     

     

    TAC

    da fissare (76)  (77)

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    Skagerrak

    (PLE/03AN.)

    Belgio

    92

     

     

    Danimarca

    11 946

     

     

    Germania

    61

     

     

    Paesi Bassi

    2 297

     

     

    Svezia

    640

     

     

    Unione

    15 036

     

     

    TAC

    15 343

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    Kattegat

    (PLE/03AS.)

    Danimarca

    1 320

     

     

    Germania

    15

     

     

    Svezia

    148

     

     

    Unione

    1 483

     

     

    TAC

    1 483

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (PLE/2A3AX4)

    Belgio

    6 447

     

     

    Danimarca

    20 952

     

     

    Germania

    6 044

     

     

    Francia

    1 209

     

     

    Paesi Bassi

    40 290

     

     

    Regno Unito

    29 816

     

     

    Unione

    104 758

     

     

    Norvegia

    7 885

     

     

    TAC

    112 643

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

     

    Acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

    Unione

    42 986


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (PLE/56-14)

    Francia

    9

     

     

    Irlanda

    261

     

     

    Regno Unito

    388

     

     

    Unione

    658

     

     

    TAC

    658

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    7a

    (PLE/07A.)

    Belgio

    46

     

     

    Francia

    20

     

     

    Irlanda

    1 255

     

     

    Paesi Bassi

    14

     

     

    Regno Unito

    458

     

     

    Unione

    1 793

     

     

    TAC

    1 793

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    7b e 7c

    (PLE/7BC.)

    Francia

    11

     

     

    Irlanda

    63

     

     

    Unione

    74

     

     

    TAC

    74

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    7d e 7e

    (PLE/7DE.)

    Belgio

    1 695

     

     

    Francia

    5 651

     

     

    Regno Unito

    3 014

     

     

    Unione

    10 360

     

     

    TAC

    10 360

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    7f e 7g

    (PLE/7FG.)

    Belgio

    82

     

     

    Francia

    148

     

     

    Irlanda

    204

     

     

    Regno Unito

    77

     

     

    Unione

    511

     

     

    TAC

    511

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    7h, 7j e 7k

    (PLE/7HJK.)

    Belgio

    8

     

     

    Francia

    16

     

     

    Irlanda

    56

     

     

    Paesi Bassi

    32

     

     

    Regno Unito

    16

     

     

    Unione

    128

     

     

    TAC

    128

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (PLE/8/3411)

    Spagna

    66

     

     

    Francia

    263

     

     

    Portogallo

    66

     

     

    Unione

    395

     

     

    TAC

    395

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (POL/56-14)

    Spagna

    6

     

     

    Francia

    190

     

     

    Irlanda

    56

     

     

    Regno Unito

    145

     

     

    Unione

    397

     

     

    TAC

    397

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    7

    (POL/07.)

    Belgio

    378 (78)

     

     

    Spagna

    23 (78)

     

     

    Francia

    8 712  (78)

     

     

    Irlanda

    929 (78)

     

     

    Regno Unito

    2 121  (78)

     

     

    Unione

    12 163  (78)

     

     

    TAC

    12 163

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

    (POL/8ABDE.)

    Spagna

    252

     

     

    Francia

    1 230

     

     

    Unione

    1 482

     

     

    TAC

    1 482

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    8c

    (POL/08C.)

    Spagna

    208

     

     

    Francia

    23

     

     

    Unione

    231

     

     

    TAC

    231

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (POL/9/3411)

    Spagna

    273 (79)

     

     

    Portogallo

    9 (79)  (80)

     

     

    Unione

    282 (79)

     

     

    TAC

    282 (80)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a

    (POK/2C3A4)

    Belgio

    37

     

     

    Danimarca

    4 365

     

     

    Germania

    11 024

     

     

    Francia

    25 943

     

     

    Paesi Bassi

    110

     

     

    Svezia

    600

     

     

    Regno Unito

    8 452

     

     

    Unione

    50 531

     

     

    Norvegia

    55 262  (81)

     

     

    TAC

    105 793

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    6; Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

    (POK/56-14)

    Germania

    534

     

     

    Francia

    5 305

     

     

    Irlanda

    428

     

     

    Regno Unito

    3 308

     

     

    Unione

    9 575

     

     

    Norvegia

    640 (82)

     

     

    TAC

    10 215

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (POK/04-N.)

    Svezia

    880 (83)

     

     

    Unione

    880

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (POK/7/3411)

    Belgio

    6

     

     

    Francia

    1 245

     

     

    Irlanda

    1 491

     

     

    Regno Unito

    434

     

     

    Unione

    3 176

     

     

    TAC

    3 176

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Rombo chiodato e rombo liscio

    Psetta maxima e Scophthalmus rhombus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

    (T/B/2AC4-C)

    Belgio

    521

     

     

    Danimarca

    1 113

     

     

    Germania

    284

     

     

    Francia

    134

     

     

    Paesi Bassi

    3 945

     

     

    Svezia

    8

     

     

    Regno Unito

    1 097

     

     

    Unione

    7 102

     

     

    TAC

    7 102

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

    (SRX/2AC4-C)

    Belgio

    278 (84)  (85)  (86)  (87)

     

     

    Danimarca

    11 (84)  (85)  (86)

     

     

    Germania

    14 (84)  (85)  (86)

     

     

    Francia

    44 (84)  (85)  (86)  (87)

     

     

    Paesi Bassi

    237 (84)  (85)  (86)  (87)

     

     

    Regno Unito

    1 070  (84)  (85)  (86)  (87)

     

     

    Unione

    1 654  (84)  (86)

     

     

    TAC

    1 654  (86)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona 3a

    (SRX/03A-C.)

    Danimarca

    37 (88)

     

     

    Svezia

    10 (88)

     

     

    Unione

    47 (88)

     

     

    TAC

    47

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k

    (SRX/67AKXD)

    Belgio

    876 (89)  (90)  (91)  (92)

     

     

    Estonia

    5 (89)  (90)  (91)  (92)

     

     

    Francia

    3 929  (89)  (90)  (91)  (92)

     

     

    Germania

    12 (89)  (90)  (91)  (92)

     

     

    Irlanda

    1 266  (89)  (90)  (91)  (92)

     

     

    Lituania

    20 (89)  (90)  (91)  (92)

     

     

    Paesi Bassi

    4 (89)  (90)  (91)  (92)

     

     

    Portogallo

    22 (89)  (90)  (91)  (92)

     

     

    Spagna

    1 058  (89)  (90)  (91)  (92)

     

     

    Regno Unito

    2 507  (89)  (90)  (91)  (92)

     

     

    Unione

    9 699  (89)  (90)  (91)  (92)

     

     

    TAC

    9 699  (91)  (92)

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona 7d

    (SRX/07D.)

    Belgio

    115 (93)  (94)  (95)  (96)

     

     

    Francia

    963 (93)  (94)  (95)  (96)

     

     

    Paesi Bassi

    6 (93)  (94)  (95)  (96)

     

     

    Regno Unito

    192 (93)  (94)  (95)  (96)

     

     

    Unione

    1 276  (93)  (94)  (95)  (96)

     

     

    TAC

    1 276  (96)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 8 e 9

    (SRX/89-C.)

    Belgio

    9 (97)  (98)

     

     

    Francia

    1 640  (97)  (98)

     

     

    Portogallo

    1 330  (97)  (98)

     

     

    Spagna

    1 338  (97)  (98)

     

     

    Regno Unito

    9 (97)  (98)

     

     

    Unione

    4 326  (97)  (98)

     

     

    TAC

    4 326  (98)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

    (GHL/2A-C46)

    Danimarca

    16

     

     

    Germania

    28

     

     

    Estonia

    16

     

     

    Spagna

    16

     

     

    Francia

    259

     

     

    Irlanda

    16

     

     

    Lituania

    16

     

     

    Polonia

    16

     

     

    Regno Unito

    1 017

     

     

    Unione

    1 400

     

     

    Norvegia

    1 100  (99)

     

     

    TAC

    2 500

     

    TAC analitico


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

    (MAC/2A34.)

    Belgio

    519 (100)  (101)

     

     

    Danimarca

    17 836  (100)  (101)

     

     

    Germania

    541 (100)  (101)

     

     

    Francia

    1 635  (100)  (101)

     

     

    Paesi Bassi

    1 646  (100)  (101)

     

     

    Svezia

    4 991  (100)  (101)  (102)

     

     

    Regno Unito

    1 525  (100)  (101)

     

     

    Unione

    28 693  (100)  (101)  (102)

     

     

    Norvegia

    169 248  (103)

     

     

    TAC

    816 797

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

    (MAC/2CX14-)

    Germania

    20 743

     

     

    Spagna

    22

     

     

    Estonia

    172

     

     

    Francia

    13 830

     

     

    Irlanda

    69 141

     

     

    Lettonia

    127

     

     

    Lituania

    127

     

     

    Paesi Bassi

    30 249

     

     

    Polonia

    1 460

     

     

    Regno Unito

    190 143

     

     

    Unione

    326 014

     

     

    Norvegia

    14 609  (104)  (105)

     

     

    Isole Færøer

    30 877  (106)

     

     

    TAC

    816 797

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (MAC/8C3411)

    Spagna

    30 746  (107)

     

     

    Francia

    204 (107)

     

     

    Portogallo

    6 355  (107)

     

     

    Unione

    37 305

     

     

    TAC

    816 797

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 2a e 4a

    (MAC/2A4A-N)

    Danimarca

    12 803

     

     

    Unione

    12 803

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24

    (SOL/3A/BCD)

    Danimarca

    376

     

     

    Germania

    22 (108)

     

     

    Paesi Bassi

    36 (108)

     

     

    Svezia

    14

     

     

    Unione

    448

     

     

    TAC

    448

     

    TAC analitico


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

    (SOL/24-C.)

    Belgio

    1 307

     

     

    Danimarca

    597

     

     

    Germania

    1 046

     

     

    Francia

    261

     

     

    Paesi Bassi

    11 801

     

     

    Regno Unito

    672

     

     

    Unione

    15 684

     

     

    Norvegia

    10 (109)

     

     

    TAC

    15 694

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (SOL/56-14)

    Irlanda

    46

     

     

    Regno Unito

    11

     

     

    Unione

    57

     

     

    TAC

    57

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7a

    (SOL/07A.)

    Belgio

    10 (110)

     

     

    Francia

    0 (110)

     

     

    Irlanda

    17 (110)

     

     

    Paesi Bassi

    3 (110)

     

     

    Regno Unito

    10 (110)

     

     

    Unione

    40 (110)

     

     

    TAC

    40 (110)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7b e 7c

    (SOL/7BC.)

    Francia

    6

     

     

    Irlanda

    36

     

     

    Unione

    42

     

     

    TAC

    42

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7d

    (SOL/07D.)

    Belgio

    917

     

     

    Francia

    1 833

     

     

    Regno Unito

    655

     

     

    Unione

    3 405

     

     

    TAC

    3 405

     

    TAC analitico


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7e

    (SOL/07E.)

    Belgio

    42

     

     

    Francia

    453

     

     

    Regno Unito

    707

     

     

    Unione

    1 202

     

     

    TAC

    1 202

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7f e 7g

    (SOL/7FG.)

    Belgio

    574

     

     

    Francia

    58

     

     

    Irlanda

    29

     

     

    Regno Unito

    259

     

     

    Unione

    920

     

     

    TAC

    920

     

    TAC analitico


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7h, 7j e 7k

    (SOL/7HJK.)

    Belgio

    32

     

     

    Francia

    64

     

     

    Irlanda

    171

     

     

    Paesi Bassi

    51

     

     

    Regno Unito

    64

     

     

    Unione

    382

     

     

    TAC

    382

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    8a e 8b

    (SOL/8AB.)

    Belgio

    45

     

     

    Spagna

    8

     

     

    Francia

    3 319

     

     

    Paesi Bassi

    249

     

     

    Unione

    3 621

     

     

    TAC

    3 621

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Sogliole

    Solea spp.

    Zona:

    8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (SOO/8CDE34)

    Spagna

    403

     

     

    Portogallo

    669

     

     

    Unione

    1 072

     

     

    TAC

    1 072

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona:

    3a

    (SPR/03A.)

    Danimarca

    17 840  (111)

     

     

    Germania

    37 (111)

     

     

    Svezia

    6 750  (111)

     

     

    Unione

    24 627

     

     

    TAC

    26 624

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a e

    (SPR/2AC4-C)

    Belgio

    0 (112)  (113)

     

     

    Danimarca

    0 (112)  (113)

     

     

    Germania

    0 (112)  (113)

     

     

    Francia

    0 (112)  (113)

     

     

    Paesi Bassi

    0 (112)  (113)

     

     

    Svezia

    0 (112)  (113)  (114)

     

     

    Regno Unito

    0 (112)  (113)

     

     

    Unione

    0 (112)

     

     

    Norvegia

    0 (112)

     

     

    Isole Færøer

    0 (112)  (115)

     

     

    TAC

    0 (112)

     

    TAC analitico


    Specie:

    Spratto

    Sprattus sprattus

    Zona:

    7d e 7e

    (SPR/7DE.)

    Belgio

    16

     

     

    Danimarca

    1 071

     

     

    Germania

    16

     

     

    Francia

    231

     

     

    Paesi Bassi

    231

     

     

    Regno Unito

    1 731

     

     

    Unione

    3 296

     

     

    TAC

    3 296

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Spinarolo

    Squalus acanthias

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14

    (DGS/15X14)

    Belgio

    20 (116)

     

     

    Germania

    4 (116)

     

     

    Spagna

    10 (116)

     

     

    Francia

    83 (116)

     

     

    Irlanda

    53 (116)

     

     

    Paesi Bassi

    0 (116)

     

     

    Portogallo

    0 (116)

     

     

    Regno Unito

    100 (116)

     

     

    Unione

    270 (116)

     

     

    TAC

    270 (116)

     

    TAC precauzionale

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


    Specie:

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d

    (JAX/4BC7D)

    Belgio

    14 (117)

     

     

    Danimarca

    5 985  (117)

     

     

    Germania

    529 (117)  (118)

     

     

    Spagna

    111 (117)

     

     

    Francia

    497 (117)  (118)

     

     

    Irlanda

    376 (117)

     

     

    Paesi Bassi

    3 604  (117)  (118)

     

     

    Portogallo

    13 (117)

     

     

    Svezia

    75 (117)

     

     

    Regno Unito

    1 425  (117)  (118)

     

     

    Unione

    12 629

     

     

    Norvegia

    2 550  (119)

     

     

    TAC

    15 179

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (JAX/2A-14)

    Danimarca

    9 861  (120)  (122)

     

     

    Germania

    7 694  (120)  (121)  (122)

     

     

    Spagna

    10 494  (122)  (124)

     

     

    Francia

    3 960  (120)  (121)  (122)  (124)

     

     

    Irlanda

    25 625  (120)  (122)

     

     

    Paesi Bassi

    30 871  (120)  (121)  (122)

     

     

    Portogallo

    1 011  (122)  (124)

     

     

    Svezia

    675 (120)  (122)

     

     

    Regno Unito

    9 279  (120)  (121)  (122)

     

     

    Unione

    99 470

     

     

    Isole Færøer

    1 600  (123)

     

     

    TAC

    101 070

     

    TAC analitico


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    8c

    (JAX/08C.)

    Spagna

    14 335  (125)

     

     

    Francia

    248

     

     

    Portogallo

    1 417  (125)

     

     

    Unione

    16 000

     

     

    TAC

    16 000

     

    TAC analitico


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    9

    (JAX/09.)

    Spagna

    14 373  (126)

     

     

    Portogallo

    41 182  (126)

     

     

    Unione

    55 555

     

     

    TAC

    55 555

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    10; acque dell'Unione della zona Copace  (127)

    (JAX/X34PRT)

    Portogallo

    da fissare

     

     

    Unione

    da fissare (128)

     

     

    TAC

    da fissare (128)

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona Copace  (129)

    (JAX/341PRT)

    Portogallo

    da fissare

     

     

    Unione

    da fissare (130)

     

     

    TAC

    da fissare (130)

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona Copace (131)

    (JAX/341SPN)

    Spagna

    da fissare

     

     

    Unione

    da fissare (132)

     

     

    TAC

    da fissare (132)

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.


    Specie:

    Busbana norvegese e catture accessorie connesse

    Trisopterus esmarkii

    Zona:

    3a; acque dell'Unione delle zone 2a e 4

    (NOP/2A3A4.)

    Danimarca

    54 949  (133)

     

     

    Germania

    11 (133)  (134)

     

     

    Paesi Bassi

    40 (133)  (134)

     

     

    Unione

    55 000  (133)  (135)

     

     

    Norvegia

    15 000  (136)

     

     

    Isole Færøer

    6 000  (137)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Busbana norvegese e catture accessorie connesse

    Trisopterus esmarki

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

    (NOP/04-N.)

    Danimarca

    0

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce industriale

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

    (I/F/04-N.)

    Svezia

    800 (138)  (139)

     

     

    Unione

    800

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 5b, 6 e 7

    (OTH/5B67-C)

    Unione

    Non pertinente

     

     

    Norvegia

    250 (140)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

    (OTH/04-N.)

    Belgio

    55

     

     

    Danimarca

    4 999

     

     

    Germania

    564

     

     

    Francia

    232

     

     

    Paesi Bassi

    400

     

     

    Svezia

    Non pertinente (141)

     

     

    Regno Unito

    3 750

     

     

    Unione

    10 000  (142)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a, 4 e 6a nord di 56° 30′ N

    (OTH/2A46AN)

    Unione

    Non pertinente

     

     

    Norvegia

    5 750  (143)  (144)

     

     

    Isole Færøer

    150 (145)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    (1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

    (2)  Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

     

    1r

    2r e 3r

    4

    5r

    6

    7r

     

    (SAN/234_1R)

    (SAN/234_2R) per 2r; (SAN/234_3R) per 3r

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5R)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7R)

    Danimarca

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Regno Unito

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Germania

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Unione

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Totale

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    (3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (5)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (6)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (USK/*24X7C).

    (7)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*5B67-): 3 000.

    Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione non possono essere superiori al 5 %.

    (8)  Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

    Molva (LIN/*5B67-)

    7 500

    Brosme (USK/*5B67-)

    2 923 .

    (9)  I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate: 2 000

    (10)  Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (11)  Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04-C.).

    (12)  Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).

    (13)  Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (14)  Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore al seguente: 50 000.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

     

    Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) (15)

    Unione

    50 000

    (15)  Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (16)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (17)  Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

    (18)  Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

    (19)  Esclusivamente per le catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (20)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

    (21)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).

    (22)  Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM 6a situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

    (23)  È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30′ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

    (24)  Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.

    (25)  Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:

    il Mull of Kintyre (55°17,9′N, 05°47,8′O);

    un punto con le coordinate (55°04′N, 05°23′O); e

    Corsewall Point (55°00,5′N, 05°09,4′O).

    (26)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Regno Unito.

    (27)  Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

    a nord dalla latitudine 52° 30′ N;

    a sud dalla latitudine 52° 00′ N;

    a ovest dalla costa dell'Irlanda;

    a est dalla costa del Regno Unito.

    (28)  La zona è aumentata dell'area delimitata:

    a nord dalla latitudine 52° 30′ N;

    a sud dalla latitudine 52° 00′ N;

    a ovest dalla costa dell'Irlanda

    a est dalla costa del Regno Unito.

    (29)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (30)  Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

     

    Acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

    Unione

    31 132

    (31)  Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

    (32)  Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5 % delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

    (33)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (34)  Il 5 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

    (35)  Il 5 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).

    (36)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone: 6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).

    (37)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).

    (38)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (39)  Non più del 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 4 e nelle acque dell'Unione della zona 2a (HAD/*2AC4.).

    (40)  Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    Acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

    Unione

    13 991

    (41)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (42)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

    (43)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (44)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 111 785

    (45)  Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

    (46)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 111 785.

    (47)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (48)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 111 785.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

    Belgio

    74

    Spagna

    2 974

    Francia

    2 974

    Irlanda

    372

    Paesi Bassi

    37

    Regno Unito

    1 673

    Unione

    8 104

    (49)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona 4 e le acque dell'Unione della zona 2a. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (50)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 111 785.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

    Belgio

    4

    Spagna

    3 784

    Francia

    6 812

    Paesi Bassi

    11

    Unione

    10 611

    (51)  Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 21 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.): 9,2 %.

    (52)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (53)  Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 227 975.

    (54)  Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 227 975.

    (55)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

    (56)  Condizione speciale: le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C): 40 000.

    Tale limite di cattura nella zona 4a corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia: 18 %.

    (57)  Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.

    (58)  Condizioni speciali: possono essere pescate nella zona 6b (WHB/*06B-C). Le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C): 5 375.

    (59)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (60)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

    (61)  Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate ai rispettivi contingenti. Da prelevare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56°30′ N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

    (62)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (63)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (64)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (65)  Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque dell'Unione della zona 3a.

    (66)  Condizione speciale: non più del 15 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

    (67)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il quantitativo seguente in t (OTH/*6X14.): 3 000.

    Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione non possono essere superiori al 5 %.

    (68)  Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari a:

    Ling (LIN/*5B67-)

    7 500

    Tusk (USK/*5B67-)

    2 923 .

    (69)  I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate: 2 000.

    (70)  Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56°30′ N (LIN/*6BAN.).

    (71)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non può superare il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.): 75.

    (72)  Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

     

    Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):

    Spagna

    825

    Francia

    516

    Irlanda

    992

    Regno Unito

    401

    Unione

    2 734

    (73)  Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U267).

    (74)  Nei limiti dei TAC sopra indicati, non possono essere prelevati quantitivi superiori a quelli seguenti nella unità funzionale 30: 100.

    (75)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (76)  La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

    (77)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Francia.

    (78)  Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone: 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).

    (79)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione nella zona 8c (POL/*08C.).

    (80)  In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).

    (81)  Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    (82)  Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/*5614N).

    (83)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (84)  Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

    (85)  Contingente di catture accessorie. Tali specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (86)  Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di tale specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

    (87)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 13 e 45 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D2.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

    (88)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C) sono comunicate separatamente.

    (89)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

    (90)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 13 e 45 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

    (91)  Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle acque dell'Unione delle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati in appresso nelle acque dell'Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.):

    Specie:

    Razza dagli occhi piccoli

    Raja microocellata

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 7f e 7g

    (RJE/7FG.)

    Belgio

    14

     

     

    Estonia

    0

     

     

    Francia

    63

     

     

    Germania

    0

     

     

    Irlanda

    20

     

     

    Lituania

    0

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Portogallo

    0

     

     

    Spagna

    17

     

     

    Regno Unito

    40

     

     

    Unione

    154

     

     

    TAC

    154

     

    TAC precauzionale

    Condizione speciale:

    di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 45 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

    (92)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona 7e possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Dette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 45 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07E.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

    Specie:

    Razza ondulata

    Raja undulata

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona 7e

    (RJU/07E.)

    Belgio

    15

     

     

    Estonia

    0

     

     

    Francia

    65

     

     

    Germania

    0

     

     

    Irlanda

    21

     

     

    Lituania

    0

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Portogallo

    0

     

     

    Spagna

    18

     

     

    Regno Unito

    42

     

     

    Unione

    161

     

     

    TAC

    161

     

    TAC precauzionale

    Condizione speciale:

    di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 45 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

    (93)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

    (94)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

    (95)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*2AC4C ) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata).

    (96)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nella zona coperta dal presente TAC possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Dette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 45 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07D.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

    Specie:

    Razza ondulata

    Raja undulata

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona 7d

    (RJU/07D.)

    Belgio

    2

     

     

    Francia

    14

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Regno Unito

    3

     

     

    Unione

    19

     

     

    TAC

    19

     

    TAC precauzionale

    Condizione speciale:

    di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7e e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*07E.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 45 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

    (97)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

    (98)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 45 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

    Specie:

    Razza ondulata

    Raja undulata

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona 8

    (RJU/8-C.)

    Belgio

    0

     

     

    Francia

    12

     

     

    Portogallo

    9

     

     

    Spagna

    9

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

    Unione

    30

     

     

    TAC

    30

     

    TAC precauzionale

    Specie:

    Razza ondulata

    Raja undulata

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona 9

    (RJU/9-C.)

    Belgio

    0

     

     

    Francia

    18

     

     

    Portogallo

    15

     

     

    Spagna

    15

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

    Unione

    48

     

     

    TAC

    48

     

    TAC precauzionale

    (99)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 6. Nella zona 6 tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

    (100)  Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle due zone seguenti:

     

    Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)

    Acque delle Isole Færøer (MAC/*FRO1)

    Belgio

    70

    71

    Danimarca

    2 405

    2 456

    Germania

    73

    74

    Francia

    221

    225

    Paesi Bassi

    222

    227

    Svezia

    673

    687

    Regno Unito

    206

    210

    Unione

    3 870

    3 950

    (101)  Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN.).

    (102)  Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN): 354

    Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (103)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord: 49 073

    Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.): 3 000

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    3a

    3a e 4bc

    4b

    4c

    6, acque internazionali della zona 2a, dal 1o gennaio al 15 febbraio 2018 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2018

     

    (MAC/*03A.)

    (MAC/*3A4BC)

    (MAC/*04B.)

    (MAC/*04C.)

    (MAC/*2A6.)

    Danimarca

    0

    4 130

    0

    0

    10 702

    Francia

    0

    490

    0

    0

    0

    Paesi Bassi

    0

    490

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    390

    10

    2 782

    Regno Unito

    0

    490

    0

    0

    0

    Norvegia

    3 000

    0

    0

    0

    0

    (104)  Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56o 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

    (105)  Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30′ N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630): 33 850

    (106)  Questo quantitativo è imputato al limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Færoer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° (zona dell'Unione) (MAC/*24N59).

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone e nei periodi seguenti:

     

    Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a. Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2018 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2018

    Acque norvegesi della zona 2a

    Acque delle Isole Færøer

     

    (MAC/*4A-EN)

    (MAC/*2AN-)

    (MAC/*FRO2)

    Germania

    12 518

    1 688

    1 723

    Francia

    8 346

    1 124

    1 149

    Irlanda

    41 729

    5 628

    5 744

    Paesi Bassi

    18 256

    2 461

    2 513

    Regno Unito

    114 759

    15 480

    15 798

    Unione

    195 608

    26 381

    26 927

    (107)  Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

     

    8b (MAC/*08B.)

    Spagna

    2 582

    Francia

    17

    Portogallo

    534

    (108)  Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a, nelle sottodivisioni 22-24.

    (109)  Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).

    (110)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (111)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (112)  Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2019.

    (113)  Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/ *2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (114)  Inclusi i cicerelli.

    (115)  Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.

    (116)  Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati, come prescritto agli articoli 13 e 45 del presente regolamento. In deroga all'articolo 13, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.

    (117)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (118)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*2A-14).

    (119)  Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).

    (120)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a o 4a prima del 30 giugno 2018 può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*4BC7D).

    (121)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

    (122)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (123)  Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30′ N), 7e, 7f, 7h.

    (124)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).

    (125)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.)

    (126)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C).

    (127)  Acque circostanti le isole Azzorre.

    (128)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

    (129)  Acque circostanti Madera.

    (130)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

    (131)  Acque circostanti le isole Canarie.

    (132)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Spagna.

    (133)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (134)  Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

    (135)  Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2017 al 31 ottobre 2018.

    (136)  Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.

    (137)  Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

    (138)  Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai rispettivi contingenti.

    (139)  Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.): 400

    (140)  Da pescare esclusivamente con palangari.

    (141)  Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

    (142)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

    (143)  Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/*2A4-C).

    (144)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

    (145)  Da pescare nelle zone 4 e 6a a nord di 56°30′ N (OTH/*46AN).


    ALLEGATO IB

    ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14 E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque dell'Unione, acque delle Isole Færøer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

    (HER/1/2-)

    Belgio

    10 (1)

     

     

    Danimarca

    9 704  (1)

     

     

    Germania

    1 699  (1)

     

     

    Spagna

    32 (1)

     

     

    Francia

    419 (1)

     

     

    Irlanda

    2 512  (1)

     

     

    Paesi Bassi

    3 472  (1)

     

     

    Polonia

    491 (1)

     

     

    Portogallo

    32 (1)

     

     

    Finlandia

    150 (1)

     

     

    Svezia

    3 595  (1)

     

     

    Regno Unito

    6 203  (1)

     

     

    Unione

    28 319  (1)

     

     

    Isole Færøer

    4 000  (2)  (3)

     

     

    Norvegia

    25 487  (2)  (4)

     

     

    TAC

    435 000

     

    TAC analitico


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (COD/1N2AB.)

    Germania

    2 780

     

     

    Grecia

    345

     

     

    Spagna

    3 101

     

     

    Irlanda

    345

     

     

    Francia

    2 552

     

     

    Portogallo

    3 101

     

     

    Regno Unito

    10 784

     

     

    Unione

    23 008

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

    (COD/N1GL14)

    Germania

    1 718  (5)

     

     

    Regno Unito

    382 (5)

     

     

    Unione

    2 100  (5)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    1 e 2b

    (COD/1/2B.)

    Germania

    5 549  (8)

     

     

    Spagna

    12 182  (8)

     

     

    Francia

    2 539  (8)

     

     

    Polonia

    2 403  (8)

     

     

    Portogallo

    2 492  (8)

     

     

    Regno Unito

    3 653  (8)

     

     

    Altri Stati membri

    400 (6)  (8)

     

     

    Unione

    29 218  (7)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco ed eglefino

    Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer della zona 5b

    (C/H/05B-F.)

    Germania

    19

     

     

    Francia

    114

     

     

    Regno Unito

    817

     

     

    Unione

    950

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

    (GRV/514GRN)

    Unione

    80 (9)

     

     

    TAC

    Non pertinente (10)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (GRV/N1GRN.)

    Unione

    20 (11)

     

     

    TAC

    Non pertinente (12)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    2b

    (CAP/02B.)

    Unione

    0

     

     

    TAC

    0

     

    TAC analitico


    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

    (CAP/514GRN)

    Danimarca

    0

     

     

    Germania

    0

     

     

    Svezia

    0

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

    Tutti gli Stati membri

    0 (13)

     

     

    Unione

    0 (14)

     

     

    Norvegia

    16 016  (14)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (HAD/1N2AB.)

    Germania

    257

     

     

    Francia

    154

     

     

    Regno Unito

    789

     

     

    Unione

    1 200

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer

    (WHB/2A4AXF)

    Danimarca

    1 100

     

     

    Germania

    75

     

     

    Francia

    120

     

     

    Paesi Bassi

    105

     

     

    Regno Unito

    1 100

     

     

    Unione

    2 500  (15)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Molva e molva azzurra

    Molva molva e Molva dypterygia

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer della zona 5b

    (B/L/05B-F.)

    Germania

    586

     

     

    Francia

    1 300

     

     

    Regno Unito

    114

     

     

    Unione

    2 000  (16)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

    (PRA/514GRN)

    Danimarca

    525

     

     

    Francia

    525

     

     

    Unione

    1 050

     

     

    Norvegia

    1 500

     

     

    Isole Færøer

    1 200

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (PRA/N1GRN.)

    Danimarca

    1 300

     

     

    Francia

    1 300

     

     

    Unione

    2 600

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (POK/1N2AB.)

    Germania

    2 040

     

     

    Francia

    328

     

     

    Regno Unito

    182

     

     

    Unione

    2 550

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque internazionali delle zone 1 e 2

    (POK/1/2INT)

    Unione

    0

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer della zona 5b

    (POK/05B-F.)

    Belgio

    56

     

     

    Germania

    347

     

     

    Francia

    1 691

     

     

    Paesi Bassi

    56

     

     

    Regno Unito

    650

     

     

    Unione

    2 800

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (GHL/1N2AB.)

    Germania

    25 (17)

     

     

    Regno Unito

    25 (17)

     

     

    Unione

    50 (17)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque internazionali delle zone 1 e 2

    (GHL/1/2INT)

    Unione

    900 (18)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (GHL/N1GRN.)

    Germania

    1 925  (19)

     

     

    Unione

    1 925  (19)

     

     

    Norvegia

    575 (19)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

    (GHL/5-14GL)

    Germania

    4 289

     

     

    Regno Unito

    226

     

     

    Unione

    4 515  (20)

     

     

    Norvegia

    575

     

     

    Isole Færøer

    110

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani (pelagici di acque superficiali)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (RED/51214S)

    Estonia

    0

     

     

    Germania

    0

     

     

    Spagna

    0

     

     

    Francia

    0

     

     

    Irlanda

    0

     

     

    Lettonia

    0

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Polonia

    0

     

     

    Portogallo

    0

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    0

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani (pelagici di acque profonde)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (RED/51214D)

    Estonia

    30 (21)  (22)

     

     

    Germania

    613 (21)  (22)

     

     

    Spagna

    108 (21)  (22)

     

     

    Francia

    57 (21)  (22)

     

     

    Irlanda

    0 (21)  (22)

     

     

    Lettonia

    11 (21)  (22)

     

     

    Paesi Bassi

    0 (21)  (22)

     

     

    Polonia

    55 (21)  (22)

     

     

    Portogallo

    129 (21)  (22)

     

     

    Regno Unito

    1 (21)  (22)

     

     

    Unione

    1 004  (21)  (22)

     

     

    TAC

    6 500  (21)  (22)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (RED/1N2AB.)

    Germania

    766

     

     

    Spagna

    95

     

     

    Francia

    84

     

     

    Portogallo

    405

     

     

    Regno Unito

    150

     

     

    Unione

    1 500

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque internazionali delle zone 1 e 2

    (RED/1/2INT)

    Unione

    da fissare (23)  (24)

     

     

    TAC

    8 000  (25)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani (pelagici)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

    (RED/N1G14P)

    Germania

    858 (26)  (27)  (28)

     

     

    Francia

    4 (26)  (27)  (28)

     

     

    Regno Unito

    6 (26)  (27)  (28)

     

     

    Unione

    868 (26)  (27)  (28)

     

     

    Norvegia

    628 (26)  (27)

     

     

    Isole Færøer

    0 (26)  (27)  (29)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani (demersali)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14

    (RED/N1G14D)

    Germania

    1 630  (30)

     

     

    Francia

    8 (30)

     

     

    Regno Unito

    12 (30)

     

     

    Unione

    1 650  (30)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer della zona 5b

    (RED/05B-F.)

    Belgio

    1

     

     

    Germania

    92

     

     

    Francia

    6

     

     

    Regno Unito

    1

     

     

    Unione

    100

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (OTH/1N2AB.)

    Germania

    117 (31)

     

     

    Francia

    47 (31)

     

     

    Regno Unito

    186 (31)

     

     

    Unione

    350 (31)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Altre specie (32)

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer della zona 5b

    (OTH/05B-F.)

    Germania

    281

     

     

    Francia

    253

     

     

    Regno Unito

    166

     

     

    Unione

    700

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce piatto

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer della zona 5b

    (FLX/05B-F.)

    Germania

    9

     

     

    Francia

    7

     

     

    Regno Unito

    34

     

     

    Unione

    50

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Catture accessorie (33)

    Zona:

    Acque groenlandesi

    (B-C/GRL)

    Unione

    750

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

    (2)  Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

    (3)  Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.

    (4)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

     

    Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

     

    25 487

     

    2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Færøer) (HER/*25B-F)

    Belgio

    1

    Danimarca

    1 371

    Germania

    240

    Spagna

    5

    Francia

    59

    Irlanda

    355

    Paesi Bassi

    490

    Polonia

    69

    Portogallo

    5

    Finlandia

    21

    Svezia

    508

    Regno Unito

    876

    (5)  Fatta eccezione per le catture accessorie, a tali contingenti si applicano le seguenti condizioni:

    1.

    non possono essere pescati tra il 1o aprile e il 31 maggio 2018.

    2.

    i pescherecci dell'Unione possono scegliere di pescare in una o in entrambe le zone seguenti:

    Codici di dichiarazione

    Limiti geografici

    COD/GRL1

    La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella sottozona 1F della NAFO a ovest di 44°00′O e a sud di 60°45′N, la parte della sottozona 1 della NAFO a sud del parallelo di 60°45′ di latitudine nord (Cape Desolation) e la parte della zona di pesca della Groenlandia nella divisione CIEM 14b situata a est di 44°00′O e a sud di 62°30′N.

    COD/GRL2

    La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella divisione CIEM 14b a nord di 62°30′N.

    (6)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

    (7)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona dello Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

    (8)  Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

    (9)  Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    (10)  Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato in appresso, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G). Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    20

    (11)  Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    (12)  Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato in appresso, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514N1G). Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    80

    (13)  Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri».

    (14)  Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2017 e il 30 aprile 2018.

    (15)  Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

    (16)  Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F): 665

    (17)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (18)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (19)  Da pescare a sud di 68° N.

    (20)  La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.

    (21)  Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    64°45′N

    28°30′O

    2

    62°50′N

    25°45′O

    3

    61°55′N

    26°45′O

    4

    61°00′N

    26°30′O

    5

    59°00′N

    30°00′O

    6

    59°00′N

    34°00′O

    7

    61°30′N

    34°00′O

    8

    62°50′N

    36°00′O

    9

    64°45′N

    28°30′O

    (22)  Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

    (23)  La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

    (24)  Le navi limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

    (25)  Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.

    (26)  Può essere pescato solo dal 10 maggio al 1o luglio.

    (27)  Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    64°45′N

    28°30′O

    2

    62°50′N

    25°45′O

    3

    61°55′N

    26°45′O

    4

    61°00′N

    26°30′O

    5

    59°00′N

    30°00′O

    6

    59°00′N

    34°00′O

    7

    61°30′N

    34°00′O

    8

    62°50′N

    36°00′O

    9

    64°45′N

    28°30′O

    (28)  Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

    (29)  Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).

    (30)  Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e ad ovest della linea delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    59°15′N

    54°26′O

    2

    59°15′N

    44°00′O

    3

    59°30′N

    42°45′O

    4

    60°00′N

    42°00′O

    5

    62°00′N

    40°30′O

    6

    62°00′N

    40°00′O

    7

    62°40′N

    40°15′O

    8

    63°09′N

    39°40′O

    9

    63°30′N

    37°15′O

    10

    64°20′N

    35°00′O

    11

    65°15′N

    32°30′O

    12

    65°15′N

    29°50′O

    (31)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (32)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

    (33)  Le catture accessorie di granatieri (Macrourus spp.) sono comunicate conformemente alle seguenti tabelle sulle possibilità di pesca: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.).


    ALLEGATO IC

    ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

    ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 2J3KL

    (COD/N2J3KL)

    Unione

    0 (1)

     

     

    TAC

    0 (1)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 3NO

    (COD/N3NO.)

    Unione

    0 (2)

     

     

    TAC

    0 (2)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 3M

    (COD/N3M.)

    Estonia

    124

     

     

    Germania

    519

     

     

    Lettonia

    124

     

     

    Lituania

    124

     

     

    Polonia

    423

     

     

    Spagna

    1 594

     

     

    Francia

    222

     

     

    Portogallo

    2 187

     

     

    Regno Unito

    1 038

     

     

    Unione

    6 356

     

     

    TAC

    11 145

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera lingua di cane

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    NAFO 3L

    (WIT/N3L.)

    Unione

    0 (3)

     

     

    TAC

    0 (3)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera lingua di cane

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    NAFO 3NO

    (WIT/N3NO.)

    Estonia

    49

     

     

    Lettonia

    489

     

     

    Lituania

    49

     

     

    Unione

    148

     

     

    TAC

    1 116

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera canadese

    Hippoglossoides platessoides

    Zona:

    NAFO 3M

    (PLA/N3M.)

    Unione

    0 (4)

     

     

    TAC

    0 (4)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera canadese

    Hippoglossoides platessoides

    Zona:

    NAFO 3LNO

    (PLA/N3LNO.)

    Unione

    0 (5)

     

     

    TAC

    0 (5)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Totano

    Illex illecebrosus

    Zona:

    Sottozone NAFO 3 e 4

    (SQI/N34.)

    Estonia

    128 (6)

     

     

    Lettonia

    128 (6)

     

     

    Lituania

    128 (6)

     

     

    Polonia

    227 (6)

     

     

    Unione

    Non pertinente (6)  (7)

     

     

    TAC

    34 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Limanda

    Limanda ferruginea

    Zona:

    NAFO 3LNO

    (YEL/N3LNO.)

    Unione

    0 (8)

     

     

    TAC

    17 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    NAFO 3NO

    (CAP/N3NO.)

    Unione

    0 (9)

     

     

    TAC

    0 (9)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    NAFO 3LNO (10)  (11)

    (PRA/N3LNO.)

    Estonia

    0 (12)

     

     

    Lettonia

    0 (12)

     

     

    Lituania

    0 (12)

     

     

    Polonia

    0 (12)

     

     

    Spagna

    0 (12)

     

     

    Portogallo

    0 (12)

     

     

    Unione

    0 (12)

     

     

    TAC

    0 (12)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    NAFO 3M (13)

    (PRA/*N3M.)

    TAC

    Non pertinente (14)

     

    TAC analitico


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    NAFO 3LMNO

    (GHL/N3LMNO)

    Estonia

    331

     

     

    Germania

    338

     

     

    Lettonia

    47

     

     

    Lituania

    24

     

     

    Spagna

    4 534

     

     

    Portogallo

    1 895

     

     

    Unione

    7 169

     

     

    TAC

    12 227

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Razza

    Rajidae

    Zona:

    NAFO 3LNO

    (SKA/N3LNO.)

    Estonia

    283

     

     

    Lituania

    62

     

     

    Spagna

    3 403

     

     

    Portogallo

    660

     

     

    Unione

    4 408

     

     

    TAC

    7 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3LN

    (RED/N3LN.)

    Estonia

    702

     

     

    Germania

    483

     

     

    Lettonia

    702

     

     

    Lituania

    702

     

     

    Unione

    2 589

     

     

    TAC

    14 200

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3M

    (RED/N3M.)

    Estonia

    1 571  (15)

     

     

    Germania

    513 (15)

     

     

    Lettonia

    1 571  (15)

     

     

    Lituania

    1 571  (15)

     

     

    Spagna

    233 (15)

     

     

    Portogallo

    2 354  (15)

     

     

    Unione

    7 813  (15)

     

     

    TAC

    10 500  (15)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3O

    (RED/N3O.)

    Spagna

    1 771

     

     

    Portogallo

    5 229

     

     

    Unione

    7 000

     

     

    TAC

    20 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO

    (RED/N1F3K.)

    Lettonia

    0 (16)

     

     

    Lituania

    0 (16)

     

     

    Unione

    0 (16)

     

     

    TAC

    0 (16)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Musdea americana

    Urophycis tenuis

    Zona:

    NAFO 3NO

    (HKW/N3NO.)

    Spagna

    255

     

     

    Portogallo

    333

     

     

    Unione

    588 (17)

     

     

    TAC

    1 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (2)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (3)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (4)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (5)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (6)  Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2018.

    (7)  Quota spettante all'Unione non specificata. Il quantitativo specificato di seguito, in tonnellate, è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia: 29 467

    (8)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, una volta esaurito il contingente di limanda assegnato dalla NAFO alle parti contraenti che non dispongono di una quota specifica dello stock, il limite per le catture accessorie è fissato al massimo a 1 250 kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (9)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (10)  Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47° 20′ 0

    46° 40′ 0

    2

    47° 20′ 0

    46° 30′ 0

    3

    46° 00′ 0

    46° 30′ 0

    4

    46° 00′ 0

    46° 40′ 0

    (11)  La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 m nella zona a ovest di una linea delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    46° 00′ 0

    47° 49′ 0

    2

    46° 25′ 0

    47° 27′ 0

    3

    46° 42′ 0

    47° 25′ 0

    4

    46° 48′ 0

    47° 25′ 50

    5

    47° 16′ 50

    47° 43′ 50

    (12)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (13)  Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47° 20′ 0

    46° 40′ 0

    2

    47° 20′ 0

    46° 30′ 0

    3

    46° 00′ 0

    46° 30′ 0

    4

    46° 00′ 0

    46° 40′ 0

    Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2018 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47° 55′ 0

    45° 00′ 0

    2

    47° 30′ 0

    44° 15′ 0

    3

    46° 55′ 0

    44° 15′ 0

    4

    46° 35′ 0

    44° 30′ 0

    5

    46° 35′ 0

    45° 40′ 0

    6

    47° 30′ 0

    45° 40′ 0

    7

    47° 55′ 0

    45° 00′ 0

    (14)  Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Numero massimo di giorni di pesca

    Danimarca

    0

    0

    Estonia

    0

    0

    Spagna

    0

    0

    Lettonia

    0

    0

    Lituania

    0

    0

    Polonia

    0

    0

    Portogallo

    0

    0

    (15)  Questo contingente deve rispettare il TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di tale TAC, anteriormente al 1o luglio 2018 non può essere pescato più del seguente quantitativo massimo intermedio: 5 250

    (16)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (17)  Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:

    Spagna

    509

    Portogallo

    667

    Unione

    1 176 .


    ALLEGATO ID

    ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

    Specie:

    Tonno rosso

    Thunnus thynnus

    Zona:

    Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

    (BFT/AE45WM)

    Cipro

    138,65 (4)

     

     

    Grecia

    257,70

     

     

    Spagna

    5 000,28  (2)  (4)

     

     

    Francia

    4 933,97  (2)  (3)  (4)

     

     

    Croazia

    779,84 (6)

     

     

    Italia

    3 894,13  (4)  (5)

     

     

    Malta

    319,49 (4)

     

     

    Portogallo

    470,19

     

     

    Altri Stati membri

    55,76 (1)

     

     

    Unione

    15 850  (2)  (3)  (4)  (5)

     

     

    TAC

    28 200

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (SWO/AN05N)

    Spagna

    6 598,43  (8)

     

     

    Portogallo

    978,81 (8)

     

     

    Altri Stati membri

    108,47 (7)  (8)

     

     

    Unione

    7 685,70

     

     

    TAC

    13 200

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Oceano Atlantico, a sud di 5° N

    (SWO/AS05N)

    Spagna

    4 546,08  (9)

     

     

    Portogallo

    417,45 (9)

     

     

    Unione

    4 963,53

     

     

    TAC

    14 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Mar Mediterraneo

    (SWO/MED)

    Croazia

    15,52 (10)

     

     

    Cipro

    57,23 (10)

     

     

    Spagna

    1 767,82  (10)

     

     

    Francia

    123,21 (10)

     

     

    Grecia

    1 170,26  (10)

     

     

    Italia

    3 624,17  (10)

     

     

    Malta

    429,96 (10)

     

     

    Unione

    7 188,17  (10)

     

     

    TAC

    10 185

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Alalunga del nord

    Thunnus alalunga

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (ALB/AN05N)

    Irlanda

    2 845,21

     

     

    Spagna

    15 015,58

     

     

    Francia

    5 871,12

     

     

    Regno Unito

    239,48

     

     

    Portogallo

    2 123,27

     

     

    Unione

    26 094,65  (11)

     

     

    TAC

    33 600

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Alalunga australe

    Thunnus alalunga

    Zona:

    Oceano Atlantico, a sud di 5° N

    (ALB/AS05N)

    Spagna

    905,86

     

     

    Francia

    297,70

     

     

    Portogallo

    633,94

     

     

    Unione

    1 837,50

     

     

    TAC

    24 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Tonno obeso

    Thunnus obesus

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (BET/ATLANT)

    Spagna

    9 791,92

     

     

    Francia

    4 159,18

     

     

    Portogallo

    3 717,47

     

     

    Unione

    17 668,56

     

     

    TAC

    57 850

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Marlin azzurro

    Makaira nigricans

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (BUM/ATLANT)

    Spagna

    0

     

     

    Francia

    364,31

     

     

    Portogallo

    50,44

     

     

    Unione

    414,75

     

     

    TAC

    1 985

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Marlin bianco

    Tetrapturus albidus

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (WHM/ATLANT)

    Spagna

    0

     

     

    Portogallo

    0

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    355

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Tonno albacora

    Thunnus albacares

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (YFT/ATLANT)

    TAC

    111 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce vela

    Istiophorus albicans

    Zona:

    Oceano Atlantico, a est di 45° O

    (SAI/AE45W)

    TAC

    1 271

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce vela

    Istiophorus albicans

    Zona:

    Oceano Atlantico, a ovest di 45° O

    (SAI/AW45W)

    TAC

    1 030

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Verdesca

    Prionace glauca

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (BSH/AN05N)

    TAC

    39 102  (12)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

    (2)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

    Spagna

    757,57

    Francia

    351,93

    Unione

    1 109,50 .

    (3)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

    Francia

    100

    Unione

    100.

    (4)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

    Spagna

    100,01

    Francia

    98,68

    Italia

    77,88

    Cipro

    6,39

    Malta

    9,40

    Unione

    292,36.

    (5)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

    Italia

    77,88

    Unione

    77,88.

    (6)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):

    Croazia

    701,84

    Unione

    701,84.

    (7)  Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

    (8)  Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).

    (9)  Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

    (10)  Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o aprile 2018 al 31 dicembre 2018.

    (11)  Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio [1], il numero di pescherecci dell'Unione che pescano l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a: 1 253.

    [1]

    Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

    (12)  Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare i limiti di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.


    ALLEGATO IE

    ANTARTICO

    ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

    Tali TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

    Salvo se diversamente specificato, tali TAC sono applicabili per il periodo dal 1o dicembre 2017 al 30 novembre 2018.

    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (ANI/F483.)

    TAC

    4 733

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico (1)

    (ANI/F5852.)

    TAC

    526

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Chaenocephalus aceratus

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (SSI/F483.)

    TAC

    2 200  (2)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Channichthys rhinoceratus

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (LIC/F5852.)

    TAC

    1 663  (3)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (TOP/F483.)

    TAC

    2 600  (4)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizione speciale:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30′ O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483A):

    0

    Zona di gestione B: da 43° 30′ O a 40° O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483B):

    780

    Zona di gestione C: da 48° O a 33° 30′ O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483C):

    1 820


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    FAO 48.4 Antartico settentrionale

    (TOP/F484N.)

    TAC

    26 (5)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (TOP/F5852.)

    TAC

    3 525  (6)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus mawsoni

    Zona:

    FAO 48.4 Antartico meridionale

    (TOA/F484S.)

    TAC

    37 (7)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona:

    FAO 48

    (KRI/F48.)

    TAC

    5 610 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizione speciale:

    Nei limiti di un totale di 620 000 tonnellate di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Divisione 48.1 (KRI/*F481.):

    155 000

    Divisione 48.2 (KRI/*F482.):

    279 000

    Divisione 48.3 (KRI/*F483.):

    279 000

    Divisione 48.4 (KRI/*F484.):

    93 000


    Specie:

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona:

    FAO 58.4.1 Antartico

    (KRI/F5841.)

    TAC

    440 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizione speciale:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/*F-41W):

    277 000

    Divisione 58.4.1 a est di 115° E (KRI/*F-41E):

    163 000


    Specie:

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona:

    FAO 58.4.2 Antartico

    (KRI/F5842.)

    TAC

    2 645 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizione speciale:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E (KRI/*F-42W):

    260 000

    Divisione 58.4.2 a est di 55° E (KRI/*F-42E):

    192 000


    Specie:

    Granatiere occhi di rospo e granatiere carenato

    Macrourus holotrachys e Macrourus carinatus

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (GR1/F5852.)

    TAC

    360 (8)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Granatiere Caml e granatiere di Whitson

    Macrourus caml e Macrourus whitsoni

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (GR2/F5852.)

    TAC

    409 (9)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (GRV/F483.)

    TAC

    130 (10)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    FAO 48.4 Antartico

    (GRV/F484.)

    TAC

    10.1 (11)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Nototenia

    Gobionotothen gibberifrons

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (NOG/F483.)

    TAC

    1 470  (12)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Nototenia

    Notothenia rossii

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (NOR/F483.)

    TAC

    300 (13)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Nototenia

    Lepidonotothen squamifrons

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (NOS/F483.)

    TAC

    300 (14)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Nototenia

    Lepidonotothen squamifrons

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (NOS/F5852.)

    TAC

    80 (15)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Granchi

    Paralomis spp.

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (PAI/F483.)

    TAC

    0

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Pseudochaenichthys georgianus

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (SGI/F483.)

    TAC

    300 (16)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (SRX/F483.)

    TAC

    130 (17)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    FAO 48.4 Antartico

    (SRX/F484.)

    TAC

    3.2 (18)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (SRX/F5852.)

    TAC

    120 (19)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (OTH/F5852.)

    TAC

    50 (20)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

    parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15′ E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25′ S;

    procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,

    da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40′ S e del meridiano di longitudine 76° E;

    procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;

    prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74°30′ E, e

    procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

    (2)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (4)  TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 16 aprile al 14 settembre 2018 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1o dicembre 2017 al 30 novembre 2018.

    (5)  TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55°30′ S e 57°20′S e dalle longitudini 25°30′ O e 29°30′ O.

    (6)  TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79°20′ E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

    (7)  TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57°20′ S e 60°00′ S e dalle longitudini 24°30′ O e 29°00′ O.

    (8)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (9)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (10)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (11)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (12)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (13)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (14)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (15)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (16)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (17)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (18)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (19)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (20)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.


    ALLEGATO IF

    OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE

    ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

    Tali TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

    Specie:

    Berici

    Beryx spp.

    Zona:

    SEAFO

    (ALF/SEAFO)

    TAC

    200 (1)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Granchi rossi di fondale

    Chaceon spp.

    Zona:

    Sottodivisione SEAFO B1 (2)

    (GER/F47NAM)

    TAC

    180 (2)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Granchi rossi di fondale

    Chaceon spp.

    Zona:

    SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

    (GER/F47X)

    TAC

    200

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    Sottozona SEAFO D

    (TOP/F47D)

    TAC

    266

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    SEAFO, esclusa la sottozona D

    (TOP/F47-D)

    TAC

    0

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona:

    Sottodivisione SEAFO B1 (3)

    (ORY/F47NAM)

    TAC

    0 (4)

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona:

    SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

    (ORY/F47X)

    TAC

    50

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Pseudopentaceros spp.

    Pseudopentaceros spp.

    Zona:

    SEAFO

    (EDW/SEAFO)

    TAC

    135

     

    TAC precauzionale

    (1)  Nella divisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

    (2)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

    a ovest dal meridiano di longitudine 0° E;

    a nord dal parallelo di latitudine 20° S;

    a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

    a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

    (3)  Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

    a ovest dal meridiano di longitudine 0° E;

    a nord dal parallelo di latitudine 20° S;

    a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

    a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

    (4)  Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).


    ALLEGATO IG

    TONNO ROSSO DEL SUD — ZONE DI DISTRIBUZIONE

    Specie:

    Tonno rosso del sud

    Thunnus maccoyii

    Zona:

    Tutte le zone di distribuzione

    (SBF/F41-81)

    Unione

    11 (1)

     

     

    TAC

    17 647

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


    ALLEGATO IH

    ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

    (SWO/F7120S)

    Unione

    3 170,36

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    ALLEGATO IJ

    ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

    Specie:

    Sugarello cileno

    Trachurus murphyi

    Zona:

    Zona della convenzione SPRFMO

    (CJM/SPRFMO)

    Germania

    da fissare (1)

     

     

    Paesi Bassi

    da fissare (1)

     

     

    Lituania

    da fissare (1)

     

     

    Polonia

    da fissare (1)

     

     

    Unione

    da fissare (1)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Da modificare a seguito della riunione annuale della Commissione SPRFMO, che si terrà dal 30 gennaio al 5 febbraio 2018.


    ALLEGATO IK

    ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

    Le catture di tonno albacora da parte di navi dell'Unione che praticano la pesca con reti da circuizione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

    Specie:

    Tonno albacora

    Thunnus albacares

    Zona:

    Zona di competenza della IOTC

    (YFT/IOTC)

    Francia

    29 501

     

     

    Italia

    2 515

     

     

    Spagna

    45 682

     

     

    Unione

    77 698

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    ALLEGATO IL

    ZONA DELL'ACCORDO CGPM

    Specie:

    Piccole specie pelagiche (acciuga e sardina)

    Engraulis encrasicolus e Sardina pilchardus

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM

    (SP1/GF1718)

    Unione

    112 700  (1)  (2)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    Livello massimo di catture

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Per quanto riguarda la Slovenia, i quantitativi sono basati sul livello delle catture nel 2014, fino a un quantitativo che non dovrebbe superare 300 tonnellate.

    (2)  Limitato a Croazia, Italia e Slovenia.


    ALLEGATO IIA

    SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELLA SOTTOZONA CIEM 4

    1.   Ambito di applicazione

    1.1.

    Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1342/2008 (1) e che si trovano in una delle zone geografiche specificate in detto regolamento.

    1.2.

    Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette servendosi di metodi di campionamento appropriati.

    2.   Autorizzazioni

    Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    3.   Sforzo di pesca massimo consentito

    Lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento è il seguente:

    Attrezzo regolamentato: BT1+BT2: sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm

    Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni nella sottozona CIEM 4:

    Attrezzo regolamentato

    BE

    DK

    DE

    NL

    UK

    BT1+BT2

    5 693 620

    1 432 092

    1 972 158

    39 475 162

    10 568 178

    4.   Gestione

    4.1.

    Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    4.2.

    Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.

    4.3.

    Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

    5.   Relazione sullo sforzo di pesca

    L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la sottozona CIEM 4.

    6.   Trasmissione dei dati

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).


    ALLEGATO IIB

    SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM 8c E 9a AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

    CAPO I

    Disposizioni generali

    1.   Ambito di applicazione

    Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM 8c e 9a, ad esclusione del Golfo di Cadice.

    2.   DEFINIZIONI

    Ai fini del presente allegato si intende per:

    a)   «gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

    i)

    reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, e

    ii)

    reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;

    b)   «attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

    c)   «zona»: le divisioni CIEM 8c e 9a, ad esclusione del Golfo di Cadice;

    d)   «periodo di gestione in corso»: il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;

    e)   «condizioni speciali»: le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

    3.   Limitazioni dell'attività

    Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

    CAPO II

    Autorizzazioni

    4.   Navi autorizzate

    4.1.

    Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2017, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    4.2.

    Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato.

    CAPO III

    Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

    5.   Numero massimo di giorni

    5.1.

    Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

    5.2.

    Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno dell'8 % del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

    6.   Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni

    6.1.

    Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui un peschereccio dell'Unione può essere autorizzato dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

    a)

    gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata in ciascuno dei due anni civili 2015 e 2016 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e

    b)

    gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata negli anni di cui alla lettera a) ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.

    6.2.

    Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione in corso, 5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di scampo.

    6.3.

    Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.

    6.4.

    L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

    Tabella I

    Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca

    Condizioni speciali

    Attrezzo regolamentato

    Numero massimo di giorni

     

    Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

    ES

    126

    FR

    109

    PT

    113

    6.1.a) e 6.1.b)

    Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

    Illimitato

    7.   Sistema di chilowatt-giorni

    7.1.

    Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.

    7.2.

    Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

    7.3.

    Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a)

    l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    l'attività comprovata di tali navi per gli anni di cui al punto 6.1, lettera a), con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;

    c)

    il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.

    7.4.

    Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

    8.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

    8.1.

    La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (1) o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio (2). Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

    8.2.

    Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

    8.3.

    I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

    8.4.

    Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a)

    gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, in base alle condizioni speciali.

    8.5.

    Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

    8.6.

    Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.

    8.7.

    Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

    9.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

    9.1.

    La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (3) e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

    9.2.

    Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

    9.3.

    Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

    9.4.

    Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

    9.5.

    Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, tale Stato membro comunica la propria intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

    CAPO IV

    Gestione

    10.   Obbligo generale

    Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    11.   Periodi di gestione

    11.1.

    Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di durata di uno o più mesi civili.

    11.2.

    Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

    11.3.

    Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

    CAPO V

    Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

    12.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno Stato membro

    12.1.

    Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

    12.2.

    Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni di cui al punto 6.1, lettera a), moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

    12.3.

    Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

    12.4.

    Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.

    12.5.

    Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

    13.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

    Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

    CAPO VI

    Obblighi di comunicazione

    14.   Relazione sullo sforzo di pesca

    L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

    15.   Raccolta dei dati

    Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

    16.   Trasmissione dei dati

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità del periodo di gestione in corso e di quello precedente, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

    Tabella II

    Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

    Stato membro

    Attrezzo

    Periodo di gestione

    Dichiarazione dello sforzo cumulato

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)


    Tabella III

    Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (4) S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    Attrezzo

    2

     

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

     

    TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

     

    GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm

     

    LL = palangari di fondo

    (3)

    Periodo di gestione

    4

     

    Un periodo di gestione nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

    (4)

    Dichiarazione dello sforzo cumulato

    7

    D

    Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione


    Tabella IV

    Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

    Stato membro

    CFR

    Marcatura esterna

    Durata del periodo di gestione

    Attrezzi notificati

    Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

    Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

    Trasferimento di giorni

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

     

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)

    (8)

    (8)

    (8)

    (9)


    Tabella V

    Formato dei dati relativi alle navi

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (5)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    CFR

    12

     

    Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)

    Numero unico di identificazione di una nave

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

    (3)

    Marcatura esterna

    14

    S

    Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 (6)

    (4)

    Durata del periodo di gestione

    2

    S

    Durata del periodo di gestione espressa in mesi

    (5)

    Attrezzi notificati

    2

    S

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

     

    TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

     

    GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm

     

    LL = palangari di fondo

    (6)

    Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

    2

    S

    Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIB

    (7)

    Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

    (8)

    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

    (9)

    Trasferimento di giorni

    4

    S

    Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»


    (1)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

    (4)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    (5)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell' 8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).


    ALLEGATO IIC

    SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

    CAPO I

    Disposizioni generali

    1.   Ambito di applicazione

    1.1.

    Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM 7e.

    1.2.

    Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

    a)

    nel periodo di gestione 2017 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

    b)

    non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

    c)

    ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2018 e il 31 gennaio 2019, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2018.

    Se una di tali condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

    2.   DefinizionI

    Ai fini del presente allegato, si applicano le seguenti definizioni:

    a)   «gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

    i)

    sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm; e

    ii)

    reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;

    b)   «attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

    c)   «zona»: la divisione CIEM 7e;

    d)   «periodo di gestione in corso»: il periodo dal 1o febbraio 2018 al 31 gennaio 2019.

    3.   Limitazioni dell'attività

    Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

    CAPO II

    Autorizzazioni

    4.   Navi autorizzate

    4.1.

    Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2017, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    4.2.

    Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

    4.3.

    Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

    CAPO III

    Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

    5.   Numero massimo di giorni

    Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

    Tabella I

    Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

    Attrezzo regolamentato

    Numero massimo di giorni

    Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm

    BE

    176

    FR

    188

    UK

    222

    Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm

    BE

    176

    FR

    191

    UK

    176

    6.   Sistema di chilowatt-giorni

    6.1.

    Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.

    6.2.

    Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

    6.3.

    Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a)

    l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

    6.4.

    Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

    7.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

    7.1.

    La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

    7.2.

    Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

    7.3.

    I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

    7.4.

    Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a)

    gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

    7.5.

    Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

    7.6.

    Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

    7.7.

    Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

    8.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

    8.1.

    La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2018 e il 31 gennaio 2019) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

    8.2.

    Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

    8.3.

    Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

    8.4.

    Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

    8.5.

    Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, tale Stato membro comunica la propria intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

    CAPO IV

    Gestione

    9.   Obbligo generale

    Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    10.   Periodi di gestione

    10.1.

    Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

    10.2.

    Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

    10.3.

    Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

    CAPO V

    Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

    11.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno Stato membro

    11.1.

    Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

    11.2.

    Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

    11.3.

    Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

    11.4.

    Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

    12.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

    Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

    CAPO VI

    Obblighi di comunicazione

    13.   Relazione sullo sforzo di pesca

    L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

    14.   Raccolta dei dati

    Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

    15.   Trasmissione dei dati

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2016 e 2017, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

    Tabella II

    Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

    Stato membro

    Attrezzo

    Periodo di gestione

    Dichiarazione dello sforzo cumulato

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)


    Tabella III

    Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (1)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    Attrezzo

    2

     

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

     

    BT = sfogliare ≥ 80 mm

     

    GN = reti da imbrocco < 220 mm

     

    TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

    (3)

    Periodo di gestione

    4

     

    Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

    (4)

    Dichiarazione dello sforzo cumulato

    7

    D

    Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione


    Tabella IV

    Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

    Stato membro

    CFR

    Marcatura esterna

    Durata del periodo di gestione

    Attrezzi notificati

    Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

    Trasferimento di giorni

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)


    Tabella V

    Formato dei dati relativi alle navi

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (2)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    CFR

    12

     

    Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)

    Numero unico di identificazione di una nave

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

    (3)

    Marcatura esterna

    14

    S

    Conformemente al al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011

    (4)

    Durata del periodo di gestione

    2

    S

    Durata del periodo di gestione espressa in mesi

    (5)

    Attrezzi notificati

    2

    S

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

     

    BT = sfogliare ≥ 80 mm

     

    GN = reti da imbrocco < 220 mm

     

    TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

    (6)

    Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

    (7)

    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

    (8)

    Trasferimento di giorni

    4

    S

    Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»


    (1)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    (2)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.


    ALLEGATO IID

    ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM 2a,3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

    Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM 2a,3a e nella sottozona CIEM 4, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

    Zona di gestione del cicerello

    Riquadri statistici CIEM

    1r

    31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

    2r

    35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

    3r

    41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0

    4

    38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0

    5r

    47–52 F1–F5

    6

    41–43 G0–G3; 44 G1

    7r

    47–52 E6–F0

    Allegato IID, Appendice 1

    ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO

    Image


    ALLEGATO III

    NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

    Zona di pesca

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

    Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento

    Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    77

    DK

    25

    57

    DE

    5

    FR

    1

    IE

    8

    NL

    9

    PL

    1

    SV

    10

    UK

    18

    Specie demersali, a nord di 62° 00′ N

    80

    DE

    16

    50

    IE

    1

    ES

    20

    FR

    18

    PT

    9

    UK

    14

    Non assegnate

    2

    Sgombro (1)

    Non pertinente

    Non pertinente

    70

    Specie industriali, a sud di 62° 00′ N

    480

    DK

    450

    150

    UK

    30

    Acque delle Isole Færøer

    Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer

    26

    BE

    0

    13

    DE

    4

    FR

    4

    UK

    18

    Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O

    8 (2)

    Non pertinente

    4

    Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre, tali navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

    70

    BE

    0

    26

    DE

    10

    FR

    40

    UK

    20

    Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O

    70

    DE (3)

    8

    20 (4)

    FR (3)

    12

    Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco

    70

    Non pertinente

    22 (4)

    Pesca del melù. Il numero totale di licenze di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»

    34

    DE

    2

    20

    DK

    5

    FR

    4

    NL

    6

    UK

    7

    SE

    1

    ES

    4

    IE

    4

    PT

    1

    Pesca con palangari

    10

    UK

    10

    6

    Sgombro

    12

    DK

    1

    12

    BE

    0

    DE

    1

    FR

    1

    IE

    2

    NL

    1

    SE

    1

    UK

    5

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    20

    DK

    5

    20

    DE

    2

    IE

    2

    FR

    1

    NL

    2

    PL

    1

    SE

    3

    UK

    4

    1, 2b (5)

    Attività di pesca della grancevola artica con nasse

    20

    EE

    1

    Non applicabile

    ES

    1

    LV

    11

    LT

    4

    PL

    3


    (1)  Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

    (2)  Talii dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer.

    (3)  Tali dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

    (4)  Tali i dati sono inclusi nei dati relativi alle «Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».

    (5)  La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.


    ALLEGATO IV

    ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT  (1)

    1.   Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

    Spagna

    60

    Francia

    37

    Unione

    97

    2.   Numero massimo di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

    Spagna

    119

    Francia

    118

    Italia

    30

    Cipro

    20 (2)

    Malta

    54 (2)

    Unione

    341

    3.   Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

    Croazia

    16

    Italia

    12

    Unione

    28

    4.   Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    Tabella A

    Numero di pescherecci (3)

     

    Cipro (4)

    Grecia (5)

    Croazia

    Italia

    Francia

    Spagna

    Malta (6)

    Pescherecci con reti da circuizione

    1

    1

    16

    12

    20

    6

    1

    Pescherecci con palangari

    20 (7)

    0

    0

    30

    8

    31

    44

    Pescherecci con lenze e canne

    0

    0

    0

    0

    37

    60

    0

    Pescherecci con lenze a mano

    0

    0

    12

    0

    33 (8)

    2

    0

    Pescherecci da traino

    0

    0

    0

    0

    57

    0

    0

    Altri pescherecci artigianali (9)

    0

    42

    0

    0

    118

    184

    0


    Tabella B

    Capacità totale espressa in stazza lorda

     

    Cipro

    Croazia

    Grecia

    Italia

    Francia

    Spagna

    Malta

    Pescherecci con reti da circuizione

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Pescherecci con palangari

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Pescherecci con lenze e canne

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Pescherecci con lenze a mano

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Pescherecci da traino

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Altri pescherecci artigianali

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    5.   Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

    Stato membro

    Numero di tonnare (10)

    Spagna

    5

    Italia

    6

    Portogallo

    3

    6.   Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    Tabella A

    Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

     

    Numero di allevamenti

    Capacità (in tonnellate)

    Spagna

    14

    11 852

    Italia

    15

    13 000

    Grecia

    2

    2 100

    Cipro

    3

    3 000

    Croazia

    4

    7 880

    Malta

    8

    12 300


    Tabella B  (11)

    Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)

    Spagna

    5 855

    Italia

    3 764

    Grecia

    785

    Cipro

    2 195

    Croazia

    2 947

    Malta

    8 768

    Portogallo

    500

    7.   Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Irlanda

    50

    Spagna

    730

    Francia

    151

    Regno Unito

    12

    Portogallo

    310

    8.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è fissato nel modo seguente:

    Stato membro

    Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione

    Numero massimo di pescherecci con palangari

    Spagna

    23

    190

    Francia

    11

    Portogallo

    79

    Unione

    34

    269


    (1)  Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

    (2)  Questa cifra può essere aumentata se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito da 10 pescherecci con palangari, conformemente alla nota 4 o alla nota 6 del punto 4, tabella A, del presente allegato.

    (3)  I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

    (4)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.

    (5)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.

    (6)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

    (7)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

    (8)  Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

    (9)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

    (10)  Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

    (11)  La capacità di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.


    ALLEGATO V

    ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

    PARTE A

    DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

    Specie bersaglio

    Zona

    Periodo di divieto

    Squali (tutte le specie)

    Zona della convenzione

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2018

    Notothenia rossii

    FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare

    FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali

    FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2018

    Pesci a pinne

    FAO 48.1. Antartico (1)

    FAO 48.2. Antartico (1)

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2018

    Gobionotothen gibberifrons

    Chaenocephalus aceratus

    Pseudochaenichthys georgianus

    Lepidonotothen squamifrons

    Patagonotothen guntheri

    Electrona carlsbergi  (1)

    FAO 48.3.

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2018

    Dissostichus spp.

    FAO 48.5. Antartico

    Dal 1o dicembre 2017 al 30 novembre 2018

    Dissostichus spp.

    FAO 88.3. Antartico (1)

    FAO 58.5.1. Antartico (1)  (2)

    FAO 58.5.2. Antartico a est di 79° 20′ E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20′ E (1)

    FAO 58.4.4. Antartico (1)  (2)

    FAO 58.6. Antartico (1)  (2)

    FAO 58.7. Antartico (1)

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2018

    Lepidonotothen squamifrons

    FAO 58.4.4 (1)  (2)

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2018

    Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides

    FAO 58.5.2. Antartico

    Dal 1o dicembre 2017 al 30 novembre 2018

    Dissostichus mawsoni

    FAO 48.4. Antartico (1) nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2018

    PARTE B

    TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2016/2017

    Sottozona/Divisione

    Regione

    Campagna

    SSRU

    Limiti di cattura del Dissostichus mawsoni (t)

     

    Limite applicabile alle catture accessorie (t)

    SSRU

    Limite

     

    Razze

    Macrourus spp.

    Altre specie

    58.4.1.

    Tutta la divisione

    1o dicembre 2017 — 30 novembre 2018

    A, B, D, F, H

    0

    545

    5841-1

    5

    15

    15

    C (incluse 58.4.1_1, 58.4. 1_2)

    193

    5841-2

    5

    16

    16

    5841-3

    9

    30

    30

    E (58.4.1_3, 58.4.1_4)

    202

    5841-4

    1

    3

    3

    5841-5

    2

    7

    7

    G (incluse 58.4.1_5, 58.4.1_6)

    150

    5841-6

    5

    17

    17

    58.4.2.

    Tutta la divisione

    1o dicembre 2017 — 30 novembre 2018

    A, B, C, D

    0

    42

     

    2

    7

    7

    E (inclusa 58.4.2_1)

    42

     

    58.4.3a.

    Tutta la divisione 58.4.3a._1

    1o dicembre 2017 — 30 novembre 2018

     

     

    38

     

    2

    6

    6

    Non pertinente

     

     

     

     

     

    88.1.

    Tutta la sottozona

    1o dicembre 2017 — 31 agosto 2018

    A, B, C, G

    591 (3)

    3 157  (4)  (5)

    A, B, C, G (3)

    30

    96

    30

    G, H, I, J, K

    2 054  (6)

    G, H, I, J, K (6)

    104

    317

    104

    Zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del mare di Ross

    467 (7)

    Zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del mare di Ross (7)

    23

    72

    23

    88.2.

    Tutta la sottozona (8)

    1o dicembre 2017 — 31 agosto 2018

    C, D, E, F, G

    419 (9)

    619

    C, D, E, F, G, H, I

    10

    32

    32

    H

    200

     

     

     

     

    I

    0

     

     

     

     

    Allegato V, parte B, Appendice

    ELENCO DELLE PICCOLE UNITÀ DI RICERCA (SMALL SCALE RESEARCH UNITS — SSRU)

    Regione

    SSRU

    Confine

    48.6

    A

    Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30′ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.

    B

    Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.

    C

    Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.

    D

    Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.

    E

    Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.

    F

    Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.

    G

    Da 50° S 1°30′ E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1°30′ E, verso nord fino a 50° S.

    58.4.1

    A

    Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.

    B

    Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.

    C

    Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.

    D

    Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.

    E

    Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.

    F

    Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.

    G

    Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.

    H

    Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.

    58.4.2

    A

    Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.

    B

    Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.

    C

    Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.

    D

    Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.

    E

    Da 62° S 70° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.

    58.4.3a

    A

    Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.

    58.4.3b

    A

    Da 56° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 56° S.

    B

    Da 60° S 73°10′ E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 60° S.

    C

    Da 59° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 59° S.

    D

    Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.

    E

    Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.

    58.4.4

    A

    Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.

    B

    Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.

    C

    Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.

    D

    Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.

    58.6

    A

    Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.

    B

    Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.

    C

    Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.

    D

    Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.

    58.7

    A

    Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.

    88.1

    A

    Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

    B

    Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

    C

    Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

    D

    Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

    E

    Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30′ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

    F

    Da 68°30′ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68°30′ S.

    G

    Da 66°40′ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40′ S.

    H

    Da 70°50′ S 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70°50′ S.

    I

    Da 70° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 70° S.

    J

    Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178°50′ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.

    K

    Da 73° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 73° S.

    S

    Da 76° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 76° S.

    M

    Da 73° S sulla costa in prossimità di 169°30′ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.

    88.2

    A

    Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.

    B

    Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.

    C

    Da 70°50′ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70°50′ S.

    D

    Da 70°50′ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70°50′ S.

    E

    Da 70°50′ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70°50′ S.

    F

    Da 70°50′ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70°50′ S.

    G

    Da 70°50′ S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

    H

    Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.

    I

    Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.

    88.3

    A

    Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.

    B

    Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.

    C

    Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.

    D

    Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.

    PARTE C

    ALLEGATO 21-03/A

    NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA

    Informazioni generali

    Membro: …

    Campagna di pesca: …

    Nome della nave: …

    Livello di catture previsto (in tonnellate): …

    Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo): …

    Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

    Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione 21-02.

    Sottozona/Divisione

    Selezionare la casella corrispondente

    48.1

    48.2

    48.3

    48.4

    58.4.1

    58.4.2


    Tecnica di pesca:

    Selezionare la casella corrispondente

    Rete da traino convenzionale

    Sistema di pesca continua

    Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino

    Altri metodi: Precisare

    Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

    Tipo di prodotto

    Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) (10)

    Congelato intero

     

    Bollito

     

    Farina

     

    Olio

     

    Altro prodotto, precisare

     

    Configurazione delle reti

    Misure delle reti

    Rete 1

    Rete 2

    Altra(e) rete(i)

    Apertura della rete (bocca)

     

     

     

    Apertura verticale massima (m)

     

     

     

    Apertura orizzontale massima (m)

     

     

     

    Circonferenza dell'apertura della rete (11) (m)

     

     

     

    Area dell'apertura (m2)

     

     

     

    Dimensione media delle maglie nella rete (13) (mm)

    Esterna (12)

    Interna (12)

    Esterna (12)

    Interna (12)

    Esterna (12)

    Interna (12)

    parte della rete

     

     

     

     

     

     

    parte della rete

     

     

     

     

     

     

    parte della rete

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parte finale della rete (sacco)

     

     

     

     

     

     

    Schema(i) delle reti: …

    Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management — gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono includere:

    1.

    lunghezza e larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);

    2.

    l'apertura di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad esempio losanga) e materiale (ad esempio polipropilene);

    3.

    la costruzione della maglia (ad esempio annodata, fusa);

    4.

    i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare «nil» se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

    Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

    Schema(i) del dispositivo: …

    Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

    Raccolta di dati acustici

    Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

    Tipo (ad esempio ecoscandaglio, sonar)

     

     

     

    Fabbricante

     

     

     

    Modello

     

     

     

    Frequenze del trasduttore (kHz)

     

     

     

    Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata): …

    Indicare le misure che verranno adottate per raccogliere i dati acustici per fornire informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di Euphausia superba e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10).

    ALLEGATO 21-03/B

    ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

    Metodo

    Equazione (kg)

    Parametro

    Descrizione

    Tipo

    Metodo di stima

    Unità di misura

    Volume del serbatoio

    W * L * H * ρ * 1 000

    W = larghezza del serbatoio

    Costante

    Misura all'inizio della pesca

    m

    L = lunghezza del serbatoio

    Costante

    Misura all'inizio della pesca

    m

    ρ = fattore di conversione del volume in peso

    Variabile

    Conversione del volume in peso

    kg/litro

    H = profondità del krill antartico nel serbatoio

    Per cala

    Osservazione diretta

    m

    Flussometro (14)

    V * Fkrill * ρ

    V = volume di krill antartico e acqua combinati

    Per (14) cala

    Osservazione diretta

    litro

    Fkrill = proporzione di krill antartico nel campione

    Per (14) cala

    Correzione volume flussometro

    -

    ρ = fattore di conversione del volume in peso

    Variabile

    Conversione del volume in peso

    kg/litro

    Flussometro (15)

    (V * ρ) – M

    V = volume della pasta di krill antartico

    Per (14) cala

    Osservazione diretta

    litro

    M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso

    Per (14) cala

    Osservazione diretta

    kg

    ρ = densità della pasta di krill antartico

    Variabile

    Osservazione diretta

    kg/litro

    Bilancia di flusso

    M * (1 – F)

    M = peso di krill antartico e acqua combinati

    Per (15) cala

    Osservazione diretta

    kg

    F = proporzione di acqua nel campione

    Variabile

    Correzione peso bilancia di flusso

    -

    Vassoio

    (M – Mtray) * N

    Mtray = peso del vassoio vuoto

    Costante

    Osservazione diretta prima della pesca

    kg

    M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati

    Variabile

    Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento

    kg

    N = numero di vassoi

    Per cala

    Osservazione diretta

    -

    Conversione in farina

    Mmeal * MCF

    Mmeal = peso di farina prodotta

    Per cala

    Osservazione diretta

    kg

    MCF = coefficiente di conversione in farina

    Variabile

    Conversione della farina in krill antartico intero

    -

    Volume del sacco

    W * H * L * ρ * π/4 * 1 000

    W = larghezza del sacco

    Costante

    Misura all'inizio della pesca

    m

    H = altezza del sacco

    Costante

    Misura all'inizio della pesca

    m

    ρ = fattore di conversione del volume in peso

    Variabile

    Conversione del volume in peso

    kg/litro

    L = lunghezza del sacco

    Per cala

    Osservazione diretta

    m

    Altro

    Precisare

     

     

     

     

    Tappe e frequenza delle osservazioni

    Volume del serbatoio

    All'inizio della pesca

    Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare, possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)

    Ogni mese (16)

    Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal serbatoio

    Ogni cala

    Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m).

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Flussometro (16)

    Prima della pesca

    Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

    Più di una volta al mese (16)

    Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal flussometro

    Ogni cala (17)

    Ottenere un campione dal flussometro e:

    misurare il volume (ad esempio 10 litri) di krill antartico e acqua combinati

    stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Flussometro (17)

    Prima della pesca

    Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

    Ogni settimana (16)

    Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

    Ogni cala (17)

    Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Bilancia di flusso

    Prima della pesca

    Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

    Ogni cala (17)

    Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

    misurare il peso di krill antartico e acqua combinati

    stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Vassoio

    Prima della pesca

    Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)

    Ogni cala

    Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)

    Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Conversione in farina

    Ogni mese (16)

    Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

    Ogni cala

    Misurare il peso di farina prodotta

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Volume del sacco

    All'inizio della pesca

    Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)

    Ogni mese (16)

    Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal sacco

    Ogni cala

    Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)


    (1)  Tranne per scopi di ricerca scientifica.

    (2)  Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

    (3)  Anche per quanto riguarda 88.2 A e B al di fuori dell'area marina protetta della regione del mare di Ross e a nord di 70° S.

    (4)  Incluse 40 tonnellate per l'indagine nel mare di Ross.

    (5)  Anche per quanto riguarda 88.2 A e B al di fuori dell'area marina protetta del mare di Ross.

    (6)  Anche per quanto riguarda 88.2 A e B al di fuori dell'area marina protetta della regione del mare di Ross e a sud di 70° S.

    (7)  Anche per quanto riguarda 88.2 A all'interno della zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del mare di Ross.

    (8)  A esclusione di 88.2 A e B, incluse in 88.1.

    (9)  Limite complessivo con al massimo 200 tonnellate per ciascun capitolo di ricerca.

    (10)  Se il metodo non è elencato all'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio

    (11)  Prevista in condizioni operative.

    (12)  Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

    (13)  Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.

    (14)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

    (15)  Cala singola con rete da traino convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

    (16)  Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

    (17)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.


    ALLEGATO VI

    ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

    1.   Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Capacità (stazza lorda)

    Spagna

    22

    61 364

    Francia

    27

    45 383

    Portogallo

    5

    1 627

    Italia

    1

    2 137

    Unione

    55

    110 511

    2.   Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Capacità (stazza lorda)

    Spagna

    27

    11 590

    Francia

    41 (1)

    7 882

    Portogallo

    15

    6 925

    Regno Unito

    4

    1 400

    Unione

    87

    27 797

    3.   Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC.

    4.   Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC.


    (1)  Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.


    ALLEGATO VII

    ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

    Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

    Spagna

    14

    Unione

    14


    ALLEGATO VIII

    LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

    Stato di bandiera

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento

    Norvegia

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    da fissare

    da fissare

    Isole Færøer

    Sgombro, zone 6a (a nord di 56° 30′ N), 2a, 4a (a nord di 59° N)

    Sugarello, zone 4, 6a (a nord di 56° 30′ N), 7e, 7f, 7h

    14

    14

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    20

    da fissare

    Aringa, 3a

    4

    4

    Pesca industriale di busbana norvegese, zone 4, 6a (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)

    14

    14

    Molva e brosmio

    20

    10

    Melù, zone 2, 4a, 5, 6a (a nord di 56° 30′ N), 6b, 7 (a ovest di 12° 00′ O)

    20

    20

    Molva azzurra

    16

    16

    Venezuela (1)

    Lutiani (acque della Guyana francese)

    45

    45


    (1)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.


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