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Document 32016R0891
Council Regulation (EU) 2016/891 of 6 June 2016 amending Regulation (EU) 2016/72 as regards certain fishing opportunities
Regolamento (UE) 2016/891 del Consiglio, del 6 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca
Regolamento (UE) 2016/891 del Consiglio, del 6 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca
GU L 151 del 8.6.2016, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32016R0072 | sostituzione | allegato IA testo | 09/06/2016 |
8.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/891 DEL CONSIGLIO
del 6 giugno 2016
che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/72 (1) del Consiglio stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. |
(2) |
Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, l'allegato IID del regolamento (UE) 2016/72 definisce sette zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici. |
(3) |
A norma del regolamento (UE) 2016/72, modificato dal regolamento (UE) 2016/458 del Consiglio (2), il totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV è fissato a 87 219 tonnellate, mentre il limite di cattura per il cicerello nella zona di gestione 1 è fissato a 13 000 tonnellate, al fine di consentire alla Danimarca di effettuare un esercizio di monitoraggio in tempo reale per ottenere indicazioni più precise sullo stato reale dello stock, conformemente al parere espresso dal CIEM riguardo a una richiesta specifica. |
(4) |
Dall'analisi dei risultati del monitoraggio in tempo reale delle dimensioni dello stock risulta che i limiti di cattura per il cicerello nella zona 1 avrebbero dovuto essere mantenuti a 5 000 tonnellate come inizialmente raccomandato dal CIEM per questa zona. |
(5) |
In tali circostanze, il TAC dovrebbe essere ridotto di 8 000 tonnellate. Sulla base dell'impegno assunto dalla Danimarca prima dell'adozione del regolamento 2016/458, tale riduzione dovrebbe operare nei confronti della sotto-quota danese nella zona di gestione 3. Tale riduzione costituisce una soluzione ad hoc alla luce di una inattesa riduzione sostanziale nelle possibilità di pesca per il cicerello indicata nel parere scientifico del CIEM alla luce degli impegni specifici assunti dallo Stato membro interessato. Ciò non pregiudica il criterio della stabilità relativa e non costituirà un precedente per casi futuri. |
(6) |
La biomassa e il reclutamento dello stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia sono tra i più elevati nelle serie temporali storiche, il che consente di fissare un TAC precauzionale più elevato per il 2016 conformemente alla strategia di gestione valutata dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel 2014. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/72. |
(8) |
Poiché la modifica dei limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. |
(9) |
I limiti di cattura stabiliti nel regolamento (UE) 2016/72 si applicano dal 1o gennaio 2016. È pertanto opportuno che anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere dalla stessa data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato IA del regolamento (UE) 2016/72:
a) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per il cicerello nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:
|
b) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'acciuga nella zona VIII è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
H.G.J. KAMP
(1) Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2016/458 del Consiglio, del 30 marzo 2016, che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (GU L 80 del 31.3.2016, pag. 1).
(3) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.
(4) Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda, merlano e sgombro possono essere imputate fino al 2 % del contingente (OT1/*2A3A4) a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per i cicerelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito all'allegato IID:
Zona: acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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(SAN/234_1) |
(SAN/234_2) |
(SAN/234_3) |
(SAN/234_4) |
(SAN/234_5) |
(SAN/234_6) |
(SAN/234_7) |
Danimarca |
12 263 |
4 717 |
51 428 |
5 659 |
0 |
206 |
0 |
Regno Unito |
268 |
103 |
1 299 |
124 |
0 |
5 |
0 |
Germania |
19 |
7 |
91 |
9 |
0 |
0 |
0 |
Svezia |
450 |
173 |
2 182 |
208 |
0 |
8 |
0 |
Unione |
13 000 |
5 000 |
55 000 |
6 000 |
0 |
219 |
0 |
Totale |
13 000 |
5 000 |
55 000 |
6 000 |
0 |
219 |
0»; |