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Document 32015D0267

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/267 della Commissione, del 17 febbraio 2015 , che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell'elenco dei paesi terzi o delle loro parti dai quali è autorizzata l'importazione nell'Unione di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati [notificata con il numero C(2015) 738] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 45 del 19.2.2015, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/267/oj

    19.2.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 45/19


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/267 DELLA COMMISSIONE

    del 17 febbraio 2015

    che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell'elenco dei paesi terzi o delle loro parti dai quali è autorizzata l'importazione nell'Unione di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati

    [notificata con il numero C(2015) 738]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito, nell'Unione, di partite di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»).

    (2)

    L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione di prodotti nell'Unione, a condizione che essi siano stati sottoposti ai trattamenti pertinenti di cui alla parte 4 del medesimo allegato. I trattamenti pertinenti mirano ad eliminare determinati rischi per la salute degli animali legati ai prodotti specifici e alla situazione zoosanitaria nel paese terzo o in parti del paese terzo. La parte 4 stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», elencati in ordine decrescente di gravità del rischio per la salute degli animali legato al prodotto.

    (3)

    Il Giappone non è elencato nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE quale paese terzo da cui è autorizzata l'introduzione dei prodotti nell'Unione. Tuttavia il Giappone ha chiesto di essere inserito in tale elenco per i prodotti ottenuti da animali domestici delle specie bovina e suina, artiodattili di allevamento, pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti).

    (4)

    Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione di carni fresche nell'Unione. In forza di tale regolamento le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate nell'Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti elencati nell'allegato II, parte 1, di tale regolamento e se conformi alle condizioni pertinenti stabilite dalla legislazione dell'Unione.

    (5)

    Il Giappone è elencato nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per le partite di carni bovine fresche. Si riconosce pertanto nella legislazione dell'Unione che il Giappone offre sufficienti garanzie in materia di salute degli animali per tali partite. È quindi opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di partite provenienti da tale paese terzo di prodotti ottenuti da animali della specie bovina, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento generico «A» di cui alla parte 4 di tale allegato.

    (6)

    Nel 2014 il Giappone ha notificato all'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) focolai d'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5 in allevamenti presenti sul suo territorio. Il Giappone ha imposto una politica di abbattimento totale per contrastare la malattia e limitarne la diffusione. Casi di HPAI del sottotipo H5 sono stati inoltre confermati tra gli uccelli selvatici sul territorio giapponese in diverse occasioni. È quindi opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di partite provenienti da tale paese terzo di prodotti ottenuti da pollame, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «D» di cui alla parte 4 di tale allegato.

    (7)

    Il Giappone notifica all'OIE i focolai di malattie degli animali della specie suina e la situazione epidemiologica è favorevole in tale paese terzo per quanto riguarda le malattie cui sono sensibili i suini e per le quali le garanzie devono essere certificate in conformità al regolamento (UE) n. 206/2010. È quindi opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di partite provenienti da tale paese terzo di prodotti ottenuti da animali della specie suina, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «B» di cui alla parte 4 di tale allegato.

    (8)

    Conseguentemente l'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE andrebbe modificato al fine di autorizzare l'introduzione nell'Unione dei prodotti ottenuti da animali domestici delle specie bovina e suina, artiodattili di allevamento, pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) provenienti dal Giappone.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE.

    (10)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2015

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (2)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

    (3)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).


    ALLEGATO

    Nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE la seguente voce relativa al Giappone è inserita fra la voce relativa all'Islanda e quella relativa al Kenya:

    «JP

    Giappone

    A

    XXX

    B

    XXX

    D

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX»


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