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Document 32014R0136
Commission Regulation (EU) No 136/2014 of 11 February 2014 amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and Commission Regulation (EU) No 582/2011 as regards emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 136/2014 della Commissione, dell' 11 febbraio 2014 , che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 136/2014 della Commissione, dell' 11 febbraio 2014 , che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 43 del 13.2.2014, p. 12–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32007L0046 | modifica | allegato IV | 05/03/2014 | |
Modifies | 32007L0046 | modifica | allegato I | 05/03/2014 | |
Modifies | 32007L0046 | modifica | allegato XI | 05/03/2014 | |
Modifies | 32007L0046 | modifica | allegato IX | 05/03/2014 | |
Modifies | 32007L0046 | modifica | allegato III | 05/03/2014 | |
Modifies | 32008R0692 | sostituzione | articolo 6.1 | 05/03/2014 | |
Modifies | 32008R0692 | modifica | allegato III | 05/03/2014 | |
Modifies | 32008R0692 | aggiunta | articolo 2 .37 | 05/03/2014 | |
Modifies | 32008R0692 | aggiunta | articolo 2 .38 | 05/03/2014 | |
Modifies | 32008R0692 | modifica | allegato IV | 05/03/2014 | |
Modifies | 32008R0692 | sostituzione | articolo 3.1 | 05/03/2014 | |
Modifies | 32008R0692 | modifica | allegato XII | 05/03/2014 | |
Modifies | 32008R0692 | modifica | allegato IX | 05/03/2014 | |
Modifies | 32008R0692 | aggiunta | articolo 2 .40 | 05/03/2014 | |
Modifies | 32008R0692 | modifica | allegato I | 05/03/2014 | |
Modifies | 32008R0692 | modifica | allegato XI | 05/03/2014 | |
Modifies | 32008R0692 | aggiunta | articolo 2 .39 | 05/03/2014 | |
Modifies | 32008R0692 | aggiunta | allegato XX | 05/03/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | modifica | allegato IX | 05/03/2014 | |
Modifies | 32011R0582 | modifica | allegato VIII | 05/03/2014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32004R0136R(01) | (ES) | |||
Corrected by | 32014R0136R(01) | (DE) | |||
Corrected by | 32014R0136R(02) | (EL) | |||
Implicitly repealed by | 32017R1151 | abrogazione parziale | articolo 2 | 01/01/2022 | |
Implicitly repealed by | 32018R0858 | abrogazione parziale | articolo 1 | 01/09/2020 | |
Implicitly repealed by | 32024R1257 | abrogazione parziale | articolo 3 | 01/07/2031 |
13.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/12 |
REGOLAMENTO (UE) N. 136/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2014
che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 715/2007 e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (3), stabiliscono le prescrizioni tecniche comuni per l'omologazione di veicoli a motore e parti di ricambio riguardo alle loro emissioni e fissano norme sulla conformità in servizio, sulla durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, sui sistemi diagnostici di bordo (OBD), sulla misurazione del consumo di carburante e sull'accessibilità delle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo. |
(2) |
La direttiva 2007/46/CE, del 5 settembre 2007, istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli. Essa definisce il formato dei documenti di omologazione e fissa i principi in base ai quali delineare le caratteristiche del motore, compresi i valori della potenza del motore e dei relativi parametri. |
(3) |
Il numero di omologazione CE rilasciato in conformità al regolamento (CE) n. 692/2008 comprende caratteri alfabetici (fasi Euro 5 ed Euro 6), che indicano i valori limite di emissione e le prescrizioni OBD a norma dei quali è stata rilasciata l'omologazione. Ogni fase, identificata da un carattere alfabetico, contiene una data di attuazione obbligatoria per la certificazione dei nuovi tipi di veicoli e per tutti i veicoli nuovi, nonché l'ultima data di immatricolazione. |
(4) |
I fabbricanti di veicoli possono richiedere una procedura di omologazione dei veicoli che risponda a prescrizioni più severe prima che tali prescrizioni diventino obbligatorie. La nuova fase Euro 6 consentirà la certificazione di veicoli con livelli di emissione inferiori prima dell'entrata in vigore dei suddetti limiti di emissione. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE (4), abroga la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli (5) con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2013. Occorre pertanto trasporre le disposizioni della direttiva 80/1269/CEE nel regolamento (CE) n. 715/2007. |
(6) |
I regolamenti (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 582/2011 specificano i carburanti di riferimento che i costruttori di veicoli devono utilizzare per eseguire le prove sulle emissioni conformemente ai regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009. Le caratteristiche dei carburanti di riferimento riflettono le caratteristiche dei carburanti più comunemente utilizzati sul mercato al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 692/2008. A causa dell'impiego crescente di biocarburanti registrato sul mercato negli ultimi anni, è tuttavia necessario adottare le specifiche dei carburanti di riferimento affinché corrispondano ai carburanti attualmente disponibili sul mercato dell'Unione, o che lo saranno in un futuro prevedibile. |
(7) |
I carburanti di riferimento di cui ai regolamenti (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 582/2011 devono essere allineati al fine di armonizzare le procedure riguardanti i veicoli leggeri e pesanti e di conseguenza ridurre i costi inerenti all'omologazione. |
(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE, il regolamento (CE) n. 692/2008 ed il regolamento (UE) n. 582/2011. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico - Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2007/46/CE
Gli allegati I, III, IV, IX e XI della direttiva 2007/46/CE sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 692/2008
Il regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato:
1) |
All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 37, 38, 39 e 40: «37. “potenza netta”: la potenza ottenuta sul banco di prova all'estremità dell'albero motore o di un organo equivalente, alla velocità o regime corrispondente del motore con i dispositivi ausiliari, sottoposta a prova a norma dell'allegato XX (misurazione della potenza netta del motore, della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti di un gruppo motopropulsore elettrico), e determinata nelle condizioni atmosferiche di riferimento; 38. “potenza massima netta”: il valore massimo della potenza netta misurato con il motore a pieno carico; 39. “potenza massima su 30 minuti”: la potenza massima netta di un gruppo motopropulsore elettrico alla tensione CC stabilita al punto 5.3.2. del regolamento UN/ECE n. 85 (6). 40. “avviamento a freddo”: temperatura del fluido di raffreddamento del motore (o temperatura equivalente) all'accensione del motore inferiore o uguale a 35 °C e inferiore o uguale a 7 K in più rispetto alla temperatura ambiente (ove disponibile) all'accensione del motore.» |
2) |
All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per ottenere l'omologazione CE riguardo alle emissioni e alle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo, il costruttore dimostra che i veicoli superano le prove effettuate con le procedure indicate negli allegati da III a VIII, da X a XII, XIV, XVI e XX del presente regolamento. Il costruttore assicura anche la conformità alle specifiche dei carburanti di riferimento indicate nell'allegato IX del presente regolamento.» |
3) |
All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Se tutte le prescrizioni pertinenti sono soddisfatte, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE e assegna un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione indicato nell'allegato VII della direttiva 2007/46/CE. Fatte salve le disposizioni dell'allegato VII della direttiva 2007/46/CE, la sezione 3 del numero di omologazione è ricavata conformemente all'allegato I, appendice 6, del presente regolamento. Un'autorità di omologazione non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo. Nel caso di veicoli omologati per i limiti d'emissione Euro 5 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 715/2007, la conformità ai requisiti applicabili è confermata se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
Nel caso di cui al quarto comma, si applica altresì l'articolo 14.» |
4) |
Gli allegati I, III, IV, IX, XI e XII sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
5) |
È aggiunto l'allegato XX, il cui testo figura nell'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 3
Modifiche del regolamento (UE) n. 582/2011
Gli allegati VIII e IX del regolamento (UE) n. 582/2011 sono modificati conformemente all'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 4
Disposizioni transitorie
1. A decorrere dal 1 gennaio 2015 i costruttori rilasciano certificati di conformità conformi al presente regolamento.
2. Ai fini della conformità all'allegato XX del regolamento (CE) n. 692/2008, i certificati rilasciati dopo la dimostrazione della conformità alla direttiva 80/1269/CEE e/o al regolamento UN/ECE n. 85 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi fino al 31 agosto 2018.
3. L'allegato IV del presente regolamento si applica a decorrere dalle date specificate nell'allegato I, appendice 9, tabella 1, riga C, del regolamento (UE) n. 582/2011.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(2) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.
(3) GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.
(4) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.
(5) GU L 375 del 31.12.1980, pag. 46.
(6) GU L 326 del 24.11.2006, pag. 55.
ALLEGATO I
Modifiche della direttiva 2007/46/CE
Gli allegati I, III, IV, IX e XI della direttiva 2007/46/CE sono così modificati:
1) |
l'allegato I è così modificato:
|
2) |
alla parte I, lettera A, dell'allegato III, sono inseriti i seguenti punti 3.3.1.1.1 e 3.3.1.1.2:
|
3) |
l'allegato IV è così modificato:
|
4) |
all'appendice dell'allegato VI, l'elemento 40 della tabella è soppresso; |
5) |
l'allegato IX è così modificato:
|
ALLEGATO II
Modifiche del regolamento (UE) n. 692/2008
Il regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato:
1) |
nell'elenco degli allegati, è aggiunto l'allegato XX: «ALLEGATO XX Misurazione della potenza netta del motore»; |
2) |
l'allegato I è così modificato:
|
3) |
l'allegato III è così modificato:
|
4) |
all'allegato IV, appendice 1, il punto 2.2 è sostituito dal seguente: 2.2. I rapporti atomici specificati al punto 5.3.7.3 si intendono come segue: Hcv= rapporto atomico idrogeno/carbonio per la benzina (E5): 1,89 per la benzina (E10): 1,93 per il GPL: 2,53 per il GN/biometano: 4,0 per l'etanolo (E85): 2,74 per l'etanolo (E75): 2,61 Ocv= rapporto atomico ossigeno/carbonio per la benzina (E5): 0,016 per la benzina (E10): 0,033 per il GPL: 0,0 per il GN/biometano: 0,0 per l'etanolo (E85): 0,39 per l'etanolo (E75): 0,329»; |
5) |
l'allegato IX è così modificato:
|
6) |
l'allegato XI è così modificato:
|
7) |
l'allegato XII è così modificato:
|
(1) In futuro saranno definite procedure di prova specifiche per i veicoli a idrogeno e i veicoli policarburante a biodiesel.
(2) Per i veicoli combinati, bicarburante e policarburante, si applicano le prove previste per entrambi i tipi.
(3) Questa disposizione è temporanea, ulteriori requisiti per il biodiesel saranno proposti in seguito.
(4) Prova con benzina solo prima delle date indicate nell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 715/2007. Successivamente a tali date, la prova è effettuata su entrambi i carburanti. Deve essere impiegato un carburante di riferimento per prove E75 specificato nell'allegato IX, sezione B.
(5) Quando il veicolo funziona a idrogeno, sono determinate solo le emissioni di NOx.
(6) Su richiesta del costruttore, i veicoli muniti di motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea possono essere sottoposti a prova con carburanti E5 o E10 e B5 o B7 rispettivamente. Tuttavia:
— |
entro sedici mesi dalle date indicate nell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 715/2007, le nuove omologazioni sono eseguite soltanto con carburanti E10 e B7; |
— |
entro tre anni dalle date indicate nell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 715/2007, tutti i nuovi veicoli sono omologati soltanto con carburanti E10 e B7.»; |
(7) Cancellare se non pertinente.»
(8) I valori indicati nelle specifiche sono “valori effettivi”. Per stabilire i valori limite sono state applicate le condizioni indicate nella norma ISO 4259 “Prodotti petroliferi. Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova”, e nel fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo, la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.
(2) |
Verranno adottati metodi EN/ISO equivalenti quando saranno pubblicati e applicabili alle proprietà sopra elencate. |
(9) Ai sensi della norma EN 228:2008, ai fini del calcolo del risultato definitivo occorre sottrarre un fattore di correzione di 0,2 per MON e RON.
(10) Il carburante può contenere inibitori antiossidanti e deattivatori dei metalli generalmente utilizzati per stabilizzare le benzine di raffineria, ma non deve contenere additivi detergenti o disperdenti né oli solventi.
(11) L'etanolo è l'unico ossigenato che può essere aggiunto intenzionalmente al carburante di riferimento. L'etanolo utilizzato deve essere conforme alla norma EN 15376.
(12) Deve essere indicato l'effettivo tenore di zolfo del carburante utilizzato per la prova di tipo 1.
(13) Non è ammessa l'aggiunta intenzionale di composti contenenti fosforo, ferro, manganese o piombo al carburante di riferimento.»
(14) I valori indicati nelle specifiche sono “valori effettivi”. Per stabilire i valori limite sono state applicate le condizioni indicate nella norma ISO 4259 “Prodotti petroliferi. Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova», e nel fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.
(15) Il campo di variazione del numero di cetano non è conforme al requisito di un campo di variazione minimo di 4R. Tuttavia, in caso di controversia tra il fornitore e l'utilizzatore del carburante, può essere applicata la norma ISO 4259, a condizione di effettuare ripetute misurazioni, in numero sufficiente ad ottenere la precisione necessaria, anziché ricorrere a una misurazione unica.
(16) Anche se la stabilità all'ossidazione è controllata, è probabile che la durata di conservazione sia limitata. Per le condizioni e la durata di immagazzinaggio chiedere istruzioni al fornitore.
(17) Il contenuto di FAME deve essere conforme alle specifiche della norma EN 14214.»
(18) I valori indicati nelle specifiche sono “valori effettivi”. Per stabilire i valori limite sono state applicate le condizioni indicate nella norma ISO 4259 “Prodotti petroliferi. Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova”, e nel fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il costruttore del carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o un valore medio se sono indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.
(2) |
Verranno adottati metodi EN/ISO equivalenti quando saranno pubblicati e applicabili alle proprietà sopra elencate. |
(19) Ai sensi della norma EN 228:2008, ai fini del calcolo del risultato definitivo occorre sottrarre un fattore di correzione di 0,2 per MON e RON.
(20) Il carburante può contenere inibitori antiossidanti e deattivatori dei metalli generalmente utilizzati per stabilizzare le benzine di raffineria, ma non deve contenere additivi detergenti o disperdenti né oli solventi.
(21) L'etanolo è l'unico ossigenato che può essere aggiunto intenzionalmente al carburante di riferimento. L'etanolo utilizzato deve essere conforme alla norma EN 15376.
(22) Deve essere indicato l'effettivo tenore di zolfo del carburante utilizzato per la prova di tipo 6.
(23) Non è ammessa l'aggiunta intenzionale di composti contenenti fosforo, ferro, manganese o piombo al carburante di riferimento.»
(24) I limiti relativi alla massa del particolato e al numero di particelle dei veicoli con motore ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motore a iniezione diretta.’;
(25) I limiti relativi alla massa del particolato per i motori ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motore a iniezione diretta.»;
ALLEGATO III
«ALLEGATO XX
MISURAZIONE DELLA POTENZA NETTA DEL MOTORE, DELLA POTENZA NETTA E DELLA POTENZA MASSIMA SU 30 MINUTI DI UN GRUPPO MOTOPROPULSORE ELETTRICO
1. INTRODUZIONE
Il presente allegato elenca le prescrizioni relative alla misurazione della potenza netta del motore, della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti di un gruppo motopropulsore elettrico.
2. PRESCRIZIONI GENERALI
2.1. Le prescrizioni generali per effettuare le prove e interpretarne i risultati sono quelle fissate dal regolamento UN/ECE n. 85 (1), punto 5, con le eccezioni precisate nel presente allegato.
2.2. Carburante di prova
I punti 5.2.3.1, 5.2.3.2.1, 5.2.3.3.1 e 5.2.3.4 del regolamento UN/ECE n. 85 vanno intesi come segue:
Si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato. In caso di controversia, si deve utilizzare il carburante di riferimento appropriato di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 692/2008.
2.3. Fattori di correzione della potenza
In deroga al punto 5.1 dell'allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 85, quando un turbocompressore è munito di un sistema che, su richiesta del costruttore, permette di compensare condizioni ambientali quali la temperatura e l'altitudine, i fattori di correzione αa o αd sono regolati sul valore di 1.
ALLEGATO IV
Modifiche del regolamento (UE) n. 582/2011
Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
1) |
l'allegato VIII è così modificato:
|
2) |
L'allegato IX è così modificato:
|
(1) I valori indicati nelle specifiche sono “valori effettivi”. Per stabilire i valori limite sono state applicate le condizioni indicate nella norma ISO 4259 “Prodotti petroliferi. Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova”, e nel fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.
(2) Il campo di variazione del numero di cetano non è conforme al requisito di un campo di variazione minimo di 4R. Tuttavia, in caso di controversia tra il fornitore e l'utilizzatore del carburante, può essere applicata la norma ISO 4259, a condizione di effettuare ripetute misurazioni, in numero sufficiente ad ottenere la precisione necessaria, anziché ricorrere a una misurazione unica.
(3) Anche se la stabilità all'ossidazione è controllata, è probabile che la durata di conservazione sia limitata. Per le condizioni e la durata di immagazzinaggio chiedere istruzioni al fornitore.
(4) Il contenuto di FAME deve essere conforme alle specifiche della norma EN 14214.»;
(5) I valori indicati nelle specifiche sono “valori effettivi”. Per stabilire i valori limite sono state applicate le condizioni indicate nella norma ISO 4259 “Prodotti petroliferi. Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova”, e nel fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.
(2) |
Verranno adottati metodi EN/ISO equivalenti quando saranno pubblicati e applicabili alle proprietà sopra elencate. |
(6) Ai sensi della norma EN 228:2008, ai fini del calcolo del risultato definitivo occorre sottrarre un fattore di correzione di 0,2 per MON e RON.
(7) Il carburante può contenere inibitori antiossidanti e deattivatori dei metalli generalmente utilizzati per stabilizzare le benzine di raffineria, ma non deve contenere additivi detergenti o disperdenti né oli solventi.
(8) L'etanolo è l'unico ossigenato che può essere aggiunto intenzionalmente al carburante di riferimento. L'etanolo utilizzato deve essere conforme alla norma EN 15376.
(9) Deve essere indicato l'effettivo tenore di zolfo del carburante utilizzato per la prova di tipo 6.
(10) Non è ammessa l'aggiunta intenzionale di composti contenenti fosforo, ferro, manganese o piombo al carburante di riferimento.»