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Document 32014D0900
2014/900/EU: Council Decision of 9 December 2014 amending the Council's Rules of Procedure
2014/900/UE: Decisione del Consiglio, del 9 dicembre 2014 , recante modifica del suo regolamento interno
2014/900/UE: Decisione del Consiglio, del 9 dicembre 2014 , recante modifica del suo regolamento interno
GU L 358 del 13.12.2014, p. 25–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32009D0937 | sostituzione | allegato III | 01/01/2015 |
13.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 358/25 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 dicembre 2014
recante modifica del suo regolamento interno
(2014/900/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento interno del Consiglio (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Dal 1o novembre 2014, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, occorre accertare che gli Stati membri che compongono la maggioranza qualificata rappresentino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione. |
(2) |
Fino al 31 marzo 2017, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che l'atto sia adottato in base alla maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. In tal caso, un membro del Consiglio può chiedere che si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. |
(3) |
Tali percentuali sono calcolate conformemente alle cifre relative alla popolazione di cui all'allegato III del regolamento interno del Consiglio («regolamento interno»). |
(4) |
L'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento interno prevede che, con effetto al 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti le cifre di cui al suddetto allegato conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico dell'Unione europea dispone al 30 settembre dell'anno precedente. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento interno per l'anno 2015, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento interno è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Cifre relative alla popolazione dell'Unione e alla popolazione di ciascuno Stato membro per l'attuazione delle disposizioni in materia di votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4, TUE, dell'articolo 238, paragrafi 2 e 3, TFUE e dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 36, la popolazione dell'Unione e la popolazione di ciascuno Stato membro, nonché la percentuale della popolazione di ciascuno Stato membro rispetto alla popolazione dell'Unione, per il periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, sono le seguenti:
Stato membro |
Popolazione (x 1 000) |
Percentuale della popolazione dell'Unione |
Germania |
80 704,691 |
15,91 |
Francia |
66 076,909 |
13,02 |
Regno Unito |
64 105,654 |
12,63 |
Italia |
61 152,798 |
12,05 |
Spagna |
46 507,760 |
9,17 |
Polonia |
38 018,000 |
7,49 |
Romania |
19 942,642 |
3,93 |
Paesi Bassi |
17 082,000 |
3,37 |
Belgio |
11 203,992 |
2,21 |
Grecia |
10 992,783 |
2,17 |
Portogallo |
10 427,301 |
2,06 |
Repubblica ceca |
10 398,697 |
2,05 |
Ungheria |
9 877,365 |
1,95 |
Svezia |
9 644,864 |
1,90 |
Austria |
8 511,000 |
1,68 |
Bulgaria |
7 245,677 |
1,43 |
Danimarca |
5 621,607 |
1,11 |
Finlandia |
5 451,270 |
1,07 |
Slovacchia |
5 400,598 |
1,06 |
Irlanda |
4 604,029 |
0,91 |
Croazia |
4 246,809 |
0,84 |
Lituania |
2 943,472 |
0,58 |
Slovenia |
2 061,085 |
0,41 |
Lettonia |
2 001,468 |
0,39 |
Estonia |
1 315,819 |
0,26 |
Cipro |
858,000 |
0,17 |
Lussemburgo |
549,680 |
0,11 |
Malta |
425,384 |
0,08» |
Totale |
507 371,354 |
|
Soglia (62 %) |
314 570,239 |
|
Soglia (65 %) |
329 791,380 |
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. DE VINCENTI
(1) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).