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Document 32013R0996
Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2013 of 17 October 2013 amending for the 205th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the Al Qaida network
Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2013 della Commissione, del 17 ottobre 2013 , recante duecentocinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2013 della Commissione, del 17 ottobre 2013 , recante duecentocinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
GU L 277 del 18.10.2013, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32002R0881 | modifica | allegato I | 19/10/2013 |
18.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 996/2013 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2013
recante duecentocinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
L'8 ottobre 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare un'entità dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
La voce seguente è depennata dall'elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità":
"Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L'il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Indirizzo: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Regno Unito (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Regno Unito (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Regno Unito (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Regno Unito (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Regno Unito. Altre informazioni: (a) numero d'iscrizione nel registro delle associazioni caritative: 1083469, (b) numero di registrazione: 3713110. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.".