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Document 32013R0317
Commission Regulation (EU) No 317/2013 of 8 April 2013 amending the Annexes to Regulations (EC) No 1983/2003, (EC) No 1738/2005, (EC) No 698/2006, (EC) No 377/2008 and (EU) No 823/2010 as regards the International Standard Classification of Education Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione, dell’ 8 aprile 2013 , che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 1983/2003, (CE) n. 1738/2005, (CE) n. 698/2006, (CE) n. 377/2008 e (UE) n. 823/2010 per quanto riguarda l’International Standard Classification of Education (ISCED) Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione, dell’ 8 aprile 2013 , che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 1983/2003, (CE) n. 1738/2005, (CE) n. 698/2006, (CE) n. 377/2008 e (UE) n. 823/2010 per quanto riguarda l’International Standard Classification of Education (ISCED) Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 99 del 9.4.2013, p. 1–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32003R1983 | modifica | 01/01/2014 | ||
Modifies | 32005R1738 | modifica | 01/01/2014 | ||
Modifies | 32006R0698 | modifica | allegato | 01/01/2014 | |
Modifies | 32008R0377 | modifica | allegato III | 01/01/2014 | |
Modifies | 32010R0823 | modifica | allegato I | 01/01/2014 | |
Modifies | 32010R0823 | modifica | allegato II | 01/01/2014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32014R1175 | abrogazione parziale | articolo 5 | 23/11/2014 | |
Repealed by | 32014R1175 | abrogazione parziale |
9.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 317/2013 DELLA COMMISSIONE
dell’8 aprile 2013
che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 1983/2003, (CE) n. 1738/2005, (CE) n. 698/2006, (CE) n. 377/2008 e (UE) n. 823/2010 per quanto riguarda l’International Standard Classification of Education (ISCED)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (1), in particolare l’articolo 15,
visto il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (2), in particolare l’articolo 11,
visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (3), in particolare l’articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente (4), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’introduzione di un sistema aggiornato di classificazione, che tenga conto degli sviluppi e dei cambiamenti intervenuti nel campo dell’istruzione, costituisce un presupposto fondamentale per il successo dell’impegno costantemente profuso dalla Commissione per assicurare la pertinenza delle statistiche europee. |
(2) |
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco) ha riveduto la versione della classificazione internazionale tipo dell’istruzione (ISCED) finora utilizzata (ISCED 1997) al fine di garantirne la coerenza con l’evoluzione delle politiche e delle strutture nel campo dell’istruzione e della formazione. |
(3) |
Affinché le statistiche sull’istruzione possano essere comparabili a livello internazionale occorre che gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea utilizzino classificazioni nel campo dell’istruzione compatibili con la versione riveduta della classificazione internazionale tipo dell’istruzione ISCED 2011 («ISCED 2011»), adottata dagli Stati membri dell’Unesco alla 36a conferenza generale tenutasi nel novembre 2011. |
(4) |
La definizione di una versione riveduta della classificazione internazionale tipo dell’istruzione rende necessario modificare vari riferimenti all’ISCED, ISCED 97 e ISCED 1997 nonché ad alcuni strumenti pertinenti. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i seguenti regolamenti: regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target primarie (5); regolamento (CE) n. 1738/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1916/2000 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (6); regolamento (CE) n. 698/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006, che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto concerne la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro e sulla struttura delle retribuzioni (7); regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l’impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento (8); regolamento (UE) n. 823/2010 della Commissione, del 17 settembre 2010, che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche sulla partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente (9). |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 1983/2003
La nota a piè pagina n. 19 nell’allegato del regolamento (CE) n. 1983/2003 è sostituita dalla seguente:
«ISCED 2011: International Standard Classification of Education 2011.»
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 1738/2005
Il regolamento (CE) n. 1738/2005 è così modificato:
1) |
«CITI 97» è sostituito da «ISCED 2011» in tutti gli allegati; |
2) |
nell’allegato I, la variabile 2.5 è sostituita dalla seguente: «Massimo livello di studi o di formazione conseguito (ISCED 2011)»; |
3) |
nell’allegato II, la variabile 2.5 è sostituita dalla seguente: «Massimo livello di studi o di formazione conseguito (ISCED 2011) Questa variabile riguarda il titolo di studio più elevato raggiunto dal lavoratore dipendente secondo la classificazione internazionale tipo dell’istruzione, versione del 2011 (ISCED 2011). Il raggiungimento di un dato livello implica il conseguimento di un certificato o diploma, laddove sia previsto il rilascio di tale titolo. In caso contrario, il conseguimento di un livello presuppone la frequenza dell’intero corso di studio o di formazione a esso corrispondente. I gruppi di codici da utilizzare sono definiti nelle modalità di esecuzione dell’indagine SES.» |
Articolo 3
Modifica del regolamento (CE) n. 698/2006
Il regolamento (CE) n. 698/2006 è così modificato:
alla sezione 2.1, punto 2) dell’allegato, il riferimento a «livello d’istruzione (ISCED da 0 a 6)» è sostituito da «livello d’istruzione conseguito (ISCED 2011 livelli da 0 a 8)».
Articolo 4
Modifica del regolamento (CE) n. 377/2008
Il regolamento (CE) n. 377/2008 è così modificato:
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 5
Modifica del regolamento (UE) n. 823/2010
Il regolamento (UE) n. 823/2010 è così modificato:
gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’anno di riferimento che inizia il 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 aprile 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.
(2) GU L 63 del 12.3.1999, pag. 10.
(3) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.
(4) GU L 145 del 4.6.2008, pag. 227.
(5) GU L 298 del 17.11.2003, pag. 34.
(6) GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32.
(7) GU L 121 del 6.5.2006, pag. 30.
(8) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57.
(9) GU L 246 del 18.9.2010, pag. 33.
ALLEGATO I
Modifica del regolamento (CE) n. 377/2008
1) |
Nell’allegato III le istruzioni per la codifica delle variabili «HATLEVEL», «HATFIELD», e «HATYEAR» sono sostituite dalle seguenti:
|
2) |
Nell’allegato III la variabile «EDUCFILD» e le istruzioni per la codifica della variabile «EDUCLEVL» sono sostituite dalle seguenti:
|
(1) Livello d’istruzione più elevato portato a termine, quale definito in ISCED 2011; codifica basata sulle corrispondenze ISCED da trasmettere a Eurostat.
(2) O suddivisioni della classificazione dei settori d’istruzione e formazione.»
(3) Codifica in base alle corrispondenze dell’ISCED da trasmettere a Eurostat.»
ALLEGATO II
Modifica del regolamento (CE) n. 823/2010
1) |
Nell’allegato I le istruzioni per la codifica delle variabili «HATLEVEL», «HATFIELD», «HATYEAR», «HATVOC», «HATOTHER», «HATOTHER_LEVEL», «HATOTHER_VOC», «HATOTHER_FIELD», «HATCOMP» e «HATCOMPHIGH» sono sostituite dalle seguenti:
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2) |
Nell’allegato I le istruzioni per la codifica delle variabili «DROPHIGH», «DROPLEVEL» e «DROPVOC» sono sostituite dalle seguenti:
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3) |
Nell’allegato I le istruzioni per la codifica delle variabili «FEDLEVEL», «FEDFIELD» e «FEDVOC» sono sostituite dalle seguenti:
|
4) |
Nell’allegato II, «Campione e requisiti di precisione», al paragrafo 3 l’indicatore «Tasso di partecipazione (%) alla formazione e all’istruzione non formale di persone con titolo di studio elevato (livello ISCED 5-6)» è sostituito dall’indicatore «Tasso di partecipazione (%) alla formazione e all’istruzione non formale di persone con titolo di studio di livello elevato (livelli ISCED 5-8)». |