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Document 32010R1236

    Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010 , che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999

    GU L 348 del 31.12.2010, p. 17–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/10/2024; abrogato da 32024R2594

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1236/oj

    31.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 348/17


    REGOLAMENTO (UE) N. 1236/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 15 dicembre 2010

    che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale («la convenzione») è stata approvata dal Consiglio con la decisione 81/608/CEE (3) ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982.

    (2)

    La convenzione costituisce un quadro adeguato per una cooperazione multilaterale nel settore della conservazione e della gestione razionale delle risorse ittiche nella zona definita dalla convenzione («la zona della convenzione»).

    (3)

    Nel corso della sua riunione annuale del 15 novembre 2006 la Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale («NEAFC ») ha adottato una raccomandazione che istituisce un regime di controllo e di coercizione («il regime») applicabile ai pescherecci che operano nelle acque della zona della convenzione situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione in materia di pesca delle parti contraenti («la zona di regolamentazione»). Il regime, entrato in vigore il 1o maggio 2007, è stato modificato da varie raccomandazioni nel corso delle riunioni annuali del novembre 2007, 2008 e 2009.

    (4)

    A norma degli articoli 12 e 15 della convenzione, tali raccomandazioni sono entrate in vigore rispettivamente in data 9 febbraio 2008, 6 e 8 gennaio 2009 e 6 febbraio 2010.

    (5)

    Il regime prevede misure di controllo ed esecuzione applicabili alle navi battenti bandiera delle parti contraenti e operanti nella zona di regolamentazione, e un regime di ispezione in mare che comprende le procedure di ispezione e sorveglianza e le procedure di infrazione che devono essere applicate dalle parti contraenti.

    (6)

    Il regime introduce un nuovo sistema di controllo dello Stato di approdo che consente efficacemente di chiudere i porti europei agli sbarchi e ai trasbordi di pesce congelato la cui legalità non sia stata verificata dallo Stato di bandiera dei pescherecci battenti bandiera di una parte contraente diversa dallo Stato di approdo.

    (7)

    Alcune disposizioni sul controllo adottate dalla NEAFC sono state recepite nel diritto dell’Unione attraverso il regolamento annuale sui TAC e i contingenti e, più recentemente, attraverso il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (4). Per motivi di certezza del diritto, tali disposizioni, che non hanno carattere temporaneo, dovrebbero essere oggetto di un nuovo regolamento distinto.

    (8)

    Il regime comprende altresì disposizioni intese a promuovere il rispetto, da parte delle navi battenti bandiera di una parte non contraente, delle misure di controllo ed esecuzione, al fine di garantire il pieno rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC. La NEAFC ha raccomandato di rimuovere un certo numero di navi dall’elenco delle navi per le quali è stato accertato che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. È opportuno far sì che tali raccomandazioni siano recepite nel diritto dell’Unione.

    (9)

    A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (5), gli Stati membri controllano l’accesso alle acque e alle risorse e le attività esercitate al di fuori delle acque dell’UE da pescherecci battenti la loro rispettiva bandiera. È opportuno pertanto prevedere che gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare nella zona di regolamentazione designino ispettori da assegnare al regime per l’esecuzione dei compiti di controllo e sorveglianza e mettano a disposizione mezzi di ispezione adeguati.

    (10)

    Per garantire il controllo delle attività di pesca nella zona della convenzione, è necessario che gli Stati membri collaborino tra loro, con la Commissione e con l’organismo da essa designato nell’applicazione del regime.

    (11)

    Spetta agli Stati membri vigilare affinché i propri ispettori rispettino le procedure di ispezione stabilite dalla NEAFC.

    (12)

    La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per quanto riguarda le modalità di applicazione relative agli elenchi delle risorse della pesca da notificare, alle procedure di notifica preliminare di entrata in porto e di annullamento della stessa, nonché all’autorizzazione di sbarco o di trasbordo. La Commissione dovrebbe avere altresì il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda il recepimento nel diritto dell’Unione delle future modifiche di quelle misure del regime che costituiscono l’oggetto di taluni elementi non essenziali esplicitamente definiti del presente regolamento e che diventano vincolanti per l’Unione ai sensi della convenzione. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

    (13)

    Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE. Conformemente a tale articolo, le norme e i principi generali relativi ai meccanismi di controllo, da parte degli Stati membri, dell’esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione devono essere stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell’adozione di tale nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6), ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.

    (14)

    Poiché il presente regolamento stabilisce nuove norme in materia di controllo ed esecuzione nella zona della convenzione, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale (7),

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni per l’applicazione, da parte dell’Unione, del regime adottato dalla NEAFC.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Salvo indicazione contraria, il presente regolamento si applica a tutte le navi dell’UE adibite o destinate all’esercizio di attività di pesca su risorse ittiche nella zona di regolamentazione.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)

    «convenzione», la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale, nella versione modificata;

    2)

    «zona della convenzione», la zona della convenzione quale definita all’articolo 1, paragrafo 1, della convenzione;

    3)

    «zona di regolamentazione», le acque della zona della convenzione situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione in materia di pesca delle parti contraenti;

    4)

    «parti contraenti», le parti contraenti della convenzione;

    5)

    «NEAFC », la commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale;

    6)

    «attività di pesca», la pesca, comprese le operazioni di pesca congiunte, le operazioni di trasformazione del pesce, il trasbordo o lo sbarco di pesce o di prodotti della pesca e qualsiasi altra attività commerciale preparatoria o correlata alla pesca;

    7)

    «risorse della pesca», le risorse di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della convenzione;

    8)

    «risorse regolamentate», le risorse della pesca che sono soggette a raccomandazioni adottate nell’ambito della convenzione elencate nell’allegato;

    9)

    «peschereccio», qualsiasi imbarcazione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale di risorse della pesca, incluse le navi officina e le imbarcazioni impegnate nel trasbordo;

    10)

    «nave di una parte non contraente», qualsiasi peschereccio non battente bandiera di una parte contraente, comprese le imbarcazioni per le quali sussistano fondati motivi di sospettare che non abbiano nazionalità;

    11)

    «operazione di pesca congiunta», qualsiasi operazione, effettuata da due o più navi, in cui le catture sono prelevate dall’attrezzo da pesca di una nave per essere trasferite in un’altra imbarcazione;

    12)

    «operazione di trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, dei prodotti della pesca detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;

    13)

    «porto», qualsiasi luogo di sbarco o luogo in prossimità della costa designato da una parte contraente per il trasbordo di risorse della pesca.

    Articolo 4

    Punti di contatto

    1.   Gli Stati membri designano l’autorità competente che funge da punto di contatto per la ricezione dei rapporti di sorveglianza e di ispezione a norma degli articoli 12, 19, 20 e 27, per la ricezione delle notifiche e per il rilascio delle autorizzazioni a norma degli articoli 24 e 25.

    2.   I punti di contatto per la ricezione delle notifiche e il rilascio delle autorizzazioni a norma degli articoli 24 e 25 sono accessibili 24 ore su 24.

    3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione o all’organismo da essa designato, nonché al segretariato della NEAFC, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e il numero di fax del punto di contatto designato.

    4.   Eventuali modifiche successive delle informazioni riguardanti i punti di contatto di cui ai paragrafi 1 e 3 sono notificate alla Commissione o all’organismo da essa designato, nonché al segretariato della NEAFC, non oltre quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

    5.   Il formato per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 è definito a norma dell’articolo 50, paragrafo 2.

    CAPO II

    MISURE DI CONTROLLO

    Articolo 5

    Partecipazione dell’Unione

    1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, su supporto informatico, l’elenco di tutte le navi battenti la loro bandiera e immatricolate nell’Unione che sono autorizzate a pescare nella zona di regolamentazione, con particolare riguardo alle navi autorizzate a praticare la pesca diretta di una o più specie regolamentate, nonché le modifiche apportate all’elenco. Tale notifica è effettuata entro il 15 dicembre di ogni anno o non oltre cinque giorni prima dell’entrata della nave nella zona di regolamentazione. La Commissione trasmette immediatamente le suddette informazioni al segretariato della NEAFC.

    2.   Il formato per la trasmissione dell’elenco di cui al paragrafo 1 è definito a norma dell’articolo 50, paragrafo 2.

    Articolo 6

    Marcatura degli attrezzi da pesca

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli attrezzi utilizzati dai loro pescherecci nella zona di regolamentazione siano marcati a norma del regolamento (CE) n. 356/2005 della Commissione, del 1o marzo 2005, che stabilisce le modalità d’applicazione per la marcatura e l’identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare (8).

    2.   Gli Stati membri possono rimuovere ed eliminare gli attrezzi fissi che non siano marcati secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 356/2005 o che violino in qualsiasi altro modo le raccomandazioni adottate dalla NEAFC; essi possono altresì rimuovere ed eliminare le catture presenti negli attrezzi in questione.

    Articolo 7

    Recupero degli attrezzi perduti

    1.   L’autorità competente dello Stato membro di bandiera invia immediatamente al segretariato della NEAFC le informazioni fornitele a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, nonché l’indicativo di chiamata della nave che ha perduto gli attrezzi.

    2.   Gli Stati membri procedono periodicamente al recupero degli attrezzi perduti da navi battenti la loro bandiera.

    Articolo 8

    Registrazione delle catture

    1.   Oltre alle informazioni specificate all’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (9), i comandanti dei pescherecci dell’UE registrano, in un giornale di pesca rilegato e impaginato o con mezzi elettronici, i dati seguenti:

    a)

    ogni entrata e uscita dalla zona di regolamentazione;

    b)

    ogni giorno e/o per ciascuna cala, la stima delle catture complessive detenute a bordo dall’ultima entrata nella zona di regolamentazione;

    c)

    ogni giorno e/o per ciascuna cala, il quantitativo di pesce rigettato in mare;

    d)

    immediatamente dopo ciascuna dichiarazione a norma dell’articolo 9, la data e l’ora, in tempo universale coordinato (UTC), della trasmissione della dichiarazione e, in caso di trasmissione via radio, il nome della stazione radio che ha trasmesso la dichiarazione;

    e)

    la profondità di pesca, se del caso.

    2.   I comandanti dei pescherecci dell’UE dediti alle attività di pesca svolte su risorse regolamentate e che trasformano e/o congelano le loro catture:

    a)

    annotano la loro produzione complessiva, ripartita per specie e tipo di prodotto, nel registro di produzione; e

    b)

    immagazzinano nella stiva tutte le catture trasformate in modo tale che il piano di stivaggio tenuto a bordo del peschereccio consenta di localizzare ogni singola specie.

    3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione in un giornale di pesca o con mezzi elettronici le navi impegnate in operazioni di trasbordo che caricano a bordo quantitativi di pesce. Le navi esonerate da tale obbligo specificano in un piano di stivaggio la posizione nella stiva del pesce congelato di cui all’articolo 14, paragrafo 1, e annotano in un registro di produzione:

    a)

    la data e l’ora, in UTC, della trasmissione di una dichiarazione di cui all’articolo 9;

    b)

    in caso di trasmissione via radio, il nome della stazione radio che ha trasmesso la dichiarazione;

    c)

    la data e l’ora in UTC dell’operazione di trasbordo;

    d)

    la posizione (latitudine/longitudine) in cui è effettuata l’operazione di trasbordo;

    e)

    i quantitativi caricati per ogni specie;

    f)

    il nome e l’indicativo internazionale di chiamata del peschereccio da cui le catture sono state scaricate.

    4.   Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite a norma dell’articolo 50, paragrafo 2.

    Articolo 9

    Dichiarazione delle catture di risorse regolamentate

    1.   I comandanti dei pescherecci dell’UE impegnati in attività di pesca di specie svolte su risorse regolamentate trasmettono dichiarazioni di cattura per via elettronica ai rispettivi centri di controllo della pesca, come definiti all’articolo 4, punto 15, del regolamento (CE) n. 1224/2009. I dati contenuti in tali dichiarazioni sono messi a disposizione della Commissione su richiesta. Le dichiarazioni comprendono:

    a)

    rapporti sui quantitativi presenti a bordo al momento dell’entrata nella zona di regolamentazione. Tali rapporti sono trasmessi non prima di dodici ore e non oltre due ore prima dell’entrata nella zona di regolamentazione;

    b)

    rapporti sulle catture settimanali. Tali rapporti sono trasmessi per la prima volta entro la fine del settimo giorno successivo all’entrata della nave nella zona di regolamentazione o, se la bordata di pesca dura più di sette giorni, entro il mezzogiorno del lunedì per le catture prelevate nella zona di regolamentazione nella settimana conclusasi alle ore 24 della domenica precedente. Essi indicano il numero di giorni di pesca dall’inizio dell’attività di pesca o dall’ultima dichiarazione di cattura;

    c)

    rapporti sulle catture presenti a bordo al momento dell’uscita dalla zona di regolamentazione. Tali rapporti sono trasmessi non prima di otto ore e non oltre due ore prima di ogni uscita dalla zona di regolamentazione. Tali rapporti indicano, se del caso, il numero di giorni di pesca e le catture prelevate nella zona di regolamentazione dall’inizio dell’attività di pesca o dall’ultima dichiarazione di cattura;

    d)

    rapporti sui quantitativi caricati o scaricati per ogni trasbordo di pesce durante la permanenza della nave nella zona di regolamentazione. Le navi cedenti trasmettono tale rapporto non oltre 24 ore prima del trasbordo e, le navi riceventi, non oltre un’ora dopo il trasbordo. Il rapporto indica la data, l’ora e la posizione geografica del trasbordo previsto, nonché il peso totale vivo suddiviso per specie del pesce da scaricare o che è stato caricato, in chilogrammi, nonché l’indicativo di chiamata delle navi cedenti e riceventi. Fatto salvo il capo IV, almeno 24 ore prima di ogni sbarco, la nave ricevente dichiara il totale delle catture presenti a bordo, il peso complessivo da scaricare, il nome del porto e la data e l’ora previste di sbarco.

    2.   Le dichiarazioni delle catture di cui al presente articolo sono espresse in chilogrammi (arrotondate a 100 kg). Il peso totale vivo è dichiarato suddiviso per specie utilizzando i codici FAO. La quantità totale delle specie il cui peso totale vivo suddiviso per specie è inferiore a una tonnellata può essere dichiarato con il codice alpha-3 MZZ (pesci marittimi non specificati).

    3.   Gli Stati membri registrano i dati contenuti nelle dichiarazioni di cattura nella banca dati informatizzata di cui all’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    4.   Le modalità di attuazione del presente articolo, in particolare il formato e le specifiche per la trasmissione delle dichiarazioni, sono stabilite a norma dell’articolo 50, paragrafo 2.

    Articolo 10

    Dichiarazione globale delle catture e dello sforzo di pesca

    1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione per via informatica, anteriormente al quindicesimo giorno di ogni mese, i quantitativi delle risorse di pesca catturate nella zona di regolamentazione da navi battenti la loro bandiera, che sono stati sbarcati o trasbordati nel corso del mese precedente.

    2.   Fatto salvo l’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione per via informatica, anteriormente al quindicesimo giorno di ogni mese, i quantitativi delle risorse regolamentate catturate in zone soggette alla giurisdizione nazionale in materia di pesca di paesi terzi e nelle acque dell’UE della zona della convenzione da navi battenti la loro bandiera che sono stati sbarcati o trasbordati nel corso del mese precedente.

    3.   Il formato per la trasmissione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 è definito a norma dell’articolo 50, paragrafo 2.

    L’elenco delle risorse di pesca di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura di cui agli articoli da 46 a 49.

    4.   La Commissione riunisce i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 per tutti gli Stati membri e li trasmette al segretariato della NEAFC nei trenta giorni successivi al mese civile in cui le catture sono state sbarcate o trasbordate.

    Articolo 11

    Sistema di controllo dei pescherecci via satellite

    Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ottenute mediante il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VSM) in relazione alle navi battenti la loro bandiera che pescano o intendono pescare nella zona di regolamentazione siano trasmesse, per via automatica ed elettronica, al segretariato della NEAFC. Il formato e le specifiche di tali trasmissioni sono definite a norma dell’articolo 50, paragrafo 2.

    Articolo 12

    Comunicazione delle informazioni

    1.   Gli Stati membri trasmettono senza indugio i rapporti e le informazioni di cui agli articoli 9 e 11 al segretariato della NEAFC. In caso di guasto tecnico, tuttavia, tali rapporti e dati sono trasmessi al segretariato della NEAFC entro 24 ore dal ricevimento. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i rapporti e i messaggi da essi trasmessi siano numerati in modo sequenziale.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché i rapporti e i dati trasmessi al segretariato della NEAFC siano conformi ai formati e ai protocolli di scambio di dati definiti a norma dell’articolo 50, paragrafo 2.

    Articolo 13

    Trasbordo e operazioni di pesca congiunta

    1.   I pescherecci dell’UE procedono ad attività di trasbordo nell’area di regolamentazione soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione preventiva delle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera.

    2.   I pescherecci dell’UE possono effettuare operazioni di trasbordo o operazioni di pesca congiunte unicamente con navi battenti bandiera di una parte contraente e con navi di una parte non contraente alla quale la NEAFC abbia riconosciuto lo status di una parte non contraente cooperante.

    3.   I pescherecci dell’UE impegnati in operazioni di trasbordo che comportano il caricamento a bordo di quantitativi di pesce non possono praticare altre attività di pesca, comprese operazioni di pesca congiunte, nel corso della stessa bordata, ad eccezione delle operazioni di trasformazione del pesce e degli sbarchi.

    Articolo 14

    Stivaggio separato

    1.   I pescherecci dell’UE aventi a bordo risorse della pesca congelate che sono state catturate da più di un peschereccio nella zona della convenzione possono stivare il pesce proveniente da ciascun peschereccio in più parti della stiva, mantenendo tuttavia una netta separazione tra le catture dei vari pescherecci, in particolare utilizzando plastica, compensato o reti.

    2.   Tutte le catture effettuate nella zona della convenzione devono essere stivate separatamente dalle catture effettuate al di fuori della stessa.

    Articolo 15

    Etichettatura del pesce congelato

    Tutto il pesce catturato nella zona della convenzione e successivamente congelato deve essere identificato mediante un’etichetta o un timbro chiaramente leggibili. L’etichetta o il timbro vanno apposti al momento dello stivaggio su ogni cassa o blocco di pesce congelato e indicano la specie, la data di produzione, la sottozona e la divisione CIEM dove è stata effettuata la cattura, nonché il nome del peschereccio che ha praticato la cattura.

    CAPO III

    ISPEZIONI IN MARE

    Articolo 16

    Ispettori NEAFC

    1.   Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a pescare nella zona di regolamentazione designano gli ispettori da assegnare al regime per l’esecuzione dei compiti di controllo e sorveglianza («ispettori NEAFC »).

    2.   Gli Stati membri rilasciano ad ogni ispettore NEAFC una carta di identità speciale, il cui formato è definito a norma dell’articolo 50, paragrafo 2.

    3.   Ogni ispettore NEAFC deve essere munito ed esibire la carta di identità speciale al momento dell’imbarco a bordo di un peschereccio.

    Articolo 17

    Disposizioni generali in materia di ispezione e sorveglianza

    1.   La Commissione o l’organismo da essa designato coordina le attività di ispezione e sorveglianza per l’Unione ed elabora ogni anno, di concerto con gli Stati membri interessati, un piano di intervento congiunto per la partecipazione dell’Unione al regime nell’anno successivo. Tale piano di intervento definisce, in particolare, il numero di ispezioni da effettuare.

    Se più di dieci pescherecci dell’UE praticano contemporaneamente attività di pesca su risorse regolamentate nella zona di regolamentazione, la Commissione o l’organismo da essa designato provvede affinché in tale zona sia presente a tale momento una nave di ispezione di uno Stato membro o sia stato concluso un accordo con un’altra parte contraente per garantire la presenza di una nave di ispezione.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché le ispezioni eseguite dai loro ispettori NEAFC siano effettuate in modo non discriminatorio e in conformità del regime. Il numero di ispezioni dipende dalle dimensioni della flotta, tenendo conto del tempo trascorso dai pescherecci nella zona di regolamentazione.

    3.   La Commissione o l’organismo da essa designato provvede a garantire, mediante un’equa distribuzione delle ispezioni, la parità di trattamento di tutte le parti contraenti i cui pescherecci operino nella zona di regolamentazione.

    4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli ispettori NEAFC originari di un’altra parte contraente possano eseguire ispezioni a bordo delle navi battenti la loro bandiera.

    5.   Gli ispettori NEAFC evitano di ricorrere all’uso della forza, salvo nel caso di legittima difesa. Durante le ispezioni a bordo dei pescherecci, gli ispettori NEAFC non portano armi da fuoco. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali relative al divieto dell’uso della forza.

    6.   Gli ispettori NEAFC evitano di arrecare danno al peschereccio o alle catture conservate a bordo e di interferire con le attività del peschereccio stesso, salvo nel caso e nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento delle loro funzioni.

    Articolo 18

    Mezzi per eseguire ispezioni

    1.   Gli Stati membri mettono a disposizione dei propri ispettori NEAFC mezzi adeguati che consentano loro di svolgere i propri incarichi di controllo e di ispezione. A tal fine essi assegnano al regime navi e aeromobili di ispezione.

    2.   Anteriormente al 1o gennaio di ogni anno la Commissione o l’organismo da essa designato trasmette al segretariato della NEAFC il piano particolareggiato, corredato dei nomi degli ispettori NEAFC e delle navi speciali da ispezione, nonché del tipo di aeromobili e dei relativi dati di identificazione (numero di immatricolazione, nome, indicativo di chiamata) che gli Stati membri intendono assegnare al regime per l’anno in questione. Laddove opportuno, tali informazioni sono prese dall’elenco di ispettori di cui all’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri comunicano i cambiamenti dell’elenco alla Commissione o all’organismo da essa designato, che, a sua volta, le trasmette al segretariato della NEAFC e agli altri Stati membri un mese prima che i cambiamenti stessi devono avere effetto.

    3.   Ogni nave assegnata al regime e avente a bordo ispettori NEAFC, nonché il relativo canotto di attracco, reca lo speciale segnale di ispezione NEAFC per indicare la presenza a bordo di ispettori NEAFC incaricati dell’esecuzione di attività ispettive nell’ambito del regime. Sugli aeromobili assegnati al regime deve essere chiaramente visibile il simbolo internazionale di chiamata. Il formato del segnale speciale è definito a norma dell’articolo 50, paragrafo 2.

    4.   Per ciascuna nave o aeromobile d’ispezione dell’Unione assegnato al regime, la Commissione o l’organismo da essa designato registra la data e l’ora di inizio e fine delle attività svolte nell’ambito del regime, secondo il modello definito a norma dell’articolo 50, paragrafo 2.

    Articolo 19

    Procedura di sorveglianza

    1.   La sorveglianza è basata su avvistamenti dei pescherecci da parte di ispettori NEAFC a partire da una nave o da un aeromobile assegnati al regime. Gli ispettori NEAFC trasmettono copia di ogni rapporto di avvistamento per ogni nave allo Stato di bandiera della nave stessa, alla Commissione o all’organismo da essa designato e al segretariato della NEAFC; tale trasmissione è effettuata per via elettronica secondo il modello definito a norma dell’articolo 50, paragrafo 2. Una copia cartacea di ciascun rapporto di avvistamento e delle eventuali fotografie è trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave considerata.

    2.   Gli ispettori NEAFC registrano i loro avvistamenti in un rapporto di avvistamento redatto secondo il modello definito a norma dell’articolo 50, paragrafo 2.

    Articolo 20

    Procedura di ispezione

    1.   Gli ispettori NEAFC non salgono a bordo del peschereccio senza averne dato preavviso mediante un segnale radio trasmesso a detto peschereccio o senza che lo stesso abbia ricevuto il segnale appropriato in base al codice internazionale dei segnali, con la comunicazione dell’identità della nave di ispezione; non è necessario tuttavia che la ricezione del segnale sia stata confermata.

    2.   Gli ispettori NEAFC hanno la facoltà di esaminare tutte le zone di interesse, i ponti e i locali del peschereccio, le catture (trasformate o meno), le reti e gli altri attrezzi, le attrezzature nonché tutti i documenti ritenuti necessari per verificare il rispetto delle misure di conservazione e gestione adottate dalla NEAFC e di porre domande al comandante o a una persona da esso designata.

    3.   Al peschereccio su cui devono imbarcarsi gli ispettori non deve essere chiesto di fermarsi o di fare manovra durante un’operazione di pesca, cala o salpamento. Gli ispettori NEAFC possono disporre che il salpamento dell’attrezzo sia interrotto o ritardato sino a quando non siano saliti a bordo del peschereccio, ma in nessun caso possono farlo per più di trenta minuti dopo che il peschereccio ha ricevuto il segnale di cui al paragrafo 1.

    4.   I comandanti delle navi di ispezione provvedono ad effettuare le manovre a una distanza di sicurezza dal peschereccio, conformemente alle norme di navigazione.

    5.   Gli ispettori NEAFC possono chiedere a un peschereccio di ritardare la propria entrata o uscita dalla zona di regolamentazione di un massimo di sei ore decorrenti dall’ora in cui il peschereccio ha trasmesso i rapporti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c).

    6.   La durata di un’ispezione non supera le quattro ore o il tempo necessario al salpamento e all’ispezione della rete e delle catture, qualora tali operazioni durino più a lungo. Nel caso in cui sia constatata un’infrazione gli ispettori NEAFC possono rimanere a bordo il tempo necessario per l’attuazione delle misure previste all’articolo 29, paragrafo 1, lettera b).

    7.   In circostanze particolari connesse alle dimensioni del peschereccio e ai quantitativi di pescato presenti a bordo, la durata dell’ispezione può superare i limiti fissati al paragrafo 6. In tal caso, la permanenza a bordo degli ispettori NEAFC non deve superare il tempo necessario per il completamento dell’ispezione. I motivi che giustificano il superamento dei limiti fissati al paragrafo 6 sono indicati nel rapporto di ispezione di cui al paragrafo 9.

    8.   Possono salire a bordo di un peschereccio di un’altra parte contraente al massimo due ispettori NEAFC designati da uno Stato membro. Durante l’ispezione, gli ispettori NEAFC possono chiedere al comandante di prestare tutta l’assistenza necessaria. Gli ispettori NEAFC non impediscono al capitano di comunicare con le autorità del proprio Stato di bandiera durante l’imbarco e l’ispezione.

    9.   Ogni ispezione forma oggetto di un rapporto compilato secondo il formato definito a norma dell’articolo 50, paragrafo 2. Il comandate può aggiungere le sue osservazioni al rapporto di ispezione, che è firmato dagli ispettori NEAFC al termine dell’ispezione. Copia del rapporto di ispezione è consegnata al comandante del peschereccio. Una copia di ogni rapporto di ispezione è immediatamente trasmessa allo Stato di bandiera della nave ispezionata e alla Commissione o all’organismo da essa designato, che la trasmette senza indugio al segretariato della NEAFC. La copia originale o autenticata di ciascun rapporto di ispezione viene trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave ispezionata.

    Articolo 21

    Obblighi del comandante della nave durante la procedura di ispezione

    Il comandante di un peschereccio:

    a)

    agevola l’imbarco e lo sbarco rapido e sicuro degli ispettori conformemente alle modalità adottate a norma dell’articolo 50, paragrafo 2;

    b)

    collabora e offre assistenza durante l’ispezione del peschereccio realizzata a norma del presente regolamento, non ostacola o intimidisce gli ispettori NEAFC nell’esercizio delle loro funzioni, né interferisce con il loro operato, e ne garantisce la sicurezza;

    c)

    consente agli ispettori NEAFC di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera e dello Stato che esegue l’ispezione;

    d)

    consente l’accesso alle zone, ai ponti e ai locali del peschereccio, alle catture (trasformate o meno), alle reti o agli altri attrezzi, alle attrezzature e ad ogni documento o informazione che gli ispettori NEAFC ritengano necessari, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2;

    e)

    fornisce copie dei documenti richiesti dagli ispettori NEAFC; nonché

    f)

    offre agli ispettori NEAFC una sistemazione adeguata compreso, se del caso, il vitto e l’alloggio qualora essi restino a bordo della nave a norma dell’articolo 32, paragrafo 3.

    CAPO IV

    CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO, DI PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI UN’ALTRA PARTE CONTRAENTE

    Articolo 22

    Ambito di applicazione

    Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (10), le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli sbarchi e ai trasbordi, nei porti degli Stati membri, di risorse della pesca catturate nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un’altra parte contraente e successivamente congelate.

    Articolo 23

    Porti designati

    Gli Stati membri designano i porti in cui sono autorizzati lo sbarco o il trasbordo di risorse della pesca catturate nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un’altra parte contraente e successivamente congelate, e ne danno notifica alla Commissione. La Commissione notifica al segretariato della NEAFC l’elenco dei porti designati nonché le eventuali modifiche almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

    Gli sbarchi e i trasbordi di pesce catturato nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un’altra parte contraente e successivamente congelato sono autorizzati unicamente nei porti designati.

    Articolo 24

    Notifica preliminare di entrata in porto

    1.   A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008, quando il comandante di un peschereccio recante a bordo pesci di cui all’articolo 22 del presente regolamento intende entrare in un porto per effettuarvi uno sbarco o un trasbordo di pesce, il comandante del peschereccio, o un suo rappresentante, ne dà notifica alle autorità competenti dello Stato membro di approdo almeno tre giorni lavorativi prima dell’ora di arrivo prevista.

    Tuttavia, uno Stato membro può stabilire un altro termine di notifica tenendo conto, in particolare, della distanza tra i fondali di pesca e i propri porti. In tal caso, esso ne informa senza indugio la Commissione o l’organismo da essa designato e il segretariato della NEAFC.

    2.   I comandanti delle navi o i loro rappresentanti possono annullare una notifica preliminare informando le autorità competenti del porto che intendono utilizzare almeno 24 ore prima dell’ora prevista dell’arrivo nel porto. La notifica è accompagnata da una copia della notifica originale recante la dicitura «ANNULLATO» apposta in diagonale.

    Tuttavia, uno Stato membro può stabilire un altro termine per la notifica dell’annullamento. In tal caso esso ne informa senza indugio la Commissione o l’organismo da essa designato e il segretariato della NEAFC.

    3.   Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono senza indugio una copia della notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 allo Stato di bandiera del peschereccio e, se il peschereccio ha effettuato operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti. Una copia della notifica di cui al paragrafo 2 è inoltre trasmessa senza indugio al segretariato della NEAFC.

    4.   Il formato e le specifiche della notifica sono stabiliti a norma dell’articolo 50, paragrafo 2.

    Per quanto necessario, ulteriori modalità di applicazione relative alle procedure di notifica e annullamento ai sensi del presente articolo, compresi i termini, sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli da 46 a 49.

    Articolo 25

    Autorizzazione di sbarco o di trasbordo

    1.   Lo Stato di bandiera del peschereccio che intende effettuare uno sbarco o un trasbordo o, se il peschereccio ha partecipato ad operazioni di trasbordo fuori dalle acque dell’UE, lo Stato o gli Stati di bandiera delle navi cedenti, confermano, trasmettendo copia della notifica preliminare di cui all’articolo 24 alle autorità competenti dello Stato membro di approdo, che:

    a)

    i pescherecci che hanno dichiarato le catture disponevano di contingenti sufficienti per le specie oggetto della dichiarazione;

    b)

    i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili;

    c)

    i pescherecci che hanno dichiarato le catture disponevano dell’autorizzazione di pesca per le zone oggetto della dichiarazione;

    d)

    la presenza dei pescherecci nella zona di cattura dichiarata è stata verificata sulla scorta dei dati VMS.

    2.   Le operazioni di sbarco o di trasbordo possono avere inizio soltanto dopo che sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro di approdo. Tale autorizzazione è concessa unicamente previa ricezione della conferma dello Stato di bandiera prevista al paragrafo 1.

    3.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono autorizzare integralmente o parzialmente uno sbarco in assenza della conferma di cui al paragrafo 1, purché in questo caso il pesce sia mantenuto in deposito sotto il loro controllo. Il pesce potrà essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto una volta pervenuta la conferma di cui al paragrafo 1. In caso di mancata ricezione della conferma entro 14 giorni dallo sbarco, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono confiscare ed eliminare il pesce in conformità della normativa nazionale.

    4.   Le autorità competenti dello Stato membro di approdo notificano senza indugio al comandante la loro decisione di autorizzare o meno lo sbarco o il trasbordo e ne informano il segretariato della NEAFC.

    5.   Le modalità di applicazione relative all’autorizzazione di sbarco o trasbordo ai sensi del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli da 46 a 49.

    Articolo 26

    Ispezioni in porto

    1.   Ogni Stato membro effettua ispezioni su almeno il 15 % degli sbarchi o dei trasbordi realizzati ogni anno nei suoi porti.

    2.   Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di scarico o trasbordo nonché il controllo incrociato tra i quantitativi per specie indicati nella notifica preliminare di sbarco e quelli effettivamente sbarcati o trasbordati. Una volta completato lo sbarco o il trasbordo l’ispettore verifica e prende nota dei quantitativi di pesce di ogni specie rimanenti a bordo.

    3.   Gli ispettori nazionali si adoperano per non cagionare alla nave ritardi ingiustificati, per limitare al massimo le interferenze e l’intralcio ad essa arrecati e per evitare che sia compromessa la qualità del pesce.

    4.   Lo Stato membro di approdo può invitare gli ispettori di altre parti contraenti ad accompagnare i propri ispettori e ad osservare l’ispezione delle operazioni di sbarco o di trasbordo di risorse della pesca catturate da pescherecci battenti bandiera di un’altra parte contraente.

    Articolo 27

    Rapporti di ispezione

    1.   Ogni ispezione forma oggetto di un rapporto compilato secondo il modello definito a norma dell’articolo 50, paragrafo 2.

    2.   Il comandante può aggiungere le sue osservazioni al rapporto di ispezione, che è firmato dall’ispettore e dal comandante al termine dell’ispezione. Copia del rapporto di ispezione è consegnata al comandante del peschereccio.

    3.   Una copia di ogni rapporto di ispezione è trasmessa senza indugio allo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e, se la nave ha partecipato ad operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti, alla Commissione o all’organismo da essa designato e al segretariato della NEAFC. La copia originale o autenticata di ciascun rapporto di ispezione è trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave ispezionata.

    CAPO V

    INFRAZIONI

    Articolo 28

    Ambito di applicazione

    Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento (CE) n. 1005/2008, le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai pescherecci dell’UE e ai pescherecci battenti bandiera di un’altra parte contraente adibiti o destinati all’esercizio di attività di pesca su risorse ittiche nella zona di regolamentazione.

    Articolo 29

    Procedure di infrazione

    1.   Se un ispettore ha fondati motivi per ritenere che un peschereccio abbia svolto un’attività contraria alle misure di conservazione e gestione adottate dalla NEAFC, lo stesso:

    a)

    registra l’infrazione nel rapporto di cui all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 20, paragrafo 9, o all’articolo 27;

    b)

    adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova. Un marchio di identificazione può essere fissato solidamente su qualsiasi parte dell’attrezzo da pesca che l’ispettore ritiene sia o sia stato utilizzato in contravvenzione alle misure applicabili;

    c)

    cerca immediatamente di entrare in contatto con un ispettore o con l’autorità designata dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato;

    d)

    trasmette senza indugio il rapporto di ispezione alla Commissione o all’organismo da essa designato.

    2.   Lo Stato membro che esegue l’ispezione comunica per iscritto informazioni circostanziate sull’infrazione all’autorità designata dello Stato di bandiera della nave ispezionata e alla Commissione, o all’organismo da essa designato e, ove possibile, vi provvede entro il primo giorno lavorativo successivo all’inizio dell’ispezione.

    3.   Lo Stato membro che esegue l’ispezione trasmette senza indugio l’originale del rapporto di sorveglianza o di ispezione ed eventuali documenti giustificativi alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e ne invia una copia alla Commissione o all’organismo da esso designato, che a sua volta la trasmette al segretariato della NEAFC.

    Articolo 30

    Provvedimenti adottati a seguito di un’infrazione

    1.   Lo Stato membro cui venga notificata da un’altra parte contraente o da un altro Stato membro un’infrazione commessa da un peschereccio battente la sua bandiera adotta tempestivi provvedimenti in conformità della legislazione nazionale per ottenere ed esaminare le prove dell’infrazione e condurre qualsiasi altra indagine eventualmente necessaria per stabilire il seguito da dare all’infrazione nonché, ove possibile, ispezionare il peschereccio interessato.

    2.   Gli Stati membri designano le autorità competenti che devono ricevere le prove delle infrazioni e comunicano alla Commissione, o all’organismo da essa designato, l’indirizzo di tali autorità nonché eventuali modifiche di tali informazioni. La Commissione o l’organismo da essa designato trasmette successivamente tali informazioni al segretariato della NEAFC.

    Articolo 31

    Infrazioni gravi

    Ai fini del presente regolamento, sono considerate gravi le seguenti infrazioni:

    a)

    la pesca praticata senza un’autorizzazione valida rilasciata dallo Stato di bandiera;

    b)

    la pesca praticata in assenza di un contingente o dopo l’esaurimento dello stesso;

    c)

    l’utilizzo di attrezzi da pesca vietati;

    d)

    gravi inesattezze nella dichiarazione delle catture;

    e)

    la ripetuta inosservanza dell’articolo 9 o 11;

    f)

    lo sbarco o il trasbordo in un porto non designato a norma dell’articolo 23;

    g)

    l’inosservanza dell’articolo 24;

    h)

    lo sbarco o il trasbordo in assenza dell’autorizzazione dello Stato di approdo ai sensi dell’articolo 25;

    i)

    l’impedimento posto a un ispettore a svolgere le proprie funzioni;

    j)

    la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata;

    k)

    la falsificazione o l’occultamento delle marcature, dell’identità o della registrazione del peschereccio;

    l)

    l’occultamento, la falsificazione o l’eliminazione di prove attinenti l’indagine;

    m)

    la commissione di più violazioni che, nel loro insieme, configurano una grave inosservanza delle misure di conservazione e di gestione;

    n)

    la partecipazione a operazioni di trasbordo o a operazioni di pesca congiunte con navi di una parte non contraente alla quale la NEAFC non abbia riconosciuto lo status di parte non contraente cooperante;

    o)

    la fornitura di provviste, carburante o altri servizi a navi figuranti negli elenchi di cui all’articolo 44.

    Articolo 32

    Provvedimenti adottati a seguito di un’infrazione grave

    1.   Se un ispettore ha fondati motivi per ritenere che un peschereccio abbia commesso un’infrazione grave ai sensi dell’articolo 31, esso notifica senza indugio l’infrazione alla Commissione o all’organismo da essa designato, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e, se la nave ispezionata ha partecipato ad operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti, a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, e trasmette altresì copia della notifica al segretariato della NEAFC.

    2.   Ai fini della salvaguardia delle prove, l’ispettore adotta tutti i provvedimenti necessari per garantirne la sicurezza e la conservazione, evitando quanto più possibile di intralciare la nave e di interferire con le sue attività.

    3.   L’ispettore è autorizzato a restare a bordo del peschereccio il tempo necessario per comunicare le informazioni concernenti l’infrazione all’ispettore debitamente autorizzato di cui all’articolo 33, o fino al ricevimento della risposta con cui lo Stato di bandiera gli chiede di lasciare il peschereccio.

    Articolo 33

    Provvedimenti adottati a seguito di un’infrazione grave commessa da un peschereccio dell’UE

    1.   Gli Stati membri di bandiera rispondono senza indugio alla notifica di cui all’articolo 32, paragrafo 1, e provvedono affinché, entro le 72 ore, un ispettore debitamente autorizzato ispezioni il peschereccio interessato riguardo all’infrazione. L’ispettore debitamente autorizzato sale a bordo del peschereccio interessato ed esamina gli elementi costitutivi della presunta infrazione grave riscontrati dall’ispettore e trasmette quanto prima i risultati del suo esame all’autorità competente dello Stato membro di bandiera e alla Commissione o all’organismo da essa designato.

    2.   Se, a seguito della notifica dei risultati dell’esame di cui al paragrafo 1, le prove lo giustificano, lo Stato membro di bandiera chiede al peschereccio di dirigersi immediatamente, e in ogni caso entro le 24 ore, in un porto da esso designato per essere sottoposto a un’ispezione approfondita effettuata sotto la sua autorità.

    3.   Lo Stato membro di bandiera può autorizzare lo Stato che esegue l’ispezione a condurre senza indugio il peschereccio in un porto designato dallo Stato membro di bandiera.

    4.   Se il peschereccio non è invitato a dirigersi in un porto, lo Stato membro di bandiera deve darne sollecitamente la debita giustificazione alla Commissione o all’organismo da essa designato e allo Stato che effettua l’ispezione. La Commissione o l’organismo da essa designato trasmette tale giustificazione al segretariato della NEAFC.

    5.   Se un peschereccio è invitato a dirigersi in un porto per essere sottoposto a un’ispezione approfondita ai sensi del paragrafo 2 o 3, un ispettore NEAFC di un’altra parte contraente può, previo consenso dello Stato membro di bandiera del peschereccio, salire e rimanere a bordo del peschereccio durante il suo trasferimento in porto e assistere alla sua ispezione in porto.

    6.   Gli Stati membri di bandiera comunicano sollecitamente alla Commissione o all’organismo da essa designato l’esito dell’ispezione approfondita nonché le misure adottate a seguito dell’infrazione.

    7.   Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite a norma dell’articolo 50, paragrafo 2.

    Articolo 34

    Relazioni e provvedimenti in caso di infrazioni

    1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli Stati membri riferiscono alla Commissione, o all’organismo da essa designato, in merito ai procedimenti riguardanti le infrazioni alle misure di conservazione e gestione adottate dalla NEAFC commesse nel corso del precedente anno civile. Tali infrazioni sono riportate in ciascuna relazione successiva fino alla conclusione del procedimento in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale. La Commissione o l’organismo da essa designato trasmette le relazioni al segretariato della NEAFC entro il 1o marzo dello stesso anno.

    2.   La relazione di cui al paragrafo 1 indica lo stato attuale dei procedimenti, precisando in particolare se il caso è pendente, in appello oppure oggetto di indagine. La relazione comprende una descrizione specifica delle sanzioni imposte, che indichi in particolare il livello delle ammende, il valore del pesce e/o dell’attrezzo confiscato ed eventuali avvertimenti scritti e, qualora non sia stata adottata alcuna misura, fornisce una giustificazione.

    Articolo 35

    Trattamento dei rapporti di ispezione

    Fatto salvo l’articolo 77 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri collaborano tra loro e con le altre parti contraenti al fine di facilitare i procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito di un rapporto presentato da un ispettore nell’ambito del regime, fatte salve le norme che disciplinano la ricevibilità delle prove nei sistemi nazionali, giudiziari o di altro tipo.

    Articolo 36

    Rapporti sulle attività di sorveglianza e di ispezione

    1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione o all’organismo da essa designato, per l’anno civile precedente:

    a)

    il numero di ispezioni da esso effettuate ai sensi degli articoli 19, 20 e 26, precisando il numero di ispezioni sulle navi di ciascuna parte contraente e, qualora sia stata commessa un’infrazione, la data e la posizione in cui è stata effettuata l’ispezione della nave in causa nonché la natura dell’infrazione;

    b)

    il numero di ore di volo degli aeromobili e il numero di giorni in mare delle vedette della NEAFC, il numero di avvistamenti sia di navi di parti contraenti sia di navi di parti non contraenti, e l’elenco delle navi per le quali è stato compilato un rapporto di sorveglianza.

    2.   Sulla base dei rapporti degli Stati membri, la Commissione o l’organismo da essa designato redige un rapporto dell’Unione che trasmette al segretariato della NEAFC entro il 1o marzo di ogni anno.

    CAPO VI

    MISURE INTESE A PROMUOVERE IL RISPETTO DELLE MISURE DA PARTE DEI PESCHERECCI DI PARTI NON CONTRAENTI

    Articolo 37

    Ambito di applicazione

    1.   Il presente capo fa salvi i pescherecci di parti non contraenti adibiti o destinati all’esercizio di attività di pesca su risorse ittiche nella zona della convenzione.

    2.   Il presente capo fa salvi il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento (CE) n. 1005/2008.

    Articolo 38

    Avvistamento e identificazione di navi di parti non contraenti

    1.   Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione o all’organismo da essa designato qualsiasi informazione riguardante le navi di parti non contraenti avvistate o altrimenti identificate nell’esercizio di attività di pesca nella zona della convenzione. La Commissione o l’organismo da essa designato informa sollecitamente il segretariato della NEAFC e tutti gli altri Stati membri della ricezione di ciascun rapporto di avvistamento.

    2.   Se uno Stato membro avvista la nave di una parte non contraente, esso tenta immediatamente di informare la nave stessa del fatto che è stata avvistata o altrimenti identificata nell’esercizio di attività di pesca nella zona della convenzione e che è, pertanto, sospettata di aver violato le misure di conservazione e gestione adottate dalla NEAFC nell’ambito della convenzione, tranne nel caso in cui la NEAFC abbia riconosciuto lo status di parte non contraente cooperante al suo Stato di bandiera.

    3.   Se una nave di una parte non contraente è avvistata o altrimenti identificata nell’esercizio di attività di trasbordo, la presunzione che siano state violate le misure di conservazione e di gestione della NEAFC si applica a ogni altra nave di una parte non contraente che sia stata identificata nell’esercizio di tali attività con la nave in questione.

    Articolo 39

    Ispezioni in mare

    1.   Gli ispettori NEAFC chiedono di essere autorizzati a salire a bordo e a ispezionare le navi di parti non contraenti avvistate o altrimenti identificate da una parte contraente durante l’esercizio di attività di pesca nella zona della convenzione. Se il comandante autorizza l’accesso a bordo e l’ispezione della nave, l’ispezione forma oggetto di un rapporto compilato a norma dell’articolo 20, paragrafo 9.

    2.   Gli ispettori NEAFC trasmettono senza indugio copia del rapporto di ispezione alla Commissione o all’organismo da essa designato, al segretariato della NEAFC e al comandante della nave della parte non contraente. Se le prove in tale rapporto lo giustificano, uno Stato può prendere opportuni provvedimenti in conformità del diritto internazionale. Gli Stati membri sono incoraggiati a valutare se le loro misure nazionali sono appropriate per l’esercizio della giurisdizione su tali navi.

    3.   Se il comandante non autorizza l’accesso a bordo e l’ispezione della propria nave o non si conforma ad uno degli obblighi previsti all’articolo 21, lettere da a) a d), si presume che la nave abbia praticato attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate («attività INN»). L’ispettore NEAFC ne informa immediatamente la Commissione o l’organismo da essa designato. La Commissione o l’organismo da essa designato trasmette prontamente tale informazione al segretariato della NEAFC.

    Articolo 40

    Entrata in porto

    1.   Il comandante di un peschereccio di una parte non contraente può fare scalo unicamente in un porto designato a norma dell’articolo 23. Il comandante che intende fare scalo nel porto di uno Stato membro ne dà notifica alle autorità competenti dello Stato membro di approdo a norma dell’articolo 24. Lo Stato membro di approdo comunica senza indugio tale informazione allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione o all’organismo da essa designato. La Commissione o l’organismo da essa designato trasmette tale informazione al segretariato della NEAFC.

    2.   Lo Stato membro di approdo vieta l’accesso ai propri porti alle navi che non abbiano trasmesso la necessaria notifica preliminare di entrata in porto di cui all’articolo 24.

    Articolo 41

    Ispezioni in porto

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le navi di parti non contraenti che accedono ai loro porti siano sottoposte ad ispezione. La nave non è autorizzata a effettuare sbarchi o trasbordi di catture fino a quando l’ispezione non sia stata completata. Ciascuna ispezione deve essere documentata attraverso la redazione di un rapporto di ispezione di cui all’articolo 27. Se il comandante della nave non si è conformato ad uno degli obblighi previsti all’articolo 21, lettere da a) a d), si presume che la nave abbia praticato attività INN.

    2.   L’esito di tutte le ispezioni effettuate nei porti degli Stati membri su navi di parti non contraenti e i conseguenti provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Commissione o all’organismo da essa designato, che trasmette tale informazione al segretariato della NEAFC.

    Articolo 42

    Trasbordi e sbarchi

    1.   Le operazioni di sbarco e di trasbordo possono avere inizio soltanto dopo che sono state autorizzate delle autorità competenti dello Stato di approdo.

    2.   Nei porti e nelle acque di tutti gli Stati membri è vietato sbarcare o trasbordare da una nave di una parte non contraente sottoposta ad ispezione a norma dell’articolo 41, se l’ispezione rivela che a bordo della nave sono presenti specie soggette a raccomandazioni adottate nell’ambito della convenzione, salvo se il comandante della nave è in grado di dimostrare alle autorità competenti che la cattura ha avuto luogo fuori dalla zona di regolamentazione o nel rispetto di tutte le pertinenti raccomandazioni previste dalla convenzione.

    3.   La nave non è autorizzata a procedere allo sbarco o al trasbordo se lo Stato di bandiera della nave o, se la nave ha partecipato ad operazioni di trasbordo, lo Stato o gli Stati di bandiera delle navi cedenti, non forniscono la conferma di cui all’articolo 25.

    4.   Lo sbarco e il trasbordo sono inoltre vietati se il comandante della nave non si è conformato a uno degli obblighi sanciti all’articolo 21, lettere da a) a d).

    Articolo 43

    Rapporti sulle attività di parti non contraenti

    1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione o all’organismo da essa designato, per l’anno civile precedente:

    a)

    il numero di ispezioni realizzate nell’ambito del regime su navi di parti non contraenti in mare o nei propri porti, i nomi delle navi ispezionate e i relativi Stati di bandiera, la data delle ispezioni e, se del caso, il nome di ogni porto in cui ha avuto luogo l’ispezione nonché l’esito della medesima; e

    b)

    in caso di sbarco o di trasbordo effettuato a seguito di un’ispezione nell’ambito del regime, gli elementi di prova forniti ai sensi dell’articolo 42.

    2.   Oltre ai rapporti di sorveglianza e alle informazioni sulle ispezioni, gli Stati membri possono presentare in qualsiasi momento alla Commissione o all’organismo da essa designato qualsiasi ulteriore informazione atta a consentire l’identificazione delle navi di parti non contraenti che potrebbero aver praticato attività di pesca INN nella zona della convenzione.

    3.   Sulla base di tali informazioni, la Commissione o l’organismo da essa designato trasmette entro il 1o marzo di ogni anno al segretariato della NEAFC una relazione generale sulle attività delle parti non contraenti.

    Articolo 44

    Pescherecci che praticano attività INN

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché le navi figuranti nell’elenco provvisorio delle navi che praticano attività INN, compilato dalla NEAFC (elenco «A»):

    a)

    siano sottoposte ad ispezione a norma dell’articolo 41 quando entrano nei loro porti;

    b)

    non siano autorizzate a effettuare sbarchi o trasbordi nei loro porti o nelle acque soggette alla loro giurisdizione;

    c)

    non ricevano assistenza da pescherecci, navi ausiliarie, navi da rifornimento, navi madri o navi cargo battenti la loro bandiera e non siano autorizzate a partecipare a operazioni di trasbordo o a operazioni di pesca congiunte con tali navi;

    d)

    non siano rifornite di provviste, carburante o altri servizi.

    2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), non si applicano a una nave figurante nell’elenco «A» qualora sia stata formulata una raccomandazione alla NEAFC di depennare la nave in questione dall’elenco «A».

    CAPO VII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 45

    Riservatezza

    1.   Oltre agli obblighi previsti agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri garantiscono la riservatezza nel trattamento dei rapporti e messaggi elettronici trasmessi al segretariato della NEAFC e ricevuti dal medesimo ai sensi degli articoli 11, 12 e 19, paragrafo 1.

    2.   Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite a norma dell’articolo 50, paragrafo 2.

    Articolo 46

    Delega di poteri

    1.   La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 47 e alle condizioni di cui agli articoli 48 e 49, le modalità di applicazione dell’articolo 25 nonché l’elenco delle risorse ittiche di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e le modalità di applicazione relative alle procedure di notifica e annullamento, compresi i termini, di cui all’articolo 24, paragrafo 4, secondo comma.

    2.   Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

    Articolo 47

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 46 è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2011. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 48.

    2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

    3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 48 e 49.

    Articolo 48

    Revoca della delega

    1.   La delega di potere di cui all’articolo 46 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

    2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di potere si adopera per informare l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

    3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della revoca decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 49

    Obiezioni agli atti delegati

    1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni all’atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

    Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di due mesi.

    2.   Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio ha sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo.

    L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

    3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest’ultimo non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.

    Articolo 50

    Attuazione

    1.   La Commissione è assistita da un comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    Articolo 51

    Procedure di modifica

    Per quanto necessario, al fine di recepire nel diritto dell’Unione le modifiche alle vigenti disposizioni del regime che diventano obbligatorie per l’Unione, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 47 e alle condizioni di cui agli articoli 48 e 49, le disposizioni del presente regolamento concernenti:

    a)

    la partecipazione delle parti contraenti alla pesca nella zona di regolamentazione di cui all’articolo 5;

    b)

    la rimozione e l’eliminazione degli attrezzi fissi nonché il recupero degli attrezzi perduti di cui agli articoli 6 e 7;

    c)

    l’uso del VMS di cui all’articolo 11;

    d)

    la cooperazione e la comunicazione delle informazioni al segretariato della NEAFC di cui all’articolo 12;

    e)

    i requisiti relativi allo stivaggio separato e all’etichettatura delle risorse della pesca congelate di cui agli articoli 14 e 15;

    f)

    l’assegnazione degli ispettori NEAFC di cui all’articolo 16;

    g)

    le misure intese a promuovere il rispetto del regime da parte dei pescherecci di parti non contraenti a norma del capo VI;

    h)

    l’elenco delle risorse regolamentate di cui all’allegato.

    Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

    Articolo 52

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 2791/1999 è abrogato.

    Articolo 53

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, addi 15 dicembre 2010.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    J. BUZEK

    Per il Consiglio

    Il presidente

    O. CHASTEL


    (1)  Parere del 17 marzo 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 novembre 2010.

    (3)  GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21.

    (4)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

    (5)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (7)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 1.

    (8)  GU L 56 del 2.3.2005, pag. 8.

    (9)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

    (10)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.


    ALLEGATO

    RISORSE REGOLAMENTATE

    A)   Specie pelagiche e oceaniche

    Stock (nome comune)

    Codice FAO

    Nome scientifico

    Sottozone e divisioni CIEM

    Scorfano

    REB

    Sebastes mentella

    I, II, V, XII, XIV

    Fregolo di primavera dell’aringa di Norvegia (aringa atlantico-scandinava)

    HER

    Clupea harengus

    I, II

    Melù

    WHB

    Micromesistius poutassou

    IIa, IVa, Vb, VI, VII, XII, XIV

    Sgombro

    MAC

    Scomber scombrus

    IIa, IV, V, VI, VII, XII

    Eglefino

    HAD

    Melanogrammus aeglefinus

    VIb


    B)   Specie di acque profonde

    Stock (nome comune)

    Codice FAO

    Nome scientifico

    Sottozone CIEM

    Alepocefalo

    ALC

    Alepocephalus bairdii

    da I a XIV

    Alepocefalo

    PHO

    Alepocephalus rostratus

    da I a XIV

    Antimora blu

    ANT

    Antimora rostrata

    da I a XIV

    Pesce sciabola nero

    BSF

    Aphanopus carbo

    da I a XIV

    Gattucci

    API

    Apristurus spp.

    da I a XIV

    Argentina

    ARG

    Argentina silus

    da I a XIV

    Berici

    ALF

    Beryx spp.

    da I a XIV

    Brosmio

    USK

    Brosme brosme

    da I a XIV

    Sagrì

    GUP

    Centrophorus granulosus

    da I a XIV

    Sagrì atlantico

    GUQ

    Centrophorus squamosus

    da I a XIV

    Pescecane nero

    CFB

    Centroscyllium fabricii

    da I a XIV

    Pailona

    CYO

    Centroscymnus coelolepis

    da I a XIV

    Pailona nasuta

    CYP

    Centroscymnus crepidater

    da I a XIV

    Granchio rosso di fondale

    KEF

    Chaceon (Geryon) affinis

    da I a XIV

    Chimera

    CMO

    Chimaera monstrosa

    da I a XIV

    Squalo serpente

    HXC

    Chlamydoselachus anguineus

    da I a XIV

    Grongo

    COE

    Conger conger

    da I a XIV

    Granatiere

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    da I a XIV

    Zigrino

    SCK

    Dalatias licha

    da I a XIV

    Deania

    DCA

    Deania calceus

    da I a XIV

    Re di triglie nero

    EPI

    Epigonus telescopus

    da I a XIV

    Pesce diavolo maggiore

    SHL

    Etmopterus princeps

    da I a XIV

    Sagrì nero

    SHL

    Etmopterus spinax

    da I a XIV

    Boccanera

    SHO

    Galeus melastomus

    da I a XIV

    Gattuccio islandese

    GAM

    Galeus murinus

    da I a XIV

    Scorfano di fondale

    BRF

    Helicolenus dactylopterus

    da I a XIV

    Squalo capopiatto

    SBL

    Hexanchus griseus

    da I a XIV

    Pesce specchio atlantico

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    da I a XIV

    Pesce specchio

    HPR

    Hoplostethus mediterraneus

    da I a XIV

    Chimera

    CYH

    Hydrolagus mirabilis

    da I a XIV

    Pesce sciabola

    SFS

    Lepidopus caudatus

    da I a XIV

    Licode

    ELP

    Lycodes esmarkii

    da I a XIV

    Granatiere

    RHG

    Macrourus berglax

    da I a XIV

    Molva azzurra

    BLI

    Molva dypterygia

    da I a XIV

    Molva

    LIN

    Molva molva

    da I a XIV

    Mora

    RIB

    Mora moro

    da I a XIV

    Pesce porco atlantico

    OXN

    Oxynotus paradoxus

    da I a XIV

    Occhialone

    SBR

    Pagellus bogaraveo

    da I a XIV

    Musdee

    GFB

    Phycis spp.

    da I a XIV

    Cernia di fondale

    WRF

    Polyprion americanus

    da I a XIV

    Razza rotonda

    RJY

    Raja fyllae

    da I a XIV

    Razza

    RJG

    Raja hyperborea

    da I a XIV

    Razza

    JAD

    Raja nidarosiensis

    da I a XIV

    Ippoglosso nero

    GHL

    Rheinhardtius hippoglossoides

    da I a XIV

    Chimera atlantica

    RCT

    Rhinochimaera atlantica

    da I a XIV

    Cagnolo atlantico

    SYR

    Scymnodon ringens

    da I a XIV

    Scorfano atlantico

    SFV

    Sebastes viviparus

    da I a XIV

    Squalo di Groenlandia

    GSK

    Somniosus microcephalus

    da I a XIV

    Scorfano di acque profonde

    TJX

    Trachyscorpia cristulata

    da I a XIV

    Appendice

    Dichiarazioni relative all’articolo 51

    «Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione osservano che ognuna delle disposizioni di carattere non essenziale dell’atto legislativo di base, ora elencate all’articolo 51 del regolamento (delega di potere), può diventare in futuro, in qualunque momento, un elemento politicamente significativo del vigente regime di controllo della NEAFC, nel qual caso il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano che entrambi i legislatori, il Consiglio o il Parlamento europeo, possono immediatamente esercitare il diritto di sollevare obiezioni a un progetto di atto delegato della Commissione o il diritto di revocare i poteri delegati, ai sensi rispettivamente degli articoli 48 e 49 del regolamento.»

    «Il Consiglio e il Parlamento convengono che l’inserimento di una qualsivoglia disposizione del regime di controllo della NEAFC nel presente regolamento tra gli elementi non essenziali, ora elencati all’articolo 51, non implica di per sé che tale disposizione sarà automaticamente considerata dai legislatori come avente carattere non essenziale in eventuali futuri regolamenti.»

    «Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l’attuazione dell’articolo 290 TFUE o singoli atti legislativi contenenti disposizioni siffatte.»


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