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Document 32010R1204
Commission Regulation (EU) No 1204/2010 of 16 December 2010 amending for the 142nd time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
Regolamento (UE) n. 1204/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010 , recante centoquarantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
Regolamento (UE) n. 1204/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010 , recante centoquarantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
GU L 333 del 17.12.2010, p. 45–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32002R0881 | modifica | allegato I | 17/12/2010 |
17.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/45 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1204/2010 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2010
recante centoquarantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 7 dicembre 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una persona fisica al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e il 30 novembre 2010 ha modificato due voci dell'elenco. |
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
(4) |
Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
David O'SULLIVAN
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
(1) |
La voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche»:
|
(2) |
La voce «Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Indirizzo: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 18.3.1967. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K602878 (passaporto tunisino rilasciato il 5.11.1993, scaduto il 9.6.2001). Altre informazioni: estradato in Francia il 4.9.2003. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias (a) Manza Mondher, (b) Hanza Mondher, (c) Al Yamani Noman, (d) Hamza, (e) Abdellah). Indirizzo: 17 Boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, Francia. Data di nascita: (a) 18.3.1967, (b) 18.8.1968, 28.5.1961. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K602878 (passaporto tunisino rilasciato il 5.11.1993, scaduto il 9.6.2001). Altre informazioni: estradato dall'Italia in Francia il 4.9.2003. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.» |
(3) |
La voce «Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Indirizzo Derzhavina street 281-59, Grozny, Repubblica cecena Federazione russa. Data di nascita: 12.9.1952. Luogo di nascita: Vydrikh, distretto di Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Repubblica socialista sovietica di) Kazakistan. Nazionalità: russa. Passaporti n.: a) 43 No 1600453, b) 535884942 (passaporto straniero russo), c) 35388849 (passaporto straniero russo). Altre informazioni: a) l’indirizzo è quello precedente, b) ucciso il 19.2.2004.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente: «Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias (a) Hussin Mohamed Dli Tamimi (b) Abdul-Muslimovich (c) Яндарбиев Зелимхан Ахмедович (Абдулмуслинович). Address: Derzhavina Street Number 281, apartment 59, Grozny, Repubblica cecena, Federazione russa. Data di nascita: 12.9.1952. Luogo di nascita: villaggio di Vydrikha, distretto di Shemonaikhinskiy (ex Verkhubinskiy), regione del Kazakistan orientale, Repubblica socialista sovietica di Kazakistan, URSS. Nazionalità: russa. Passaporto n.: (a) 43 No 1600453, (b) 535884942 (passaporto straniero russo), (c) 35388849 (passaporto straniero russo). Altre informazioni: confermato suo decesso a Doha, Qatar, il 13.2.2004. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.» |