This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010D0435
2010/435/EU: Commission Decision of 9 August 2010 amending Annex XI to Council Directive 2003/85/EC as regards the list of laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus (notified under document C(2010) 5420) Text with EEA relevance
2010/435/UE: Decisione della Commissione, del 9 agosto 2010 , che modifica l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori autorizzati a manipolare i virus vivi dell’afta epizootica [notificata con il numero C(2010) 5420] Testo rilevante ai fini del SEE
2010/435/UE: Decisione della Commissione, del 9 agosto 2010 , che modifica l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori autorizzati a manipolare i virus vivi dell’afta epizootica [notificata con il numero C(2010) 5420] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 209 del 10.8.2010, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429 e 32020R0687
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32003L0085 | modifica | allegato 11 | 09/08/2010 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32016R0429 | 21/04/2021 | |||
Implicitly repealed by | 32020R0687 | 21/04/2021 |
10.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 209/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2010
che modifica l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori autorizzati a manipolare i virus vivi dell’afta epizootica
[notificata con il numero C(2010) 5420]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/435/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l’articolo 67,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e alcune misure preventive per una maggiore sensibilizzazione e preparazione delle autorità competenti e degli allevatori per quanto concerne questa malattia. |
(2) |
Tali misure preventive comprendono l’obbligo degli Stati membri di provvedere affinché la manipolazione di virus vivi dell’afta epizootica a fini di ricerca e diagnosi sia effettuata solo nei laboratori autorizzati elencati nella parte A e la manipolazione di vaccini o di antigeni inattivati per la produzione di vaccini e la ricerca attinente siano effettuate solo negli stabilimenti e nei laboratori autorizzati elencati nella parte B dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE. |
(3) |
La Bulgaria ha ufficialmente informato la Commissione che in seguito ai controlli eseguiti in conformità all’articolo 66 della direttiva 2003/85/CE, il suo laboratorio nazionale di riferimento non risulta più conforme alle norme di biosicurezza stabilite dall’articolo 65, lettera d), della direttiva 2003/85/CE. |
(4) |
I Paesi Bassi hanno informato ufficialmente la Commissione di alcuni cambiamenti relativi al nome di un laboratorio situato nei Paesi Bassi, menzionato nella parte B dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE. |
(5) |
Per motivi di sicurezza è importante mantenere aggiornato l’elenco dei laboratori contenuto nell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE. |
(6) |
È quindi necessario sopprimere la voce relativa alla Bulgaria nell’elenco dei laboratori figurante alla parte A e sostituire la voce relativa ai Paesi Bassi nell’elenco dei laboratori figurante nella parte B dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XI della direttiva 2003/85/CE è così modificato:
1) |
nella parte A, la voce relativa alla Bulgaria è soppressa; |
2) |
nella parte B, la voce relativa ai Paesi Bassi è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.