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Document 02019R1022-20190814

    Consolidated text: Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1022/2019-08-14

    02019R1022 — IT — 14.08.2019 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) 2019/1022 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 20 giugno 2019

    che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014

    (GU L 172 dell'26.6.2019, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO (UE) 2019/1241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019

      L 198

    105

    25.7.2019




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) 2019/1022 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 20 giugno 2019

    che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014



    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.  Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale («piano») per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale.

    2.  Il presente regolamento si applica ai seguenti stock:

    a) gambero viola (Aristeus antennatus) nelle sottozone 1, 5, 6 e 7 della CGPM;

    b) gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nelle sottozone 1, 5, 6 e 9-10-11 della CGPM;

    c) gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) nelle sottozone 9-10-11 della CGPM;

    d) nasello (Merluccius merluccius) nelle sottozone 1-5-6-7- e 9-10-11 della CGPM;

    e) scampo (Nephrops norvegicus) nelle sottozone 5, 6, 9 e 11 della CGPM;

    f) triglia di fango (Mullus barbatus) nelle sottozone 1, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 della CGPM.

    3.  Il presente regolamento si applica anche agli stock oggetto di catture accessorie prelevati nel Mar Mediterraneo occidentale nella pesca degli stock elencati al paragrafo 2. Esso si applica altresì a qualsiasi altro stock demersale catturato nel Mar Mediterraneo occidentale per il quale non si dispone di dati sufficienti.

    4.  Il presente regolamento si applica alle attività di pesca commerciale di stock demersali di cui ai paragrafi 2 e 3, ove praticate nelle acque dell'Unione o da navi dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione del Mar Mediterraneo occidentale.

    5.  Il presente regolamento specifica inoltre le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione del Mar Mediterraneo occidentale per tutti gli stock delle specie a cui si applica l'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che sono catturate nelle attività di pesca demersali.

    6.  Il presente regolamento stabilisce, all'articolo 13, misure tecniche applicabili nel Mar Mediterraneo occidentale relativamente a qualunque stock.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni in aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ( 1 ) e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1967/2006:

    1)

    «Mar Mediterraneo occidentale» : le acque nelle sottozone geografiche (geographical sub-areas – GSA) della CGPM 1 (Mare di Alboran settentrionale), 2 (Isola di Alboran), 5 (Isole Baleari), 6 (nord della Spagna), 7 (Golfo del Leone), 8 (Corsica), 9 (Mar Ligure e Mare Tirreno settentrionale), 10 (Mare Tirreno meridionale) e 11 (Sardegna) quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

    2)

    «stock considerati» : gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 2;

    3)

    «stock più vulnerabile» : lo stock per cui, al momento di stabilire lo sforzo di pesca massimo consentito, la mortalità per pesca dell'anno precedente è la più distante dal valore FMSY determinato nei migliori pareri scientifici disponibili;

    4)

    «intervallo di FMSY» : un intervallo di valori indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dello CSTEP o di un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale, all'interno del quale tutti i livelli di mortalità per pesca producono a lungo termine il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield – MSY) sulla base di un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza provocare ripercussioni significative sul processo riproduttivo degli stock considerati. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto all'MSY. Ad esso è applicato un tetto massimo affinché la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento (BLIM) non sia superiore al 5 %;

    5)

    «valore FMSY» : il valore della mortalità per pesca stimata che, sulla base di un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, produce il rendimento massimo a lungo termine;

    6)

    «MSY FLOWER» : il valore più basso all'interno dell'intervallo di FMSY;

    7)

    «MSY FUPPER» : il valore più alto all'interno dell'intervallo di FMSY;

    8)

    «intervallo inferiore di FMSY» : intervallo di valori compresi tra l'MSY FLOWER e il valore FMSY;

    9)

    «intervallo superiore di FMSY» : intervallo di valori compresi tra il valore FMSY e l'MSY FUPPER;

    10)

    «BLIM» : il valore limite di riferimento, espresso come biomassa riproduttiva e indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare nel parere dello CSTEP o di un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;

    11)

    «BPA» : il valore precauzionale di riferimento, espresso come biomassa riproduttiva e indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare nel parere dello CSTEP o di un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale, che garantisce che la probabilità che la biomassa riproduttiva scenda al di sotto del BLIM non superi il 5 %;

    12)

    «gruppo di sforzo di pesca» : un'unità di gestione della flotta di uno Stato membro per la quale è fissato uno sforzo di pesca massimo consentito;

    13)

    «gruppo di stock» : un gruppo di stock catturati insieme come indicato all'allegato I;

    14)

    «giorno di pesca» : periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una nave si trova nel Mar Mediterraneo occidentale ed è fuori dal porto.

    Articolo 3

    Obiettivi

    1.  Il piano è basato su un regime di sforzo di pesca ed è volto a contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, e a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.

    2.  Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione conformemente al diritto dell'Unione e alle quali si applica il presente regolamento.

    3.  Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Esso è conforme alla normativa ambientale dell'Unione, e in particolare all'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

    4.  In particolare, il piano mira a:

    a) garantire che siano rispettate le condizioni indicate nel descrittore 3 indicato all'allegato I della direttiva 2008/56/CE;

    b) contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione; e

    c) contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/147/CE e agli articoli 6 e 12 della direttiva 92/43/CEE, in particolare al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sugli habitat vulnerabili e le specie protette.

    5.  Le misure previste dal piano sono adottate sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili.



    CAPO II

    OBIETTIVI SPECIFICI, VALORI DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE E MISURE DI SALVAGUARDIA

    Articolo 4

    Obiettivi

    1.  Il tasso-obiettivo di mortalità per pesca, corrispondente agli intervalli di FMSY di cui all'articolo 2, è raggiunto in modo progressivamente incrementale entro il 2020 ove possibile, e al più tardi entro il 1o gennaio 2025, per gli stock considerati, ed è successivamente mantenuto entro gli intervalli di FMSY.

    2.  Gli intervalli di FMSY sulla base del piano sono richiesti, in particolare allo CSTEP o ad un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale.

    3.  A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando il Consiglio stabilisce lo sforzo di pesca massimo consentito, stabilisce tale sforzo di pesca per ciascun gruppo di sforzo di pesca, entro l'intervallo di FMSY disponibile al momento per lo stock più vulnerabile.

    4.  Nonostante i paragrafi 1 e 3, lo sforzo di pesca massimo consentito può essere fissato a livelli inferiori agli intervalli di FMSY.

    5.  Nonostante i paragrafi 1 e 3, e a condizione che tutti gli stock considerati siano al di sopra del BPA, lo sforzo di pesca massimo consentito può essere fissato a livelli superiori all'intervallo di FMSY disponibile al momento per lo stock più vulnerabile:

    a) qualora, sulla base dei migliori pareri o dati scientifici disponibili, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

    b) qualora, sulla base dei migliori pareri o dati scientifici disponibili, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock causati da dinamiche intraspecie o interspecie; oppure

    c) per limitare a non oltre il 20 % le variazioni dello sforzo di pesca massimo consentito tra due anni consecutivi.

    6.  Laddove non sia possibile determinare gli intervalli FMSY per uno stock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in ragione dell'assenza di informazioni scientifiche adeguate, tale stock è gestito conformemente all'articolo 12 fintantoché gli intervalli FMSY non saranno disponibili in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

    Articolo 5

    Valori di riferimento per la conservazione

    Ai fini dell'articolo 6 sono richiesti, in particolare allo CSTEP o ad un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale, i seguenti valori di riferimento per la conservazione sulla base del piano:

    a) valori precauzionali di riferimento espressi in termini di biomassa riproduttiva (BPA); e

    b) valori limite di riferimento espressi in termini di biomassa riproduttiva (BLIM).

    Articolo 6

    Misure di salvaguardia

    1.  Se dai pareri scientifici risulta che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al BPA, si adottano tutte le misure correttive adeguate atte a garantire il rapido ritorno degli stock considerati al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, nonostante l'articolo 4, paragrafo 3, lo sforzo di pesca massimo consentito è fissato a livelli compatibili con una mortalità per pesca che è ricondotta all'interno dell'intervallo di FMSY per lo stock più vulnerabile, tenendo conto del calo della biomassa.

    2.  Se dai pareri scientifici risulta che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al BLIM, si adottano ulteriori misure correttive atte a garantire il rapido ritorno dello stock considerati al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, nonostante l'articolo 4, paragrafo 3, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca diretta agli stock considerati e l'adeguata riduzione dello sforzo di pesca massimo consentito.

    3.  Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:

    a) misure a norma degli articoli 7, 8 e da 11 a 14 del presente regolamento; e

    b) misure di emergenza in conformità degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    4.  La scelta delle misure di cui al presente articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui la biomassa riproduttiva è inferiore ai livelli di cui all'articolo 5.



    CAPO III

    SFORZO DI PESCA

    Articolo 7

    Regime di gestione dello sforzo di pesca

    1.  Tutte le navi operanti con reti da traino nelle zone, nei gruppi di stock e nelle categorie di lunghezza di cui all'allegato I sono soggette a un regime di gestione dello sforzo di pesca.

    2.  Ogni anno, sulla base dei pareri scientifici e ai sensi dell'articolo 4, il Consiglio stabilisce lo sforzo di pesca massimo consentito per ciascun gruppo di sforzo di pesca e Stato membro.

    3.  In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e nonostante il paragrafo 2 del presente articolo, per i primi cinque anni di applicazione del piano:

    a) nel primo anno di applicazione del piano, ad eccezione delle GSA in cui lo sforzo di pesca è già stato ridotto di oltre il 20 % durante il periodo di riferimento, lo sforzo di pesca massimo consentito è ridotto del 10 % rispetto al livello di riferimento;

    b) dal secondo al quinto anno di applicazione del piano, lo sforzo di pesca massimo consentito è ridotto al massimo del 30 % durante tale periodo. La diminuzione dello sforzo di pesca può essere integrata da misure tecniche o altre misure di conservazione pertinenti, adottate a norma del diritto dell'Unione, al fine di raggiungere l'FMSY entro il 1o gennaio 2025.

    4.  Il periodo di riferimento di cui al paragrafo 3 è calcolato da ciascuno Stato membro per ciascun gruppo di sforzo di pesca o GSA come sforzo medio di pesca, espresso in numero di giorni di pesca tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, e tiene conto unicamente delle navi attive nel corso di tale periodo.

    5.  Se dai migliori pareri scientifici disponibili risulta che sono stati catturati quantitativi rilevanti di un determinato stock con attrezzi da pesca diversi dalle reti da traino, lo sforzo di pesca massimo consentito per l'attrezzo in questione può essere stabilito sulla base di tali pareri scientifici.

    Articolo 8

    Pesca ricreativa

    1.  Quando i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa ha un impatto rilevante sulla mortalità per pesca di uno stock elencato all'articolo 1, paragrafo 2, il Consiglio può fissare limiti non discriminatori per la pesca ricreativa.

    2.  Nel fissare i limiti di cui al paragrafo 1, il Consiglio si basa su criteri trasparenti e oggettivi, che comprendono criteri ambientali, sociali ed economici. I criteri utilizzati possono comprendere, in particolare, l'impatto della pesca ricreativa sull'ambiente, l'importanza di tale attività per la società e il suo contributo all'economia delle zone costiere.

    3.  Se del caso, gli Stati membri adottano le misure necessarie e proporzionate per il monitoraggio e la raccolta dei dati per una stima attendibile dei livelli effettivi delle catture della pesca ricreativa.

    Articolo 9

    Obblighi degli Stati membri

    1.  Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni di cui agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    2.  Ogni Stato membro stabilisce un metodo per l'assegnazione dello sforzo di pesca massimo consentito alle navi o ai gruppi di navi battenti la sua bandiera in conformità dei criteri indicati all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    3.  Uno Stato membro può modificare la sua ripartizione dello sforzo di pesca trasferendo i giorni di pesca tra i gruppi di sforzo di pesca della stessa zona geografica, a condizione che applichi un fattore di conversione suffragato dai migliori pareri scientifici disponibili. I giorni di pesca scambiati e il fattore di conversione sono messi a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri immediatamente e comunque entro 10 giorni lavorativi.

    4.  Gli Stati membri che autorizzano le navi battenti la loro bandiera a pescare con reti da traino provvedono affinché tale attività di pesca non superi una durata massima di 15 ore per giorno di pesca per cinque giorni di pesca alla settimana o una durata equivalente.

    Gli Stati membri possono concedere una deroga fino a 18 ore per giorno di pesca per tenere conto del tempo di transito tra il porto e la zona di pesca. Tale deroga è comunicata senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri interessati.

    5.  In deroga al paragrafo 3, qualora una nave eserciti attività di pesca per due diversi gruppi di stock durante una giornata di pesca, mezza giornata di pesca è dedotta dallo sforzo di pesca massimo consentito assegnato a tale nave per ciascun gruppo di stock.

    6.  Gli Stati membri rilasciano alle navi battenti la loro bandiera e adibite alla pesca degli stock interessati le autorizzazioni di pesca per le zone di cui all'allegato I e in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    7.  Gli Stati membri provvedono affinché nel periodo di applicazione del piano non si verifichi un aumento della capacità totale, espressa in GT e in kW, corrispondente alle autorizzazioni di pesca rilasciate in conformità del paragrafo 6.

    8.  Ogni Stato membro elabora e mantiene aggiornato un elenco delle navi cui sono state rilasciate autorizzazioni di pesca in conformità del paragrafo 6 e lo mette a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri. Gli Stati membri trasmettono i loro elenchi per la prima volta entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente entro il 30 novembre di ogni anno.

    9.  Gli Stati membri sorvegliano il loro regime di gestione dello sforzo di pesca e provvedono affinché lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 7 non superi i limiti stabiliti.

    10.  Conformemente ai principi di buona governance di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono promuovere sistemi di gestione partecipativa a livello locale al fine di conseguire gli obiettivi del piano.

    Articolo 10

    Comunicazione dei dati pertinenti

    1.  Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e degli articoli 146 quater, 146 quinquies e 146 sexies del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ( 3 ).

    2.  I dati relativi allo sforzo di pesca sono aggregati per mese e comprendono le informazioni di cui all'allegato II. Il formato dei dati aggregati è l'XML Schema Definition basato sulla norma UN/CEFACT P1000-12.

    3.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca di cui al paragrafo 1 prima del 15 di ogni mese.



    CAPO IV

    MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

    Articolo 11

    Zone vietate alla pesca

    1.  In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006, l'uso di reti da traino nel Mar Mediterraneo occidentale è vietato all'interno di sei miglia marine dalla costa, eccetto nelle zone più profonde dell'isobata di 100 metri, per tre mesi ogni anno, consecutivi se opportuno, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. I suddetti tre mesi di divieto annuale sono stabiliti da ciascuno Stato membro e si applicano durante il periodo più pertinente, determinato sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. Tale periodo è comunicato senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri interessati.

    2.  In deroga al paragrafo 1 e purché sia giustificato da vincoli geografici particolari, come l'estensione limitata della piattaforma continentale o la grande distanza dalle zone di pesca, gli Stati membri possono stabilire, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, altre zone vietate alla pesca, a condizione di realizzare una riduzione di almeno il 20 % delle catture di novellame di nasello in ogni sottozona geografica. Tale deroga è comunicata senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri interessati.

    3.  Entro il 17 luglio 2021 gli Stati membri interessati, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, istituiscono altre zone vietate alla pesca se vi sono prove di un'elevata concentrazione di novellame, di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e di zone di riproduzione di stock demersali, in particolare per gli stock considerati.

    4.  Le altre zone vietate alla pesca istituite a norma del paragrafo 3 sono valutate in particolare dallo CSTEP, o da un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale. Qualora tale valutazione indichi che tali zone vietate alla pesca non corrispondono ai loro obiettivi, gli Stati membri le riesaminano alla luce di tali raccomandazioni.

    5.  Se le zone vietate alla pesca di cui al paragrafo 3 del presente articolo interessano pescherecci di più Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 18 del presente regolamento, atti delegati intesi a stabilire dette zone di divieto.

    Articolo 12

    Gestione degli stock oggetto di catture accessorie e degli stock demersali per i quali non sono disponibili dati sufficienti

    1.  Gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento sono gestiti sulla base dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    2.  Le misure di gestione per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 3, in particolare le misure tecniche di conservazione enumerate all'articolo 13, sono stabilite tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili.

    Articolo 13

    Misure di conservazione specifiche

    ▼M1

    1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 18 del presente regolamento e dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche, a condizione che non siano contemplate dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ):

    ▼B

    a) indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso per garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

    b) indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari degli attrezzi da pesca per garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

    c) limitazioni o divieti concernenti l'utilizzo di determinati attrezzi da pesca e le attività di pesca in zone o periodi specifici per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

    d) fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock cui si applica il presente regolamento, per garantire la protezione del novellame; e

    e) misure concernenti la pesca ricreativa.

    ▼M1

    2.  Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento ed essere conformi all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241.

    ▼B



    CAPO V

    OBBLIGO DI SBARCO

    Articolo 14

    Disposizioni sull'obbligo di sbarco

    Per tutti gli stock di specie presenti nel Mar Mediterraneo occidentale soggetti all'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e per le catture indesiderate di specie pelagiche nelle attività di pesca che sfruttano gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento ai quali si applica l'obbligo di sbarco, previa consultazione degli Stati membri alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento mediante l'adozione di modalità dettagliate per l'attuazione di tale obbligo secondo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.



    CAPO VI

    REGIONALIZZAZIONE

    Articolo 15

    Cooperazione regionale

    1.  L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli da 11 a 14 del presente regolamento.

    2.  Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013:

    a) per la prima volta entro dodici mesi dopo il 16 luglio 2019 e successivamente entro dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento;

    b) entro il 1o luglio dell'anno che precede l'anno di applicazione delle misure; e/o

    c) ogniqualvolta lo ritengano necessario, in caso di cambiamenti improvvisi della situazione di uno degli stock cui si applica il presente regolamento.

    3.  La delega di potere di cui agli articoli da 11 a 14 del presente regolamento non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione, ivi compreso il regolamento (UE) n. 1380/2013.



    CAPO VII

    MODIFICHE E MISURE SUCCESSIVE

    Articolo 16

    Modifiche del piano

    1.  Qualora i pareri scientifici evidenzino variazioni nella distribuzione geografica degli stock considerati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di modificare il presente regolamento adeguando le zone specificate all'articolo 1, paragrafo 2, e all'allegato I, al fine di tenere conto di tali variazioni.

    2.  Qualora, sulla base dei pareri scientifici, ritenga che l'elenco degli stock considerati, debba essere modificato, la Commissione può presentare una proposta di modifica di tale elenco.

    Articolo 17

    Monitoraggio e valutazione del piano

    1.  Ai fini della relazione annuale di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli indicatori quantificabili comprendono stime annuali di mortalità attuale per pesca rispetto all' FMSY (F/FMSY), la biomassa riproduttiva (spawning stock biomass – SSB) e gli indicatori socioeconomici per gli stock considerati e, ove possibile, per gli stock oggetto di catture accessorie. A questi possono essere aggiunti altri indicatori sulla base dei pareri scientifici.

    2.  Entro il 17 luglio 2024 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati e all'impatto del piano per gli stock considerati e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 3.



    CAPO VIII

    DISPOSIZIONI PROCEDURALI

    Articolo 18

    Esercizio della delega

    1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.  Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli da 11 a 14 e all'articolo 16 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni dal 16 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della fine di ogni periodo.

    3.  La delega di potere di cui agli articoli da 11 a 14 e all'articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.  L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli da 11 a 14 e dell'articolo 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.



    CAPO IX

    FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

    Articolo 19

    Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

    Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.

    Articolo 20

    Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda talune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

    L'articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:

    1) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.  Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere concesso fino al 31 dicembre 2017, a meno che non siano adottate le misure di arresto definitivo per realizzare gli obiettivi del piano pluriennale per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, istituito dal regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ).

    2) è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4 bis.  Le spese connesse alle misure di arresto definitivo adottate per realizzare gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/1022 sono ammissibili al sostegno da parte del FEAMP dalla data di entrata in vigore di tale regolamento.».



    CAPO X

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 21

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Tenuto conto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, l'articolo 4 e l'articolo 6, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2025.

    L'articolo 7 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

    Regime di gestione dello sforzo di pesca

    (di cui all'articolo 7)

    I gruppi di sforzo di pesca sono così definiti:

    A) Reti da traino per la pesca della triglia di fango, del nasello, del gambero rosa mediterraneo e dello scampo nella piattaforma continentale e sul versante superiore



    Tipo di attrezzo

    Zona geografica

    Gruppi di stock

    Lunghezza fuori tutto delle navi

    Codice del gruppo di sforzo di pesca

    Reti da traino

    (TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

    Sottozone 1-2-5-6-7 della CGPM

    Triglia di scoglio nelle GSA 1, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1-5-6-7; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6.

    < 12 m

    EFF1/MED1_TR1

    ≥ 12 m e < 18 m

    EFF1/MED1_TR2

    ≥ 18 m e < 24 m

    EFF1/MED1_TR3

    ≥ 24 m

    EFF1/MED1_TR4

    Sottozone 8-9-10-11 della CGPM

    Triglia di scoglio nelle GSA 9 10 e 11; nasello nelle GSA 9-10-11; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 9-10-11; scampo nelle GSA 9 e 10.

    < 12 m

    EFF1/MED2_TR1

    ≥ 12 m e < 18 m

    EFF1/MED2_TR2

    ≥ 18 m e < 24 m

    EFF1/MED2_TR3

    ≥ 24 m

    EFF1/MED1_TR4

    B) Reti da traino per la pesca del gambero viola e del gambero rosso in acque profonde



    Tipo di attrezzo

    Zona geografica

    Gruppi di stock

    Lunghezza fuori tutto delle navi

    Codice del gruppo di sforzo di pesca

    Reti da traino

    (TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

    Sottozone 1-2-5-6-7 della CGPM

    Gambero viola nelle GSA 1, 5, 6 e 7.

    < 12 m

    EFF2/MED1_TR1

    ≥ 12 m e < 18 m

    EFF2/MED1_TR2

    ≥ 18 m e < 24 m

    EFF2/MED1_TR3

    ≥ 24 m

    EFF2/MED1_TR4

    Sottozone 8-9-10-11 della CGPM

    Gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11.

    < 12 m

    EFF2/MED2_TR1

    ≥ 12 m e < 18 m

    EFF2/MED2_TR2

    ≥ 18 m e < 24 m

    EFF2/MED2_TR3

    ≥ 24 m

    EFF2/MED1_TR4




    ALLEGATO II

    Elenco dei dati relativi allo sforzo di pesca

    (di cui all'articolo 10)



    Dato

    Definizione e osservazioni

    1)  Stato membro

    Codice ISO alpha-3 dello Stato membro di bandiera dichiarante

    2)  Gruppo di sforzo di pesca

    Codice del gruppo di sforzo di pesca di cui all'allegato I

    3)  Periodo di sforzo di pesca

    Data di inizio e di fine del mese cui si riferisce la dichiarazione

    4)  Dichiarazione di sforzo di pesca

    Numero totale di giorni di pesca




    Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

    Il Parlamento europeo e il Consiglio intendono abrogare il conferimento di poteri per adottare misure tecniche mediante atti delegati a norma dell'articolo 13 del presente regolamento, quando adotteranno un nuovo regolamento su misure tecniche, che include un conferimento di poteri che copre le stesse misure.



    ( 1 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

    ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

    ( 4 ) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198, 25.7.2019, pag. 105).

    ( *1 ) Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1)».

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