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Document 02008R0889-20220101
Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
No longer in force
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02008R0889 — IT — 01.01.2022 — 019.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2008 (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1) |
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REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
ALLEGATO VII
Prodotti per la pulizia e la disinfezione
1. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti adibiti alle produzioni animali di cui all'articolo 23, paragrafo 4:
2. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli impianti adibiti alla produzione di animali di acquacoltura e di alghe marine di cui all'articolo 6 sexies, paragrafo 2, all'articolo 25 vicies, paragrafo 2, e all'articolo 29 bis.
2.1. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:
2.2. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 e della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in presenza o in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:
▼M23 —————
ALLEGATO IX
Ingredienti non biologici di origine agricola di cui all'articolo 28
1. PRODOTTI VEGETALI NON TRASFORMATI E PRODOTTI DA QUESTI OTTENUTI MEDIANTE PROCESSI
1.1. Frutti e semi commestibili:
— Ghiande |
Quercus spp. |
— Noci di cola |
Cola acuminata |
— Uva spina |
Ribes uva-crispa |
— Frutti della passione |
Passiflora edulis |
— Lamponi (essiccati) |
Rubus idaeus |
— Ribes rosso (essiccato) |
Ribes rubrum |
1.2. Spezie ed erbe aromatiche commestibili:
— Pepe (del Perù) |
Schinus molle L. |
— Semi di rafano |
Armoracia rusticana |
— Alpinia o galanga minore |
Alpinia officinarum |
— Fiori di cartamo |
Carthamus tinctorius |
— Crescione acquatico |
Nasturtium officinale |
1.3. Prodotti vari:
Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari non biologici
2. PRODOTTI VEGETALI
2.1. Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:
— Cacao |
Theobroma cacao |
— Cocco |
Cocos nucifera |
— Olivo |
Olea europaea |
— Girasole |
Helianthus annuus |
— Palma |
Elaeis guineensis |
— Colza |
Brassica napus, rapa |
— Cartamo |
Carthamus tinctorius |
— Sesamo |
Sesamum indicum |
— Soia |
Glycine max |
2.2. I seguenti zuccheri, amidi e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:
2.3. Prodotti vari:
3. PRODOTTI ANIMALI:
Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari non biologici:
▼M23 —————
( 1 ) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
( 2 ) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).