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Garantire controlli adeguati su alimenti e mangimi

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Garantire controlli adeguati su alimenti e mangimi

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento punta a garantire che all’interno dell’UE vengano rispettati standard elevati di qualità nei prodotti per l’alimentazione umana e animale. Vengono effettuati controlli ufficiali volti a verificare che i vari atti legislativi vengano attuati integralmente.

Il regolamento colma le lacune nella legislazione esistente, riorganizzando i controlli ufficiali al fine di integrarli in tutte le fasi di produzione e in tutti i settori. Stabilisce le responsabilità degli ispettori nazionali e dell’UE. Intende prevenire, eliminare e ridurre a livelli accettabili il rischio per esseri umani e animali, garantire pratiche leali nel commercio di alimenti e mangimi e proteggere il pubblico.

PUNTI CHIAVE

  • Le autorità nazionali devono eseguire i controlli ufficiali, con regolarità e senza preavviso, sulla base dei rischi identificati, dei dati precedenti relativi alla conformità dell’imprenditore e di qualsiasi informazione che potrebbe indicare la mancata ottemperanza.
  • I controlli possono essere effettuati in qualunque fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
  • Tutti i governi dell’UE devono nominare un’autorità nazionale responsabile per l’efficacia e l’indipendenza dei controlli.
  • I governi devono garantire la disponibilità di fondi adeguati per mantenere il personale e altre risorse necessarie.
  • È necessario che siano disposti e attivabili dei piani di emergenza nazionale nel caso in cui si scopra che alimenti o mangimi mettano in serio pericolo esseri umani o animali.
  • I piani di controllo nazionali pluriennali contengono informazioni generali sulla struttura e l’organizzazione dei sistemi di controllo approntati, che vengono segnalati ogni anno alla Commissione.
  • Il pubblico deve avere accesso alle informazioni relative ai controlli effettuati, fatta eccezione per quelle coperte dal segreto professionale, come ad esempio materiali riservati e dati personali.
  • Sono stati designati laboratori specifici per l’analisi dei campioni prelevati durante i controlli.
  • I controlli riguardano anche gli alimenti e i mangimi importati da paesi non appartenenti all’UE.
  • La Commissione europea esegue audit generali e specifici nei paesi dell’UE per verificare l’attuazione dei piani di controllo nazionali pluriennali.
  • Il regolamento (UE) n. 652/2014 prevede lo stanziamento di fondi dal bilancio dell’UE per coprire i costi sostenuti dalle autorità nazionali, dai paesi esterni all’UE e dalle organizzazioni internazionali. La somma stanziata per il periodo 2014-2020 è di €1.891.936.000.

Abrogazione

Il regolamento è abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2017/625 (si consulti la sintesi Applicazione delle norme dell’Unione europea per la filiera agroalimentare) a partire dal 14 dicembre 2019.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Viene applicato dal 20 maggio 2004.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 882/2004 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 19.06.2015

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