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Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’unione economica e monetaria (noto come «fiscal compact»)

Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’unione economica e monetaria (noto come «fiscal compact»)

 

SINTESI DEL:

Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’unione economica e monetaria

QUAL È L’OBIETTIVO DEL TRATTATO?

Lo scopo di tale accordo intergovernativo è quello di rafforzare la disciplina di bilancio dei governi dell’eurozona a seguito della crisi del debito sovrano iniziata nel 2010.

PUNTI CHIAVE

Il «fiscal compact» impone requisiti ai Paesi dell’eurozona in materia delle proprie politiche di bilancio. Altri paesi dell’Unione europea (UE) possono partecipare, se lo desiderano. Dei 28 paesi dell’UE (1), solo la Croazia, il Regno Unito (1) e la Repubblica ceca e non hanno firmato l’accordo. Esso consolida il patto di stabilità e crescita riformato, ai sensi del quale:

  • i disavanzi nazionali non devono superare il 3% del prodotto interno lordo (PIL) e
  • il debito pubblico nazionale deve rimanere al di sotto del 60% del PIL.

L’ accordo intergovernativo si prefigge 3 obiettivi principali.

 

  • 1.
    Garantire che i bilanci nazionali siano in pareggio o in eccedenza

    Al fine di attenersi al «teorema del bilancio in pareggio», i Paesi devono conservare i loro deficit strutturali annuali su cifre che non eccedono lo 0,5% del proprio PIL. Un disavanzo strutturale è costituito dal disavanzo generale meno l’impatto del ciclo economico sulla spesa pubblica e le entrate (ad esempio, spese più elevate sulle indennità di disoccupazione in recessione).

    I governi devono mettere in atto un meccanismo di correzione automatico innescato da qualsiasi deroga dalla regola del pareggio di bilancio. Ciò significa che se il bilancio in pareggio si discosta dal percorso prefissato, si applicano automaticamente delle misure correttive.

    I Paesi possono essere temporaneamente esentati dal teorema del bilancio in pareggio in circostanze eccezionali, come, ad esempio, nel caso di una grave recessione economica. Inoltre, nel caso in cui un debito pubblico di un governo sia ben al di sotto del valore di riferimento (60% del PIL) del patto di stabilità e crescita, può essere concesso un disavanzo strutturale più elevato pari all’1% del PIL.

    I paesi dell’UE possono essere portati davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea in caso di mancato rispetto di tali requisiti. La Corte può imporre sanzioni fiscali ai paesi inadempienti.

     

  • 2.
    Far crescere l’impatto delle raccomandazioni formulate dalla Commissione europea quando i deficit pubblici dei Paesi dell’eurozona diventano troppo grandi

    Questo accordo intergovernativo impegna i Paesi dell’UE, al momento del voto in seno al Consiglio UE, ad adottare le proposte e le raccomandazioni della Commissione in merito alla procedura per i disavanzi eccessivi, a meno che non vi sia una maggioranza qualificata tra di essi che si oppone a tale decisione.

     

  • 3.
    Migliorare il coordinamento delle politiche economiche nazionali

    L’accordo intergovernativo prevede che i governi comunichino in anticipo i loro piani di emissione del debito pubblico (ottenendo i fondi necessari mediante prestito dai possessori di obbligazioni) alla Commissione e al Consiglio dell’Unione europea. Essi devono garantire che i loro piani per grandi riforme di politica economica previste siano discussi o coordinati in anticipo tra gli stessi. L’accordo riguarda altresì la governance della zona euro. Ad esempio, i vertici di capi di stato o di governo dei paesi dell’euro zona dovrebbero tenersi almeno due volte all’anno (vertici europei).

     

DA QUANDO SI APPLICA IL TRATTATO?

Il trattato è entrato in vigore il 1 gennaio 2013.

Contesto generale

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’Unione economica e monetaria del 2 marzo 2012 — non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Ultimo aggiornamento: 10.03.2014



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.

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