RELAZIONE
1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2018/848, che si applicherà a decorrere dal 1o gennaio 2022, è necessario adottare un regolamento delegato che integri tale regolamento stabilendo il modello di un certificato complementare attestante che i prodotti biologici di origine animale sono ottenuti senza l'uso di antibiotici. Ciò è necessario per agevolare l'accesso degli operatori biologici dell'UE ai mercati di taluni paesi terzi, che richiedono che i prodotti biologici di origine animale siano ottenuti senza l'uso di antibiotici. Gli operatori biologici dell'UE devono avere certezza del diritto riguardo alle norme che si applicheranno in materia.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
L'atto è stato discusso approfonditamente con gli Stati membri in sede di gruppo di esperti in materia di produzione biologica e con le principali organizzazioni che rappresentano il settore biologico. I partner dell'OMC sono stati informati e sono state condotte consultazioni pubbliche generali.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
Il presente atto delegato stabilisce il modello del certificato complementare attestante che i prodotti biologici di origine animale sono ottenuti senza l'uso di antibiotici ai fini dell'esportazione.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 18.10.2021
che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative al rilascio di certificati complementari attestanti il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell'esportazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 1 , in particolare l'articolo 44, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Taluni paesi terzi richiedono che i prodotti biologici di origine animale siano ottenuti senza l'uso di antibiotici. Al fine di agevolare l'accesso ai mercati di tali paesi, gli operatori o i gruppi di operatori dell'Unione che intendono esportare detti prodotti dovrebbero essere in grado di dimostrare mediante un documento ufficiale che non sono stati utilizzati antibiotici.
(2)A norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848, le autorità competenti oppure, ove del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo devono rilasciare un certificato a qualsiasi operatore o gruppo di operatori che abbia notificato la propria attività e che rispetti detto regolamento. Al fine di certificare che i prodotti biologici di origine animale sono ottenuti senza l'uso di antibiotici, l'operatore o il gruppo di operatori dovrebbe avere la possibilità di chiedere a tali autorità competenti oppure, ove del caso, alle autorità di controllo o agli organismi di controllo di rilasciare un certificato complementare. È opportuno stabilire il modello di tale certificato complementare.
(3)A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: