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Document C(2021)7376

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative al rilascio di certificati complementari attestanti il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell'esportazione

C/2021/7376 final

RELAZIONE

1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2018/848, che si applicherà a decorrere dal 1o gennaio 2022, è necessario adottare un regolamento delegato che integri tale regolamento stabilendo il modello di un certificato complementare attestante che i prodotti biologici di origine animale sono ottenuti senza l'uso di antibiotici. Ciò è necessario per agevolare l'accesso degli operatori biologici dell'UE ai mercati di taluni paesi terzi, che richiedono che i prodotti biologici di origine animale siano ottenuti senza l'uso di antibiotici. Gli operatori biologici dell'UE devono avere certezza del diritto riguardo alle norme che si applicheranno in materia.

2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

L'atto è stato discusso approfonditamente con gli Stati membri in sede di gruppo di esperti in materia di produzione biologica e con le principali organizzazioni che rappresentano il settore biologico. I partner dell'OMC sono stati informati e sono state condotte consultazioni pubbliche generali.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato stabilisce il modello del certificato complementare attestante che i prodotti biologici di origine animale sono ottenuti senza l'uso di antibiotici ai fini dell'esportazione.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 18.10.2021

che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative al rilascio di certificati complementari attestanti il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell'esportazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 1 , in particolare l'articolo 44, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Taluni paesi terzi richiedono che i prodotti biologici di origine animale siano ottenuti senza l'uso di antibiotici. Al fine di agevolare l'accesso ai mercati di tali paesi, gli operatori o i gruppi di operatori dell'Unione che intendono esportare detti prodotti dovrebbero essere in grado di dimostrare mediante un documento ufficiale che non sono stati utilizzati antibiotici.

(2)A norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848, le autorità competenti oppure, ove del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo devono rilasciare un certificato a qualsiasi operatore o gruppo di operatori che abbia notificato la propria attività e che rispetti detto regolamento. Al fine di certificare che i prodotti biologici di origine animale sono ottenuti senza l'uso di antibiotici, l'operatore o il gruppo di operatori dovrebbe avere la possibilità di chiedere a tali autorità competenti oppure, ove del caso, alle autorità di controllo o agli organismi di controllo di rilasciare un certificato complementare. È opportuno stabilire il modello di tale certificato complementare.

(3)A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Certificato complementare attestante il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell'esportazione

Su richiesta di un operatore o di un gruppo di operatori già in possesso di un certificato di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848, la pertinente autorità competente oppure, ove del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo pertinente rilascia un certificato complementare attestante che l'operatore o il gruppo di operatori ha ottenuto prodotti biologici di origine animale senza l'uso di antibiotici, se tale certificato è necessario ai fini dell'esportazione di detti prodotti dall'Unione. Il modello del certificato complementare figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18.10.2021

   Per la Commissione

   La presidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.
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ALLEGATO

CERTIFICATO COMPLEMENTARE attestante il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell'esportazione 

1.Numero di documento:

2.(selezionare)

·Operatore

·Gruppo di operatori

3.Nome e indirizzo dell'operatore o del gruppo di operatori:

4.Nome e indirizzo dell'autorità competente oppure, ove del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo dell'operatore o del gruppo di operatori e codice numerico nel caso dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo:

5.Numero di documento del certificato fornito all'operatore o al gruppo di operatori a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 in conformità all'allegato VI dello stesso regolamento:

Il presente certificato è stato rilasciato per attestare che l'operatore o il gruppo di operatori (selezionare) ha ottenuto i seguenti prodotti biologici di origine animale senza l'uso di antibiotici:

1.………………….

2.………………….

3.………………….

6.Data, luogo:

Nome e firma per conto dell'autorità competente oppure, ove del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo che ha emesso il certificato:

7.Certificato complementare valido dal….[inserire la data] al….[inserire la data]

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