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Document C(2019)12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati

C/2019/0012 final

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 8.4.2019

relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) 1 , in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a), c) ed e), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione in materia, tra l'altro, di sicurezza alimentare in tutte le fasi del processo di produzione, trasformazione e distribuzione. Esso prevede, in particolare, una certificazione ufficiale se ritenuto opportuno per garantire la conformità alla normativa dell'UE sugli animali e sulle merci.

(2)L'articolo 90, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti i modelli di certificati ufficiali e le norme per il loro rilascio, se le prescrizioni non sono definite nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.

(3)Le partite di animali e merci sono accompagnate da un certificato ufficiale rilasciato in formato cartaceo o elettronico. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda il rilascio di certificati ufficiali nei due casi, oltre alle prescrizioni di cui al titolo II, capo VII, del regolamento (UE) 2017/625.

(4)Modelli di certificati sono inclusi nel sistema elettronico TRACES, istituito dalla decisione 2003/623/CE della Commissione 2 , per facilitare e accelerare le procedure amministrative alle frontiere dell'Unione e per consentire una comunicazione elettronica tra le autorità competenti che aiuti a prevenire eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente ai certificati ufficiali.

(5)Dal 2003 la tecnologia informatica è cambiata notevolmente e il sistema TRACES è stato modificato per migliorare la qualità, l'elaborazione e lo scambio sicuro dei dati. Il formato dei modelli di certificati e le note per la loro compilazione stabiliti nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere adattati al sistema TRACES, ad esempio tenendo conto dell'utilizzo di più codici della nomenclatura combinata (NC) o garantendo la tracciabilità degli scambi triangolari, quando il paese di spedizione non è il paese di origine della partita.

(6)A norma dell'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, il sistema TRACES deve essere integrato nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC). I modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto essere adattati all'IMSOC.

(7)L'articolo 90, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti le procedure da seguire per il rilascio di certificati di sostituzione.

(8)Per evitare l'uso improprio e l'abuso, è importante definire i casi in cui un certificato di sostituzione può essere rilasciato e le prescrizioni che devono essere soddisfatte da tali certificati. In particolare, tali casi dovrebbero essere limitati a errori amministrativi evidenti, come l'inversione di cifre nel numero del container o del sigillo, errori di ortografia negli indirizzi o nella descrizione dei prodotti.

(9)L'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che le partite di determinati animali e merci siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite sono conformi alle norme applicabili di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.

(10)Il regolamento delegato (UE) [C(2019)11] della Commissione 3 prevede un elenco di merci e animali destinati al consumo umano, in particolare prodotti di origine animale, insetti vivi, germogli e semi destinati alla produzione di germogli, che devono essere accompagnati da un certificato ufficiale al momento dell'ingresso nell'Unione se destinati all'immissione in commercio. Al fine di facilitare i controlli ufficiali al momento dell'ingresso nell'Unione, dovrebbero essere stabiliti modelli di certificati ufficiali per tali merci e animali destinati al consumo umano in conformità dell'articolo 90, primo comma, lettera a), e dell'articolo 126, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625.

(11)I modelli di certificati necessari per motivi di sanità pubblica sono attualmente contenuti in vari atti normativi. È opportuno consolidare tali modelli di certificati in un unico atto giuridico mediante riferimenti incrociati a detti atti.

(12)Per quanto riguarda la certificazione di determinati prodotti di origine animale per motivi di sanità animale, sono utilizzati modelli di certificati comuni. Le prescrizioni relative alla certificazione per motivi di sanità animale dovrebbero essere rivedute entro il 21 aprile 2021, data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 . I modelli di certificati comuni dovrebbero essere mantenuti fino a tale revisione.

(13)Per motivi di armonizzazione e di chiarezza, i modelli di certificati di cui attualmente al regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione 5 , al regolamento (UE) n. 211/2013 della Commissione 6 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione 7 dovrebbero essere incorporati nel presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza e il regolamento (UE) n. 211/2013 dovrebbe essere abrogato.

(14)Per agevolare la verifica della conformità alle prescrizioni dell'UE, pare opportuno introdurre nuovi modelli di certificati sanitari per l'ingresso di grassi animali fusi e ciccioli, insetti e carni di rettili destinati all'immissione in commercio. Tali modelli di certificati rendono inoltre più semplice per le autorità competenti dei paesi terzi comprendere le prescrizioni dell'UE e, di conseguenza, facilitano l'ingresso di grassi animali e ciccioli, insetti e carni di rettili nell'Unione.

(15)L'articolo 90, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti il formato dei documenti che devono accompagnare animali e merci dopo l'effettuazione dei controlli ufficiali. Conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato [C(2019)10] della Commissione 8 , tali certificati sanitari devono accompagnare gli animali al macello dopo che l'ispezione ante mortem è stata effettuata presso l'azienda di provenienza. Il formato di tali certificati dovrebbe pertanto essere stabilito nel presente regolamento.

(16)In caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello, per motivi di armonizzazione e di chiarezza è opportuno stabilire nel presente regolamento un modello di certificato per la dichiarazione che deve essere rilasciata dal veterinario (ufficiale) conformemente all'allegato III, sezione I, capitolo VI, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 .

(17)Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

(18)È opportuno introdurre un periodo transitorio per tener conto delle partite di animali e merci spedite e certificate, se necessario, prima della data di applicazione del presente regolamento.

(19)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento stabilisce:

a)norme per l'applicazione uniforme degli articoli 88 e 89 del regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda la firma e il rilascio di certificati ufficiali e le garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali, al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento;

b)prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali che non sono presentati nel sistema IMSOC;

c)prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali che sono presentati nel sistema IMSOC;

d)prescrizioni relative ai certificati di sostituzione.

2.Il presente regolamento stabilisce inoltre:

a)modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale e le note per la loro compilazione;

b)modelli di certificati ufficiali specifici per l'ingresso nell'Unione dei seguenti animali e merci destinati al consumo umano e all'immissione in commercio:

i)prodotti di origine animale per i quali è richiesto un certificato in conformità dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) [C(2019)11];

ii)insetti vivi;

iii)germogli e semi destinati alla produzione di germogli;

c)modelli di certificati ufficiali in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza o in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)"immissione in commercio": immissione sul mercato quale definita all'articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 ;

2)"germogli": germogli quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione 11 ;

3)"macello": macello quale definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004;

4)"carni fresche": carni fresche quali definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;

5)"carne": carne quale definita all'allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

6)"pollame": pollame quale definito all'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

7)"selvaggina selvatica": selvaggina selvatica quale definita all'allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;

8)"uova": uova quali definite all'allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

9)"ovoprodotti": ovoprodotti quali definiti all'allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

10)"preparazioni di carni": preparazioni di carni quali definite all'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;

11)"prodotti a base di carne": prodotti a base di carne quali definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

12)"stomaci, vesciche e intestini trattati": stomachi, vesciche e intestini trattati quali definiti all'allegato I, punto 7.9, del regolamento (CE) n. 853/2004;

13)"molluschi bivalvi": molluschi bivalvi quali definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

14)"prodotti della pesca": prodotti della pesca quali definiti all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

15)"latte crudo": latte crudo quale definito all'allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

16)"prodotti a base di latte": prodotti lattiero-caseari quali definiti all'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

17)"colostro": colostro quale definito all'allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

18)"prodotti ottenuti dal colostro": prodotti ottenuti dal colostro quali definiti all'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

19)"cosce di rana": cosce di rana quali definite all'allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

20)"lumache": lumache quali definite all'allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

21)"grasso animale fuso": grasso animale fuso quale definito all'allegato I, punto 7.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;

22)"ciccioli": ciccioli quali definiti all'allegato I, punto 7.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;

23)"gelatina": gelatina quale definita all'allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;

24)"collagene": collagene quale definito all'allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;

25)"miele": miele quale definito all'allegato II, parte IX, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 ;

26)"prodotti apicoli": prodotti apicoli quali definiti all'allegato II, parte IX, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

27)"carni di rettili": carni di rettili quali definite all'articolo 2, punto 16), del regolamento delegato (UE) [C(2019)11];

28)"insetti": insetti quali definiti all'articolo 2, punto 17), del regolamento delegato (UE) [C(2019)11];

29)"nave reefer": nave reefer quale definita all'articolo 2, punto 26), del regolamento delegato (UE) [C(2019)11];

30)"nave congelatrice": nave frigorifero quale definita all'allegato I, punto 3.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

31)"nave officina": nave officina quale definita all'allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

32)"zona di produzione": zona di produzione quale definita all'allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;

33)"centro di spedizione": centro di spedizione quale definito all'allegato I, punto 2.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;

34)"carni separate meccanicamente": carni separate meccanicamente quali definite all'allegato I, punto 1.14, del regolamento (CE) n. 853/2004;

35)"stabilimento per la lavorazione della selvaggina": centro di lavorazione della selvaggina quale definito all'allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004;

36)"laboratorio di sezionamento": laboratorio di sezionamento quale definito all'allegato I, punto 1.17, del regolamento (CE) n. 853/2004;

37)"selvaggina d'allevamento": selvaggina d'allevamento quale definita all'allegato I, punto 1.6, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 3
Prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali non presentati nel sistema IMSOC

I modelli di certificati ufficiali per animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli e semi destinati alla produzione di germogli originari di paesi terzi o loro regioni che sono prescritti dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione europea e non sono presentati nel sistema IMSOC soddisfano le seguenti prescrizioni:

1)in aggiunta alla firma del funzionario che procede alla certificazione, il certificato reca un timbro ufficiale. La firma è di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa prescrizione si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

2)se il modello di certificato contiene dichiarazioni, le dichiarazioni che non sono pertinenti sono barrate, siglate e timbrate dal funzionario che procede alla certificazione oppure completamente eliminate dal certificato;

3)il certificato è composto di

a)un unico foglio; o

b)diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario; o

c)una serie di pagine numerate in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita;

4)se il certificato è costituito da una sequenza di pagine, ciascuna pagina indica il codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e reca la firma del funzionario che procede alla certificazione e il timbro ufficiale;

5)il certificato è rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo delle autorità competenti del paese terzo che lo rilascia.

Articolo 4
Prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali presentati nel sistema IMSOC

1.I modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale originari di paesi terzi o loro regioni presentati nel sistema IMSOC si basano sul modello di certificato ufficiale di cui all'allegato I.

2.La parte II dei modelli di certificati ufficiali di cui al paragrafo 1 include le specifiche garanzie sanitarie e le informazioni richieste nella parte II dei modelli di certificati ufficiali pertinenti che sono prescritti dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale originari di paesi terzi o loro regioni.

3.Il certificato ufficiale è presentato nel sistema IMSOC prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo delle autorità competenti del paese terzo che lo rilascia.

4.Le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano la natura, il contenuto e il formato dei certificati o attestati ufficiali di cui all'articolo 73, paragrafo 2, lettere b) e c), e all'articolo 129, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 5
Certificati di sostituzione

1.Le autorità competenti possono rilasciare un certificato di sostituzione solo in caso di errori amministrativi nel certificato iniziale o se il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito.

2.Il certificato di sostituzione non modifica le informazioni contenute nel certificato iniziale riguardanti identificazione, tracciabilità e garanzie sanitarie delle partite.

3.Il certificato di sostituzione inoltre:

a)fa chiaramente riferimento al codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e alla data di rilascio del certificato iniziale, e indica chiaramente che sostituisce il certificato iniziale;

b)ha un nuovo numero di certificato diverso da quello del certificato iniziale;

c)reca la data in cui è stato rilasciato e non la data di rilascio del certificato iniziale; e

d)è presentato in originale alle autorità competenti, salvo nel caso di certificati di sostituzione elettronici presentati nel sistema IMSOC.

Articolo 6
Note sulla compilazione dei modelli di certificati ufficiali

I modelli di certificati ufficiali di cui agli articoli 12, 13 e da 15 a 27 sono compilati sulla base delle note di cui all'allegato II.

Articolo 7
Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati al fine dell'immissione in commercio

Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, sono utilizzati i modelli di certificati ufficiali "BOV", "OVI", "POR", "EQU", "RUF", "RUW", "SUF", "SUW" ed "EQW" di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 13 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati al fine dell'immissione in commercio.

Articolo 8
Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti al fine dell'immissione in commercio

Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, sono utilizzati i modelli di certificati ufficiali "POU", "POU-MI/MSM", "RAT", "RAT-MI/MSM", "WGM", "WGM-MI/MSM", "E" ed "EP" di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 14 per l'ingresso nell'Unione di carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti al fine dell'immissione in commercio.

Articolo 9
Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di carni di leporidi selvatici, alcuni mammiferi terrestri selvatici e conigli d'allevamento al fine dell'immissione in commercio

Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, sono utilizzati i modelli di certificati ufficiali "WL", "WM" ed "RM" di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 119/2009 15 per l'ingresso nell'Unione di carni di leporidi selvatici, alcuni mammiferi terrestri selvatici e conigli d'allevamento al fine dell'immissione in commercio.

Articolo 10
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni al fine dell'immissione in commercio

Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato II della decisione 2000/572/CE della Commissione 16 per l'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni al fine dell'immissione in commercio.

Articolo 11
Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati al fine dell'immissione in commercio

Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE della Commissione 17 per l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati al fine dell'immissione in commercio. Nel caso di ingresso nell'Unione per l'immissione in commercio di involucri, è utilizzato il certificato di sanità animale di cui all'allegato I A della decisione 2003/779/CE della Commissione 18 .

Articolo 12
Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi al fine dell'immissione in commercio

Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte I, capitolo A, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi al fine dell'immissione in commercio. Nel caso di ingresso nell'Unione e immissione in commercio di molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum, al certificato di cui alla prima frase è aggiunto il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte I, capitolo B, del presente regolamento.

Articolo 13
Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca al fine dell'immissione in commercio

1.Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte II, capitolo A, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca al fine dell'immissione in commercio.

2.Nel caso di prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio, è utilizzato il modello di certificato di cui all'allegato III, parte II, capitolo B del presente regolamento.

3.Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, quando i prodotti della pesca sono importati direttamente da una nave reefer, da una nave congelatrice o da una nave officina è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte II, capitolo C, del presente regolamento che deve essere firmato dal capitano come previsto all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) [C(2019)11].

Articolo 14
Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, colostro, prodotti a base di latte e prodotti a base di colostro al fine dell'immissione in commercio

Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, sono utilizzati i modelli di certificati ufficiali "Milk-RM", "Milk-RMP", "Milk-HTB", "Milk-HTC" e "Colostrum-C/CPB" di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione 19 per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, colostro, prodotti a base di latte e prodotti a base di colostro al fine dell'immissione in commercio.

Articolo 15
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di cosce di rana refrigerate, congelate o preparate destinate al consumo umano al fine dell'immissione in commercio

Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte III, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di cosce di rana refrigerate, congelate o preparate destinate al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.

Articolo 16
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di lumache refrigerate, congelate, sgusciate, cotte, preparate o conservate destinate al consumo umano al fine dell'immissione in commercio

Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, sono utilizzati i modelli di certificati ufficiali di cui all'allegato III, parte IV, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di lumache refrigerate, congelate, sgusciate, cotte, preparate o conservate destinate al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.

Articolo 17
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di grassi animali fusi e ciccioli destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio

Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte V, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di grassi animali fusi e ciccioli destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.

Articolo 18
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano al fine dell'immissione in commercio

Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte VI, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.

Articolo 19
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di collagene destinato al consumo umano al fine dell'immissione in commercio

Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte VII, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di collagene destinato al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.

Articolo 20
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio

Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte VIII, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.

Articolo 21
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio

Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte IX, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.

Articolo 22
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio

Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte X, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.

Articolo 23
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio

Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte XI, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.

Articolo 24
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni di rettili destinate al consumo umano al fine dell'immissione in commercio

Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte XII, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di carni di rettili destinate al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.

Articolo 25
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di insetti destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio

Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte XIII, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di insetti destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.

Articolo 26
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano e non contemplati dagli articoli da 7 a 25 al fine dell'immissione in commercio

Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte XIV, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano e non contemplati dagli articoli da 7 a 25 al fine dell'immissione in commercio.

Articolo 27
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli al fine dell'immissione in commercio

Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte XV, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli al fine dell'immissione in commercio.

Articolo 28
Modelli di certificati ufficiali in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza

Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, i modelli di certificati ufficiali di cui all'allegato IV del presente regolamento sono utilizzati in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) [C(2019)10].

Articolo 29
Modello di certificato ufficiale in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello

Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato V del presente regolamento è utilizzato in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) [C(2019)10].

Articolo 30
Modifiche del regolamento (CE) n. 2074/2005

Il regolamento (CE) n. 2074/2005 è così modificato:

1)l'articolo 6 è soppresso;

2)l'allegato VI è soppresso.

Articolo 31
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 è così modificato:

1)l'articolo 2 è soppresso;

2)l'allegato II è soppresso.

Articolo 32
Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 211/2013 è abrogato. I riferimenti al regolamento (UE) n. 211/2013 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 33
Disposizioni transitorie

L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale accompagnate dai pertinenti certificati rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 2074/2005, al regolamento (UE) n. 211/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 può essere accettato fino al 13 marzo 2020, a condizione che il certificato sia stato firmato prima del 14 dicembre 2019.

Fino al 13 marzo 2020 le partite di grassi animali fusi e ciccioli possono entrare nell'Unione purché accompagnate dal certificato per i prodotti a base di carne di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE, e le partite di carni di rettili, di insetti e di altri prodotti di origine animale di cui all'articolo 26 possono entrare nell'Unione senza il certificato di cui all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 34
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8.4.2019

   Per la Commissione

   Il presidente
   Jean-Claude JUNCKER

(1)    GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2)    Decisione 2003/623/CE della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces (GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58).
(3)    Regolamento delegato (UE) …/… della Commissione, del [...], che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L [...] del [...], pag. [...]) [C(2019)11].
(4)    Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
(5)    Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27).
(6)    Regolamento (UE) n. 211/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, relativo alle prescrizioni in tema di certificazione per l'importazione nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 26).
(7)    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 13).
(8)    Regolamento delegato (UE) [...], del [...], recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L [...] del [...], pag. [...]) [C(2019)10].
(9)    Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(10)    Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(11)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 16).
(12)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(13)    Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).
(14)    Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(15)    Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).
(16)    Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi nella Comunità (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19).
(17)    Decisione della Commissione 2007/777/CE, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE
(GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).
(18)    Decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale da paesi terzi (GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 38).
(19)    Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).
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ALLEGATO I

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, PRODOTTI COMPOSTI, MATERIALE GERMINALE E SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

PAESE

Certificato ufficiale per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore/esportatore
Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a. N. di riferimento IMSOC

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario/importatore
Nome

Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.6. Operatore responsabile della partita
Nome

Indirizzo
Codice postale

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8. Regione di origine

Codice

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10. Regione di destinazione

Codice

I.11 Luogo di spedizione

Nome
Indirizzo

N. di riconoscimento

I.12. Luogo di destinazione

Nome
Indirizzo

I.13. Luogo di carico

I.14. Data e ora della partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo



Veicolo stradale

Identificazione:

Nave



Vagone

Altro

I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell'UE

I.17. Documenti di accompagnamento

Tipo
N.

I.18. Temperatura

ambiente 

di frigorifero

di congelazione

I.19. Numero del sigillo e numero del container

I.20. Merce certificata per
Industria conserviera

Alimentazione animale

Consumo umano

Riproduzione/Reddito:

Ripopolamento

Ingrasso
Quarantena

Trasformazione suppl.

Macellazione

Riproduzione artificiale

Uso tecnico

Uso farmaceutico

Organismo riconosciuto

Stabulazione

Equidi registrati

Campioni commerciali

Circo/esibizione

Animali da compagnia

Altro

I.21. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo

Paese terzo Codice ISO

I.22. Per importazione o ammissione nell'UE

Importazione definitiva

Reintroduzione

Ammissione temporanea

I.23 Numero totale di colli

I.24. Quantità

N. totale

Peso netto totale (kg)

Peso lordo totale (kg)

I.25. Descrizione della merce

Numero Codice e titolo NC

Specie (nome scientifico)

Età

Razza/Categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Quantità

Numero di identificazione

Test

Specie (nome scientifico)

Zona Macello

Consumatore finale Numero di colli

Natura della merce

Impianto di fabbricazione

Peso netto Lotto n.

Tipo di trattamento

Deposito frigorifero

Tipo di imballaggio

Timbro

Firma

PAESE

Modello di certificato **

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie *

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b. N. di riferimento IMSOC



Funzionario che procede alla certificazione

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Timbro

Qualifica e titolo

Firma

* Indicare le prescrizioni sanitarie specifiche.

** Da sostituire con il titolo specifico di ogni modello di certificato.

ALLEGATO II

NOTE SULLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, PRODOTTI COMPOSTI, MATERIALE GERMINALE E SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Informazioni generali

Per selezionare un'opzione, apporre un segno di spunta o una crocetta (X) in corrispondenza della casella pertinente.

Ove indicati, i codici "ISO" si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue un paese, in conformità della norma internazionale ISO 3166 alpha-2 1 .

Nelle caselle I.15, I.18, I.20 e I.22 può essere selezionata soltanto un'opzione.

Se il destinatario, il posto di controllo frontaliero di entrata o le informazioni riguardanti il trasporto (vale a dire i mezzi di trasporto e la data) cambiano dopo il rilascio del certificato, l'operatore responsabile della partita deve avvisare l'autorità competente dello Stato membro di ingresso. Dette modifiche non comportano una domanda di certificato di sostituzione.

Parte I: informazioni sulla partita spedita

Paese:    nome del paese terzo che rilascia il certificato.

Casella I.1.    Speditore/esportatore: nome e indirizzo (via, città e regione, provincia o stato, a seconda del caso) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita e che deve essere situata nel paese terzo, salvo in caso di reintroduzione delle partite provenienti dall'Unione europea.

Casella I.2.    N. di riferimento del certificato: codice unico obbligatorio assegnato dall'autorità competente del paese terzo in base alla sua classificazione. Questa casella è obbligatoria per tutti i certificati non presentati nel sistema IMSOC.

Casella I.2.a.    N. di riferimento IMSOC: codice unico di riferimento assegnato automaticamente dal sistema IMSOC se il certificato è registrato nel sistema. La casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato nel sistema IMSOC.

Casella I.3.    Autorità centrale competente: nome dell'autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato.

Casella I.4.    Autorità locale competente: se applicabile, nome dell'autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato.

Casella I.5.    Destinatario/importatore: nome e indirizzo della persona fisica o giuridica cui è destinata la partita nello Stato membro o nel paese terzo di destinazione in caso di transito. Queste informazioni non sono tuttavia obbligatorie per le partite in transito nell'Unione europea.

Casella I.6.    Operatore responsabile della partita

Nome e indirizzo della persona nell'Unione europea responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero e che presenta le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto dell'importatore.

In caso di prodotti in transito nell'Unione europea: il nome e l'indirizzo sono obbligatori.

In caso di determinati animali: il nome e l'indirizzo sono obbligatori se così prescritto dalla pertinente legislazione dell'Unione europea.

In caso di animali e prodotti destinati all'immissione in commercio: il nome e l'indirizzo sono facoltativi.

Casella I.7.    Paese di origine

In caso di prodotti: il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, lavorate e imballate (etichettate con il marchio di identificazione).

In caso di animali: il paese di residenza durante il periodo richiesto indicato nel certificato sanitario dell'Unione europea pertinente. In caso di cavalli registrati che sono reintrodotti nell'Unione europea, per paese di origine si intende il paese dal quale sono stati spediti l'ultima volta.

In caso di commercio che coinvolga più di un paese terzo (scambi triangolari), deve essere compilato un certificato distinto per ciascun paese di origine.

Casella I.8.    Regione di origine: se applicabile, per gli animali o i prodotti interessati dalle misure di regionalizzazione in conformità della legislazione dell'Unione europea. Il codice delle regioni, delle zone o dei compartimenti riconosciuti deve essere indicato così come definito nella pertinente legislazione dell'Unione europea.

Casella I.9.    Paese di destinazione: il nome e il codice ISO del paese dell'Unione europea di destinazione degli animali o dei prodotti.

Nel caso di prodotti in transito, indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione.

Casella I.10.    Regione di destinazione: cfr. casella I.8.

Casella I.11.    Luogo di spedizione: nome, indirizzo e numero di riconoscimento, se così prescritto dalla legislazione dell'Unione europea, delle aziende o degli stabilimenti da cui provengono gli animali o i prodotti.

In caso di animali: l'azienda o altro stabilimento agricolo, industriale o commerciale soggetto a controllo ufficiale, inclusi zoo, parchi d'attrazione, riserve faunistiche o di caccia, in cui gli animali sono tenuti o allevati abitualmente.

In caso di materiale germinale: centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma o gruppi di raccolta o di produzione di embrioni.

In caso di altri prodotti: qualsiasi unità di un'azienda del settore alimentare o dei sottoprodotti di origine animale. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di commercio che coinvolga più di un paese terzo (scambi triangolari), il luogo di spedizione è l'ultimo stabilimento di un paese terzo della catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell'Unione europea.

Casella I.12.    Luogo di destinazione

Salvo in caso di magazzinaggio di prodotti in transito, questa informazione è facoltativa.

In caso di immissione in commercio: il luogo in cui gli animali o i prodotti sono diretti e dove verranno definitivamente scaricati. Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento delle aziende o degli stabilimenti del luogo di destinazione, se applicabile.

In caso di magazzinaggio di prodotti in transito: il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento del deposito in zona franca, del deposito doganale o dell'impresa di approvvigionamento navi.

Casella I.13.    Luogo di carico

In caso di animali: il nome della città o del luogo in cui gli animali sono caricati e, se vengono raccolti prima, i dati relativi al centro di raccolta ufficiale.

In caso di prodotti: il nome della città e la categoria (ad esempio, stabilimento, azienda, porto o aeroporto) del luogo finale in cui i prodotti saranno caricati sul mezzo di trasporto per il viaggio verso l'Unione europea. In caso di container, indicare dove questo verrà caricato sul mezzo di trasporto finale per l'Unione europea. Nel caso di nave traghetto, indicare il luogo in cui l'autocarro viene imbarcato.

Casella I.14.    Data e ora della partenza

In caso di animali: la data e l'ora in cui si prevede che gli animali lascino il mezzo di trasporto (aereo, nave, vagone ferroviario o veicolo stradale).

In caso di prodotti: la data di partenza del mezzo di trasporto (aereo, nave, vagone ferroviario o veicolo stradale).    

Casella I.15.    Mezzo di trasporto: mezzo di trasporto in partenza dal paese di spedizione.

Modalità di trasporto: aereo, nave, vagone ferroviario, veicolo stradale o altro. Con "altro" si intendono le modalità di trasporto non previste dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio 2 .

Identificazione del mezzo di trasporto: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone, per il trasporto stradale il numero di targa e, se applicabile, la targa del rimorchio.

In caso di nave traghetto, indicare l'identificazione del veicolo stradale, il numero di targa e, se applicabile, la targa del rimorchio, e il nome della nave traghetto prevista.

Casella I.16.    Posto di controllo frontaliero di entrata nell'UE: indicare il nome del posto di controllo frontaliero di entrata e il codice identificativo assegnato dal sistema IMSOC.

Casella I.17.    Documenti di accompagnamento

Quando una partita è accompagnata da altri documenti, come il permesso CITES, l'autorizzazione per le specie esotiche invasive (IAS) o un documento commerciale (ad esempio, la lettera di trasporto aereo, la polizza di carico marittima o il documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada) devono essere indicati il tipo e il numero di riferimento del documento.

Casella I.18.    Temperatura: categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di frigorifero, di congelazione). Può essere selezionata soltanto una categoria.

Casella I.19.    Numero del sigillo e numero del container: se applicabile, indicare i numeri corrispondenti.

Se le merci sono trasportate in container chiusi deve essere fornito il numero di container.

Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. Il sigillo è ufficiale se è apposto sul container, sull'autocarro o sul vagone ferroviario sotto la supervisione dell'autorità competente che rilascia il certificato.

Casella I.20.    Merce certificata per: dichiarare il fine per cui gli animali sono immessi in commercio o l'uso previsto dei prodotti indicato sul pertinente certificato sanitario dell'Unione europea.

Alimentazione animale: riguarda unicamente i sottoprodotti di origine animale destinati ai mangimi per animali di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 .

Organismo riconosciuto: movimenti di animali verso un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto in conformità della direttiva 92/65/CEE del Consiglio 4 .

Riproduzione artificiale: riguarda unicamente il materiale germinale.

Riproduzione/Reddito: animali da riproduzione o da reddito, inclusi gli animali d'acquacoltura destinati all'allevamento.

Industria conserviera: riguarda, per esempio, i tonni destinati all'industria conserviera.

Circo/esposizione: animali registrati destinati a circhi ed esposizioni e animali acquatici registrati destinati ad acquari o imprese analoghe e non destinati a vendita ulteriore.

Ingrasso: riguarda unicamente gli ovini e i caprini.

Trasformazione suppl.: riguarda unicamente i prodotti destinati a ulteriore trasformazione prima di essere immessi in commercio.

Ripopolamento: riguarda unicamente la selvaggina destinata alla ricostituzione del patrimonio faunistico.

Consumo umano: riguarda unicamente i prodotti destinati al consumo umano per i quali la legislazione dell'Unione europea prescrive un certificato sanitario o veterinario.

Altro: animali destinati a un utilizzo non figurante nella presente classificazione, compresi gli animali acquatici destinati ai laghetti di pesca sportiva.

Animali da compagnia: movimenti commerciali verso l'Unione di cani, gatti, furetti e uccelli. Per gli animali acquatici ornamentali destinati a negozi di animali o ad altri esercizi analoghi per un'ulteriore vendita.

Uso farmaceutico: sottoprodotti di origine animale non idonei al consumo umano o animale, di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009.

Quarantena: si riferisce al regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione 5 per i volatili diversi dal pollame, alla direttiva 92/65/CEE per i carnivori, i primati e i pipistrelli e alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio 6 per gli animali d'acquacoltura.

Equidi registrati: in conformità della direttiva 2009/156/CE del Consiglio 7 .

Stabulazione: riguarda unicamente gli animali di acquacoltura.

Macellazione: per gli animali destinati a un macello direttamente o attraverso un centro di raccolta.

Uso tecnico: sottoprodotti di origine animale non idonei al consumo umano o animale, di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009.

Campioni commerciali: quali definiti nell'allegato I, punto 39, del Regolamento (UE) n. 142/2011 8 .

Casella I.21.    Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo: solamente per il transito di animali o prodotti nell'Unione europea in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo o da una parte di un paese terzo a un'altra parte dello stesso paese terzo. Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione.

Casella I.22.    Per importazione o ammissione nell'UE: per tutte le partite destinate al mercato dell'Unione europea.

Importazione definitiva: questa opzione deve essere utilizzata soltanto per le partite destinate ad essere vincolate al regime doganale di "immissione in libera pratica" nell'Unione europea.

Per alcuni animali (ad esempio, equidi registrati) deve essere selezionata solamente una delle opzioni di seguito elencate.

Reintroduzione: questa opzione deve essere utilizzata soltanto per animali di cui è autorizzata la reintroduzione, come i cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali reintrodotti nell'Unione europea dopo un'esportazione temporanea.

Ammissione temporanea: questa opzione deve essere utilizzata soltanto per l'ingresso di animali di cui è autorizzata l'ammissione temporanea nell'Unione europea, come i cavalli registrati per un periodo inferiore a 90 giorni.

Casella I.23.    Numero totale di colli: il numero di casse, gabbie o stalli nei quali sono trasportati gli animali o il numero di contenitori criogenici per il materiale germinale o il numero di confezioni per i prodotti. In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa.

Casella I.24.    Quantità

In caso di animali: il numero totale di capi o di provette, espresso in unità.

In caso di materiale germinale: il numero totale di provette, espresso in unità.

Per i prodotti e gli animali acquatici, ad eccezione dei pesci ornamentali: il peso totale lordo e netto in chilogrammi.

Peso netto totale: è pari alla massa delle merci senza i contenitori immediati o l'imballaggio.

Peso lordo totale: peso totale in chilogrammi. È pari alla massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i container e le altre attrezzature per il trasporto.

Casella I.25.    Descrizione delle merci: indicare il pertinente codice del sistema armonizzato (codice SA) e il titolo definito dall'Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio 9 . Tale descrizione doganale sarà eventualmente completata da informazioni aggiuntive necessarie per classificare gli animali o i prodotti dal punto di vista veterinario. Indicare inoltre eventuali requisiti specifici relativi agli animali o alla natura o al trattamento dei prodotti quali definiti nel pertinente modello di certificato sanitario o veterinario dell'Unione europea.

Zona: per gli animali o i prodotti interessati dall'istituzione di zone riconosciute o compartimenti autorizzati in conformità della legislazione dell'Unione europea. Le zone o le aree di produzione (per esempio, nel caso di molluschi bivalvi) devono essere indicate così come pubblicate negli elenchi degli stabilimenti riconosciuti dell'Unione europea.

In caso di animali: specie, razza o categoria, metodo di identificazione, numero di identificazione, età, sesso, quantità o peso netto e test.

In caso di materiale germinale: data di raccolta/prelievo o di produzione, numero di riconoscimento del centro o del gruppo di lavoro, identificazione della provetta e quantità. Inoltre, per quanto riguarda gli animali donatori, specie, razza o categoria e identificazione.

In caso di prodotti: specie, tipi di prodotti, tipo di trattamento, numero di riconoscimento degli stabilimenti e codice ISO del paese (macello, impianto di trasformazione, deposito frigorifero), numero dei colli, tipo di imballaggio, numero di lotto, peso netto e consumatore finale (ossia i prodotti sono imballati per il consumatore finale).

Specie: denominazione scientifica o come definita in conformità della legislazione dell'Unione europea.

Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione data nella raccomandazione n. 21 10 UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).

Parte II: certificazione

Questa parte deve essere compilata da un veterinario ufficiale o da un ispettore ufficiale.

Casella II.    Informazioni sanitarie: si prega di compilare questa sezione conformemente alle specifiche prescrizioni sanitarie dell'Unione europea relative alla specie animale o alla natura dei prodotti e come definite negli accordi di equivalenza conclusi con alcuni paesi terzi o in altra legislazione dell'Unione europea, come quella per la certificazione.

Se non vi sono attestati di sanità animale o di sanità pubblica per la partita, l'intera sezione è soppressa o annullata o non è presente conformemente alle note a piè di pagina per la parte II dei certificati sanitari specifici dell'Unione europea.

Casella II.a.    N. di riferimento del certificato: stesso codice di riferimento indicato alla casella I.2.

Casella II.b.    N. di riferimento IMSOC: stesso codice di riferimento indicato alla casella I.2.a.

Funzionario che procede alla certificazione:    veterinario ufficiale o ispettore ufficiale quali definiti dalla pertinente legislazione dell'Unione europea: nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica, ove applicabile, numero di identificazione e timbro originale dell'autorità competente e data della firma.



ALLEGATO III

Modelli di certificati UFFICIALI PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI E MERCI DESTINATI AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

PARTE I
CAPITOLO A: MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

PAESE

Certificato ufficiale per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore/esportatore
Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a. N. di riferimento IMSOC

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario/importatore
Nome

Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.6. Operatore responsabile della partita
Nome

Indirizzo
Codice postale

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8. Regione di origine

Codice

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10. Regione di destinazione

Codice

I.11 Luogo di spedizione

Nome
Indirizzo

N. di riconoscimento

I.12. Luogo di destinazione

Nome
Indirizzo

I.13. Luogo di carico

I.14. Data e ora della partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo



Veicolo stradale

Identificazione:

Nave



Vagone

Altro

I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell'UE

I.17. Documenti di accompagnamento

Tipo
N.

I.18. Temperatura

ambiente 

di frigorifero

di congelazione

I.19. Numero del sigillo e numero del container

I.20. Merce certificata per

Consumo umano

I.21.

I.22.

 

I.23 Numero totale di colli

I.24. Quantità

N. totale

Peso netto totale (kg)

Peso lordo totale (kg)

I.25. Descrizione della merce

Numero Codice e titolo NC

Specie (nome scientifico)

 

Consumatore finale Numero di colli

Natura della merce

Laboratorio di sezionamento/Impianto di fabbricazione

Peso netto Lotto n.

Tipo di trattamento

Deposito frigorifero

Tipo di imballaggio

PAESE     Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e

gasteropodi marini vivi

II.    Informazioni sanitarie

II.a.    Numero di riferimento del certificato

II.b.

II.1.    (1) Attestato di sanità pubblica per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi

Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1) e certifica che (4)[i molluschi bivalvi vivi] (4)[gli echinodermi vivi] (4)[i tunicati vivi] (4)[i gasteropodi marini vivi] di cui sopra sono stati prodotti in conformità di dette prescrizioni e in particolare che:

·provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema HACCP conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;

·sono stati raccolti, all'occorrenza stabulati e trasportati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;

·sono stati manipolati, all'occorrenza depurati e imballati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;

·soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);

·sono stati imballati, immagazzinati e trasportati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli VI e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;

·sono stati marcati ed etichettati conformemente all'allegato II, sezione I, e all'allegato III, sezione VII, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 853/2004;

·i pettinidi, i gasteropodi marini e gli oloturoidei non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono conformi alle prescrizioni specifiche di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo IX, del regolamento (CE) n. 853/2004;

·hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui agli articoli da 42 a 58 del regolamento di esecuzione (UE) [C(2019)13] della Commissione, del [...], che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L [...] del [...], pag. [...]) e all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) [C(2019)10] della Commissione, del [...], recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L [...] del [...], pag. [...]); e

·soddisfano le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti, se d'acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10), e in particolare dell'articolo 29.

II.2.    (2)(4)Attestato di sanità animale per molluschi bivalvi vivi di acquacoltura

II.2.1.    (3)(4)[Prescrizioni per le specie sensibili a Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus e Mikrocytos mackini

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che i molluschi bivalvi vivi indicati nella parte I del presente certificato:

(5)provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati dall'autorità competente del proprio paese indenni da (4)[Bonamia exitiosa] (4)[Perkinsus marinus] (4)[Mikrocytos mackini] conformemente al capo VII della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14) o alla norma pertinente dell'OIE, in cui

·le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente e i servizi ufficiali devono avviare immediatamente indagini qualora venga loro comunicato il sospetto di infezioni e

·tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne dalla malattia.]

II.2.2.    (3)(4)[Prescrizioni per le specie sensibili a Marteilia refringens e Bonamia ostreae destinate a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattie o sottoposti a un programma di sorveglianza o di eradicazione per le malattie in questione

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che i molluschi bivalvi vivi sopra indicati:

(6)provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati dall'autorità competente del proprio paese indenni da (4)[Marteilia refringens] (4)[Bonamia ostreae] conformemente al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla norma pertinente dell'OIE, in cui

i)    le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente e i servizi ufficiali devono avviare immediatamente indagini qualora venga loro comunicato il sospetto di infezioni e

ii)    tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne dalla malattia.]

II.2.3.    Prescrizioni in materia di trasporto ed etichettatura

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:

II.2.3.1.    i molluschi bivalvi vivi sopra indicati sono trasportati in condizioni, qualità dell'acqua compresa, tali da non alterare il loro stato sanitario;

II.2.3.2.    il container di trasporto o la barca vivaio sono stati puliti e disinfettati prima di effettuare il carico oppure non sono stati utilizzati precedentemente; e

II.2.3.3.    la partita è identificata mediante un'etichetta leggibile all'esterno del microcontainer o, se trasportata in una barca vivaio, nel manifesto di carico, che reca le informazioni pertinenti indicate nelle caselle da I.7. a I.11. della parte I del presente certificato, e la seguente dicitura:

"Molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano nell'Unione".

Note

Cfr. note di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) [C(2019)12] della Commissione, del [...], relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU [...] del [...], pag. [...]).

Parte I:

·Casella I.8.: Regione di origine: indicare l'area di produzione.

Parte II:

(1)    La parte II.1 non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell'Unione.

(2)    La parte II.2 non si applica a:

a)molluschi non vitali, vale a dire molluschi che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se restituiti all'habitat da cui sono stati prelevati,

b)molluschi bivalvi vivi immessi in commercio per il consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati in confezioni per la vendita al dettaglio conformi alle relative prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004,

c)molluschi bivalvi vivi destinati a stabilimenti di trasformazione riconosciuti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE, o a centri di spedizione, bacini di depurazione o impianti analoghi dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue che renda inattivi gli agenti patogeni in causa o in cui le acque reflue siano sottoposte ad altri tipi di trattamento per ridurre a un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale,

d)molluschi bivalvi vivi destinati a un'ulteriore trasformazione prima del consumo umano, senza magazzinaggio temporaneo sul luogo di trasformazione, imballati ed etichettati a tale scopo conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.

(3)    Le parti II.2.1 e II.2.2 si applicano unicamente alle specie sensibili a una o più malattie tra quelle indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.

(4)    Cancellare la dicitura non pertinente.

(5)    Per le partite di specie sensibili a Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus e Mikrocytos mackini questa dichiarazione va conservata perché possa essere autorizzato il loro ingresso in qualsiasi parte dell'Unione.

(6)    Perché possa essere autorizzato l'ingresso in uno Stato membro, una zona o un compartimento (caselle I.9 e I.10 della parte I del certificato) dichiarati indenni da Marteilia refringens o Bonamia ostreae oppure sottoposti a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2006/88/CE, va conservata una di queste dichiarazioni se la partita contiene specie sensibili alle malattie per cui sono richiesti l'immunità o programmi specifici. I dati sullo stato sanitario di ciascuna azienda o zona destinata a molluschicoltura nell'Unione sono accessibili sul sito  http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm .

   Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

·

Ispettore ufficiale

   Nome e cognome (in stampatello):    Titolo e qualifica:

   Data:    Firma:

   Timbro:



CAPITOLO B: MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE SUPPLEMENTARE PER I MOLLUSCHI BIVALVI TRASFORMATI APPARTENENTI ALLA SPECIE ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che i molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum, di cui al certificato sanitario recante n. di riferimento: ..................................................................,

1.sono stati raccolti in zone di produzione chiaramente identificate, monitorate e autorizzate dall'autorità competente in conformità dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) [C(2019)11] della Commissione, del [...], che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L [...] del [...] pag. [...]) e in cui il livello della tossina responsabile dell'intossicazione da molluschi paralizzanti (PSP) nelle parti commestibili di tali molluschi risulta inferiore a 300 µg per 100 g;

2.sono stati trasportati direttamente allo stabilimento in container o veicoli sigillati dall'autorità competente:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(denominazione e numero di riconoscimento ufficiale dello stabilimento specificamente autorizzato dall'autorità competente alla trasformazione dei molluschi);

3.durante il trasporto allo stabilimento di cui sopra erano accompagnati da un documento rilasciato dall'autorità competente che ne autorizza il trasporto e attesta la natura e il quantitativo del prodotto, la zona d'origine e lo stabilimento di destinazione;

4.sono stati sottoposti al trattamento termico descritto nell'allegato della decisione 96/77/CE della Commissione, del 18 gennaio 1996, che stabilisce le condizioni per la raccolta e la trasformazione di taluni molluschi bivalvi provenienti da zone in cui il livello di tossine paralizzanti supera il limite stabilito dalla direttiva 91/495/CEE del Consiglio (GU L 15 del 20.1.1996, pag. 46); e

5.non contengono un livello di tossina PSP individuabile dal metodo del saggio biologico, come dimostrato dagli annessi resoconti analitici dell'esame effettuato su ciascuna partita inclusa nella spedizione oggetto del presente certificato.

L'ispettore ufficiale certifica che l'autorità competente ha verificato che le procedure di autocontrollo sanitario attuate presso lo stabilimento di cui al punto 2 riguardano specificamente il trattamento termico di cui al punto 4.

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di conoscere le disposizioni di cui alla decisione 96/77/CE e che gli annessi resoconti analitici corrispondono al test effettuato sui prodotti a trasformazione avvenuta.

Ispettore ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Data: Firma:

Timbro:

PARTE II
CAPITOLO A: MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

PAESE

Certificato ufficiale per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore/esportatore
Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a. N. di riferimento IMSOC

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario/importatore
Nome

Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.6. Operatore responsabile della partita
Nome

Indirizzo
Codice postale

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8. Regione di origine

Codice

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11 Luogo di spedizione

Nome
Indirizzo

N. di riconoscimento

I.12. Luogo di destinazione

Nome
Indirizzo

I.13. Luogo di carico

I.14. Data e ora della partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo



Veicolo stradale

Identificazione:

Nave



Vagone

Altro

I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell'UE

I.17. Documenti di accompagnamento

Tipo
N.

I.18. Temperatura

ambiente 

di frigorifero

di congelazione

I.19. Numero del sigillo e numero del container

I.20. Merce certificata per
Industria conserviera

Consumo umano

I.21.

I.22.

 

I.23 Numero totale di colli

I.24. Quantità

N. totale

Peso netto totale (kg)

Peso lordo totale (kg)

I.25. Descrizione della merce

Numero Codice e titolo NC

Specie (nome scientifico)

 

Consumatore finale Numero di colli

Natura della merce

Nave/Impianto di fabbricazione

Peso netto Lotto n.

Tipo di trattamento

Deposito frigorifero

Tipo di imballaggio

PAESE    Prodotti della pesca

II.    Informazioni sanitarie

II.a.    Numero di riferimento del certificato

II.b.

II.1.(1)Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1) e certifica che i prodotti della pesca di cui sopra sono stati prodotti in conformità di dette prescrizioni e in particolare che:

provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;

sono stati pescati e manipolati a bordo di navi, sbarcati, manipolati e, secondo i casi, preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;

soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);

sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità dell'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;

recano una marchiatura conformemente all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

soddisfano le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti, se d'acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10), in particolare dell'articolo 29; e

hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui agli articoli da 59 a 65 del regolamento di esecuzione (UE) [C(2019)13] della Commissione, del [...], che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L […] del [...], pag. […]).

II.2.(2)(4)Attestato di sanità animale per pesci e crostacei di acquacoltura

II.2.1.(3)(4)[Prescrizioni per le specie sensibili a necrosi ematopoietica epizootica, sindrome di Taura e malattia della testa gialla

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura o relativi prodotti descritti nella parte I del presente certificato:

(5)provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati dall'autorità competente del proprio paese indenni da (4)[necrosi ematopoietica epizootica] (4)[sindrome di Taura] (4)[malattia della testa gialla] conformemente al capo VII della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14) o alla norma pertinente dell'OIE, in cui

i)le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente indagini qualora le venga comunicato il sospetto di infezioni,

ii)tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie, e

iii)le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.]

II.2.2.(3)(4)[Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico della carpa koi (KHV) e malattia dei punti bianchi destinate a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni dalle malattie o soggetti a un programma di sorveglianza o di eradicazione delle malattie in questione

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura o relativi prodotti descritti nella parte I del presente certificato:

(6)provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati dall'autorità competente del proprio paese indenni da (4)[setticemia emorragica virale] (4)[necrosi ematopoietica infettiva] (4)[anemia infettiva del salmone] (4)[virus erpetico della carpa koi] (4)[malattia dei punti bianchi] in conformità del capo VII della direttiva 2006/88/CE o della norma pertinente dell'OIE, in cui

i)le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente indagini qualora le venga comunicato il sospetto di infezioni,

ii)tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie, e

iii)le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.]

II.2.3.Prescrizioni in materia di trasporto ed etichettatura

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:

II.2.3.1.gli animali di acquacoltura sopra indicati si trovano in condizioni in cui la qualità dell'acqua non altera il loro stato sanitario;

II.2.3.2.prima di effettuare il carico il container di trasporto o la barca vivaio sono puliti e disinfettati oppure
non sono stati utilizzati precedentemente; e

II.2.3.3.la partita è identificata mediante un'etichetta leggibile all'esterno del container o, se trasportata in una barca vivaio, nel manifesto di carico, che reca le informazioni pertinenti indicate nelle caselle da I.7. a I.11. della parte I del presente certificato, e la seguente dicitura:

"(4)[Pesci] (4)[Crostacei] destinati al consumo umano nell'Unione".

Note

Cfr. note di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) [C(2019)12] della Commissione, del [...], relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU [...] del [...], pag. [...]).

Parte I:

Casella I.8.: Regione di origine: per i molluschi bivalvi congelati o trasformati indicare l'area di produzione.

Casella I.20.: Selezionare "Industria conserviera" per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a -9 ºC o a temperature superiori a -18 ºC e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità dei requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare "Consumo umano" per gli altri casi.  

Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106.

Casella I.25.:Natura della merce: specificare se di acquacoltura o di origine selvatica.

   Tipo di trattamento: specificare se si tratta di un prodotto vivo, refrigerato, congelato o trasformato.

   Impianto di fabbricazione: sono comprese navi officina, navi congelatrici, navi reefer, depositi frigoriferi e impianti di trasformazione.

Parte II:

(1)La parte II.1 del presente certificato non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell'UE.

(2)La parte II.2 del presente certificato non si applica a:

a)crostacei non vitali, vale a dire che crostacei che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se restituiti all'habitat da cui sono stati prelevati,

b)pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione,

c)animali di acquacoltura e relativi prodotti, immessi in commercio per il consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati in confezioni per la vendita al dettaglio conformi alle relative prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004,

d)crostacei destinati a stabilimenti di trasformazione riconosciuti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE o a centri di spedizione, bacini di depurazione o impianti analoghi dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue che renda inattivi gli agenti patogeni in causa o in cui le acque reflue siano sottoposte ad altri tipi di trattamento per ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale, e

e)crostacei destinati a un'ulteriore trasformazione prima del consumo umano, senza magazzinaggio temporaneo sul luogo di trasformazione, imballati ed etichettati a tale scopo conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.

(3)Le parti II.2.1 e II.2.2 del presente certificato si applicano unicamente alle specie sensibili a una o più delle malattie indicate nel titolo della parte in questione. Le specie sensibili sono elencate nell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.

(4)Cancellare la dicitura non pertinente.

(5)Per le partite di specie sensibili a necrosi ematopoietica epizootica, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla, occorre conservare questa dichiarazione affinché possa essere autorizzato il loro ingresso in qualsiasi parte dell'UE.

(6)Affinché possa essere autorizzato l'ingresso in uno Stato membro, una zona o un compartimento (caselle I.9 e I.10 della parte I del certificato) dichiarati indenni da setticemia emorragica virale, necrosi ematopoietica infettiva, anemia infettiva del salmone, virus erpetico della carpa koi e malattia dei punti bianchi oppure soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2006/88/CE, occorre conservare una di queste dichiarazioni se la partita contiene specie sensibili alle malattie da cui è riconosciuta l'indennità o per cui si applicano i suddetti programmi. I dati sullo stato sanitario di ciascuna azienda o zona destinata a molluschicoltura nell'Unione sono accessibili sul sito http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm.

Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Ispettore ufficiale

   Nome e cognome (in stampatello):    Titolo e qualifica:

   Data:    Firma:

   Timbro:

CAPITOLO B: Modello di certificato ufficiale per i prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio

PAESE

Certificato ufficiale per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore/esportatore
Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a. N. di riferimento IMSOC

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario/importatore
Nome

Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.6. Operatore responsabile della partita
Nome

Indirizzo
Codice postale

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8. Regione di origine

Codice

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11 Luogo di spedizione

Nome
Indirizzo

N. di riconoscimento

I.12. Luogo di destinazione

Nome
Indirizzo

I.13. Luogo di carico

I.14. Data e ora della partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo



Veicolo stradale

Identificazione:

Nave



Vagone

Altro

I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell'UE

I.17. Documenti di accompagnamento

Tipo
N.

I.18. Temperatura

ambiente 

di frigorifero

di congelazione

I.19. Numero del sigillo e numero del container

I.20. Merce certificata per
Industria conserviera

 

Consumo umano

I.21.

I.22.

 

I.23 Numero totale di colli

I.24. Quantità

N. totale

Peso netto totale (kg)

Peso lordo totale (kg)

I.25. Descrizione della merce

Numero Codice e titolo NC

Specie (nome scientifico)

Zona

Consumatore finale Numero di colli

Natura della merce

Nave/Impianto di fabbricazione

Peso netto Lotto n.

Tipo di trattamento

Deposito frigorifero

Tipo di imballaggio

PAESE    Prodotti della pesca trasferiti in paesi terzi

II.    Informazioni sanitarie

II.a.    Numero di riferimento del certificato

II.b.

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1) e certifica che i prodotti della pesca di cui sopra:

– sono stati sbarcati e scaricati nel rispetto delle norme igieniche dalla nave o dalle navi riconosciute/registrate …………………… (indicare il numero di riconoscimento/registrazione e il nome dello Stato membro o degli Stati membri di bandiera) in conformità delle prescrizioni pertinenti dell'allegato III, sezione VIII, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004;

– se applicabile, sono stati immagazzinati in uno o più depositi frigoriferi riconosciuti …………………. (indicare il numero di riconoscimento) in conformità delle disposizioni pertinenti dell'allegato III, sezione VIII, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 853/2004;

– se applicabile, sono stati caricati nel rispetto delle norme igieniche sulla nave o sulle navi riconosciute …………………. (indicare il numero di riconoscimento dello Stato membro o degli Stati membri, oppure del paese terzo o dei paesi terzi, e il nome dello Stato membro o degli Stati membri, oppure del paese terzo o dei paesi terzi, di bandiera) in conformità delle prescrizioni pertinenti dell'allegato III, sezione VIII, capitoli I e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;

– se applicabile, sono stati caricati in un container .………………… (indicare il numero del container) o su un autocarro .………………… (indicare il numero di targa dell'autocarro e del rimorchio) o su un aereo .………………… (indicare il numero del volo) in conformità delle prescrizioni dell'allegato III, sezione VIII, capitolo VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004; e

– sono accompagnati dal giornale o dai giornali di pesca stampato/i** o dalle parti pertinenti di esso/i**.

** È accettato anche il formato elettronico.

Note

Cfr. note di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) [C(2019)12] della Commissione, del [...], relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU [...] del [...], pag. [...]).

Parte I:

– Casella I.11.: Luogo di spedizione: indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento del deposito frigorifero nel paese terzo di spedizione oppure, qualora la merce non fosse conservata in un deposito frigorifero, indicare il nome e il numero di riconoscimento o di registrazione della nave di origine battente bandiera dello Stato membro.

– Casella I.15.: Indicare il mezzo di trasporto in partenza dal paese terzo di spedizione. In caso di navi congelatrici o navi reefer, indicarne il nome, il numero di riconoscimento e lo Stato di bandiera; in caso di pescherecci, indicare il numero di registrazione e lo Stato di bandiera. Se come mezzi di trasporto si utilizzano container, autocarri o aerei, indicare le stesse informazioni fornite al quarto trattino della parte II.1.

Casella I.20.: Selezionare "Industria conserviera" per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a -9 ºC o a temperature superiori a -18 ºC e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità dei requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare "Consumo umano" per gli altri casi.

– Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106.

– Casella I.25.: Tipo di trattamento: specificare se si tratta di un prodotto refrigerato, congelato o trasformato.

   * Inclusi, a seconda dei casi, i pescherecci, le navi officina, le navi congelatrici e le navi reefer.

.

Ispettore ufficiale

   Nome e cognome (in stampatello):    Titolo e qualifica:

   Data:    Firma:

   Timbro:





CAPITOLO C: Modello di certificato ufficiale che deve essere firmato dal capitano e che accompagna i prodotti della pesca congelati al momento dell'ingresso nell'Unione per l'immissione in commercio direttamente da una nave congelatrice, da una nave reefer o da una nave officina

PAESE

Certificato ufficiale per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore/esportatore
Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a. N. di riferimento IMSOC

I.3.

I.4.

I.5. Destinatario/importatore
Nome

Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.6. Operatore responsabile della partita
Nome

Indirizzo
Codice postale

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8. Regione di origine

Codice

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11 Luogo di spedizione

Nome
Indirizzo

N. di riconoscimento

I.12. Luogo di destinazione

Nome
Indirizzo

I.13.

I.14. Data e ora della partenza

I.15.

I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell'UE

I.17. Documenti di accompagnamento

Tipo
N.

I.18.

I.19.

I.20. Merce certificata per
Industria conserviera

 

Consumo umano

I.21.

I.22.

 

I.23 Numero totale di colli

I.24. Quantità

N. totale

Peso netto totale (kg)

Peso lordo totale (kg)

I.25. Descrizione della merce

Numero Codice e titolo NC

Specie (nome scientifico)

 

Consumatore finale Numero di colli

 

Peso netto Lotto n.

 

 

Tipo di imballaggio

 

PAESE    Prodotti della pesca

·I.(bis)    Altre informazioni

Zona/e di pesca:

Numero IMO/Lloyd's (eventuale) o indicativo di chiamata della nave:

Periodo di pesca:    Data di inizio: …./…./…….    Data di fine: …./…./…….

·II.    Attestato sanitario

·II.a.    Numero di riferimento del certificato

II.b.

·II.1.    Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara:

·di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1) e certifica che i prodotti della pesca di cui sopra sono stati prodotti in conformità di dette prescrizioni e in particolare che la nave è presente nell'elenco di navi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione (è iscritta nell'elenco UE);

·che la nave dispone di un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) per controllare i pericoli conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;

·che i prodotti della pesca sono stati pescati e manipolati a bordo di navi, sbarcati, manipolati e, secondo i casi, preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004.I visceri e le parti che possono costituire un pericolo per la sanità pubblica sono stati rimossi appena possibile e tenuti separati dai prodotti destinati al consumo umano;

·che i prodotti della pesca soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e, ove opportuno, i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);

·che i prodotti della pesca sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità dell'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;

·che i prodotti della pesca recano una marchiatura conformemente all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

·che i prodotti della pesca soddisfano le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti, se d'acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10), in particolare dell'articolo 29; e

·che i prodotti della pesca congelati sono stati mantenuti a una temperatura non superiore a -18 °C in ogni parte della massa; i pesci interi inizialmente congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve possono tuttavia essere mantenuti a una temperatura non superiore a -9 °C.

Note

Cfr. note di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) [C(2019)12] della Commissione, del [...], relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU [...] del [...], pag. [...]).

Parte I:

·Casella I.2.: Un numero di documento unico basato sul proprio sistema di classificazione.

·Casella I.5.: Il nome e l'indirizzo (via, città e codice postale) della persona fisica o giuridica cui è direttamente destinata la partita importata nello Stato membro di destinazione.

·Casella I.7.: Il paese di cui batte bandiera la nave che rilascia il presente documento.

·Casella I.11.: Il nome e il numero di riconoscimento della nave, figuranti nell'elenco previsto all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) [(2019)11] della Commissione, del [...], che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L [...] del [...] pag. [...]), dalla quale i prodotti della pesca sono importati direttamente.

·Casella I.20.: Selezionare "Industria conserviera" per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a -9 ºC o a temperature superiori a -18 ºC e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità dei requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare "Consumo umano" per gli altri casi.

·Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106.

·Casella I.25.: Tipo di trattamento: specificare se si tratta di un prodotto refrigerato, congelato o trasformato.

* Inclusi, a seconda dei casi, i pescherecci, le navi officina, le navi congelatrici e le navi reefer.

Parte II: certificazione

Capitano della nave

   Nome e cognome (in stampatello):

   Data:    Firma:

   Timbro:



PARTE III

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI COSCE DI RANA REFRIGERATE, CONGELATE O PREPARATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

PAESE

Certificato ufficiale per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore/esportatore
Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a. N. di riferimento IMSOC

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario/importatore
Nome

Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.6. Operatore responsabile della partita
Nome

Indirizzo
Codice postale

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8.

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11 Luogo di spedizione

Nome
Indirizzo

N. di riconoscimento

I.12. Luogo di destinazione

Nome
Indirizzo

I.13. Luogo di carico

I.14. Data e ora della partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo



Veicolo stradale

Identificazione:

Nave



Vagone

Altro

I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell'UE

I.17. Documenti di accompagnamento

Tipo
N.

I.18. Temperatura

ambiente 

di frigorifero

di congelazione

I.19. Numero del sigillo e numero del container

I.20. Merce certificata per

Consumo umano

I.21.

I.22.

 

I.23 Numero totale di colli

I.24. Quantità

N. totale

Peso netto totale (kg)

Peso lordo totale (kg)

I.25. Descrizione della merce

Numero Codice e titolo NC

Specie (nome scientifico)

 

Consumatore finale Numero di colli

Impianto di fabbricazione

Peso netto Lotto n.

Tipo di trattamento

Deposito frigorifero

Tipo di imballaggio

PAESE    Modello FRG
   Cosce di rana refrigerate, congelate o preparate destinate al consumo umano

II.    Informazioni sanitarie

II.a.    N. di riferimento del certificato

II.b.

II.1.    Attestato di sanità pubblica

   Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), e

certifica che le cosce di rana di cui sopra sono state prodotte conformemente a dette disposizioni e in particolare che:

      provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;

– sono state manipolate e, secondo i casi, preparate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004; e

      provengono da rane che sono state dissanguate, preparate e, secondo i casi, refrigerate, congelate o trasformate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Note

Cfr. note di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) [C(2019)12] della Commissione, del [...], relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU [...] del [...], pag. [...]).

Parte I:

Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici della nomenclatura combinata (NC), quali 0208 90 70, 0210 99 39 o 1602 90 99.

Casella I.25.: Tipo di trattamento: fresche, trattate.

Parte II:

   Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Parte II: certificazione

Ispettore ufficiale

   Nome e cognome (in stampatello):    Titolo e qualifica:

   Data:    Firma:

   Timbro:

PARTE IV
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI LUMACHE REFRIGERATE, CONGELATE, SGUSCIATE, COTTE, PREPARATE O CONSERVATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

PAESE

Certificato ufficiale per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore/esportatore
Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a. N. di riferimento IMSOC

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario/importatore
Nome

Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.6. Operatore responsabile della partita
Nome

Indirizzo
Codice postale

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8.

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11 Luogo di spedizione

Nome
Indirizzo

N. di riconoscimento

I.12. Luogo di destinazione

Nome
Indirizzo

I.13. Luogo di carico

I.14. Data e ora della partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo



Veicolo stradale

Identificazione:

Nave



Vagone

Altro

I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell'UE

I.17. Documenti di accompagnamento

Tipo
N.

I.18. Temperatura

ambiente 

di frigorifero

di congelazione

I.19. Numero del sigillo e numero del container

I.20. Merce certificata per

Consumo umano

I.21.

I.22.

 

I.23 Numero totale di colli

I.24. Quantità

N. totale

Peso netto totale (kg)

Peso lordo totale (kg)

I.25. Descrizione della merce

Numero Codice e titolo NC

Specie (nome scientifico)

 

Consumatore finale Numero di colli

 

Impianto di fabbricazione

Peso netto Lotto n.

Tipo di trattamento

Deposito frigorifero

Tipo di imballaggio

PAESE    Modello SNS
   Lumache refrigerate, congelate, sgusciate, cotte, preparate o conservate destinate al consumo umano

II.    Informazioni sanitarie

II.a.    N. di riferimento del certificato

II.b.

II.1.    Attestato di sanità pubblica

   Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), e

certifica che le lumache di cui sopra sono state prodotte conformemente a dette disposizioni e in particolare che:

      provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;

   sono state manipolate e, secondo i casi, preparate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004; e

      sono state manipolate e, secondo i casi, sgusciate, cotte, preparate, conservate, congelate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Note

Cfr. note di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) [C(2019)12] della Commissione, del [...], relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU [...] del [...], pag. [...]).

Parte I:

   Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA)/della nomenclatura combinata (NC), quali 0307 60 00 o 1605.

   Casella I.25.: Tipo di trattamento: fresche, trattate.

Parte II:

·Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Parte II: certificazione

Ispettore ufficiale

   Nome e cognome (in stampatello):    Titolo e qualifica:

   Data:    Firma:

   Timbro:

PARTE V
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

PAESE

Certificato ufficiale per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore/esportatore
Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a. N. di riferimento IMSOC

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario/importatore
Nome

Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.6. Operatore responsabile della partita
Nome

Indirizzo
Codice postale

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8.

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11 Luogo di spedizione

Nome
Indirizzo

N. di riconoscimento

I.12. Luogo di destinazione

Nome
Indirizzo

I.13. Luogo di carico

I.14. Data e ora della partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo



Veicolo stradale

Identificazione:

Nave



Vagone

Altro

I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell'UE

I.17. Documenti di accompagnamento

Tipo
N.

I.18. Temperatura

ambiente 

di frigorifero

di congelazione

I.19. Numero del sigillo e numero del container

I.20. Merce certificata per

Consumo umano

I.21.

I.22.

 

I.23 Numero totale di colli

I.24. Quantità

N. totale

Peso netto totale (kg)

Peso lordo totale (kg)

I.25. Descrizione della merce

Numero Codice e titolo NC

Specie (nome scientifico)

 

Consumatore finale Numero di colli

 

Impianto di fabbricazione

Peso netto Lotto n.

Deposito frigorifero

Tipo di imballaggio

PAESE    Grassi animali fusi e ciccioli destinati al consumo umano

II.    Informazioni sanitarie

II.a.    N. di riferimento del certificato

II.b.

II.1.    Attestato di sanità pubblica

   Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), e

certifica che i grassi animali fusi e i ciccioli di cui sopra sono stati prodotti conformemente a dette disposizioni e in particolare che:

      provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;

      sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004; e

      sono conformi alle prescrizioni dell'allegato III, sezione XII, del regolamento (CE) n. 853/2004.

II.2 Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i grassi animali fusi e i ciccioli di cui sopra soddisfano le seguenti prescrizioni e provengono

II.2.1. da paesi terzi, territori e loro parti figuranti nell'elenco di paesi terzi, territori e loro parti da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di carni fresche in conformità dell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1);

II.2.1. oppure da paesi terzi, territori e loro parti da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di carni fresche di pollame in conformità dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1);

II.2.1. oppure da paesi terzi, territori e loro parti da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di prodotti a base di carne delle specie di rilevanza subordinatamente all'applicazione del trattamento specificato per la specie animale di origine del prodotto a base di carne e figuranti nell'elenco dei paesi terzi e dei territori di cui all'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

Note

Cfr. note di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) [C(2019)12] della Commissione, del [...], relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU [...] del [...], pag. [...]).

Parte I:

   Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA)/della nomenclatura combinata (NC), quali 1501, 1502, 1503 00, 1504, 1506 00 00, 1516 10, 1517, 1518 00 91, 1518 00 95, 1518 00 99 o 2301.

Parte II:

   Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Parte II: certificazione

Veterinario ufficiale

   Nome e cognome (in stampatello):    Titolo e qualifica:

   Data:    Firma:

   Timbro:



PARTE VI
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

PAESE

Certificato ufficiale per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore/esportatore
Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a. N. di riferimento IMSOC

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario/importatore
Nome

Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.6. Operatore responsabile della partita
Nome

Indirizzo
Codice postale

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8.

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11 Luogo di spedizione

Nome
Indirizzo

N. di riconoscimento

I.12. Luogo di destinazione

Nome
Indirizzo

I.13. Luogo di carico

I.14. Data e ora della partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo



Veicolo stradale

Identificazione:

Nave



Vagone

Altro

I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell'UE

I.17. Documenti di accompagnamento

Tipo
N.

I.18. Temperatura

ambiente 

di frigorifero

di congelazione

I.19. Numero del sigillo e numero del container

I.20. Merce certificata per

Consumo umano

I.21.

I.22.

 

I.23 Numero totale di colli

I.24. Quantità

N. totale

Peso netto totale (kg)

Peso lordo totale (kg)

I.25. Descrizione della merce

Numero Codice e titolo NC

Specie (nome scientifico)

 

Consumatore finale Numero di colli

 

Impianto di fabbricazione

Peso netto Lotto n.

 

Deposito frigorifero

Tipo di imballaggio

PAESE    Modello GEL
   Gelatina destinata al consumo umano

II.    Informazioni sanitarie

II.a.    N. di riferimento del certificato

II.b.

II.1.    Attestato di sanità pubblica

   Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), e

certifica che la gelatina di cui sopra è stata prodotta conformemente a dette disposizioni e in particolare che:

proviene da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;

è stata prodotta a partire da materie prime conformi alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XIV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;

è stata fabbricata conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;

soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);

(1)e, se di origine bovina, ovina e caprina,

deriva da animali che hanno superato le ispezioni ante e post mortem,

(1)e, ad eccezione della gelatina derivata da pelli,

(1)

[proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

non contiene, né deriva da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)(2);

non contiene, né deriva da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione della gelatina derivata da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si sono verificati casi indigeni di BSE;

gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati mediante iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

(1)[gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e ad essi non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale];

(1)[gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e la gelatina è stata ottenuta e manipolata in modo da garantire che non contenga, e non sia stata contaminata da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]

(1)oppure

[proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o mediante iniezione di gas nella cavità cranica;

la gelatina non contiene, né deriva da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contiene, o deriva da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

(1)oppure

[proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

agli animali da cui deriva la gelatina non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o mediante iniezione di gas nella cavità cranica;

la gelatina non deriva da:

i)materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii)tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

iii)carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.

Note

Cfr. note di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) [C(2019)12] della Commissione, del [...], relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU [...] del [...], pag. [...]).

Parte I:

   Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali 3503.

Parte II:

(1)    Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)    La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se la gelatina deriva da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.

   Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Parte II: certificazione

Veterinario ufficiale

   Nome e cognome (in stampatello):    Titolo e qualifica:

   Data:    Firma:

   Timbro:

PARTE VII
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

PAESE

Certificato ufficiale per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore/esportatore
Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a. N. di riferimento IMSOC

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario/importatore
Nome

Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.6. Operatore responsabile della partita
Nome

Indirizzo
Codice postale

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8.

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11 Luogo di spedizione

Nome
Indirizzo

N. di riconoscimento

I.12. Luogo di destinazione

Nome
Indirizzo

I.13. Luogo di carico

I.14. Data e ora della partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo



Veicolo stradale

Identificazione:

Nave



Vagone

Altro

I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell'UE

I.17. Documenti di accompagnamento

Tipo
N.

I.18. Temperatura

ambiente 

di frigorifero

di congelazione

I.19. Numero del sigillo e numero del container

I.20. Merce certificata per

Consumo umano

I.21.

I.22.

 

I.23 Numero totale di colli

I.24. Quantità

N. totale

Peso netto totale (kg)

Peso lordo totale (kg)

I.25. Descrizione della merce

Numero Codice e titolo NC

Specie (nome scientifico)

 

Consumatore finale Numero di colli

 

Impianto di fabbricazione

Peso netto Lotto n.

 

Deposito frigorifero

Tipo di imballaggio

PAESE    Modello COL
   Collagene destinato al consumo umano

II.    Informazioni sanitarie

II.a.    N. di riferimento del certificato

II.b.

II.1.    Attestato di sanità pubblica

   Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), e

certifica che il collagene di cui sopra è stato prodotto conformemente a dette disposizioni e in particolare che:

proviene da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;

è stato prodotto a partire da materie prime conformi alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;

è stato fabbricato conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;

soddisfa i criteri di cui all'allegato III, sezione XV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);

(1)e, se di origine bovina, ovina e caprina,

deriva da animali che hanno superato le ispezioni ante e post mortem,

(1)e, ad eccezione del collagene derivato da pelli,

(1)

[proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

non contiene, né deriva da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)(2);

non contiene, né deriva da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione del collagene derivato da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si sono verificati casi indigeni di BSE;

gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati mediante iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

(1)[gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e agli animali non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE];

(1)[gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e il collagene è stato ottenuto e manipolato in modo da garantire che non contenga, e non sia stato contaminato da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]

(1)oppure

[proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

gli animali da cui deriva il collagene non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o mediante iniezione di gas nella cavità cranica;

il collagene non contiene, né deriva da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contiene, o deriva da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

(1)oppure

[proviene da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

agli animali da cui deriva il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

gli animali da cui deriva il collagene non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o mediante iniezione di gas nella cavità cranica;

il collagene non deriva da:

i)materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii)tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

iii)carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

Note

Cfr. note di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) [C(2019)12] della Commissione, del [...], relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU [...] del [...], pag. [...]).

Parte I:

   Casella I.25.: Il presente certificato può essere utilizzato anche per l'importazione di budelli di collagene.

   Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali 3504 o 3917.

Parte II:

(1)    Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)    La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se il collagene deriva da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.

   Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Parte II: certificazione

Veterinario ufficiale

   Nome e cognome (in stampatello):    Titolo e qualifica:

   Data:    Firma:

   Timbro:

PARTE VIII
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI GELATINA E COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

PAESE

Certificato ufficiale per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore/esportatore
Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a. N. di riferimento IMSOC

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario/importatore
Nome

Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.6. Operatore responsabile della partita
Nome

Indirizzo
Codice postale

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8. Regione di origine

Codice

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11 Luogo di spedizione

Nome
Indirizzo

N. di riconoscimento

I.12. Luogo di destinazione

Nome
Indirizzo

I.13. Luogo di carico

I.14. Data e ora della partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo



Veicolo stradale

Identificazione:

Nave



Vagone

Altro

I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell'UE

I.17. Documenti di accompagnamento

Tipo
N.

I.18. Temperatura

ambiente 

di frigorifero

di congelazione

I.19. Numero del sigillo e numero del container

I.20. Merce certificata per

Consumo umano

I.21.

I.22.

 

I.23 Numero totale di colli

I.24. Quantità

N. totale

Peso netto totale (kg)

Peso lordo totale (kg)

I.25. Descrizione della merce

Numero Codice e titolo NC

Specie (nome scientifico)

 

……………… Numero di colli

Natura della merce

Impianto di fabbricazione

Peso netto Lotto n.

 

Deposito frigorifero

Tipo di imballaggio



PAESE    Modello RCG
   Materie prime per la produzione di collagene e
   gelatina destinati al consumo umano

II.    Informazioni sanitarie

II.a.    N. di riferimento del certificato

II.b.

II.1.    Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), e

certifica che le materie prime di cui sopra sono conformi a dette disposizioni e in particolare che:

(1) [le ossa e le pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici e di allevamento e i tendini e i legamenti di cui sopra derivano da animali macellati in un macello le cui carcasse, a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano;]

e/o

(1)[le ossa e le pelli di selvaggina selvatica di cui sopra derivano da animali abbattuti le cui carcasse, a seguito di un'ispezione post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano;]

e/o

(1)[le pelli e le spine di pesce di cui sopra provengono da impianti che fabbricano prodotti della pesca destinati al consumo umano e autorizzati a essere esportati;]

(1)e, se di origine bovina, ovina e caprina,

derivano da animali che hanno superato le ispezioni ante e post mortem,

(1) e, ad eccezione delle pelli di ruminanti,

(1)

[provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

non contengono, né derivano da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)(6);

non contengono, né derivano da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione delle materie prime derivate da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si sono verificati casi indigeni di BSE;

gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati mediante iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

(1)[gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e ad essi non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale];

(1)[gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e le materie prime sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, e non siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]

(1)oppure

[provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le materie prime di origine animale destinate all'esportazione non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non contengono, né derivano da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o derivano da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;]

(1)oppure

[provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

agli animali da cui derivano le materie prime non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le materie prime di origine animale non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o mediante iniezione di gas nella cavità cranica;

le materie prime non sono derivate da:

i)materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii)tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

iii)carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

II.2.    Attestato di sanità animale(1)

   Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che le materie prime di cui sopra:

II.2.1.    sono costituite di prodotti di origine animale che soddisfano le prescrizioni di sanità animale di seguito indicate;

II.2.2.    sono state ottenute nei seguenti paesi o loro regioni (1) […………………….] (1) o […………….] (2)(3)(4) a partire da:

(1)    [II.2.2.1    animali che provengono da aziende e sono rimasti in tale territorio fin dalla nascita o almeno durante gli ultimi tre mesi prima della macellazione; e

(1) [i) derivano da animali delle specie di cui al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1), che soddisfano tutte le pertinenti prescrizioni di polizia sanitaria applicabili all'importazione stabilite in detto regolamento e che sono stati macellati per il consumo umano in una data in cui era autorizzata l'importazione nell'Unione di carni fresche di animali di tali specie dal paese o dal territorio conformemente all'allegato II, parte 1, colonna 8, di detto regolamento:]

(1) o [ii) derivano da animali delle specie di cui al regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12), che soddisfano tutte le pertinenti prescrizioni di sanità animale applicabili all'importazione stabilite in detto regolamento.]]

(1)oppure

[II.2.2.1    pollame rimasto in tale territorio fin dalla nascita o importato come pulcini di un giorno o pollame da macellazione da uno o più paesi terzi elencati in relazione a tale prodotto nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1), in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte da detto regolamento, conforme a tutte le pertinenti prescrizioni di sanità animale applicabili all'importazione stabilite in detto regolamento e macellato per il consumo umano in una data in cui l'importazione dal paese o dal territorio nell'Unione di carni di animali di tali specie era autorizzata conformemente all'allegato I, parte 1, colonna 6B, di detto regolamento.

(1)oppure

[II.2.2.1 animali selvatici uccisi in tale territorio(5) e catturati e uccisi in una zona:

   i)    nella quale, nel raggio di 25 km, non vi sono stati casi/focolai delle malattie seguenti alle quali gli animali sono sensibili: afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria ad alta patogenicità nei 30 giorni precedenti, né peste suina classica o peste suina africana nei 40 giorni precedenti;

   ii)    la quale dista oltre 20 km dai confini di un altro territorio appartenente a un paese o a una parte di un paese non autorizzati a tale data a esportare nell'Unione dette materie prime;

   iii)    nella quale nelle 12 ore successive all'abbattimento gli animali sono stati inviati, per esservi sottoposti a refrigerazione, a un centro di raccolta e, immediatamente dopo, a uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina, oppure direttamente a uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina;]

II.2.3.    sono state ottenute in uno stabilimento intorno al quale, nel raggio di 10 km, non vi sono stati casi/focolai delle malattie seguenti alle quali gli animali sono sensibili: afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria ad alta patogenicità, peste suina classica o peste suina africana durante i 30 giorni precedenti oppure, se si è verificato un caso di una di tali malattie, la preparazione delle materie prime da esportare nell'Unione è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totali dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

II.2.4.    sono state ottenute e preparate senza che siano entrate in contatto con altre materie non conformi alle condizioni sopra indicate e sono state manipolate in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni; e

II.2.5.    sono state trasportate in autocarri e container puliti e sigillati.

Note

Cfr. note di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) [C(2019)12] della Commissione, del [...], relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU [...] del [...], pag. [...]).

Parte I:

   Casella I.8.: Indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e/o nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 e/o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

   Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA), quali 0206, 0207, 0208, 0302, 0303, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511 99, 4101, 4102 o 4103.

   Casella I.25.:    Natura della merce: pelli, ossa, tendini e legamenti.

   Impianto di fabbricazione: include macelli, navi officina, laboratori di sezionamento, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e impianti di trasformazione.

Parte II:

(1)    Cancellare la dicitura non pertinente. In caso di prodotti derivati da prodotti della pesca va soppressa l'intera sezione II.2.

(2)    Il nome e il codice ISO del paese o del territorio o di una zona di esportazione come indicati:

      nell'allegato II del regolamento delegato (UE) [(2019)11] della Commissione, del [...], che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L [...] del [...], pag. [...]);

      nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008;

      nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009;

      nell'allegato II, parte 1, del regolamento (CE) n. 206/2010.

(3)    Qualora parti delle materie derivino da animali originari di altri paesi terzi elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 e dai quali è autorizzata l'importazione di tale prodotto nell'Unione, devono essere indicati i codici dei paesi o dei territori e del paese terzo di macellazione degli animali (le materie non possono provenire da un paese o da un territorio per cui sono prescritte le garanzie supplementari A o F, come indicato nella colonna 5 di tale allegato).

(4) Se la carne proviene da pollame da macellazione originario di (altri) paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e dai quali è autorizzata l'importazione di tale prodotto nell'Unione, devono essere indicati i codici dei paesi o dei territori e del paese terzo di macellazione del pollame.

(5) Riguarda soltanto i paesi dai quali è autorizzata l'importazione nell'Unione di carni di selvaggina destinate al consumo umano delle stesse specie animali.

(6)    La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se le materie prime derivano da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.

   La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

N.B.    Nota per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve accompagnare la partita fino al posto di controllo frontaliero. La partita deve essere trasportata direttamente all'impianto di fabbricazione di destinazione.

Parte II: certificazione

Veterinario ufficiale

   Nome e cognome (in stampatello):    Titolo e qualifica:

   Data:    Firma:

   Timbro:

PARTE IX
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MATERIE PRIME TRATTATE PER LA PRODUZIONE DI GELATINA E COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

PAESE

Certificato ufficiale per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore/esportatore
Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a. N. di riferimento IMSOC

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario/importatore
Nome

Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.6. Operatore responsabile della partita
Nome

Indirizzo
Codice postale

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8. Regione di origine

Codice

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11 Luogo di spedizione

Nome
Indirizzo

N. di riconoscimento

I.12. Luogo di destinazione

Nome
Indirizzo

I.13. Luogo di carico

I.14. Data e ora della partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo



Veicolo stradale

Identificazione:

Nave



Vagone

Altro

I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell'UE

I.17. Documenti di accompagnamento

Tipo
N.

I.18. Temperatura

ambiente 

di frigorifero

di congelazione

I.19. Numero del sigillo e numero del container

I.20. Merce certificata per

Consumo umano

I.21.

I.22.

 

I.23 Numero totale di colli

I.24. Quantità

N. totale

Peso netto totale (kg)

Peso lordo totale (kg)

I.25. Descrizione della merce

Numero Codice e titolo NC

Specie (nome scientifico)

 

Numero di colli

Natura della merce

Impianto di fabbricazione

Peso netto Lotto n.

Deposito frigorifero

Tipo di imballaggio

PAESE    Modello TCG
   Materie prime trattate per la produzione
   di gelatina e collagene destinati al consumo umano

II.    Informazioni sanitarie

II.a.    N. di riferimento del certificato

II.b.

II.1.    Attestato di sanità pubblica

   Il sottoscritto certifica che le materie prime trattate di cui sopra sono conformi alle seguenti prescrizioni:

sono state ottenute in stabilimenti sotto il controllo dell'autorità competente e da questa elencati,

e

(1)[le ossa e le pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici e di allevamento di cui sopra derivano da animali macellati in un macello le cui carcasse, a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano,]

(1)e/o

[le ossa e le pelli di selvaggina selvatica di cui sopra provengono da animali le cui carcasse, a seguito di un'ispezione post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano,]

(1)e/o

[le pelli e le spine di pesce di cui sopra provengono da impianti che fabbricano prodotti della pesca destinati al consumo umano e autorizzati a essere esportati,]

e

(1)

[sono ossa essiccate di animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, di allevamento o selvatici, pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma per la produzione di gelatina e collagene, derivano da animali sani macellati in un macello e hanno subito i seguenti trattamenti:

(1)

[sono state sminuzzate in pezzi di circa 15 mm e sgrassate con acqua calda a una temperatura minima di 70 °C per almeno 30 minuti, a una temperatura minima di 80 °C per almeno 15 minuti o a una temperatura minima di 90 °C per almeno 10 minuti; successivamente sono state separate e in seguito lavate e asciugate per almeno 20 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale di almeno 350 °C, o per 15 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale superiore a 700 °C,]

(1)oppure[sono state esposte al sole per non meno di 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C,]

(1)oppure[sono state sottoposte a trattamento acido in modo da mantenere il pH del nucleo a un valore inferiore a 6 per almeno un'ora prima dell'essiccazione,]

(1)oppure[in caso di pelli di ruminanti di allevamento, di suini, di pollame o di selvaggina selvatica, queste sono derivate da animali sani e:

(1)

[sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo >12, cui ha fatto seguito una salatura per almeno sette giorni,]

(1)oppure[sono state sottoposte a essiccazione per non meno di 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C,]

(1)oppure[sono state sottoposte a un trattamento acido che assicura un pH del nucleo < 5 per almeno un'ora,]

(1)oppure[sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12 per almeno 8 ore,]]

(1)oppure[in caso di ossa o pelli di ruminanti di allevamento, pelli di suini, pelli di pollame, pelli di pesce e pelli di selvaggina selvatica provenienti da paesi terzi, parti di paesi terzi o loro regioni di cui all'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) [C(2019)14] della Commissione, del [...], relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (GU L [...] del [...], pag. [...]), sono state sottoposte un trattamento diverso da quelli sopraelencati e provengono da stabilimenti registrati o riconosciuti conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 o al regolamento (CE) n. 853/2004,

(1)e, se di origine bovina, ovina e caprina,

sono derivate da animali che hanno superato le ispezioni ante e post mortem,

(1) e, ad eccezione delle pelli di ruminanti,

(1)

[provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84);

non contengono, né derivano da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)(4),

non contengono, né derivano da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, ad eccezione delle materie prime trattate derivate da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si sono verificati casi indigeni di BSE,

gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati mediante iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE,

(1)[gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e ad essi non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale];

(1)[gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e i prodotti sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che non contengano, e non siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa,]]

(1)oppure

[provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84),

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le materie prime trattate di origine animale destinate all'esportazione non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica,

le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non contengono, né derivano da, materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o derivano da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini,]

(1)oppure

[provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84),

agli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale,

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le materie prime trattate di origine animale non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o mediante iniezione di gas nella cavità cranica,

le materie prime trattate non sono derivate da:

i)materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii)tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

iii)carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]]

II.2.    Attestato di sanità animale(1)

   Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che le materie prime trattate di cui sopra:

II.2.1.    sono costituite di prodotti di origine animale che soddisfano le prescrizioni di sanità animale di seguito indicate,

II.2.2.    sono state ottenute nei seguenti paesi o loro regioni (1) [:…………………….] (1) o [………………….…](2),(3),

II.2.3.    sono state ottenute e preparate senza che siano entrate in contatto con altre materie non conformi alle condizioni sopra indicate e sono state manipolate in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni,

II.2.4.    sono state trasportate in autocarri e container puliti e sigillati.

Note

Cfr. note di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) [C(2019)12] della Commissione, del [...], relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU [...] del [...], pag. [...]).

Parte I:

   Casella I.8.: Indicare il codice del territorio quale figura:

·nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1); oppure

· nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12); oppure

· nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

.

   Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA), quali 0210, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511.99, 1602, 1604, 4101, 4102 o 4103.

   Casella I.25.:    Natura della merce: pelli, ossa, tendini e legamenti.

   Impianto di fabbricazione: include macelli, navi officina, laboratori di sezionamento, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e impianti di trasformazione.

Numero di riconoscimento: se applicabile.

Parte II:

(1)    Cancellare la dicitura non pertinente. In caso di prodotti derivati da prodotti della pesca va soppressa l'intera sezione II.2.

(2)    Il nome e il codice ISO del paese o del territorio o di una zona di esportazione come indicati:

      nell'allegato II, parte 1, del regolamento (CE) n. 206/2010;

      nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008;

      nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.

(3)      Indicare il codice del paese o della regione qualora parti delle materie derivino da animali originari di altri paesi terzi o loro regioni elencati all'articolo 15 o 16 (unicamente se trattate come stabilito nella parte II.1) del regolamento di esecuzione (UE) [C(2019)14].

(4)    La rimozione del materiale specifico a rischio non è richiesta se le materie prime trattate derivano da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese terzo o in una regione di un paese terzo classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.

   La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

N.B.    Nota per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve accompagnare la partita fino al posto di controllo frontaliero. La partita deve essere trasportata direttamente all'impianto di fabbricazione di destinazione.

   Il tempo di trasporto può essere incluso nella durata del trattamento.

Parte II: certificazione

Veterinario ufficiale

   Nome e cognome (in stampatello):    Titolo e qualifica:

   Data:    Firma:

   Timbro:

PARTE X
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MIELE E ALTRI PRODOTTI APICOLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

PAESE

Certificato ufficiale per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore/esportatore
Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a. N. di riferimento IMSOC

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario/importatore
Nome

Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.6. Operatore responsabile della partita
Nome

Indirizzo
Codice postale

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8.

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11 Luogo di spedizione

Nome
Indirizzo

N. di riconoscimento

I.12. Luogo di destinazione

Nome
Indirizzo

I.13. Luogo di carico

I.14. Data e ora della partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo



Veicolo stradale

Identificazione:

Nave



Vagone

Altro

I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell'UE

I.17. Documenti di accompagnamento

Tipo
N.

I.18. Temperatura

ambiente 

di frigorifero

di congelazione

I.19. Numero del sigillo e numero del container

I.20. Merce certificata per

Consumo umano

I.21.

I.22.

 

I.23 Numero totale di colli

I.24. Quantità

N. totale

Peso netto totale (kg)

Peso lordo totale (kg)

I.25. Descrizione della merce

Numero Codice e titolo NC

Specie (nome scientifico)

 

Consumatore finale Numero di colli

 

Impianto di fabbricazione

Peso netto Lotto n.

Tipo di trattamento

Deposito frigorifero

Tipo di imballaggio

PAESE    Modello HON
   Miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano

II.    Informazioni sanitarie

II.a.    N. di riferimento del certificato

II.b.

II.1.    Attestato di sanità pubblica

   Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), e

certifica che il miele e gli altri prodotti apicoli di cui sopra sono stati prodotti conformemente a dette disposizioni e in particolare che:

      provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;

      sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004; e

      soddisfano le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10), in particolare dell'articolo 29.

Note

Cfr. note di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) [C(2019)12] della Commissione, del [...], relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU [...] del [...], pag. [...]).

Parte I:

   Casella I.11.: Luogo di spedizione: per numero di riconoscimento si intende il numero di registrazione.

   Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0409, 0410, 0510, 1521, 1702 o 2106.

   Casella I.25.: Tipo di trattamento: indicare "ultrasuoni", "omogeneizzazione", "ultrafiltrazione", "pastorizzazione", "nessun trattamento termico".

Parte II:

   Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Parte II: certificazione

Ispettore ufficiale

   Nome e cognome (in stampatello):    Titolo e qualifica:

   Data:    Firma:

   Timbro:

PARTE XI
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI SOLFATO DI CONDROITINA, ACIDO IALURONICO, ALTRI PRODOTTI DI CARTILAGINE IDROLIZZATA, CHITOSANO, GLUCOSAMINA, CAGLIO, COLLA DI PESCE E AMMINOACIDI ALTAMENTE RAFFINATI DESTINATI AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

PAESE

Certificato ufficiale per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore/esportatore
Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a. N. di riferimento IMSOC

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario/importatore
Nome

Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.6. Operatore responsabile della partita
Nome

Indirizzo
Codice postale

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8.

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11 Luogo di spedizione

Nome
Indirizzo

N. di riconoscimento

I.12. Luogo di destinazione

Nome
Indirizzo

I.13. Luogo di carico

I.14. Data e ora della partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo



Veicolo stradale

Identificazione:

Nave



Vagone

Altro

I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell'UE

I.17. Documenti di accompagnamento

Tipo
N.

I.18. Temperatura

ambiente 

di frigorifero

di congelazione

I.19. Numero del sigillo e numero del container

I.20. Merce certificata per

Consumo umano

I.21.

I.22.

 

I.23 Numero totale di colli

I.24. Quantità

N. totale

Peso netto totale (kg)

Peso lordo totale (kg)

I.25. Descrizione della merce

Numero Codice e titolo NC

Specie (nome scientifico)

 

Consumatore finale Numero di colli

 

Impianto di fabbricazione

Peso netto Lotto n.

 

Deposito frigorifero

Tipo di imballaggio

PAESE    Modello HRP

   Solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata,
   chitosano, glucosamina, caglio,
   colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano

II.    Informazioni sanitarie

II.a.    N. di riferimento del certificato

II.b.

II.1.    Attestato di sanità pubblica

   Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), e

certifica che i prodotti altamente raffinati di cui sopra sono stati prodotti conformemente a dette disposizioni e in particolare che:

      provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;

      sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004;

      sono conformi alle prescrizioni dell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004; e

      (1) nel caso degli amminoacidi, che

   i)    come fonte per la loro fabbricazione non sono stati utilizzati capelli umani; e

   ii)    sono conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

Note

Cfr. note di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) [C(2019)12] della Commissione, del [...], relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU [...] del [...], pag. [...]).

Parte I:

   Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali 2833, ex 3913, 2930, ex 2932, 3507 o 3503.

Parte II:

(1)    Cancellare la dicitura non pertinente.

   Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Parte II: certificazione

Veterinario ufficiale

   Nome e cognome (in stampatello):    Titolo e qualifica:

   Data:    Firma:

   Timbro:



PARTE XII

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI DI RETTILI DESTINATE AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

PAESE

Certificato ufficiale per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore/esportatore
Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a. N. di riferimento IMSOC

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario/importatore
Nome

Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.6. Operatore responsabile della partita
Nome

Indirizzo
Codice postale

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8.

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11 Luogo di spedizione

Nome
Indirizzo

N. di riconoscimento

I.12. Luogo di destinazione

Nome
Indirizzo

I.13. Luogo di carico

I.14. Data e ora della partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo



Veicolo stradale

Identificazione:

Nave



Vagone

Altro

I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell'UE

I.17. Documenti di accompagnamento

Tipo
N.

I.18. Temperatura

ambiente 

di frigorifero

di congelazione

I.19. Numero del sigillo e numero del container

I.20. Merce certificata per

Consumo umano

I.21.

I.22.

 

I.23 Numero totale di colli

I.24. Quantità

N. totale

Peso netto totale (kg)

Peso lordo totale (kg)

I.25. Descrizione della merce

Numero Codice e titolo NC

Specie (nome scientifico)

 

Consumatore finale Numero di colli

 

Impianto di fabbricazione

Peso netto Lotto n.

 

Deposito frigorifero

Tipo di imballaggio

PAESE    Carni di rettili destinate al consumo umano

II.    Informazioni sanitarie

II.a.    N. di riferimento del certificato

II.b.

II.1.    Attestato di sanità pubblica

   Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), e

certifica che le carni di rettili di cui sopra sono state prodotte conformemente a dette disposizioni e in particolare:

      che le carni di rettili provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;

      che le carni di rettili sono state manipolate e, secondo i casi, preparate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004;

      che l'eventuale presenza di Salmonella nelle carni di rettili è stata verificata ricorrendo a procedure di campionamento e di prova che forniscono garanzie almeno equivalenti alle prescrizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1); 

      che le carni di rettili sono state ottenute da animali che hanno superato in modo soddisfacente le ispezioni ante mortem e post mortem di cui all'articolo 73 del regolamento di esecuzione (UE) [C(2019)13] della Commissione, del [...], che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L […] del [...], pag. […]);

      (1) nel caso di carni di coccodrillo o alligatore, che l'ispezione post mortem della carcassa ha dato esito negativo in relazione alla presenza di Trichinella spp. in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7); e

   se applicabile, che l'alimento è stato autorizzato sul mercato dell'Unione in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1) e figura nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.

Note

Cfr. note di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) [C(2019)12] della Commissione, del [...], relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU [...] del [...], pag. [...]).

Parte I:

   Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA)/della nomenclatura combinata (NC) quali 0208 50 00, 0210 93 00, 1506, 1601, 1602 o 1603.

Parte II:

(1)    Cancellare la dicitura non pertinente.

   Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Parte II: certificazione

Veterinario ufficiale

   Nome e cognome (in stampatello):    Titolo e qualifica:

   Data:    Firma:

   Timbro:



PARTE XIII

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI INSETTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

PAESE

Certificato ufficiale per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore/esportatore
Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a. N. di riferimento IMSOC

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario/importatore
Nome

Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.6. Operatore responsabile della partita
Nome

Indirizzo
Codice postale

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8.

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11 Luogo di spedizione

Nome
Indirizzo

N. di riconoscimento

I.12. Luogo di destinazione

Nome
Indirizzo

I.13. Luogo di carico

I.14. Data e ora della partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo



Veicolo stradale

Identificazione:

Nave



Vagone

Altro

I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell'UE

I.17. Documenti di accompagnamento

Tipo
N.

I.18. Temperatura

ambiente 

di frigorifero

di congelazione

I.19. Numero del sigillo e numero del container

I.20. Merce certificata per

Consumo umano

I.21.

I.22.

 

I.23 Numero totale di colli

I.24. Quantità

N. totale

Peso netto totale (kg)

Peso lordo totale (kg)

I.25. Descrizione della merce

Numero Codice e titolo NC

Specie (nome scientifico)

 

Consumatore finale Numero di colli

 

Laboratorio di sezionamento/Impianto di fabbricazione

Peso netto Lotto n.

 

Deposito frigorifero

Tipo di imballaggio

PAESE    Insetti destinati al consumo umano

II.    Informazioni sanitarie

II.a.    N. di riferimento del certificato

II.b.

II.1.    Attestato di sanità pubblica

   Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), e

certifica che gli insetti di cui sopra sono stati prodotti conformemente a dette disposizioni e in particolare che:

      provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;

      sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I (produzione primaria) o all'allegato II (altre fasi) del regolamento (CE) n. 852/2004;

      soddisfano le prescrizioni stabilite nell'allegato III, sezione XVII, del regolamento (CE) n. 853/2004, anche per quanto riguarda l'utilizzo di substrati per l'alimentazione degli animali;

      se applicabile, l'alimento è stato autorizzato sul mercato dell'Unione in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1) e figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

Note

Cfr. note di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) [C(2019)12] della Commissione, del [...], relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU [...] del [...], pag. [...]).

Parte I:

   Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA)/della nomenclatura combinata (NC) quali 0106 49 00, 0410 o 2106.

Parte II:

(1)Cancellare la dicitura non pertinente.

·Casella II.1: Un programma basato sui principi del sistema HACCP non è richiesto se i prodotti provengono direttamente da un produttore primario.

   Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Veterinario ufficiale

   Nome e cognome (in stampatello):    Titolo e qualifica:

   Data:    Firma:

   Timbro:



PARTE XIV 

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AL CONSUMO UMANO E NON CONTEMPLATI DAGLI ARTICOLI DA 7 A 25 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) [C(2019)12] DELLA COMMISSIONE AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

PAESE

Certificato ufficiale per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore/esportatore
Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a. N. di riferimento IMSOC

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario/importatore
Nome

Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.6. Operatore responsabile della partita
Nome

Indirizzo
Codice postale

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8.

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11 Luogo di spedizione

Nome
Indirizzo

N. di riconoscimento

I.12. Luogo di destinazione

Nome
Indirizzo

I.13. Luogo di carico

I.14. Data e ora della partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo



Veicolo stradale

Identificazione:

Nave



Vagone

Altro

I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell'UE

I.17. Documenti di accompagnamento

Tipo
N.

I.18. Temperatura

ambiente 

di frigorifero

di congelazione

I.19. Numero del sigillo e numero del container

I.20. Merce certificata per

Consumo umano

I.21.

I.22.

 

I.23 Numero totale di colli

I.24. Quantità

N. totale

Peso netto totale (kg)

Peso lordo totale (kg)

I.25. Descrizione della merce

Numero Codice e titolo NC

Specie (nome scientifico)

 

Consumatore finale Numero di colli

 

Impianto di fabbricazione

Peso netto Lotto n.

 

Deposito frigorifero

Tipo di imballaggio

PAESE    Modello PAO

   Altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano e non contemplati dagli articoli da 7 a 25 del regolamento di esecuzione [C(2019)12] della Commissione

II.    Informazioni sanitarie

II.a.    N. di riferimento del certificato

II.b.

II.1.    Attestato di sanità pubblica

   Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), e

certifica che i prodotti di cui sopra sono stati prodotti conformemente a dette disposizioni e in particolare che:

      provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;

      sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004.

Note

Cfr. note di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) [C(2019)12] della Commissione, del [...], relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU [...] del [...], pag. [...]).

Parte I:

   Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane.

Parte II:

   Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Parte II: certificazione

Veterinario ufficiale

   Nome e cognome (in stampatello):    Titolo e qualifica:

   Data:    Firma:

   Timbro:



PARTE XV
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI GERMOGLI E SEMI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI GERMOGLI AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

PAESE

Certificato ufficiale per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore/esportatore
Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a. N. di riferimento IMSOC

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario/importatore
Nome

Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.6. Operatore responsabile della partita
Nome

Indirizzo
Codice postale

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8.

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11 Luogo di spedizione

Nome
Indirizzo

N. di riconoscimento

I.12. Luogo di destinazione

Nome
Indirizzo

I.13. Luogo di carico

I.14. Data e ora della partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo



Veicolo stradale

Identificazione:

Nave



Vagone

Altro

I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell'UE

I.17. Documenti di accompagnamento

Tipo
N.

I.18. Temperatura

ambiente 

di frigorifero

di congelazione

I.19. Numero del sigillo e numero del container

I.20. Merce certificata per

Consumo umano

I.21.

I.22.

 

I.23 Numero totale di colli

I.24. Quantità

N. totale

Peso netto totale (kg)

Peso lordo totale (kg)

I.25. Descrizione della merce

Numero Codice e titolo NC

Specie (nome scientifico)

 

Consumatore finale Numero di colli

 

…………….Impianto di fabbricazione

Peso netto Lotto n.

 

Deposito frigorifero

Tipo di imballaggio

PAESE    Certificato per l'ingresso nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli al fine dell'immissione in commercio

II.    Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

   Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 852/2004 e certifica che:

II.1.1.1      i semi di cui sopra sono stati prodotti in condizioni che rispettano il regolamento (CE) n. 852/2004 e in particolare i requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate di cui all'allegato I, parte A;

II.1.2.1    i germogli sono stati prodotti in stabilimenti riconosciuti conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 24);

II.1.3.1    i germogli sono stati prodotti in condizioni che rispettano le prescrizioni in materia di rintracciabilità stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 16) e i criteri microbiologici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

Note

Cfr. note di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) [C(2019)12] della Commissione, del [...], relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU [...] del [...], pag. [...]).

Parte I:

   Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA), quali 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 o 1214 90.

   Casella I.25.: Impianto di fabbricazione: inserire il nome degli stabilimenti che hanno prodotto i germogli o i semi.

Parte II:

(1)Cancellare la dicitura non pertinente (a seconda che si tratti di germogli o semi).

   La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. Lo stesso vale per i timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

Parte II: certificazione

Ispettore ufficiale

   Nome e cognome (in stampatello):    Titolo e qualifica:

   Data:    Firma:

   Timbro



ALLEGATO IV

Modelli di certificati ufficiali in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza

Parte I:     MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER GLI ANIMALI VIVI

CERTIFICATO UFFICIALE

per gli animali vivi trasportati al macello in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) [C(2019)10] della Commissione 11

Nome del veterinario ufficiale:    

Numero:    

1.    Identificazione degli animali

Specie:    

Numero di capi:    

Marchio di identificazione:    

2.    Provenienza degli animali

Indirizzo dell'azienda di provenienza:    

Identificazione del locale di stabulazione*:    

3.    Destinazione degli animali

Gli animali verranno trasportati al seguente macello:    

   

con il seguente mezzo di trasporto:    

4.    Altre informazioni pertinenti

   

5.    Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara

·che gli animali di cui sopra sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle ……… (orario) del ……… (data) e giudicati idonei alla macellazione,

·che sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e il benessere degli animali: …………………………………………………………………………,

·che i registri e la documentazione riguardanti detti animali sono conformi alle norme vigenti e non determinano il divieto di macellarli,

·di avere verificato le informazioni sulla filiera alimentare.

Fatto a:    ,

(Luogo)

il:    

(Data)

Timbro

………………………………………….

(Firma del veterinario ufficiale)

* facoltativo



Parte II: MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER IL POLLAME DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI FOIE GRAS E PER IL POLLAME A EVISCERAZIONE DIFFERITA

CERTIFICATO UFFICIALE

per il pollame destinato alla produzione di foie gras e per il pollame a eviscerazione differita macellato presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) [C(2019)10] della Commissione 12

Nome del veterinario ufficiale:    

Numero:    

1.    Identificazione delle carcasse non eviscerate

Specie:    

Numero:    

2.    Provenienza delle carcasse non eviscerate

Indirizzo dell'azienda:    

3.    Destinazione delle carcasse non eviscerate

Le carcasse non eviscerate verranno trasportate al seguente laboratorio di sezionamento:    
   

4.    Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che

·le carcasse non eviscerate di cui sopra appartengono a volatili esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle ……… (orario) del ……… (data) e giudicati idonei alla macellazione,

·sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e il benessere degli animali: ……………………………………………………………………………,

·i registri e la documentazione riguardanti detti animali sono conformi alle norme vigenti e non determinavano il divieto di macellarli.

Fatto a:    ,

(Luogo)

il:    

(Data)

Timbro

………………………………………….

(Firma del veterinario ufficiale)

Parte III:    MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER LA SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO MACELLATA PRESSO L'AZIENDA DI PROVENIENZA

CERTIFICATO UFFICIALE

per la selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) [C(2019)10] della Commissione 13

Nome del veterinario ufficiale:    

Numero:    

1.    Identificazione degli animali

Specie:    

Numero di capi:    

Marchio di identificazione:    

2.    Provenienza degli animali

Indirizzo dell'azienda di provenienza:    

Identificazione del locale di stabulazione*:    

3.    Destinazione degli animali

Gli animali verranno trasportati al seguente macello:    

   

con il seguente mezzo di trasporto:    

4.    Altre informazioni pertinenti

   

5.    Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che

1)gli animali di cui sopra sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle ……… (orario) del ……… (data) e giudicati idonei alla macellazione,

2)sono stati macellati presso l'azienda alle ……… (orario) del ……… (data) e la macellazione e il dissanguamento sono stati eseguiti correttamente,

3)sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e il benessere degli animali: ……………………………………………………………………………,

4)i registri e la documentazione riguardanti detti animali sono conformi alle norme vigenti e non determinavano il divieto di macellarli.

Fatto a:    ,

(Luogo)

il:    

(Data)

Timbro

………………………………………….

(Firma del veterinario ufficiale)

* facoltativo





Parte IV: MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER LA SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO MACELLATA PRESSO L'AZIENDA conformemente all'allegato III, sezione III, punto 3 bis, del regolamento (CE) n. 853/2004

CERTIFICATO UFFICIALE

per la selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda conformemente all'allegato III, sezione III, punto 3 bis, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) [C(2019)10] della Commissione 14

Nome del veterinario ufficiale:    

Numero:    

1.    Identificazione degli animali

Specie:    

Numero di capi:    

Marchio di identificazione:    

2.    Provenienza degli animali

Indirizzo dell'azienda di provenienza:    

Identificazione del locale di stabulazione*:    

3.    Destinazione degli animali

Gli animali verranno trasportati al seguente macello:    

   

con il seguente mezzo di trasporto:    

4.    Altre informazioni pertinenti

   

5.    Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che

1)gli animali di cui sopra sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle ……… (orario) del ……… (data) e giudicati idonei alla macellazione,

2) sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e il benessere degli animali: ……………………………………………………………………………,

3)i registri e la documentazione riguardanti detti animali sono conformi alle norme vigenti e non determinavano il divieto di macellarli.

Fatto a:    ,

(Luogo)

il:    

(Data)

Timbro

………………………………………….

(Firma del veterinario ufficiale)

* facoltativo



ALLEGATO V

Modello di certificato ufficiale in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello in conformità dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) [C(2019)10] della Commissione 15

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE IN CASO DI MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO

CERTIFICATO UFFICIALE

in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello

Nome del veterinario ufficiale:    

Numero:    

1.    Identificazione degli animali

Specie:    

Numero di capi:    

Marchio di identificazione:    

2.    Luogo della macellazione d'urgenza

Indirizzo:    

Identificazione del locale di stabulazione*:    

3.    Destinazione degli animali

Gli animali verranno trasportati al seguente macello:    

   

con il seguente mezzo di trasporto:    

4.    Altre informazioni pertinenti

   

5.    Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che

1)gli animali di cui sopra sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle ……… (orario) del ……… (data) e giudicati idonei alla macellazione,

2)sono stati macellati alle ……… (orario) del ……… (data) e la macellazione e il dissanguamento sono stati eseguiti correttamente,

3)il motivo della macellazione d'urgenza è stato: ……………………………………………………………….,

4)sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e il benessere degli animali: …………………………………………………………………,

5)agli animali sono stati somministrati i seguenti trattamenti: ..................................................................,

6)i registri e la documentazione riguardanti detti animali sono conformi alle norme vigenti e non determinavano il divieto di macellarli.

Fatto a:    ,

(Luogo)

il:    

(Data)

Timbro

………………………………………….

(Firma del veterinario ufficiale)

* facoltativo



ALLEGATO VI

Tavola di concordanza di cui all'articolo 32

Regolamento (UE) n. 211/2013

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii)

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3

Articolo 27

Articolo 4

Articolo 5

Allegato

Allegato III, parte XV

(1)    Elenco dei nomi di paesi e degli elementi di codice disponibile all'indirizzo http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm
(2)      Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).
(3)      Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
(4)      Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).
(5)      Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).
(6)      Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).
(7)      Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).
(8)      Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
(9)      Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(10)      Ultima versione: revisione 9, allegati V e VI pubblicati su: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.html.
(11)      Regolamento delegato (UE) [C(2019)10] della Commissione, del [...], recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L [...] del [...], pag. [...]).
(12)      Regolamento delegato (UE) [C(2019)10] della Commissione, del [...], recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L [...] del [...], pag. [...]).
(13)      Regolamento delegato (UE) [C(2019)10] della Commissione, del [...], recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L [...] del [...], pag. [...]).
(14)      Regolamento delegato (UE) [C(2019)10] della Commissione, del [...], recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L [...] del [...], pag. [...]).
(15)      Regolamento delegato (UE) [C(2019)10] della Commissione, del [...], recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L [...] del [...], pag. [...]).
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