REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 8.4.2019
relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a), c) ed e), e l'articolo 126, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione in materia, tra l'altro, di sicurezza alimentare in tutte le fasi del processo di produzione, trasformazione e distribuzione. Esso prevede, in particolare, una certificazione ufficiale se ritenuto opportuno per garantire la conformità alla normativa dell'UE sugli animali e sulle merci.
(2)L'articolo 90, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti i modelli di certificati ufficiali e le norme per il loro rilascio, se le prescrizioni non sono definite nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.
(3)Le partite di animali e merci sono accompagnate da un certificato ufficiale rilasciato in formato cartaceo o elettronico. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda il rilascio di certificati ufficiali nei due casi, oltre alle prescrizioni di cui al titolo II, capo VII, del regolamento (UE) 2017/625.
(4)Modelli di certificati sono inclusi nel sistema elettronico TRACES, istituito dalla decisione 2003/623/CE della Commissione, per facilitare e accelerare le procedure amministrative alle frontiere dell'Unione e per consentire una comunicazione elettronica tra le autorità competenti che aiuti a prevenire eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente ai certificati ufficiali.
(5)Dal 2003 la tecnologia informatica è cambiata notevolmente e il sistema TRACES è stato modificato per migliorare la qualità, l'elaborazione e lo scambio sicuro dei dati. Il formato dei modelli di certificati e le note per la loro compilazione stabiliti nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere adattati al sistema TRACES, ad esempio tenendo conto dell'utilizzo di più codici della nomenclatura combinata (NC) o garantendo la tracciabilità degli scambi triangolari, quando il paese di spedizione non è il paese di origine della partita.
(6)A norma dell'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, il sistema TRACES deve essere integrato nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC). I modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto essere adattati all'IMSOC.
(7)L'articolo 90, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti le procedure da seguire per il rilascio di certificati di sostituzione.
(8)Per evitare l'uso improprio e l'abuso, è importante definire i casi in cui un certificato di sostituzione può essere rilasciato e le prescrizioni che devono essere soddisfatte da tali certificati. In particolare, tali casi dovrebbero essere limitati a errori amministrativi evidenti, come l'inversione di cifre nel numero del container o del sigillo, errori di ortografia negli indirizzi o nella descrizione dei prodotti.
(9)L'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che le partite di determinati animali e merci siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite sono conformi alle norme applicabili di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.
(10)Il regolamento delegato (UE) [C(2019)11] della Commissione prevede un elenco di merci e animali destinati al consumo umano, in particolare prodotti di origine animale, insetti vivi, germogli e semi destinati alla produzione di germogli, che devono essere accompagnati da un certificato ufficiale al momento dell'ingresso nell'Unione se destinati all'immissione in commercio. Al fine di facilitare i controlli ufficiali al momento dell'ingresso nell'Unione, dovrebbero essere stabiliti modelli di certificati ufficiali per tali merci e animali destinati al consumo umano in conformità dell'articolo 90, primo comma, lettera a), e dell'articolo 126, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625.
(11)I modelli di certificati necessari per motivi di sanità pubblica sono attualmente contenuti in vari atti normativi. È opportuno consolidare tali modelli di certificati in un unico atto giuridico mediante riferimenti incrociati a detti atti.
(12)Per quanto riguarda la certificazione di determinati prodotti di origine animale per motivi di sanità animale, sono utilizzati modelli di certificati comuni. Le prescrizioni relative alla certificazione per motivi di sanità animale dovrebbero essere rivedute entro il 21 aprile 2021, data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. I modelli di certificati comuni dovrebbero essere mantenuti fino a tale revisione.
(13)Per motivi di armonizzazione e di chiarezza, i modelli di certificati di cui attualmente al regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, al regolamento (UE) n. 211/2013 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione dovrebbero essere incorporati nel presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza e il regolamento (UE) n. 211/2013 dovrebbe essere abrogato.
(14)Per agevolare la verifica della conformità alle prescrizioni dell'UE, pare opportuno introdurre nuovi modelli di certificati sanitari per l'ingresso di grassi animali fusi e ciccioli, insetti e carni di rettili destinati all'immissione in commercio. Tali modelli di certificati rendono inoltre più semplice per le autorità competenti dei paesi terzi comprendere le prescrizioni dell'UE e, di conseguenza, facilitano l'ingresso di grassi animali e ciccioli, insetti e carni di rettili nell'Unione.
(15)L'articolo 90, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti il formato dei documenti che devono accompagnare animali e merci dopo l'effettuazione dei controlli ufficiali. Conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato [C(2019)10] della Commissione , tali certificati sanitari devono accompagnare gli animali al macello dopo che l'ispezione ante mortem è stata effettuata presso l'azienda di provenienza. Il formato di tali certificati dovrebbe pertanto essere stabilito nel presente regolamento.
(16)In caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello, per motivi di armonizzazione e di chiarezza è opportuno stabilire nel presente regolamento un modello di certificato per la dichiarazione che deve essere rilasciata dal veterinario (ufficiale) conformemente all'allegato III, sezione I, capitolo VI, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(17)Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
(18)È opportuno introdurre un periodo transitorio per tener conto delle partite di animali e merci spedite e certificate, se necessario, prima della data di applicazione del presente regolamento.
(19)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1.Il presente regolamento stabilisce:
a)norme per l'applicazione uniforme degli articoli 88 e 89 del regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda la firma e il rilascio di certificati ufficiali e le garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali, al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento;
b)prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali che non sono presentati nel sistema IMSOC;
c)prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali che sono presentati nel sistema IMSOC;
d)prescrizioni relative ai certificati di sostituzione.
2.Il presente regolamento stabilisce inoltre:
a)modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale e le note per la loro compilazione;
b)modelli di certificati ufficiali specifici per l'ingresso nell'Unione dei seguenti animali e merci destinati al consumo umano e all'immissione in commercio:
i)prodotti di origine animale per i quali è richiesto un certificato in conformità dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) [C(2019)11];
ii)insetti vivi;
iii)germogli e semi destinati alla produzione di germogli;
c)modelli di certificati ufficiali in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza o in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)"immissione in commercio": immissione sul mercato quale definita all'articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2)"germogli": germogli quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione;
3)"macello": macello quale definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004;
4)"carni fresche": carni fresche quali definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;
5)"carne": carne quale definita all'allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
6)"pollame": pollame quale definito all'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
7)"selvaggina selvatica": selvaggina selvatica quale definita all'allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
8)"uova": uova quali definite all'allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
9)"ovoprodotti": ovoprodotti quali definiti all'allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
10)"preparazioni di carni": preparazioni di carni quali definite all'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;
11)"prodotti a base di carne": prodotti a base di carne quali definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
12)"stomaci, vesciche e intestini trattati": stomachi, vesciche e intestini trattati quali definiti all'allegato I, punto 7.9, del regolamento (CE) n. 853/2004;
13)"molluschi bivalvi": molluschi bivalvi quali definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
14)"prodotti della pesca": prodotti della pesca quali definiti all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
15)"latte crudo": latte crudo quale definito all'allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
16)"prodotti a base di latte": prodotti lattiero-caseari quali definiti all'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
17)"colostro": colostro quale definito all'allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
18)"prodotti ottenuti dal colostro": prodotti ottenuti dal colostro quali definiti all'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
19)"cosce di rana": cosce di rana quali definite all'allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
20)"lumache": lumache quali definite all'allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
21)"grasso animale fuso": grasso animale fuso quale definito all'allegato I, punto 7.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
22)"ciccioli": ciccioli quali definiti all'allegato I, punto 7.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
23)"gelatina": gelatina quale definita all'allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
24)"collagene": collagene quale definito all'allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;
25)"miele": miele quale definito all'allegato II, parte IX, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
26)"prodotti apicoli": prodotti apicoli quali definiti all'allegato II, parte IX, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
27)"carni di rettili": carni di rettili quali definite all'articolo 2, punto 16), del regolamento delegato (UE) [C(2019)11];
28)"insetti": insetti quali definiti all'articolo 2, punto 17), del regolamento delegato (UE) [C(2019)11];
29)"nave reefer": nave reefer quale definita all'articolo 2, punto 26), del regolamento delegato (UE) [C(2019)11];
30)"nave congelatrice": nave frigorifero quale definita all'allegato I, punto 3.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
31)"nave officina": nave officina quale definita all'allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
32)"zona di produzione": zona di produzione quale definita all'allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
33)"centro di spedizione": centro di spedizione quale definito all'allegato I, punto 2.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
34)"carni separate meccanicamente": carni separate meccanicamente quali definite all'allegato I, punto 1.14, del regolamento (CE) n. 853/2004;
35)"stabilimento per la lavorazione della selvaggina": centro di lavorazione della selvaggina quale definito all'allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004;
36)"laboratorio di sezionamento": laboratorio di sezionamento quale definito all'allegato I, punto 1.17, del regolamento (CE) n. 853/2004;
37)"selvaggina d'allevamento": selvaggina d'allevamento quale definita all'allegato I, punto 1.6, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Articolo 3
Prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali non presentati nel sistema IMSOC
I modelli di certificati ufficiali per animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli e semi destinati alla produzione di germogli originari di paesi terzi o loro regioni che sono prescritti dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione europea e non sono presentati nel sistema IMSOC soddisfano le seguenti prescrizioni:
1)in aggiunta alla firma del funzionario che procede alla certificazione, il certificato reca un timbro ufficiale. La firma è di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa prescrizione si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.
2)se il modello di certificato contiene dichiarazioni, le dichiarazioni che non sono pertinenti sono barrate, siglate e timbrate dal funzionario che procede alla certificazione oppure completamente eliminate dal certificato;
3)il certificato è composto di
a)un unico foglio; o
b)diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario; o
c)una serie di pagine numerate in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita;
4)se il certificato è costituito da una sequenza di pagine, ciascuna pagina indica il codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e reca la firma del funzionario che procede alla certificazione e il timbro ufficiale;
5)il certificato è rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo delle autorità competenti del paese terzo che lo rilascia.
Articolo 4
Prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali presentati nel sistema IMSOC
1.I modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale originari di paesi terzi o loro regioni presentati nel sistema IMSOC si basano sul modello di certificato ufficiale di cui all'allegato I.
2.La parte II dei modelli di certificati ufficiali di cui al paragrafo 1 include le specifiche garanzie sanitarie e le informazioni richieste nella parte II dei modelli di certificati ufficiali pertinenti che sono prescritti dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale originari di paesi terzi o loro regioni.
3.Il certificato ufficiale è presentato nel sistema IMSOC prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo delle autorità competenti del paese terzo che lo rilascia.
4.Le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano la natura, il contenuto e il formato dei certificati o attestati ufficiali di cui all'articolo 73, paragrafo 2, lettere b) e c), e all'articolo 129, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
Articolo 5
Certificati di sostituzione
1.Le autorità competenti possono rilasciare un certificato di sostituzione solo in caso di errori amministrativi nel certificato iniziale o se il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito.
2.Il certificato di sostituzione non modifica le informazioni contenute nel certificato iniziale riguardanti identificazione, tracciabilità e garanzie sanitarie delle partite.
3.Il certificato di sostituzione inoltre:
a)fa chiaramente riferimento al codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e alla data di rilascio del certificato iniziale, e indica chiaramente che sostituisce il certificato iniziale;
b)ha un nuovo numero di certificato diverso da quello del certificato iniziale;
c)reca la data in cui è stato rilasciato e non la data di rilascio del certificato iniziale; e
d)è presentato in originale alle autorità competenti, salvo nel caso di certificati di sostituzione elettronici presentati nel sistema IMSOC.
Articolo 6
Note sulla compilazione dei modelli di certificati ufficiali
I modelli di certificati ufficiali di cui agli articoli 12, 13 e da 15 a 27 sono compilati sulla base delle note di cui all'allegato II.
Articolo 7
Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati al fine dell'immissione in commercio
Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, sono utilizzati i modelli di certificati ufficiali "BOV", "OVI", "POR", "EQU", "RUF", "RUW", "SUF", "SUW" ed "EQW" di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati al fine dell'immissione in commercio.
Articolo 8
Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti al fine dell'immissione in commercio
Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, sono utilizzati i modelli di certificati ufficiali "POU", "POU-MI/MSM", "RAT", "RAT-MI/MSM", "WGM", "WGM-MI/MSM", "E" ed "EP" di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 per l'ingresso nell'Unione di carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti al fine dell'immissione in commercio.
Articolo 9
Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di carni di leporidi selvatici, alcuni mammiferi terrestri selvatici e conigli d'allevamento al fine dell'immissione in commercio
Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, sono utilizzati i modelli di certificati ufficiali "WL", "WM" ed "RM" di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 119/2009 per l'ingresso nell'Unione di carni di leporidi selvatici, alcuni mammiferi terrestri selvatici e conigli d'allevamento al fine dell'immissione in commercio.
Articolo 10
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni al fine dell'immissione in commercio
Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato II della decisione 2000/572/CE della Commissione per l'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni al fine dell'immissione in commercio.
Articolo 11
Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati al fine dell'immissione in commercio
Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE della Commissione per l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati al fine dell'immissione in commercio. Nel caso di ingresso nell'Unione per l'immissione in commercio di involucri, è utilizzato il certificato di sanità animale di cui all'allegato I A della decisione 2003/779/CE della Commissione.
Articolo 12
Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi al fine dell'immissione in commercio
Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte I, capitolo A, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi al fine dell'immissione in commercio. Nel caso di ingresso nell'Unione e immissione in commercio di molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum, al certificato di cui alla prima frase è aggiunto il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte I, capitolo B, del presente regolamento.
Articolo 13
Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca al fine dell'immissione in commercio
1.Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte II, capitolo A, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca al fine dell'immissione in commercio.
2.Nel caso di prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio, è utilizzato il modello di certificato di cui all'allegato III, parte II, capitolo B del presente regolamento.
3.Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, quando i prodotti della pesca sono importati direttamente da una nave reefer, da una nave congelatrice o da una nave officina è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte II, capitolo C, del presente regolamento che deve essere firmato dal capitano come previsto all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) [C(2019)11].
Articolo 14
Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, colostro, prodotti a base di latte e prodotti a base di colostro al fine dell'immissione in commercio
Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, sono utilizzati i modelli di certificati ufficiali "Milk-RM", "Milk-RMP", "Milk-HTB", "Milk-HTC" e "Colostrum-C/CPB" di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, colostro, prodotti a base di latte e prodotti a base di colostro al fine dell'immissione in commercio.
Articolo 15
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di cosce di rana refrigerate, congelate o preparate destinate al consumo umano al fine dell'immissione in commercio
Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte III, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di cosce di rana refrigerate, congelate o preparate destinate al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.
Articolo 16
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di lumache refrigerate, congelate, sgusciate, cotte, preparate o conservate destinate al consumo umano al fine dell'immissione in commercio
Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, sono utilizzati i modelli di certificati ufficiali di cui all'allegato III, parte IV, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di lumache refrigerate, congelate, sgusciate, cotte, preparate o conservate destinate al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.
Articolo 17
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di grassi animali fusi e ciccioli destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio
Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte V, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di grassi animali fusi e ciccioli destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.
Articolo 18
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano al fine dell'immissione in commercio
Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte VI, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.
Articolo 19
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di collagene destinato al consumo umano al fine dell'immissione in commercio
Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte VII, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di collagene destinato al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.
Articolo 20
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio
Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte VIII, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.
Articolo 21
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio
Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte IX, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.
Articolo 22
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio
Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte X, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.
Articolo 23
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio
Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte XI, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.
Articolo 24
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni di rettili destinate al consumo umano al fine dell'immissione in commercio
Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte XII, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di carni di rettili destinate al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.
Articolo 25
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di insetti destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio
Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte XIII, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di insetti destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.
Articolo 26
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano e non contemplati dagli articoli da 7 a 25 al fine dell'immissione in commercio
Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte XIV, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano e non contemplati dagli articoli da 7 a 25 al fine dell'immissione in commercio.
Articolo 27
Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli al fine dell'immissione in commercio
Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte XV, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli al fine dell'immissione in commercio.
Articolo 28
Modelli di certificati ufficiali in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza
Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, i modelli di certificati ufficiali di cui all'allegato IV del presente regolamento sono utilizzati in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) [C(2019)10].
Articolo 29
Modello di certificato ufficiale in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello
Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato V del presente regolamento è utilizzato in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) [C(2019)10].
Articolo 30
Modifiche del regolamento (CE) n. 2074/2005
Il regolamento (CE) n. 2074/2005 è così modificato:
1)l'articolo 6 è soppresso;
2)l'allegato VI è soppresso.
Articolo 31
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 è così modificato:
1)l'articolo 2 è soppresso;
2)l'allegato II è soppresso.
Articolo 32
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 211/2013 è abrogato. I riferimenti al regolamento (UE) n. 211/2013 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI del presente regolamento.
Articolo 33
Disposizioni transitorie
L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale accompagnate dai pertinenti certificati rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 2074/2005, al regolamento (UE) n. 211/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 può essere accettato fino al 13 marzo 2020, a condizione che il certificato sia stato firmato prima del 14 dicembre 2019.
Fino al 13 marzo 2020 le partite di grassi animali fusi e ciccioli possono entrare nell'Unione purché accompagnate dal certificato per i prodotti a base di carne di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE, e le partite di carni di rettili, di insetti e di altri prodotti di origine animale di cui all'articolo 26 possono entrare nell'Unione senza il certificato di cui all'allegato III del presente regolamento.
Articolo 34
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 8.4.2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER