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Document 32024D1680

Decisione (UE) 2024/1680 del Consiglio, del 22 aprile 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito alle modifiche del regolamento interno del comitato per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione

ST/8479/2024/INIT

GU L, 2024/1680, 12.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1680/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1680/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1680

12.6.2024

DECISIONE (UE) 2024/1680 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2024

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito alle modifiche del regolamento interno del comitato per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 336, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio (1), per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio (2), per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento, ed è entrata in vigore per l’Unione il 1o ottobre 2023. Ad oggi la convenzione conta 39 parti, tra cui l’Unione e 22 Stati membri.

(2)

Il comitato delle parti («comitato») è un organo del meccanismo di controllo della convenzione. Conformemente all’articolo 67, paragrafo 3, della convenzione, il comitato delle parti ha adottato il proprio regolamento interno. Tale regolamento interno prevede che ciascuna parte della convenzione disponga di un voto. L’adesione dell’Unione alla convenzione richiede alcuni adeguamenti del regolamento interno al fine di stabilire le modalità con cui l’Unione esercita i suoi diritti di voto in qualità di parte della convenzione.

(3)

Nell’agosto 2023 il segretariato del comitato ha proposto alcune modifiche del regolamento interno per riflettere l’impatto dell’adesione dell’Unione sul funzionamento del comitato. Ha chiesto alle parti della convenzione e all’Unione di presentare suggerimenti redazionali in vista dell’adozione delle modifiche nel 2024. Le modifiche devono essere discusse e, se possibile, adottate nel corso della 16a riunione del comitato il 31 maggio 2024.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato, in quanto le modifiche del regolamento interno saranno giuridicamente vincolanti per l’Unione.

(5)

Secondo il progetto di modifica proposto dal segretariato del comitato, le norme sul quorum per l’adozione delle decisioni del comitato previste dal regolamento interno sarebbero mantenute ma integrate da alcuni nuovi requisiti. L’Unione dovrebbe proporre modifiche alternative del regolamento interno per rispecchiare meglio la portata dell’adesione dell’Unione alla convenzione e tutelare gli interessi dell’Unione, pur mostrando la volontà dell’Unione di tenere conto delle preoccupazioni delle parti della convenzione che non sono Stati non membri dell’Unione.

(6)

Per quanto riguarda la regola generale in materia di votazione di cui all’articolo 20 del regolamento interno, il segretariato del comitato propone di includere una clausola di non addizionalità in base alla quale spetterebbe all’Unione o ai suoi Stati membri votare su una materia particolare. Il principio di non addizionalità è già incorporato in altre convenzioni del Consiglio d’Europa alle quali l’Unione ha aderito e dovrebbe essere accettato anche nel caso di specie. Tuttavia, la formulazione della clausola dovrebbe essere adattata per rispecchiare le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri.

(7)

Per quanto riguarda la regola generale in materia di votazione di cui all’articolo 20 del regolamento interno, il segretariato del comitato propone inoltre di includere il requisito della doppia maggioranza, nel senso che una decisione sarà adottata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi solo se è sostenuta dalla maggioranza semplice dei voti espressi dagli Stati parte della convenzione che non sono Stati membri dell’Unione. Tale requisito controbilancerebbe il fatto che l’Unione dispone di una maggioranza semplice in seno al comitato in termini di voti e risponderebbe quindi alle eventuali preoccupazioni di parti della convenzione che non sono Stati membri dell’Unione quanto al peso del voto dell’Unione. L’Unione dovrebbe suggerire di modificare il requisito della doppia maggioranza, al fine di prevedere che esso si applichi solo quando l’Unione partecipa a una votazione e vota con un numero di voti pari o superiore ai due terzi di tutti i voti attribuiti ai membri del comitato, e di rispecchiare le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri.

(8)

Per quanto riguarda le regole specifiche per l’elezione dei membri del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («GREVIO»), l’Unione dovrebbe proporre ulteriori modifiche in aggiunta alla modifica proposta che prevede un voto per l’Unione in aggiunta al singolo voto di ciascuno Stato membro. Per quanto riguarda più specificamente le decisioni di chiedere il ritiro di uno o più candidati che non soddisfano i requisiti per diventare membri del GREVIO, il segretariato del comitato propone di applicare il requisito della doppia maggioranza. Sebbene tali decisioni abbiano carattere eccezionale, l’Unione dovrebbe proporre che la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, necessaria per tali decisioni, includa la maggioranza semplice dei voti espressi dai rappresentanti delle parti diverse dall’Unione e dai suoi Stati membri solo se l’Unione e i suoi Stati membri votano con un numero di voti pari o superiore ai due terzi di tutti i voti attribuiti ai membri del comitato.

(9)

Per quanto riguarda le modifiche del regolamento interno che devono essere adottate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, situazione in cui ciascuna parte della convenzione dispone di un voto, l’Unione dovrebbe proporre che l’aggiunta del requisito della doppia maggioranza proposto dal segretariato del comitato si applichi solo se l’Unione e i suoi Stati membri votano con un numero di voti pari o superiore ai due terzi di tutti i voti attribuiti ai membri del comitato, fatta salva la precisazione che il principio di non addizionalità non si applica in tal caso.

(10)

Per quanto riguarda la disposizione del regolamento interno, il riferimento all’Unione nell’elenco dei i partecipanti che non sono membri del comitato dovrebbe essere soppresso in quanto divenuto obsoleto.

(11)

La posizione dell’Unione in sede di comitato dovrebbe pertanto basarsi sull’accluso progetto di modifica del regolamento interno.

(12)

La posizione dell’Unione in sede di comitato non dovrebbe pregiudicare posizioni future sul regolamento interno in relazione ad altre convenzioni del Consiglio d’Europa o ad accordi dell’Unione con paesi terzi od organizzazioni internazionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato delle parti («comitato»), istituito a norma dell’articolo 67 della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito all’adozione di modifiche del regolamento interno del comitato si basa sul progetto di modifiche del regolamento interno allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2024

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1).

(2)  Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4).


ALLEGATO

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato delle parti, istituito a norma dell’articolo 67 della convenzione, in merito alle modifiche del regolamento interno del comitato delle parti, nella riunione del comitato delle parti del 31 maggio 2024.

L’Unione europea ricorda di avere aderito alla convenzione di Istanbul al fine di prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. L’Unione collabora realmente con gli Stati non membri dell’UE nell’ambito di tutti i trattati internazionali ai quali aderisce a pieno titolo.

L’Unione desidera affermare che il requisito della doppia maggioranza si applica solo quando l’Unione vota con un numero di voti pari o superiore ai due terzi di tutti i voti attribuiti ai membri del comitato (articolo 20) o raggiunge tale numero di voti insieme agli Stati membri dell’Unione europea quando sia l’Unione che i suoi Stati membri hanno diritto di voto (articoli 21 e 25).

L’Unione europea sottolinea che la sua attuale posizione in merito alle modifiche del regolamento interno del comitato delle parti lascia impregiudicate le posizioni future sul regolamento interno in relazione ad altre convenzioni del Consiglio d’Europa o ad accordi dell’Unione con paesi terzi od organizzazioni internazionali.

Articolo 20 — Votazione

Modifica n. 1:

«1.

Ciascun membro del comitato dispone di un voto. Se la delegazione di una parte è composta da più di un rappresentante, solo uno di essi è autorizzato a partecipare alla votazione.

L’Unione europea esercita il suo diritto di voto con un numero di voti pari al numero di quelli dei suoi Stati membri che sono parti della convenzione e che sono vincolati dall’esercizio della competenza da parte dell’Unione. Gli Stati membri dell’Unione europea che non sono vincolati dall’esercizio della competenza da parte dell’Unione possono votare separatamente.

Quando l’Unione europea è autorizzata a esercitare il suo diritto di voto, gli Stati membri che sono parti della convenzione e che sono vincolati dall’esercizio della competenza da parte dell’Unione nella materia oggetto di voto non votano. Quando tutti i suoi Stati membri che sono parti della convenzione sono autorizzati a esercitare il loro diritto di voto, l’Unione europea non vota.»

«2.

La votazione richiede un quorum.»

Modifica n. 2:

«3.

Le decisioni del comitato sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Quando l’Unione europea partecipa a una votazione in conformità del paragrafo 1, commi 2 e 3, la maggioranza dei due terzi comprende la maggioranza semplice dei voti espressi dalle altre parti se il numero di voti con cui l’Unione esercita il suo diritto di voto è pari o superiore ai due terzi di tutti i voti attribuiti ai membri del comitato.»

«4.

Le questioni procedurali sono decise a maggioranza dei voti espressi.»

«5.

Qualora sorga una questione sul carattere procedurale o meno di una questione, essa non è considerata procedurale a meno che il comitato decida in tal senso a maggioranza dei due terzi dei voti espressi conformemente al paragrafo 3.»

«6.

Ai fini del presente articolo, per “voti espressi” si intendono i voti dei membri espressi a favore o contro. Si considera che i membri astenuti non abbiano espresso alcun voto.»

Articolo 21 — Norme specifiche per l’elezione dei membri del GREVIO

«1.

Gli articoli 16, 19 e 20 del presente regolamento non si applicano all’elezione dei membri del GREVIO.»

[…]

Modifica n. 3:

«4.

La decisione del comitato di chiedere il ritiro di uno o più candidati che non soddisfano i requisiti per l’adesione al GREVIO di cui agli articoli da 2 a 5 sulla procedura di elezione dei membri del GREVIO richiede una maggioranza di due terzi dei voti espressi, compresa la maggioranza semplice dei voti espressi dai rappresentanti delle parti diverse dall’Unione europea e dai suoi Stati membri se il numero di voti attribuiti all’Unione europea e ai suoi Stati membri è pari o superiore ai due terzi di tutti i voti attribuiti ai membri del comitato. Ai fini del presente articolo, per “voti espressi” si intendono i voti dei membri espressi a favore o contro. Si considera che i membri astenuti non abbiano espresso alcun voto.»

[…]

«7.

Ciascun membro del comitato dispone di un voto. Se la delegazione di una parte è composta da più di un rappresentante, solo uno di essi è autorizzato a partecipare alla votazione.»

Articolo 25 — Modifiche del regolamento interno

Modifica n. 4:

«Il comitato può modificare il regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, compresa la maggioranza semplice dei voti espressi dai rappresentanti delle parti diverse dall’Unione europea e dai suoi Stati membri se il numero di voti attribuiti all’Unione europea e ai suoi Stati membri è pari o superiore ai due terzi di tutti i voti attribuiti ai membri del comitato. Ai fini del presente articolo, non si applica l’articolo 20, paragrafo 1, commi 2 e 3.»

Articolo 2 — Composizione

1.   Membri

a.

A norma dell’articolo 67, paragrafo 1, della convenzione, i membri del comitato sono i rappresentanti delle parti della convenzione.

[…]

2.   Partecipanti

[…]

b.

Possono nominare rappresentanti per partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto o rimborso spese:

i)

gli Stati che hanno firmato ma non ancora ratificato la convenzione;

ii)

gli Stati che hanno ratificato la convenzione o vi hanno aderito ma per i quali essa non è ancora entrata in vigore;

iii)

gli Stati invitati ad aderire alla convenzione.

[…]


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1680/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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