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Document 32024R1617

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1617 della Commissione, del 6 giugno 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese

C/2024/3666

GU L, 2024/1617, 7.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1617/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1617/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1617

7.6.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1617 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2024

che dispone la registrazione delle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 novembre 2023 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping («procedimento antidumping») relativo alle importazioni nell'Unione di diossido di titanio («TiO2») originario della Repubblica popolare cinese («RPC»), in seguito a una denuncia presentata il 29 settembre 2023 da European Titanium Dioxide Ad Hoc Coalition («ETDC» o «denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di diossido di titanio.

1.   PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(2)

Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da diossido di titanio avente la formula chimica TiO2, in qualsiasi forma, come ossidi di titanio o in pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio, contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca, avente qualsiasi tipo di dimensione delle particelle, classificato con i numeri di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) 12065-65-5 e 13463-67-7, originario della RPC.

(3)

Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC ex 2823 00 00 e 3206 11 00 (codici TARIC 2823000010 e 2823000030).

2.   DOMANDA

(4)

Il denunciante ha presentato una domanda di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base nella denuncia e ha ribadito la richiesta con ulteriori argomentazioni nelle osservazioni presentate l'8 marzo 2024, il 3 aprile 2024 e il 23 aprile 2024. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Diverse parti interessate hanno presentato osservazioni contrarie alla registrazione delle importazioni, descritte ed esaminate nelle sezioni pertinenti che seguono.

3.   MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

(5)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

(6)

Secondo il denunciante la registrazione è giustificata in quanto sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Il denunciante ha affermato in particolare che, in seguito all'apertura del procedimento, il prodotto in esame era oggetto di dumping nell'Unione in volumi crescenti, causando in tal modo un pregiudizio significativo all'industria dell'Unione e indebolendo l'effetto riparatore degli eventuali dazi definitivi.

(7)

La Commissione ha quindi esaminato gli elementi di prova a sua disposizione alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Ha verificato anche se vi fosse stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, avrebbe potuto compromettere gravemente l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

3.1.   Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul presunto pregiudizio

(8)

Diverse parti interessate hanno sostenuto che non vi erano elementi di prova del dumping in quanto i prezzi delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC erano in aumento durante il periodo dell'inchiesta.

(9)

Sebbene i prezzi delle importazioni costituiscano effettivamente un elemento dell'analisi, in questa fase la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla RPC sono oggetto di dumping. In particolare, il denunciante ha fornito prove del valore normale basato sul costo di produzione totale maggiorato di un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, scegliendo il Brasile come paese di riferimento.

(10)

Gli elementi di prova del dumping si basano su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione. Nel complesso, vista anche l'entità dei presunti margini di dumping che variano dal 42 % al 66 %, tali prove dimostrano in modo sufficiente nella fase attuale che gli esportatori produttori ricorrono a pratiche di dumping. Il denunciante ha anche fornito sufficienti elementi di prova del pregiudizio presunto. Queste informazioni erano contenute nell'avviso di apertura del presente procedimento, pubblicato il 13 novembre 2023.

(11)

Con la pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea gli importatori sono stati informati o quantomeno dovrebbero essere stati informati delle pratiche di dumping. L'avviso di apertura è un documento pubblico cui tutte le parti interessate, in particolare gli importatori, hanno accesso. Questi ultimi inoltre, in quanto parti interessate all'inchiesta, hanno accesso alla versione non riservata della denuncia. La Commissione ha quindi ritenuto che in quel momento gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle presunte pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio.

3.2.   Ulteriore aumento sostanziale delle importazioni

(12)

Nella sua domanda di registrazione dell'8 marzo 2024 il denunciante ha sostenuto che dopo l'apertura dell'inchiesta si è verificato un aumento sostanziale delle importazioni secondo i dati sulle esportazioni nell'UE comunicati dall'amministrazione generale delle dogane cinese (GCAC). Tali dati erano disponibili solo fino al dicembre 2023. Nelle osservazioni successive presentate il 3 aprile 2024 il denunciante ha integrato tali dati con le cifre sulle esportazioni di gennaio 2024, anch'esse pubblicate dalla GCAC, e di febbraio 2024 provenienti da IHS e S&P global. Tali dati hanno effettivamente evidenziato un aumento delle importazioni nei tre mesi successivi all'apertura della presente inchiesta (dicembre 2023 – febbraio 2024) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nonché un graduale aumento su base mensile, con un lieve calo nel febbraio 2024 rispetto a gennaio 2024.

(13)

Altre parti hanno presentato osservazioni confrontando i dati sulle importazioni relativi a periodi diversi per dimostrare che non vi è un effettivo aumento delle importazioni. Analogamente, alcune di queste parti hanno anche sostenuto che l'aumento delle importazioni su base mensile osservato nei tre mesi successivi all'apertura rispetto ai mesi precedenti era dovuto alla consueta stagionalità della domanda di diossido di titanio e non poteva essere interpretato come un aumento sostanziale delle importazioni tale da giustificare la registrazione.

(14)

La Commissione ha effettuato la propria valutazione sulla base di dati completi e aggiornati disponibili nella banca dati Comext (Eurostat).

(15)

Sulla base dei dati disponibili la Commissione ha confrontato il livello delle importazioni nei primi tre mesi interi successivi all'apertura dell'inchiesta (da dicembre 2023 a febbraio 2024) con i volumi corrispondenti delle importazioni nell'identico lasso di tempo nel periodo dell'inchiesta.

(16)

I dati Eurostat presentano un'analisi completa dell'evoluzione delle importazioni del prodotto in esame nell'Unione. Le importazioni dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Importazioni dalla RPC nel periodo dicembre – febbraio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

 

Dicembre 2022 - febbraio 2023

Dicembre 2023 - febbraio 2024

Media mensile (dicembre 2022 - febbraio 2023)

Media mensile (dicembre 2023 - febbraio 2024)

Variazione

Importazioni dalla RPC nell'Unione (in tonnellate)

40 326

49 195

13 442

16 398

+22 %

Fonte: Comext (Eurostat).

(17)

In questa fase dell'inchiesta e sulla base degli elementi di prova disponibili la Commissione ha osservato che può esservi una certa stagionalità nella domanda di diossido di titanio nell'Unione nel corso dell'anno. Pertanto, anche se le importazioni medie mensili nei primi tre mesi interi successivi all'apertura dell'inchiesta indicano una riduzione del 6% rispetto alle importazioni medie mensili per l'intero periodo dell'inchiesta, la Commissione ha ritenuto che il metodo di cui alla tabella di sopra, che pone a confronto il periodo di tre mesi dopo l'apertura dell'inchiesta con l'identico lasso di tempo durante il periodo dell'inchiesta, sia comunque più opportuno per valutare l'aumento delle importazioni.

(18)

Da ultimo, la Commissione ha ritenuto non valide le argomentazioni che invitavano ad avvalersi delle statistiche cinesi sulle esportazioni per determinare l'eventuale aumento delle importazioni, in quanto essa ha potuto utilizzare i dati Eurostat sulle importazioni per analizzare l'evoluzione delle importazioni del prodotto in esame nell'Unione.

(19)

Sulla base di questo precede, la Commissione ha ritenuto che le cifre della tabella indichino un aumento sostanziale delle importazioni.

3.3.   Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio

(20)

La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che un perdurante aumento delle importazioni dalla RPC a prezzi ulteriormente in calo causerebbe un pregiudizio aggiuntivo.

(21)

Come stabilito nei considerando da (16) a (19), esistono elementi di prova sufficienti di un sostanziale aumento delle importazioni del prodotto in esame. La denuncia conteneva inoltre sufficienti elementi di prova del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Nel periodo in esame considerato dalla denuncia tutti i maggiori indicatori di pregiudizio riportavano un peggioramento. La redditività dell'industria dell'Unione è crollata da un sano valore di + 10,2 % fino a diventare negativa e indicare una perdita del 3,1 %, sullo sfondo della contemporanea diminuzione dei volumi di vendita, dell'utilizzo degli impianti, della quota di mercato e del flusso di cassa. Pertanto, secondo gli elementi di prova a disposizione della Commissione, qualsiasi aumento delle importazioni in oggetto potrebbe indebolire in misura notevole l'effetto riparatore di potenziali dazi, peggiorando il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(22)

Esistono inoltre elementi di prova di una tendenza al ribasso dei prezzi all'importazione del prodotto in esame dopo l'apertura dell'inchiesta. Dal confronto tra il prezzo medio all'importazione nei tre mesi successivi all'apertura del procedimento (2,14 EUR/kg) e il prezzo medio all'importazione nello stesso lasso di tempo nel periodo dell'inchiesta (2,37 EUR/kg) è emerso che il prezzo medio delle importazioni dalla Cina nell'Unione è diminuito del 10 %.

(23)

Una delle parti ha sostenuto che le importazioni dalla Cina non avrebbero potuto indebolire l'effetto riparatore del dazio perché i prezzi cinesi aumentavano ogni mese dall'apertura dell'inchiesta. I dati di Eurostat mostrano, effettivamente, che i prezzi all'importazione del TiO2 sono aumentati da 2,11 EUR/kg nel dicembre 2023 a 2,17 EUR/kg nel febbraio 2024, il che corrisponde a un aumento di poco inferiore al 3 %. Tuttavia, come indicato al considerando precedente, si è rilevata una diminuzione del 10 % del prezzo medio all'importazione osservato nei tre mesi dopo l'apertura dell'inchiesta, rispetto allo stesso lasso di tempo durante il periodo dell'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(24)

Inoltre il denunciante ha riportato un'analisi dei dati di mercato effettuata da una terza parte, secondo la quale la capacità produttiva cinese di diossido di titanio nel 2023 ammonterà a [4,9 – 5,1] milioni di tonnellate, pari a più del doppio del consumo nazionale nella RPC e al [70 – 80] in percentuale sul consumo totale mondiale. La Commissione dispone quindi di sufficienti elementi di prova di capacità in eccesso nella RPC in questa fase.

(25)

L'ulteriore aumento delle importazioni successivamente all'apertura del procedimento potrebbe quindi, alla luce della sua collocazione nel tempo e del suo volume, del basso prezzo di tali importazioni e di altre circostanze (come l'eccesso di capacità nella RPC), compromettere gravemente l'effetto riparatore di dazi definitivi.

3.4.   Conclusioni

(26)

La Commissione ha pertanto concluso che è opportuno disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

4.   PROCEDURA

(27)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

5.   REGISTRAZIONE

(28)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, se dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(29)

Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell'inchiesta antidumping.

(30)

Secondo quanto affermato nella denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping, il margine di dumping medio è stimato tra il 42 % e il 66 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio sarebbe del 31 % per il prodotto in esame. L'importo dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è di norma supposto pari al livello di eliminazione del pregiudizio stimato in base alla denuncia, vale a dire il 31 % ad valorem del valore cif all'importazione del prodotto in esame. Tuttavia, qualora la Commissione ritenesse soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base, ossia ritenesse che il margine di dumping potrebbe essere considerato tale da rispecchiare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, l'importo di eventuali futuri dazi da pagare potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping, pari al 66 %, in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

6.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(31)

I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune misure per registrare le importazioni di diossido di titanio, avente la formula chimica TiO2, in qualsiasi forma, come ossidi di titanio o in pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio, contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca, avente qualsiasi tipo di dimensione delle particelle, classificato con i numeri di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) 12065-65-5 e 13463-67-7, attualmente classificato con i codici NC ex 2823 00 00 e 3206 11 00 (codici TARIC 2823000010 e 2823000030) e originario della Repubblica popolare cinese.

2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1617/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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