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Document L:2011:115:FULL

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 115, 5 maggio 2011


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    ISSN 1725-258X

    doi:10.3000/1725258X.L_2011.115.ita

    Gazzetta ufficiale

    dell'Unione europea

    L 115

    European flag  

    Edizione in lingua italiana

    Legislazione

    54o anno
    5 maggio 2011


    Sommario

     

    II   Atti non legislativi

    pagina

     

     

    REGOLAMENTI

     

    *

    Regolamento (UE) n. 432/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ( 1 )

    1

     

    *

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale ( 1 )

    5

     

     

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 434/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    11

     

     

    IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

     

    *

    Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 254/09/COL, del 10 giugno 2009, che modifica per la settantunesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo relativo all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali

    13

     


     

    (1)   Testo rilevante ai fini del SEE

    IT

    Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

    I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


    II Atti non legislativi

    REGOLAMENTI

    5.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 115/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 432/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 4 maggio 2011

    relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta di fornire sui prodotti alimentari indicazioni sulla salute che non siano quelle autorizzate dalla Commissione in conformità allo stesso regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le richieste di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro. L’autorità nazionale competente trasmette le domande valide all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in prosieguo denominata «l’Autorità».

    (3)

    Quando riceve una richiesta, l’Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a fornire un parere in merito all’indicazione sulla salute oggetto della richiesta.

    (4)

    Spetta alla Commissione decidere se autorizzare le indicazioni sulla salute, tenuto conto del parere espresso dall’Autorità.

    (5)

    In seguito a una richiesta di Gencor Pacific Inc, presentata in data 10 novembre 2009 ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità era tenuta a esprimere un parere in merito a una indicazione sulla salute relativa all’estratto idroalcolico (etanolo/acqua) di Caralluma fimbriata (Slimaluma®) come aiuto a ridurre la circonferenza alla vita (richiesta n. EFSA-Q-2010-00027) (2). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Slimaluma® aiuta a ridurre la circonferenza alla vita».

    (6)

    In data 12 maggio 2010 e in data 18 maggio 2010, la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell’Autorità e, rispettivamente, la sua modifica; essi concludevano che, in base ai dati presentati, non si poteva stabilire una relazione di causa-effetto tra il consumo di Slimaluma® e l’effetto fisiologico benefico, quale definito dall’Autorità: riduzione cioè della circonferenza alla vita in grado di controbilanciare gli effetti negativi sulla salute di un eccesso di grasso addominale. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non può essere autorizzata.

    (7)

    In seguito a una richiesta di Gencor Pacific Inc, presentata in data 10 novembre 2009 ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità era tenuta a esprimere un parere in merito a una indicazione sulla salute relativa agli effetti dell’estratto idroalcolico di Caralluma fimbriata (Slimaluma®) come aiuto a ridurre il grasso corporeo (richiesta n. EFSA-Q-2010-00028) (3). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Slimaluma® aiuta a ridurre il grasso corporeo».

    (8)

    In data 12 maggio 2010, la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell’Autorità secondo il quale, in base ai dati presentati, non si poteva stabilire una relazione di causa-effetto tra il consumo di Slimaluma® e gli effetti indicati. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non può essere autorizzata.

    (9)

    In seguito a una richiesta di Gencor Pacific Inc, presentata in data 10 novembre 2009 ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità era tenuta a esprimere un parere in merito a una indicazione sulla salute relativa agli effetti dell’estratto idroalcolico di Caralluma fimbriata (Slimaluma®) come aiuto a ridurre il grasso corporeo (richiesta n. EFSA-Q-2010-00029) (4). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Slimaluma® aiuta a ridurre il peso corporeo».

    (10)

    In data 12 maggio 2010, la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell’Autorità secondo il quale, in base ai dati presentati, non si poteva stabilire una relazione di causa-effetto tra il consumo di Slimaluma® e gli effetti indicati. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non può essere autorizzata.

    (11)

    In seguito a una richiesta di Gencor Pacific Inc, presentata in data 10 novembre 2009 ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità era tenuta a esprimere un parere in merito a una indicazione sulla salute relativa agli effetti dell’estratto idroalcolico di Caralluma fimbriata (Slimaluma®) come aiuto a ridurre l’apporto energetico (richiesta n. EFSA-Q-2010-00030) (5). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Slimaluma® contribuisce a ridurre l’apporto calorico».

    (12)

    In data 12 maggio 2010, la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell’Autorità secondo il quale, in base ai dati presentati, non si poteva stabilire una relazione di causa-effetto tra il consumo di Slimaluma® e gli effetti indicati. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non può essere autorizzata.

    (13)

    In seguito a una richiesta di Gencor Pacific Inc, presentata in data 10 novembre 2009 ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità era tenuta a esprimere un parere in merito a una indicazione sulla salute relativa all’estratto idroalcolico di Caralluma fimbriata (Slimaluma®) come aiuto a controllare lo stimolo della fame/dell’appetito (richiesta n. EFSA-Q-2010-00031) (6). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Slimaluma® aiuta a controllare lo stimolo della fame/dell’appetito».

    (14)

    In data 12 maggio 2010, la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell’Autorità secondo il quale, in base ai dati presentati, non si poteva stabilire una relazione di causa-effetto tra il consumo di Slimaluma® e l’effetto fisiologico benefico, come definito dall’Autorità: riduzione cioè dello stimolo dell’appetito con conseguente riduzione di apporto energetico. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non può essere autorizzata.

    (15)

    In seguito a una richiesta di Leiber GmbH, presentata in data 2 ottobre 2009 ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità era tenuta a fornire un parere in merito a un’indicazione sulla salute relativa agli effetti di Yestimun® sulla sistema immunitario (richiesta n. EFSA-Q-2008-667) (7). L’indicazione proposta dal richiedente era, tra l’altro, formulata nel modo seguente: «La somministrazione quotidiana di Yestimun® rafforza le difese corporee nella stagione fredda».

    (16)

    In data 27 maggio 2010, la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell’Autorità secondo il quale, in base ai dati presentati, non si poteva stabilire una relazione di causa-effetto tra il consumo di Yestimun® e l’insorgere di appropriate risposte immunitarie, adattative o innate. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non può essere autorizzata.

    (17)

    A seguito di una richiesta di Laboratoires innéov SNC, presentata in data 30 dicembre 2008 ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità era tenuta a fornire un parere in merito a un’indicazione sulla salute relativa agli effetti dell’olio di semi di ribes nero (Ribes nigrum), olio di pesce, lycopene di estratto di pomodoro (Lycopersicon esculentum), vitamina C e vitamina E come aiuti per migliorare condizioni di pelle secca (richiesta n. EFSA-Q-2009-00767) (8). L’indicazione proposta dal richiedente era, tra l’altro, formulata nel modo seguente: «Aiuta a migliorare la condizione della pelle secca».

    (18)

    In data 25 maggio 2010, la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell’Autorità secondo il quale, in base ai dati presentati, non si poteva stabilire una relazione di causa-effetto tra l’assunzione di olio di semi di ribes nero (Ribes nigrum), olio di pesce, lycopene di estratto di pomodoro (Lycopersicon esculentum), vitamina C e vitamina E, e gli effetti indicati. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non può essere autorizzata.

    (19)

    Nello stabilire le misure di cui al presente regolamento si è tenuto conto delle osservazioni dei richiedenti e dei cittadini ricevute dalla Commissione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

    (20)

    Le indicazioni sulla salute relative a Slimaluma® sono indicazioni sulla salute conformi a quanto indicato all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1924/2006 e sono dunque soggette al periodo di transizione di cui all’articolo 28, paragrafo 6, di tale regolamento. Tuttavia, poiché le richieste non sono state presentate prima del 19 gennaio 2008, non è soddisfatta la condizione prevista all’articolo 28, paragrafo 6, lettera b), di tale regolamento: le richieste non possono quindi beneficiare del periodo di transizione previsto dall’articolo citato.

    (21)

    Le indicazioni sulla salute relative a Yestimun® e all’olio di semi di ribes nero (Ribes nigrum), olio di pesce, lycopene di estratto di pomodoro (Lycopersicon esculentum), vitamina C e vitamina E, sono indicazioni sulla salute conformi a quanto indicato all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006 e sono dunque soggette al periodo di transizione di cui all’articolo 28, paragrafo 5, di tale regolamento. Poiché l’Autorità ha concluso che non esistono relazioni di causa-effetto tra gli alimenti e gli effetti rispettivamente indicati, le due richieste non soddisfano il regolamento (CE) n. 1924/2006 e non possono quindi beneficiare del periodo di transizione previsto nell’articolo citato.

    (22)

    Per garantire che il presente regolamento sia soddisfatto in ogni sua parte, tanto gli operatori del settore alimentare quanto le competenti autorità nazionali devono prendere i necessari provvedimenti per far sì che, entro e non oltre 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, i prodotti che esibiscono le indicazioni sulla salute elencate nel suo allegato siano tolti dal mercato.

    (23)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo, né il Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le indicazioni sulla salute di cui all’allegato del presente regolamento non devono essere inserite nell’elenco dell’Unione delle indicazioni consentite, di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

    I prodotti che recano queste indicazioni sulla salute, immessi sul mercato o etichettati a una data precedente quella di cui all’articolo 2, possono tuttavia restare sul mercato per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere da tale data.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

    (2)  EFSA Journal 2010; 8 (5):1602.

    (3)  EFSA Journal 2010; 8 (5):1602.

    (4)  EFSA Journal 2010; 8 (5):1604.

    (5)  EFSA Journal 2010; 8 (5):1605.

    (6)  EFSA Journal 2010; 8 (5):1606.

    (7)  EFSA Journal 2010; 8 (5):1607.

    (8)  EFSA Journal 2010; 8 (5):1608.


    ALLEGATO

    Indicazioni sulla salute respinte

    Richiesta — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006

    Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti

    Indicazione

    Rif. del parere EFSA

    Articolo 13, paragrafo 5. Indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendenti una richiesta di protezione dei dati di proprietà industriale

    Estratto idroalcolico Caralluma fimbriata (Slimaluma®)

    Slimaluma® aiuta a ridurre la circonferenza alla vita.

    Q-2010-00027

    Articolo 13, paragrafo 5. Indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendenti una richiesta di protezione dei dati di proprietà industriale

    Estratto idroalcolico Caralluma fimbriata (Slimaluma®)

    Slimaluma® aiuta a ridurre il grasso corporeo

    Q-2010-00028

    Articolo 13, paragrafo 5. Indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendenti una richiesta di protezione dei dati di proprietà industriale

    Estratto idroalcolico Caralluma fimbriata (Slimaluma®)

    Slimaluma® aiuta a ridurre il peso corporeo.

    Q-2010-00029

    Articolo 13, paragrafo 5. Indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendenti una richiesta di protezione dei dati di proprietà industriale

    Estratto idroalcolico Caralluma fimbriata (Slimaluma®)

    Slimaluma® contribuisce a ridurre l’apporto calorico.

    Q-2010-00030

    Articolo 13, paragrafo 5. Indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendenti una richiesta di protezione dei dati di proprietà industriale

    Estratto idroalcolico Caralluma fimbriata (Slimaluma®)

    Slimaluma® aiuta a controllare lo stimolo della fame/dell’appetito.

    Q-2010-00031

    Articolo 13, paragrafo 5. Indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendenti una richiesta di protezione dei dati di proprietà industriale

    Yestimun®

    La somministrazione quotidiana di Yestimun® rafforza le difese corporee nella stagione fredda

    Q-2008-667

    Articolo 13, paragrafo 5. Indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendenti una richiesta di protezione dei dati di proprietà industriale

    Combinazione di olio di semi di ribes nero (Ribes nigrum), olio di pesce, lycopene di estratto di pomodoro (Lycopersicon esculentum), vitamina C e vitamina E

    Aiuta a migliorare la condizione della pelle secca.

    Q-2009-00767


    5.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 115/5


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 433/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 4 maggio 2011

    che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le regole concernenti il livello accresciuto di controlli ufficiali che devono essere effettuati sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti d'entrata nei territori indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

    (2)

    L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.

    (3)

    Il verificarsi di incidenti, e la loro gravità, nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), le risultanze delle missioni effettuate nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, indicano la necessità di modificare l'elenco.

    (4)

    Occorre segnatamente modificare l'elenco sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le suddette fonti di informazione indicano in generale un grado soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti nella normativa dell'Unione e per i quali un livello accresciuto di controlli ufficiali non è quindi più giustificato.

    (5)

    Occorre inoltre inserire nell'elenco alcuni altri prodotti per i quali le fonti di informazione indicano un grado di mancata conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza, che giustifica pertanto l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali.

    (6)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza nell'elenco le voci relative ad alcune importazioni dalla Turchia e dalla Tailandia.

    (7)

    A fini di chiarezza della legislazione dell'Unione è inoltre opportuno inserire nell'elenco una precisazione di ridotta portata riguardante le voci relative alle importazioni di gombi dall'India e di peperoni dolci dalla Turchia.

    (8)

    Occorre che le modifiche dell'elenco riguardanti la soppressione dei riferimenti ai prodotti si applichino quanto prima dal momento che i problemi iniziali di sicurezza sono stati risolti. È opportuno pertanto che le modifiche si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    (9)

    In considerazione del numero di modifiche che occorre apportare all'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, è opportuno sostituire detto allegato con il testo dell'allegato del presente regolamento.

    (10)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.

    Le soppressioni delle voci relative a zucchine e pere provenienti dalla Turchia si applicano tuttavia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

    (2)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    A)   Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

    Mangimi e alimenti

    (utilizzazione prevista)

    Codice NC (1)

    Paese di origine

    Rischio

    Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)

    Arachidi con guscio

    1202 10 90

    Argentina

    Aflatossine

    10

    Arachidi sgusciate

    1202 20 00

    Burro di arachidi

    2008 11 10

    Arachidi altrimenti preparate o conservate

    2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

    (Mangimi e alimenti)

     

    Arachidi con guscio

    1202 10 90

    Brasile

    Aflatossine

    10

    Arachidi sgusciate

    1202 20 00

    Burro di arachidi

    2008 11 10

    Arachidi altrimenti preparate o conservate

    2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

    (Mangimi e alimenti)

     

    Paste alimentari secche

    ex 1902

    Cina

    Alluminio

    10

    (Alimenti)

    Fagiolo asparago (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

    ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

    Repubblica Dominicana

    Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (3)

    50

    Melone amaro (Momordica charantia)

    ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

    Zucca bottiglia (Lagenaria siceraria)

    ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

    Peperoni (Capsicum spp)

    0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

    Melanzane

    0709 30 00; ex 0710 80 95

    (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

     

    Arance fresche o secche

    0805 10 20; 0805 10 80

    Egitto

    Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (7)

    10

    Pesche

    0809 30 90

    Melagrane

    ex 0810 90 95

    Fragole

    0810 10 00

    Fagioli verdi

    ex 0708 20 00

    (Alimenti — frutta e verdure fresche)

     

    Arachidi con guscio

    1202 10 90

    Ghana

    Aflatossine

    50

    Arachidi sgusciate

    1202 20 00

    Burro di arachidi

    2008 11 10

    (Mangimi e alimenti)

     

    Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

    ex 1211 90 85

    India

    Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (5)

    10

    (Alimenti — erbe aromatiche)

    Pimenti (Capsicum annuum) interi

    ex 0904 20 10

    India

    Aflatossine

    50

    Pimenti (Capsicum annuum) tritati o polverizzati

    ex 0904 20 90

    Prodotti derivati dal peperoncino (curry)

    0910 91 05

    Noci moscate (Myristica fragrans)

    0908 10 00

    Macis (Myristica fragrans)

    0908 20 00

    Zenzero (Zingiber officinale)

    0910 10 00

    Curcuma longa (curcuma)

    0910 30 00

    (Alimenti — spezie essiccate)

     

    Arachidi con guscio

    1202 10 90

    India

    Aflatossine

    20

    Arachidi sgusciate

    1202 20 00

    Burro di arachidi

    2008 11 10

    Arachidi altrimenti preparate o conservate

    2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

    (Mangimi e alimenti)

     

    Gombi freschi

    ex 0709 90 90;

    India

    Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (2)

    10

    (Alimenti)

    Semi di melone (egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati

    ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99;

    Nigeria

    Aflatossine

    50

    (Alimenti)

    Riso Basmati destinato al consumo umano diretto

    ex 1006 30

    Pakistan

    Aflatossine

    20

    (Alimenti — riso lavorato)

    Pimenti (Capsicum annuum) interi

    ex 0904 20 10

    Perù

    Aflatossine e ocratossina A

    10

    Pimenti (Capsicum annuum) tritati o polverizzati

    ex 0904 20 90

    (Alimenti — spezie essiccate)

     

    Arachidi con guscio

    1202 10 90

    Sud Africa

    Aflatossine

    10

    Arachidi sgusciate

    1202 20 00

    Burro di arachidi

    2008 11 10

    Arachidi altrimenti preparate o conservate

    2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

    (Mangimi e alimenti)

     

    Peperoncini freschi (Capsicum spp)

    ex 0709 60 10, ex 0710 80 51; ex 0709 60 99, ex 0710 80 59

    Tailandia

    Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (9)

    10

    (Alimenti)

    Foglie di coriandolo

    ex 0709 90 90;

    Tailandia

    Salmonella (6)

    10

    Basilico

    ex 1211 90 85

    Menta

    ex 1211 90 85

    (Alimenti — erbe aromatiche)

     

    Foglie di coriandolo

    ex 0709 90 90;

    Tailandia

    Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4)

    20

    Basilico

    ex 1211 90 85

    (Alimenti — erbe aromatiche)

     

    Fagiolo asparago (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

    ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

    Tailandia

    Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4)

    50

    Melanzane

    0709 30 00; ex 0710 80 95

    Cavoli

    0704; ex 0710 80 95

    (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

     

    Peperoni (Capsicum annuum)

    0709 60 10; 0710 80 51

    Turchia

    Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (8)

    10

    Pomodori

    0702 00 00; 0710 80 70

    (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

     

    Uve secche

    0806 20

    Uzbekistan

    Ocratossina A

    50

    (Alimenti)

    Pimenti (Capsicum annuum) tritati o polverizzati

    ex 0904 20 90

    Tutti i paesi terzi

    Coloranti Sudan

    10

    Prodotti derivati dal peperoncino (curry)

    0910 91 05

    Curcuma longa (curcuma)

    0910 30 00

    (Alimenti — spezie essiccate)

     

    Olio di palma rosso

    ex 1511 10 90

    (Alimenti)

     

    B)   Definizioni

    Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le seguenti sostanze chimiche:

    i)

    Sudan I (numero CAS 842-07-9);

    ii)

    Sudan II (numero CAS 3118-97-6);

    iii)

    Sudan III (numero CAS 85-86-9);

    iv)

    Scarlet Red o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).»


    (1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex” (ad esempio, ex 1006 30: è compreso solo il riso Basmati destinato al consumo umano diretto).

    (2)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, ossidemeton-metile, clorpirifos, acetamiprid, thiamethoxam, clothianidin, metamidofos, acefato, propargite, monocrotofos.

    (3)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: amitraz, acefato, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbammati), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoato, endosulfan, fenamidone, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoato, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.

    (4)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim, carbofurano, clorpirifos, clorpirifos-metile, dimetoato, etion, malation, metalaxil, metamidofos, metomil, monocrotofos, ometoato, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon, triazofos, dicrotofos, EPN, triforina.

    (5)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, ossidemeton-metile, clorpirifos, acetamiprid, thiamethoxam, clothianidin, metamidofos, acefato, propargite, monocrotofos.

    (6)  Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo validato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.)

    (7)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbendazim, ciflutrin, ciprodinil, diazinon, dimetoato, etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, esaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb, metomil, ometoato, oxamil, fentoato, tiofanato-metile.

    (8)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: metomil, oxamil, carbendazim, clofentezine, diafentiuron, dimetoato, formetanato, malation, procimidone, tetradifon, tiofenato-metile.

    (9)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbofurano, metomil, ometoato, dimetoato, triazofos, malation, profenofos, protiofos, etion, carbendazim, triforina, procimidone, formetanato.


    5.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 115/11


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 434/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 4 maggio 2011

    recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2011.

    Per la Commissione, a nome del presidente,

    José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


    ALLEGATO

    Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    (EUR/100 kg)

    Codice NC

    Codice paesi terzi (1)

    Valore forfettario all'importazione

    0702 00 00

    JO

    78,3

    MA

    36,6

    TN

    109,4

    TR

    82,9

    ZZ

    76,8

    0707 00 05

    TR

    120,3

    ZZ

    120,3

    0709 90 70

    JO

    78,3

    MA

    78,8

    TR

    105,4

    ZZ

    87,5

    0709 90 80

    EC

    33,0

    ZZ

    33,0

    0805 10 20

    EG

    49,1

    IL

    59,9

    MA

    44,1

    TN

    57,6

    TR

    67,8

    ZZ

    55,7

    0805 50 10

    TR

    54,5

    ZZ

    54,5

    0808 10 80

    AR

    96,6

    BR

    76,7

    CL

    80,3

    CN

    112,1

    MA

    86,7

    NZ

    93,2

    US

    127,4

    UY

    51,8

    ZA

    79,7

    ZZ

    89,4


    (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


    IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

    5.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 115/13


    DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

    N. 254/09/COL

    del 10 giugno 2009

    che modifica per la settantunesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo relativo all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali

    L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

    VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

    VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

    CONSIDERANDO che, ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato,

    CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario,

    RAMMENTANDO le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottate il 19 gennaio 1994 dall’Autorità (4),

    CONSIDERANDO che il 25 febbraio 2009 la Commissione delle Comunità europee (in appresso denominata «la Commissione europea») ha adottato una comunicazione sull’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (5),

    CONSIDERANDO che detta comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,

    CONSIDERANDO che si deve garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato,

    CONSIDERANDO che, ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» nella parte finale dell’allegato XV all’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione, deve adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione europea,

    PREVIA consultazione della Commissione europea,

    RAMMENTANDO che l’Autorità, con lettera del 22 aprile 2009, ha invitato gli Stati EFTA a presentare osservazioni in merito,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La guida sugli aiuti di Stato è modificata mediante l’introduzione di un nuovo capitolo relativo all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali. Il nuovo capitolo è contenuto nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Il capitolo della guida sugli aiuti di Stato relativo alla cooperazione tra i giudici nazionali e l’Autorità di vigilanza EFTA in materia di aiuti di Stato è soppresso.

    Articolo 3

    Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

    Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2009.

    Per l’Autorità di vigilanza EFTA

    Per SANDERUD

    Presidente

    Kurt JÄGER

    Membro del Collegio


    (1)  In appresso denominata «l’Autorità».

    (2)  In appresso denominato «l’accordo SEE».

    (3)  In appresso denominato «l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».

    (4)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall’Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (in appresso denominata «GU») L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1. La guida è stata modificata da ultimo il 22 aprile 2009 ed è in appresso denominata «guida sugli aiuti di Stato». La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è pubblicata nel sito Internet dell’Autorità al seguente indirizzo:

    http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/

    (5)  GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1.


    ALLEGATO

    APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO DA PARTE DEI GIUDICI NAZIONALI  (1)

    INTRODUZIONE

    1.

    La Commissione europea ha pubblicato una comunicazione sull’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali degli Stati membri della CE (2). Tale atto non vincolante contiene i principi e le regole a cui si attiene la Commissione europea in materia di aiuti di Stato. Esso illustra inoltre le modalità con le quali è previsto che si stabilisca la cooperazione tra la Commissione europea e le giurisdizioni nazionali degli Stati membri della CE.

    2.

    L’Autorità di vigilanza EFTA (in appresso denominata «l’Autorità») ritiene la suddetta comunicazione rilevante ai fini del SEE. Onde mantenere identiche condizioni di concorrenza e garantire un’applicazione uniforme delle norme SEE in materia di aiuti di Stato in tutto lo Spazio economico europeo, l’Autorità adotta il presente capitolo, tenendo sempre conto dell’indipendenza dei giudici nazionali degli Stati EFTA.

    3.

    L’Autorità si impegna ad adottare un approccio rigoroso nei confronti degli aiuti di Stato illegali e incompatibili. Benché le azioni effettivamente proposte da soggetti privati dinanzi ai giudici nazionali abbiano finora avuto soltanto un ruolo piuttosto limitato nel settore degli aiuti di Stato, l’Autorità ritiene che esse possano essere di notevole beneficio per la politica degli aiuti di Stato. I procedimenti intentati dinanzi alle giurisdizioni nazionali consentono ai terzi di trattare e di risolvere molti problemi connessi con gli aiuti di Stato direttamente a livello nazionale. Inoltre, i giudici nazionali possono offrire ai ricorrenti misure correttive molto efficaci in caso di violazione delle norme sugli aiuti di Stato, il che a sua volta può contribuire a una maggiore disciplina complessiva nel campo degli aiuti di Stato.

    4.

    Lo scopo principale del presente capitolo è informare i giudici nazionali e i terzi delle misure correttive disponibili in caso di violazione delle norme sugli aiuti di Stato e di fornire loro orientamenti sull’applicazione pratica di dette norme. Inoltre, l’Autorità si prefigge di rafforzare la cooperazione con i giudici nazionali promuovendo strumenti più pratici per sostenerli e facilitare il loro lavoro quotidiano.

    5.

    Il presente capitolo sostituisce l’esistente capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo alla cooperazione tra i giudici nazionali e l’Autorità di vigilanza EFTA in materia di aiuti di Stato (3) e lascia impregiudicate eventuali interpretazioni dell’accordo SEE e disposizioni regolamentari della Corte EFTA.

    1.   RUOLO DEI GIUDICI NAZIONALI NELL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

    1.1.   Aspetti generali

    1.1.1.   Identificazione degli aiuti di Stato

    6.

    La prima questione che i giudici nazionali e i potenziali ricorrenti si trovano ad affrontare consiste nello stabilire se la misura in questione effettivamente costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61 dell’accordo SEE.

    7.

    L’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE concerne, «nella misura in cui incidano sugli scambi tra parti contraenti, gli aiuti concessi dagli Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

    8.

    La nozione di aiuto di Stato non si limita alle sovvenzioni (4). Essa comprende, tra l’altro, le concessioni fiscali e gli investimenti di fondi pubblici effettuati in circostanze in cui un investitore privato non avrebbe apportato il suo sostegno (5). A questo riguardo è irrilevante se l’aiuto sia stato concesso direttamente dallo Stato o da enti pubblici o privati che lo Stato istituisca o designi per amministrare l’aiuto stesso (6). Inoltre, affinché un sostegno pubblico sia classificato aiuto di Stato è necessario che l’aiuto favorisca talune imprese oppure la produzione di determinati beni («selettività»), contrariamente alle misure generali, cui non si applica l’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE (7). Inoltre l’aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra parti contraenti dell’accordo SEE (8).

    9.

    La giurisprudenza della Corte EFTA e delle corti della Comunità europea e le decisioni adottate dall’Autorità e dalla Commissione europea (9) hanno spesso trattato la questione della qualificazione di aiuto di Stato di determinate misure. Inoltre, l’Autorità ha pubblicato orientamenti dettagliati su una serie di temi complessi, tra cui l’applicazione del principio dell’investitore privato (10) e del test del creditore privato (11), le circostanze in base alle quali le garanzie statali devono essere considerate aiuto di Stato (12), il trattamento delle vendite di terreni pubblici (13), l’assicurazione del credito all’esportazione (14), la tassazione diretta delle imprese (15), gli investimenti in capitale di rischio (16) e gli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione (17). Il regolamento della Commissione sugli aiuti inferiori alla soglia de minimis (18) è stato inoltre integrato nell’accordo SEE. La giurisprudenza della Corte EFTA e della Corte di giustizia delle Comunità europee, gli orientamenti e le decisioni dell’Autorità possono fornire un valido aiuto ai giudici nazionali e ai potenziali ricorrenti riguardo alla nozione di aiuto di Stato.

    10.

    Qualora nutrano dubbi in merito a un aiuto di Stato, i giudici nazionali possono chiedere il parere dell’Autorità in base alla sezione 2 del presente capitolo. Ciò non pregiudica la possibilità, per il giudice nazionale, di chiedere alla Corte EFTA di emettere un parere consultivo sulla questione ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte.

    1.1.2.   La clausola di sospensione

    11.

    Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, ultima frase, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, lo Stato EFTA interessato non può dare esecuzione alle misure di aiuto di Stato previste prima che intervenga la decisione finale dell’Autorità (clausola di sospensione):

    «All’Autorità di vigilanza EFTA sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE a norma dell’articolo 61 dell’accordo SEE, l’Autorità inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo 2. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.» (19).

    12.

    Tuttavia esiste una serie di circostanze in cui all’aiuto di Stato può essere legittimamente data esecuzione senza l’autorizzazione preliminare dell’Autorità, più precisamente:

    a)

    quando la misura rientra nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria (20). Se una misura soddisfa tutti i requisiti stabiliti nel regolamento generale di esenzione per categoria, lo Stato EFTA non è tenuto a notificare la misura di aiuto prospettata e la clausola di sospensione non si applica.

    b)

    analogamente, gli aiuti esistenti (21) non sono soggetti alla clausola di sospensione. In questa fattispecie rientrano, tra l’altro, gli aiuti concessi in base a un regime che esisteva prima dell’adesione dello Stato EFTA all’accordo SEE oppure in base a un regime precedentemente approvato dall’Autorità (22).

    13.

    I procedimenti dinanzi a un giudice nazionale in materia di aiuti di Stato a volte riguardano l’applicabilità del regolamento generale di esenzione per categoria e/o un regime di aiuti esistente oppure approvato. Qualora si tratti dell’applicabilità del regolamento o di un regime di aiuti, il giudice nazionale può unicamente valutare se siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dal regolamento o dal regime. Se tale non è il caso, non può valutare la compatibilità della misura di aiuto laddove ne sia richiesto, dato che tale valutazione è di esclusiva responsabilità dell’Autorità (23).

    14.

    Quando debba determinare se la misura rientra in un regime di aiuti autorizzato, il giudice nazionale può soltanto verificare se siano soddisfatte tutte le condizioni della decisione di autorizzazione. Se le questioni sollevate a livello nazionale riguardano la validità di una decisione dell’Autorità, il giudice nazionale dovrebbe basarsi sulla procedura di cui all’articolo 34 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (24). La possibilità di mettere in discussione la validità della relativa decisione dell’Autorità mediante un parere consultivo non è tuttavia più disponibile se il ricorrente avrebbe indubbiamente potuto contestare la decisione dinanzi alla Corte EFTA ai sensi dell’articolo 36 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, ma non lo ha fatto (25).

    15.

    Il giudice nazionale può chiedere all’Autorità un parere ai sensi della sezione 2 del presente capitolo se nutre dubbi sull’applicabilità del regolamento generale di esenzione per categoria o di un regime di aiuti esistente approvato.

    1.1.3.   Il ruolo dell’Autorità di vigilanza EFTA e dei giudici nazionali

    16.

    Sia i giudici nazionali che l’Autorità svolgono ruoli essenziali, ma distinti, nel contesto dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato (26).

    17.

    Il ruolo principale dell’Autorità consiste nell’esaminare se le misure di aiuto proposte siano compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE sulla base dei criteri enunciati all’articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell’accordo SEE. La valutazione della compatibilità è competenza esclusiva dell’Autorità, salvo il riesame da parte della Corte EFTA. I giudici nazionali non hanno il potere di dichiarare che una misura di aiuto di Stato è compatibile con l’articolo 61, paragrafo 2 oppure 3, dell’accordo SEE (27).

    18.

    Il ruolo del giudice nazionale dipende dalla misura di aiuto in questione e dal fatto che questa sia stata o meno debitamente notificata e approvata dall’Autorità:

    a)

    è possibile che i giudici nazionali siano chiamati a intervenire in casi in cui un’autorità di uno Stato EFTA (28) ha concesso l’aiuto senza rispettare la clausola di sospensione. Tale situazione può sorgere o perché l’aiuto non era stato affatto notificato oppure perché l’autorità nazionale vi ha dato esecuzione prima dell’approvazione della misura da parte dell’Autorità. Il ruolo delle autorità giudiziarie nazionali in tali casi consiste nel tutelare i diritti dei singoli lesi dall’esecuzione illegale dell’aiuto (29);

    b)

    I giudici nazionali svolgono anche un ruolo importante nell’esecuzione delle decisioni di recupero adottate in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte qualora, al termine della sua valutazione, l’Autorità concluda che l’aiuto concesso illegittimamente è incompatibile con il funzionamento dell’accordo SEE e quindi ingiunga allo Stato EFTA interessato di recuperare l’aiuto incompatibile presso il beneficiario. L’intervento dei giudici nazionali in siffatti casi di solito conseguirà ad azioni esperite dai beneficiari per ottenere il riesame della legittimità della richiesta di rimborso emanata dall’autorità nazionale. Tuttavia, a seconda del diritto processuale nazionale, sono talvolta possibili anche altri tipi di azioni legali (ad esempio, azioni intentate dalle autorità di uno Stato EFTA contro il beneficiario per ottenere l’esecuzione integrale di una decisione di recupero dell’Autorità).

    19.

    Nel tutelare gli interessi dei singoli, i giudici nazionali devono tenere pienamente conto dell’efficacia dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, nonché degli interessi del mercato SEE.

    20.

    Il ruolo dei giudici nazionali nelle situazioni di cui sopra è illustrato più dettagliatamente nelle sezioni 1.2.1e 1.3 del presente capitolo.

    1.2.   Ruolo dei giudici nazionali ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte — Aiuti di Stato illegali

    21.

    Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la clausola di sospensione enunciata all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, rispecchiato nell’articolo 1, paragrafo 3, ultima frase, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, fa sorgere direttamente diritti individuali azionabili in capo alle parti interessate, come i concorrenti del beneficiario) (30). Dette parti possono esercitare i loro diritti promuovendo un’azione dinanzi ai giudici nazionali contro lo Stato membro della CE che concede gli aiuti. L’esame di tali domande e la tutela dei diritti dei concorrenti che ne discende ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE è uno dei compiti più importanti dei giudici nazionali nel campo degli aiuti di Stato.

    22.

    I tribunali nazionali negli Stati EFTA adempiono la medesima funzione. In tali Stati, l’efficacia interna della legislazione SEE è tuttavia regolata dalle rispettive leggi costituzionali, soggette al protocollo 35 dell’accordo SEE. Ai sensi del protocollo 35, gli Stati EFTA si impegnano a garantire, se del caso mediante una disposizione legislativa a parte, che in caso di conflitto tra norme SEE attuate ed altre disposizioni legislative prevalgano le norme SEE attuate. Secondo la Corte EFTA, i singoli e gli operatori economici devono poter far valere a livello nazionale tutti i diritti derivanti dalle disposizioni della legislazione SEE (31), in quanto facenti parte del rispettivo ordinamento giuridico nazionale, se prive di condizioni e sufficientemente precise (32). A giudizio dell’Autorità e conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea sull’identica disposizione prevista all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, l’articolo 1, paragrafo 3 della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte soddisfa i criteri impliciti di cui al protocollo 35 all’accordo SEE, ossia di essere privo di condizioni e sufficientemente preciso.

    23.

    Il fatto che l’articolo 1, paragrafo 3, ultima frase, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte sia stato integrato nella legislazione nazionale degli Stati EFTA (33) dà alle parti lese la possibilità di promuovere un’azione dinanzi ai giudici nazionali contro la violazione della clausola di sospensione. Il giudice nazionale deve di conseguenza utilizzare ogni strumento e mezzo e applicare tutte le disposizioni di diritto nazionale pertinenti per rendere esecutiva la legislazione nazionale di attuazione dell’articolo 1, paragrafo 3, ultima frase, del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte (34).

    24.

    Il ruolo essenziale svolto dai giudici nazionali a questo proposito deriva anche dal fatto che i poteri dell’Autorità nella protezione dei concorrenti e dei terzi interessati da aiuti illegali sono limitati. Fatto più importante, l’Autorità non può adottare una decisione finale che ordini il recupero dell’aiuto, per il semplice motivo che l’aiuto non le sia stato notificato conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (35). L’Autorità deve quindi svolgere una valutazione completa della compatibilità, a prescindere dal fatto che sia stata o meno rispettata la clausola di sospensione (36). Tale valutazione può richiedere tempo e il potere dell’Autorità di emanare ingiunzioni preliminari di recupero è soggetto a requisiti giuridici molto rigorosi (37).

    25.

    Di conseguenza, le azioni intentate dinanzi ai giudici nazionali offrono un mezzo importante per tutelare concorrenti e terzi interessati lesi dall’aiuto di Stato illegale. I mezzi disponibili dinanzi alle giurisdizioni nazionali includono:

    a)

    la sospensione del pagamento dell’aiuto illegale;

    b)

    il recupero dell’aiuto illegale (indipendentemente dalla sua compatibilità);

    c)

    il recupero degli interessi dovuti per la durata dell’aiuto illegale;

    d)

    il risarcimento dei danni a concorrenti e a terzi interessati; e

    e)

    l’adozione di misure provvisorie contro gli aiuti illegali.

    26.

    Ciascuna di queste misure correttive è illustrata più dettagliatamente alle sezioni 1.2.1- 1.2.6 del presente capitolo.

    1.2.1.   Sospensione del pagamento dell’aiuto illegale

    27.

    I giudici nazionali sono tenuti a tutelare i diritti dei singoli lesi da violazioni della clausola di sospensione. I giudici nazionali devono quindi trarre tutte le opportune conseguenze giuridiche, in conformità del diritto nazionale, in caso di violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (38). Tuttavia, gli obblighi di tutela delle giurisdizioni nazionali non si limitano agli aiuti illegali già versati, ma si estendono anche ai casi in cui il pagamento di un aiuto illegale sia imminente. I giudici nazionali devono salvaguardare i diritti degli individui contro l’eventuale inosservanza di siffatti diritti (39). Laddove sia imminente l’erogazione di un aiuto illegale, il giudice nazionale è quindi tenuto a impedire che tale pagamento abbia luogo.

    28.

    L’obbligo dei giudici nazionali di impedire il pagamento di aiuti illegali può sorgere in diverse situazioni procedurali, a seconda dei vari tipi di azioni esperibili in base all’ordinamento giuridico nazionale. Molto spesso, il ricorrente cercherà di impugnare l’atto nazionale che concede l’aiuto di Stato illegale. In tali casi, il fatto di impedire il pagamento indebito di solito sarà la logica conseguenza della constatazione dell’invalidità dell’atto di concessione, avendo lo Stato membro violato l’articolo 1, paragrafo 3, del trattato CE (40).

    1.2.2.   Recupero di aiuti illegali

    29.

    In caso di aiuti concessi illegittimamente, il giudice nazionale deve trarre tutte le conseguenze giuridiche derivanti da tale illegittimità in base al diritto nazionale. Di conseguenza, il giudice nazionale, in linea di principio, deve esigere dal beneficiario il rimborso integrale dell’aiuto di Stato illegale (41). Il giudice nazionale è tenuto a ordinare il recupero integrale dell’aiuto illegale per tutelare i diritti individuali del ricorrente (ad esempio il concorrente) a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. L’obbligo del recupero del giudice nazionale pertanto non dipende dalla compatibilità della misura di aiuto con l’articolo 61, paragrafi 2 o 3 dell’accordo SEE.

    30.

    Dato che i giudici nazionali devono ordinare il recupero integrale dell’aiuto illegale indipendentemente dalla sua compatibilità, il recupero può essere più celere con il ricorso a una giurisdizione nazionale che mediante una denuncia presentata all’Autorità. Infatti, a differenza dell’Autorità (42), che è tenuta a effettuare una valutazione di compatibilità prima di ordinare il recupero, il giudice nazionale può e deve limitarsi a determinare se la misura costituisca aiuto di Stato e se a essa si applichi o meno la clausola di sospensione.

    31.

    Tuttavia l’obbligo di recupero dei giudici nazionali non è assoluto. Secondo la giurisprudenza SFEI (43), possono sussistere circostanze eccezionali in cui sarebbe inappropriato ordinare il rimborso di un aiuto di Stato illegale. Il criterio giuridico da applicare in tale contesto dovrebbe essere analogo a quello applicabile ai sensi dell’articolo 14 e dell’articolo 15 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (44). In altri termini, circostanze che non osterebbero a un ordine di recupero da parte dell’Autorità non possono giustificare il fatto che un giudice nazionale si astenga dall’ordinare il recupero integrale di un aiuto. Il giudice EFTA sarà in questo senso molto rigoroso (45). In linea con l’approccio adottato dalla Corte EFTA e dalla Corte di giustizia europea, il beneficiario di un aiuto concesso illegittimamente non può, in linea di principio, invocare il legittimo affidamento contro un ordine di recupero dell’Autorità (46) e ciò per il fatto che un operatore economico diligente sarebbe stato in grado di accertarsi se l’aiuto riscosso era stato o meno notificato (47).

    32.

    Per giustificare la mancata emanazione da parte di un giudice nazionale di un ordine di recupero ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, occorre quindi che un fatto specifico e concreto abbia suscitato legittime aspettative da parte del beneficiario (48). È il caso che ricorre quando la stessa Autorità abbia fornito precise assicurazioni che la misura in questione non costituisce aiuto di Stato oppure che non è soggetta alla clausola di sospensione (49).

    33.

    In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea (50), l’obbligo del giudice nazionale di ordinare il recupero integrale dell’aiuto di Stato illegale cessa se, al momento in cui il giudice nazionale pronuncia la sentenza, l’Autorità ha già deciso che l’aiuto è compatibile con l’accordo SEE. Dato che la finalità della clausola di sospensione consiste nell’assicurare che sia data esecuzione unicamente ad aiuti compatibili, tale finalità non può più essere contraddetta qualora l’Autorità abbia già confermato la compatibilità (51). Pertanto resta fermo l’obbligo del giudice nazionale di tutelare i diritti individuali ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte qualora l’Autorità non abbia ancora adottato una decisione a prescindere dal fatto che abbia avviato un procedimento (52).

    34.

    Benché dopo una decisione positiva dell’Autorità, il giudice nazionale non sia più tenuto in base al diritto del SEE a ordinare il recupero integrale, potrebbe ancora esistere un obbligo di recupero in base al diritto nazionale  (53). Tuttavia, siffatto obbligo di recupero, qualora esista, non pregiudica il diritto dello Stato EFTA di dare in seguito nuovamente esecuzione all’aiuto.

    35.

    Una volta che abbia deciso che l’aiuto illegale è stato erogato in violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, il giudice nazionale deve quantificare l’aiuto per poter determinare l’importo da recuperare. La giurisprudenza della Corte EFTA e delle corti della Comunità europea relativa all’applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE e dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, unitamente agli orientamenti e all’approccio seguito dall’Autorità in precedenti decisioni, dovrebbe essere d’aiuto ai giudici a questo proposito. In caso di difficoltà a calcolare l’importo dell’aiuto, essi possono chiedere assistenza all’Autorità, come spiegato ulteriormente nella sezione 2 del presente capitolo.

    1.2.3.   Recupero degli interessi

    36.

    Il vantaggio economico dell’aiuto illegale non si limita al suo importo nominale. Il beneficiario trae un vantaggio finanziario anche dall’esecuzione prematura dell’aiuto. Ciò è dovuto al fatto che se l’aiuto fosse stato notificato all’Autorità, il pagamento sarebbe stato comunque effettuato più tardi, ragione per cui, per reperire i fondi in questione, il beneficiario sarebbe stato costretto a contrarre un prestito sul mercato dei capitali pagando interessi al tasso di mercato.

    37.

    Questo indebito vantaggio temporale spiega il motivo per cui, se il recupero è ordinato dall’Autorità, l’articolo 14, paragrafo 2, della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte esige non solo il recupero dell’importo nominale dell’aiuto, ma anche il recupero degli interessi a partire dal giorno in cui l’aiuto illegale è stato posto a disposizione del beneficiario fino al giorno in cui è effettivamente recuperato. Il tasso d’interesse da applicare è definito nella decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 (54).

    38.

    In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea (55), e onde dare attuazione all’articolo 1, paragrafo 3 della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, i giudici nazionali dovrebbero ordinare il recupero del vantaggio finanziario derivante dall’esecuzione prematura dell’aiuto (in appresso denominati «interessi dovuti per la durata dell’illegittimità»). Ciò è dovuto al fatto che l’esecuzione prematura di un aiuto illegale, come minimo, costringerà i concorrenti a subire, a seconda delle circostanze, prima di quando avrebbero dovuto, in termini di concorrenza, gli effetti dell’aiuto. Il beneficiario ha quindi ottenuto un vantaggio indebito (56).

    39.

    L’obbligo del giudice nazionale di ordinare il recupero degli interessi dovuti per la durata della violazione può sorgere in due situazioni diverse:

    a)

    il giudice nazionale di norma deve ordinare il recupero integrale dell’aiuto illegale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. In tal caso, ai fini della determinazione dell’importo totale da recuperare, all’importo originario dell’aiuto vanno aggiunti gli interessi dovuti per la durata della violazione;

    b)

    tuttavia, il giudice nazionale deve anche recuperare gli interessi dovuti per la durata della violazione in circostanze in cui, eccezionalmente, non vi è alcun obbligo di ordinare il recupero integrale. L’obbligo del giudice nazionale di ordinare il recupero degli interessi per la durata della violazione sussiste quindi anche dopo una decisione positiva dell’Autorità (57). Ciò può essere d’importanza fondamentale per potenziali ricorrenti, in quanto offre un ottimo mezzo di ricorso anche nei casi in cui l’Autorità abbia già dichiarato l’aiuto compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE.

    40.

    Per adempiere all’obbligo di recuperare gli interessi dovuti per la durata dell’illegittimità, i giudici nazionali devono determinare l’importo degli interessi da recuperare. A questo riguardo si applicano i seguenti principi:

    a)

    il punto di partenza è l’importo nominale dell’aiuto (58);

    b)

    nel determinare il tasso d’interesse e il metodo di calcolo da applicare, il giudice nazionale dovrebbe tener conto del fatto che il recupero da parte di una giurisdizione nazionale degli interessi dovuti per la durata della violazione persegue lo stesso obiettivo del recupero degli interessi da parte dell’Autorità ai sensi dell’articolo 14 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. Inoltre, le domande di recupero degli interessi dovuti per la durata della violazione sono domande che si basano sul diritto del SEE, in forza dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (59). Pertanto a tali domande si applicano i principi di equivalenza e di effettività descritti alla sezione 1.4.1 del presente capitolo;

    c)

    per garantire la coerenza con l’articolo 14 della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte e il rispetto del principio di effettività, l’Autorità ritiene che il metodo di calcolo degli interessi utilizzato dal giudice nazionale non possa essere meno rigoroso di quello fissato nella decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 (60). Di conseguenza, gli interessi dovuti per la durata dell’illegittimità devono essere calcolati su base composta e il tasso di interesse applicabile non può essere inferiore al tasso di riferimento (61);

    d)

    inoltre secondo l’Autorità, dal principio di equivalenza si evince che quando il metodo di calcolo del tasso di riferimento secondo il diritto nazionale è più rigoroso di quello stabilito dalla decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004, il giudice nazionale dovrà applicare le norme nazionali più severe anche alle domande di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte;

    e)

    al fine del calcolo degli interessi la data di inizio sarà sempre la data in cui l’aiuto illegale è stato messo a disposizione del beneficiario. La data finale dipende dalla situazione esistente al momento della sentenza pronunciata dal giudice nazionale. Se l’Autorità ha già approvato l’aiuto, la data finale è la data della decisione dell’Autorità. Diversamente gli interessi dovuti per l’intera durata dell’illegittimità si accumulano fino alla data del rimborso effettivo dell’aiuto da parte del beneficiario. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, gli interessi per la durata dell’illegittimità devono essere applicati anche per il periodo intercorso tra l’adozione di una decisione positiva dell’Autorità e il successivo annullamento di detta decisione da parte della Corte EFTA (62).

    41.

    In caso di dubbi, il giudice nazionale può chiedere assistenza all’Autorità in base alla sezione 2 del presente capitolo.

    1.2.4.   Domande di risarcimento danni

    42.

    I giudici nazionali possono anche essere chiamati a pronunciarsi su domande di risarcimento di danni causati dall’aiuto di Stato illegale a concorrenti del beneficiario e terzi (63). Siffatte azioni di risarcimento danni di solito sono intentate contro l’autorità che eroga l’aiuto di Stato. Esse possono essere particolarmente importanti per il ricorrente in quanto, contrariamente alle azioni volte al mero recupero, se accolte gli permettono di ottenere una compensazione finanziaria diretta per la perdita subita. Ovviamente tali azioni dipendono dall’ordinamento giuridico nazionale. A tale riguardo, l’Autorità sottolinea che i giudici nazionali devono utilizzare ogni strumento e mezzo ed applicare tutte le disposizioni di diritto nazionale pertinenti per rendere esecutiva la legislazione nazionale di attuazione dell’articolo 1, paragrafo 3, ultima frase, del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte e per tutelare i diritti da detta legislazione ai singoli ed agli operatori economici.

    43.

    A prescindere dalla possibilità di proporre azioni di risarcimento danni in base al diritto nazionale, la violazione della clausola di sospensione può in linea di principio determinare l’introduzione di azioni di risarcimento danni in base alla giurisprudenza della Corte EFTA (64). Gli stati EFTA sono tenuti a compensare le perdite e i danni causati agli individui da violazioni di obblighi derivanti sia da atti secondari della legislazione SEE che della parte principale dell’accordo SEE (65). Tale responsabilità esiste laddove i) la legge violata sia destinata a conferire diritti agli individui; ii) la violazione sia sufficientemente grave; e iii) esista un nesso di causalità diretta tra la violazione dell’obbligo che incombe allo Stato membro e i danni subiti dalle parti lese (66).

    44.

    Il primo requisito (obbligo di tutela dei diritti degli individui in virtù del diritto del SEE) è soddisfatto, a giudizio dell’Autorità, in relazione alla violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. La Corte EFTA ha ritenuto che una norma di legge infranta attribuisca diritti agli individui quando la disposizione in questione è priva di condizioni e sufficientemente precisa (67). Come specificato al punto 22, l’Autorità ritiene che tali criteri siano soddisfatti nell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte.

    45.

    Anche il requisito di una violazione sufficientemente grave del diritto comunitario in generale è soddisfatto in relazione all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. La Corte EFTA ha sostenuto che questo dipende dal fatto che una parte contraente dell’accordo SEE, nell’esercizio del suo potere normativo, abbia violato o meno in maniera grave e manifesta i limiti che sono imposti all’esercizio dei suoi poteri. Per stabilire se tale condizione è soddisfatta, devono essere presi in considerazione tutti i fattori che caratterizzano la situazione. Tra questi vi sono, tra l’altro, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il potere discrezionale concesso da tale norma alle autorità nazionali, il carattere intenzionale o involontario della trasgressione commessa o del danno causato, e la scusabilità o l’inescusabilità di un eventuale errore di diritto (68). Tuttavia, per quanto concerne l’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, le autorità dello Stato EFTA non godono di alcun potere discrezionale di non notificare misure di aiuto di Stato. In principio esse sono tenute all’obbligo assoluto di notificare qualsiasi misura del genere prima di darvi esecuzione. Benché la Corte EFTA possa tener conto della scusabilità della violazione del diritto comunitario in questione (69), quando si tratta di un aiuto di Stato le autorità nazionali EFTA dovrebbero essere pienamente consce di tale obbligo e non possono, di norma, sostenere che non erano al corrente della clausola di sospensione. In caso di dubbi, gli Stati EFTA possono sempre notificare la misura all’Autorità per ragioni di certezza del diritto (70).

    46.

    Il terzo requisito, in base al quale la violazione del diritto del SEE deve avere causato un danno finanziario reale e certo al ricorrente, può essere soddisfatto in vari modi.

    47.

    Il ricorrente spesso sosterrà che il lucro cessante dipende dall’aiuto. Di fronte a siffatta asserzione, il giudice nazionale dovrebbe tener conto delle seguenti considerazioni:

    a)

    in virtù dei principi di equivalenza e di effettività del diritto del SEE (71), le norme nazionali non possono escludere la responsabilità di uno Stato EFTA per il lucro cessante (72). Il danno in base al diritto del SEE può sussistere sia nell’ipotesi che la violazione abbia causato al ricorrente una perdita patrimoniale sia nel caso in cui gli abbia impedito di migliorare la sua situazione. Qualora la legislazione nazionale escluda il lucro cessante dai danni risarcibili, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la disposizione relativamente al risarcimento dei danni a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte;

    b)

    la determinazione dell’importo effettivo del lucro cessante sarà più facile se l’aiuto illegale ha permesso al beneficiario di aggiudicarsi un contratto o una specifica opportunità commerciale rispetto al ricorrente. Il giudice nazionale può in tal caso calcolare il guadagno che il ricorrente verosimilmente avrebbe tratto da tale contratto. Nel caso in cui il contratto sia già stato adempiuto da parte del beneficiario, il giudice nazionale dovrebbe anche tener conto dell’utile effettivo realizzato;

    c)

    sono necessarie valutazioni del danno più complesse quando l’aiuto causa puramente una perdita globale della quota di mercato. Un modo possibile per risolvere tali casi potrebbe consistere nel confrontare il reddito effettivo del ricorrente (sulla base del conto profitti e perdite) con il reddito ipotetico ottenibile se l’aiuto illegale non fosse stato concesso;

    d)

    possono sussistere circostanze in cui il danno subito dal ricorrente eccede il lucro cessante. È il caso, ad esempio, in cui, in seguito all’aiuto illegale, il ricorrente è stato costretto ad abbandonare la sua attività (ad esempio per insolvenza).

    48.

    La possibilità di chiedere un risarcimento danni è, in linea di principio, indipendente da qualsiasi indagine parallela dell’Autorità concernente la stessa misura di aiuto. Un’indagine in corso non esime il giudice nazionale dall’obbligo di tutelare i diritti individuali in virtù dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (73). Poiché è possibile che il ricorrente sia in grado di dimostrare di aver subito un danno a causa dell’esecuzione prematura dell’aiuto illegale e più specificamente, in conseguenza del vantaggio temporale goduto dal beneficiario, non è neppure esclusa la ricevibilità di domande di risarcimento danni qualora l’Autorità abbia già approvato l’aiuto al momento in cui il giudice nazionale adotta la sua decisione (74).

    49.

    Le norme procedurali nazionali a volte permettono al giudice nazionale di basarsi su stime ragionevoli ai fini della quantificazione dell’importo effettivo dei danni da risarcire al ricorrente. In tal caso, e purché sia rispettato il principio di effettività (75), l’uso di siffatte stime è possibile anche in relazione a domande di risarcimento danni a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. Ciò può essere uno strumento utile per i giudici nazionali che incontrano difficoltà nel calcolo dei danni.

    50.

    I presupposti giuridici previsti per le domande di risarcimento danni in base al diritto del SEE ed eventuali questioni connesse al calcolo dei danni possono inoltre formare oggetto di richieste di assistenza all’Autorità ai sensi della sezione 2 del presente capitolo.

    1.2.5.   Domande di risarcimento danni indirizzate al beneficiario

    51.

    Come sopra illustrato, i potenziali ricorrenti possono intentare azioni di risarcimento danni contro l’autorità che ha erogato l’aiuto di Stato. Tuttavia, possono esistere circostanze in cui il ricorrente preferisce reclamare i danni direttamente al beneficiario dell’aiuto.

    52.

    Poiché l’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte non impone alcun obbligo diretto al beneficiario dell’aiuto di Stato, la normativa SEE non fornisce alcuna base per tali richieste (76). Tuttavia, ciò non preclude affatto la possibilità di intentare con successo azioni di risarcimento danni contro il beneficiario in base all’ordinamento interno. A tal proposito, i potenziali ricorrenti devono invocare le disposizioni nazionali in materia di responsabilità extracontrattuale (77).

    1.2.6.   Misure provvisorie

    53.

    Il dovere dei giudici nazionali di trarre le debite conseguenze giuridiche in caso di violazione della clausola di sospensione non si limita alle loro sentenze finali. Nel ruolo che svolgono a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, i giudici nazionali sono inoltre tenuti ad adottare misure provvisorie, laddove sia opportuno, per salvaguardare i diritti dei singoli (78) e preservare l’efficacia dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte.

    54.

    Il potere dei giudici nazionali di adottare misure provvisorie può essere di primaria importanza per le parti interessate quando occorre un mezzo di ricorso rapido. Tenuto conto della loro capacità di agire con celerità contro l’aiuto illegale, della loro prossimità e della varietà di misure ad essi disponibili, i giudici nazionali sono particolarmente ben posizionati per adottare misure provvisorie qualora l’aiuto illegale sia già stato versato o ne sia imminente l’erogazione.

    55.

    I casi più semplici sono quelli in cui l’aiuto illegale non è ancora stato versato, ma vi è il rischio che l’erogazione venga effettuata durante il procedimento in corso dinanzi al giudice nazionale. In tal caso l’obbligo incombente al giudice nazionale di impedire violazioni dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (79) può esigere che emani un ordine provvisorio per impedire il versamento illegale dell’aiuto fintantoché sia deciso il merito della controversia.

    56.

    Quando il pagamento illegale è già stato effettuato, il ruolo dei giudici nazionali in base all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte in generale esige che ne ordinino il recupero integrale (compresi gli interessi dovuti per la durata dell’illegittimità). Conformemente al principio di effettività (80), il giudice nazionale non può rinviare l’emanazione dell’ordine ritardando indebitamente il procedimento. Infatti, tali ritardi non solo inciderebbero sui diritti individuali che tutela l’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, ma aumenterebbero anche il pregiudizio concorrenziale derivante dall’illegittimità dell’aiuto.

    57.

    Tuttavia, malgrado quest’obbligo generale, possono ciononostante sussistere circostanze in cui la sentenza finale del giudice nazionale è ritardata. In simili casi, l’obbligo di tutelare i diritti individuali a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte impone al giudice nazionale di ricorrere a tutte le misure provvisorie a sua disposizione in base alle norme procedurali nazionali applicabili per fare almeno cessare provvisoriamente gli effetti anticoncorrenziali dell’aiuto (recupero provvisorio) (81). L’applicazione delle norme procedurali in tale contesto è soggetta a requisiti di equivalenza e di effettività (82).

    58.

    Qualora, sulla base della giurisprudenza della Corte EFTA e delle corti della Comunità europea e della prassi dell’Autorità, il giudice nazionale abbia, prima facie, la ragionevole convinzione che la misura in questione comporti un aiuto di Stato illegale, la misura correttiva più rapida, secondo l’Autorità, e fatto salvo il diritto procedurale nazionale, consisterà nell’ordinare che l’aiuto illegale e gli interessi dovuti per la durata dell’illegittimità siano depositati su un conto bloccato fino a quando non sia deciso il merito della controversia. Nella sua sentenza finale, il giudice nazionale dovrebbe allora ordinare che i fondi depositati sul conto bloccato siano restituiti all’autorità che eroga l’aiuto di Stato, se è confermata l’illegittimità, oppure che i fondi siano rilasciati al beneficiario.

    59.

    Il recupero provvisorio può essere anche uno strumento particolarmente efficace nei casi in cui il procedimento dinanzi al giudice nazionale si svolga parallelamente a un’indagine dell’Autorità (83). Un’indagine dell’Autorità in corso non esenta i giudici nazionali dall’obbligo di tutelare i diritti individuali in virtù dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (84). Il giudice nazionale non potrà quindi sospendere il procedimento fintantoché l’Autorità non abbia adottato una decisione, lasciando nel frattempo privi di tutela i diritti conferiti al ricorrente previsti dall’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. Qualora preferisca attendere l’esito della valutazione di compatibilità dell’Autorità prima di emanare un ordine finale e irreversibile di recupero, il giudice nazionale dovrebbe quindi adottare opportune misure provvisorie. Anche in tal caso la misura correttiva adeguata sembra consistere nell’ordinare il versamento dei fondi su un conto bloccato. Nei casi in cui:

    a)

    l’Autorità dichiara l’aiuto incompatibile, il giudice nazionale ordina che i fondi depositati sul fondo bloccato siano restituiti all’autorità che eroga l’aiuto di Stato (aiuto maggiorato degli interessi dovuti per la durata dell’illegittimità);

    b)

    l’Autorità dichiara l’aiuto compatibile, il giudice nazionale è esonerato dall’obbligo, che gli incombe in forza del diritto del SEE, di ordinare il recupero integrale (85). Il giudice può quindi, in base al diritto nazionale (86) ordinare che l’importo effettivo dell’aiuto sia rilasciato al beneficiario. Tuttavia, come illustrato nella sezione 1.2.3 del presente capitolo, il giudice nazionale resta soggetto all’obbligo di rendere esecutive le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte ordinando il recupero degli interessi dovuti per la durata dell’illegittimità (87). Tali interessi dovranno quindi essere pagati all’autorità che eroga l’aiuto di Stato.

    1.3.   Ruolo dei giudici nazionali ai fini dell’esecuzione di una decisione negativa dell’Autorità di vigilanza EFTA che ordina il recupero

    60.

    I giudici nazionali possono essere chiamati ad esaminare questioni inerenti gli aiuti di Stato anche in casi in cui l’Autorità abbia già ordinato il recupero. Benché per la maggior parte dei casi si tratti di ricorsi per annullamento di un ordine nazionale di recupero, i terzi possono anche adire le giurisdizioni nazionali per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla mancata esecuzione di una decisione di recupero dell’Autorità.

    1.3.1.   Impugnazione la validità di un ordine nazionale di recupero

    61.

    In base all’articolo 14, paragrafo 3, della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, gli Stati EFTA devono dare esecuzione alle decisioni di recupero senza indugio. Il recupero è effettuato secondo le procedure previste dalla legge dello Stato interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione di recupero. Quando una norma di procedura nazionale impedisce il recupero immediato e/o effettivo, il giudice nazionale deve astenersi dall’applicare tale disposizione (88).

    62.

    La validità degli ordini di recupero emessi dalle autorità nazionali per dare esecuzione a una decisione di recupero dell’Autorità può essere impugnata dinanzi a un giudice nazionale. Le norme che disciplinano siffatti ricorsi sono indicate dettagliatamente nel capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo al recupero di aiuti di Stato illegali e incompatibili (89), i cui principi fondamentali sono riassunti in appresso.

    63.

    In particolare, le azioni promosse dinanzi ai giudici nazionali non possono contestare la validità della decisione dell’Autorità se il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di impugnare direttamente tale decisione dinanzi alla Corte EFTA (90). Ciò significa inoltre che ove fosse stato possibile un ricorso a norma dell’articolo 36 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, il giudice nazionale non può sospendere l’esecuzione della decisione di recupero per motivi inerenti alla validità della decisione dell’Autorità (91).

    64.

    Laddove non sia manifesto che il ricorrente può proporre ricorso di annullamento a norma dell’articolo 36 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (ad esempio perché la misura era un regime di aiuti di ampia portata per la quale il ricorrente può non essere in grado di dimostrare un interesse individuale), il giudice nazionale deve, in linea di principio, offrire tutela giuridica adeguata. In siffatte circostanze, qualora l’azione intentata riguardi la validità e la legittimità della decisione dell’Autorità, il giudice nazionale dovrebbe basarsi sulla procedura di cui all’articolo 34 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte.

    65.

    La concessione di un provvedimento provvisorio in siffatte circostanze è strettamente subordinata al rispetto dei requisiti giuridici definiti nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea «Zuckerfabrik» (92) e «Atlanta» (93): il giudice nazionale può soltanto sospendere gli ordini di recupero a condizione che: i) egli nutra grandi riserve sulla validità dell’atto. Se la Corte EFTA non è già stata adita in merito alla validità dell’atto contestato, il giudice nazionale dovrebbe basarsi sulla procedura di cui all’articolo 34 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte; ii) ricorrano gli estremi dell’urgenza, nel senso che i provvedimenti provvisori sono necessari per evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave e irreparabile; e iii) egli tenga pienamente conto dell’interesse del SEE. Nella valutazione di tutti questi presupposti il giudice nazionale deve rispettare le pronunce della Corte EFTA in ordine alla legittimità della decisione dell’Autorità o a una richiesta di provvedimenti provvisori a livello del SEE (94).

    1.3.2.   Danni causati dalla mancata esecuzione di una decisione di recupero

    66.

    Analogamente alle violazioni della clausola di sospensione, la mancata esecuzione da parte delle autorità nazionali EFTA di una decisione di recupero dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 14 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, può far sorgere, a giudizio dell’Autorità, una richiesta di risarcimento danni in base alla giurisprudenza della Cirte EFTA (95). Secondo l’Autorità, il trattamento riservato a siffatte richieste rispecchia i principi di cui sopra per quanto riguarda le violazioni della clausola di sospensione (96). Ciò è dovuto al fatto che i) l’obbligo di recupero dello Stato EFTA è volto a tutelare gli stessi diritti individuali della clausola di sospensione e ii) le decisioni di recupero dell’Autorità non lasciano alcun margine discrezionale all’autorità nazionale; pertanto le violazioni dell’obbligo di recupero sono in linea di principio da considerarsi sufficientemente gravi. Di conseguenza, l’esito positivo di una domanda di risarcimento danni causati dalla mancata esecuzione di una decisione di recupero dell’Autorità dipenderà dalla capacità del ricorrente di dimostrare che la perdita subita è una conseguenza diretta del recupero tardivo (97).

    1.4.   Norme procedurali e legittimazione ad agire dinanzi ai giudici nazionali

    1.4.1.   Principi generali

    67.

    I giudici nazionali sono tenuti a dare esecuzione alla clausola di sospensione e a tutelare i diritti dei singoli rispetto agli aiuti di Stato illegali. In linea di principio, a siffatti procedimenti si applicano le modalità procedurali nazionali (98). Tuttavia, l’applicazione del diritto nazionale in tali circostanze è soggetta a due condizioni essenziali:

    a)

    le modalità procedurali nazionali che si applicano alle domande di risarcimento danni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi ai sensi del diritto nazionale (principio di equivalenza) (99), e

    b)

    le modalità procedurali interne non devono essere strutturate in modo tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile in pratica l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto del SEE (principio di effettività) (100).

    68.

    Più in generale, i giudici nazionali devono disapplicare le norme procedurali nazionali qualora la loro eventuale applicazione violi i principi di cui al paragrafo 67.

    1.4.2.   Legittimazione ad agire

    69.

    Il principio di effettività ha un impatto diretto sulla legittimazione di eventuali ricorrenti ad agire dinanzi ai giudici nazionali ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. A questo riguardo, il diritto del SEE richiede che la normativa nazionale non leda il diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale (101). Le norme nazionali non possono quindi limitare la legittimazione ad agire soltanto ai concorrenti del beneficiario (102). I terzi che non sono lesi dalla distorsione di concorrenza derivante dalla misura di aiuto possono del pari avere un sufficiente interesse giuridico di differente carattere (come è stato riconosciuto in casi fiscali) ad adire un giudice nazionale (103).

    1.4.3.   Questioni pendenti in casi fiscali

    70.

    La giurisprudenza succitata è particolarmente pertinente per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di esenzione da tasse e da altri oneri finanziari. In tali casi, i soggetti che non fruiscono della stessa esenzione possono contestare, in base all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’onere fiscale cui sono soggetti (104).

    71.

    Tuttavia, altri contribuenti interessati possono invocare la clausola di sospensione unicamente laddove il loro pagamento dell’imposta formi parte integrante della misura di aiuto di Stato illegale (105). Tale situazione si verifica allorché in base alle norme nazionali in materia, il gettito della tassa viene necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto di Stato illegale e influenza direttamente l’entità dell’aiuto di Stato accordato in violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (106).

    72.

    Quando siano state concesse esenzioni da tasse generali, i criteri succitati di solito non sono soddisfatti. Un’impresa soggetta al pagamento di siffatte tasse in generale non può quindi sostenere che l’esenzione fiscale accordata ad altri è illegale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (107). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia europea, l’estensione di un’esenzione fiscale legale al ricorrente non è una misura correttiva appropriata per violazioni dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. Siffatta misura non consentirebbe di eliminare gli effetti anticoncorrenziali dell’aiuto illegale, ma, al contrario, li aumenterebbe (108).

    1.4.4.   La raccolta di prove

    73.

    Il principio di effettività può anche influire sulla raccolta di prove. Ad esempio, se l’onere della prova per quanto riguarda un particolare ricorso rende impossibile o eccessivamente difficile al ricorrente la produzione di prove (ad esempio, perché non sono in suo possesso i necessari elementi di prova), il giudice nazionale è tenuto a ricorrere a tutti i mezzi procedurali messi a sua disposizione dal diritto procedurale nazionale per garantire all’interessato l’accesso a dette prove, fra cui quello di ordinare, ove sia stabilito dal diritto interno, la messa a disposizione della parte attrice dei necessari documenti ad opera del convenuto o di un terzo (109).

    2.   SOSTEGNO DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA AI GIUDICI NAZIONALI

    74.

    Ai sensi dell’articolo 3 dell’accordo SEE, che ricalca l’articolo 10 del trattato CE, le parti contraenti sono tenute ad adottare tutte le misure atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dall’accordo SEE e ad incoraggiare la cooperazione nell’ambito dell’accordo stesso (110). In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, ai sensi dell’articolo 10 del trattato CE la Commissione europea è tenuta ad assistere le giurisdizioni nazionali allorché applicano il diritto comunitario (111). Inversamente, le giurisdizioni nazionali possono essere tenute ad assistere la Commissione europea nell’adempimento dei suoi compiti (112). L’Autorità di vigilanza EFTA ritiene di avere un obbligo analogo di leale collaborazione nei confronti dei giudici nazionali degli Stati EFTA, ai sensi del corrispondente articolo 3 dell’accordo SEE e dell’articolo 2 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte.

    75.

    Dato il ruolo fondamentale che essi svolgono nell’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, l’Autorità si è impegnata ad aiutare i giudici nazionali quando ritengano che siffatta assistenza sia necessaria in vista della loro decisione su una causa pendente. Benché il capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo alla cooperazione tra i giudici nazionali e l’Autorità di vigilanza EFTA in materia di aiuti di Stato (113) abbia già offerto alle giurisdizioni nazionali la possibilità di chiedere aiuto all’Autorità, questa possibilità non è stata regolarmente utilizzata dai giudici nazionali. L’Autorità intende pertanto fare un nuovo tentativo per istituire una più stretta collaborazione con i giudici nazionali, fornendo meccanismi di sostegno più pratici e più semplici. In questo contesto, trae ispirazione dalla comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA relativa alla cooperazione tra l’Autorità di vigilanza EFTA e le giurisdizioni degli Stati EFTA ai fini dell’applicazione degli articoli 53 e 54 dell’accordo SEE (114).

    76.

    Il sostegno dell’Autorità ai giudici nazionali può assumere due diverse forme:

    a)

    il giudice nazionale può chiedere che l’Autorità gli trasmetta le informazioni pertinenti in suo possesso (cfr. sezione 2.1 del presente capitolo);

    b)

    il giudice nazionale può chiedere che l’Autorità esprima un parere sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato (cfr. sezione 2.2del presente capitolo).

    77.

    Nel prestare assistenza alle giurisdizioni nazionali, l’Autorità deve rispettare l’obbligo del segreto di ufficio e salvaguardare il proprio funzionamento e la propria indipendenza (115). Nell’adempimento del dovere impostole dall’articolo 3 dell’accordo SEE di assistere i giudici nazionali, l’Autorità si impegna a mantenersi neutrale e obbiettiva. Dato che l’assistenza dell’Autorità ai giudici nazionali rientra nel suo dovere di difendere l’interesse pubblico, l’Autorità non ha alcuna intenzione di servire l’interesse delle parti della causa pendente dinanzi al giudice nazionale. Di conseguenza, l’Autorità non intende sentire nessuna delle parti dei procedimenti nazionali in merito all’assistenza da essa fornita al giudice nazionale.

    78.

    Il sostegno offerto ai giudici nazionali in base al presente capitolo è volontario e non pregiudica la possibilità per gli stessi di chiedere alla Corte EFTA un parere consultivo sull’interpretazione o sulla validità del diritto del SEE conformemente all’articolo 34 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte.

    2.1.   Trasmissione di informazioni ai giudici nazionali

    79.

    Il dovere dell’Autorità di assistere le giurisdizioni nazionali nell’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato comprende l’obbligo di trasmettere loro informazioni rilevanti in suo possesso (116).

    80.

    Un giudice nazionale può, tra l’altro, chiedere all’Autorità i seguenti tipi di informazioni:

    a)

    informazioni concernenti un procedimento pendente dinanzi all’Autorità; tali informazioni possono, tra l’altro, includere informazioni volte a conoscere se un procedimento concernente una particolare misura di aiuto sia pendente dinanzi all’Autorità, se una determinata misura di aiuto sia stata debitamente notificata ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, se l’Autorità abbia avviato un’indagine formale e se l’Autorità abbia già adottato una decisione (117). In assenza di una decisione, il giudice nazionale può chiedere all’Autorità di chiarire quando presumibilmente sarà adottata tale decisione;

    b)

    inoltre, i giudici nazionali possono chiedere all’Autorità di trasmettere documenti in suo possesso, tra cui copie di decisioni esistenti dell’Autorità, qualora non siano già state pubblicate sul sito web dell’Autorità, dati fattuali, statistiche, studi di mercato e analisi economiche.

    81.

    Per garantire l’efficienza della sua cooperazione con i giudici nazionali, le richieste di informazioni saranno esaminate senza indugio dall’Autorità, che si adopererà per comunicare loro le informazioni necessarie entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora l’Autorità debba ottenere ulteriori chiarimenti dai giudici nazionali, tale termine inizierà a decorrere dal momento in cui essa riceverà la risposta. Qualora l’Autorità debba consultare terzi che siano direttamente interessati alla trasmissione delle informazioni, il termine di un mese decorre dalla conclusione di siffatta consultazione. Tale caso potrebbe, ad esempio, ricorrere per determinati tipi di informazioni fornite da un privato (118), oppure quando un’informazione fornita da uno Stato EFTA sia richiesta da un giudice nazionale di un altro Stato EFTA.

    82.

    Nel trasmettere le informazioni ai giudici nazionali l’Autorità deve garantire alle persone fisiche e giuridiche la tutela prevista dall’articolo 122 dell’accordo SEE e dall’articolo 14 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (119). L’articolo 14 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte vieta ai membri, ai funzionari e altri agenti dell’Autorità di divulgare informazioni protette da segreto d’ufficio. Ai sensi dell’articolo 122 dell’accordo SEE, i rappresentanti, i delegati e gli esperti delle parti contraenti, nonché i funzionari e agenti, sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale. Tali informazioni possono comprendere sia informazioni private che segreti commerciali.

    83.

    Il combinato disposto degli articoli 3 e 122 dell’accordo SEE e dell’articolo 14 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte non comporta un divieto assoluto per l’Autorità di trasmettere ai giudici nazionali informazioni protette dal segreto d’ufficio. Come confermato dalle corti della Comunità europea, il dovere di leale collaborazione impone alla Commissione europea di comunicare alle giurisdizioni nazionali qualsiasi informazione da esse richiesta (120). L’Autorità adotta il medesimo approccio ritenendo che questo comprenda anche le informazioni protette dall’obbligo di segreto d’ufficio.

    84.

    Di conseguenza, prima di trasmettere informazioni protette dal segreto d’ufficio a un giudice nazionale, l’Autorità gli farà presente gli obblighi che, del pari, gli incombono, a norma dell’articolo 122 dell’accordo SEE e dell’articolo 14 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. L’Autorità chiederà al giudice nazionale se sia in grado e se intenda impegnarsi ad assicurare la protezione sia delle informazioni riservate che di quelle che costituiscono segreti commerciali. Se il giudice nazionale non è in grado di assumere tale impegno, l’Autorità non gli trasmetterà le informazioni del caso (121). Se invece il giudice nazionale ha fornito siffatta garanzia, l’Autorità trasmetterà le informazioni richieste.

    85.

    Esistono altre situazioni in cui l’Autorità può non trasmettere le informazioni al giudice nazionale. In particolare, l’Autorità può rifiutare di trasmettere informazioni ai giudici nazionali per evitare che sia compromesso il funzionamento dell’accordo SEE. Tale caso ricorre quando la trasmissione di informazioni pregiudica l’assolvimento dei compiti affidati all’Autorità (122) (ad esempio informazioni concernenti il processo decisionale interno dell’Autorità).

    2.2.   Pareri su questioni attinenti l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato

    86.

    Quando è chiamato ad applicare le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato ad un caso in merito al quale sia adito, il giudice nazionale deve rispettare le norme SEE esistenti in materia di aiuti di Stato, nonché la giurisprudenza della Corte EFTA e delle corti della Comunità europea. Inoltre, una giurisdizione nazionale può cercare lumi nella prassi decisionale dell’Autorità e nelle comunicazioni e negli orientamenti sull’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato emessi dall’Autorità. Tuttavia, possono esistere circostanze in cui gli strumenti di cui sopra non offrono ai giudici nazionali sufficienti indicazioni sulle questioni in causa. Considerati gli obblighi incombenti all’Autorità, ai sensi dell’articolo 3 dell’accordo SEE e dato il ruolo importante e complesso che i giudici nazionali svolgono nell’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato, l’Autorità fornisce quindi loro la possibilità di chiedere il suo parere su questioni relative all’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato (123).

    87.

    Siffatti pareri dell’Autorità, in linea di principio, possono comprendere tutte le questioni economiche, di fatto e di diritto, che possono sorgere nel contesto di procedimenti nazionali (124). Questioni concernenti l’interpretazione del diritto del SEE possono ovviamente indurre i giudici nazionali a chiedere un parere consultivo della Corte EFTA ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte.

    88.

    Le questioni che possono formare oggetto di pareri dell’Autorità includono, tra l’altro:

    a)

    se una determinata misura configuri un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61 dell’accordo SEE, e in tal caso come debba essere calcolato l’importo esatto dell’aiuto. Siffatti pareri possono riguardare i singoli criteri di cui all’articolo 61 dell’accordo SEE (cioè l’esistenza di un vantaggio, dovuto a un aiuto concesso da uno Stato EFTA o mediante risorse statali, eventuali distorsioni di concorrenza ed effetti sugli scambi tra parti contraenti);

    b)

    se una determinata misura di aiuto soddisfi un determinato requisito del regolamento generale di esenzione per categoria, così che non sia necessaria una notifica individuale e non si applichi la clausola di sospensione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte;

    c)

    se una determinata misura di aiuto rientri in uno specifico regime di aiuto che sia stato notificato e autorizzato dall’Autorità oppure configuri un aiuto di Stato esistente. Anche in tali casi non si applica la clausola di sospensione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte;

    d)

    se esistano circostanze eccezionali (quali quelle indicate nella sentenza SFEI della Corte di giustizia europea (125)) tali da impedire al giudice nazionale di ordinare il recupero integrale in base al diritto del SEE;

    e)

    qualora sia tenuto ad ordinare il recupero degli interessi, il giudice nazionale può chiedere aiuto all’Autorità per quanto concerne il calcolo degli interessi e il tasso di interesse da applicare;

    f)

    i requisiti giuridici fissati per le domande di risarcimento danni in base al diritto del SEE e questioni concernenti il calcolo dei danni subiti.

    89.

    Come indicato al punto 17, la valutazione di compatibilità di una misura d’aiuto con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell’accordo SEE rientra nella competenza esclusiva dell’Autorità. I giudici nazionali non sono competenti a valutare la compatibilità di una misura di aiuto. Di conseguenza, mentre l’Autorità può non fornire pareri sulla compatibilità, ciò non impedisce al giudice nazionale di chiedere informazioni procedurali per sapere se l’Autorità stia già valutando la compatibilità di una determinata misura d’aiuto (o intenda farlo) e, in tal caso, quando presumibilmente sarà adottata una decisione (126).

    90.

    Nell’esprimere il suo parere, l’Autorità si limiterà a fornire al giudice nazionale gli elementi di fatto o i chiarimenti economici o giuridici richiesti, senza entrare nel merito della controversia per cui sia stato adito. Inoltre, il parere dell’Autorità non è giuridicamente vincolante per i giudici nazionali.

    91.

    Per rendere il più efficiente possibile la sua cooperazione con le giurisdizioni nazionali, l’Autorità esaminerà senza indugio le richieste di parere pervenutele e si adopererà per comunicare al giudice nazionale il parere sollecitato entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora l’Autorità abbia bisogno di chiedere ulteriori chiarimenti al giudice nazionale in merito alla sua richiesta, tale periodo di quattro mesi inizierà a decorrere dal momento in cui essa riceve le informazioni complementari.

    92.

    In tale contesto va tuttavia osservato che l’obbligo generale del giudice nazionale di tutelare i diritti individuali a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte si applica anche nel periodo durante il quale l’Autorità elabora il parere richiesto. Infatti, come indicato al punto 59, l’obbligo del giudice nazionale di tutelare i diritti individuali a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte si applica a prescindere dal fatto che sia attesa o meno una dichiarazione dell’Autorità (127).

    93.

    Come indicato al punto 77 del presente capitolo, l’Autorità non sentirà le parti prima di trasmettere il suo parere al giudice nazionale. L’inclusione del parere dell’Autorità nel procedimento nazionale è soggetta alle modalità procedurali pertinenti dell’ordinamento nazionale, che devono essere conformi ai principi generali del diritto del SEE.

    2.3.   Questioni pratiche

    94.

    I giudici nazionali possono inviare tutte le loro richieste di aiuto in base alle sezioni 2.1e 2.2 del presente capitolo, nonché qualsiasi interrogazione scritta oppure orale sulla politica in materia di aiuti di Stato che dovesse eventualmente sorgere nell’ambito del loro lavoro quotidiano al seguente indirizzo:

    Autorità di vigilanza EFTA

    Rue Belliard 35

    B-1040 Bruxelles

    Belgio

    Telefono: 0032 2 286 18 11

    Fax 0032 2 286 18 00

    E-mail: registry@eftasurv.int

    95.

    L’Autorità pubblicherà una sintesi sulla sua cooperazione con i giudici nazionali ai sensi del presente capitolo nella propria relazione annuale. Essa può inoltre rendere disponibili sul suo sito web i pareri e le osservazioni formulate.

    3.   DISPOSIZIONI FINALI

    96.

    Il presente capitolo è emanato al fine di assistere i giudici nazionali nell’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato. Esso non è vincolante per i giudici nazionali e non ne pregiudica l’indipendenza. Il presente capitolo non incide nemmeno sui diritti e gli obblighi degli Stati EFTA e delle persone fisiche e giuridiche derivanti dal diritto del SEE.

    97.

    Il presente capitolo sostituisce l’esistente capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo alla cooperazione tra i giudici nazionali e l’Autorità di vigilanza EFTA in materia di aiuti di Stato.

    98.

    L’Autorità intende effettuare un riesame del presente capitolo cinque anni dopo la sua adozione.


    (1)  Il presente capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1) e sostituisce l’esistente capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo alla cooperazione tra i giudici nazionali e l’Autorità di vigilanza EFTA in materia di aiuti di Stato (GU L 274 del 26.10.2000, pag. 19, e supplemento SEE n. 48 del 26.10.2000, pag. 33).

    (2)  Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1).

    (3)  Tale capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione in materia di aiuti di Stato (GU C 312 del 23.11.1995, pag. 8) ed introduce meccanismi per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra l’Autorità e i giudici nazionali.

    (4)  Causa C-308/01, GIL Insurance e altri, Racc. 2004, pag. I-4777, punto 69; causa C-387/92, Banco Exterior de España/Ayuntamiento de Valencia, Racc. 1994, pag. I-877, punto 13; causa C-295/97, Piaggio, Racc. 1999, pag. I3735, punto 34; causa C-39/94, SFEI e altri, punto 58; causa C-237/04, Enirisorse, Racc. 2006, pag. I-2843, punto 42; causa C-66/02, Italia/Commissione, Racc. 2005, pag. I-10901, punto 77.

    (5)  Cfr. conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs nelle cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103, punto 28: «È erogato un aiuto statale ogni volta che uno Stato membro mette a disposizione di un’impresa fondi che nel naturale corso degli eventi un investitore privato, che applichi criteri commerciali ordinari senza tener conto di fattori sociali, politici o filantropici, non avrebbe fornito».

    (6)  Causa 290/83, Commissione/Francia, Racc. 1985, pag. I-439, punto 14, e causa C-482/99, Francia/Commissione, Racc. 1985, pag. I-4397, punti 36-42.

    (7)  Un’analisi chiara di tale distinzione figura nelle Conclusioni dell’Avvocato generale Darmon nelle cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Neptun/Bodo Ziesemer, Racc. 1993, pag. I-887. Cfr. anche cause riunite E-5/04, E-6/04 e E-7/04, Fesil e Finnfjord e altri/Autorità di vigilanza EFTA, Raccolta Corte EFTA 2005, 121, punti 76-87, e causa E-6/98, governo norvegese/Autorità di vigilanza EFTA, Raccolta Corte EFTA 1999, 74, punti 33-38.

    (8)  Cfr. cause riunite E-5/04, E-6/04 e E-7/04, Fesil e Finnfjord e altri/Autorità di vigilanza EFTA, punti 93-102. Cfr. anche cause riunite C-393/04 e C-41/05, Air Liquide Industries Belgium, Racc. 2006, pag. I-5293, punti 33-36, causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e altri, Racc. 2006, pag. I-289, punti 139-141, e causa C-310/99, Italia/Commissione, Racc. 2002, pag. I-2289, punti 84-86.

    (9)  Un buon esempio è costituito dalla sentenza ‘Altmark’ della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Racc. 2003, pag. I-7747. Cfr. ad esempio anche causa E-6/98, governo norvegese/Autorità di vigilanza EFTA, e cause riunite E-5/04, E-6/04 e E-7/04, Fesil e Finnfjord e altri/Autorità di vigilanza EFTA, punti 76-87.

    (10)  Per quanto concerne il test dell’investitore privato in generale, cfr. causa C-142/87, Belgio/Commissione (Tubemeuse), Racc. 1990, pag. I-959, causa C-305/89, Italia/Commissione (ALFA Romeo), Racc. 1991, pag. I-1603, punti 19 e 20. Quanto al ragionamento dettagliato, cfr. cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Commissione, Racc. 2003, pag. II-435, punti 245 e segg. Cfr. anche il capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo alle partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese (GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1). Tale capitolo si basa sul testo pubblicato nel Bollettino CE n. 9-1984 sull’applicazione degli articoli [ex] 92 e 93 del trattato CEE alla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese (Bollettino delle Comunità europee n. 9-1984), integrato nel punto 9 dell’allegato XV all’accordo SEE. Cfr. anche il capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo all’applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato alle imprese pubbliche dell’industria manifatturiera (GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1). Il capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione relativa all’applicazione degli articoli [ex] 92 e 93 del trattato CEE e dell’articolo 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell’industria manifatturiera (GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3). Per quanto concerne l’applicazione di detto principio in relazione al finanziamento di aeroporti, cfr. il capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo al finanziamento degli aeroporti e agli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (GU C 62 del 6.3.2008, pag. 30, e supplemento SEE n. 12 del 6.3.2008, pag. 3). Il capitolo corrisponde agli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (GU C 312 del 9.12.2005, punti 42-52, pag. 1).

    (11)  Causa C-342/96, Spagna/Commissione, Racc. 1999, pag. I-2459, punto 34, e causa C-256/97, DM Transport, Racc. 1999, pag. I-3913, punto 25.

    (12)  Capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo alle garanzie statali (non ancora pubblicato). Il capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione sull’applicazione dell’articolo 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

    (13)  Capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU C 137 dell’8.6.2000, pag. 28, e supplemento SEE n. 26 dell’8.6.2000, pag. 19). Il capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3).

    (14)  Cfr. anche il capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (GU L 120 del 23.4.1998, pag. 27, e supplemento SEE n. 16 del 23.4.1998, pag. 1), modificato da ultimo dalla decisione dell’Autorità n. 95/06/COL (GU L 324 del 23.11.2006, pag. 38, e supplemento SEE n. 57 del 23.11.2006, pag. 28). Il capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione agli Stati membri a norma dell’articolo [93], paragrafo 1, del trattato CE, sull’applicazione degli articoli [92] e [93] del trattato all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (GU C 281 del 17.9.1997, pag. 4), quale modificata da ultimo dalla comunicazione della Commissione agli Stati membri recante modifica alla comunicazione a norma dell’articolo [93], paragrafo 1, del trattato CE, sull’applicazione degli articoli [92] e [93] del trattato all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (GU C 325 del 22.12.2005, pag. 22).

    (15)  Capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 137 dell’8.6.2000, pag. 20, e supplemento SEE n. 26 dell’8.6.2000, pag. 10). Il capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

    (16)  Capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (non ancora pubblicato). Il capitolo si basa sugli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2).

    (17)  Capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo agli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (non ancora pubblicato). Il capitolo corrisponde alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1).

    (18)  Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5), integrato nell’accordo SEE al punto 1ea dell’allegato XV all’accordo SEE mediante decisione n. 29/2007 (GU L 209 del 9.8.2007, pag. 52, e supplemento SEE n. 38 del 9.8.2007, pag. 34).

    (19)  La clausola di sospensione è ribadita all’articolo 3 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, che ricalca il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [93] del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1) (il regolamento di procedura). Il regolamento (CE) n. 659/1999 è stato inoltre integrato nel protocollo 26 dell’accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 164/2001 (GU L 65 del 7.3.2002, pag. 46, e supplemento SEE n. 13 del 7.3.2002, pag. 26). Per quanto concerne la data esatta della concessione di un aiuto, cfr. il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5), considerando 10. Il regolamento (CE) n. 659/2007 è stato integrato al punto 1ea dell’allegato XV dell’accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 29/2007 (GU L 209 del 9.8.2007, pag. 52, e supplemento SEE n. 38 del 9.8.2007, pag. 34).

    (20)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3), integrato nell’accordo SEE al punto 1 j dell’allegato XV all’accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 120/2008 (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 111, e supplemento SEE n. 79 del 18.12.2008, pag. 20). Le norme che si applicano alla transizione verso i nuovi regimi sono enunciate all’articolo 44 del regolamento. Il regolamento generale di esenzione per categoria ha sostituito il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20), il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), il regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3) e il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU L 302 dell’1.11.2006, pag. 29).

    (21)  Cfr. articolo 1, lettera b), parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte.

    (22)  Ciò non si applica qualora il regime stesso preveda il requisito della notifica individuale per determinati tipi di aiuto. Sulla nozione di aiuto esistente, cfr. inoltre la causa C-44/93, Namur-Les assurances du crédit/Office national du ducroire e Belgio, Racc. 1994, pag. I-3829, punti 28-34, e cause riunite E-5/04, E-6/04 e E-7/04, Fesil e Finnfjord e altri/Autorità di vigilanza EFTA, punto 157.

    (23)  Cfr. punto 17.

    (24)  Per quanto riguarda le decisioni di recupero, cfr. punti 53-57 del capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo al recupero di aiuti di Stato illegali e incompatibili.

    (25)  Causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf/Germania, Racc. 1994, pag. I-833, punti 17, 25 e 26. Cfr. inoltre cause riunite da C-346/03 e C-529/03, Atzeni e altri, Racc. 2006, pag. I-1875, punto 31, e causa C-232/05, Commissione/Francia, (‘Scott’), Racc. 2006, pag. I-10071, punto 59.

    (26)  Causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, punto 37, cause riunite C-261/01 e C-262/01, Van Calster e Cleeren, Racc. 2003, pag. I-12249, punto 74, e causa C-39/94, SFEI e altri, punto 41.

    (27)  Causa C-199/06, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, Racc. 2008, pag. I-469, punto 38, causa C-17/91, Lornoy e altri/Belgio, Racc. 1992, pag. I-6523, punto 30, e causa C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri/Francia, punto 14.

    (28)  Incluse le autorità a livello nazionale, regionale e locale.

    (29)  Causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, punti 38 e 44, cause riunite C-261/01 e C-262/01, Van Calster e Cleeren, punto 75, e causa C-295/97, Piaggio, punto 31.

    (30)  Causa 6/64, Costa/E.N.E.L., Racc. 1964, pag. 1141, causa 120/73, Lorenz GmbH/Repubblica federale di Germania e altri, Racc. 1973, pag. 1471, punto 8, e causa C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri/Francia, punto 11.

    (31)  Cfr. in questo contesto anche il preambolo dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte, che si richiama «all’obiettivo delle parti contraenti dell’accordo SEE di raggiungere e mantenere, nel pieno rispetto dell’indipendenza delle Corti, un’interpretazione ed applicazione uniformi dell’accordo SEE e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, in tale accordo, nonché di giungere a trattare su basi di uguaglianza i singoli cittadini e gli operatori economici per quanto riguarda le quattro libertà e le condizioni di concorrenza». Nel preambolo è inoltre specificato che «in applicazione dei protocolli da 1 a 4 del presente accordo, prima dell’entrata in vigore del medesimo, si deve considerare la prassi della Commissione delle Comunità europee in ambito giuridico e amministrativo».

    (32)  Causa E-1/94, Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark, Raccolta Corte EFTA 1994-1995, 15, punto 77.

    (33)  La clausola di sospensione è stata applicata in Islanda mediante l’articolo 30 della legge sulla concorrenza (Samkeppnislög) n. 44/2005, e successivi emendamenti (Gazzetta ufficiale, sezione A, 20 maggio 2005). In Norvegia è stata applicata mediante il §1 del regolamento n. 198 del 21.2.2003 (Forskrift om gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg til Protokoll 3 om nærmere regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93 (prosedyreforordningen)], emanato con Regio decreto del 21 febbraio 2003 conformemente alla legge n. 117 del 27 novembre 1992 relativa agli aiuti di Stato, cfr. articolo 61 dell’accordo SEE, e successivi emendamenti. Il regolamento n. 198 è stato modificato da ultimo dal regolamento n. 277 del 3.3.2006, emanato con Regio decreto con la stessa data. Poiché il Liechtenstein ha un sistema monistico, la clausola di sospensione è in quanto tale parte dell’ordinamento giuridico del Liechtenstein (Gazzetta ufficiale del Liechtenstein, 1995, n. 72, 28 aprile 1995).

    (34)  Pur rispettando il principio di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’accordo SEE, spetta tuttavia al sistema giuridico interno di ciascuno Stato EFTA stabilire la procedura giuridica che determina tale risultato, cfr. causa 120/73, Lorenz GmbH/Repubblica federale di Germania e altri, Racc. 1973, pag. 1471, punto 9.

    (35)  Causa C-301/87, Francia/Commissione, (Boussac), Racc. 1990, pag. I- 307, e causa C-142/87, Belgio/Commissione («Tubemeuse»), Racc. 1990, pag. I-959.

    (36)  Causa C-301/87, Francia/Commissione, (Boussac), punti 17-23, causa C-142/87, Belgio/Commissione («Tubemeuse»), punti 15-19, causa C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri/Francia, punto 14, e causa C-199/06, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, punto 38.

    (37)  Cfr. articolo 11, paragrafo 2, della parte II del protocollo 4 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, il quale richiede che non sussistano dubbi circa il carattere di aiuto della misura in questione, che occorra affrontare una situazione di emergenza e che esista un grave rischio di danno irreparabile ad un concorrente.

    (38)  Causa C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri/Francia, punto 12, causa C-39/94, SFEI e altri, punto 40, causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, punto 47, e causa C-199/06, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, punto 41.

    (39)  Causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, punti 38 e 44, cause riunite C-261/01 e C-262/01, Van Calster e Cleeren, punto 75, e causa C-295/97, Piaggio, punto 31.

    (40)  Sull’invalidità dell’atto di concessione di un aiuto in casi in cui gli Stati membri CE hanno violato l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, cfr. causa C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri/Francia, punto 12; cfr. inoltre, a titolo illustrativo, la sentenza del 4 aprile 2003 della Corte di giustizia federale della Germania («Bundersgerichtshof’», V ZR 314/02, VIZ 2003, 340, e la sentenza del 20 gennaio 2004, XI ZR 53/03, NVwZ 2004, 636.

    (41)  Causa C-71/04, Xunta de Galicia, Racc. 2005, pag. I-7419, punto 49, causa C-39/94, SFEI e altri, punti 40 e 68, e causa C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri/Francia, punto 12.

    (42)  Che è tenuta ad effettuare un’analisi di compatibilità prima di ordinare il recupero.

    (43)  Causa C-39/94, SFEI e altri, punti 70 e 71, in riferimento alle conclusioni dell’Avvocato Generale Jacobs nella medesima causa, punti 73-75; cfr. inoltre causa 223/85, RSV/Commissione, Racc. 1987, pag. 4617, punto 17, e causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. 1990, pag. I-3437, punto 16.

    (44)  Sul criterio da applicare in tale contesto cfr. le conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs nella causa C-39/94, SFEI e altri, punto 75.

    (45)  L’articolo 14 prevede unicamente un’esenzione dall’obbligo di recupero dell’Autorità unicamente qualora il recupero sia in contrasto con un principio generale del diritto del SEE. L’unico caso in cui uno Stato EFTA può astenersi dal dare esecuzione a una decisione di recupero dell’Autorità ricorre quando siffatto recupero risulti obiettivamente impossibile, cfr. punto 17 del capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo al recupero di aiuti di Stato illegali e incompatibili (non ancora pubblicato). Tale capitolo corrisponde alla Comunicazione della Commissione: Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4). Cfr. anche causa C-177/06, Spagna/Commissione, Racc. 2007, pag. I-7689, punto 46.

    (46)  Cause riunite E-5/04, E-6/04 e E-7/04, Fesil e Finnfjord e a./Autorità di vigilanza EFTA, punto 171, e causa E-2/05, Autorità di vigilanza EFTA/Repubblica di Islanda, Raccolta Corte EFTA 2005, punto 26. Cfr. anche causa C-5/89, Commissione/Germania, punto 14, causa C-169/169, Spagna/Commissione, Racc. 1997, parte I pag. 135, punto 51, e causa C-148/04, Unicredito Italiano, Racc. 2005, pag. I-11137, punto 104.

    (47)  Causa C-5/89, Commissione/Germania, punto 14, causa C-24/24, Alcan Deutschland, Racc. 1997, pag. I-1591, punto 25, e cause riunite C-346/03 e C-529/03, Atzeni e altri, punto 64.

    (48)  Cfr. conclusioni dell’Avvocato Generale Jacobs nella causa C-39/94, SFEI e altri, punto 73, e causa 223/85, RSV/Commissione, punto 17.

    (49)  Cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. 2006, pag. I-5479, punto 147.

    (50)  Causa C-199/06, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, punti 45, 46 e 55, e sentenza dell’11 dicembre 2008 nella causa C-384/07, Wienstrom, non ancora pubblicata, punto 28.

    (51)  Causa C-199/06, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, punto 49.

    (52)  Causa C-199/06, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, punto 41.

    (53)  Causa C-199/06, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, punti 53 e 55.

    (54)  Articolo 9 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 (GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37, e supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1), modificato dalla decisione n. 789/08/COL del 17 dicembre 2008 (non ancora pubblicata).

    (55)  Causa C-199/06, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, punti 50-52 e 55.

    (56)  Causa C-199/06, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, punti 50-52 e 55.

    (57)  Causa C-199/06, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, punti 52 e 55.

    (58)  Cfr. punto 35. Le tasse pagate sull’importo nominale dell’aiuto possono essere dedotte ai fini del recupero, cfr. causa T-459/93, Siemens/Commissione, Racc. 1995, pag. II-1675, punto 83.

    (59)  Causa C-199/06, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, punti 52 e 55.

    (60)  Cfr. articoli 9-11 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004, modificata dalla decisione n. 789/08/COL del 17 dicembre 2008.

    (61)  Cfr. nota 54

    (62)  Causa C-199/06, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, punto 69.

    (63)  Causa C-199/06, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, punti 53 e 55, causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, punto 56, e sentenza dell’11 dicembre 2008 nella causa C-334/07 P, Commissione/Freistaat Sachsen, non ancora pubblicata, punto 54.

    (64)  Causa E-9/97, Erla María Sveinbjörnsdóttir/Islanda, Raccolta Corte EFTA 1998, 95, punti 59-63, 66-69, e causa E-4/01, Karl K. Karlsson/Islanda, Raccolta Corte EFTA 1998, 240, punti 32, 37-38, 40, 47.

    (65)  Causa E-4/01, Karl K. Karlsson/Islanda, punto 32.

    (66)  Cfr. causa E-9/97, Erla María Sveinbjörnsdóttir/Islanda, punto 66, e causa E-4/01, Karl K. Karlsson/Islanda, punto 32. Cfr. anche causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo/Italia, punto 45.

    (67)  Causa E-1/94, Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark, punto 77.

    (68)  Causa E-9/97, Erla María Sveinbjörnsdóttir/Islanda, punti 68-69, e causa E-4/01, Karl K. Karlsson/Islanda, punto 38. Per quanto riguarda l’effetto del potere discrezionale di cui godono le autorità in questione, cfr. anche cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame, Racc. 1996, pag. I-1029, punto 55, causa C-278/05, Robins e altri, Racc. 2007, pag. I-1053, punto 71, causa C-424/97, Haim, Racc. 2000, pag. I-5123, punto 38, e causa C-5/5, Hedley Lomas, Racc. 1996, pag. I-2553, punto 28.

    (69)  Causa E-9/97, Erla María Sveinbjörnsdóttir/Islanda, punto 69, e causa E-4/01, Karl K. Karlsson/Islanda, punto 38. Cfr. anche cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame, punto 56.

    (70)  Benché in generale le violazioni dell’articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 all’Accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, siano considerate come sufficientemente gravi, possono esistere circostanze eccezionali che impediscono una domanda di risarcimento danni. In tali circostanze può non essere soddisfatto il requisito della violazione sufficientemente grave. Cfr. i punti 31 e 32.

    (71)  Cfr. sezione 1.4.1.

    (72)  Cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame, punti 87 e 90.

    (73)  Causa C-39/94, SFEI e altri, punto 44.

    (74)  Causa C-199/06, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, punti 53 e 55.

    (75)  Cfr. sezione 1.4.1.

    (76)  Causa C-39/94, SFEI e altri, punti 72-74.

    (77)  Causa C-39/94, SFEI e altri, punto 75.

    (78)  Causa C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri/Francia, punto 12, causa C-39/94, SFEI e altri, punto 52, e causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, punto 46.

    (79)  Cfr. sezione 1.2.1.

    (80)  Cfr. sezione 1.4.1.

    (81)  Cfr. anche causa C-39/94, SFEI e altri, punto 52, e causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, punto 46.

    (82)  Cfr. sezione 1.4.1

    (83)  Cfr. sezione 1.3.1 in prosieguo per orientamenti sui provvedimenti provvisori in casi di recupero.

    (84)  Causa C-39/94, SFEI e altri, punto 44.

    (85)  Causa C-199/06, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, punti 46 e 55.

    (86)  Cfr. punto 34.

    (87)  Causa C-199/06, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, punti 52 e 55.

    (88)  Causa C-232/05, Commissione/Francia («Scott»), punti 49-53.

    (89)  Non ancora pubblicato. Il capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione «Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili» (GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4).

    (90)  Cfr. riferimenti citati alla nota 25.

    (91)  Causa C-232/05, Commissione/Francia («Scott»), punti 59 e 60.

    (92)  Cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest/Hauptzollamt Itzehoe e Hauptzollamt Paderborn, Racc. 1991, pag. I-415, punto 33.

    (93)  Causa C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e altri/Bundesamt für Ernährung e Forstwirtschaft, Racc. 1995, pag. I-3761, punto 51.

    (94)  Per ulteriori indicazioni, cfr. il capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo al recupero di aiuti di Stato illegali e incompatibili, punto 57.

    (95)  Causa E-9/97, Erla María Sveinbjörnsdóttir/Islanda, punti 59-63, 66-69 e causa E-4/01, Karl K. Karlsson/Islanda, punti 32, 37-38, 40, 47.

    (96)  Cfr. sezione 1.2.4.

    (97)  Cfr. punti 46-49.

    (98)  Causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, punto 45; causa C-526/04, Laboratoires Boiron, Racc. 2006, pag. I-7529, punto 51.

    (99)  Causa E-4/01, Karl K. Karlsson/Islanda, punto 33. Cfr. anche causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, punto 45, cause riunite C-392/04 e C-422/04, i-2 l Germania, Racc. 2006, pag. I-8559, punto 57, e causa 33/76, Rewe, Racc. 1976, pag. 1989, punto 5.

    (100)  Causa E-4/01, Karl K. Karlsson/Islanda, punto 33. Cfr. anche causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, punto 45, causa C-174/02, Streekgewest, Racc. 2005, pag. I-85, punto 18 e causa 33/76, Rewe, punto 5.

    (101)  Causa C-174/02, Streekgewest, punto 18.

    (102)  Causa C-174/02, Streekgewest, punti 14-21.

    (103)  Causa C-174/02, Streekgewest, punto 19.

    (104)  L’imposizione di un onere fiscale straordinario a determinati settori o produttori può anche configurare un aiuto di Stato a favore di altre società, cfr. la sentenza del 22 dicembre 2008 nella causa C-487/06, P British Aggregates Association/Commissione, non ancora pubblicata, punti 81-86.

    (105)  Causa C-174/02, Streekgewest, punto 19.

    (106)  Cause riunite C-393/04 e C-41/05, Air Liquide, punto 46, cause riunite da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04, Casino France e altri, Racc. 2005, pag. I-9481, punto 40, e causa C-174/02, Streekgewest, punto 26.

    (107)  Cause riunite C-393/04 e C-41/05, Air Liquide, punto 48, e cause riunite da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04, Casino France e altri, punti 43 e 44.

    (108)  Cause riunite C-393/04 e C-41/05, Air Liquide, punto 45.

    (109)  Causa C-526/04, Laboratoires Boiron, punti 55 e 57.

    (110)  Cfr. in questo contesto anche l’articolo 2 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, che recita: «Gli Stati EFTA (AELS) adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo. Esse si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente accordo.».

    (111)  Causa C-39/94, SFEI e altri, punto 50, ordinanza del 13 luglio 1990 nella causa C-2/88, Imm. Zwartveld e altri, Racc. 1990, pag. I-3365, punti da 16 a 22, e causa C-234/89, Delimitis/Henninger Bräu, Racc. 1991, pag. I-935, punto 53.

    (112)  Causa C-94/00, Roquette Frères, Racc. 2002, pag. I-9011, punto 31.

    (113)  GU C 274 del 26.10.2000, pag. 19, e supplemento SEE n. 48 del 26.10.2000, pag. 33. Tale capitolo corrispondeva alla comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione in materia di aiuti di Stato (GU C 312 del 23.11.1995, pag. 8).

    (114)  GU C 305 del 14.12.2006, pag. 19, e supplemento SEE n. 62 del 14.12.2006, pag. 21, punti 15-30. Tale comunicazione corrisponde alla comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 54).

    (115)  Ordinanza del 6 dicembre 1990 nella causa C-2/88, Imm. Zwartveld e altri, Racc. 1990, pag. I-4405, punti 10 e 11, e causa T-353/94, Postbank/Commissione, Racc. 1996, pag. II-921, punto 93.

    (116)  Causa C-39/94, SFEI e altri, punto 50, ordinanza del 13 luglio 1990 nella causa C-2/88, Imm. Zwartveld e altri, punti da 17 a 22, causa C-234/89, Delimitis/Henninger Bräu, punto 53, e causa T-353/94, Postbank/Commissione, punti 64 e 65.

    (117)  Ricevuta tale informazione, la giurisdizione nazionale può chiedere di essere regolarmente aggiornata sulla situazione.

    (118)  Causa T-353/94, Postbank/Commissione, punto 91.

    (119)  Causa C-234/89, Delimitis/Henninger Bräu, punto 53, e causa T-353/94, Postbank/Commissione, punto 90.

    (120)  Causa T-353/94, Postbank/Commissione, punto 64, e ordinanza del 13 luglio 1990 nella causa C-2/88, Imm. Zwartveld e altri, punti 16-22.

    (121)  Causa T-353/94, Postbank/Commissione, punto 93, e ordinanza del 6 dicembre 1990 nella causa C-2/88, Imm. Zwartveld e altri, punti 10 e 11.

    (122)  Ordinanza del 6 dicembre 1990 nella causa C-2/88, Imm. Zwartveld e altri, punto 11, causa C-275/00, First e Franex, Racc. 2002, pag. I-10943, punto 49, e causa T-353/94, Postbank/Commissione, punto 93.

    (123)  Causa C-39/94, SFEI e altri, punto 50.

    (124)  Tuttavia, si prega di prendere nota del punto 89.

    (125)  Causa C-39/94, SFEI e altri, punti 70 e 71, in riferimento alle conclusioni dell’Avvocato Generale Jacobs nella medesima causa, punti 73-75; cfr. inoltre causa 223/85, RSV/Commissione, Racc. 1987, pag. 4617, punto 17, e causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. 1990, pag. I-3437, punto 16.

    (126)  Cfr. punto 80.

    (127)  Ciò può includere misure provvisorie come indicato nella sezione 1.2.6.


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