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Document JOL_2010_039_R_0019_01
Council Decision 2010/88/CFSP/JHA of 30 November 2009 on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement between the European Union and Japan on mutual legal assistance in criminal matters#Agreement between the European Union and Japan on mutual legal assistance in criminal matters
Decisione 2010/88/PESC/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009 , relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale
Accordo tra l’Unione europea e il Giappone relativo all’assistenza giudiziaria in materia penale
Decisione 2010/88/PESC/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009 , relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale
Accordo tra l’Unione europea e il Giappone relativo all’assistenza giudiziaria in materia penale
GU L 39 del 12.2.2010, p. 19–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/19 |
DECISIONE 2010/88/PESC/GAI DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26-27 febbraio 2009 il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale. Tali negoziati hanno avuto esito positivo ed è stato redatto un progetto di accordo. |
(2) |
In assenza di trattati bilaterali in materia di assistenza giudiziaria reciproca tra gli Stati membri e il Giappone, l’Unione europea si prefigge di stabilire una cooperazione più efficace tra i suoi Stati membri e il Giappone nel settore dell’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale. |
(3) |
È opportuno firmare l’accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale è approvata a nome dell’Unione europea, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione europea, con riserva della sua conclusione.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
B. ASK
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l’Unione europea e il Giappone relativo all’assistenza giudiziaria in materia penale
L’UNIONE EUROPEA
e
IL GIAPPONE,
DESIDERANDO stabilire una più efficace cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione europea e il Giappone nel campo dell’assistenza giudiziaria in materia penale,
DESIDERANDO che tale cooperazione contribuisca a combattere la criminalità,
RIBADENDO il proprio impegno a favore del rispetto della giustizia, dei principi dello stato di diritto e della democrazia e dell’indipendenza della magistratura,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto e scopo
1. Lo Stato richiesto fornisce, su richiesta dello Stato richiedente, assistenza giudiziaria («assistenza») in relazione a indagini, azioni penali e altri procedimenti, inclusi quelli giudiziari, in materia penale in conformità delle disposizioni del presente accordo.
2. Il presente accordo non si applica all’estradizione, al trasferimento dei procedimenti penali e all’esecuzione di decisioni diverse dalla confisca di cui all’articolo 25.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:
a) |
«parti contraenti», l’Unione europea e il Giappone; |
b) |
«Stato membro», uno Stato membro dell’Unione europea; |
c) |
«Stato», uno Stato membro o il Giappone; |
d) |
«elementi di prova», documenti, registrazioni e altri mezzi di prova; |
e) |
«beni», i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili e i documenti o gli strumenti legali che attestano il diritto di proprietà o diritti sui beni medesimi; |
f) |
«strumenti», qualsiasi bene utilizzato o inteso ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere un reato; |
g) |
«proventi», i beni provenienti o ottenuti, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato; |
h) |
«blocco o sequestro», il divieto temporaneo relativo al trasferimento, alla conversione, alla disposizione o al movimento di beni oppure il fatto di assumere provvisoriamente la custodia o il controllo di beni in base a un provvedimento emesso da un giudice o un’altra autorità competente; |
i) |
«confisca», inclusa la decadenza da un diritto laddove applicabile, una sanzione o misura, ordinata da un giudice a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene. |
Articolo 3
Portata dell’assistenza
L’assistenza comprende gli elementi seguenti:
a) |
assunzione di deposizioni o dichiarazioni; |
b) |
autorizzazione dell’audizione mediante videoconferenza; |
c) |
ottenimento di elementi di prova, anche mediante l’esecuzione di perquisizioni e sequestri; |
d) |
ottenimento di registrazioni, documenti o estratti bancari; |
e) |
esame di persone, elementi di prova o luoghi; |
f) |
localizzazione o individuazione di persone, elementi di prova o luoghi; |
g) |
produzione di elementi di prova detenuti dalle proprie autorità legislative, amministrative o giudiziarie dello Stato richiesto e dalle sue autorità locali; |
h) |
notificazione ad una persona di documenti ed informazioni con riguardo ad un invito a comparire nello Stato richiedente; |
i) |
trasferimento temporaneo di una persona detenuta ai fini di una deposizione o ad altri scopi probatori; |
j) |
assistenza nei procedimenti riguardanti il blocco o il sequestro e la confisca di proventi o strumenti; e |
k) |
qualsiasi altro tipo di assistenza permesso dalla legislazione dello Stato richiesto e concordato tra uno Stato membro e il Giappone. |
Articolo 4
Designazione e competenze delle autorità centrali
Ciascuno Stato designa l’autorità centrale che è l’autorità competente per l’invio e il ricevimento delle richieste di assistenza e la risposta a tali richieste e per l’esecuzione delle richieste o il loro inoltro alle autorità competenti per la loro esecuzione a norma delle leggi dello Stato. Autorità centrali sono le autorità elencate nell’allegato I del presente accordo.
Articolo 5
Comunicazione tra autorità centrali
1. Le richieste di assistenza ai sensi del presente accordo sono trasmesse dall’autorità centrale dello Stato richiedente all’autorità centrale dello Stato richiesto.
2. Ai fini del presente accordo le autorità centrali degli Stati membri e del Giappone comunicano direttamente tra loro.
Articolo 6
Autorità competenti ad emettere richieste
Le autorità che in base alla legislazione degli Stati sono competenti ad emettere richieste di assistenza ai sensi del presente accordo sono indicate nell’allegato II.
Articolo 7
Autenticazione
Per i documenti trasmessi da uno Stato in applicazione del presente accordo, certificati mediante la firma o il sigillo di un’autorità competente o dell’autorità centrale dello Stato, non è richiesta l’autenticazione.
Articolo 8
Richiesta di assistenza
1. Lo Stato richiedente presenta la richiesta per iscritto.
2. Lo Stato richiedente può, in casi urgenti e dopo aver contattato lo Stato richiesto, presentare una richiesta con qualsiasi altro mezzo di comunicazione affidabile, compresi il fax o la posta elettronica. In questi casi, lo Stato richiedente presenta tempestivamente per iscritto una conferma supplementare della richiesta, se lo Stato richiesto lo esige.
3. La richiesta comprende i seguenti elementi:
a) |
la denominazione dell’autorità competente incaricata dell’indagine, dell’azione penale o di altro procedimento, compreso un procedimento giudiziario; |
b) |
i fatti riguardanti l’oggetto dell’indagine, dell’azione penale o di altro procedimento, compreso un procedimento giudiziario; |
c) |
la natura e lo stato di avanzamento dell’indagine, dell’azione penale o di altro procedimento, compreso un procedimento giudiziario; |
d) |
il testo o l’indicazione delle leggi pertinenti, comprese le sanzioni applicabili, dello Stato richiedente; |
e) |
una descrizione dell’assistenza richiesta; e |
f) |
una descrizione dello scopo dell’assistenza richiesta. |
4. La richiesta comprende, per quanto possibile e pertinente all’assistenza richiesta, gli elementi seguenti:
a) |
informazioni sull’identità e sull’ubicazione di qualsiasi persona alla quale si chiedono una deposizione, una dichiarazione o elementi di prova; |
b) |
un elenco delle domande da porre alla persona alla quale si chiede una deposizione o una dichiarazione; |
c) |
una descrizione precisa delle persone o dei luoghi da perquisire e degli elementi di prova da ricercare; |
d) |
la descrizione dei motivi che inducono lo Stato richiedente a ritenere che le registrazioni, i documenti o gli estratti bancari siano rilevanti ai fini dell’indagine sul reato e altre informazioni che possono agevolare l’esecuzione della richiesta; |
e) |
informazioni riguardanti persone, elementi di prova o luoghi da esaminare; |
f) |
informazioni riguardanti persone, elementi di prova o luoghi da localizzare o identificare; |
g) |
informazioni sull’identità e l’ubicazione di una persona alla quale deve essere consegnato un documento o notificato un invito a comparire, il rapporto di tale persona con il procedimento e il modo in cui deve essere effettuata la notificazione; |
h) |
informazioni su indennità e rimborso spese cui ha diritto una persona di cui si chiede la comparizione dinanzi all’autorità competente dello Stato richiedente; e |
i) |
una descrizione precisa dei proventi o strumenti, della loro ubicazione e dell’identità del loro possessore. |
5. La richiesta comprende, per quanto necessario, anche quanto segue:
a) |
una descrizione di eventuali modalità o procedure specifiche da seguire nell’esecuzione della richiesta; |
b) |
una descrizione dei motivi per la riservatezza della richiesta; e |
c) |
qualsiasi altra informazione da sottoporre all’attenzione dello Stato richiesto per facilitare l’esecuzione della richiesta. |
6. Qualora lo Stato richiesto ritenga che le informazioni contenute nella richiesta di assistenza non siano sufficienti per soddisfare i requisiti previsti dal presente accordo per l’esecuzione della richiesta, lo Stato richiesto può esigere che siano fornite ulteriori informazioni.
Articolo 9
Lingue
Una richiesta ed eventuali documenti ad essa allegati sono accompagnati dalla traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto ovvero, in tutti i casi, o in quelli urgenti, in una lingua specificata nell’allegato III del presente accordo.
Articolo 10
Esecuzione delle richieste
1. Lo Stato richiesto esegue prontamente la richiesta in conformità delle pertinenti disposizioni del presente accordo. Le autorità competenti dello Stato richiesto adottano tutte le misure possibili a loro disposizione per assicurare l’esecuzione di una richiesta.
2. Una richiesta è eseguita mediante misure che siano conformi con le leggi dello Stato richiesto. Le modalità o procedure particolari descritte in una richiesta a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, lettera g) o paragrafo 5, lettera a) sono seguite nella misura in cui non sia contrario alle leggi dello Stato richiesto e qualora ciò sia possibile dal punto di vista pratico. Nel caso in cui l’esecuzione della richiesta secondo le modalità o procedure descritte nella richiesta ponga un problema pratico per lo Stato richiesto, quest’ultimo si consulta con lo Stato richiedente al fine di risolvere il problema di ordine pratico.
3. Qualora si ritenga che una richiesta interferisca in un’indagine in corso, un’azione penale o un altro procedimento, ivi compreso un procedimento giudiziario, nello Stato richiesto, quest’ultimo può rinviare tale esecuzione. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente dei motivi del rinvio e si consulta con esso per quanto riguarda l’ulteriore procedura. Invece di rinviare l’esecuzione, lo Stato richiesto può subordinarla a determinate condizioni ritenute necessarie, previe consultazioni con lo Stato richiedente. Se le accetta, lo Stato richiedente soddisfa tali condizioni.
4. Lo Stato richiesto si adopera al massimo per garantire la riservatezza riguardo alla presentazione di una richiesta, al suo contenuto, al risultato della sua esecuzione e alle altre informazioni pertinenti per quanto concerne tale esecuzione, se così gli è domandato dallo Stato richiedente. Se una richiesta non può essere eseguita senza svelare tali informazioni, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente, il quale decide se essa sia da eseguirsi comunque.
5. Lo Stato richiesto risponde a ragionevoli richieste di informazioni dello Stato richiedente riguardo allo stato di esecuzione di una richiesta.
6. Lo Stato richiesto informa tempestivamente lo Stato richiedente dei risultati dell’esecuzione di una richiesta e gli fornisce le deposizioni, le dichiarazioni o gli elementi di prova ottenuti in seguito a tale esecuzione, ivi compreso qualsiasi diritto di immunità, incapacità o privilegio invocato da una persona alla quale si chiedono una deposizione, una dichiarazione o elementi di prova a norma della legislazione dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto fornisce le versioni originali o, se esistono motivi fondati, copie certificate delle registrazioni o dei documenti. Se una richiesta non può essere eseguita in tutto o in parte, lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente dei motivi della mancata esecuzione.
Articolo 11
Motivi di rifiuto dell’assistenza
1. L’assistenza può essere rifiutata, se lo Stato richiesto ritiene che:
a) |
una richiesta riguardi un reato politico o un reato connesso a un reato politico; |
b) |
l’esecuzione della richiesta possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali. Ai fini del presente comma, lo Stato richiesto può ritenere che l’esecuzione di una richiesta relativa a un reato punibile con la pena di morte dalla legge dello Stato richiedente o, nelle relazioni tra uno Stato membro di cui all’allegato IV del presente accordo e il Giappone, un reato punibile con l’ergastolo dalla legge dello Stato richiedente, possa pregiudicare gli interessi essenziali dello Stato richiesto, a meno che lo Stato richiesto e lo Stato richiedente concordino le condizioni alle quali la richiesta può essere eseguita; |
c) |
vi siano fondati motivi di ritenere che la richiesta di assistenza sia stata effettuata al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa della razza, religione, nazionalità, origine etnica, opinioni politiche o sesso, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi; |
d) |
la persona oggetto di indagini o azioni penali o altri procedimenti, ivi compresi procedimenti giudiziari, per i quali sia richiesta l’assistenza nello Stato richiedente, sia già stata assolta o condannata con sentenza definitiva per gli stessi fatti in uno Stato membro o in Giappone; o |
e) |
una richiesta non sia conforme alle disposizioni del presente accordo. |
2. Lo Stato richiesto può rifiutare l’assistenza che imporrebbe misure coercitive a norma della legge dello Stato stesso se ritiene che il comportamento oggetto di indagine, azione penale o altro procedimento, ivi compreso un procedimento giudiziario, nello Stato richiedente non configuri un reato a norma della legge dello Stato richiesto stesso. Nelle relazioni tra il Giappone e due Stati membri, di cui all’allegato IV del presente accordo, può essere rifiutata l’assistenza se lo Stato richiesto ritiene che il comportamento oggetto di indagine, azione penale o altro procedimento, ivi compreso un procedimento giudiziario, nello Stato richiedente non configuri un reato a norma della legge dello Stato richiesto.
3. L’assistenza non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.
4. Prima di rifiutare l’assistenza a norma del presente articolo lo Stato richiesto si consulta con lo Stato richiedente se lo Stato richiesto ritiene che l’assistenza possa essere fornita a determinate condizioni. Se le accetta, lo Stato richiedente soddisfa tali condizioni.
5. Se l’assistenza è rifiutata lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente riguardo ai motivi di rifiuto.
Articolo 12
Spese
1. Lo Stato richiesto sostiene tutti i costi relativi all’esecuzione della richiesta, salvo che lo Stato richiedente e lo Stato richiesto non abbiano convenuto diversamente.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 lo Stato richiedente sostiene:
a) |
il costo dell’onorario per la testimonianza di un perito; |
b) |
i costi di traduzione, interpretazione e trascrizione; |
c) |
le indennità e le spese di viaggio delle persone a norma degli articoli 22 e 24; |
d) |
i costi del collegamento video e i costi del relativo servizio allo Stato richiesto; e |
e) |
i costi di natura eccezionale; |
salvo che lo Stato richiedente e lo Stato richiesto non abbiano convenuto diversamente.
3. Se l’esecuzione di una richiesta impone costi di natura eccezionale lo Stato richiedente e lo Stato richiesto si consultano per determinare le condizioni alle quali sarà eseguita la richiesta.
Articolo 13
Restrizioni all’uso di deposizioni, dichiarazioni, elementi di prova o informazioni
1. Lo Stato richiedente non usa deposizioni, dichiarazioni, elementi di prova o qualsiasi informazione, ivi compresi i dati personali, forniti o acquisiti a norma del presente accordo nell’ambito di indagini, azioni penali o altri procedimenti, ivi compresi i procedimenti giudiziari, diversi da quelli descritti nella richiesta, senza il preventivo consenso dello Stato richiesto. Nel fornire tale consenso preventivo, lo Stato richiesto può imporre le condizioni che ritiene appropriate.
2. Lo Stato richiesto può chiedere che le deposizioni, le dichiarazioni, gli elementi di prova o qualsiasi informazione, ivi compresi i dati personali, forniti o acquisiti a norma del presente accordo rimangano riservati o siano usati soltanto ad altre condizioni da esso eventualmente specificate. Ove le accetti, lo Stato richiedente soddisfa la richiesta di riservatezza o le altre condizioni specificate.
3. In via eccezionale uno Stato può, al momento di fornire deposizioni, dichiarazioni, elementi di prova o qualsiasi informazione, ivi compresi i dati personali, può chiedere che lo Stato ricevente fornisca informazioni sull’uso che ne viene fatto.
Articolo 14
Trasporto, conservazione e restituzione degli elementi di prova
1. Lo Stato richiesto può chiedere che lo Stato richiedente provveda al trasporto e alla conservazione degli elementi di prova forniti a norma del presente accordo in conformità con le condizioni specificate dallo Stato richiesto, comprese le condizioni ritenute necessarie a tutela degli interessi di terzi negli elementi di prova da trasferire.
2. Lo Stato richiesto può chiedere che lo Stato richiedente restituisca gli elementi di prova forniti a norma del presente accordo in conformità con le condizioni specificate dallo Stato richiesto, una volta che tali elementi siano stati usati per i fini descritti in una richiesta.
3. Lo Stato richiedente soddisfa una richiesta effettuata a norma dei paragrafi 1 o 2. Laddove siffatta richiesta sia effettuata, lo Stato richiedente non esamina gli elementi di prova senza il preventivo consenso dello Stato richiesto se l’esame pregiudica o rischia di pregiudicare gli elementi in questione.
Articolo 15
Assunzione di deposizioni o dichiarazioni
1. Lo Stato richiesto assume deposizioni o dichiarazioni. Lo Stato richiesto attua a tal fine misure coercitive, qualora siano necessarie e lo Stato richiedente fornisca allo Stato richiesto informazioni che le giustifichino a norma della legislazione di quest’ultimo Stato.
2. Lo Stato richiesto si adopera al massimo per rendere possibile la presenza delle persone oggetto della richiesta di assunzione di deposizioni o dichiarazioni durante l’esecuzione della richiesta stessa e per consentire a tali persone di interrogare la persona alla quale si chiede una deposizione o dichiarazione. Qualora siffatto interrogatorio diretto non sia ammesso, dette persone sono autorizzate a sottoporre domande rivolte alla persona alla quale si chiede una deposizione o dichiarazione.
3. Se una persona alla quale si chiede una deposizione o dichiarazione ai sensi del presente articolo, invoca un diritto di immunità, incapacità o privilegio a norma della legislazione dello Stato richiedente, la deposizione o dichiarazione può comunque essere assunta, a meno che la richiesta includa una dichiarazione dello Stato richiedente secondo cui quando si invoca tale immunità, incapacità o privilegio, la deposizione o la dichiarazione non può essere assunta.
Articolo 16
Audizione mediante videoconferenza
1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità dello Stato richiedente, lo Stato richiesto può consentire che le autorità competenti assumano dichiarazioni o deposizioni da tale persona mediante videoconferenza, se tale audizione è necessaria per i procedimenti dello Stato richiedente. Lo Stato richiedente e quello richiesto si consultano, se necessario, al fine di agevolare la risoluzione di problemi giuridici, tecnici o logistici che possono sorgere nell’esecuzione della richiesta.
2. All’audizione mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni salvo che lo Stato richiedente e lo Stato richiesto non abbiano convenuto diversamente:
a) |
l’autorità dello Stato richiesto identifica la persona specificata nella richiesta e la invita ad agevolare la propria comparizione; |
b) |
l’audizione è condotta direttamente dall’autorità competente dello Stato richiedente o sotto la sua direzione, secondo il proprio diritto interno e ai principi fondamentali del diritto allo Stato richiesto; |
c) |
l’autorità dello Stato richiesto è presente all’audizione, se necessario assistita da un interprete, e ne osserva lo svolgimento. Se l’autorità competente dello Stato richiesto ritiene che durante l’audizione si violino i principi fondamentali del diritto di questo Stato, essa prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l’audizione continui a svolgersi secondo tali principi; |
d) |
su richiesta dello Stato richiedente, o della persona da ascoltare, lo Stato richiesto provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete; e |
e) |
la persona da ascoltare può avvalersi della facoltà di non testimoniare prevista dal diritto nazionale dello Stato richiesto ovvero dello Stato richiedente. Saranno inoltre adottate altre misure necessarie relative alla protezione della persona, concordate tra le autorità dello Stato richiesto e dello Stato richiedente. |
Articolo 17
Acquisizione di elementi di prova
1. Lo Stato richiesto acquisisce elementi di prova. Lo Stato richiesto attua a tal fine misure coercitive, compresi perquisizione e sequestro, qualora siano necessarie e lo Stato richiedente fornisca allo Stato richiesto informazioni che le giustifichino a norma della legislazione di quest’ultimo Stato.
2. Lo Stato richiesto si adopera al massimo per rendere possibile la presenza delle persone oggetto della richiesta di acquisizione di elementi di prova durante l’esecuzione della richiesta stessa.
Articolo 18
Conti bancari
1. Lo Stato richiesto conferma se una persona fisica o giuridica oggetto di indagine penale possiede o controlla uno o più conti nelle banche specificate nella richiesta.
2. Lo Stato richiesto fornisce le registrazioni, i documenti o gli estratti dei conti specificati, le registrazioni delle operazioni bancarie che sono state effettuate in un dato periodo sui conti indicati nella richiesta o individuati ai sensi del paragrafo 1, nonché le registrazioni, i documenti o gli estratti relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano unicamente nella misura in cui le informazioni sono note alla banca presso cui è depositato il conto.
4. Lo Stato richiesto può subordinare l’esecuzione di una richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2 alle condizioni che si applicano relativamente alle richieste di acquisizione di elementi di prova.
Articolo 19
Esame di persone, elementi di prova o luoghi
1. Lo Stato richiesto esamina le persone, gli elementi di prova o i luoghi. Attua a tal fine misure coercitive, qualora siano necessarie e lo Stato richiedente fornisca allo Stato richiesto informazioni che le giustifichino a norma della legislazione di quest’ultimo Stato.
2. Lo Stato richiesto si adopera al massimo per rendere possibile la presenza delle persone oggetto della richiesta di esame di persone, elementi di prova o luoghi durante l’esecuzione della richiesta stessa.
Articolo 20
Localizzazione o individuazione di persone, elementi di prova o luoghi
Lo Stato richiesto si adopera al massimo per localizzare o individuare persone, elementi di prova o luoghi.
Articolo 21
Produzione di elementi di prova detenuti da autorità legislative, amministrative, giudiziarie o locali
1. Lo Stato richiesto fornisce allo Stato richiedente gli elementi di prova detenuti dalle proprie autorità legislative, amministrative, giudiziarie, nonché dalle relative autorità locali e accessibili al pubblico.
2. Lo Stato richiesto si adopera al massimo per fornire allo Stato richiedente gli elementi di prova, compresi i casellari giudiziari, detenuti dalle proprie autorità legislative, amministrative, giudiziarie, nonché dalle relative autorità locali e non accessibili al pubblico, nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbero disponibili per le sue autorità investigative e responsabili dell’azione penale.
Articolo 22
Consegna di documenti e notifica dell’invito a comparire
1. Lo Stato richiesto provvede alla consegna di documenti, compresa la consegna di citazioni o altri documenti che richiedono la presenza di una persona dinanzi all’autorità competente dello Stato richiedente, relativi a persone che si trovino nel suo territorio. Lo Stato richiesto informa la persona che si trova nel suo territorio dell’invito a comparire dinanzi all’autorità competente dello Stato richiedente.
2. Laddove la richiesta riguardi la consegna di un documento che richiede la presenza di una persona dinanzi all’autorità competente dello Stato richiedente, l’autorità centrale dello Stato richiesto riceve detta richiesta almeno cinquanta (50) giorni prima della data di comparizione prevista. In casi urgenti lo Stato richiesto può rinunciare a questo requisito.
3. Se lo Stato richiedente è a conoscenza del fatto che il destinatario non comprende la lingua nella quale i documenti consegnati o trasmessi ai sensi del paragrafo 1 sono redatti o tradotti, cerca di tradurli, o di tradurre almeno le parti importanti, nella lingua che il destinatario comprende.
4. I documenti consegnati ai sensi del paragrafo 1 comprendono una dichiarazione in base alla quale il destinatario può ottenere informazioni dall’autorità competente che ha emesso il documento o da altre autorità dello Stato richiedente circa i suoi diritti essenziali e obblighi riguardo al documento.
5. Nel comunicare l’esito della consegna dei documenti conformemente all’articolo 10, paragrafo 6, lo Stato richiesto fornisce prova della consegna per mezzo di ricevuta datata e firmata dal destinatario o con dichiarazione dello Stato richiesto che constati l’avvenuta consegna, nonché il luogo, la data e la modalità della stessa. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente, se possibile, della risposta della persona citata o invitata a comparire dinanzi all’autorità competente dello Stato richiedente ai sensi del paragrafo 1.
6. Una persona che è stata citata o invitata a comparire dinanzi all’autorità competente dello Stato richiedente ai sensi del paragrafo 1, ma che non si presenta dinanzi a tale autorità, non è per questo passibile di sanzione o altre misure coercitive nello Stato richiedente, nonostante eventuali indicazioni contrarie nella richiesta o nei documenti consegnati o trasmessi.
Articolo 23
Salvacondotto
1. A una persona citata o invitata a comparire dinanzi all’autorità competente dello Stato richiedente ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1:
a) |
non sono irrogate pene detentive o altre misure restrittive della libertà personale nel territorio di detto Stato a motivo di comportamenti o condanne precedenti la partenza della persona in questione dallo Stato richiesto; né |
b) |
le è fatto obbligo di fornire elementi di prova ovvero assistenza a indagini, azioni penali o altri procedimenti, anche giudiziari, diversi da quello specificato nella richiesta. |
2. Se non è possibile fornire il salvacondotto di cui al paragrafo 1, lo Stato richiedente lo specifica nella richiesta o nei documenti consegnati affinché la persona ne sia informata e sia in grado di decidere se comparire dinanzi all’autorità competente dello Stato richiedente.
3. Il salvacondotto fornito in conformità del paragrafo 1 decade quando:
a) |
la persona, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente per quindici (15) giorni consecutivi, dalla data in cui la sua presenza non era più richiesta dall’autorità competente o dal giorno in cui non era comparsa dinanzi all’autorità competente alla data prevista, sia rimasta di sua volontà nel territorio dello Stato richiedente; oppure |
b) |
la persona, dopo aver lasciato lo Stato richiedente, vi sia ritornata di sua volontà. |
4. Se lo Stato richiedente è a conoscenza del fatto che il salvacondotto di cui al paragrafo 1 decade ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e b), ne informa prontamente lo Stato richiesto, laddove tale informazione sia richiesta da quest’ultimo e ritenuta necessaria dallo Stato richiedente.
Articolo 24
Trasferimento temporaneo di persone detenute
1. Una persona detenuta nello Stato richiesto la cui presenza nel territorio dello Stato richiedente sia necessaria per una deposizione o per altri fini probatori è trasferita temporaneamente per tali fini nello Stato richiedente, se dà il suo assenso e con l’approvazione dello Stato richiedente e dello Stato richiesto, ove consentito dalla legge nello Stato richiesto.
2. Lo Stato richiedente mantiene la persona trasferita ai sensi del paragrafo 1 in stato di detenzione nello Stato richiedente, a meno che lo Stato richiesto non consenta di agire di diversamente.
3. Lo Stato richiedente rinvia immediatamente la persona trasferita nello Stato richiesto, secondo quanto convenuto in precedenza o diversamente convenuto tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto.
4. La persona trasferita beneficia di una riduzione della pena irrogata nello Stato richiesto pari al periodo di detenzione scontato nello Stato richiedente.
5. La persona trasferita nello Stato richiedente ai sensi del presente articolo beneficia del salvacondotto di cui all’articolo 23, paragrafo 1 nello Stato richiedente fino al ritorno nello Stato richiesto, a meno che tale persona acconsenta a deporre o a fornire assistenza in relazione a indagini, azioni penali e altri procedimenti, anche giudiziari, diversi da quello specificato nella richiesta, con il consenso dello Stato richiedente e dello Stato richiesto.
6. Una persona che non dà il suo assenso ad essere trasferita ai sensi del presente articolo non è, a motivo di ciò, soggetta ad alcuna sanzione né ad alcuna misura coercitiva nello Stato richiedente, a prescindere da qualsiasi dichiarazione in senso opposto nella richiesta.
Articolo 25
Blocco o sequestro e confisca di proventi o strumenti
1. Lo Stato richiesto fornisce assistenza, nella misura consentita dalle sue leggi, nei procedimenti riguardanti il blocco o il sequestro e la confisca dei proventi o strumenti.
2. La richiesta di confisca di cui al paragrafo 1 è accompagnata dalla decisione di un giudice o altra autorità giudiziaria che impone la confisca.
3. Lo Stato richiesto che ha la custodia dei proventi o strumenti può trasferire detti proventi o strumenti, in tutto o in parte, nello Stato richiedente, nella misura consentita dalle leggi dello Stato richiesto e alle condizioni che ritiene appropriate.
4. Nell’applicare il presente articolo sono rispettati i diritti e gli interessi legittimi dei terzi in buona fede a norma delle leggi dello Stato richiesto.
Articolo 26
Scambio spontaneo di informazioni
1. Gli Stati membri e il Giappone possono fornirsi reciprocamente, senza richiesta preventiva, informazioni su questioni penali nella misura consentita dalle leggi dello Stato che le fornisce.
2. Lo Stato che fornisce le informazioni può imporre allo Stato destinatario condizioni per l’uso di tali informazioni. In tal caso lo Stato che fornisce le informazioni notifica preliminarmente allo Stato destinatario la natura delle informazioni che saranno fornite e le condizioni che saranno imposte. Lo Stato destinatario è tenuto a rispettare tali condizioni se le accetta.
Articolo 27
Relazione con altri strumenti
1. Nessun elemento del presente accordo vieta agli Stati di richiedere o fornire assistenza in conformità di altri accordi internazionali applicabili o ai sensi del diritto interno eventualmente applicabile.
2. Nessun elemento del presente accordo vieta agli Stati membri e al Giappone di concludere accordi internazionali che confermano, integrano, estendono o precisano le disposizioni dello stesso.
Articolo 28
Consultazioni
1. Le autorità centrali degli Stati membri e del Giappone tengono, se necessario, consultazioni volte a risolvere eventuali difficoltà riguardo all’esecuzione di una richiesta e a facilitare un’assistenza rapida ed efficace a norma del presente accordo, e possono decidere ove necessario misure a tal fine.
2. Le parti contraenti tengono, ove opportuno, consultazioni su qualsiasi questione che possa sorgere nell’interpretazione o attuazione del presente accordo.
Articolo 29
Applicazione territoriale
1. Il presente accordo si applica al territorio del Giappone e, in relazione all’Unione europea:
a) |
ai territori degli Stati membri; e |
b) |
ai territori le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro o ai paesi che non sono Stati membri nei cui confronti uno Stato membro ha obblighi diversi rispetto alle relazioni esterne, se concordati tra le parti contraenti con uno scambio di note diplomatiche debitamente confermate dallo Stato membro pertinente. |
2. Ciascuna delle parti contraenti può denunciare l’applicazione del presente accordo al territorio o al paese al quale è stata estesa ai sensi del paragrafo 1, lettera b), mediante preavviso scritto di sei mesi all’altra parte contraente per via diplomatica, con debita conferma dello Stato membro pertinente e del Giappone.
Articolo 30
Stato degli allegati
Gli allegati sono parte integrante del presente accordo. Gli allegati I, II e III possono essere modificati previo reciproco consenso scritto delle parti contraenti senza modificare il presente accordo.
Articolo 31
Entrata in vigore e denuncia
1. Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui le parti contraenti si scambiano le note diplomatiche attraverso le quali si informano reciprocamente dell’espletamento delle rispettive procedure interne necessarie all’entrata in vigore del presente accordo.
2. Il presente accordo si applica alle richieste di assistenza presentate a decorrere dalla data in cui il presente accordo entra in vigore, a prescindere da che i fatti pertinenti alla richiesta siano stati commessi prima, durante o dopo tale data.
3. Ciascuna delle parti contraenti può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento mediante notificazione scritta all’altra parte contraente; gli effetti di tale denuncia decorrono trascorsi sei mesi dalla data in cui è stata notificata.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
FATTO in duplice copia in inglese e giapponese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, e sottoscritto a Bruxelles il tredicesimo giorno di novembre 2009, e a Tokyo, il quindicesimo giorno di dicembre 2009. Il presente accordo è inoltre redatto in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e le parti approvano tali versioni linguistiche tramite uno scambio di note diplomatiche.
Per l’Unione europea
Per il Giappone
ALLEGATO I
AUTORITÀ CENTRALI
Le autorità centrali delle parti contraenti sono le seguenti:
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Regno del Belgio: Servizio pubblico federale per la giustizia, Dipartimento cooperazione internazionale in materia penale; |
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Repubblica di Bulgaria: ministero della Giustizia; |
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Repubblica ceca:
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Regno di Danimarca: ministero della Giustizia; |
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Repubblica federale di Germania: Ufficio federale di giustizia; |
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Repubblica di Estonia: ministero della Giustizia; |
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Irlanda: ministero della Giustizia, della Parità e della Riforma legislativa o persona designata dal ministro; |
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Repubblica ellenica: ministero della Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti umani; |
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Regno di Spagna: ministero della Giustizia, Sottodirezione generale per la cooperazione giuridica internazionale; |
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Repubblica francese: ministero della Giustizia, Ufficio reciproca assistenza in materia penale, Direzione questioni penali e grazie; |
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Repubblica italiana: ministero della Giustizia, Dipartimento degli affari di giustizia — Direzione generale della giustizia penale; |
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Repubblica di Cipro: ministero della Giustizia e dell’Ordine pubblico; |
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Repubblica di Lettonia:
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Repubblica di Lituania:
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Granducato di Lussemburgo: Procuratore generale; |
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Repubblica di Ungheria:
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Repubblica di Malta: Ufficio dell’Attorney general (Procura generale); |
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Regno dei Paesi Bassi: ministero della Giustizia a L’Aia; |
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Repubblica d’Austria: ministero della Giustizia; |
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Repubblica di Polonia:
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Repubblica portoghese: Ufficio del procuratore generale; |
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Romania: ministero della Giustizia e delle Libertà civili, Direzione generale per la cooperazione, Direzione diritto internazionale e trattati, Divisione della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale; |
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Repubblica di Slovenia: ministero della Giustizia, Direzione della cooperazione internazionale e dell’assistenza giudiziaria internazionale; |
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Repubblica slovacca:
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Repubblica di Finlandia: ministero della Giustizia; |
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Regno di Svezia: ministero della Giustizia; |
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Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: ministero degli Interni (Autorità centrale del Regno Unito), Agenzia delle entrate fiscali e doganali (HMRC), Procura di Sua Maestà e Servizio del Procuratore fiscale (COPFS); |
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Giappone: ministero della Giustizia e Commissione nazionale per la sicurezza pubblica, oppure le persone da essi designate. |
ALLEGATO II
Con riferimento all’articolo 6 del presente accordo, le autorità che sono competenti ai sensi delle leggi degli Stati ad emettere richieste di assistenza a norma del presente accordo sono le seguenti:
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Regno del Belgio: autorità giudiziarie, nel senso di membri della magistratura responsabili dell’amministrazione della giustizia, giudici istruttori e membri del Dipartimento della procura generale; |
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Repubblica di Bulgaria: Procura generale della Corte suprema di cassazione della Repubblica di Bulgaria nella fase preliminare dei procedimenti penali e tribunali della Repubblica di Bulgaria per i procedimenti penali pendenti in fase processuale; |
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Repubblica ceca: procuratori e tribunali della Repubblica ceca; |
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Regno di Danimarca:
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Repubblica federale di Germania:
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Repubblica di Estonia: giudici e procuratori; |
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Irlanda: direttore della Procura generale; |
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Repubblica ellenica: ufficio della Procura presso la Corte di appello; |
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Regno di Spagna: magistrati e giudici dei tribunali penali, e procuratori generali; |
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Repubblica francese:
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Repubblica italiana:
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Repubblica di Cipro:
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Repubblica di Lettonia: investigatori, procuratori e giudici; |
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Repubblica di Lituania: giudici e procuratori; |
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Granducato di Lussemburgo: autorità giudiziarie, da intendere come membri della magistratura responsabili per l’amministrazione della legge, giudici istruttori, membri della Procura; |
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Repubblica di Ungheria: Procura e tribunali; |
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Repubblica di Malta:
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Regno dei Paesi Bassi: membri degli organi giurisdizionali competenti per l’applicazione della legge, giudici istruttori e membri del Dipartimento del pubblico ministero; |
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Repubblica d’Austria: tribunali e procuratori; |
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Repubblica di Polonia: procuratori e tribunali; |
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Repubblica portoghese: uffici del Procuratore nella fase investigativa, giudici istruttori e giudici di primo grado; |
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Romania: tribunali e uffici del Procuratore dei tribunali; |
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Repubblica di Slovenia:
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Repubblica slovacca: giudici e procuratori; |
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Repubblica di Finlandia:
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Regno di Svezia: tribunali e procuratori; |
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Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: tribunali e procuratori; |
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Giappone: tribunali, giudici presidenti, giudici, procuratori generali, funzionari dell’ufficio del Procuratore generale e funzionari della Polizia giudiziaria. |
ALLEGATO III
Con riferimento all’articolo 9 del presente accordo, gli Stati membri e il Giappone accettano le seguenti lingue:
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Regno del Belgio: olandese, francese e tedesco in tutti i casi e inglese in casi urgenti. |
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Repubblica di Bulgaria: bulgaro in tutti i casi e inglese in casi urgenti. |
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Repubblica ceca: ceco in tutti i casi e inglese in casi urgenti. |
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Regno di Danimarca: danese in tutti i casi e inglese in casi urgenti. |
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Repubblica federale di Germania: tedesco in tutti i casi e inglese in casi urgenti. |
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Repubblica di Estonia: estone e inglese in tutti i casi. |
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Irlanda: inglese e irlandese in tutti i casi. |
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Repubblica ellenica: greco in tutti i casi e inglese in casi urgenti. |
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Regno di Spagna: spagnolo in tutti i casi. |
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Repubblica francese: francese in tutti i casi. |
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Repubblica italiana: italiano in tutti i casi e inglese in casi urgenti. |
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Repubblica di Cipro: greco e inglese in tutti i casi. |
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Repubblica di Lettonia: lettone in tutti i casi e inglese in casi urgenti. |
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Repubblica di Lituania: lituano in tutti i casi e inglese in casi urgenti. |
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Granducato di Lussemburgo: francese e tedesco in tutti i casi e inglese in casi urgenti. |
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Repubblica di Ungheria: ungherese in tutti i casi e inglese in casi urgenti. |
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Repubblica di Malta: maltese in tutti i casi. |
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Regno dei Paesi Bassi: olandese in tutti i casi e inglese in casi urgenti. |
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Repubblica d’Austria: tedesco in tutti i casi e inglese in casi urgenti. |
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Repubblica di Polonia: polacco in tutti i casi. |
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Repubblica portoghese: portoghese in tutti i casi e inglese o francese in casi urgenti. |
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Romania: rumeno, inglese o francese in tutti i casi. Riguardo ai documenti lunghi, la Romania si riserva il diritto, in casi specifici, di richiedere una traduzione in rumeno o di ottenerne una a spese dello Stato richiedente. |
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Repubblica di Slovenia: sloveno e inglese in tutti i casi. |
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Repubblica slovacca: slovacco in tutti i casi. |
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Repubblica di Finlandia: finlandese, svedese e inglese in tutti i casi. |
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Regno di Svezia: svedese, danese o norvegese in tutti i casi, a meno che l’autorità incaricata della domanda disponga altrimenti nei singoli casi. |
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Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: inglese in tutti i casi. |
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Giappone: giapponese in tutti i casi e inglese in casi urgenti. Tuttavia, il Giappone si riserva il diritto, in casi specifici urgenti, di esigere la traduzione in giapponese con riguardo alla domanda dello Stato richiedente che non accetta la traduzione in inglese ai sensi del presente allegato. |
ALLEGATO IV
All’articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del presente accordo, i termini «uno Stato membro» si riferiscono alla Repubblica portoghese.
All’articolo 11, paragrafo 2 del presente accordo, i termini «due Stati membri» si riferiscono alla Repubblica d’Austria e alla Repubblica di Ungheria.