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Document JOL_2009_169_R_0037_01

    2009/483/CE: Decisione del Consiglio, del 6 aprile 2009 , relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
    Accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

    GU L 169 del 30.6.2009, p. 37–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.6.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 169/37


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 6 aprile 2009

    relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

    (2009/483/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, punto 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio (1) ha modificato il regolamento (CE) n. 539/2001 (2) che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (elenco positivo), disponendo fra l’altro il trasferimento della Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis («Saint Christopher e Nevis») dal primo al secondo elenco. Il regolamento (CE) n. 1932/2006 dispone, inoltre, che le esenzioni sono d’applicazione soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso tra la Comunità europea e Saint Christopher e Nevis.

    (2)

    Con decisione del 5 giugno 2008, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e Saint Christopher e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata.

    (3)

    I negoziati sull’accordo, avviati il 15 luglio 2008, si sono conclusi il 16 ottobre 2008.

    (4)

    È opportuno firmare l’accordo siglato il 12 novembre 2008 a Bruxelles e approvare le dichiarazioni accluse. È opportuno applicare l’accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

    (5)

    Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l’articolo 4 del detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l’accordo») è approvato a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome della Comunità.

    Articolo 3

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

    Articolo 4

    A decorrere dalla data della firma (3), l’accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

    Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. POSPÍŠIL


    (1)  GU L 405 del 30.12.2006, pag. 18.

    (2)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

    (3)  La data della firma dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

    LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità»,

    e

    LA FEDERAZIONE DI SAINT CHRISTOPHER (SAINT KITTS) E NEVIS,

    in appresso denominata «Saint Christopher e Nevis»,

    in appresso insieme denominate «le parti contraenti»,

    DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

    VISTO il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l’altro l’iscrizione di sei paesi terzi, tra cui Saint Christopher e Nevis, nell’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri dell’Unione europea (UE);

    CONSIDERATO che l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1932/2006 stabilisce che gli Stati membri danno attuazione all’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dei sei paesi suddetti a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo di esenzione dal visto tra la Comunità europea e il paese terzo interessato;

    RICONOSCENDO che i cittadini di tutti gli Stati membri che si recano a Saint Christopher e Nevis sono esentati dall’obbligo del visto per un periodo non superiore a tre mesi, laddove quelli di altri Stati membri sono soggetti al suddetto obbligo;

    DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell’UE;

    CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita e che pertanto a questa categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme di diritto comunitario o di diritto nazionale degli Stati membri e di Saint Christopher e Nevis per quanto riguarda l’obbligo del visto, l’esenzione dal visto e le condizioni di ingresso per motivi di lavoro;

    TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito e all’Irlanda,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente accordo stabilisce l’esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dell’Unione europea e dei cittadini di Saint Christopher e Nevis che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di tre mesi su sei.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo si intende per:

    a)

    «Stato membro» qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda;

    b)

    «cittadino dell’Unione europea» qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);

    c)

    «cittadino di Saint Christopher e Nevis» chiunque possieda la cittadinanza di Saint Christopher e Nevis;

    d)

    «spazio Schengen» lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l’acquis di Schengen.

    Articolo 3

    Ambito di applicazione

    1.   I cittadini dell’Unione europea titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o ufficiale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Saint Christopher e Nevis senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 1.

    I cittadini di Saint Christopher e Nevis titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o ufficiale in corso di validità rilasciato da Saint Christopher e Nevis possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 2.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita.

    Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l’obbligo del visto ai cittadini di Saint Christopher e Nevis o di revocarlo conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001.

    Per la suddetta categoria di persone, Saint Christopher e Nevis può optare per l’obbligo del visto o per l’esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.

    3.   L’esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica fatte salve le normative delle parti contraenti relative alle condizioni per l’ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Saint Christopher e Nevis si riservano il diritto di rifiutare l’ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

    4.   L’esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

    5.   Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto comunitario, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Saint Christopher e Nevis.

    Articolo 4

    Durata del soggiorno

    1.   I cittadini dell’Unione europea possono soggiornare nel territorio di Saint Christopher e Nevis per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio del paese.

    2.   I cittadini di Saint Christopher e Nevis possono soggiornare nello spazio Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio di uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen.

    I cittadini di Saint Christopher e Nevis possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per lo spazio Schengen.

    3.   Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Saint Christopher e Nevis e per gli Stati membri di estendere oltre tre mesi la durata del soggiorno conformemente al diritto nazionale o comunitario.

    Articolo 5

    Applicazione territoriale

    1.   Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

    2.   Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

    Articolo 6

    Comitato misto di gestione dell’accordo

    1.   Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («il comitato»), composto di rappresentanti della Comunità europea e di rappresentanti di Saint Christopher e Nevis. La Comunità è rappresentata dalla Commissione europea.

    2.   Il comitato svolge, tra l’altro, i seguenti compiti:

    a)

    controlla l’applicazione del presente accordo;

    b)

    suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

    c)

    dirime eventuali controversie attinenti all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

    3.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

    4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 7

    Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Saint Christopher e Nevis

    Il presente accordo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Saint Christopher e Nevis, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

    Articolo 8

    Disposizioni finali

    1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle suddette procedure.

    2.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

    3.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

    4.   Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell’obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente la controparte.

    5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L’accordo cessa di essere in vigore novanta giorni dopo la data della notifica.

    6.   Saint Christopher e Nevis può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

    7.   La Comunità può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

    Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare, il 28 maggio 2009 nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

    За Европейската общност

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

    Image

    За Федерация Сейнт Китс и Невис

    Por la Federación de San Cristóbal y Nieves

    Za Federaci Svatý Kryštof a Nevis

    For Føderationen Saint Kitts og Nevis

    Für die Föderation St. Kitts und Nevis

    Saint Kittsi ja Nevise föderatsioon nimel

    Για την Ομοσπονδία του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις

    For the Federation of Saint Kitts and Nevis

    Pour la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis

    Per la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

    Sentkitsas un Nevisas Federācijas vārdā

    Sent Kitso ir Nevio Federacijos vardu

    A Saint Kitts és Nevis Államszövetség részéről

    Għall-Federazzjoni ta’ Saint Kitts u Nevis

    Voor de Federatie van Saint Kitts en Nevis

    W imieniu Federacij Saint Kitts i Nevis

    Pela Federação de São Cristóvão e Nevis

    Pentru Federația Saint Kitts și Nevis

    Za Federáciu Svätý Krištof a Nevis

    Za Federacijo Saint Kitts in Nevis

    Saint Kitts ja Nevisin puolesta

    För Saint Kitts och Nevis

    Image


    (1)  GU L 405 del 30.12.2006, pag. 18.


    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

    Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea alla Norvegia, all’Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

    Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Saint Christopher e Nevis, dall’altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.


    DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL’ACCORDO

    Desiderose di garantire un’interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un’attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un’occupazione a scopo di lucro/un’attività retribuita in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

    La suddetta categoria non dovrebbe comprendere:

    uomini d’affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte),

    sportivi e artisti che svolgono un’attività episodica,

    giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e

    tirocinanti nell’ambito di un gruppo di aziende.

    In forza delle prerogative riconosciute dall’articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l’attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell’esperienza maturata dalle parti contraenti.


    DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI TRE MESI SU SEI A DECORRERE DALLA DATA DEL PRIMO INGRESSO DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DELL’ACCORDO

    Le parti contraenti convengono che per periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del primo ingresso nel territorio di Saint Christopher e Nevis o nello spazio Schengen di cui all’articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata non superi tre mesi su un periodo totale di sei mesi.


    DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L’ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO

    Riconoscendo l’importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell’Unione europea e di Saint Christopher e Nevis, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.


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