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Document 32016D1018(01)
Commission Implementing Decision of 14 October 2016 on the publication in the Official Journal of the European Union of the single document referred to in Article 94(1)(d) of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council and of the reference to the publication of the product specification for a name in the wine sector (Bürgstadter Berg (PDO))
Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 ottobre 2016, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo [Bürgstadter Berg (DOP)]
Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 ottobre 2016, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo [Bürgstadter Berg (DOP)]
C/2016/6513
GU C 384 del 18.10.2016, p. 4–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 384/4 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2016
relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo
[Bürgstadter Berg (DOP)]
(2016/C 384/04)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La Germania ha presentato domanda di protezione della denominazione «Bürgstadter Berg» conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo. A norma dell’articolo 97, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dalla Germania è stata esaminata dalla Commissione. |
(2) |
Le condizioni di cui agli articoli 93, 94, 95 e 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono rispettate. |
(3) |
Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dovrebbe pertanto pubblicare il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione effettuata nel corso della procedura nazionale preliminare per l’esame della domanda di protezione della denominazione «Bürgstadter Berg», |
DECIDE:
Articolo unico
Il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione per la denominazione «Bürgstadter Berg» (DOP) figurano nell’allegato della presente decisione.
Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla protezione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della sua pubblicazione.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2016
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
ALLEGATO
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione(i) da registrare
Bürgstadter Berg
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
5. |
Vino spumante di qualità |
4. Descrizione del vino/dei vini
Bürgstadter Berg (vino), bianco, rosato
Caratteristiche organolettiche
Sul Bürgstadter Berg si produce vino bianco, vino rosso, Blanc de Noirs e vino rosato (rosé, weissherbst).
Le caratteristiche specifiche dei prodotti che beneficiano della denominazione di origine protetta «Bürgstadter Berg» sono le seguenti:
— |
grande profondità e pienezza di corpo, elegantemente combinate, |
— |
eleganza e finezza della struttura acida, dovute a una coesione del suolo e a un valore di pH inferiori a quelli generalmente riscontrati nei suoli della Franconia, |
— |
mineralità proveniente da un suolo residuale di arenaria variegata leggera; date le condizioni geologiche, i vini non sono mai opulenti né ricchi e proprio per questo presentano caratteristiche minerali, |
— |
carattere delicatamente fruttato specifico della varietà di vite nei vini, in maggioranza secchi. |
Ai vini dolci tradizionali, prodotti molto di rado (Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese e Eiswein), si applicano i valori della DOP generale dei vini di Franconia.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
15 |
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
7 |
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
200 |
Bürgstadter Berg (vino), rosso
Caratteristiche organolettiche
Sul Bürgstadter Berg si produce vino bianco, vino rosso, Blanc de Noirs e vino rosato (rosé, weissherbst).
Le caratteristiche specifiche dei prodotti che beneficiano della denominazione di origine protetta «Bürgstadter Berg» sono le seguenti:
— |
grande profondità e pienezza di corpo, elegantemente combinate, |
— |
eleganza e finezza della struttura acida, dovute a una coesione del suolo e a un valore di pH inferiori a quelli generalmente riscontrati nei suoli della Franconia, |
— |
mineralità proveniente da un suolo residuale di arenaria variegata leggera; date le condizioni geologiche, i vini non sono mai opulenti né ricchi e proprio per questo presentano caratteristiche minerali, |
— |
carattere delicatamente fruttato specifico della varietà di vite nei vini, in maggioranza secchi. |
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
15 |
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
7 |
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
Bürgstadter Berg (vino spumante di qualità)
Tenore di anidride carbonica
Il vino spumante di qualità prodotto in regioni determinate, se conservato in recipienti chiusi a una temperatura di 20 °C, deve avere una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione non inferiore a 3,5 bar.
Caratteristiche organolettiche
Sul Bürgstadter Berg si produce vino bianco, vino rosso, Blanc de Noirs e vino rosato (rosé, weissherbst). I vigneti che beneficiano della denominazione di origine protetta «Bürgstadter Berg» possono essere utilizzati per la produzione di vini spumanti di qualità.
Le caratteristiche specifiche dei prodotti che beneficiano della denominazione di origine protetta «Bürgstadter Berg» sono le seguenti:
— |
grande profondità e pienezza di corpo, elegantemente combinate, |
— |
eleganza e finezza della struttura acida, dovute a una coesione del suolo e a un valore di pH inferiori a quelli generalmente riscontrati nei suoli della Franconia, |
— |
mineralità proveniente da un suolo residuale di arenaria variegata leggera, |
— |
carattere delicatamente fruttato specifico della varietà di vite per i vini spumanti, in maggioranza secchi (Brut). |
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
14 |
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9 |
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
185 |
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Bürgstadter Berg (vino), vini di qualità
Pratica enologica specifica
Titolo alcolometrico naturale minimo/tenore minimo di mosto (espressi in % vol. di alcol/gradi Oechsle)
Vini di qualità
|
% vol. di alcol |
°Oechsle |
Per tutte le varietà di viti |
8,0 |
63 |
Per il vino Bocksbeutel |
9,4 |
72 |
Arricchimento: i vini di qualità possono essere arricchiti complessivamente fino a un massimo di 14 % vol. di alcol. In generale, il vino non può essere arricchito con mosto di uve concentrato o mediante concentrazione a freddo.
Per il resto, alla produzione di vino con la denominazione di origine protetta «Bürgstadter Berg» si applicano le pratiche enologiche autorizzate previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dal regolamento (CE) n. 606/2009 e dalla legislazione nazionale.
Bürgstadter Berg (vino), vino con predicato
Pratica enologica specifica
Titolo alcolometrico naturale minimo/tenore minimo di mosto (espressi in % vol. di alcol/gradi Oechsle)
Vino con predicato
|
% vol. di alcol |
°Oechsle |
||
|
|
|
||
Riesling, Silvaner |
10,3 |
78 |
||
Altre varietà di vino bianco, Weissherbst, rosato |
10,6 |
80 |
||
Vino rosso |
11,4 |
85 |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
Riesling, Silvaner |
11,7 |
87 |
||
|
|
|
||
Tutte le altre varietà di vino bianco, vino rosso e rosato |
12,2 |
90 |
||
|
|
|
||
Tutte le varietà di vite |
13,8 |
100 |
||
|
|
|
||
Tutte le varietà di vite |
17,7 |
125 |
||
|
|
|
||
Tutte le varietà di vite |
21,5 |
150 |
||
|
|
|
||
Tutte le varietà di vite |
17,7 |
125 |
I vini con predicato non possono essere arricchiti.
Per il resto, alla produzione di vino con la denominazione di origine protetta «Bürgstadter Berg» si applicano le pratiche enologiche autorizzate previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dal regolamento (CE) n. 606/2009 e dalla legislazione nazionale.
Bürgstadter Berg (vino spumante di qualità) Sekt b.A. (vino spumante di qualità prodotto in regioni determinate)
Pratica enologica specifica
Titolo alcolometrico naturale minimo/tenore minimo di mosto (espressi in % vol. di alcol/gradi Oechsle)
|
% vol. di alcol |
°Oechsle |
Sekt b.A. |
|
|
Tutte le varietà di vite |
8,0 |
63 |
b. Rese massime:
Bürgstadter Berg (vino, Sekt b.A.)
80 ettolitri per ettaro
6. Zona delimitata
La denominazione di origine protetta comprende superfici autorizzate ad essere piantate a vite o temporaneamente senza vigne e altre superfici senza vigne nella zona delimitata di Bürgstadt, situata tra i piedi del versante e il perimetro forestale del Bürgstadter Berg, sulla riva sinistra del Meno.
La zona, compresi i sentieri, si estende su 113,808 ettari.
7. Uve da vino principali
|
Blauer Zweigelt |
|
Blauer Frühburgunder |
|
Weißer Burgunder |
|
Grüner Silvaner |
|
Blauer Spätburgunder |
|
Müller Thurgau |
|
Weißer Riesling |
|
Chardonnay |
8. Descrizione del legame/dei legami
Bürgstadter Berg (vino, Sekt b.A.)
Le caratteristiche distintive del vino e del Sekt b.A. sono legate alla zona del Bürgstadter Berg.
«Bürgstadter Berg» è la zona viticola situata nel sud-ovest della zona di produzione di Franconia. Un versante orientato principalmente a sud e permanentemente esposto alla luce e un suolo residuale roccioso di arenaria variegata conferiscono a questi vini il carattere fine ed elegante, che li rende altamente specifici e che, combinato al basso valore del pH, costituisce una caratteristica particolare della DOP dei vini di Franconia (dove i suoli sono per lo più coesivi). La posizione del versante, situato in una conca tra gli altopiani dello Spessart e dell’Odenwald, creano un microclima caratterizzato da una temperatura e da precipitazioni annue medie (650 mm) leggermente superiori a quelle delle zone da cui provengono i vini DOP di Franconia. La combinazione di questi fattori dà origine a un vino che si distingue dai vini DOP di Franconia in termini di eleganza e struttura. Tutti questi fattori abiotici configurano il profilo organolettico dei vini «Bürgstadter Berg» e li distinguono dai vini DOP di Franconia. I vini del Bürgstadter Berg non sono mai opulenti e ricchi. La delicata finezza della loro struttura acida, più definita rispetto ai vini di Franconia provenienti dalla zona centrale di produzione, è tipica della maggior parte dei vini della DOP «Bürgstadter Berg» a causa della minore coesione del suolo e di un pH inferiore a quello tipico dei suoli di Franconia. L’aroma fine e fruttato, ad esempio il sottile aroma di pesca dei Riesling e il delicato sentore di mandorla degli Spätburgunder, è altresì imputabile alle particolari condizioni geologiche e climatiche della regione. La composizione chimica del suolo e le acque sotterranee apportano alle radici della vite sostanze nutritive e minerali. I mosti del Bürgstadter Berg hanno un tenore di acidi elevato e dunque valori di pH bassi. Ciò è dovuto al basso contenuto di calcare del suolo. Poiché il valore del pH rappresenta l’«impressione acida» di un vino, i vini del Bürgstadter Berg presentano un gusto più acido, riduttivo, lineare e sottile rispetto a vini simili provenienti da suoli calcarei. L’acidità e i valori di pH dei vini «Bürgstadter Berg» influiscono sulla stabilità microbica e sullo sviluppo degli esteri, che incidono sull’aroma, e delle antocianine, che hanno un effetto colorante sui vini rossi. L’aroma fine e fruttato, ad esempio il sottile aroma di pesca dei Riesling e il delicato sentore di mandorla degli Spätburgunder, è dunque altresì imputabile alle particolari condizioni geologiche e climatiche della regione sopra indicate.
Anche i vini spumanti sono caratterizzati dalle peculiarità dell’area circoscritta da cui provengono.
9. Ulteriori condizioni essenziali
Bürgstadter Berg (vino, Sekt b.A.)
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Affinché la denominazione di origine protetta e la menzione tradizionale possano essere utilizzate sull’etichetta, il vino deve essere prima sottoposto a un’ispezione ufficiale. Solo dopo che l’ispezione ufficiale ha confermato che il vino soddisfa determinati requisiti specifici, esso riceve un numero di ispezione ufficiale composto di varie cifre (A.P.- Nr.). Il vino di qualità e il Sekt b.A. con la denominazione protetta «Bürgstadter Berg» devono essere prodotti in Franconia. Le forme di bottiglia tradizionali per il vino Bürgstadter Berg sono la Burgunderflasche [bottiglia borgognona], la Schlegelflasche [bottiglia renana] e la Bocksbeutel [bottiglia rotonda].
Link al disciplinare del prodotto
http://www.ble.de/DE/04_Programme/09_EU-Qualitaetskennzeichen/02_EUBezeichnungenWein/Antraege.html